OGGETTO: 95/SEF = Prodotti ortofrutticoli con residui di prodotti fitosanitari

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1 OGGETTO: 95/SEF = Prodotti ortofrutticoli con residui di prodotti fitosanitari Si trasmette in allegato comunicazione dell Avv. Roveda sull argomento 1

2 PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI CON RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI 1. I CONTROLLI SUI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI In data 22 maggio 2014 è stato pubblicato sul sito dell EFSA (European Food Safety Authority- Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare) il quinto report annuale europeo sui residui di prodotti fitosanitari, basato sull analisi di più di alimenti campionati nel 2011 in 27 Stati Membri e in Norvegia e Islanda 1. Dai dati emerge che a livello europeo i risultati dei controlli sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti assicurano un livello elevato di tutela del consumatore. I risultati dei campioni verificati nell ambito del programma di monitoraggio in Unione europea, ivi compresa l Italia, mostrano che in oltre il 97% dei campioni il livello di residui ricade nei limiti fissati. E indubbio che la normativa vigente ha portato sicuramente ad un maggiore controllo delle sostanze attive impiegate nella produzione dei formulati e l armonizzazione europea dei limiti massimi di residuo consentito (LMR) negli alimenti, intervenuta nel 2008, ha rappresentato senz altro un importante passo in avanti. Tuttavia, la strada da percorrere per raggiungere un uso sostenibile dei pesticidi è ancora molto lunga. Sono ancora molti, infatti, i punti oscuri da chiarire. 1.1 IL PROBLEMA DELL EFFETTO CUMULATIVO O MULTI RESIDUO La normativa, almeno per il momento, non si esprime rispetto all effetto cumulativo (definito anche multi residuo) cioè, al quantitativo di residui che si possono ritrovare negli alimenti e la definizione stessa dei limiti di massimo residuo (LMR) si basa solo sui singoli residui. Un altro problema, denunciato da Legambiente, è rappresentato dalla rintracciabilità di pesticidi revocati oltre il termine fissato per lo smaltimento delle scorte. Non sono pochi, infatti, i casi in cui determinati pesticidi vengono rintracciati ben oltre il termine di smaltimento. A questo riguardo non esiste un riferimento specifico nella normativa che stabilisca per i laboratori un termine temporale oltre il quale tracce anche al di sotto degli LMR di pesticidi come il DDT (sostanza revocata) siano da indicare come irregolari. Invece, esiste un complesso sistema di deroghe di cui ogni stato membro della comunità può avvalersi per regolamentare l uso di specifici pesticidi in campo e questo, se da un lato può rappresentare un vantaggio, dato che le coltivazioni e le problematiche annesse sono diverse da Paese a Paese, rende tuttavia il quadro normativo complesso e di difficile interpretazione L INDAGINE ARPA E.R. Sul tema dell effetto cumulativo si sta sviluppando un vivace dibattito segnalato nell interessante lavoro dell ARPA - Regione Emilia-Romagna, pubblicato in data , di cui si riporta la parte di interesse Dossier Legambiente - files.meetup.com/ /pesticidi-legambiente.pdf 1

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6 2. LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283 La L. 283/62 ed il suo Regolamento di esecuzione DPR 327/80 rappresentano un sistema normativo alquanto complesso che disciplina orizzontalmente l attività delle imprese del settore agroalimentare. Di particolare rilevanza per le aziende che commercializzano prodotti ortofrutticoli sono le norme correlate all utilizzo di prodotti fitosanitari (art. 5, 6 e 12). Le disposizioni in questione, infatti, hanno mantenuto la natura di norma penale anche in seguito all intervento di depenalizzazione attuato con il Dlgs. 507/99. Gli operatori, di conseguenza, sono tenuti a conoscere in dettaglio i propri obblighi e ad attuare con la massima diligenza procedure che consentano loro di ridurre al minimo il rischio di incorrere in sanzioni di carattere penale. 2.1 ART. 5 LETT. H) -RESPONSABILITÀ DEL COMMERCIANTE. Con la disposizione di cui alla lett. h) dell art. 5 della l. n. 283/62 è fatto divieto di vendere, detenere per vendere o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari con residui di presidi sanitari tossici per l'uomo. La violazione costituisce illecito penale. L apparato sanzionatorio stabilisce, per la violazione della norma in esame, la pena dell arresto da 3 mesi a un anno o dell ammenda da 2.582,28 a ,12. Inoltre, in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Dagli orientamenti della Cassazione emerge la tendenza a ritenere responsabili "tutti coloro che, nel ciclo produttivo e nella dinamica della commercializzazione, concorrono all'immissione dei prodotti alimentari al consumo", che hanno il "dovere di porre in vendita il prodotto alimentare sfuso in conformità alle prescrizioni di legge". In particolare è messa in evidenza dalla giurisprudenza la responsabilità del grossista. Si ritiene, infatti, che questi ha il dovere di porre in vendita il prodotto conforme alle prescrizioni di legge; in ipotesi di accertata difformità egli risponde penalmente, a titolo di colpa, per non aver fatto eseguire i controlli e preso le precauzioni idonee ad evitare l immissione in commercio di un prodotto non regolamentare. Non è però pretesa una diligenza eccezionale. Sostanzialmente è richiesto che il commerciante abbia adottato tutte le cautele necessarie, affinché possa far affidamento sulla conformità del prodotto alla legge, sia dal punto di vista igienico sanitario, sia sotto il profilo dei controlli esperibili. In pratica, si deve preoccupare di aver posto in essere tutte le precauzioni possibili per evitare che un prodotto non conforme fosse avviato al consumo. Trib. Bologna, Il soggetto che interviene nella fase della commercializzazione del prodotto alimentare, nonostante anch'esso destinatario del precetto penale che impone l'adozione di ogni cautela al fine di evitare l'immissione in commercio di un prodotto non regolamentare, ex art. 5 della legge n. 283 del 1962, va esente da responsabilità ogni qualvolta, quantomeno periodicamente, esegua controlli a campione su ciascuna delle categorie di prodotti acquistati per la rivendita, o richieda al produttore la prova di tali indagini. 5

