Capitolo 2 La conciliazione in materia di lavoro e la conciliazione obbligatoria per i contratti certificati

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1 Capitolo 2 La conciliazione in materia di lavoro e la conciliazione obbligatoria per i contratti certificati Alessandro Corvino, Michele Tiraboschi Sommario: 2.1 L abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione 2.2 Il tentativo di conciliazione in relazione ai contratti certificati 2.3 Le sedi di conciliazione 2.4 Le modalità di svolgimento della conciliazione 2.5 L esito della conciliazione 2.1 L abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione In merito alla riforma della conciliazione si evidenziano, a una prima lettura, due particolari novità: l abolizione della obbligatorietà del tentativo di conciliazione, da un lato; la proliferazione delle vie conciliative delineate dalla riforma, dall altro. La riforma prende atto dello scarso filtro operato dalla obbligatorietà del tentativo di conciliazione rispetto al contenzioso del lavoro. I dati ministeriali sull attività conciliativa delle Direzioni provinciali del lavoro hanno attestato come nei sessanta giorni previsti dall art. 410-bis del c.p.c., ora abrogato, gli uffici periferici del Ministero riescono a trattare meno del 19% delle vertenze individuali presentate concernenti il settore privato. Delle controversie trattate, poco più della metà vengono conciliate. Il che significa, nella maggior parte dei casi, che i sessanta giorni per la proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione si sono rivelati una ulteriore dilazione dei tempi del contenzioso. Piuttosto, avanti le Direzioni provinciali come anche in sede sindacale sono spesso stati portati per la ratifica accordi conciliativi già convenuti altrove dalle parti, sovente tramite i rispettivi procuratori. Il tentativo di conciliazione diviene quindi facoltativo: «chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall art. 409 può e non più deve promuovere, anche tramite l associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all art. 413».

2 22 La riforma del processo del lavoro La legge non prevede, al riguardo, norme transitorie. Si possono porre quindi alcune questioni applicative. Ad esempio, se l eliminazione della conciliazione obbligatoria si applichi anche ai ricorsi presentati prima della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 senza la previa proposizione del tentativo di conciliazione. E se, in relazione a fatti antecedenti l entrata in vigore della legge e per i quali non sia ancora stata introdotta la domanda giudiziale, sia o meno obbligatorio l esperimento del tentativo di conciliazione previsto dall art. 410 del c.p.c. ora abrogato. Trattandosi di norme processuali, le questioni poste pare possano trovare soluzione in base al principio tempus regit actum e pertanto facendo valere la norma vigente al momento della presentazione del ricorso: se questo è stato posto prima della entrata in vigore della legge, pertanto, il giudice in applicazione dell art. 412-bis c.p.c., ora abrogato, ma vigente al momento dell atto introduttivo, ove rilevi la mancata proposizione del tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale è stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, dovrà sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine per la promozione della conciliazione avanti la Direzione provinciale del lavoro. Diversamente, anche se la domanda è relativa a fatti antecedenti l entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, ma è stata depositata in cancelleria successivamente alla entrata in vigore della legge, non si ritiene necessario l esperimento del tentativo di conciliazione. Principali novità abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 410 c.p.c): chi intende proporre un giudizio PUÒ proporre il tentativo di conciliazione (e non più DEVE); aumento delle vie attraverso cui giungere a una conciliazione della controversia. La ratio posta alla base della suddetta riforma è da ricercare nei dati statistici relativi all attività di conciliazione delle Direzioni provinciali del lavoro: meno del 19% delle istanze per promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione è trattata nei 60 giorni, previsti dalla normativa; poco più della metà dei tentativi si concludono con un accordo; la maggior parte di essi, però, sono accordi raggiunti in altre sedi e ratificati dinnanzi alla DPL. Problema applicativo da quando il tentativo di conciliazione non è più obbligatorio? Soluzione secondo il principio del tempus regit actum, la linea di demarcazione sarà la data di deposito del ricorso (mentre sarà ininfluente il tempo di accadimento dei fatti esposti in ricorso).

