La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti. Breve analisi e check list operativa

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1 Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N Adempimenti iniziali del Curatore fallimentare Breve analisi e check list operativa Categoria: Operazioni straordinarie Sottocategoria: Fallimento Con l accettazione dell incarico, il Curatore fallimentare deve porre in essere una serie di adempimenti iniziali, alcuni dei quali estremamente rilevanti. Si pensi, infatti, all eventuale decisione di proseguire l attività d impresa e gli impatti che la stessa potrebbe avere. Altri adempimenti risultano, inoltre, rilevanti: in questa fase, infatti, il Curatore acquisisce la documentazione e definisce un primo quadro dell attività e dei beni dell impresa. Premessa A seguito dell accettazione dell incarico, molti sono gli adempimenti che devono essere posti in essere dal Curatore fallimentare. In molti casi, si tratta di vere e proprie scelte che possono essere estremamente rilevanti, come la decisione di proseguire o meno l attività d impresa, mentre in altri si tratta semplicemente di adempimenti formali, pur sempre necessari per l analisi della situazione dell impresa fallita. Analizziamo di seguito, i principali adempimenti che il Curatore fallimentare deve porre in essere, dalla data di accettazione a quella di presentazione del Programma di liquidazione. 1

2 Una check-list Prima di analizzare i singoli adempimenti, si presenta di seguito una breve check list. TERMINE ADEMPIMENTO CHECK Entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina Accettazione dell'incarico. Allegare all'accettazione la copia del contratto di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, con specifica del massimale e della franchigia. Recarsi in Tribunale e verificare il fascicolo della Procedura. Verificare se vi sono già nelle istanze di fallimento eventuali richieste di far parte del comitato dai creditori. Convocare a mezzo telegramma, con raccomandata, via fax o posta elettronica il fallito e invitarlo a mettersi in contatto con lo studio.se la documentazione non è stata depositata in tribunale, invitare il fallito a mettere a disposizione, entro 3 giorni successivi, tutti i libri e la documentazione contabile. Quando necessario Quando necessario Al più presto (prima dei 10 giorni dalla nomina) Ai sensi dell'art. 3, L. 14/2011, con l'accettazione dell'incarico ciascun professionista incaricato dovrà allegare copia del contratto di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, con specifica del massimale e della franchigia. L'allegazione potrà avvenire anche nei successivi 7 giorni. Presentare istanza per la nomina del coadiutore per la ricerca immobiliare. Nomina cancelliere per inventario. Richiedere visura al PRA per far emergere eventuali beni mobili registrati intestati alla fallita. Se ci sono beni, trascrivere la sentenza. Attivare la casella Pec della Procedura. Predisporre l'elenco analitico dei documenti consegnati al Curatore, il quale dovrà essere sottoscritto da colui che consegna la documentazione. 2

3 Durante l'incontro con il fallito (o il legale rappresentare), redigere un dettagliato verbale delle informazioni fornite. Il verbale dovrà essere firmato da colui che rilascia le dichiarazioni, e non ne dovrà essere rilasciata copia. Richiedere la nomina di un custode se necessario. In sede di inventario viene nominato il custode dei beni mobili. Qualora ci siano delle stime da fare, presentare istanza per la nomina di un perito esperto nel settore immobiliare, altresì, l'istanza di nomina di un legale qualora ce ne fosse necessità. Quando necessario Non appena viene autorizzata la nomina di un perito o di un legale, richiedere sempre copia della polizza assicurativa. Prestare particolare attenzione ai rischi di deperimento, di furto, di incendio, e altri pericoli per i beni. Valutare la stipula di polizze assicurative. Verificare se vi sono cause attive o passive in corso e chiedere informazioni a tal proposito al fallito. Scrivere ai legali, commercialisti, ragionieri ecc., chiedendo se vi sono azioni legali o stragiudiziali in corso e chi sono le controparti. Predisporre il Giornale del Fallimento e farlo vidimare, da almeno un componente il Comitato dei Creditori, o, in mancanza, dal GD. Proporre la continuazione temporanea dell esercizio dell impresa (o di specifici rami) o l affitto dell azienda (o rami della stessa), con il parere favorevole del Comitato dei Creditori. Verificare la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento. Provvedere all'eventuale disdetta delle utenze. 3

4 Entro 10 giorni dalla nomina Presentare dichiarazione COMUNICA per trasmettere l'indirizzo PEC della Procedura. Entro 15 giorni dall'accettazione Presentare dichiarazione COMUNICA, trasmettendo i dati essenziali della procedura. Contestualmente, comunicare all Agenzia delle Entrate la dichiarazione di fallimento, con modello di variazione dati. (dopo aver comunicato la variazione all AE) Richiedere all'agenzia delle Entrate l'attivazione del cassetto fiscale dell'impresa fallita. Redazione dell'inventario. Se sono presenti beni immobili, presentare al Comune di ubicazione una dichiarazione attestante l avvio della procedura. Entro 10 giorni dalla ricezione delle somme Individuare la banca per il versamento delle somme entro 10 giorni dalla ricezione delle stesse. Entro 30 giorni dalla sentenza Trasmettere i dati al GD per la nomina del Comitato dei Creditori. Senza indugio, a seguito dell analisi dei documenti Trascrivere la sentenza di fallimento nella Conservatoria (se vi sono beni immobili). Richiedere, inoltre un estratto al fine di verificare le ipoteche iscritte (generalmente è il coadiutore o il perito ad effettuare tali operazioni). Inviare le comunicazioni ai creditori del fallimento, ex art. 92. Entro 60 giorni dalla data di fallimento Entro 60 giorni dalla chiusura dell inventario Deposito della relazione, ex art. 33 L.F. Predisposizione del programma di liquidazione. 4

