OGGETTO: Collegato lavoro, Legge n. 138/2010, Conciliazione e Arbitrato.

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1 Prot. n. L107/RNS Bologna, 1 dicembre 2010 OGGETTO: Collegato lavoro, Legge n. 138/2010, Conciliazione e Arbitrato. Uno dei temi principali affrontati dalla L. n. 183/2010 meglio nota come collegato lavoro è quello relativo alla riforma delle procedure di conciliazione e arbitrato che vengono ampiamente rivisitate ed ampliate. CONCILIAZIONE Come si ricorderà, con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il legislatore, modificando l art. 410 c.p.c., aveva introdotto l obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, avanti apposita commissione, prima di poter agire in giudizio. Nelle intenzioni del legislatore detta riforma avrebbe dovuto produrre una sostanziale riduzione del contenzioso giudiziario. Come era facile prevedere, invece, la disposizione ha finito per dar vita ad una inutile perdita di tempo per le parti in causa, spostando, di fatto, di 60 giorni i termini per introdurre il ricorso giudiziario. Con la norma odierna, pertanto, l art. 410 c.p.c. viene di nuovo modificato e il tentativo di conciliazione torna ad essere facoltativo, e dunque non sarà più considerata quale causa di improcedibilità il ricorso giudiziario introdotto senza aver esperito il tentativo di conciliazione. A tal proposito la legge in commento ha disposto l abrogazione dell art. 412-bis c.p.c. che prevedeva appunto l obbligo di espletamento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tuttavia, rimanendo quello della deflazione del contenzioso un problema attuale, il legislatore del collegato, pur procedendo all anzidetta abrogazione, si è comunque premurato di individuare altri meccanismi di conciliazione che dovrebbero servire a tale scopo. Cominciamo con il dire che, sia pur in via residuale, il tentativo di conciliazione rimane obbligatorio in tutti quei casi che riguardano il ricorso giurisdizionale contro la certificazione, così come già previsto dall art. 80 c. 4 della l. n. 276/2003. Prima di ricorrere avverso il contratto certificato, occorrerà pertanto rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l atto. Al di fuori di questa ipotesi il tentativo di conciliazione è facoltativo. Il nuovo testo dell art. 410 c.p.c. prevede che chiunque intenda proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro può promuovere, anche per il tramite delle associazioni sindacali, un tentativo di conciliazione presso le apposite Commissioni costituite presso le Direzioni provinciali del lavoro di competenza territoriale.

2 2 L anzidetta Commissione è presieduta dal direttore dell ufficio, o da un magistrato in pensione, ed è composta da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, effettivi e supplenti, e altrettanti rappresentanti dei lavoratori, nominati in base ai soliti criteri di rappresentatività. Il soggetto promotore del tentativo deve sottoscrivere una richiesta da consegnare a mani o mediante Raccomandata r.r. alla Commissione e alla controparte. La richiesta deve contenere si seguenti elementi: - I dati identificativi ( nome cognome o ditta etc.) - Luogo dove è sorto il rapporto o dove si trova l azienda; - Il domicilio per le comunicazioni, - L esposizione sia dei fatti oggetto della controversia, sia delle ragioni poste a fondamento della pretesa; La controparte, una volta ricevuta l anzidetta documentazione, può scegliere fra due differenti possibilità: a) Non accetta la richiesta. In questa ipotesi non occorre porre in essere alcun atto aggiuntivo, e l altra parte sarà libera di adire l autorità giudiziaria. b) Accetta la richiesta. In questa ipotesi la controparte deve provvedere, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, a depositare, presso la Commissione di conciliazione, una propria memoria contenente le difese, le eccezioni ed eventuali domande riconvenzionali. La Commissione ha tempo 10 giorni per fissare la comparizione delle parti che deve comunque avvenire entro 30 giorni. Il procedimento potrà concludersi in due modi: 1) Le parti raggiungono un accordo. In tal caso la procedura rimane quella fin qui conosciuta. Viene cioè redatto un verbale di conciliazione, lo stesso viene depositato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio e dichiarato esecutivo con decreto. 2) Le parti non raggiungono un accordo. In questa seconda ipotesi, la Commissione formula una propria proposta per la definizione della controversia i cui termini debbono essere verbalizzati, assieme alle valutazioni in ordine alla proposta medesima espresse dalle parti. (teoricamente le parti potrebbero anche aderire alla proposta nel qual caso la conciliazione sarebbe raggiunta con gli effetti di cui al punto precedente. La norma precisa poi che il Giudice, in sede di giudizio, tiene conto delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione. A tale scopo è previsto che nel ricorso deposito alla cancelleria del Tribunale ai sensi dell art. 415 cpc, devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Tentativo di conciliazione del giudice Si osservi peraltro che detta procedura viene sostanzialmente ripetuta anche in sede di giudizio. L art. 31 c. 4 della legge in commento, apportando una modifica al art. 420 cpc, prevede infatti che il Giudice, oltre a tentare la conciliazione della lite, formuli alle