3 La conciliazione in materia di lavoro e la conciliazione obbligatoria Il tentativo di conciliazione in relazione ai contratti certificati Permane, invece, l obbligatorietà del tentativo di conciliazione in relazione ai contratti certificati in base alla legge Biagi, come espressamente previsto dal combinato disposto del secondo comma dell art. 31 della legge n. 183 del 2010 (il tentativo di conciliazione di cui all art. 80, comma 4, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio) e del quarto comma dell art. 80 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell art. 410 del c.p.c.). In questi casi il tentativo permane obbligatorio non solo nei confronti delle parti che hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro certificato, ma anche nei confronti dei terzi interessati (ad esempio gli enti amministrativi) che intendano agire in giudizio contro l atto di certificazione 1. Ulteriore differenza fra i contratti non certificati e quelli certificati è rappresentata dal fatto che mentre in relazione ai primi l eventuale conciliazione potrà avvenire presso una qualunque delle sedi abilitate dai nuovi articoli 410 e seguenti del c.p.c., nel caso dei contratti certificati la conciliazione dovrà essere proposta presso il medesimo organo di certificazione che ha adottato l atto in contestazione. Ciò in considerazione del significato della certificazione, quale procedimento volto a far emergere e validare la reale intenzione delle parti contrattuali anche attraverso una attività di assistenza e consulenza tecnica. In caso di contenzioso è dunque opportuno che le parti si ripresentino, per un tentativo di composizione della controversia, presso la sede dove è stata costruita e manifestata la comune volontà contrattuale. Va peraltro sottolineato che posto che l art. 80 D.Lgs. 276/2003 richiama il tentativo di conciliazione ai sensi dell art. 410 del c.p.c. anche la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione sarà quella dettata dal nuovo art. 410 del codice di rito, come di seguito descritta. Essendo stato abrogato l art. 412-bis del c.p.c. si pone poi il problema di quale sia la conseguenza del mancato esperimento del tentativo di 1 Sulla efficacia della certificazione si rinvia, in questo volume, a M. Tiraboschi, A. Corvino, Il rilancio della certificazione: nuovi ambiti di opportunità e tenuta giudiziaria.

4 24 La riforma del processo del lavoro conciliazione in relazione ai contratti certificati. Si ritiene che, in questi casi, venuta meno la possibilità di sospensione del processo secondo quanto era previsto dall art. 412-bis del c.p.c., l esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui all art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 276 del 2003 costituisca condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza rilevabile anche d ufficio comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità, al pari di quanto avviene in altri procedimenti ove è imposta la previa fase conciliativa stragiudiziale, come ad esempio per i procedimenti relativi ai contratti agrari Le sedi di conciliazione Come detto, il tentativo di conciliazione in relazione ai contratti certificati deve essere svolto avanti la sede che ha provveduto alla certificazione medesima. Negli altri casi, il tentativo può essere invece proposto presso diverse sedi, e cioè, in alternativa: a) presso le Direzioni provinciali del lavoro (art. 410 c.p.c.); b) presso le sedi che saranno individuate dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappre- Contratti certificati Il tentativo di conciliazione è obbligatorio (combinato disposto art. 31 della legge n. 183 del 2010 e quarto comma dell art. 80 del D.Lgs. n. 276 del 2003): obbligatorietà nei confronti delle parti e dei terzi interessati; esperimento tentativo obbligatorio di conciliazione: CONDIZIONE DI PROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA; in caso di mancato esperimento del tentativo (rilevabile d ufficio): sentenza dichiarativa di improponibilità; Sede di proposizione del tentativo: commissione che ha certificato il contratto oggetto della controversia. Contratti non certificati Il tentativo di conciliazione è facoltativo (art. 410 c.p.c. novellato). Le sedi di proposizione possono essere: Direzione provinciale del lavoro competente e le sedi abilitate alla certificazione dei contratti; sedi individuate dai contratti collettivi (sottoscritti dalle OO. SS. maggiormente rappresentative); collegio costituito ad hoc (composizione: un rappresentante di ciascuna parte + un terzo membro con le funzioni di presidente). 2 Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2008, n

5 La conciliazione in materia di lavoro e la conciliazione obbligatoria 25 sentative (art. 412-ter c.p.c.); c) presso un collegio ad hoc, composto su iniziativa delle parti stesse da un rappresentante di ciascuna di esse e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione (art. 412-quater c.p.c.). La commissione presso la Direzione provinciale del lavoro è composta dal direttore dell ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. Alle Direzioni provinciali del lavoro, la legge n. 183 del 2010 equipara, quali sedi di conciliazione anche per i contratti non certificati le commissioni abilitate alla certificazione in base all art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003, e cioè: a) gli enti bilaterali; b) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, nell ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo, previa registrazione presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro; c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro; d) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro. Quanto alla competenza per territorio degli enti avanti i quali è possibile rivolgersi per la conciliazione delle controversie, si ritiene argomentando dagli articoli 76 e 77 del D.Lgs. n. 276 del 2003 che la competenza delle Direzioni provinciali del lavoro sia limitata alle aziende o alle dipendenze di esse alle quali è addetto il lavoratore e che la competenza dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro sia invece esclusivamente in relazione ai contratti di lavoro instaurati nell ambito territoriale di riferimento.