5 Primi adempimenti del Curatore fallimentare Non appena ricevuta comunicazione della nomina, il professionista dovrà accettarla, entro 2 giorni. Successivamente, si apre la fase di prime indagini da parte del Curatore fallimentare. In primo luogo, sarà necessario controllare il fascicolo fallimentare: si recherà a tal fine presso la Cancelleria fallimentare per richiederlo. All interno sarà possibile rinvenire le prime utili informazioni. Si consiglia, soprattutto, di leggere attentamente l istanza di fallimento e gli atti dell istruttoria prefallimentare, ma, soprattutto, sarà estremamente importante rilevare, acquisire i recapiti del fallito o del legale rappresentate del fallito. Sarà, infatti, necessario contattarlo al fine di convocarlo e richiedere l ulteriore documentazione non depositata. Analisi del fascicolo fallimentare Analisi dell istanza di fallimento, degli atti dell istruttoria prefallimentare, altre informazioni necessarie al fine di contattare il fallito o il legale rappresentante della società fallita. In occasione dei primi contatti con il fallito, si consiglia di chiedere se vi sono azioni urgenti da dover porre in essere. Sarà necessario, successivamente, convocare il fallito (o il legale rappresentate), al fine di ottenere le prime, necessarie, informazioni. Contestualmente, si chiederà al fallito di produrre anche gli ulteriori documenti, i quali possono essere individuati, nei seguenti. I DOCUMENTI DA PRODURRE 1. Libro giornale e libro degli inventari; 2. Libro assemblee e libro C.d.A.; 3. Libri la cui tenuta è obbligatoria ai fini fiscali (Libro iva acquisti, vendite, beni ammortizzabili, ecc.); 4. Fatture di acquisto e di vendita (e ddt emessi e ricevuti); 5. Atto costitutivo, statuto e successive modificazioni; 6. Dichiarazioni fiscali ultimi 5 anni (Unico / Iva / sostituti d'imposta), 5

6 dichiarazione inizio attività ai fini iva e successive variazioni; 7. Bilanci ultimi 5 anni; 8. Situazione contabile alla data in cui sono aggiornate le scritture e relative schede di mastro; 9. Denaro e valori esistenti in cassa alla data del fallimento; 10. Elenco completo di tutti i creditori e debitori con indirizzo e principali dati identificativi; 11. Elenco degli istituti di credito con cui erano intrattenuti rapporti alla data di fallimento e nei 5 anni precedenti. Estratti conto degli ultimi 5 anni e ogni altra documentazione bancaria utile; 12. Elenco del personale dipendente al momento del fallimento, libro unico del lavoro; 13. Elenco dei contratti in corso e copia dei contratti stessi; 14. Elenco del contenzioso in corso (attivo e passivo) e delle esecuzioni in corso o subite con indicazione dei legali; 15. Password dell indirizzo PEC della società; 16. Ogni altro documento ritenuto utile alla Procedura. Si consiglia di redigere un dettagliato verbale delle operazioni di consegna. Il fallito è tenuto a presentarsi davanti agli organi della procedura; è prevista la reclusione da 6 a 18 mesi, qualora non ottemperi agli obblighi. Incontro con il fallito Il Curatore incontrerà il fallito al fine di ottenere le prime necessarie informazioni, nonché per chiarire i principali aspetti relativi al fallimento. Dell incontro dovrà essere redatto un dettagliato verbale, che potrà essere allegato alla Relazione al GD, ex art.33 L.F. Nel verbale dovrebbero essere riportate le seguenti informazioni: notizie storiche sulla ditta/società fallita; luoghi in cui l impresa operava, sulla tipologia di attività svolta e sul volume di affari; qualità e quantità dei debiti contratti; qualità e quantità dei crediti da riscuotere; eventuali lavoratori dipendenti della ditta fallita; altre informazioni relative al personale dipendente; motivi della cessazione dell attività e del successivo fallimento; criteri della gestione dell azienda fallita e come si sia giunti al dissesto della stessa; eventuale interessamento o ingerenza di terzi nella gestione dell impresa; 6