3 3 parti una proposta transattiva, aggiungendo che il rifiuto della proposta, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Conciliazione in sede sindacale. Per espressa indicazione dell art. 31 c. 3, le disposizioni di cui sopra, oggetto del novellato disposto dell art. 410 cpc, non trovano applicazione laddove il tentativo di conciliazione venga svolto in sede sindacale. Ne consegue pertanto che le conciliazioni in sede sindacale continueranno ad espletarsi con le modalità in essere. ARBITRATO Con il collegato in commento, viene fortemente ampliata la possibilità di ricorso all arbitrato in materia di rapporto di lavoro. Prima di passare ad illustrare le novità in questione, riassumiamo brevissimamente le caratteristiche di questo istituto. Per arbitrato si intende normalmente un accordo nel quale le parti si impegnano a deferire a uno o più soggetti terzi imparziali, chiamati appunto arbitri, la soluzione di determinate controversie, sottraendo queste ultime alla cognizione dell'autorità giudiziaria. In pratica, gli arbitri funzionano quali giudici privati che, al termine di un procedimento definito, assumono una decisione, vincolante nei confronti delle parti, che prende il nome di Lodo. La clausola con la quale le parti pattuiscono di fare ricorso alla procedura arbitrale in caso di eventuali, future controversie fra loro insorte viene definita clausola compromissoria. L arbitrato, così come previsto dagli artt. 806 ss. c.p.c., può essere di due tipi: Rituale o Irrituale. a) L arbitrato rituale è quello in cui il lodo pronunciato dagli arbitri assume il valore di una vera e propria Sentenza di primo grado, avverso la quale, nei casi previsti dalla legge, si può ricorrere alla Corte d Appello. b) L arbitrato irrituale ha un efficacia più limitata rispetto al precedente ed è quello in cui le parti conferiscono agli arbitri un potere decisionale per l emanazione di un lodo che avrà efficacia contrattuale fra le parti medesime. L arbitrato irrituale, non è nuovo nel diritto del lavoro essendo già presente in alcune norme quali l art. 7 della l. n. 300/1970 a proposito delle sanzioni disciplinari, e nella legge n. 604/1966 in materia di licenziamenti individuali. Più recentemente con i D.Lgs. n. 80 e n. 387 /1998, era stata introdotta all art. 412-ter c.p.c., la possibilità di comporre in arbitri le controversie da parte degli accordi collettivi. Con la riforma odierna, l arbitrato irrituale in materia di lavoro assume connotati più ampi, essendo previste almeno tre possibilità di ricorso all Istituto: in sede di conciliazione; con le modalità definite dagli accordi collettivi; con altre modalità disciplinate dalla legge medesima. Arbitrato in fase di conciliazione. L art 31 c. 5 della legge in commento, riscrivendo l art. 412 c.p.c., introduce questa nuova disciplina dell arbitrato.

4 4 Viene innanzitutto precisato che le parti possono ricorrere a questo strumento di soluzione delle controversie in qualsiasi momento durante la fase di conciliazione - di cui si è detto sopra - o anche al termine della medesima. In queste ipotesi le parti dovranno indicare: 1) il termine per l emanazione della pronuncia arbitrale (c.d. lodo) che dovrà comunque essere contenuto nei 60 giorni dal conferimento del mandato; 2) le norme a sostegno delle proprie pretese; 3) l eventuale richiesta che la decisione avvenga secondo equità nel rispetto dei principi generali di legge in materia. Il lodo emanato e sottoscritto dagli arbitri, una volta depositato in tribunale ed autenticato, ha valore di legge fra le parti ai sensi dell art c.c. e produce gli effetti di rinuncia e transazione non impugnabile ai sensi dell art 2113 c.c. Il lodo può comunque essere impugnato per le casuali contemplate dall art. 808-ter c.p.c., vale a dire: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Competente a decidere è il Tribunale in unico grado entro 30 giorni. Arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva. Al fine di favorire maggiormente il ricorso all arbitrato, viene data alle parti sociali, con ampia formula, la possibilità di costituire apposite sedi e determinare particolari procedure. Il c. 6 dell art. 31 in oggetto, riformulando integralmente l art. 412-ter c.p.c. prevede che la conciliazione e l arbitrato in materia di lavoro possono essere svolti presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Al momento dunque non resta che attendere le modalità con cui la futura contrattazione collettiva intenderà dar seguito alla disposizione in questione. Altre modalità di Arbitrato La terza forma possibile di arbitrato che peraltro risulta essere quella maggiormente definita in ogni sua forma - è quella introdotta al c. 8 dell art. 31 in commento, con il quale viene riscritto l art.412-quater c.p.c. prevedendo che le controversie di lavoro possano essere proposte avanti ad un collegio di conciliazione e arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro in funzione di presidente scelto di comune di accordo dagli arbitri tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati cassazionisti. La parte che intende ricorrere al collegio deve notificare all altra un ricorso sottoscritto in proprio o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il

