TESTO UNICO IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA Struttura provvisoria

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1 Versione 7 marzo 2016 TESTO UNICO IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA Struttura provvisoria Avvertenza Oltre al regolamento urbanistico- edilizio provinciale previsto dall articolo 74 della legge provinciale, di cui si propone una prima stesura, verranno incluse nel testo unico ricognitivo le seguenti fonti da rivedere o approfondire nei contenuti, in coerenza con l.p. n. 15/2015: deliberazione GP agricoltura ex 395/2010; All.to 2 deliberazione GP 2023/2010 distanze; deliberazione GP n. 909 del 1995 e ss.mm. (fasce di rispetto stradale); deliberazione GP n del 2012 esonero contributo concessione; deliberazione GP n del 2011 costo costruzione adeguamento ISTAT; deliberazioni GP in materia di biogas e stoccaggi in area agricola previste dagli articolo 114 e 115 della legge provinciale; deliberazione GP n del 2011 (limitatamente alle direttive organizzative alle CPC, finanziamenti, supporto e messa a disposizione di personale) Restano esclusi dal testo unico: deliberazione n. 611 del 2002 (PEM) deliberazione criteri centri storici 1

2 REGOLAMENTO URBANISTICO - EDILIZIO INDICE (provvisorio) Parte I - Parametri edilizi e standard urbanistici Titolo I - Capo I Definizioni e oggetto del regolamento Art. 1 Definizioni Art. 2 Oggetto del regolamento Capo II Parametri edilizi e urbanistici e metodi per la loro misurazione Art. 3 - Parametri edilizi e urbanistici e metodi per la loro misurazione Art. 4 Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione Capo III Standard urbanistici Art. 5 Parte II Disposizioni in materia di strumenti di pianificazione attuativa, opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione, fasce cimiteriali e spazi di parcheggio Titolo I Capo I Strumenti di attuazione della pianificazione Art. 6 Piani attuativi Art. 7 - Ulteriori contenuti ed effetti dei piani attuativi Art. 8 Specificazioni su procedure dei piani attuativi e durata degli strumenti urbanistici Art. 9 - Limiti ai piani attuativi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 Capo II - Autorizzazione per l uso temporaneo di alloggi destinati a residenza ordinaria come alloggi per il tempo libero e vacanze Art Usi compatibili con la destinazione a residenza ordinaria Capo III Disposizioni in materia di interventi e attività ammessi nelle aree soggette a vincoli di natura espropriativa e di inedificabilità Art Durata ed effetti dei vincoli preordinati all espropriazione Art Interventi e destinazioni d'uso ammessi Titolo II Capo I Opere di infrastrutturazione del territorio Art. 13 Opere di infrastrutturazione del territorio Art Opere di urbanizzazione primaria e secondaria Capo III Fasce di rispetto cimiteriali Art Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale Capo IV Spazi di parcheggio Art. 16 Disposizioni generali Art Determinazione delle quantità minime Art. 18 Determinazione dello standard di parcheggio per nuove costruzioni e interventi di recupero Art Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio Art Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard Art Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi Art Parcheggi per cambi di destinazione d uso Art Casi di esenzione dall obbligo degli spazi di parcheggio 2

3 Art Spazi di parcheggio per impianti di risalita e piste da sci Art Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione e centro benessere e per le case sugli alberi Art Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali Art Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi Art Autorimesse e posti macchina. Art. 29 Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria Art Applicazione Parte III Tutela e valorizzazione del paesaggio Titolo I Capo I Disposizioni in materia di pannelli solari o fotovoltaici Art. 31 Principi generali Art Modalità di installazione dei pannelli solari e fotovoltaici Art Installazione di pannelli per la produzione di energia da cedere in rete Capo II - Disposizioni in materia di posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari e dei relativi criteri per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica. Art. 34 Oggetto Art Tipologie di cartelli o altri mezzi pubblicitari Art Regime autorizzatorio per la posa dei cartelli o altri mezzi pubblicitari Art Criteri di localizzazione e installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari Art Domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica Parte IV Disposizioni in materia di edilizia Titolo I Capo I Libretto del fabbricato Art Modalità di presentazione e tenuta del libretto del fabbricato Capo II - Regolamento edilizio comunale Art. 40 Contenuti e vincoli del regolamento edilizio comunale Capo III Attività edilizia libera Art. 41 Specificazioni in materia di attività edilizia libera Art. 42 Strutture prefabbricate di carattere precario Art. 43 Opere e manufatti precari Art. 44 Interventi relativi a sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate Art. 45 Attrezzature ed elementi di arredo delle aree pertinenziali e opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni Art Depositi interrati di gas di petrolio liquefatto Art Disposizioni comuni in materia di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione Capo IV Permesso di costruire e segnalazione certificata d inizio attività Art Specificazioni in materia di permesso di costruire e SCIA Art Specificazione in materia di titoli edilizi.. Art. 50 Disposizioni particolari in materia di interventi di carattere straordinario sugli edifici storici Art. 51 Varianti in corso d opera Titolo II Capo I Contributo di costruzione Art. 52 Aumento del carico urbanistico Art. 53- Criteri per la determinazione e modalità di pagamento del contributo di concessione Art. 54- Categorie tipologico - funzionali Art. 55- Criteri per la determinazione del costo di costruzione in relazione alle categorie tipologico-funzionali Art. 56- Cambio di destinazione d uso Art. 57- Riduzione del contributo di costruzione Art. 58- Esenzione totale dal contributo di costruzione 3

