SECONDA SEZIONE: LE PROPOSTE DI LEGGE PER LA MODIFICA DELL ART. 155

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1 SECONDA SEZIONE: LE PROPOSTE DI LEGGE PER LA MODIFICA DELL ART. 155

2 Torna al sommario Testo unificato On. Paniz Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. (C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C Trantino, C Vitali, C Mussolini, C Lucidi e C Mantini). Art. 1. (Modifica dell'articolo 155 del codice civile). L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: Art (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli) - Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, nonché fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis. Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti. Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. Il giudice può, per gravi motivi, in presenza di un pregiudizio per il minore riconducibile all'ipotesi di cui all'articolo 333 codice civile e con il consenso degli affidatari, affidare la prole a terzi. In tal caso si applicano al rapporto le norme previste in tema di affidamento familiare, con attribuzione di ogni competenza al giudice ordinario. Nella scelta dell'affidatario deve essere data preferenza ai parenti entro il terzo grado del minore. L'affidamento può essere disposto anche in favore di una comunità di tipo familiare. Art.2. (Modifiche al codice civile). Dopo l'articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti: Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

3 Art. 155-ter. - (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque la permanenza dell'affidamento possa recare grave pregiudizio al minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Art. 155-quater. - (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà. I genitori devono adoperarsi per stabilire e a mantenere, salvo giustificati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis. L'impegno discende dai doveri verso i figli, previsti dall'articolo 147, che non comprendono solo l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, ma anche l'obbligo di non impedire che si attui il loro diritto di ricevere analoghe prestazioni da parte dell'altro genitore. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori, che modifichi le modalità di esercizio della potestà, devono essere ridefinite, dai genitori stessi, le regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. In caso di disaccordo la relativa decisione è rimessa al giudice. Art. 155-quinquies. - (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime di affidamento stabilito, è dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre a quanto previsto da altre norme di legge, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Art. 155-sexies. - (Violazione degli obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto di valutazioni del costo del mantenimento operate su base oggettiva, in funzione della fascia di reddito familiare, del reddito di ciascun genitore, dell'età dei figli e dell'area geografica di residenza e deve essere aggiornato annualmente. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 o dicembre 1970, n. 898, e

4 successive modificazioni. Le previsioni del predetto articolo 8 possono applicarsi anche, per ordine del giudice, in conseguenza di violazioni del regime del mantenimento diretto. In tal caso il giudice indica espressamente la misura da adottare e, nel caso previsto dall'articolo 8 numero tre, la somma per la quale la parte ha facoltà di agire. Art. 155-septies. - (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per circostanze sopravvenute, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la rilevanza delle ragioni addotte e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore. Art. 155-octies. - (Estensione alla filiazione naturale). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati. Art. 155-novies. - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) - Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 155-bis. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori. Art. 3. (Modifiche al codice di procedura civile). Gli articoli del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti: Art (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio oppure, in caso di irreperibilità o residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente o, nel caso di residenza all'estero di entrambi i coniugi, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: a) l'indicazione del giudice; b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente e del convenuto; c) l'oggetto della domanda; d) l'indicazione dei figli legittimi, legittimati o adottivi dei coniugi; e) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda, con indicazione specifica delle relative istanze e conclusioni; f) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi, anche se è ammessa riserva di loro successiva integrazione, fino all'udienza di trattazione dinanzi al g.i. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale di stato civile del luogo in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, ai fini della sua annotazione in margine all'atto. Nei cinque giorni successivi al deposito, il presidente fissa con decreto in calce al ricorso il giorno della comparsa dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Nomina un curatore nel caso in cui il convenuto sia malato di mente o legalmente incapace. Con il decreto, nell'indicare la data dell'udienza di prima comparizione innanzi a sé, il presidente assegna termine al convenuto per la sua costituzione sino a venti giorni prima della stessa, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile. Se il luogo di notifica si trova in Italia, l'udienza di prima comparizione per la separazione personale dei coniugi deve svolgersi entro sessanta giorni dal momento in cui il ricorso è stato presentato. Se il luogo di notifica si trova all'estero, il termine è di centoventi giorni. I termini sono rispettivamente elevati a novanta giorni e centocinquanta giorni se il decorso di essi investe, in tutto o in parte, il periodo feriale.

