Tribunale Trieste, civile. Sentenza 11 ottobre 2011, n. 1082

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1 Tribunale Trieste, civile Sentenza 11 ottobre 2011, n Integrale - RESPONSABILITA' MEDICA - PAZIENTE - DOMANDA GIUDIZIALE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA SANITARIA - RESPONSABILITÀ DA CONTATTO SOCIALE DEL MEDICO - ONERE PROBATORIO - ESISTENZA DEL CONTRATTO - INSORGENZA O AGGRAVAMENTO DELLA PATOLOGIA - ALLEGAZIONE ALTRUI INADEMPIMENTO - DEBITORE - INSUSSISTENZA DELL'INADEMPIMENTO - IRRILEVANZA EZIOLOGICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRIESTE SEZIONE CIVILE All'udienza del ore nella causa sub R.G. 2273/08 promossa da: An.La., res. in Trieste, rappresentata e difesa, per procura a margine dell'atto di citazione dall'avv. Ga.La., con domicilio eletto presso e nello studio del difensore in Trieste, via (...); attrice contro Co.Da., res. a Trieste in via (...) - Opicina -, rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di citazione notificato, dal prof. Avv. Al.An. e dall'avv. Al.Ga., con domicilio eletto presso e nello studio dei difensori in Trieste, via (...); convenuto e nei confronti di Zu. S.A. Rappresentanza Generale per l'italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Pi.Ga., corrente in Milano p.za (...), rappresentato e difeso, per delega in calce all'atto di chiamata in causa, dall'avv. Ma.Ca., domiciliatario presso il suo studio in Trieste via (...); terza chiamata e Assicuratrice Mi. S.p.A. in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, sig. Li.Fi., con sede in c.so (...), San Cesario sul Panaro (MO), rappresentata e difesa, per delega a margine della comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Si.Fe., An.Pe. del Foro di Modena e dall'avv. Al.Ro. del Foro di Trieste, quest'ultima domiciliataria presso il suo studio in Trieste via (...); terza chiamata compaiono l'avv. La. in sost. Avv. Ga.La. per l'attrice, l'avv. Ga. per il convenuto, l'avv. Ma.Ca. per la terza chiamata Zu., e l'avv. Al.Ro. per la Assicuratrice Mi. S.p.A. che precisano le conclusioni, rispettivamente: parte attrice come in memoria autorizzata di data , l'avv. Ga. come in note conclusive autorizzate di data , l'avv. Ca. come in note conclusive dd e l'avv. Ro. come in proprie note conclusive dd. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 13

2 Si procede alla discussione orale della causa, i difensori illustrano brevemente - richiamando i propri atti - le argomentazioni più rilevanti e svolgono reciproche repliche, depositando note spese. Al termine della discussione, dopo la camera di consiglio, alle ore in presenza dei difensori sopraindicati, il giudice pronuncia la sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione in data la sig.ra An.La., ha convenuto in giudizio il dott. Da.Co., per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in tesi patiti a seguito ed in conseguenza di intervento chirurgico estetico di mastopessi con protesi, praticatole dal convenuto in data , allegando in particolare, quale esito pregiudizievole un'anomala evoluzione fortemente antiestetica delle cicatrici postoperatorie. Espone inoltre l'attrice essere stato inutilmente tentato un intervento di rimodellamento, sempre ad opera del convenuto, in data L'azione è svolta sulla base di solo titolo contrattuale, allegando - sulla scorta di perizia medico legale di parte - un'incongrua tecnica di sutura dei piani cutanei ovvero l'insufficienza della sutura stessa. Lamenta ancora l'attrice la genericità e l'insufficienza dell'informazione ricevuta prima dell'intervento, non essendo stata informata circa le probabilità di buon esito dello stesso. Domanda pertanto l'attrice, nell'ambito dell'azione svolta e tra l'altro, quali specifiche voci di danno, il ristoro delle spese future da affrontare per l'emenda dei danni (quantificato in Euro ,00), oltre alla restituzione del compenso pagato (quantificato in Euro 9.350,00). 2. Con comparsa di data , si è costituito in giudizio il convenuto dott. Co.Da., svolgendo in sintesi le seguenti difese: (I) ha contestato i rilievi svolti dall'attrice in ordine al difetto informativo, affermando di avere fornito alla signora La. tutte le informazioni del caso, anche su possibili effetti collaterali quali la formazione di cicatrici, e precisando che la stessa - contro il suo parere - avrebbe insistito nel richiedere l'applicazione di protesi di grandi dimensioni; (II) ha rilevato che sarebbe notorio come l'esito cicatriziale costituisca effetto non prevedibile di un procedimento il cui andamento dipende massimamente da fattori soggettivi ed individuali (biologia dei tessuti e patologie sistemiche preesistenti); (III) l'effettuazione di un secondo intervento di correzione costituiva evento del tutto usuale nell'ambito del genere di interventi oggetto di causa, e l'esito era stato di piena soddisfazione della signora La., che infatti, in seguito, aveva chiesto al dott. Da. un ulteriore intervento estetico che il convenuto però le aveva sconsigliato; (IV) ha contestato la sussistenza di qualsivoglia motivo di responsabilità a titolo contrattuale, sia con riguardo al dovere di informazione e sia con riguardo all'attività compiuta - da inquadrarsi comunque nell'ambito delle obbligazioni di mezzi -; (V) ha contestato la prova dei danni evidenziati; (VI) ha contestato che l'attrice l'avrebbe pagato per l'importo di Euro 9.350,00; (VII) ha chiesto di chiamare in causa in garanzia la Compagnia Zu. S.A. (già Zu.) in forza di polizza privata per la responsabilità civile. 