La partita IVA, il regime agevolato e di vantaggio

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1 La partita IVA, il regime agevolato e di vantaggio La Partita IVA La procedura burocratica Dal punto di vista fiscale si definisce IVA (Imposta sul valore aggiunto disciplinata dal DPR 633/72) l'imposta che si applica sulle cessioni di beni, e sulle prestazioni di servizi, eseguite in Italia, da tutti i titolari di Partita IVA, e che di "fatto" paga il consumatore, in percentuale del 22% del bene servizio acquistato. Quella del 22% è l'aliquota generica, quella più diffusa su beni e servizi. Tuttavia la legge prevede anche delle aliquote pari al 4% (ad esempio per stampa e attività di legatoria di giornali, libri e periodici o il Canone abbonamento) e altre ancora del 10%. (per medicinali, acqua birra, spettacoli teatrali) Per i titolari di partita IVA, l'iva è "neutra", cioè non è né un costo né un ricavo in quanto essi compensano l'iva che devono al fisco, con l'iva che hanno pagato ai loro fornitori nell'acquistare beni o servizi. Per aprire una partita Iva è necessario recarsi presso l'ufficio Iva o l'ufficio delle entrate di competenza (in base al proprio domicilio fiscale) e presentare, entro 30 giorni, l'apposito modulo (AA9/11 per le imprese individuali e lavoratori autonomi, AA7/10 per soggetti che non sono persona fisica) su cui indicare le informazioni richieste (dati anagrafici del titolare o soci dell attività, opzioni, ecc.). Per presentare la dichiarazione di inizio attività, dal 1 aprile 2010, i contribuenti tenuti all iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l unico adempimento da svolgere. La Comunicazione Unica, composta da un frontespizio e dalle diverse modulistiche prima presentate separatamente alle diverse Amministrazioni, permette di compilare i modello AA9/11 e AA7/10 e inviare il tutto in via telematica o su supporto informatico al Registro delle imprese Il lavoratore può optare tra diversi regimi contabili dal più semplice (forfettario, adatto a chi inizia un attività e presume un volume d affari molto basso) al più complesso (contabilità ordinaria) e deve essere assistito nella gestione della contabilità da un consulente per le incombenze richieste dalla legge. I lavoratori con questo tipo di contratto, eccetto i liberi professionisti iscritti agli Albi professionali, devono iscriversi alla Gestione Separata Inps e versare ogni mese un contributo pari al 23,50% e devono anche essere assicurati all Inail. L iscrizione alla Gestione Separata da diritto ad alcune prestazioni erogate dall Inps come: - indennità di maternità - indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero - assegno per il nucleo familiare Il regime fiscale agevolato per l avvio di nuove attività Chi inizia una nuova attività può beneficiare di un regime fiscale agevolato di particolare favore. Esso non solo semplifica molti adempimenti fiscali, ma soprattutto permette un grosso risparmio per quanto riguarda la tassazione. Questo regime fiscale agevolato non è molto conosciuto e pertanto riteniamo fare cosa gradita a tutti i futuri imprenditori descriverlo in modo chiaro e completo.