5 5 quale verrà eletto il domicilio ai fini dell arbitrato (singolarmente la legge non fa riferimento ad un avvocato ma ad un non meglio precisato rappresentante mentre, come si dirà più sotto l obbligo di conferire mandato ad un avvocato per la presentazione della propria memoria è contemplato a carico della parte convenuta). Il ricorso deve contenere: - la nomina dell arbitro; - l oggetto della domanda; - le ragioni di fatto e di diritto, con riferimento alle norme invocate, sulle quali si fonda la domanda; - i mezzi di prova; - il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda; - eventuale richiesta di pronunciamento secondo equità La parte che riceve la comunicazione (convenuto) può non aderire alla proposta arbitrale, oppure accettarla. In tale ultimo caso deve provvedere a nominare il proprio arbitro. Quest ultimo provvede a sua volta e concordemente con l altro arbitro alla nomina del Presidente del collegio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Trascorso inutilmente detto periodo, la parte ricorrente può richiedere che la nomina venga fatta dal Presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell arbitrato. In ogni caso, nel momento in cui le parti si sono accordate in ordine alla nomina del presidente e della sede, il convenuto, entro 30 giorni, deve depositare presso la sede del collegio arbitrale una memoria difensiva, sottoscritta da un avvocato al quale abbia conferito mandato, contenente: - le difese e le eccezioni in fatto e in diritto; - eventuali domande riconvenzionali; - l indicazione dei mezzi di prova. Entro i 10 giorni successivi al deposito della memoria, il ricorrente può, a sua volta, depositare una memoria di replica (senza modificare il contenuto del ricorso). Nei successivi 10 giorni il convenuto può, a sua volta, depositare una controreplica. Il collegio stabilisce il giorno dell udienza che deve essere comunque fissata entro 30 giorni dal termine per il deposito delle controrepliche, e ne da comunicazione alle parti, presso il domicilio da queste eletto, almeno 10 giorni prima. All udienza, il collegio esperisce il tentativo di conciliazione, esattamente nei termini contemplati per l apposita commissione, e se il tentativo riesce trovano applicazione le stesse procedure alle quali si è accennato sopra trattando della conciliazione. Se, viceversa, la conciliazione non riesce, il collegio provvede ad interrogare le parti e alla discussione orale. Se invece devono essere acquisite delle prove il collegio può rinviare l udienza, ma non oltre 10 giorni. Entro 20 giorni dall udienza di discussione il collegio deve pronunciarsi emettendo il Lodo. Il Lodo, come si è già detto sopra, ha valore di legge fra le parti e non è impugnabile se non per i vizi di cui all art. 808 ter c.p.c. Il compenso per il Presidente è fissato nel 2% del valore massimo dichiarato nel ricorso della controversia. Detto compenso viene suddiviso equamente fra le parti che, almeno 5 giorni prima dell udienza, devono depositare ciascuna un proprio assegno circolare intestato al Presidente.

6 6 Ciascun arbitro di parte è compensato dalla parte che l ha nominato. Le spese sostenute per gli avvocati, per il Presidente e per l arbitro di parte (quest ultimo nella misura dell 1% del valore della controversia) sono definite nel Lodo, e possono essere compensate fra le parti o poste a carico della parte soccombente. E infine previsto che i CCNL possano costituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente e del proprio arbitro di parte. Clausole compromissorie Il c. 10 dell art. 31 in commento introduce la possibilità di inserire nei contratti di lavoro individuali clausole c.d. compromissorie ai sensi dell art. 808 c.p.c., vale a dire clausole che stabiliscono che eventuali controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri. Le modalità dell arbitrato sono quelle di cui all art. 412 e 412-quater c.p.c. come sopra già descritte. Condizione essenziale per l apposizione delle clausole in questione è che vi sia una specifica previsione in tal senso da parte di accordi interconfederali o di contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Inoltre, le clausole debbono essere certificate con le modalità e dagli organi contemplati dagli artt. 76 ss. Del D.lgs. n. 276/2003, con la possibilità per il lavoratore di farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale. La mancata certificazione rende nulla l apposizione della clausola. In particolare, la stessa norma dispone che le commissioni di certificazione non debbano limitarsi ad una verifica in ordine ai contenuti del contratto ma dovranno accertare l effettiva volontà delle parti di voler devolvere ad arbitri le controversie. Al fine di evitare possibili imposizioni unilaterali, è comunque previsto che la clausola compromissoria non possa essere apposta all atto del contratto di assunzione, ma solo dopo il superamento positivo del periodo di prova, e comunque, laddove l assunzione non preveda il periodo di prova, non prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di stipulazione del medesimo contratto di lavoro. Allo scopo di rendere effettivo il contenuto della disposizione, è previsto che entro 12 mesi se non interverranno nel frattempo accordi sindacali sul punto - il Ministro provvederà a convocare le parti sindacali e, laddove le stesse non raggiungano un accordo, nei sei mesi successivi emanerà un decreto individuando in via sperimentale le modalità di attuazione. Il c. 12 attribuisce agli organi abilitati alla certificazione ai sensi del art. 76 ss. del D.lgs. n. 276/2003 la possibilità di istituire camere arbitrali per la definizione delle controversie in materie di lavoro, con la facoltà di concludere convenzioni per la costituzione di camere arbitrali unitarie. Presso le anzidette sedi di certificazione potrà altresì essere esperito il tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc. Cordiali saluti.

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