Redatto da Euroconsul s.r.l.. Tutti i diritti sono riservati
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- Raffaella Bonfanti
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1 La Responsabiilliità Verso ii Prestatorii d Opera Studio Assicurativo Redatto da Euroconsul s.r.l.. Tutti i diritti sono riservati
2 La copertura R.C.O. La Ratio della Garanzia RCO Non sempre è chiaro per quale motivo occorre estendere la copertura di Responsabilità Civile ai dipendenti o ai parasubordinati, i quali sono già assicurati presso l INAIL. In realtà l estensione della copertura a questi soggetti è necessaria per i seguenti motivi. Qualora il danno subito dal dipendente sia coperto dall INAIL, l ente pubblico avrà il diritto ad un azione di regresso nei confronti del datore di lavoro, salvo si verifichino entrambe le seguenti condizioni: 1. Non vi sia stata violazione di norme antinfortunistiche. 2. Dall infortunio siano derivate solamente lesioni personali lievi (ossia guaribili in meno di 40 giorni) dalle quali non sia derivata una invalidità permanente. L evoluzione legislativa e l orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni hanno ampliato significativamente l ambito di responsabilità del datore di lavoro per infortuni sofferti dai lavoratori, ponendo de facto in capo allo stesso l onere di dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell infortunio e di avere adottato tutte le idonee misure di sicurezza per evitare il danno (si veda al riguardo anche il disposto dell art C.C.). Pertanto, essendo estremamente difficile tale dimostrazione, è molto probabile che le azioni di rivalsa esperite dall INAIL vadano a buon fine. Il dipendente, inoltre, può avanzare un autonoma pretesa risarcitoria nei confronti dell Azienda per la parte di danno non coperta dall INAIL, quale la franchigia INAIL, il danno differenziale, il danno morale, il danno esistenziale come di seguito illustrato più in dettaglio. Franchigia INAIL, danno differenziale, danno morale, danno esistenziale Ai sensi del D.Lgs. 38/2000 l INAIL corrisponde un indennizzo al lavoratore infortunato solamente per infortuni sul lavoro che abbiano causato una invalidità permanente (IP) superiore al 6%. L indennizzo sarà corrisposto in forma capitale per IP compresa tra il 6% e il 16% e in forma di rendita per IP superiori al 16%. Nel caso di IP inferiore al 6%, la parte di danno non coperta dall INAIL per semplicità franchigia INAIL può essere oggetto di un autonoma richiesta avanzata dal dipendente al datore di lavoro, e deve pertanto essere coperta con la garanzia RCO. Per danno differenziale si intende la differenza tra il danno riconosciuto dall INAIL e l importo del medesimo danno secondo i canoni civilistici. Il danno differenziale può attenere sia ad un danno patrimoniale, sia ad un danno biologico, ossia relativo all integrità psico-fisica dell individuo, come enucleato dalla nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 356 del 18 Luglio 1991). Il danno morale consiste nel pretium doloris, ossia la sofferenza psichica, l abbattimento morale derivante dal verificarsi di un evento dannoso. Questa fattispecie di danno non è riconosciuta dall INAIL e può essere richiesta direttamente dal lavoratore all Azienda, a condizione che sia rilevabile una condotta penalmente rilevante da parte di quest ultima.
3 Infine, la Sentenza n.7713/2000 della Corte di Cassazione ha riconosciuto l esistenza di una nuova categoria di danno risarcibile: il danno esistenziale. Il riconoscimento della risarcibilità del danno esistenziale si iscrive nell ambito di ampio processo di evoluzione giurisprudenziale che, a partire dalla metà degli Anni 80, tende a riconoscere in capo al soggetto leso un insieme di diritti che prescindono dalla mera capacità di produzione di reddito o dalla lesione del patrimonio e che riguardano tout court la realizzazione dell individuo attraverso la sfera delle relazioni sociali, la pratica di sport, i rapporti all interno della famiglia. La nozione di danno esistenziale, in estrema sintesi, comprende qualsiasi evento che possa avere un influenza negativa sulla qualità di vita dell individuo. A differenza del danno patrimoniale, il danno esistenziale non consiste in un pregiudizio patrimoniale-economico. A differenza del danno biologico prescinde dall esistenza di una lesione obiettivamente constatabile. A differenza del danno morale prescinde dall esistenza di un comportamento penalmente rilevante. Il riconoscimento da parte della dottrina e della giurisprudenza delle fattispecie di danno illustrate rende necessaria una formulazione estensiva della garanzia RCO, senza limitare la portata della copertura alla responsabilità civile del datore di lavoro ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, ma comprendendo la responsabilità dell Azienda ai sensi di legge o ai sensi del Codice Civile. In questo modo si ricomprendono le fattispecie di danno sulle quali ci siamo soffermati ed in generale le categorie di danno che potranno nascere in relazione all evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Estensione della copertura RCO ai lavoratori parasubordinati e ad altre figure di collaborazione Il citato D.Lgs. n.38/2000, oltre ad avere modificato i parametri di operatività della copertura INAIL, ha equiparato ai fini INAIL i collaboratori coordinati e continuativi, per