2 Periodo d utilizzo e modalità d accesso Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative economiche è previsto per le persone fisiche che avviano una nuova attività, imprenditoriale (anche sotto forma di impresa familiare), o di lavoro autonomo (professionisti). E applicabile per il primo anno dell iniziativa e per i due successivi. Quindi, la durata dell agevolazione è al massimo di tre anni. Chi l utilizza non paga l IRPEF e le relative addizionali (comunali e regionali), bensì un imposta sostitutiva, nella misura fissa del 10% sul reddito conseguito (ricavi meno costi), realizzando in questo modo un notevole risparmio d imposta. Inoltre, può contare su una rilevante semplificazione di molti adempimenti contabili. L'opzione per il regime agevolato va comunicata con il modello AA9/11 (Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva - imprese individuali e lavoratori autonomi), barrando la casella "A" (quadro B, Regimi fiscali agevolati ). Per revocare l opzione precedentemente comunicata, occorre barrare invece la casella R. Requisiti Ecco i requisiti che bisogna possedere per godere di questo regime fiscale agevolato: a. Il richiedente deve essere una persona fisica che intende iniziare un impresa (ditta individuale) o un attività di lavoro autonomo (professionista). E ammesso il beneficio anche per le imprese familiari, che ricordiamo sono le ditte individuali in cui collaborano i familiari e dove al capofamiglia imprenditore spetta almeno il 51% degli utili. Il resto del profitto va ripartito tra i familiari collaboratori d impresa in proporzione della quantità e qualità del lavoro prestato nell impresa familiare. b. I compensi (per i professionisti) o i ricavi (per le imprese) annuali non devono superare i seguenti limiti: ,41 per i lavoratori autonomi; ,41 per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi; ,83 per le imprese che hanno per oggetto altre attività. In particolare, nel caso di superamento dei suddetti limiti è prevista la decadenza dell agevolazione ed il reddito conseguito viene tassato nei modi ordinari: dall anno successivo, se i limiti sono superati, ma non oltre il 50%; dallo stesso anno d imposta, se i limiti di cui sopra sono superati di oltre il 50%. c. L attività che si vuole svolgere deve essere nuova in senso assoluto e cioè: l interessato non deve aver esercitato nei tre anni precedenti attività d impresa, professionale o artistica, neppure in forma associata o familiare; l attività che si va ad iniziare non deve essere il proseguimento di un altra attività svolta in precedenza, anche sotto forma di lavoro dipendente, collaborazione o lavoro autonomo. d. È necessario che siano osservati tutti gli adempimenti di carattere previdenziale (iscrizione all INPS, etc ), assicurativo (INAIL, etc ) ed amministrativo (licenze, autorizzazioni, etc ).

3 Agevolazioni Vediamo adesso tutte le facilitazioni che spettano a chi comunica l adesione, avendone i requisiti, al regime fiscale agevolato per le nuove attività: a. Tassazione ridotta. Il regime speciale prevede un imposizione fissa del 10% in luogo del pagamento dell IRPEF e delle sue addizionali (comunali e regionali). Il 10% è calcolato sul reddito d impresa o di lavoro autonomo e, quindi, sui ricavi (o compensi per i professionisti) al netto delle spese e dei costi. La tassazione ridotta del 10% avviene nella normale dichiarazione annuale dei redditi ed il versamento dell imposta sostitutiva dell IRPEF si esegue con il modello F24 presso Banche e Poste, indicando il codice tributo Il reddito d impresa o di lavoro autonomo, essendo tassato con aliquota sostitutiva del 10%, non va incluso nel reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF, sfuggendo in tal modo all ordinaria (e più gravosa) imposizione fiscale delle persone fisiche. Attenzione però, perché questa speciale tassazione di favore, sostitutiva di quella ordinaria, impedisce l utilizzo in dichiarazione delle detrazioni fiscali (per carichi di famiglia e per oneri) previste per l IRPEF. Pertanto, il risparmio fiscale è più accentuato qualora il contribuente possa comunque far valere le suddette detrazioni dichiarando altri tipi di reddito, diversi da quello d impresa o di lavoro autonomo per il quale beneficia della riduzione del carico fiscale. b. Versamento in unica soluzione dell IVA. La tassazione ridotta di cui al punto precedente riguarda solo l IRPEF, per cui le altre imposte vanno regolarmente versate. Tuttavia questo regime agevolato consente di versare l IVA dovuta, anziché alle ordinarie scadenze periodiche, in unica soluzione in sede di dichiarazione annuale. Inoltre, si è esonerati anche dall obbligo del versamento annuale dell acconto IVA, la cui scadenza è fissata, per tutti gli altri contribuenti, il 27 dicembre di ogni anno. c. Semplificazione degli obblighi contabili. Il regime agevolate per le nuove attività esonera dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili obbligatorie per: l imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l imposta sul valore aggiunto (IVA). E comunque sempre obbligatoria l emissione, se prevista, di fatture, ricevute e scontrini, nonché la conservazione dei documenti emessi e ricevuti. d. Eliminazione della ritenuta d acconto. Il sostituto d imposta che paga ricavi o compensi all impresa o professionista in regime agevolato per nuove attività non deve assoggettare a ritenuta d acconto gli importi pagati. Chiaramente, per comunicare al sostituto d imposta questa condizione, il contribuente rientrante nel regime agevolato deve rilasciare allo stesso una dichiarazione dalla quale risulti la loro particolare situazione di tassazione ridotta e sostitutiva dell IRPEF. e. Tutoraggio. Chi gode del regime agevolato per nuove attività può (non c è l obbligo) chiedere all Agenzia delle Entrate assistenza per gli adempimenti fiscali formali cui è soggetto. Quest assistenza richiede l espletamento dei seguenti passi fondamentali: presentazione istanza d assistenza e tutoraggio; richiesta del codice PIN d accesso e della password; installazione del necessario software; invio periodico dei dati fiscali all Agenzia delle Entrate (tutor); recepimento dei modelli e delle indicazioni predisposte dal tutor.

