REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DEGLI OGGETTI D'EPOCA (FESTIVO INFRASETTIMANALE)
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- Erica Bondi
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1 COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D ADDA (Provincia di Lodi) Allegato alla deliberazione di C.C. n. 24 del 05/08/2011 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DEGLI OGGETTI D'EPOCA (FESTIVO INFRASETTIMANALE) ART. 1 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della mostra mercato che ha luogo sul territorio comunale nelle festività infrasettimanale, a rilevanza locale denominata Il Mercato dell antiquariato e degli oggetti d epoca. 2. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare l esposizione e la vendita di prodotti: a) Cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, cose usate in genere compresi casalinghi e simili. b) Oggetti da collezione quali, filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali, ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi, militari ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali. 3. La manifestazione sarà gestita da un Soggetto Organizzatore con il quale il Comune stipulerà idonea Convenzione. ART. 2 - PARTECIPANTI
2 1. Possono partecipare al mercato ai privati che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale. 2. Il Soggetto Organizzatore dovrà presentare al Comune l elenco dei partecipanti che intendono partecipare al mercatino ai fini del rilascio per ciascuno di essi dell autorizzazione all occupazione del suolo pubblico. 3. L autorizzazione sarà rilasciata solo a seguito di compilazione di una scheda di autocertificazione con la quale il privato dichiari, assumendosene la piena responsabilità, di esporre esclusivamente merce di sua proprietà e che non sia oggetto di rivendita. 4. L autocertificazione di cui al comma 3 deve essere sempre tenuta in possesso da parte di chi in quel momento svolge l attività sul mercatino. 5. Il Soggetto organizzatore dovrà comunicare al Comune il numero dei posteggi presenti sul mercato. ART. 3 - DIVIETI 1. E fatto divieto di vendita e/o scambio di oggetti in metallo pregiato, pietre preziose, armi, materiale esplodente e combustibili, antiquariato di consistente valore economico. E fatto divieto la vendita di opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico, religioso o archeologico nonché abbigliamento di ogni genere o tipo, armi o gioielleria (ori, argenti e simili). Sono tassativamente esclusi tutti gli articoli nuovi anche se riproducenti oggetti antichi e di antiquariato di consistente valore economico. E altresì tassativamente vietata la vendita di materiale, l esposizione di materiale pornografico o che leda la sensibilità e il pudore. ART. 4 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO 1. I mercati avranno luogo nelle seguenti date festive infrasettimanali: Lunedì dopo Pasqua (dell Angelo) 25 aprile Seconda domenica di maggio (in occasione della Fiera dell Agricoltura) 2 giugno 15 agosto 1 novembre 8 dicembre 26 dicembre Il mercato avrà luogo dalle ore 7,30 alle ore 19,00 quando le festività su indicate non cadano in domenica. 2. Le date e gli orari sopra indicati possono subire variazioni o modifiche tramite specifica determinazione della Giunta Comunale, motivate da occasioni o necessità specifiche o particolari. I mercati si terranno tutti all aperto e avranno luogo con qualsiasi condizione di tempo atmosferico. Sarà il Soggetto Organizzatore, in accordo con l Amministrazione Comunale, a decidere in caso di avverse condizioni climatiche se annullare e/o rinviare l esposizione. 3. E' fatto divieto agli espositori di abbandonare l area assegnata nel periodo compreso nelle predette fasce orarie, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della manifestazione.