4 Art. 59- Esenzione dal contributo di costruzione per la prima abitazione Art. 60- Rimborso delle somme pagate Titolo III Capo I - Esercizio dei poteri di deroga Art. 61- Principi generali Art. 62- Termini del procedimento Art. 63- Individuazione delle opere di interesse pubblico Art. 64- Vigilanza della Provincia Art. 65- Vincolo di destinazione delle opere autorizzate in deroga Art.66- Criteri per la realizzazione di parcheggi in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale Art Criteri per la realizzazione di parcheggi pertinenziali Parte V Interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione urbana ed edilizia Titolo I Art. 68 Interventi di ristrutturazione edilizia Art. 69 Interventi di riqualificazione urbana ed edilizia Art. 70 Interventi di demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui Art. 71 Contenuti del registro per la demolizione degli edifici dismessi e degradati o incongrui Parte VI Disposizioni in materia di interventi per specifiche finalità Titolo I Capo I Disposizioni in materia di interventi per specifiche finalità nelle aree destinate all agricoltura Art. 72 Oggetto e definizioni Art. 73 Casi e condizioni per la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e di foresterie Art. 74 Manufatti funzionali alla coltivazione del fondo Art Opere di bonifica e sistemazione del terreno Art. 76 Effetti urbanistici delle trasformazioni di aree a bosco in aree agricole Art Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico Art. 78 Manufatti per l apicoltura Art Disposizioni in materia di impianti di biogas Art Utilizzo aree a pascolo Art Applicazione Capo II Disposizioni in materia di interventi nelle aree produttive del settore secondario Art. 82 Casi e condizioni per l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa Art Commercializzazione di prodotti affini Art Criteri per la realizzazione di foresterie Art Indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive Art. 86- Applicazione Capo III Disposizioni per le aree turistico-ricettive, i campeggi e in materia di interventi nelle aree sciabili Art. 87 Realizzazione dell alloggio del gestore nelle strutture alberghiere o nelle strutture ricettive all aperto Art. 88 Interventi da realizzare nei campeggi Art Attrezzature e infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali Art Altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili Art. 91 Previsioni urbanistiche ammesse nelle aree sciabili Art. 92 Esercizi rurali Art. 93 Applicazione Parte VII Principio di informatizzazione e coordinamento dei procedimenti, semplificazione della documentazione e modulistica unica Titolo I Capo I - Principio di informatizzazione dei procedimenti 4

5 Art. 94 Informatizzazione dei procedimenti Art. 95 Formati dei dati del progetto per l informatizzazione dei procedimenti Art. 96 Coordinamento delle funzioni delle CPC e dei Comuni Capo II - Documentazione essenziale, documentazione ulteriore e modulistica unica Art. 97 Documentazione essenziale e documentazione ulteriore Capo III - Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli edilizi Art Specificazioni in materia di procedimento per il rilascio del permesso di costruire e in materia di SCIA e per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica Parte VIII Disposizioni finali e transitorie Capo XIV - Disposizioni finali e transitorie Art Disposizioni transitorie Art. - Disposizioni abrogative Allegati regolamento A e B Deroghe C Schema esemplificativo misurazioni D Spazi parcheggio E) Costo medio di costruzione F) Modelli 5

6 PARTE I Parametri edilizi e standard urbanistici Titolo I Capo I Definizioni e oggetto del regolamento Art. 1 Definizioni In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 1. la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) è indicata come legge provinciale ; 2. la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è indicata come "legge urbanistica provinciale"; 3. l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come "norme di attuazione"; 4. il piano urbanistico provinciale è indicato anche come "PUP"; 5. le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità sono indicate anche come "CPC"; 6. i piani territoriali delle comunità sono indicati anche come "PTC"; 7. le commissioni edilizie comunali sono indicate come CEC ; 8. il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è denominato "codice della strada"; Art. 2 Oggetto del regolamento 1. Questo regolamento disciplina, ai sensi dell articolo 74, comma 1 della legge provinciale, in particolare: a) i parametri edilizi e urbanistici e i metodi per la loro misurazione; b) le disposizioni degli standard urbanistici; c) le disposizioni in materia di parcheggi; d) le opere di infrastrutturazione del territorio; e) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree agricole; f) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree produttive del settore 6

