ITASACTIVE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

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1 ITASACTIVE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Definizioni Nel testo che segue si intende per: Contraente: Assicurazione: Polizza: ITASactive: Assicurato: Società: Premio: Cose: Sinistro: Indennizzo: Infortunio: Ricovero: Massimale assicurato: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto; il contratto di assicurazione; il documento che prova l assicurazione; il nome del prodotto oggetto della presente assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione ossia gli iscritti alle attività offerte dal CONSORZIO CONTRAENTE; l Impresa assicuratrice; la somma dovuta dal Contraente alla Società; sia gli oggetti materiali sia gli animali; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiet tivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità perma nente oppure una inabilità temporanea; permanenza in Istituto di cura con pernottamento; la massima esposizione che la Società è tenuta a pagare per ogni sinistro, ma con il limi te per ogni persona deceduta o ferita e con il limite per danni a cose, anche se apparte nenti a più persone; NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione del l assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

2 Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indi cando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C. Art. 3 - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca denze, ai sensi dell art C.C. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere approvate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C. Art. 6 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all Agenzia alla quale è assegna ta la polizza oppure alla Società, entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi del l art C.C. Art. 7 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 8 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell assicu razione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero ITASACTIVE: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2

3 quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 12 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa bili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a ter zi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all espletamento dell attività sportiva turistica promossa dal Consorzio Contraente. Art. 13 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T. il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qual siasi altro parente od affine con lui convivente. Art. 14 Esclusioni L assicurazione R.C.T. non comprende i danni conseguenti a: a) trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane; b) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico; c) abuso di alcool; d) tentato suicidio; e) partecipazione a furti, rapine o altri crimini; f) partecipazione a competizioni agonistiche a livello professionistico inclusi i relativi allenamenti; Sono inoltre esclusi: g) tutti i danni che non siano materiali e diretti; h) tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente; i) i sinistri per i quali l Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo be nestare della Società. Art. 15 Massimali - Secondo rischio I massimali di garanzia previsti sono quelli indicati nell allegata appendice. L assicurazione si intende prestata in se condo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall Assicurato e/o Contraente. Art. 16 Scoperto/franchigia L assicurazione, relativamente ai danni a persone, è prestata con uno scoperto a carico dell Assicurato pari alla ITASACTIVE: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

4 percentuale indicata nell allegata appendice. Relativamente ai danni a cose, l assicurazione è prestata con una franchigia a carico dell Assicurato pari all importo indicato nell allegata appendice. Art. 17 Gestione delle vertenze di danno Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi ziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicura to in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all Assicurato, né delle spese di giustizia penale. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art Oggetto dell assicurazione La presente garanzia vale esclusivamente per gli infortuni subiti dagli assicurati mentre partecipano alle attività turistiche organizzate dalla Contraente. Art Limiti di età L assicurazione vale per gli Assicurati di età non superiore a 80 anni. Art Persone non assicurabili Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sin dromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi e l assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Art Esclusioni Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni derivanti dall abuso di alcoolici e di psicofarmaci e dall uso non tera peutico di stupefacenti e allucinogeni. Art Denuncia dell infortunio ed obblighi relativi La denuncia dell infortunio con l indicazione del luogo, giorno ed ora dell evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere comunicata alla Direzione della Società o all Agenzia alla quale è as segnata la polizza, entro 3 giorni dall infortunio o dal momento nel quale l Assicurato, od i suoi aventi diritto, ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. ITASACTIVE: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 4

5 Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se, al momento dell in fortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbe ro comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al successivo art. 25 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art Morte Se l infortunio ha per conseguenza la morte dell Assicurato e questa, anche se successiva alla scadenza del con tratto, si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari desi gnati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma in parti uguali, agli eredi dell Assicurato. Art Invalidità permanente Se l infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dalla data dell in fortunio, la Società liquida, per tale titolo, secondo le disposizioni che seguono, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali indicate nell Allegato n. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n Testo unico dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale, conosciute anche come Tabelle INAIL delle quali si riporta un parziale estratto nella tabella che segue: Perdita totale Destro Sinistro di un arto superiore 85% 75% di un avambraccio 75% 65% di una mano 70% 60% di un arto inferiore sopra il ginocchio 65% di un arto inferiore all altezza o sotto il ginocchio 50% di un piede 50% del pollice 28% 23% dell indice 15% 13% del mignolo 12% del medio 12% dell anulare 8% dell alluce 7% di ogni altro dito del piede 3% della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% della facoltà visiva di un occhio 35% della capacità uditiva di ambedue gli orecchi 60% della capacità uditiva di un orecchio 15% ITASACTIVE: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 5