3. Con comparsa in data si è costituita la terza chiamata Zu. S.A. svolgendo le seguenti difese: (I) ha eccepito l'inoperatività della polizza invocata dal convenuto - n. (...), che era stata annullata da Zu. con dichiarazione di recesso dd e cessazione delle garanzie dal giorno , mentre risultava dagli atti come il dott. Da. avesse ricevuto richiesta di risarcimento (con la notifica dell'atto di citazione) solo il ; (II) ha eccepito, in via subordinata, che la polizza in questione sarebbe a secondo rischio e solo in eccedenza rispetto ai massimali prestati da altre assicurazioni stipulate dallo stesso assicurato o dalle strutture pubbliche o private abilitate ad erogare prestazioni sanitarie; (III) ha eccepito che la polizza non coprirebbe pretese da mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto, e la franchigia - per i danni estetici e fisiognomici - del 10%; (IV) ha rilevato l'assenza di copertura per danni da carenza consenso informato; (V) ha eccepito il massimale di polizza e l'inoperatività rispetto a pretese di restituzione di compensi; (VI) ha contestato, genericamente e nel complesso, la domanda attorea. 4. All'udienza del la difesa del convenuto chiedeva, preso atto delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata Zu., l'autorizzazione a chiamare in causa As. S.p.A. con la quale aveva stipulato polizza assicurativa successiva a quella con la predetta compagnia. 5. Con comparsa di data si costituiva la Assicuratrice Mi. S.p.A. svolgendo in sintesi le seguenti difese: (I) ha aderito alle difese svolte dal convenuto nei confronti dell'attrice; (II) ha contestato la domanda attorea nell'an e nel quantum; (III) ha eccepito l'inoperatività della polizza n. (...), sottoscritta il , in quanto il dott. Da., in violazione degli artt. 5 e 17 delle condizioni generali, non ebbe a dichiarare, ed anzi escluse, rischi con riguardo alla vicenda oggetto di causa che non potevano non essergli già noti; (IV) ha eccepito l'inoperatività della polizza per danni da vizio del consenso informato; (V) ha eccepito l'operatività della polizza a secondo rischio rispetto a polizze stipulate dalla struttura sanitaria; (VI) ha eccepito l'assenza di copertura quanto a restituzione del compenso; (VII) ha eccepito la garanzia a seconda richiesta quanto a danni da fatti anteriori alla vigenza della polizza; (VIII) ha rilevato l'applicabilità dell'art c.c.; (IX) ha eccepito la limitazione della copertura alla sola quota di responsabilità direttamente ascrivibile al dott. Da.; (X) ha eccepito la violazione dell'art c.c. nel caso in cui il dott. Da. non si fosse attivato per rendere operante la polizza stipulata per danni a terzi da parte della struttura medica. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 13

3 6. Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la difesa del convenuto ha replicato alle eccezioni svolte nei di lei confronti dalle compagnie assicuratrici chiamate in causa in garanzia Nei confronti di Zu. la convenuta ha sostenuto la vessatorietà, sia con riguardo alla disciplina contenuta nel Codice del Consumo che con riferimento agli artt e 1342 c.c., delle clausole c.d. claims made e della previsione del recesso unilaterale. Oltre a ciò ha contestato l'operatività a seconda richiesta rilevando di non essere stato a conoscenza dell'esistenza della polizza per la responsabilità civile stipulata da Me Nei confronti di Assicuratrice Mi. S.p.A. poi, ha ribadito di non avere avuto sentore, prima della stipula del contratto, né di richieste risarcitone né di insoddisfazione per il proprio operato da parte della signora La. Inoltre ha richiamato le considerazioni svolte con riguardo all'operatività a seconda richiesta sostenuta dalla difesa della predetta Compagnia. 7. Dopo lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. la causa era istruita con CTU medico legale affidata, all'udienza del , al dott. Ra.Ba., il quale, il , depositava l'elaborato peritale ed il successivo le repliche alle osservazioni critiche dei CIP. Il CTU, anche all'esito del contraddittorio tecnico, concludeva, in sintesi, nei seguenti termini: sussistenza del peggioramento dello stato di salute dell'attrice riconducibile a non adeguata suturazione, assenza di complicanze o coesistenze, prestazioni mediche non comportanti soluzione di problemi di speciale difficoltà tecnica, IP al 7%, ITP del 25% per un mese, spese mediche (Euro 631,81) congrue, dolorosità a livello basso, danno estetico non più emendabile ed informazioni rese congrue e soddisfacenti. 8. All'udienza del veniva sentito un testimone (il sig. Mi.Qu.) in ordine alla circostanza della copertura assicurativa della clinica Me., con acquisizione, ex art. 210 c.p.c., del testo della polizza all'epoca in vigore. 9. La causa è stata successivamente discussa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c., e decisa con sentenza all'udienza del La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito sinteticamente illustrati Va preliminarmente richiamato il riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale in ambito medico - sanitario. "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite)" Cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n del 18/09/2009 e Cass. Sez. 3, Sentenza n del 26/01/ Nel caso di specie sono provati, ma anche non contestati, il titolo contrattuale ed il peggioramento della salute dell'attrice Quanto al nesso causale, in sede di ctu sono emerse, quali possibili cause dell'evento di danno (cicatrizzazione patologica e disestetica): complicanze intra o post operatorie, quali emorragie, necrosi, infezioni, ovvero imprevedibili reazioni della paziente - a loro volta correlabili a caratteristiche biologiche della stessa o a precedenti patologie o ad assunzione di farmaci -, ovvero ad incongruità nelle operazioni di sutura. La difesa attorea ha fin dal principio allegato, quale profilo di inadempimento qualificato, errori tecnici nelle operazioni di sutura e così facendo ha assolto l'onere di allegazione su di essa incombente. Deve escludersi che vi siano state complicanze intra o post operatorie, in quanto nessuna parte le ha allegate, non risultano dalla documentazione medica (anzi si da conto di un decorso postoperatorio regolare) e neppure sono emerse in sede di CTU. Va pure esclusa la