3 ART. 5 - TOSAP 1. I partecipanti al mercatino verseranno al Comune la Tosap. ART. 6 - EVENTI ATMOSFERICI 1 Qual ora per il verificarsi di avverse condizioni meteorologiche, il Soggetto Organizzatore decidesse di effettuare l esposizione, ogni operatore avrà la facoltà di decidere se esporre la propria merce. ART. 7 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE 1. La manifestazione espositiva in oggetto al presente Regolamento avrà luogo in queste zone: Piazza Vittorio Emanuele II, Largo Giuseppe Peroni (nella parte nota con il nome di Custera e il tratto di strada compreso tra le due rampe di scalini che conducono alla chiesa parrocchiale, consentendo il transito dei pedoni verso quest ultima) e Piazza Giuseppe Garibaldi (nell area individuata tra la chiesa parrocchiale e i pali che fiancheggiano via Rocca Stanga), nel rispetto dell attrattiva commerciale dell area, della sicurezza e della viabilità. Sarà consentito il transito e la sosta lungo via Rocca Stanga e via San Mamerte con la possibilità di immissione in Piazza Vittorio Emanuele II per la fuoriuscita del traffico veicolare. Si potrà concedere in uso anche la ex-chiesa di Santo Stefano. 2. Per esigenze tecniche e di servizio il Comune si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo alla stessa; per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dell area espositiva. 3. In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni (come ad esempio la fiera o la festa patronale) che comportano un eccezionale afflusso di persone, la localizzazione del mercato potrà variare e potrà essere autorizzato l insediamento temporaneo di ulteriori operatori o altre associazioni o comitati. ART. 8 - PARTECIPAZIONE, ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE 1. Possono partecipare al mercato, soltanto gli operatori che rispettino le prescrizioni degli artt. 1, 2 e 3 del presente Regolamento. 2. Il Soggetto Organizzatore o un suo incaricato si farà carico di distribuire entro lo spazio indicato al precedente articolo, gli espositori che parteciperanno, di volta in volta, al mercato. 3. L assegnazione delle aree espositive ha validità limitata al giorno della manifestazione. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato. 4. Ciascun espositore potrà lasciare il proprio veicolo vicino al proprio banco di vendita, purchè questo non occupi eccessivo spazio. Nel caso di veicoli ingombranti (furgoni o piccoli autocarri) i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori potranno sostare nello spazio assegnato per l esposizione soltanto per le operazioni di carico e scarico. Al termine di queste operazioni dovranno lasciare lo spazio assegnato verso un area che verrà indicata dal personale dal Soggetto Organizzatore; L espositore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa della manifestazione, ponendo in essere atteggiamenti di resistenza, violenza,
4 minaccia, inottemperanza alle disposizioni dettate dal Soggetto Organizzatore e gestore della manifestazione o dagli organi di vigilanza, non può ottenere spazi espositivi per le edizioni della manifestazione stessa che si svolgano nei due anni successivi a quello in cui si è verificato il fatto. 5. Gli spazi assegnati non possono ricomprendere i marciapiedi, che devono restare sempre completamente sgombri. 6. Le tende di protezione dei banchi e quant altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1 dalla verticale del limite di allineamento. I pali di sostegno e quant altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia non devono essere inferiori a mt L assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l esercizio dell attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell area fieristica e/o nell occupazione dello spazio assegnato. 8. L operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall uso degli impianti. 9. Il comune non metterà a disposizione l energia elettrica, fatta eccezione per gli espositori che utilizzeranno la ex-chiesa di santo Stefano. Gli espositori che avranno necessità di energia elettrica dovranno dotarsi di apposito generatore, nel rispetto di quanto indicato nei commi 7 e 8 del presente articolo. Ciascun espositore, inoltre, provvederà ad eventuali coperture per fronteggiare le diverse condizioni climatiche (gazebo per il sole o coperture per la pioggia ). 10. Gli operatori potranno allestire l area espositiva dopo l assegnazione della stessa da parte del soggetto organizzatore e liberarla dopo l orario di termine manifestazione fissato nel presente regolamento. ART. 9 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE E SORVEGLIANZA 1. Nelle giornate destinate alla manifestazione, potrà essere vietata la circolazione dei veicoli nell area destinata alla manifestazione, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i veicoli degli operatori commerciali e le forze di polizia. I cicli ed i ciclomotori dovranno essere spinti a mano, mentre non si pongono vincoli alla circolazione dei veicoli adibiti alla mobilità individuale dei disabili. 2. La sorveglianza durante il mercato, nella fase di arrivo e partenza degli espositori, la chiusura al traffico dell area identificata (a partire dalle ore 20,00 del giorno precedente) con la posa dell opportuna segnaletica verticale, sarà a carico del Comune il quale emanerà apposita ordinanza di chiusura al traffico delle aree interessate. ART OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 1. I partecipanti espositori dovranno: a) Esporre solo prodotti previsti dal presente regolamento. b) Occupare solo l area ad essi assegnata. c) Assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. d) Agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell orario prestabilito.