6 26 La riforma del processo del lavoro Direzione provinciale del lavoro (composizione): Presidente (Direttore dell Ufficio o un suo delegato o un magistrato a riposo); 4 rappresentanti effettivi e 4 supplenti dei datori di lavoro; 4 rappresentanti effettivi e 4 supplenti dei lavoratori. Possibilità di delega a una sottocommissione (composizione): Presidente (Direttore della DPL o un suo delegato); almeno 1 rappresentante dei datori di lavoro; almeno 1 rappresentante dei lavoratori. Sono equiparate alla DPL, quali sede conciliative: gli Enti bilaterali; le Università pubbliche e private (vedi specificazione); la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; i consigli provinciali dei consulenti del lavoro. Nel caso in cui le parti intendano promuovere l avvio della procedura di conciliazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Nessuna limitazione di competenza territoriale è invece prevista per le commissioni universitarie. 2.4 Le modalità di svolgimento della conciliazione Quanto alle modalità di svolgimento della conciliazione, esse sono diversificate a seconda della sede adita. La legge stabilisce una procedura specifica, analoga a quella già prevista per le controversie relative al pubblico impiego, per la instaurazione del tentativo di conciliazione avanti le Direzioni provinciali del lavoro, volta a far sì che le parti, e lo stesso conciliatore, conoscano in anticipo rispetto alla comparizione avanti il conciliatore le reciproche posizioni e gli elementi a sostegno. La richiesta del tentativo di conciliazione sottoscritta dall istante, consegnata alla sede di certificazione o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte deve infatti precisare: 1) nome, cognome e residenza dell istante e del convenuto; se l istante o il convenuto sono una persona giuridica, un associazione non riconosciuta o un comitato, l istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; 2) il luogo dove è sorto il

7 La conciliazione in materia di lavoro e la conciliazione obbligatoria 27 rapporto ovvero dove si trova l azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione ha effetti sostanziali in quanto interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Se la controparte intende accettare la procedura conciliativa, deve depositare presso la commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, il tentativo di conciliazione si ritiene fallito e ciascuna delle parti è libera di adire l autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da una organizzazione cui aderisce o conferisce mandato: non è prevista, invece, la possibilità per il lavoratore di farsi rappresentare e pertanto si ritiene che lo stesso debba comparire personalmente. Come anticipato, la procedura dettata dal novellato art. 410 del c.p.c. deve applicarsi anche al tentativo obbligatorio di conciliazione in relazione ai contratti certificati. Ciò implica che, in caso di istanza di conciliazione, la controparte non dovrà più attendere (come accadeva in passato) la convocazione innanzi all organo che aveva adottato la certificazione, bensì dopo aver ricevuto l istanza dovrà attivarsi depositando tempestivamente la propria memoria contenente le proprie difese ed eccezioni in fatto e diritto ed eventuali domande riconvenzionali. Viceversa, ove la memoria difensiva non venga depositata dal convenuto nel termine di venti giorni dal ricevimento della istanza di parte attrice, il tentativo (in questi casi obbligatorio) di conciliazione si intenderà comunque esperito e potrà essere depositato il ricorso avanti l autorità giudiziaria. Essendo venuto meno anche l art. 410-bis del codice di procedura (che stabiliva che il tentativo di conciliazione doveva essere espletato

8 28 La riforma del processo del lavoro nel termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta e che trascorso inutilmente tale termine il tentativo di conciliazione dovesse comunque considerarsi espletato), si può ritenere che l istante possa inoltre depositare il ricorso non solo in caso di inerzia del convenuto (che cioè non depositi nei tempi suddetti la propria memoria) o di espresso rifiuto del tentativo di conciliazione, ma altresì nel caso in cui l ente che ha certificato il contratto non provveda alla convocazione delle parti entro il termine di dieci giorni dal deposito della memoria difensiva. Tentativo di conciliazione dinnanzi alla DPL L istanza con cui si richiede il tentativo deve: a) indicare nome, cognome (o la denominazione) e residenza (o la sede legale) dell istante e del convenuto; b) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; d) l esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. Deve essere, inoltre: 1) sottoscritta dall istante; 2) consegnata (o spedita con raccomandata A/R) alla sede di conciliazione; 3) consegnata (o spedita con raccomandata A/R) alla controparte, a cura della parte istante. La comunicazione INTERROMPE LA PRESCRIZIONE e SOSPENDE LA DECADENZA (per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi). La controparte può: non accettare il tentativo di conciliazione e questo fallisce; accettare; in tale caso deve depositare, ENTRO 20 GIORNI dal ricevimento della istanza, una memoria (con difese e eccezioni in fatto e diritto e eventuale domanda riconvenzionale). La commissione deve (entro 10 giorni dal deposito della memoria difensiva): fissare la comparizione (nei 30 giorni successivi). Il lavoratore: può farsi assistere da una organizzazione sindacale; non può farsi rappresentare (per cui deve comparire personalmente). Nulla, invece, è previsto in relazione alle conciliazioni avanti le sedi individuate dalla contrattazione collettiva: in questi casi le modalità di espletamento verranno definite dai contratti collettivi medesimi. Per quanto riguarda i collegi costituiti ad hoc su istanza delle parti e presieduti da professori universitari o da avvocati cassazionisti, il tentativo di conciliazione è delineato come fase preliminare rispetto all arbitrato che si svolge sempre su istanza delle parti avanti questi collegi. La parte che intenda chiedere la costituzione del collegio deve noti-