predisposizione soggettiva della paziente, in quanto è presente, sulla cute della stessa, altra precedente cicatrice - peraltro di origine traumatica e perciò tendenzialmente a maggior rischio di disestesia - regolarmente ed accettabilmente formatasi. Tale circostanza è stata tempestivamente allegata (già in perizia prodotta con la citazione) dall'attrice ed il CTU l'ha fatta propria con argomentazione ragionevole e condivisibile. D'altro canto - essendo tale ipotesi inquadrabile nella fattispecie del caso fortuito - l'onere della prova liberatoria incombeva in capo al convenuto che si è, invece, limitato a svolgere rilievi critici demolitori in sede di ctu, senza però apportare o richiedere al riguardo un'idonea prova o letteratura scientifica a supporto delle proprie tesi. Lo stesso è a dirsi circa l'influenza che uno stato patologico preesistente (HIV) e l'assunzione di farmaci retrovirali potrebbe avere avuto. Il CTU ha dato atto di avere cercato e non rinvenuto evidenze scientifiche su tale relazione, mentre il CTP del convenuto si è limitato a svolgere rilievi critici senza però specificare le basi scientifiche a supporto della tesi sostenuta. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 3 / 13

4 Ne risulta, per esclusione, che appare certamente più probabile la sussistenza del nesso causale tra evento di danno ed incongrua sutura, rispetto a qualsiasi alternativa, possibile ed è noto che, in ambito di responsabilità civile, il nesso causale opera proprio nei termini della maggiore probabilità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n del 16/10/2007; Sez. 3, Sentenza n del 11/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/01/2009). Tale conclusione è ulteriormente corroborata dall'applicazione della regola del riparto degli oneri probatori, unita al criterio guida della vicinanza della prova. Spettava al convenuto l'onere di provare il corretto adempimento, e ciò anche nell'ambito dell'attività professionale di sutura delle ferite. Solo il convenuto avrebbe potuto offrire gli elementi conoscitivi per valutare l'accaduto, riferendo il tipo di manovra effettuata, la strumentazione (ago, filo) utilizzata, gli accorgimenti posti in essere, e le valutazioni circa la durata del periodo di tempo trascorso prima della rimozione dei punti. Tutti elementi del fatto che non sono stati neppure allegati in causa e la cui mancata conoscenza (analogamente rispetto al caso della cartella clinica lacunosamente tenuta) non può che riverberarsi, indirettamente - tramite il fallimento dell'onere probatorio - a svantaggio della tesi difensiva della parte onerata. 11. Venendo alle considerazioni in ordine ai danni risarcibili, va richiamato il contenuto della domanda come formulato in atto di citazione: "accertare e dichiarare la responsabilità professionale del convenuto e per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale non patrimoniale, biologico e morale, dell'importo di Euro ,00 - o maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, o che parrà di giustizia, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo". Si tratta, all'evidenza, di una domanda risarcitoria onnicomprensiva, laddove l'importo monetario è chiaramente fissato in termini indicativi, e le specifiche voci di danno trattate nel sintetico atto di citazione (spese mediche sostenute, spese per un futuro intervento riparatore, restituzione del compenso versato al convenuto), non possono che intendersi come non esaustive e come proposte in coerenza con il dato emergente dalla perizia medico legale di parte. In atto di citazione - e non vi sono state modifiche con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. - si è poi fatto riferimento al "danno biologico", sicché perfettamente in linea con le domande, oltre che con i quesiti formulati da questo giudice, sono state le analisi del ctu sul punto, e perfettamente accoglibili sono le di lui conclusioni in termini di inabilità temporanea ed invalidità permanente. D'altro canto lo stesso attore, in note conclusionali, adeguando la domanda - in riduzione rispetto all'atto introduttivo - alle conclusioni del ctu, se da un lato conferma l'adeguatezza delle conclusioni qui richiamate, dall'altro rende superfluo esaminare le questioni non riproposte quali quella relativa alla ripetizione del compenso al medico. 12. Questo Tribunale, per la quantificazione in termini monetari del danno non patrimoniale, con orientamento consolidato e recentemente avallato dalla Suprema Corte, utilizza, quale strumento equitativo, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. In base a tali tabelle, nella loro più recente versione aggiornata e rivalutata all' , si ottengono i seguenti valori: - i.t.p.: 100 x 60 gg./4 = Euro 1.500,00; - i.p.: 7%, 43 anni = Euro ,00; per un totale parziale, per danno non patrimoniale alla salute, di Euro ,00. Va precisato ancora, al riguardo, che, tenuto conto delle conclusioni del ctu in tema di dolorosità delle conseguenze dannose, in mancanza di specifiche allegazioni al riguardo, non si è ritenuto di operare alcun ulteriore aumento per la personalizzazione del danno e si è tenuto il valore giornaliero dell'inabilità temporanea, prossimo al minimo (minimo previsto in 91,00 euro). Il danno morale va comunque risarcito e ricompreso nella decisione del presente giudizio, sia in quanto la fattispecie materiale produttiva del danno potrebbe astrattamente integrare fattispecie penale di lesioni colpose, e sia in quanto dalla semplice visione delle rappresentazioni fotografiche in atti è ragionevole desumere in via presuntiva un certo grado di conseguente sofferenza fisica dell'attrice, secondo l'id quod plerumque accidit. La carenza di allegazioni in ordine alle conseguenze degli eventi lesivi sulla vita personale e di relazione, se da un lato non impediscono di svolgere valutazioni presuntive sulla base degli elementi oggettivi a disposizione (rappresentazioni fotografiche in atti) dall'altro impongono di mantenere tali valutazioni in termini minimi e non medi, sicché si opererà una riduzione sul valore tabellare per invalidità permanente in misura del 10%, ottenendo così il valore complessivo di Euro ,80 ( Euro ,80 + Euro 1.500,00). 