5 e) Tenere obbligatoriamente pulito lo spazio occupato e, al termine dell occupazione raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori presenti sullo spazio della manifestazione o in luoghi indicati. f) Custodire sempre lo spazio, nominalmente assegnato, senza dividerlo con altri espositori. g) Evitare la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa. h) Lasciare liberi eventuali passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. ART GESTIONE DI TERZI 1. Il Soggetto Organizzatore non potrà affidare a terzi la gestione dei mercati. 2. Il Soggetto Organizzatore. che gestisce il mercato dovrà: a) Reperire gli espositori chiedendo loro di dotarsi di un cartellino che li identifichi come facenti parte del Comitato organizzativo; b) Fornire al Comune l elenco degli espositori; c) Concordare con il Comune, di volta in volta, l area espositiva di competenza dei mercati; d) Provvedere a pubblicizzare con ogni mezzo lecito, la giornata espositiva; e) Rispettare e fare rispettare dagli espositori gli articoli tutti inseriti nel presente regolamento; 3. Il Comune dovrà: a) Indicare al Soggetto Organizzatore che gestisce il mercato, l area espositiva di competenza dei mercati stessi. b) Rispettare e fare rispettare al Soggetto Organizzatore gli articoli tutti inseriti nel presente regolamento. ART RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA 1. Devono essere rispettate le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dalle norme vigenti in materia. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie a cui sono tenuti gli operatori assegnatari di posteggio deve essere garantito anche in relazione alla concessione giornaliera dei posteggi. ART RESPONSABILITA E SANZIONI 1. Ad ogni violazione del presente Regolamento non prevista da altre norme di legge è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro. Si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981, n Il Comune di Castelnuovo Bocca d Adda declina ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale e si dichiara non responsabile per eventuali comportamenti illeciti tenuti durante la manifestazione. In caso di sospensione o revoca dell autorizzazione il Comune di Castelnuovo Bocca d Adda non è tenuta ad alcun risarcimento economico, od ad altri oneri, a favore del promotore od organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori. 3. Per quanto non riportato nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti normative in materia di commercio.
6 COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D ADDA (Provincia di Lodi) Allegato alla deliberazione di C.C. n. 24 del 05/08/2011 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO E DEGLI OGGETTI D'EPOCA (FESTIVO INFRASETTIMANALE) ART. 1 - TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della mostra mercato che ha luogo sul territorio comunale nelle festività infrasettimanale, a rilevanza locale denominata Il Mercato dell antiquariato e degli oggetti d epoca. 2. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare l esposizione e la vendita di prodotti: a) Cose vecchie ed usate quali: mobili, opere di pittura, scultura e grafica, ceramiche, vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti, cose usate in genere compresi casalinghi e simili. b) Oggetti da collezione quali, filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti, giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed autografi, materiale per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali, ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione, pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine, articoli da fumo, profumi, militari ed onorificenze, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni di animali. 3. La manifestazione sarà gestita da un Soggetto Organizzatore con il quale il Comune stipulerà idonea Convenzione. ART. 2 - PARTECIPANTI
7 1. Possono partecipare al mercato ai privati che non esercitano alcuna attività commerciale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale. 2. Il Soggetto Organizzatore dovrà presentare al Comune l elenco dei partecipanti che intendono partecipare al mercatino ai fini del rilascio per ciascuno di essi dell autorizzazione all occupazione del suolo pubblico. 3. L autorizzazione sarà rilasciata solo a seguito di compilazione di una scheda di autocertificazione con la quale il privato dichiari, assumendosene la piena responsabilità, di esporre esclusivamente merce di sua proprietà e che non sia oggetto di rivendita. 4. L autocertificazione di cui al comma 3 deve essere sempre tenuta in possesso da parte di chi in quel momento svolge l attività sul mercatino. 5. Il Soggetto organizzatore dovrà comunicare al Comune il numero dei posteggi presenti sul mercato. ART. 3 - DIVIETI 1. E fatto divieto di vendita e/o scambio di oggetti in metallo pregiato, pietre preziose, armi, materiale esplodente e combustibili, antiquariato di consistente valore economico. E fatto divieto la vendita di opere di pittura, scultura, grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico, religioso o archeologico nonché abbigliamento di ogni genere o tipo, armi o gioielleria (ori, argenti e simili). Sono tassativamente esclusi tutti gli articoli nuovi anche se riproducenti oggetti antichi e di antiquariato di consistente valore economico. E altresì tassativamente vietata la vendita di materiale, l esposizione di materiale pornografico o che leda la sensibilità e il pudore. ART. 4 - GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO 1. I mercati avranno luogo nelle seguenti date festive infrasettimanali: Lunedì dopo Pasqua (dell Angelo) 25 aprile Seconda domenica di maggio (in occasione della Fiera dell Agricoltura) 2 giugno 15 agosto 1 novembre 8 dicembre 26 dicembre Il mercato avrà luogo dalle ore 7,30 alle ore 19,00 quando le festività su indicate non cadano in domenica. 2. Le date e gli orari sopra indicati possono subire variazioni o modifiche tramite specifica determinazione della Giunta Comunale, motivate da occasioni o necessità specifiche o particolari. I mercati si terranno tutti all aperto e avranno luogo con qualsiasi condizione di tempo atmosferico. Sarà il Soggetto Organizzatore, in accordo con l Amministrazione Comunale, a decidere in caso di avverse condizioni climatiche se annullare e/o rinviare l esposizione. 3. E' fatto divieto agli espositori di abbandonare l area assegnata nel periodo compreso nelle predette fasce orarie, salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della manifestazione.