9 La conciliazione in materia di lavoro e la conciliazione obbligatoria 29 ficare alla controparte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere: a) la nomina dell arbitro di parte; b) l indicazione dell oggetto della domanda, delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, dei mezzi di prova ed eventualmente il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda; c) il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell ordinamento. A questo punto, la controparte può accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nominando il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. Il collegio fissa il giorno dell udienza, che deve tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto,

10 30 La riforma del processo del lavoro dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. Alla udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il giudizio prosegue in forma arbitrale avanti il collegio così costituito. Tentativo di conciliazione dinnanzi a un collegio ad hoc Il tentativo si introduce con ricorso, che deve contenere: la nomina dell arbitro di parte; l indicazione di: oggetto della domanda, ragioni di fatto e di diritto (sulle quali si fonda la domanda stessa), mezzi di prova (ed eventualmente il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda); il riferimento alle norme poste a sostegno della domanda e l eventuale richiesta di decidere secondo equità. Il ricorso deve essere sottoscritto (personalmente o da un rappresentante) e notificato alla controparte. La controparte può: non accettare il tentativo e questo fallisce; accettare e nominare il proprio arbitro. La nomina del Presidente e la scelta della sede dovrebbe essere fatta di comune accordo. In caso contrario, il ricorrente può chiedere che la nomina sia fatta dal tribunale competente. Se le parti non hanno scelto la sede: 1. il ricorso deve essere presentato al Presidente del tribunale competente. Se le parti hanno designato il terzo arbitro e scelto la sede: 2. il convenuto, ENTRO 30 GIORNI dalla suddetta scelta, deve depositare una memoria difensiva, sottoscritta da un avvocato (contenuto: difese e le eccezioni in fatto e in diritto, eventuali domande in via riconvenzionale e indicazione dei mezzi di prova); 3. il ricorrente, ENTRO 10 GIORNI dal deposito della memoria, può depositare una memoria di replica; 4. il convenuto, ENTRO 10 GIORNI dal deposito della memoria di parte ricorrente, può depositare una controreplica. Il collegio fissa l udienza (entro 30 giorni dalla scadenza dell ultimo termine), DANDONE AVVISO ALLE PARTI, almeno 10 giorni prima. Il tentativo di conciliazione può: avere esito positivo; avere esito negativo. In questo caso il giudizio prosegue nelle forme proprie dell arbitrato. 2.5 L esito della conciliazione Nel caso di tentativo di conciliazione esperito presso le Direzioni provinciali del lavoro e le sedi equiparate, ove la conciliazione non riesca, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i ter-

11 La conciliazione in materia di lavoro e la conciliazione obbligatoria 31 mini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice eventualmente investito del contenzioso dovrà tenere conto in sede di giudizio: la norma intende che della mancata accettazione della proposta il giudice tenga conto non tanto nella decisione del merito che evidentemente non può essere condizionata dal comportamento tenuto dalle parti durante il tentativo di conciliazione quanto, piuttosto, in sede di condanna alle spese di lite (analoga considerazione il giudice deve fare qualora la parte non abbia accettato una proposta di bonaria definizione formulata dal magistrato nella fase di conciliazione endoprocessuale prevista dall art. 420 c.p.c.). Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione presso i collegi costituiti ad hoc il giudizio prosegue, come detto, avanti il medesimo collegio in forma arbitrale. Se invece la conciliazione riesce, anche solo limitatamente ad una o più delle domande, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto: questa norma si applica a tutte le conciliazioni, salvo quelle previste dalla contrattazione collettiva che avranno l efficacia che i contratti collettivi stessi stabiliranno. Se il tentativo di conciliazione (presso la DPL o sedi equiparate) ha esito negativo: la commissione formula una proposta per la bonaria composizione della controversia (nel caso di mancata accettazione della stessa, i termini della proposta e le valutazioni delle parti dovranno essere indicati nel verbale). Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo (anche limitatamente a una o più domande): viene redatto un separato verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione; su istanza di parte, il tribunale competente lo dichiara esecutivo con decreto. Questa norma non si applica alla conciliazione prevista dalla contrattazione collettiva.