13. La condanna al risarcimento comprende anche le spese mediche sostenute e necessarie quantificate dal CTU in Euro 631,81, come pure, per il principio di completezza del risarcimento, le spese per la consulenza di parte (Euro 720,00), da ritenersi spesa necessaria nell'ambito del contenzioso del tipo di quello presente, anche per garantire il doveroso e sèrio approfondimento tecnico a supporto della domanda risarcitoria. 14. Trattandosi di debito risarcitorio di valore è dovuta la rivalutazione secondo indici Istat sui prezzi al consumo, dal giorno a partire alla quale è stata calcolata la rivalutazione, ovvero dall'esborso, fino alla data della presente sentenza. Di seguito, le somme dovute e liquidate in sentenza, già comprensive della rivalutazione, produrranno, quale debito pecuniario di valuta liquido ed esigibile, interessi in misura legale dalla data della pronuncia fino al saldo effettivo. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 4 / 13

5 15. Su tutte le somme da risarcire, poi, andrà riconosciuto un ulteriore aumento a titolo di danno da ritardo nel pagamento, da intendersi come componente implicita della domanda risarcitoria (Cass. Sez. 3, Sentenza n del 11/05/2007; Sez. 3, Sentenza n. 844 del 16/01/2007), ed equivalente del mancato godimento della somma dovuta, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione (giur. consolidata a partire dalla nota sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 1712/95, secondo la quale vi è un "principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro; somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità"). La prova, in proposito, può essere data anche mediante presunzioni semplici e facendo ricorso all'art c.c. (criteri equitativi) e, quindi, in questo ambito di equo apprezzamento (art c.c.) il lucro cessante può essere liquidato col criterio degli interessi, tenendo presente, però, che gli stessi interessi non potranno calcolarsi sulla intera somma rivalutata, ma dovranno - per evitare un indebito arricchimento del creditore, per esempio, calcolarsi anno per anno sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure sulla base di indici medi di rivalutazione. Il calcolo potrà essere utilmente operato, in ragione degli interessi legali, sugli importi netti dovuti, previamente devalutati alla data del fatto dannoso e, di seguito, come di anno in anno rivalutati, ex indici Istat sui prezzi al consumo, fino alla data della presente sentenza. 15. A questo punto vanno esaminate le domande svolte dal convenuto nei confronti delle terze chiamate in causa in garanzia. 16. Quanto alla domanda nei confronti della Zu. S.A. deve ritenersi inapplicabile alle condizioni contrattuali di polizza, la disciplina consumeristica, non potendo il dott. Da. rientrare nella fattispecie del consumatore con riguardo alla polizza assicurativa per danni a terzi stipulata nell'ambito dell'attività professionale svolta. E' invece fondata l'eccezione di vessatorietà della clausola "a richiesta fatta" contenuta nel contratto assicurativo in questione, trattandosi di clausola claims made c.d. mista che, non solo prevede la copertura assicurativa solo con riferimento a tutte le richieste risarcitone proposte, per la prima volta, all'assicurato durante il periodo di vigenza della polizza, ma anche limita, nel tempo, l'estensione della copertura nel caso di richieste risarcitone tempestive, svolte per condotte colpose antecedenti (oltre 3 anni) rispetto al dies a quo della efficacia della polizza. Si tratta, come recentemente ritenuto dal Tribunale di Milano (sent. Sez. V, n. 3527) di una clausola con effetti certamente limitativi della responsabilità dell'assicuratore, che altrimenti (c.d. claims made pura) sarebbe estensibile a condotte produttive di danno anteriori fino al termine prescrizionale di 10 anni rispetto al dies a quo dell'efficacia. Nel caso di specie manca una specifica sottoscrizione, che presuppone una doppia firma che nel caso di specie manca, nell'ambito dell'appendice di polizza contenente la limitazione, ma l'inefficacia che ne consegue, dovendo operare solamente per la parte di clausola - appunto - limitativa della responsabilità (in base al generale principio di conservazione del negozio), finisce per risultare irrilevante nel caso di specie, nel quale, comunque, la prima domanda risarcitoria è successiva alla cessazione del rapporto. 17. Quanto alla clausola che prevede il recesso anticipato in caso di sinistro (art. 7 delle condizioni generali di polizza - doc. 2 difesa Zu.), trattandosi di facoltà riconosciuta ad entrambi i contraenti, non si può annoverare tra le clausole c.d. vessatorie. 18. Passando alla domanda svolta nei confronti dell'assicuratrice Mi. S.p.A. è infondata, in primo luogo, l'eccezione svolta con riguardo all'operatività a seconda richiesta, dato che, dalla lettura della polizza stipulata dalla Me. ed acquisita agli atti, a seguito di ordine di esibizione, emerge chiaramente che la copertura assicurativa di quest'ultima non si estende a danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica (art. 3 A - 1 delle condizioni generali di polizza). L'inoperatività, in concreto, della polizza della struttura medica fa si che operi a prima copertura la polizza personale del dott. Da. Appare, invece, fondata l'eccezione di inoperatività in base alla previsione di cui all'art. 17 delle condizioni generali, dovendosi ritenere che, quantomeno una volta effettuato l'intervento di revisione delle cicatrici, in data , il convenuto avrebbe dovuto conoscere, unitamente all'esito di questo ulteriore intervento, l'esistenza dei presupposti per la propria responsabilità o comunque per una richiesta risarcitoria. In mancanza di percezione o riconoscimento di tali presupposti, mancanza la cui natura colposa può desumersi per l'evidenza degli inestetismi e la loro pacifica natura anomala e patologica, ovvero in mancanza di denuncia all'assicuratrice, per la previsione contrattuale la garanzia non è operante. 