5 Nelle cause che presentano carattere di urgenza il presidente può, su istanza del ricorrente e con decreto motivato in calce al ricorso originale e alle copie dello stesso, abbreviare sino alla metà i termini indicati nel comma precedente. Art (Comparizione personale delle parti). - I coniugi devono comparire davanti al presidente personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Se il ricorrente non si presenta senza giustificato motivo ed il difensore non chiede rinvio, la domanda non ha effetto, salvo che il convenuto costituitosi non chieda procedersi oltre nel giudizio; in questo caso il presidente fissa una nuova udienza, della quale il convenuto dà comunicazione al ricorrente. Se non si presenta il convenuto o se si presenta personalmente senza essersi costituito, il presidente ne dichiara preliminarmente la contumacia. La dichiarazione di contumacia del convenuto presente non impedisce la partecipazione dello stesso all'udienza e lo svolgimento del tentativo di conciliazione. L'udienza di prima comparizione per la separazione deve svolgersi con modalità idonee a tutelare il diritto alla riservatezza delle persone. Almeno cinque giorni prima dell'udienza, le parti costituite debbono depositare le rispettive dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio e ogni altra documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. Art (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). - Il presidente, verificata la regolarità del contraddittorio ed esaminata ogni questione preliminare, deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. Se il coniuge convenuto è assente o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questi, per gli incombenti di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile. Nel caso in cui i coniugi, da soli o con il supporto di un Centro, abbiano elaborato, in relazione ai figli minori, un progetto educativo comune, il presidente, verificato che esso non è in contrasto con l'interesse del minore o dei minori interessati e dettate le integrazioni eventualmente necessarie, dispone, nell'ambito dei provvedimenti urgenti, che esso sia esecutivo. Ove i coniugi non abbiano preventivamente elaborato un progetto educativo comune, il presidente, ravvisandone l'opportunità, può invitarli a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale. Se la proposta viene accolta dalle parti, il presidente può dettare ugualmente i provvedimenti urgenti, nonché fissare l'udienza di cui all'articolo 709 del codice di procedura civile, oppure può sospendere l'emanazione dei predetti provvedimenti o, ancora, prevederli in via provvisoria, fissando una nuova udienza presidenziale, per un riesame della situazione. Ove il presidente abbia ritenuto opportuno, con il consenso delle parti, l'intervento di un Centro familiare, i responsabili del Centro, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento. Agli incontri, presso il Centro, possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza, avuto anche riguardo alla loro età. Il testo di un'eventuale conciliazione o di un accordo su di un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il Centro è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro.

6 Art. 709 del codice di procedura civile - (Intervento di un Centro familiare, consenso per un intervento di mediazione). - Nel corso del procedimento il giudice istruttore, ove ne ravvisi l'opportunità, può invitare le parti a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale, con le modalità e per i fini indicati dall'articolo 708. Se le parti accedono, consenzienti, ad un intervento di mediazione familiare, il giudice può disporre i rinvii del procedimento più idonei a garantire la migliore riuscita dello stesso. Art. 709-bis. - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, delle modalità di affidamento stabilite dal presidente o dal g.i. e degli obblighi da esse derivanti, nonché qualora uno dei genitori attui comportamenti volti ad impedire, limitare o ostacolare i contatti del minore con l'altro genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, dispone la comparizione delle parti ed adotta, all'esito di essa, i necessari provvedimenti. In particolare, il giudice può: a) ammonire il genitore inadempiente; b) modificare le modalità di affidamento in vigore per renderle più consone all'interesse dei figli ed evitare ulteriori violazioni; c) disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti del minore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo e disponendo il versamento della somma su libretto con vincolo pupillare, sotto la sorveglianza del giudice tutelare; d) disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti dell'altro genitore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo; e) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5000 euro, la cui riscossione avviene ad opera del cancelliere; l'importo riscosso deve essere versato al Comune di residenza della parte sanzionata ed utilizzato dallo stesso per provvidenze in favore di famiglie bisognose; la sanzione è aumentata fino ad un terzo in caso di recidiva. Art. 709-ter. - (Competenza del giudice tutelare). - Qualora le inadempienze si verifichino nel momento in cui, per essere stata emessa la sentenza di separazione e non essere stato instaurato un giudizio ex articolo 710 del codice di procedura civile o un giudizio di divorzio, non vi sia un procedimento in corso, la competenza in ordine ai provvedimenti ex articolo 709-bis spetta al giudice tutelare del luogo in cui risiede il minore interessato. Tale competenza resta ferma, per i fatti già verificatisi, anche se nelle more del procedimento venga proposto ricorso ex articolo 710 del codice di procedura civile o ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Art. 709-quater. - (Reclamo al Collegio). - Avverso i provvedimenti di cui alle lettere b-c-d-e dell'articolo 709-bis, ove vi sia causa in corso, può essere proposto reclamo al Collegio, nei modi previsti dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Analogo reclamo al tribunale può essere proposto nei confronti di provvedimenti emessi dal giudice tutelare. Se i provvedimenti sono stati assunti dal tribunale, ai sensi dell'articolo 710 del codice di procedura civile, il reclamo va proposto alla Corte d'appello. Dopo il quarto comma dell'articolo 711 del codice di procedura civile, è inserito il seguente comma: La separazione non può essere omologata, perché contraria all'interesse del minore, se contiene un'immotivata rinuncia di uno dei genitori all'affidamento. Art. 4. (Centri familiari polifunzionali). I centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5. (Doveri verso i figli). 1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art (Diritti-doveri verso i figli). - Dalla filiazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, educare

