Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

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1 Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N Le diverse tipologie di conciliazione La conciliazione in caso di controversie in materia di lavoro Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Rapporto di lavoro Il concetto di conciliazione ha un ruolo estremamente importante quando si parla di contratti di lavoro, e soprattutto alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal Legislatore. Se si tiene in considerazione il fatto che con i nuovi contratti a tutele crescenti, le tutele accordate sono di tipo differente a seconda della data di assunzione, la conciliazione assume dei toni tutt'altro che scontati sia per quanto concerne le varie tipologie di contratti, ma soprattutto le diverse tipologie di controversie che possono sorgere durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Premessa In genere il momento più critico del rapporto di lavoro è sicuramente quello della cessazione, che comporta delle fasi di conflitto in relazione ai diversi interessi in gioco. Esistono quindi degli strumenti messi in campo da parte del Legislatore, che permettono di evitare il tribunale e cercare di risolvere le controversie in maniera diversa, concludendosi in sede: amministrativa; sindacale; giudiziale. 1

2 La Legge n. 183/2010, il cd. Collegato Lavoro, ha stabilito la facoltatività del tentativo di conciliazione (prima obbligatorio) ad eccezione delle controversie riguardanti contratti certificati, richiamata dal comma 2 dell art. 31 per cui: Il tentativo di conciliazione di cui all articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio e riguarda appunto Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3 [per erronea qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, vizi del consenso], deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile. I tentativi di conciliazione sono considerati come tentativi con validità inoppugnabile ai sensi dell'articolo 2113 comma 4 del Codice civile. Infatti, le conciliazioni intervenute davanti al giudice, sia in sede sindacale che amministrativa, possono essere impugnate solamente per le normali condizioni di nullità quali quelle presenti agli artt. 1418, 1425, 1427 C.c., quindi ad esempio in caso di contrarietà a norme imperative, mancanza di uno dei requisiti essenziali, l'illiceità della causa o dei motivi, ecc. La conciliazione amministrativa Entrando nello specifico all interno delle categorie segnalate, si può notare che una prima tipologia di conciliazione è sicuramente quella di tipo amministrativo, che si svolge presso la Direzione territoriale del lavoro. In ogni Direzione territoriale del lavoro è infatti presente una commissione di conciliazione che è composta sempre da: un presidente, che è il direttore dell'ufficio, ovvero un suo delegato, ovvero un magistrato collocato a riposo; quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei datori di lavoro; quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori (designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale). Per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente, di almeno un rappresentante del datore di lavoro, e un rappresentante del lavoratore. 2

3 Per procedere con il tentativo di conciliazione, si segnala che è necessaria la richiesta da parte dell'istante il quale deve: consegnarla a mano; attraverso raccomandata con avviso di ricevimento; tramite posta certificata; alla DTL, indicando: 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Richiesta alla DTL Può essere consegnata: a mano; attraverso raccomandata A/R; tramite PEC. Deve indicare: 1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; 2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza; 3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. 3

4 Rimane fermo che copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. Qualora la controparte intendesse accettare la procedura di conciliazione: entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta dovrebbe depositare presso la Commissione di conciliazione una memoria contenente: le difese; eccezioni in fatto e in diritto; le eventuali domande in via riconvenzionale. Qualora decidesse di non accettare potrebbe adire direttamente l'autorità giudiziaria. RICHIESTA DI CONCILIAZIONE INVIATA ALLA CONTROPARTE Accettazione della conciliazione Rifiuto di conciliazione Entro 20 giorni: Si può procedere di fronte all Autorità Giudiziaria deposito presso la Commissione di conciliazione di una memoria contenente: o le difese; o eccezioni in fatto e in diritto; o le eventuali domande in via riconvenzionale. Entro 10 giorni successivi al deposito della memoria della controparte la Commissione dovrà fissare la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Tale tentativo deve essere esperito entro i successivi trenta giorni. Qualora la conciliazione dovesse riuscire anche solamente con riferimento a una delle domande, si formerà un processo verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dei componenti della commissione di conciliazione. 4

5 Dopo la sottoscrizione sarà comunque compito del giudice accertare la regolarità del verbale di conciliazione e dichiararlo esecutivo con decreto ai sensi dell'articolo 411 comma 1 1 del Codice di procedura civile. La procedura di conciliazione però può finire anche in maniera negativa. In questo caso le risultanze della proposta formulata della Commissione saranno segnalate al giudice che ne terrà conto in sede di giudizio (art. 41, comma 2 C.p.c. 2 ). e i termini di essa saranno riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Si ricorda comunque che il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile può essere esperito anche di fronte alle commissioni di certificazione che sono previste dall'articolo 76 del Decreto Legislativo n. 276 del , per cui la soluzione alla controversia può essere trovata presso Commissioni istituite ad esempio presso: le Università e le Fondazioni Universitarie (previa autorizzazione); le Province; le Direzioni Territoriali del Lavoro; gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro; gli Enti bilaterali; il Ministero del Lavoro (art 76, lett. C-bis del D.Lgs. 10 settembre 2006, n. 2003); oltre che presso le tradizionali sedi amministrative o sindacali. Conciliazione monocratica Ma esiste un'altra procedura di conciliazione, che è quella prevista dal Decreto Legislativo 124/2004, art. 11, che si chiama conciliazione monocratica e che viene esperita di fronte al funzionario ispettivo oppure a seguito di richiesta di intervento da parte del lavoratore e a tal proposito si distinguono: la conciliazione monocratica contestuale di fronte all organo ispettivo (per cui la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente 1 Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. 2 Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. 3 Art. 76, D.Lgs. 276/2003, c Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso: a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto; c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n Si ricorda che anche i Consigli Provinciali dell'ordine dei Consulenti del Lavoro possono istituire tali Commissioni. 5