19. Ne consegue che, per la soccombenza, il convenuto dovrà rifondere le spese non solo a parte attrice ma anche ai terzi chiamati, spese che si liquidano in dispositivo applicando parametri tariffari calcolati sul valore del decisum sensibilmente inferiore al quantum richiesto in citazione. 20. Le spese di lite seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo e le spese di CTU, per l'esito parzialmente favorevole al convenuto, rimarrà a carico solidale delle parti attrice e convenuta. P.Q.M. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 5 / 13

6 Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in persona del Giudice dott. Sergio Carnimeo, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, ogni altra domanda da intendersi rigettata: A) accoglie, nei seguenti termini, la domanda di An.La. e, per l'effetto: 1. condanna il convenuto dott. Co.Da. al pagamento, in favore dell'attrice An.La. della complessiva somma di Euro ,61 (di cui Euro ,80 per il danno non patrimoniale in moneta corrente al e la restante parte per danno patrimoniale), oltre a rivalutazione dall' , e per la residua somma dai vari pagamenti, alla data della presente sentenza; 2. condanna il convenuto dott. Co.Da. a pagare all'attrice, a titolo di danno da ritardato pagamento, gli interessi in misura legale, da calcolarsi sulle somme indicate al punto che precede - previa devalutazione (quanto al danno non patrimoniale), alla data del , così come di anno in anno rivalutata in base agli indici ISTAT sui prezzi al consumo, fino alla data della presente sentenza; 3. condanna il convenuto dott. Co.Da. a pagare all'attrice gli interessi legali sulle somme di denaro sopraindicate ai punti 1 e 2, già calcolate comprensive di rivalutazione ed interessi, dalla pronuncia della presente sentenza fino al saldo effettivo; B) rigetta le domande di manleva e garanzia svolte dal convenuto dott. Co.Da. nei confronti di Zu. S.A. (già Zu.) e di Assicuratrice Mi. S.p.A.; C) condanna il convenuto dott. Co.Da. alla rifusione delle spese di lite: 1. in favore dell'attrice An.La. con il pagamento della somma di Euro 3.652,11, di cui Euro 352,11 per esborsi, Euro 1.200,00 per diritti, Euro 2.100,00 per onorari, oltre al 12,5% di diritti ed onorari per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge; 2. in favore della chiamata Zu. S.A. con il pagamento della somma di Euro 4.850,00, di cui Euro 50,00 per spese imponibili, Euro 3.000,00 per diritti, Euro 1.800,00 per onorari, oltre al 12,5% di diritti ed onorari per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge; 3. in favore della chiamata Assicuratrice Mi. S.p.A. con il pagamento della somma di Euro 4.630,00, di cui, Euro 1.030,00 per spese, Euro 1.400,00 per diritti, Euro 2.200,00 per onorari, oltre al 12,5% di diritti ed onorari per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge; D) pone definitivamente a carico solidale delle parti attrice e convenuta le spese di CTU. Così deciso in Trieste l'11 ottobre Depositata in Cancelleria il l'11 ottobre LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 6 / 13

7 Corte d'appello Roma, Sezione 3 civile Sentenza 22 marzo 2011, n Integrale - RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE - ASSICURAZIONE - CLAUSOLA CLAIMS MADE SPURIA - OGGETTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE - VESSATORIETÀ - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE composta dai signori magistrati Dr. Giuseppe Lo Sinno - Presidente rel. ed est. - Dr. Angelo Martinetti - Consigliere - Dr. Maurizio de Stefano - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di XI grado iscritta al n. 1661/2006 del Reg. Gen. Affari Contenz. posta in decisione all'udienza del e vertente tra So.Ca. a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Verona, - rapp.ta e difesa dall'avv. Pi.Co. del foro di Roma, elettivamente dom.ta presso lo studio del medesimo avv.to in Roma, giusta delega in atti; Appellante c/ Provincia Religiosa - Fa., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Gi.M. del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio del medesimo avvocato, per delega in atti; Appellata e appellante inc.le e Po.Ad., rapp.ta e difesa dall'avv. Ra.Va. del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Roma, giusta delega in atti; Appellata nonché Il.Du. S.p.A., in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Ma.Ro. del foro di Roma ed elettivamente dom.ta presso quest'ultimo in Roma, giusta procura in atti; Appellata LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 7 / 13

8 e Na.As. S.p.A., quale impresa incorporante la Mm.Da. S.p.A. (già Ca.As. S.p.A.) in persona del suo legale rapp.te p.t., corrente in Milano, rapp.ta e difesa dall'avv.to Ma.Ro. del foro di Roma ed elettivamente dom.ta presso quest'ultimo in Roma, giusta procura in atti; appellata Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Roma - n. 1577/05 (risarcimento danni per responsabilità sanitaria). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data la Ca.As. coop. a.