7 secondario; g) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree sciabili; h) le disposizioni in materia di interventi nei campeggi e negli esercizi ricettivi; i) le modalità di presentazione dei progetti; j) la documentazione da presentare per la domanda di autorizzazione paesaggistica, del permesso di costruire o da allegare alla SCIA, distinguendo la documentazione necessaria ai fini dell'avvio dei lavori e quella da produrre a fine lavori per il rilascio del certificato di agibilità; k) le modalità di calcolo del contributo di costruzione e gli aspetti di calcolo del contributo demandati ai regolamenti edilizi; l) la disciplina attuativa dell'articolo 76 in materia di libretto del fabbricato; m) le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga. 2. Questo regolamento disciplina altresì ogni altro contenuto demandato ad esso dalla legge provinciale ogni altra disposizione necessaria a specificare quanto contenuto nelle previsioni della medesima legge e le disposizioni transitorie, anche per l'applicazione della medesima legge. Capo II Parametri edilizi e urbanistici e metodi per la loro misurazione (ex All.to 1 GP 2023) Art. 3 Parametri edilizi e urbanistici e metodi per la loro misurazione 1. Le disposizioni di questo capo definiscono gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi e prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, ai sensi degli articoli 74 e 120 della legge provinciale. Art. 4 Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione. 1. Definizioni generali: a) Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alle lettere c) e c bis), le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici. b) Edificio o fabbricato esistente o ultimato: edificio o fabbricato o parte di esso esistente alla data stabilita da disposizioni normative o da strumenti di pianificazione del territorio, per il quale i lavori si intendono ultimati e quindi la struttura e le caratteristiche formali dell opera siano individuabili in modo univoco. Si considerano fabbricati o edifici esistenti le costruzioni che possono essere individuate nei loro connotati essenziali e abbiano carattere di solidità, stabilità e durata in relazione agli elementi strutturali e a quelli perimetrali e alla congruità dei relativi materiali impiegati. b bis) Fabbricato pertinenziale: è il manufatto accessorio al servizio durevole di un edificio principale e comunque avente un volume non superiore al 20 per cento del predetto edificio; b bis) Manufatto accessorio: è il manufatto di limitate dimensioni, accessorio alla funzione principale dell edificio, finalizzato esclusivamente a deposito attrezzi o 7

8 legnaia o tettoia, realizzato secondo le previsione tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali e comunque nel limite di 30 mq di superficie coperta; c) Destinazione d uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l area o per l edificio. Rimane ferma la disciplina speciale dei cambi d uso per la determinazione dello standard di parcheggio e per il calcolo del contributo di concessione. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d uso d'immobili o di singole unità immobiliari: 1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee; 2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d uso ad un altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.). d) Corpo di fabbrica: sono le parti del medesimo edificio o fabbricato, individuabili volumetricamente e planimetricamente come parti autonome, indipendentemente dall eventuale unicità dell impianto strutturale e dei collegamenti verticali; e) Rudere: resti di edificio o fabbricato non aventi i requisiti di cui alle disposizioni per la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti, al fine della ricostruzione dell impianto e della consistenza originaria; f) Lotto: è la porzione unitaria di terreno per l utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l omogeneità di destinazione d uso. g) Piano di spiccato: è il profilo del terreno naturale o del terreno sistemato, quando posto a quota inferiore rispetto al profilo naturale, o il profilo del terreno risultante dagli strumenti attuativi del PRG o dal permesso di costruire in base a specifica valutazione e adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato; h) Sedime: è l ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni; i) Fronte o facciata: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate. j) Volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell edificio; k) Impianto: manufatto stabile, che si configura nel complesso di macchine e attrezzature tecnologiche necessarie allo svolgimento di attività o alla fornitura di servizi, non assimilabile a un edificio o a parte di esso. Sono impianti le infrastrutture per l urbanizzazione degli insediamenti e in generale le strutture necessarie al funzionamento delle reti tecnologiche e dei pubblici servizi. 2. Grandezze, simboli e misure: a) Piano fuori terra del fabbricato o dell edificio: il piano fuori terra del fabbricato o dell edificio è lo spazio compreso tra la quota del pavimento del solaio inferiore e la quota del pavimento del solaio superiore, del tetto o della copertura piana. Si 8

9 considera piano anche il sottotetto quando ha, anche parzialmente, le caratteristiche per essere abitabile. b) Numero di piani fuori terra: è il numero di piani emergenti dal piano di spiccato del fabbricato o dell edificio. Nel caso di costruzioni che seguono l andamento del terreno, il numero dei piani si calcola facendo riferimento al fabbricato o ai singoli corpi di fabbrica. c) Altezza dell edificio/corpo di fabbrica (H) [m]: è la distanza misurata fra il piano di spiccato e l estradosso dell ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell articolo 86, comma 3, lettera a), della l.p. n. 1/2008, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente; d) Altezza di interpiano (h) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale; e) Altezza utile (h u ) [m]: è la differenza tra la quota dell intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale. f) Distanza dalle strade (D s ) [m]: è disciplinata dall articolo 61 della legge e dalle relative disposizioni attuative. g) Distanze tra gli edifici o dai confini (D e, D c ) [m]: è il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine è disciplinata dall articolo 59 della legge e dalle relative disposizioni attuative; h) Allineamento degli edifici o fabbricati: l allineamento è indicato dal PRG o dai piani attuativi o, in assenza di tale indicazione, quello esistente sul fronte strada o su altri spazi pubblici; per allineamento esistente si intende quello prevalente sul medesimo fronte strada o sul fronte strada compreso tra due incroci entro cui si colloca l edificio; i) Superficie coperta (S c) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti; Superficie territoriale (S t ) [m² o ha]: è la superficie reale di una ambito territoriale interessato da una pianificazione attuativa o da una progettazione unitaria al lordo delle aree adibite o da adibire a strade pubbliche o di uso pubblico, degli spazi di verde attrezzato, nonché delle altre opere di urbanizzazione; j) Superficie fondiaria (S f ) [m² o ha]: è la superficie reale di un ambito territoriale a destinazione omogenea di zona, utilizzabile ai fini edificatori, al netto delle aree adibite o da adibire a strade pubbliche o di uso pubblico, degli spazi di verde attrezzato, nonché delle altre opere di urbanizzazione; k) Indice di fabbricabilità territoriale (IFT): L indice di fabbricabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e la superficie territoriale, espressa in metri quadrati; l) Indice di fabbricabilità fondiaria (IFF): L indice di fabbricabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e la superficie fondiaria, espressa in metri quadrati. m) Indice di utilizzazione fondiaria (U f ) [m 2 ]: esprime il rapporto tra la superficie utile lorda della costruzione e la superficie fondiaria. L indice di utilizzazione fondiaria (U f ) determina l edificabilità nei singoli lotti sia nel caso di attuazione di P.A. approvati, sia nel caso di edificazione in zone soggette ad intervento edilizio diretto; esso specifica la superficie utile che è costruibile su ciascun lotto. 9