6 La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita ana tomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali del predetto Allegato n. 1 vengono ridotte in propor zione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l indennità viene stabilita mediante l addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l indennità è stabilita, con riferimento alle percentuali previste dal predetto Allegato n. 1, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell Assi curato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o ri duzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo con to del grado di invalidità preesistente. La valutazione dell invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e la liquidazione verrà fatta in contanti anziché sotto forma di rendita. Art. 26 Somme assicurate, franchigia Nell allegata appendice sono indicati: - la somma assicurata in caso di morte; - la somma assicurata in caso di invalidità permanente e franchigia. Nel caso di invalidità permanente pari o inferiore a quella indicata, all Assicurato non sarà corrisposto alcun in dennizzo; se l invalidità permanente risulterà superiore a tale percentuale l indennizzo sarà corrisposto per la parte eccedente; - la misura dell indennità giornaliera che la Società, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia come conseguenza un ricovero dell Assicurato non in day hospital dovrà corrispondere con relativi limiti tem porali. Art Cumulo di indennità L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamen to di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di que sto, l Assicurato muore, i suoi eredi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza fra la somma assicurata per il caso di morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità per manente. Il diritto all indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa non dipendente da infortunio, dopo che l indennizzo sia stato liquidato o co munque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l importo liquidato od offerto.

7 Art Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni In caso di divergenza sulla natura dell evento o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente nonché sulla liquidabilità delle indennità e dei rimborsi, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, man dato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità ed i rimborsi a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso con trario, dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Colle gio medico. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la Direzione della Società stessa in Trento o presso la se de dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e le competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto conce dere una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva dell infortunio. Art Liquidazione e pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società deve procedere alla valutazione del danno, dare comunicazione agli interessati della liquidazione delle in dennità, che risultino dovute e, qualora non sorga controversia, provvedere al pagamento entro il 30 giorno dalla accettazione della comunicata liquidazione, delle suddette indennità. L indennizzo viene corrisposto in Italia in euro, presso la sede della Società o presso l Agenzia alla quale è asse gnata la polizza. NORME COMUNI ALLE SEZIONI R.C.T., INFORTUNI E GARANZIA SUPPLEMENTARE Art. 30 Estensione territoriale L assicurazione vale esclusivamente per le piste da sci e snowboard utilizzabili in base allo skipass regolarmente posseduto dall Assicurato. Art. 31 Validità temporale L assicurazione vale esclusivamente se, al momento del sinistro, l Assicurato era in possesso di skipass regolare, comprovante la possibilità di utilizzo delle piste da sci e snowboard nel medesimo momento. Art. 32 Validità dell assicurazione L assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del servizio di SOCCORSO SULLE PISTE; l Assicurato dovrà segnalare al servizio di SOCCORSO SULLE PISTE intervenuto di essere coperto dall assicurazione mostrando tutti i documenti richiesti da quest ultimo, al fine di effettuare le ITASACTIVE: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 7

8 ne cessarie verifiche. Il servizio di SOCCORSO SULLE PISTE verificherà, al momento dell intervento, se il soggetto causante il sinistro possiede l assicurazione. Art. 33 Regolazione e calcolo del premio Il premio per ogni Assicurato, che sarà regolato in base alle comunicazioni pervenute, è quello stabilito nell appen dice allegata alla presente polizza. Art. 34 Comunicazione agli assicurati Il Contraente è tenuto a consegnare a ciascuna assicurata copia delle Condizioni Generali di assicurazione. La consegna dovrà essere effettuata prima dell adesione alla copertura assicurativa e/o dell effetto della stessa. Il Contraente è obbligato a comunicare agli assicurati eventuali modifiche alle condizioni di polizza.

9 APPENDICE N.1 ALLA POLIZZA ITASACTIVE N. M /M DD. 11/07/2012 CONDIZIONI PARTICOLARI 1. I partecipanti alle attività offerte dalla Contraente che aderiscono alla presente polizza si intendono assicurati per. R.C.T. Per ogni sinistro ,00 Scoperto 10% relativamente ai ma col limite per ogni persona deceduta o ferita di ,00 e per danni alle cose, anche se apparte nenti a più persone di ,00 INFORTUNI Morte ,00 == danni a persone. Franchigia 500,00 relativamente ai danni a cose. Invalidità permanente ,00 Franchigia 5% Spese trasporto d urgenza 500,00

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