7 ed istruire i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi». Art. 6. (Modifiche alle disposizioni in tema di potestà genitoriale). 1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convivente». 2. Il secondo comma dell'articolo 317 codice civile è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 155-ter, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-novies». 3. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente: «Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-octies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio può disporre diversamente; può, altresì, escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore». Il terzo comma dell'articolo 317- bis codice civile è abrogato. Art. 7. (Norme transitorie). Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali, di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile nonché dell'albo professionale dei mediatori, il giudice può usufruire, dell'opera di consulenti che, relativamente alla mediazione, siano stati abilitati mediante corsi tenuti presso i centri già associati in istituzioni di rilevanza nazionale e con un'esperienza almeno semestrale con percorsi di affiancamento alla mediazione. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 codice di procedura civile o 9 lex 898/70, l'applicazione della presente legge. Art. 8. (Ambito di applicazione della normativa ed abrogazioni). Le disposizioni di cui agli articoli dal 155 al 155-novies del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le disposizioni di cui agli articoli dal 706 al 709-quater del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. I commi da 2 a 12 dell'articolo 6 della legge n del 1970, sono abrogati. È ugualmente abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Art. 9.(Entrata in vigore). La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

8 Torna al sommario Progetto di legge - N. 66 On Tarditi Presentato il 30 maggio 2002 Art. 1. (Modifica dell'articolo 155 del codice civile). 1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli) - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a tutto il resto dell'ambito parentale del minore. Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-bis. Il giudice può altresì disporre che le parti siano assistite dalle strutture previste dall'articolo 155-ter, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità. Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti. Il giudice, qualora ritenga le modalità concordate dai genitori non conformi a quanto indicato dal primo comma del presente articolo e dall'articolo 155-bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state convenute modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale. Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione". Art. 2. (Modifiche al codice civile). 1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti: "Art. 155-bis (Modalità di attuazione dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.

9 La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Art. 155-ter (Centri familiari polifunzionali). - Sono istituiti appositi centri familiari polifunzionali in grado di effettuare interventi di mediazione, di consulenza e di terapia familiare. Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del terzo comma dell'articolo 155, l'intervento di un centro familiare, i responsabili del centro, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento. Agli incontri possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza. Il testo dell'eventuale accordo, che si configura quale un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il centro in un percorso mediativo è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. Se la conciliazione non riesce ciascuna delle parti invia il proprio progetto educativo al giudice, che stabilisce le modalità di attuazione dell'affidamento in base ai criteri indicati nell'articolo 155-bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, quale emerge dal rispettivo progetto. Art. 155-quater (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della collocazione abitativa dei figli. Art. 155-quinquies (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà. I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la