10 n) Indice di utilizzazione territoriale(u t ) [m 2 ]: è il rapporto tra la superficie utile lorda (S ul ) massima realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale (S t ) della zona stessa. o) Rapporto di copertura (R c ): è il rapporto, espresso in percentuale, fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). p) Superficie permeabile (S p ): è la superficie che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità; q) Superficie utile lorda (S ul ) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani interrati, dei sottotetti privi dei requisiti di altezza richiesti per essere resi abitabili l abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi e le logge - anche se rientranti - purché aperti su almeno un lato nonché dei vani scala esterni aperti su almeno un lato; r) Superficie utile netta (S un ) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri portanti qualora costituiscano parti comuni, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni; s) Volume edilizio (V e ) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio; non costituiscono volume le rientranze degli edifici nonché i balconi; t) Volume entro terra o interrato (V i ) [m³]: è il volume completamente interrato. u) Volume fuori terra (V ft ) [m³]: è il volume emergente dal piano di spiccato. v) Volume urbanistico (V t ) [m³]: E' il volume emergente dal suolo che si ottiene moltiplicando l'altezza utile (h u ) e la superficie utile netta (S un ) come definite dai precedenti punti. Al valore così ottenuto vanno aggiunti: i volumi dei vani abitabili posti al di sopra dell altezza (cioè nel sottotetto) e quelli dei vani interrati (o seminterrati) di altezza superiore a m.2,50, salvo che non siano destinati a parcheggi di pertinenza di singole unità immobiliari, o costituenti standard urbanistici, o vincolati con atto di vincolo registrato e trascritto ad uso pubblico o pubblici, oppure a vani tecnici. Capo III Standard urbanistici Art. 5 PARTE II Disposizioni in materia di strumenti di pianificazione attuativa, opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione, fasce di rispetto cimiteriali e spazi di parcheggio Titolo I Capo I Strumenti di attuazione della pianificazione 10

11 Art. 6 Piani attuativi 1. Questo capo reca, ai sensi dell articolo 49, comma 7, della legge provinciale, ulteriori disposizioni in materia di strumenti di pianificazione attuativa. Art. 7 ( ex 9 e 10 DPP in parte) Ulteriori contenuti ed effetti dei piani attuativi 1. Nei casi in cui il PRG preveda l'obbligo di approvazione di un piano attuativo lo strumento urbanistico deve individuare la tipologia e la natura dello stesso. Il PRG individua obbligatoriamente i piani attuativi di iniziativa pubblica. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata qualora non sia specificata la tipologia, spetta all amministrazione comunale la scelta del tipo di piano ritenuto più idoneo rispetto alle previsioni edificatorie dell area. 2. La formazione di uno strumento attuativo, ove ritenuta opportuna per una migliore programmazione degli interventi, può comunque essere promossa dal comune o da soggetti privati, anche se non prevista come obbligatoria dal piano regolatore generale. 3. Con riferimento all'obbligatorietà dei piani di lottizzazione prevista dall'articolo 50, comma 5, lettera a), della legge urbanistica provinciale, si definisce: a) pluralità di edifici: l'insieme di edifici che richieda una progettazione unitaria dei loro caratteri tipologici e architettonici o dello spazio pubblico che concorre a formare; b) rilevante insieme di unità: l'insieme di unità immobiliari, anche appartenenti ad un unico edificio, la cui dimensione complessiva sia incompatibile con le opere di urbanizzazione primaria esistenti e comporti quindi la formazione di un piano attuativo per il loro adeguamento. 3. I limiti di estensione in metri quadrati, previsti dall articolo 49, comma 5 e dall articolo 51, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, si intendono riferiti alla superficie fondiaria. 4. I piani attuativi precisano la destinazione d'uso delle singole aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e dei relativi parametri; qualora il piano riguardi il recupero del patrimonio edilizio esistente, esso individua anche le destinazioni d'uso dei singoli edifici 5. Con riferimento all articolo 49, comma 6, lettera e), punto 3 della legge la determinazione delle opere di urbanizzazione secondaria è condotta sulla base della verifica degli standard urbanistici. 6. I piani attuativi possono stabilire, all'interno del perimetro dell'area considerata, distanze tra gli edifici e tra le costruzioni inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia di distanze, purché contengano precise previsioni planivolumetriche. 7. Qualora il piano attuativo preveda la cessione di aree al comune, la convenzione, per il contenuto di contratto preliminare, è resa pubblica mediante annotazione nel libro fondiario, ai sensi degli articoli 1351 e 2645 bis del codice civile 11