7 luogo di conservazione delle scritture contabili e di tutta la documentazione extracontabile e fiscale (richiedere, eventualmente nominativo del consulente fiscale); i beni e le altre attività dell impresa da assoggettare al fallimento, con indicazione del loro luogo di conservazione; presenza di denaro in cassa; rapporti con istituti di credito; contratti pendenti; giudizi pendenti; compimento di atti in violazione delle norme che regolano il concorso dei creditori; compimento di atti di disposizione il giorno della dichiarazione di fallimento o nei giorni successivi o immediatamente precedenti. Il curatore dovrà, in ogni caso, avvisare il fallito sugli obblighi su questo gravanti, in relazione alla residenza, alla corrispondenza, agli obblighi di fornire informazioni ed agli obblighi di presentazione (art. 48 e 49 L.F.) ed ai profili penali connessi alla violazione dei detti obblighi. Il curatore dà, inoltre, avviso del fatto che egli nell esercizio delle proprie funzioni riveste la qualità di pubblico ufficiale ed ammonisce il fallito delle conseguenze penali di eventuali dichiarazioni, successivamente accertate come false o inesatte, dando lettura degli artt. 48, 49 e 220 L.F, nonché dell art. 216 commi 2 e 3 L.F., con particolare riguardo ai reati di bancarotta post-fallimentare e preferenziale. Il curatore ricorda al fallito il giorno dell udienza di verificazione dei crediti, invitandolo ad essere presente. Il verbale si chiuderà con la dichiarazione, da parte del fallito, che tutto ciò che è stato riportato nel verbale corrisponde al vero. Le comunicazioni al Registro delle imprese Il Curatore fallimentare dovrà comunicare: - entro 10 giorni dalla nomina: l indirizzo Pec della Procedura; - entro 15 giorni dall accettazione: i dati rilevanti della Procedura. È, tuttavia, possibile predisporre un unica comunicazione entro 10 giorni dalla nomina. Dovrà, inoltre, essere trasmessa all Agenzia delle Entrate la variazione dei dati entro 30 giorni dalla data di variazione stessa. Si consiglia, tuttavia, di inviare quest ultimo modello contestualmente alla trasmissione dei dati rilevanti al Registro delle Imprese. 7

8 Entro 10 giorni dalla nomina Comunicazione indirizzo PEC Entro 15 giorni dall accettazione Comunicazione dei dati rilevanti della Procedura Comunicare: Sede Tribunale; numero e data provvedimento; data udienza stato passivo e data termine per le domande di ammissione; nome e cognome Curatore fallimentare, codice fiscale e data accettazione. Inviare modello S3, riquadro 10 per le società; modello I2, riquadro 10 per imprese individuali. Diritti di segreteria: 10 euro Sigilli e inventario L art. 84 L.F. prevede: Art. 84 Legge fallimentare Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell impresa e sugli altri beni del debitore. Il curatore può richiedere l assistenza della forza pubblica. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l immediato completamento delle operazioni, l apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell articolo 758 del codice di procedura civile. Tuttavia è abbastanza raro che il Curatore proceda all apposizione dei sigilli, eccetto i casi in cui vi sia un effettiva utilità per la conservazione dei beni. Dovrà, invece, sempre essere redatto l inventario, con l assistenza del cancelliere. 8

9 Infatti, anche se apparentemente non vi sono beni, è sempre necessario che il fallito rilasci espressa dichiarazione, che non sono presenti beni da inventariare. Con l inventario i beni escono dal patrimonio dell impresa fallita ed entrano a far parte della massa fallimentare. In sede di inventario sarà redatto dal Curatore fallimentare, con l assistenza del cancelliere, apposito verbale in doppio originale. Il verbale dovrà essere, necessariamente, firmato dal Curatore fallimentare: essendo un suo atto sarà necessaria la sua presenza. Uno degli originali dovrà essere depositato nella cancelleria del tribunale. Relazione ex art.33 Entro 60 giorni dalla data della sentenza di fallimento, il Curatore fallimentare dovrà presentare la relazione, ex art. 33 L.F. Art. 33 L.F. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell esercizio dell impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero. I Curatore trasmetterà la relazione anche alla Procura della Repubblica, qualora ravvisi l esistenza di fatti aventi rilevanza penale. 9

10 Si presenta di seguito un modello di relazione, ex art. 33 L.F. TRIBUNALE DI SEZIONE FALLIMENTARE FALLIMENTO N. DEL GIUDICE DELEGATO: CURATORE: RELAZIONE ART. 33 L.F. Ill.mo Sig. Giudice Delegato, il sottoscritto..., Curatore del fallimento sopra indicato, a seguito delle indagini espletate e dell esame dei documenti reperiti, espone quanto segue: Premessa: (cause del fallimento e attività del Curatore primi cenni) 1. Dati dell imprenditore (situazione economica, finanziaria, patrimoniale, fiscale, altri dati rilevanti) 2. Cause e circostanze del fallimento (cause interne ed esterne del fallimento) 3. Analisi della documentazione e dichiarazioni rilasciate dal fallito 4. Diligenza nella gestione 5. Atti del fallito già impugnati dai creditori e quelli che egli intende impugnare Si riserva di apportare integrazioni eventualmente risultanti da più approfonditi accertamenti. Con osservanza Il Curatore - Riproduzione riservata - 10

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