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza emessa in data dal Tribunale di Roma con la quale era accolta la domanda avanzata da Po.Ad. con citazione notificata nei confronti della Pr.Re. - Fa., con la richiesta di condanna del convenuto a risarcirle i danni patiti a seguito di un intervento chirurgico di laparoisterectomia in data Il primo giudice (nel contraddicono della convenuta che si era opposto alla domanda e richiesto di chiamare in causa la Du.As. S.p.A. e la Ca.As. S.p.A. per essere da esse manlevata in caso di condanna ed in virtù delle polizze stipulate; società che si erano costituite e una di esse aveva chiamato in causa la Cab As. coassicuratrice con la Du., poi costituitasi) aveva ritenuto sussistente la prova sia del fatto illecito ascritto alla convenuta (per fatto dei medici operanti presso l'ospedale) e liquidato il danno effettivamente risentito dalla attrice in Euro ,00 oltre interessi e spese di lite; condannando anche le compagnie di assicurazione a tenere indenne, ciascuno per la sua rispettiva quota contrattuale, la convenuta Provincia Religiosa (previa dichiarazione di nullità delle limitazioni di responsabilità ex art comma 2 c.c.. La appellante deduce e sostiene l'erroneità della sentenza per quanto riguarda il capo recante condanna solidale della Ca.Du. S.p.A. e Ca. S.p.A. a ienere indenne la Provincia religiosa da tutti gli effetti di condanna a favore di Po., e per le spese del giudizio attribuite con le stesse modalità; chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e, ritenuta la non operatività della garanzia assicurativa prestata dalla Ca. nei confronti della Provincia Religiosa, con il contratto n. (...), rigettare nel merito la domanda proposta dalla Provincia Religiosa con la condanna della medesima al pagamento di tutte le somme pagate a qualsiasi titolo in relazione alla sentenza appellata, oltre al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Si è costituita la Provincia Religiosa - Fa. - per contrastare l'appello principale e chiederne il suo rigetto, ed in via di appello incidentale per chiedere l'accertamento della nullità delle clausole "claims made" ex art c.c.; con il favore delle spese del giudizio. Si è costituita l'appellata Po.Da. per contestare l'appello proposto perché inammissibile, nei suoi confronti, ed infondato e per chiederne il totale rigetto con la conferma della sentenza di I grado ed il favore delle ulteriori spese processuali. Si è costituita la Du.As. S.p.A. per dedurre l'assoluta estraneità ai motivi di gravame e chiedendo il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, con il favore delle spese del giudizio. Si è costituita la Na.As. (già Ca.As.) per contestare l'appello e chiedere il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese. Quindi precisate le conclusioni all'udienza collegiale del , la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con riserva del deposito della sentenza allo scadere dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il I motivo di appello si censura la sentenza per avere respinto l'eccezione di non operatività della polizza assicurativa Ca./Provincia Religiosa (n. (...) del scadente il ) deducendosi che l'evento dannoso oggetto di causa era avvenuto in epoca antecedente ( ) alla stipula della garanzia assicurativa in questione ove le parti (art. 2 appendice di polizza) avevano pattuito una "Condizione Speciale - inizio e termine della garanzia" che prevedeva la validità dell'assicurazione per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione "purché il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento sa stato commesso nel medesimo periodo o anche in epoca antecedente tale periodo ma comunque non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del presente contratta". Deduce la appellante che tale clausola - definita "claims made" (richiesta fatta) - rientrava nei comuni schemi di responsabilità civile generale cui si riferivano le pratiche assicurative anglossassoni, e doveva essere tenuta in debito conto per la verifica della pretesa della appellata assicurata che poteva ritenersi garantita solo dove l'evento dannoso fosse avvenuto anche le triennio antecedente la stipula della polizza ma alla condizione che il danneggiato avesse avanzato, per la prima volta, la domanda di risarcimento all'assicurato nel periodo di durata del contratto assicurativo. Negandosi che tale patto fosse una clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore, essendo lo stesso un patto diretto a determinare l'oggetto del contratto, riguardando il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e dunque specificando il rischio garantito; con la conseguenza che, stante la pacifica e documentata prima richiesta di risarcimento avanzata alla Provincia Religiosa nel Novembre 1999 (cioè quando l'efficacia del contratto assicurativo era da tempo cessata: ), rispetto ad un evento dannoso antecedente alla stipula del contratto, "era venuta LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 8 / 13

9 meno la possibilità di verificazione della condizione imprescindibile voluta dalle parti per la ricomprensione della garanzia contrattuale di eventi precedenti alla stipula del contratto; e cioè la condizione che per tali eventi precedenti la richiesta risarcitoria fosse presentata per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto inter partes" (così pag. 11 appello). Ritiene questa Corte che la clausola claims made riferisca la copertura assicurativa agli eventi dannosi non solo verificati ma anche denunciati all'impresa assicurativa nel periodo di assicurazione, riguardando i reclami avanzati nei confronti dell'assicurato e notificati all'assicuratore per la prima volta durante il periodo di validità della copertura; e che detta clausola comporti una deroga, del tutto legittima, all'art. 1917, I comma, c.c., non figurando tale disposizione tra quelle dichiarate inderogabili dall'art c.c. (che tali dichiara solo quelle dei commi 3 e 4 dell'art c.c.). Per vero, le clausole claims made pongono una regolamentazione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile derogatoria rispetto a quella di cui all'art c.c., I comma a mente del quale tale contratto copre i rischi relativi ai fatti che si verificano durante il periodo di esplicazione degli effetti della polizza assicurativa, a prescindere, dunque, dalla dislocazione temporale della richiesta risarcitoria che può sopravvenire anche a distanza di