12 Art. 8 ( ex 9 e 10 DPP in parte) Specificazioni su procedure dei piani attuativi e durata degli strumenti urbanistici 1. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata che richiedono delle modifiche delle previsioni del PRG, ai sensi dell articolo 49, comma 4 della legge, il periodo di deposito di venti giorni previsto dall articolo 51, comma 3 è assicurato contestualmente al periodo di deposito della corrispondente variante al PRG. 2. Quando determinate previsioni concernenti aree specificamente destinate a insediamento, anche assoggettate a piano attuativo d iniziativa privata, cessano di avere efficacia ai sensi dell articolo 45, comma 3, trova applicazione la disciplina del medesimo articolo 45, comma 5. Art. 9 (ex 16 DPP 18-50) Limiti ai piani attuativi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n I piani attuativi finalizzati alla realizzazione di nuove unità abitative residenziali presentati al comune entro il 26 agosto 2005 non sono soggetti alla disciplina introdotta con la legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16 in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze e alle corrispondenti disposizioni recate dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale. La predetta esclusione non si applica ai piani guida. 2. L'esclusione di cui al comma 1 non opera per le varianti che apportano modifiche sostanziali al piano attuativo approvato. 3. Alle concessioni edilizie rilasciate, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale n. 16 del 2005, dopo la scadenza del piano attuativo non si applica la disciplina prevista dall'articolo 57 della legge urbanistica provinciale se il piano attuativo è stato presentato entro la data indicata al comma 1 e non sono intervenute modifiche sostanziali. Art. 10 Usi compatibili con la destinazione a residenza ordinaria 1. L'utilizzo per motivi di lavoro, debitamente documentati, di un alloggio destinato a residenza ordinaria é compatibile con la destinazione predetta e non è soggetto alla disciplina di questo capo. 2. Non è soggetto alla disciplina di questo capo l utilizzo di residenza ordinaria di edifici o fabbricati composti da più unità abitative, subordinatamente a convenzione da sottoscrivere con il comune che specifichi: a) la connessione tra le finalità residenziali e attrezzature sanitarie, termali, di istruzione superiore o universitaria presenti sul territorio comunale; b) la gestione unitaria dell edificio e la fornitura di servizi di carattere ricettivo, quali somministrazione di alimenti e bevande o altri servizi accessori, comuni alle unità abitative. Capo II Disposizioni in materia di interventi e attività ammessi nelle aree soggette a vincoli di natura espropriativa e di inedificabilità Art. 11 (ex 18 DDP 18-50) Durata ed effetti dei vincoli preordinati all espropriazione 1. Questo capo disciplina, ai sensi dell articolo 48, comma 5, lett. d): a) le attività ammesse nelle aree assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che 12

13 comportano l'inedificabilità e ricadenti in zone specificamente destinate ad edificazione, in attesa dell'espropriazione o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica; b) i criteri e le modalità per la realizzazione delle strutture prefabbricate di carattere precario ai sensi dell articolo 78, comma 2, lett. k) e opere precarie di cui al comma 3, lett. k) e di altri interventi per l'esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona, la cui realizzazione, se consentita dal PRG, risulta alternativa alla corresponsione dell'indennizzo, ai sensi dell'articolo 52, comma 7, lettera d), della legge urbanistica provinciale. Art. 12 (ex 19 DDP 18-50) Interventi e destinazioni d'uso ammessi 1. Fino all'espropriazione o all'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, nelle aree soggette a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità e ricadenti in zone specificamente destinate ad edificazione sono ammesse le attività in essere prima dell'imposizione del vincolo. 2. I manufatti esistenti nelle aree di cui al comma 1 possono formare oggetto di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, finalizzate alla conservazione del bene, ed eventuali altre opere specificamente ammesse dal piano regolatore generale finalizzate al miglioramento dei servizi. Sono inoltre consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione dei manufatti esistenti. 3. Nel caso di attività esistenti nelle aree di cui all'articolo 1 è consentita l'installazione di strutture prefabbricate di carattere precario di limitate dimensioni, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi ai progetti d intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio, nel rispetto delle tipologie previste dai PRG, con funzione accessoria e pertinenziale, quali, a titolo esemplificativo, legnaie, depositi, gazebi, ricoveri di animali da cortile, chioschi, edicole, pensiline, ripari. 4. Per i fini di cui all articolo 48, comma 5, lett. d), della legge provinciale per il governo del territorio, il PRG può altresì consentire la realizzazione delle strutture di cui al comma 3, per lo svolgimento di nuove attività, anche limitatamente ad alcune zone, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) sono ammesse pensiline, gazebi, chioschi, edicole ed altre strutture prefabbricate per esercitare attività commerciali di vicinato, piccole attività artigianali, la somministrazione di pasti e bevande e la vendita di giornali, quotidiani e periodici; b) le strutture prefabbricate devono essere mantenute nel rispetto rigoroso del decoro urbanistico e paesaggistico; c) la realizzazione delle strutture di questo comma nelle fasce di rispetto stradale o ferroviario è subordinata al parere favorevole dell'ente gestore; negli altri casi la realizzazione è subordinata al parere favorevole del soggetto competente alla realizzazione dell'opera o nell'interesse del quale è stato apposto il vincolo. 5. La realizzazione delle strutture di cui al comma 4, per lo svolgimento di nuove attività, può essere ammessa se conforme al PRG e subordinatamente all obbligo di rimozione nel caso di avvio della procedura di espropriazione o di approvazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica. TITOLO II Capo I Opere di infrastrutturazione del territorio (ex 36 DDP 18-50) Art. 13 Opere di infrastrutturazione del territorio 13