6 può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate ); la conciliazione monocratica preventiva se invece l'intervento è richiesto del lavoratore. Nello specifico, si tratta di una procedura conciliativa che si svolge dinanzi ad un funzionario della Direzione del lavoro competente per territorio, che si conclude con verbale di accordo in cui datore di lavoro e lavoratore manifestano la volontà di certificare un rapporto di lavoro intercorso fra gli stessi per quanto concerne tempi e modi di svolgimento, durata, e natura contrattuale. La procedura è attivabile: con una richiesta di intervento presentata alla Dtl; con richiesta all organo di certificazione ex art. 76 del D.Lgs. n. 276/ Si sottolinea che l art. 38 della Legge n. 183/2010 ha esteso all accordo sottoscritto in sede monocratica la possibilità di depositare presso la cancelleria del Tribunale, con gli effetti previsti dall art. 411 c.p.c. Si ricorda infine che ai sensi del comma 3 dell art. 11 del Decreto Legislativo 124/2004 In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile per cui si ha inoppugnabilità del relativo atto. Conciliazione sindacale La conciliazione di tipo sindacale è prevista in genere dai contratti collettivi i quali prevedono la possibilità che tali procedure di conciliazione possano essere effettuate direttamente in sede sindacale. Tale tipologia di conciliazione però presuppone un assistenza da parte dei rappresentanti sindacali al lavoratore in maniera assolutamente effettiva. Le modalità da seguire per la conciliazione in sede sindacale sono esattamente e medesime previste per la conciliazione amministrativa. Per quel che concerne la conciliazione in sede sindacale - che mantiene anch essa il carattere di inoppugnabilità non si prevede la stessa complessa procedura prevista per la conciliazione amministrativa, per cui non si applica 6

7 l art. 410 C.p.c. 4 Resta invece valida la procedura di deposito del verbale ai sensi dell art. 411 C.p.c. Il giudice che dichiara (su istanza di una parte interessata) con decreto, l esecutività dell accordo è quello della cancelleria del Tribunale ove si è formato l atto. Una delle questioni che più si tende a tenere in considerazione riguarda il fatto che il Ministero del Lavoro con la nota n del 2016 e con la nota n del 2016 abbia specificato che per accertare il possesso di elementi di rappresentanza sindacale è sufficiente che il verbale sia stato sottoscritto in sede sindacale ma da associazioni sindacali maggiormente rappresentative, in quanto la verifica in ordine alla specifica rappresentatività del soggetto sindacale non si basa sul rispetto delle procedure bensì sul grado di rappresentatività dello stesso. Infatti si ritiene che [ ] in caso di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione in sede sindacale, il Direttore dell'ufficio territoriale debba verificare - oltre all'autenticità dell'atto, come espressamente richiesto dall'inciso dell'art. 411, co. 3, c.p.c. - anche, e in primo luogo, la stessa integrazione della fattispecie della valida conciliazione in sede sindacale, che deve avvenire "presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative", come dispone l'art ter c.p.c.. 5, derivandone che per l'utile espletamento dell'attività di deposito di verbali ex art. 411 c.p.c., il soggetto sindacale deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività. Conciliazione giudiziale Infine un'altra tipologia di conciliazione esperibile è quella giudiziale, di fronte al giudice del lavoro. Per tale tipologie di conciliazione anche se effettuata di fronte a un giudice del lavoro si segnala che il risultato non debba pervenire necessariamente con sentenza. Infatti nel corso del processo interviene una conciliazione che può riguardare anche solamente titolo il delle domande sollevate in giudizio. 4 Ai sensi dell art. 411 C.p.c. comma 3 5 Nota 16 marzo 2016 prot. n. 37/5199 7

8 Conciliazione facoltativa incentivata Senza voler soffermarsi in maniera approfondita su un tema che merita un analisi più completa, si segnala infine che con l avvento del D.Lgs. n. 23/2015 e della previsione dei contratti a tutele crescenti, è stata eliminata l obbligatorietà dell avvio preventivo della procedura obbligatoria di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente, qualora si paventasse l ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un datore di lavoro che occupi più di 15 lavoratori, ma solamente per gli assunti in vigenza del citato decreto. Tuttavia, è stato previsto il meccanismo della conciliazione facoltativa incentivata, attivabile indipendentemente dal numero degli addetti, allo scopo di deflazionare il contenzioso. Con questo meccanismo il datore di lavoro può decidere di offrire una somma esente da imposizione fiscale e contributiva al lavoratore, a mezzo assegno circolare, che sarà pari a una mensilità per ogni anno di servizio, fermo restando il limite: minimo di 2 mensilità; massimo di 18 mensilità. Nel caso di aziende con meno di 15 addetti questi valori sono ridotti del 50%. L accettazione da parte del lavoratore, comporta in questo caso rinuncia ad adire in giudizio. - Riproduzione riservata - 8

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