tempo. Infatti, con la c.d. claims made il sinistro assicurato (l'oggetto della garanzia assicurativa) è la "richiesta di risarcimento del terzo" e non l'evento oggettivo che ha cagionato il danno al terzo che si sia rivolto all'assicurato (quello che l'art. 1917, comma 1, c.c. definisce il "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione'), e questo giustifica il perché in tali casi (pur con diversi adattamenti) le parti prevedano che la garanzia sia estesa anche ad eventi dannosi avvenuti anteriormente alla stipula del contratto (nel limite temporale variabile in base alla polizza: nel caso de quo "tre anni"; ovvero senza limite temporale per le forme di claims made pura). La clausola claims made pura stabilisce, infatti, che il contratto assicurativo copra i rischi relativi a tutte le richieste di risarcimento che pervengono durante il periodo di vigenza della polizza a prescindere dalla data della verificazione dell'evento produttivo di danno. Rimanendo, pertanto, all'ipotesi di cui al contratto Ca./Provincia Religiosa, deve ritenersi non solo la liceità della clausola claims made spuria (e ciò anche sulla scorta della sentenza della Cass n. 5624, che, aveva tuttavia ritenuto la stessa idonea a modificare il tipo legale di cui all'art c.c. riconducendo il contratto di assicurazione per la responsabilità professionale con clausola claims made pura nell'alveo dei contratti atipici con interesse meritevole di tutela), ma considerare la stessa anche a contenuto non vessatorio. Nel contratto di assicurazione per la responsabilità professionale con inserimento di una clausola claims made spuria che esclude la responsabilità dell'assicurazione con riferimento alle richieste pervenute oltre la data di vigenza della polizza, pur se afferente a fatti verificatisi entro un determinato periodo temporale anteriore, non può attribuirsi valenza di vessatorietà di detta clausola (con la conseguente necessità della doppia approvazione di cui all'art c.c. ai fini della sua validità) perché non si tratta, in concreto, di una ipotesi di "limitazione di responsabilità" dell'assicuratore quanto piuttosto di una delimitazione del rischio assicurato avendo le parti pattuito, nell'interesse della parte assicurata, che l'impresa l'avrebbe garantita anche per fatti dannosi sorti prima della stipula del contratto (e che di norma non rientrano nella comune polizza di responsabilità civile) a condizione che il danneggiato avesse avanzato la sua richiesta di risarcimento all'assicurato, per la prima volta, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. Spostando il Termine di collegamento causale della copertura assicurativa dal "fatto accaduto" alla "richiesta di risarcimento' (la richiesta fatta da cui il nome di "claims made") onde consentire alla Provincia Religiosa (già assicurata con altre compagnie con polizze di r.c. ordinarie - polizza Du.As.) di aumentare la sua copertura assicurativa per fatti dannosi eventualmente insorti nel triennio antecedente pur con la condizione (specificatamente pattuita come speciale) che le richieste di risarcimento di quei fatti pervenissero, per la prima volta, nel periodo di vigenza del contratto. Ciò consentendo di ottenere sia uno sconto sull'importo del premio che un aumento della copertura assicurativa per l'ospedale Fa. (per tutto il triennio dal al ). Per questo risulta evidente come la clausola claims made non può essere ritenuta vessatoria in astratto, in quanto essa non pone "limitazioni di responsabilità" (art. 1341, II co., c.c.) in favore dell'assicuratore, ma definisce l'oggetto della copertura assicurativa, stabilendo quali siano i sinistri indennizzabili; e poiché essa è certamente consentita dalla legge e non può - in sé e salvo specifiche circostanze del caso concreto - essere qualificata come vessatoria ai sensi dell'art c.c.. In merito si è formato un orientamento, ormai costante, della Suprema Corte secondo cui "nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art c.c. quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito" (Cass. civ., sez. III, , n ; Cass. civ., sez. III, , n ). E tale è certamente la clausola in base alla quale le parti convengono che l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione "purché il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento sia stato commesso in epoca antecedente tale periodo ma comunque non prima di tre anni dalla data di perfezionamento del presente contratto" (conf. anche Cass. civ., sez. III, , n. 1430). E ciò a prescindere dal fatto, oggettivo, che la clausola di cui si discute risulta nel testo delle condizioni particolari allegate alla polizza e sottoscritte LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 9 / 13

10 dalla appellata contraente che paiono avere il contenuto e la forma di pattuizioni specifiche del rapporto tre quelle parti e non un mero formulario o una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto unilateralmente predisposta dalla assicurazione. L'appello, per tali ragioni, va accolto e quindi, parzialmente, riformata la sentenza di primo grado nel punto in cui la Ca.As. è stata condannata a tenere indenne la Provincia Religiosa - Fa.; condanna che rimarrà esclusivamente a carico della Du. S.p.A. (ora Na.As.) e della Ca.As. S.p.A. nelle percentuali di contratto come indicate nella sentenza di I grado (non appellata sul punto). Di conseguenza la appellata Provincia Religiosa - Fa. - va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio, a favore della appellante e liquidate come da notula tenuto conto del valore della controversia e della attività compiute dal procuratore; mentre le spese del I grado possono essere compensate.. Infatti, nonostante la soccombenza della parte appellata, ad avviso della Corte sono integrati i giusti motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c. ratione temporis vigente prima della modifica introdotta dalla legge n. 69/2009, suggeriscono