14 1. Ai fini dell'articolo 79 della legge provinciale, 100, comma 1, lettera f), della legge provinciale, si considerano opere d'infrastrutturazione del territorio gli impianti e le costruzioni necessari od utili allo svolgimento delle funzioni elementari delle attività economiche e delle relazioni territoriali. Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali. 2. Si considerano comunque opere di infrastrutturazione del territorio: a) le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo successivo 35, comma 3, lettera a) b) le aree per elisoccorso; c) gli impianti di produzione energetica e relativa rete di distribuzione; d) i manufatti speciali per la ricerca scientifica e di presidio civile per la sicurezza del territorio; e) gli spazi di verde attrezzato; f) gli spazi di sosta e ristoro a servizio delle piste ciclabili nel rispetto delle caratteristiche approvate con deliberazione della Giunta provinciale; g) gli impianti di distribuzione di carburante; h) i cimiteri; i) gli impianti di depurazione ed in genere di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; j) gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazione. 3. Rimangono ferme le disposizioni normative che definiscono espressamente l'intervento come opera d'infrastrutturazione, anche se non compreso nell'elenco di cui al comma 2. Art. 14 (ex 35 DDP 18-50) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 1. Le opere di urbanizzazione primaria hanno la funzione di garantire la presenza di infrastrutture ritenute essenziali ed imprescindibili per la realizzazione di ogni singola struttura edilizia, con particolare riferimento al profilo igienico-sanitario e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché ai collegamenti di rete con le aree già urbanizzate. Non costituiscono opere di urbanizzazione i semplici allacciamenti con le reti esistenti, aventi la funzione di servire il singolo lotto collegando singole utenze con le reti principali. 2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono preordinate a migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture complementari alla residenza proprie di una moderna società civile, poste a servizio della zona in cui sono site. 3. Si considerano comunque: a) opere di urbanizzazione primaria: 1) la viabilità, ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore, ove ritenute opportune; 2) le piste ciclabili; 3) gli spazi di sosta o parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici; 4) i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi eventuali bacini per la raccolta delle acque piovane; 5) le piazzole per la raccolta rifiuti; 6) la pubblica illuminazione; 7) gli spazi di verde attrezzato; b) opere di urbanizzazione secondaria: 1) gli asili nido, le scuole materne e le strutture necessarie per l'istruzione obbligatoria; 2) i mercati; 3) le sedi comunali; 4) i luoghi di culto e gli altri edifici per servizi religiosi; 5) gli impianti sportivi; 6) i centri sociali; 7) le attrezzature culturali e sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali ; 8) i parchi pubblici. 14

15 Capo III Fasce di rispetto cimiteriali Art. 15 Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale 1. Ai sensi dell articolo 62, commi 2 e 3 della legge provinciale, nelle fasce di rispetto cimiteriale è ammessa la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale e di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei criteri stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, in riferimento agli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) a d). Gli edifici esistenti, inoltre, possono essere sottoposti agli interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), anche con la realizzazione di ampliamenti e con il cambio di destinazione d'uso, se ciò non comporta un ulteriore avvicinamento al limite della fascia di rispetto cimiteriale. 2. Ai fini del presente articolo, nell individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui all articolo 62, della legge provinciale comma 3, della legge urbanistica provinciale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienicosanitario delle opere medesime, con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché anche in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo. 3. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, sono ammessi i seguenti interventi in relazione alla distanza dal cimitero: a) fascia compresa fra metri 51 e 200: 1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti; 2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 112, 113 e 114 della legge urbanistica provinciale; 3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera; b) fascia compresa fra metri 25 e 50: 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti; 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi; 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico; 4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti; c) fascia inferiore a 25 metri: 1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera b). 4. Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale. 5. Le disposizioni di questo Capo sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni, sui regolamenti edilizi e sui regolamenti comunali di polizia mortuaria. 15