8 ART. 5 - TOSAP 1. I partecipanti al mercatino verseranno al Comune la Tosap. ART. 6 - EVENTI ATMOSFERICI 1 Qual ora per il verificarsi di avverse condizioni meteorologiche, il Soggetto Organizzatore decidesse di effettuare l esposizione, ogni operatore avrà la facoltà di decidere se esporre la propria merce. ART. 7 - LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ARTICOLAZIONE 1. La manifestazione espositiva in oggetto al presente Regolamento avrà luogo in queste zone: Piazza Vittorio Emanuele II, Largo Giuseppe Peroni (nella parte nota con il nome di Custera e il tratto di strada compreso tra le due rampe di scalini che conducono alla chiesa parrocchiale, consentendo il transito dei pedoni verso quest ultima) e Piazza Giuseppe Garibaldi (nell area individuata tra la chiesa parrocchiale e i pali che fiancheggiano via Rocca Stanga), nel rispetto dell attrattiva commerciale dell area, della sicurezza e della viabilità. Sarà consentito il transito e la sosta lungo via Rocca Stanga e via San Mamerte con la possibilità di immissione in Piazza Vittorio Emanuele II per la fuoriuscita del traffico veicolare. Si potrà concedere in uso anche la ex-chiesa di Santo Stefano. 2. Per esigenze tecniche e di servizio il Comune si riserva la facoltà di cambiare o ridurre l area concessa, senza che questo ingeneri alcun obbligo risarcitorio in capo alla stessa; per esigenze di pubblico interesse o per causa di forza maggiore potranno essere introdotte, modifiche temporanee nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dell area espositiva. 3. In particolari occasioni riferite a consuetudini locali e/o in coincidenza di manifestazioni (come ad esempio la fiera o la festa patronale) che comportano un eccezionale afflusso di persone, la localizzazione del mercato potrà variare e potrà essere autorizzato l insediamento temporaneo di ulteriori operatori o altre associazioni o comitati. ART. 8 - PARTECIPAZIONE, ALLESTIMENTO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE 1. Possono partecipare al mercato, soltanto gli operatori che rispettino le prescrizioni degli artt. 1, 2 e 3 del presente Regolamento. 2. Il Soggetto Organizzatore o un suo incaricato si farà carico di distribuire entro lo spazio indicato al precedente articolo, gli espositori che parteciperanno, di volta in volta, al mercato. 3. L assegnazione delle aree espositive ha validità limitata al giorno della manifestazione. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio assegnato. 4. Ciascun espositore potrà lasciare il proprio veicolo vicino al proprio banco di vendita, purchè questo non occupi eccessivo spazio. Nel caso di veicoli ingombranti (furgoni o piccoli autocarri) i veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli espositori potranno sostare nello spazio assegnato per l esposizione soltanto per le operazioni di carico e scarico. Al termine di queste operazioni dovranno lasciare lo spazio assegnato verso un area che verrà indicata dal personale dal Soggetto Organizzatore; L espositore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa della manifestazione, ponendo in essere atteggiamenti di resistenza, violenza,
9 minaccia, inottemperanza alle disposizioni dettate dal Soggetto Organizzatore e gestore della manifestazione o dagli organi di vigilanza, non può ottenere spazi espositivi per le edizioni della manifestazione stessa che si svolgano nei due anni successivi a quello in cui si è verificato il fatto. 5. Gli spazi assegnati non possono ricomprendere i marciapiedi, che devono restare sempre completamente sgombri. 6. Le tende di protezione dei banchi e quant altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 1 dalla verticale del limite di allineamento. I pali di sostegno e quant altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia non devono essere inferiori a mt L assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l esercizio dell attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell area fieristica e/o nell occupazione dello spazio assegnato. 8. L operatore si impegna ad usare, per gli impianti elettrici a servizio del proprio banco, apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le prescrizioni di legge senza provocare inquinamenti acustici/ambientali. Resta comunque inteso che lo stesso si assume ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall uso degli impianti. 