10 propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis. Art. 155-sexies (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime i separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al secondo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 316, commi terzo e quinto, 317, primo comma, 320, 321 e 322. I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a sé. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità il giudice emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore presso il quale i figli sono abitualmente collocati, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore. Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal citato terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa. Nei casi più gravi il giudice può adottare provvedimenti previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al citato terzo comma. Art. 155-septies (Violazione degli obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato sulla base di valutazioni del costo del mantenimento eseguite su base ISTAT e deve essere aggiornato annualmente. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. Art. 155-octies (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la

11 fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore. Art. 155-novies (Estensione alle unioni di fatto). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente. Art. 155-decies (Estensione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave). - Le tutele per i figli minori previste dal presente capo sono estese ai figli maggiorenni portatori di handicap grave". 2. I centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice civile sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3. (Doveri verso i figli). 1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 147 (Diritti-doveri verso i figli). - Dalla procreazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire e educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli)". Art. 4. (Doveri dei figli). 1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 315 (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convivente". Art. 5. (Impedimento di uno dei genitori). 1. Il secondo comma dell'articolo codice civile è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-novies." Art. 6. (Esercizio della potestà). 1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni

12 dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figliò può disporre diversamente; può, altresì, escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore". 2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis codice civile è abrogato. Art. 7. (Norme transitorie). 1. Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-ter del codice civile, il giudice può usufruire, ai medesimi fini e con le medesime modalità previsti dal citato articolo 155-ter, dell'opera di personale dotato delle competenze necessarie nel caso specifico, in possesso dei titoli richiesti per la mediazione familiare e le consulenze tecniche di ufficio. 2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere l'applicazione della medesima legge. 3. Nei casi in cui al comma 2, ove i figli siano già maggiorenni, ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l'applicazione del terzo comma dell'articolo 155-bis del codice civile da parte di uno qualsiasi dei genitori. Art. 8. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

13 Torna al sommario Progetto di legge - N. 453 On. Cento Presentato il 04 giugno 2001 Art L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art (Provvedimenti riguardo ai figli). Il minore ha diritto a mantenere un rapporto continuativo con il padre e con la madre, anche in caso di separazione personale degli stessi, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, onde vedersi garantito uno sviluppo equilibrato ed armonioso della propria personalità con la fattiva partecipazione di entrambi. Il giudice che pronuncia la separazione, nel superiore interesse morale e materiale dei minori, dispone comunque per la continuazione dell'esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori. Il giudice designa altresì, con il preventivo consenso delle parti, il genitore con il quale i figli vivranno; tale statuizione non potrà in alcun caso limitare o escludere l'esercizio congiunto della potestà genitoriale di cui al secondo comma del presente articolo. I genitori sono tenuti a presentare al magistrato il piano educativo comune, sottoscritto da entrambi, contenente una dettagliata esposizione di tutti gli accordi tra loro intervenuti circa l'istruzione, l'educazione, la misura del contributo al mantenimento dei figli, l'amministrazione dei beni dei minori, nonché le modalità di frequentazione del genitore non più convivente, dovendo concordare, in via preventiva, le scelte per gli interventi ordinari e straordinari, quelle sulla sede e sull'indirizzo scolastico, sulle attività extrascolastiche e su ogni altra questione rilevante per lo sviluppo psico-fisico del minore. In caso di mancato accordo dei genitori circa la coabitazione, l'educazione, l'istruzione e le modalità di frequentazione del minore, il giudice rimette le parti innanzi al consultorio familiare o ad altra istituenda struttura specialistica composta da esperti delle problematiche matrimoniali. Detta struttura, sentite le parti e ove occorra anche i minori, indicherà compiutamente al magistrato, nel termine da questi stabilito, ed al pubblico ministero le ipotesi ritenute più idonee a risolvere i motivi di disaccordo, nell'esclusivo interesse dei minori. Prima di rimettere le parti alla struttura specialistica, in ogni caso, il magistrato fissa una nuova udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, che deve tenersi entro due mesi dalla prima, per la discussione del piano educativo comune e per ogni conseguente statuizione". Art Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti: "Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento ai genitori). Al fine di garantire la massima stabilità possibile ai minori, gli accordi fra coniugi per l'attuazione delle modalità di affidamento dei figli devono essere informati ai seguenti princìpi:

14 1) la casa coniugale è assegnata preferibilmente al genitore con il quale i figli continueranno a convivere; 2) qualora il genitore con cui il figlio convive dovesse decidere, per comprovate esigenze, di trasferire altrove la propria residenza dovrà munirsi, in via preventiva, del consenso dell'altro genitore o, in mancanza, dell'autorizzazione del giudice. In ogni caso la nuova residenza non potrà essere fissata se non nell'ambito dello stesso comune o, in casi eccezionali, nell'ambito dei duecento chilometri di distanza dal comune già di domicilio coniugale, sempreché tale scelta sia fondata sulla necessità di soddisfare esigenze del minore e non del genitore con questi coabitante; 3) il genitore coabitante non può trasferire il domicilio dei figli senza il consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice. L'ufficiale dell'anagrafe non può iscrivere i minori ad altro domicilio senza il consenso del genitore non coabitante o l'autorizzazione del giudice. La scuola non può rilasciare nulla osta per iscrizione a nuovo istituto senza il consenso del genitore non coabitante o l'autorizzazione del giudice; 4) ciascuno dei coniugi contribuirà al mantenimento dei minori in misura proporzionale alle proprie sostanze. Tale contributo potrà essere attuato, normalmente, in forma diretta e per capitoli di spesa stabiliti di comune accordo a carico dei singoli coniugi. In caso di mancato accordo, previa individuazione del coniuge che rifiuta il consenso al piano educativo comune, è rimessa al giudice la determinazione di un contributo indiretto, mediante versamento mensile di una somma di denaro al coniuge convivente. Art. 155-ter. - (Fattispecie non previste nelle condizioni di separazione). Qualora insorgano fra i coniugi contrasti aventi per oggetto situazioni non prevedibili nelle condizioni di separazione è ammesso ricorso al tribunale ordinario, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 316. Art. 155-quater. - (Decadenza dall'affidamento ai genitori). La violazione delle condizioni stabilite fra i coniugi in sede di separazione, ove accertata dal giudice competente ossia dal tribunale ordinario, comporta per il genitore inadempiente la decadenza dall'affidamento ai genitori con conseguente affidamento esclusivo del minore all'altro coniuge; l'inversione deve essere altresì applicata qualora il genitore affidatario o coabitante venga condannato in via definitiva ai sensi dell'articolo 368 del codice penale nei confronti dell'altro genitore, con risarcimento del danno a favore dei figli. Il giudice che pronunzia la decadenza adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. In particolare, il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. In casi particolari, ove richiesto dal genitore non affidatario, e a spese di questi, il giudice può autorizzare l'installazione di un collegamento telematico con l'abitazione del minore in modo da consentire a quest'ultimo un continuo contatto con il genitore non convivente senza pregiudizio agli incontri personali. Il genitore affidatario non potrà opporsi a tale iniziativa ma dovrà attivarsi per favorirla vigilando sul comportamento del minore per impedire allo stesso usi illeciti dell'apparato telematico. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il

15 dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui sono affidati i figli. Il giudice dà disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli. I provvedimenti possono essere emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice. Art. 155-quinquies. - (Mediazione familiare). Sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso il tribunale civile. Ove il giudice abbia richiesto, ai sensi del comma quinto dell'articolo 155, l'intervento di un consultorio familiare, lo stesso, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca l'intero nucleo familiare, compresi i figli, al fine di poter fornire al giudice le ipotesi di accordo, onde poter effettivamente disporre l'affidamento ai genitori. Gli esiti della mediazione saranno riportati in un verbale sottoscritto dalle parti, da inviare al giudice dal consultorio. Art. 155-sexies. - (Affidamento a terzi). Il giudice, per gravi motivi e solo nell'impossibilità per i figli di convivere con uno dei due genitori, quando nessuno dei due fornisce idonee garanzie per un armonioso sviluppo psico-fisico dei minori, può ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, in via residuale, in un istituto di educazione. Art. 155-septies. - (Revisione delle modalità di affidamento). I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura ed alle modalità del contributo. Art. 155-octies. - (Ambito di applicazione). Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, ai minori i cui genitori non siano coniugati, né convivano more uxorio".