16 Capo IV (ex Allegato 3 GP 2013) Spazi di parcheggio Capo IV (ex Allegato 3 GP 2013) Spazi di parcheggio Art. 16 (ex 1) Disposizioni generali 1. Questo Capo disciplina le dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni, ai sensi della disposizione di cui all articolo 60 della legge provinciale. 2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o in caso di presentazione della SCIA, le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché i cambi d uso delle costruzioni devono essere dotati di adeguati spazi per parcheggio secondo quanto previsto dalla Tabella D allegata. Art. 17 (ex 2) Determinazione delle quantità minime 1. Le dotazioni di parcheggio previste da questo regolamento costituiscono parametri minimi. Le quantità minime sono stabilite dall allegata Tabella D, con un minimo di almeno un posto macchina, corrispondente a una superficie convenzionale di 12,5mq, e tenendo conto dei criteri di cui ai successivi articoli. Il numero di posti macchina derivante dall applicazione dello standard è arrotondato per eccesso o per difetto all unità superiore o inferiore più prossima. 2. Lo spazio per parcheggio (12,5mq) è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. 3. La superficie degli edifici da considerare per la determinazione degli spazi di parcheggio (Sp) è la seguente: a) per la residenza è la Superficie utile lorda (Sul), con esclusione dei garage, delle rimesse e dei relativi accessi, nonché degli spazi accessori e funzionali alla residenza, inclusi gli spazi comuni; b) per le altre destinazioni, alla superficie di cui alla lettera a) è aggiunta la superficie utile lorda dei piani interrati con destinazione diversa da quella residenziale ad esclusione dei garage, delle rimesse e dei tunnel. 4. In caso d incremento del numero delle unità immobiliari mediante suddivisione di unità abitative esistenti, senza aumento di superficie, qualora non sia soddisfatta la dotazione minima di parcheggio relativa all'intero edificio, deve essere garantito almeno un posto auto aggiuntivo rispetto a quelli esistenti in ragione di ciascuna delle nuove unità abitative, fatti salvi i casi di esenzione stabiliti dal successivo articolo 23. Art. 18 (ex 3) Determinazione dello standard di parcheggio per nuove costruzioni e interventi di recupero 16

17 1. Ai fini dell applicazione delle quantità minime previste dal presente provvedimento si assume che: a) per nuove costruzioni si intendono gli interventi di cui all articolo 77, comma 1, lettera g), della legge provinciale; b) per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si intendono quelli di cui all articolo 77, comma 2, della legge urbanistica provinciale; c) lo spazio di parcheggio è la superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, con esclusione degli spazi di accesso e di manovra. 2. In caso di ampliamento delle costruzioni, il rispetto dello standard di parcheggio è previsto esclusivamente nel caso in cui si realizzi una nuova unità immobiliare ulteriore rispetto a quelle esistenti. 3. Per gli interventi di recupero previsti dall articolo articolo 77, comma 2 della legge provinciale per il raggiungimento dello standard di parcheggio è possibile ricorrere alla realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga di cui all art. 99 della legge provinciale. Art. 19 (ex 4) Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio 1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all interno che all esterno dell edificio cui sono destinati. Di norma, le aree destinate alla sosta devono essere individuate sullo stesso lotto della costruzione. In considerazione della dimostrata impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini nell ambito del lotto oggetto di intervento, è ammessa la possibilità di destinare a parcheggio aree distinte dal lotto di intervento, purché individuate nelle vicinanze e urbanisticamente conformi; l area deve essere raggiungibile mediante un percorso pedonabile pubblico o aperto al pubblico o comunque accessibile ad altro titolo e non essere distante più di 300 metri dal lotto di intervento. 2. In coerenza con la programmazione comunale della mobilità e della sosta è ammessa la realizzazione di strutture per l accorpamento degli spazi di parcheggio per il raggiungimento dello standard richiesto anche in deroga alla distanza minima di cui al comma Le superfici destinate a parcheggio devono essere organizzate e dimensionate in modo tale da consentire il facile e funzionale parcamento dei mezzi. Per le autorimesse e posti macchina si applicano le disposizioni dell articolo Restano salve le disposizioni speciali per il calcolo dello standard di parcheggio delle strutture scolastiche stabilite dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 agosto 1976, n /Leg, fermo restando quanto previsto dall articolo 60, comma 4 della legge. 5. Nel caso di edifici con destinazione plurifunzionale il rispetto dello standard deve avvenire per ogni porzione monofunzionale. Non si considerano funzioni autonome quelle accessorie rispetto all attività principale, quali le foresterie, gli spazi destinati alla commercializzazione dei prodotti aziendali ed affini, gli uffici, ecc. Le unità residenziali sono considerate autonomamente, pertanto soggette allo standard previsto per la destinazione residenziale. 6. La superficie per il calcolo dello standard di parcheggio degli uffici è assimilata alla residenza, purché la destinazione residenziale dell edificio sia prevalente. Art. 20 (ex 5 e ex art. 31) Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard 17