12 32 La riforma del processo del lavoro *** Modello di Richiesta di tentativo di conciliazione facoltativo ex art. 410 c.p.c. Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro Commissione di conciliazione Via... A mani / Raccomandata a.r. Spett.le. A mani / Raccomandata a.r. Oggetto: Richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. Il sottoscritto sig. residente in.. via n.., (eventualmente: assistito dall avv. con studio in, giusta delega; oppure: assistito dalla organizzazione sindacale.. cui ha conferito mandato), premesso: che a far data dal.. ha svolto/svolge la propria attività lavorativa per la. (denominazione della convenuta), con sede in ; che il contratto di lavoro è stato stipulato in..(indicare il luogo dove è sorto il rapporto); ovvero: l attività lavorativa si svolge/ si svolgeva presso..(indicare dove si trova l azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto); premesso inoltre: 1...(esposizione dei fatti e delle ragioni a sostegno delle domande); 2. Tutto ciò premesso, chiede alla Commissione adita che venga esperito il tentativo di conciliazione in relazione alle seguenti Domande 1) ; 2) ; (segue)

13 La conciliazione in materia di lavoro e la conciliazione obbligatoria 33 Ai fini della presente procedura, il sig. dichiara di voler ricevere le relative comunicazioni presso (eventualmente: indirizzo P.E.C., fax, ecc.). Ad ogni effetto di legge, copia della presente istanza viene consegnata/inviata a mezzo raccomandata A/R alla ditta.., con invito alla stessa, ove intenda accettare la procedura di conciliazione, a depositare presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale, e con l avvertimento che ove ciò non avvenga, il presente tentativo di conciliazione si riterrà fallito e ciascuna delle parti sarà libera di adire l autorità giudiziaria. Data.. Firma. Eventuale Mandato: *** Modello di Accettazione della procedura di conciliazione facoltativa ex art. 410 c.p.c. e memoria di replica Spett.le Direzione Provinciale del Lavoro Commissione di conciliazione Via... A mani / Raccomandata a.r. Egr. Sig.. A mani / Raccomandata a.r. Oggetto: Tentativo di conciliazione fra e.. La società.., con sede in. Via. n.., in nome del legale rappresentante pro tempore sig., (eventualmente: rappresentata e difesa dall avv. con studio in giusta delega) (segue)

14 34 La riforma del processo del lavoro Premesso: 1) di aver ricevuto in data.. la richiesta del tentativo di conciliazione promosso dal sig. in relazione alle seguenti domande Dichiara di accettare l esperimento del tentativo di conciliazione avanti la Spett.le Commissione adita. In relazione alle domande svolte dall istante espone quanto segue:.. (esporre le difese in fatto e diritto ed eventuali domande riconvenzionali). Chiede che la Commissione fissi, nei termini di legge, la comparizione delle parti. Ai fini della presente procedura, la società dichiara di voler ricevere le relative comunicazioni presso (eventualmente: indirizzo P.E.C., fax, ecc.). Data.. Firma.. Eventuale Mandato: *** Modello di Ricorso per l esperimento della conciliazione e arbitrato ex art. 412-quater c.p.c. Spett.le.. Oggetto: Ricorso per tentativo di conciliazione ed arbitrato ex 412 quater c.p.c. fra le parti / (segue)

15 La conciliazione in materia di lavoro e la conciliazione obbligatoria 35 Il sig., residente in.. via n.., C.F..., (eventualmente: rappresentato e difeso da. presso il cui studio in via. n.. elegge domicilio giusta delega in calce), Premesso In fatto:.. (indicare le ragioni di fatto a sostegno della domanda); In diritto:. (indicare le ragioni in diritto a sostegno della domanda). Tutto ciò premesso, il sig... (ut supra rappresentato e difeso) invita la società., con sede in via.. n., ad esperire il tentativo di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell art. 412 quater c.p.c., nomina quale arbitro di parte, Il sig.. invita la sopra citata convenuta, se intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato, a nominare il proprio arbitro di parte. In caso di mancata conciliazione, il collegio deciderà la controversia in via arbitrale. Eventuale: il sig. chiede che il collegio costituito decida la controversia anche secondo equità. Data Firma.. Eventuale Mandato:

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