4 f. Credito d imposta. I richiedenti il tutoraggio, avendo necessità di un personal computer per assolvere le incombenze di comunicazione che esso implica, beneficiano di un credito d imposta, per l acquisto di computer, modem e stampante, pari al 40% del loro costo, con un massimale di 309,87. Regime di vantaggio Dal 1 gennaio 2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un imposta sostitutiva dell Irpef e delle relative addizionali pari al 5%. Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un attività dopo il 31 dicembre 2007 (articolo 27 del dl n. 98/2011). Attenzione: per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si intende lo svolgimento effettivo e l inizio della stessa; non l apertura della partita Iva. Requisiti Possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un attività d impresa o di lavoro autonomo, o che l hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti: - nell anno precedente: non hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista; non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto); non hanno effettuato cessioni all esportazione; non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro; - nel triennio precedente: non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria; non hanno esercitato attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare; non proseguono un attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario) oppure optare, sempre se in possesso dei requisiti, per il "Regime contabile agevolato". Il regime ordinario, in particolare, prevede che: le imprese possono optare per il Regime contabile semplificato delle imprese minori (articolo 18 del Dpr 600/73) o per il regime contabile ordinario (articolo 14 del Dpr 600/73)

5 i professionisti, invece, possono optare per il regime di contabilità semplificato (articolo 3, comma 2 del Dpr 695/ pdf) o per quello ordinario (articolo 19 del Dpr 600/73 - pdf). L opzione per il regime ordinario, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio: coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.), i non residenti chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale Durata Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d imposta di inizio dell attività. I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni. Attenzione: coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi. Partita Iva: mi conviene o no? Lo Stato Italiano prevede che solo i professionisti iscritti agli albi (commercialisti, avvocati, notai etc.) siano obbligati ad aprire la partita Iva: per tutti gli altri dovrebbe trattarsi di una scelta legata alla convenienza e alla voglia di mettersi in proprio. Capita però sempre più spesso che siano gli stessi datori di lavoro a richiedere l apertura della partita Iva e la formalizzazione del lavoro sotto forma di consulenza privata. In questi casi specie se si è al primo lavoro il miraggio di un impiego e la possibilità concreta di iniziare a guadagnare inducono a scelte a volte precipitose se non addirittura sprovvedute. Attenti dunque; tutte le volte che vi verrà richiesto di aprire un partita Iva sappiate che state per sobbarcarvi un onere non da poco e che soprattutto potrebbe non convenirvi affatto rispetto a differenti forme di contratto di collaborazione con cui potreste essere formalizzati. Sappiate da subito infatti che essere possessori di Partita Iva fa lievitare notevolmente i costi fiscali rispetto allo status di collaboratori occasionali o di collaborati a contratto coordinato e continuativo. Un possessore di partita Iva ad esempio ha l'obbligo: 1) di pagare i 2/3 del lordo di previdenza anziché 1/3 come è previsto per i cosiddetti co.co.co. (contratti di collaborazione coordinata e continuativa);

6 2) di pagare per intero l Irap (imposta regionale sulle attività produttive) altrimenti a carico del committente; 3) di affidarsi necessariamente ad un commercialista per la gestione della contabilità. Non ha senso dunque aprire la Partita Iva se non ci sono guadagni tali da giustificare i costi da sostenere. Il discorso cambia per quanti svolgono un attività professionale abituale, con continuità, e nella cura della promozione di nuovi clienti. In quel caso la Partita Iva Ia sarà molto utile per avere uno status di vero e proprio consulente, per poter trattare con più clienti contemporaneamente, per poter scaricare tute le spese di iva collegate all esercizio del vostro lavoro. Ma anche in questo caso fate attenzione ad esempio a non essere vincolati da altre forme di contratto che come clausola obbligano ad un rapporto di esclusività e dunque impongono di non aprire o eventualmente ce l aveste già di chiudere la partita iva.

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