18 1. Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, di norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull edificio principale. 2. Il comune può ammettere titoli di possesso o detenzione diversi da quello della proprietà idonei ad assicurare la disponibilità del parcheggio a servizio dell edificio o dell unità cui si riferisce; l interessato ha l onere di produrlo ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio. 3. Gli spazi di parcheggio richiesti per soddisfare gli standard di un edificio o di una unità immobiliare possono essere gravati da vincoli pertinenziali mediante costituzione di diritti di superficie o d uso o mediante altri diritti o titoli di godimento a favore di proprietari di altre unità immobiliari. 4. Il comune può autorizzare l utilizzo di spazi destinati a parcheggio pubblico ai fini del rispetto delle quantità minime di parcheggio, sempreché risulti compatibile con il mantenimento della destinazione prevalentemente pubblica degli spazi medesimi. Per le opere realizzate da soggetti diversi dall amministrazione comunale, l autorizzazione del comune è preceduta dalla stipula di una convenzione con i soggetti interessati, intesa a regolare l eventuale realizzazione dei parcheggi, qualora non siano già esistenti, le modalità della loro utilizzazione e di riparto degli oneri di gestione. 5. Gli spazi di parcheggio sono trasferibili autonomamente dalle unità immobiliari di cui costituiscono pertinenza, purchè venga rispettato il vincolo funzionale. Art. 21 (ex 7) Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi 1. Per la dotazione di parcheggi relativi a servizi ed attrezzature di livello provinciale individuate dal PUP e per quelle di livello sovracomunale, individuate dai PTC, si applica l articolo 60, comma 4, della legge provinciale. Per i predetti fini, per infrastrutture, strutture e opere pubbliche di rilievo provinciale si intendono le opere di cui all articolo 31 delle norme di attuazione del PUP, nonché le altre opere di competenza della Provincia di cui all articolo 95, commi 4 e 5, della legge provinciale. La stipulazione della convenzione con il comune prevista dall articolo 60, comma 4, della legge provinciale è richiesta solo nei casi in cui si intenda soddisfare lo standard di parcheggio anche mediante l utilizzo di parcheggi pubblici. 2. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici di livello locale e alle altre attività di concentrazione di cui alle lettere D3.3 e D4 dell allegata Tabella D e dei relativi ampliamenti deve rispettare le dotazioni di parcheggio della medesima tabella. 3. I servizi e le attrezzature in genere, ivi comprese le mense, strettamente attinenti alle funzioni dell università o di altri servizi pubblici o di interesse pubblico, purché logisticamente connessi alla localizzazione delle sedi universitarie o degli altri servizi pubblici o di interesse pubblico, non sono soggetti a specifici standard di parcheggio. Art. 22 (ex 8) Parcheggi per cambi di destinazione d uso 1. Le trasformazioni d uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto dello standard minimo di parcheggio richiesto per la nuova funzione. 2. In caso di documentata impossibilità di reperire spazi di parcheggio adeguati, il cambio d uso degli edifici esistenti è soggetto ad uno standard di parcheggio minimo computato come differenza tra lo standard per la nuova funzione e quello della funzione precedente. 18

19 3. Qualora il valore della differenza tra lo standard per la nuova funzione e quello della funzione precedente, di cui al comma 2, risulti negativo, si prescinde dall obbligo di reperire spazi di parcheggio. Art. 23 (ex 9) Casi di esenzione dall obbligo degli spazi di parcheggio 1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 2 della legge provinciale n. 15 del 2015 sono esonerati dall obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l impossibilità di reperire gli spazi necessari. A tale esenzione non si applica la monetizzazione degli spazi a parcheggio. 2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli interventi agli edifici esistenti ricadenti nelle seguenti ulteriori aree: a) aree, diverse dal centro storico, individuate con specifica previsione da parte dei piani regolatori, in base a criteri di compattezza del tessuto urbano che limita l accesso ai mezzi meccanici, all epoca di costruzione, a specifiche caratteristiche di spazio limitato e sulla scorta, ove esistente, del piano traffico; b) aree definite come Città consolidata. 3. Nelle aree sature previste dai piani regolatori generali, gli interventi sono esonerati dall obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio, se è dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l impossibilità di reperire gli spazi necessari. 4. Nei casi di cui al comma 3 l esenzione dall obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti è subordinata, ai sensi dell articolo 60, comma 3, lett. b) della legge provinciale, al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti. Ai fini del presente comma e dell articolo 29 (Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria) si assume in via convenzionale che il volume standard di parcheggio coperto è dato dalla somma corrispondente ai metri quadrati di parcheggio necessari al soddisfacimento dello standard, con un minimo di un posto di parcamento, moltiplicati per il costo medio di costruzione previsto per gli edifici aventi destinazione residenziale ordinaria. 5. In presenza di specifici interventi ovvero di categorie di interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale, la cui realizzazione può risultare eccessivamente onerosa per effetto del pagamento della somma di cui al comma 4 rispetto alle finalità di interesse collettivo perseguite, per i predetti interventi è fatta salva la facoltà del consiglio comunale,di prevedere, motivatamente, l esenzione dal pagamento della somma medesima. 6. Nel rispetto della procedura di cui al comma 5, il comune può autorizzare motivatamente la riduzione degli spazi di parcheggio esistenti per interventi che per la loro realizzazione richiedono l utilizzazione, in tutto o in parte, dei predetti spazi, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare una migliore funzionalità degli edifici esistenti; b) sia applicata la monetizzazione secondo quanto previsto dal comma 4. 19

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