semplicità parasubordinati, ai dipendenti dell Azienda, sancendo in questo modo una situazione di fatto assai frequente all interno delle Aziende. L obbligo di iscrizione all INAIL di tali collaboratori ha posto in capo all Azienda il rischio che l azione di rivalsa venga esercitata da parte dell Istituto Nazionale di Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro anche per infortuni subiti da tali lavoratori, i quali, al pari dei dipendenti, potranno comunque esercitare un autonoma richiesta di risarcimento all Azienda per i danni non coperti dall INAIL (franchigia, danno differenziale, danno morale, danno esistenziale). Pertanto è essenziale che la clausola RCO equipari i parasubordinati ai lavoratori dipendenti. L entrata in vigore della Legge Biagi (Legge del 14 febbraio 2003, n.30 e D.Lgs. 276/2003), inoltre, ha introdotto in Azienda nuove figure di collaborazione (lavoro intermittente, ripartito, a progetto, occasionale, part-time verticale, part-time orizzontale, prestato con contratto di somministrazione). Tale innovazione legislativa, in realtà, non modifica in modo significativo il quadro da un punto di vista assicurativo, a condizione che la dizione utilizzata in polizza per l individuazione di tali soggetti sia ampia e consenta di ricomprendere, oltre a coloro che sono dipendenti, anche coloro che prestano la loro attività in azienda pur non essendolo (sempre nel rispetto della normativa vigente), quali ad esempio i lavoratori con contratto di somministrazione (precedentemente inquadrati come lavoratori interinali), i collaboratori a progetto, i collaboratori occasionali. 3
4 Estensione della copertura alle malattie professionali Per malattie professionali si intendono le patologie contratte dal lavoratore a causa della continua esposizione sul luogo di lavoro a condizioni ambientali dannose per la salute. Le malattie professionali sono una fonte di rischio spesso poco conosciuta dall Azienda ed in continua evoluzione. L attuale orientamento giurisprudenziale, ma in qualche modo anche culturale oltre che legislativo, individua in capo al datore di lavoro responsabilità sempre più cogenti in relazione alla salute dei lavoratori. Questo comporta sia il continuo incremento delle patologie considerate professionali, in aggiunta a quelle riconosciute dall INAIL, sia l aumento dei risarcimenti a tale titolo. Alcune patologie recentemente considerate riconducibili al contesto lavorativo sono le seguenti: I danni derivanti dall utilizzo del computer (diminuzione del visus e sindrome da mouse ) L infarto da superlavoro (Cass.Civ. sentenza n.1307 del 5 febbraio 2000) Il mobbing. Il mobbing Riteniamo che il fenomeno del mobbing meriti un breve approfondimento. Per mobbing si intende l insieme dei comportamenti vessatori e discriminanti, che si protraggono nel tempo, posti in essere da parte di superiori o colleghi nei confronti di un dipendente, che portano ad una menomazione della capacità lavorativa e dell integrità psichica del dipendente stesso. La risarcibilità del danno da mobbing nell ambito di un rapporto lavorativo è stata sancita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.143 del 8/01/2000, sentenza che ha confermato due distinte pronunce di Tribunali di merito. Le Compagnie assicurative escludono, di norma, il mobbing dalle polizze RCO. Pertanto tale rischio non può di norma essere trasferito alle Compagnie e rimane in carico all Azienda. I massimali di garanzia devono essere prudenziali Strettamente legato a quanto sopra esposto è il discorso relativo alla scelta dei massimali da assicurare. La continua evoluzione del concetto di danno risarcibile ha infatti innovato i tradizionali criteri liquidativi, basati su una concezione meramente reddituale, al fine di adeguare l indennizzo all effettiva incidenza dell accertata menomazione, oltre che sulla capacità lavorativa, anche sull integrità psicofisica del danneggiato, come appunto la vita di relazione compresa quella coniugale ed affettiva, la pratica dello sport, ecc. Tutto ciò comporta inevitabilmente una lievitazione degli indennizzi liquidabili a seguito di infortuni sul lavoro e si susseguono pronunce giudiziali che prevedono notevoli risarcimenti a carico dei datori di lavoro. 4
5 Un esempio concreto di quantificazione del danno Una sentenza pronunciata dalla Corte di Appello del Tribunale di Bologna (n. 177/00) per un evento dal quale è derivata una invalidità permanente totale, pur riconoscendo un concorso di colpa del responsabile civile pari al 50%, ha condannato il responsabile stesso ad un risarcimento pari a Ciò significa che, ipotizzando una responsabilità del 100%, il risarcimento sarebbe stato pari a ,00 così suddiviso: Danno biologico e morale del danneggiato: ,00 Danno patrimoniale del danneggiato: ,00 (1 ) Danno patrimoniale dei congiunti: ,00 Danno morale ed esistenziale dei congiunti: ,00 (1) Importo ottenuto attualizzando la rendita annua stabilita dal Tribunale in funzione di una vita residua attesa del danneggiato di 30 anni dalla data della sentenza. Anche l arco di tempo intercorrente fra l avvenimento e la tacitazione del danneggiato contribuisce ad incrementare l ammontare del danno risarcibile: infatti sulle voci di danno non attualizzate si applicano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. 5
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