16 Torna al sommario Progetto di legge - N. 643 On. Lucchese Presentato il 07 giugno 2001 Art. 1. (Modifica dell'articolo 155 del codice civile). 1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art (Mantenimento delle relazioni parentali del minore). - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a tutto l'ambito parentale del minore. Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, che i figli restino affidati a entrambi i genitori, che ne dividono la cura secondo modalità concordate dagli stessi ai sensi dell'articolo 155-bis e conformi alle disposizioni del presente articolo. Il giudice può altresì disporre che essi siano assistiti dalle strutture previste dall'articolo 155-ter, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità. Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti. Il giudice, qualora ritenga le modalità determinate dai genitori non conformi a quanto stabilito al primo comma del presente articolo e dall'articolo 155-bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state concordate modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale. Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, sul concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione". Art. 2. (Modifiche al codice civile). 1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. Ai fini di cui al primo comma, compatibilmente, con le circostanze del caso concreto, devono essere previste per il minore occasioni di contatto con il genitore non convivente e di permanenza presso di esso il più possibile continue, frequenti e, comunque,

17 significative. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. La potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli: anche il genitore non convivente è tenuto a condividerle nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle esigenze del minore e delle attitudini, esperienze e situazioni personali del genitore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità e del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi". 2. Dopo l'articolo 155-bis del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art. 155-ter.- (Consultori specializzati familiari). - Sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso gli uffici di giudice tutelare dei tribunali. Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 155, l'intervento di un consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero l'intero gruppo familiare, compresi i figli se di età superiore agli anni dieci, per esperire un tentativo di conciliazione riguardo alle nuove modalità di vita. Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo, sono riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il consultorio invia al giudice. Gli aspetti economici della separazione sono discussi dalle parti al di fuori del consultorio, ma possono far parte del documento finale, se concordato. Se il tentativo di conciliazione di cui al secondo comma ha esito negativo, le modalità di attuazione dell'affidamento sono determinate dal giudice in base ai criteri indicati all'articolo 155-bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore, quale risulta dal verbale di cui al secondo comma del presente articolo, a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155". 3. Dopo l'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art. 155-quater.- (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì, disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333 del presente codice. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni di cui ai citati articoli 330 e 333. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto al primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e pertanto mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione del genitore convivente o dell'eventuale mutamento di esso". 4. Dopo l'articolo 155-quater del codice civile, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

18 "Art. 155-quinquies.- (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà. I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis". 5. Dopo l'articolo 155-quinquies del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art. 155-sexies.- (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al secondo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 316, commi terzo e quarto, 317, primo comma, 320, 321 e 322. I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi i genitori. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità, emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni. In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal secondo comma, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore convivente, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore. Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal citato terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa. Nei casi più gravi il giudice può adottare i provvedimenti previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al medesimo terzo comma". 6. Dopo l'articolo 155-sexies del codice civile, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

19 "Art. 155-septies.- (Violazione degli obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi previsti, il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza, si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni". 7. Dopo l'articolo 155-septies del codice civile, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art. 155-octies. - (Rivedibilità delle modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore". 8. Dopo l'articolo 155-octies del codice civile, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente: "Art. 155-novies. - (Estensione alle unioni di fatto). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente". Art. 3. (Doveri dei figli). 1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art (Doveri dei figli). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito e in proporzione alla misura del rapporto di convivenza". Art. 4. (Impedimento di uno dei genitori). 1. Il secondo comma dell'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-novies". Art. 5. (Esercizio della potestà). 1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente: "Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni

20 dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore". 2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è abrogato. Art. 6. (Istituzione dei consultori specializzati). 1. I consultori specializzati nella mediazione familiare, di cui all'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, sono istituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 7. (Norme transitorie). 1. Nelle more della istituzione dei consultori specializzati nella mediazione familiare di cui all'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, il giudice può giovarsi, ai medesimi fini e con le medesime modalità, dell'opera del personale già utilizzato per le consulenze tecniche di ufficio o già in servizio presso le aziende sanitarie locali. 2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere l'applicazione della medesima legge. Art. 8. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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