9. Il comune non metterà a disposizione l energia elettrica, fatta eccezione per gli espositori che utilizzeranno la ex-chiesa di santo Stefano. Gli espositori che avranno necessità di energia elettrica dovranno dotarsi di apposito generatore, nel rispetto di quanto indicato nei commi 7 e 8 del presente articolo. Ciascun espositore, inoltre, provvederà ad eventuali coperture per fronteggiare le diverse condizioni climatiche (gazebo per il sole o coperture per la pioggia ). 10. Gli operatori potranno allestire l area espositiva dopo l assegnazione della stessa da parte del soggetto organizzatore e liberarla dopo l orario di termine manifestazione fissato nel presente regolamento. ART. 9 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE E SORVEGLIANZA 1. Nelle giornate destinate alla manifestazione, potrà essere vietata la circolazione dei veicoli nell area destinata alla manifestazione, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i veicoli degli operatori commerciali e le forze di polizia. I cicli ed i ciclomotori dovranno essere spinti a mano, mentre non si pongono vincoli alla circolazione dei veicoli adibiti alla mobilità individuale dei disabili. 2. La sorveglianza durante il mercato, nella fase di arrivo e partenza degli espositori, la chiusura al traffico dell area identificata (a partire dalle ore 20,00 del giorno precedente) con la posa dell opportuna segnaletica verticale, sarà a carico del Comune il quale emanerà apposita ordinanza di chiusura al traffico delle aree interessate. ART OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 1. I partecipanti espositori dovranno: a) Esporre solo prodotti previsti dal presente regolamento. b) Occupare solo l area ad essi assegnata. c) Assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. d) Agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare la manifestazione prima dell orario prestabilito.
10 e) Tenere obbligatoriamente pulito lo spazio occupato e, al termine dell occupazione raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori presenti sullo spazio della manifestazione o in luoghi indicati. f) Custodire sempre lo spazio, nominalmente assegnato, senza dividerlo con altri espositori. g) Evitare la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa. h) Lasciare liberi eventuali passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. ART GESTIONE DI TERZI 1. Il Soggetto Organizzatore non potrà affidare a terzi la gestione dei mercati. 2. Il Soggetto Organizzatore. che gestisce il mercato dovrà: a) Reperire gli espositori chiedendo loro di dotarsi di un cartellino che li identifichi come facenti parte del Comitato organizzativo; b) Fornire al Comune l elenco degli espositori; c) Concordare con il Comune, di volta in volta, l area espositiva di competenza dei mercati; d) Provvedere a pubblicizzare con ogni mezzo lecito, la giornata espositiva; e) Rispettare e fare rispettare dagli espositori gli articoli tutti inseriti nel presente regolamento; 3. Il Comune dovrà: a) Indicare al Soggetto Organizzatore che gestisce il mercato, l area espositiva di competenza dei mercati stessi. b) Rispettare e fare rispettare al Soggetto Organizzatore gli articoli tutti inseriti nel presente regolamento. ART RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA 1. Devono essere rispettate le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dalle norme vigenti in materia. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie a cui sono tenuti gli operatori assegnatari di posteggio deve essere garantito anche in relazione alla concessione giornaliera dei posteggi. ART RESPONSABILITA E SANZIONI 1. Ad ogni violazione del presente Regolamento non prevista da altre norme di legge è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro. Si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981, n Il Comune di Castelnuovo Bocca d Adda declina ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale e si dichiara non responsabile per eventuali comportamenti illeciti tenuti durante la manifestazione. In caso di sospensione o revoca dell autorizzazione il Comune di Castelnuovo Bocca d Adda non è tenuta ad alcun risarcimento economico, od ad altri oneri, a favore del promotore od organizzatore oppure a favore dei partecipanti espositori. 3. Per quanto non riportato nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti normative in materia di commercio.
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