la compensazione delle spese di lite. Tali motivi sono integrati innanzitutto dall'oggettiva complessità della materia, che al momento della proposizione della domanda, come ancor oggi, non vedeva ancora la giurisprudenza pienamente consolidata nei termini sopra esposti. Infine, sussistono giusti motivi (rinvenibili nelle ragioni dell'appello proposto dalla appellante) per compensare le spese tra le altre parti del giudizio. P.Q.M. La Corte Di Appello Di Roma Terza Sezione Civile definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello proposto da Ca.As. Coop. a.r.l. nei confronti della Provincia Religiosa - Fa. (appellante inde) + 3, ed avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa in data (con il n. 1577/2005) a) in accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza appellata, Rigetta la domanda di manleva proposta dalla Provincia Religiosa - Fa. nei confronti della So.Ca. di Coop. a.r.l., annullando la condanna a carico di quest'ultima e di cui al capo B) della sentenza appellata; b) Condanna la Provincia Religiosa - Fa. - alla rifusione delle spese sostenute dalla appellante in questo grado di giudizio, liquidandole in Euro 82,40 per spese, Euro 1.170,00 per diritti e Euro 1.900,00 per onorari (oltre al forfettario, Iva e Cap come per legge); compensando interamente le spese del primo grado di giudizio tra dette parti; e) Compensa interamente le spese del grado tra le altre parti appellate. Così deciso in Roma, il 25 febbraio Depositata in Cancelleria il 22 marzo Massima redazionale - Assicurazione - Clausola claims made spuria - Oggetto della garanzia assicurativa - Individuazione - Fattispecie - Vessatorietà - Configurabilità - Esclusione. Nel contratto di assicurazione in cui è stata inserita la clausola c.d. "claims made" (richiesta fatta), l'oggetto della garanzia assicurativa è la "richiesta di risarcimento del terzo" e non l'evento oggettivo che ha cagionato il danno al terzo che si sia rivolto all'assicurato (quello che l'art. 1917, comma 1, c.c. definisce il "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione"). Questo giustifica il perché in tali casi (pur con diversi adattamenti) le parti prevedano che la garanzia sia estesa anche ad eventi dannosi avvenuti anteriormente alla stipula del contratto (nel limite temporale variabile in base alla polizza: nel caso de quo "tre anni"; ovvero senza limite temporale per le forme di claims made pura). Ciò premesso, alla clausola claims made spuria che esclude la responsabilità dell'assicurazione con riferimento alle richieste pervenute oltre la data di vigenza della polizza, pur se afferente a fatti verificatisi entro un determinato periodo temporale anteriore, non può attribuirsi valenza di vessatorietà (con la conseguente necessità della doppia approvazione di cui all'art c.c. ai fini della sua validità) perché non si tratta, in concreto, di una ipotesi di "limitazione di responsabilità" dell'assicuratore quanto piuttosto di una delimitazione del rischio assicurato. LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 10 / 13

11 PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24 LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 11 / 13

12 Tribunale Milano, civile Sentenza 18 marzo 2010, n Massima redazionale - ASSICURAZIONI - CLAUSOLA "CLAIMS MADE". La clausola "claims made" cd. pura, in virtù della quale l'assicurazione copre le richieste di risarcimento del danno pervenute all'assicurato nel periodo di efficacia della polizza, ma relativamente a tutti i rischi (dedotti in polizza) verificatisi nel decennio precedente, cioè fino al momento in cui l'assicurato può ritualmente eccepire la prescrizione del diritto del danneggiato di chiedere il risarcimento del danno, non è di per sé vessatoria, perché non è limitativa della responsabilità. PUBBLICAZIONE TRIFIRÒ & PARTNERS AVVOCATI, TRIFIRÒ & PARTNERS AVVOCATI - Newsletter T&P, 2010, 44, pg. 2 LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 12 / 13

13 Tribunale Milano, civile Sentenza 18 marzo 2010, n Massima redazionale - ASSICURAZIONI - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - RC PROFESSIONALE - CLAUSOLA «CLAIMS MADE» - LEGITTIMITÀ - SUA VESSATORIETÀ - CONDIZIONI. Nel contratto con il quale la struttura sanitaria assicuri il rischio derivante dalla propria responsabilità professionale, qualora nelle condizioni di polizza sia prevista la clausola cosiddetta claims made, la stessa dovrà essere ritenuta lecita, non risultando il contratto, contenente tale disposizione negoziale, nemmeno atipico rispetto allo schema di cui all'articolo 1917 del codice civile. La clausola cosiddetta claims made non comporta dunque né una diversa natura del rischio oggetto del contratto assicurativo, né il venir meno del rischio stesso ai sensi dell'articolo 1895 del codice civile. La clausola in questione non può essere ritenuta vessatoria quando sia valida per ogni richiesta danni pervenuta all'assicurato nel periodo di efficacia della polizza, ma relativamente a tutti i rischi verificatisi nel periodo precedente fino alla prescrizione del diritto del danneggiato. Sarà invece vessatoria la clausola claims made quando sia inserita in un sistema cosiddetto misto, vale a dire quando la stessa contempli una limitazione di responsabilità che riduca il lasso di tempo entro il quale rimane fermo l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato. Tuttavia l'inefficacia prevista dall'articolo 1341, comma 2 del codice civile deve incidere esclusivamente sulla parte della clausola che comporti una limitazione della responsabilità. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2010, 18, pg. 13 La Sentenza è stata ulteriormente massimata e pubblicata in: Ipsoa, Il Corriere del Merito, 2010, 11, pg Ipsoa, Danno e Responsabilità, 2011, 2, pg. 167 LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 13 / 13

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