7 Trib. Napoli Afragola, In materia di alimenti, va precisato che la fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 5, L. n. 283/62, è un reato di pericolo che si consuma per la mera detenzione per la vendita di sostanze alimentari non conservate in modo idoneo a scongiurare il pericolo di una alterazione o insudiciamento del prodotto, a nulla rilevando che non sia stata effettuata una compravendita o che non sia stata effettivamente danneggiata la salute pubblica. In ordine alla valutazione dell'elemento soggettivo, occorre premettere che destinatari delle disposizioni del suddetto articolo sono tutti coloro che concorrono all'immissione sul mercato di prodotti alimentari destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igieniche sanitarie e, quindi, sia i fabbricanti che i rivenditori; la responsabilità di colui che detenga prodotti alimentari non conformi alla normativa vigente è di natura colposa e ricorre salvo che sia offerta la prova della buona fede, cioè di aver eseguito o fatto eseguire tutti i controlli ovvero di aver posto in essere tutte le precauzioni possibili per evitare che quel prodotto sia avviato alla vendita. Trib. Napoli Sez. IV, Il divieto di cui all'art. 5 della legge n. 283/1962 opera anche per chi detiene sostanze alimentari contenenti residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante per destinarle al commercio, anche se il commerciante è rimasto estraneo al processo produttivo nel quale sono stati impiegati i prodotti antiparassitari. Quest'ultimo risponde a titolo di colpa nel caso di non corrispondenza dei prodotti destinati alla distribuzione alle imposizioni normative, incombendo sullo stesso l'onere di adottare ogni cautela che le circostanze del caso e la natura dell'alimento consigliano per evitare l'immissione in commercio di un prodotto non regolamentare (cfr. Cas. Pen. Sez. 3A, sent. n del , Zaini L,. Rv ). Ciò premesso, nel caso di sostanze alimentari contenenti residui di prodotti usati in agricoltura tossici per l'uomo, non immediatamente rilevabili, è onere del rivenditore effettuare pregnanti controlli igienico sanitari compatibili con la deperibilità del prodotto, in funzione della tutela del bene primario, di rilevanza costituzionale che è la salute del consumatore. Di conseguenza il commerciante può addurre la buona fede soltanto se prova di aver utilizzato quel grado di diligenza e di prudenza che è richiesto per la classe media degli esercenti la medesima attività e cioè di aver posto in essere ogni attività necessaria a garantire che il prodotto messo in commercio sia conforme alle prescrizioni legali e commestibile, sicché l'errore sia dovuto a forza maggiore o caso fortuito (cfr. Cass. Pen. Sez. 3A, sent. n del ; Cass. Pen. Sez. 3A, sent. n del ; Cass. Pen. Sez. 6A sent. n del Ce.). Nè può esonerare il commerciante dalla effettuazione delle necessarie verifiche ed analisi a campione il carattere deperibile del prodotto commercializzato allo stato sfuso. Del resto, allorché, come nel caso di specie, il rivenditore dispone di una struttura organizzata e di una rete di distribuzione rilevante, egli può esigere che l'accertamento dell'assenza nel prodotto di sostanze non consentite sia effettuata ed attestata dallo stesso produttore (cfr. Cass. Pen. Sez. 3A, sent. n. 590 del ; Cass. Pen. Sez. 3A, sent. n del , in proc. Da.). Cassazione penale - sezione III, sentenza 4 marzo-15 aprile n In ordine alla commercializzazione di prodotti alimentari sfusi (nella specie, trattavasi di frutta), anche deteriorabili, da parte del commerciante grossista, quest'ultimo, avendo il dovere di porre in vendita il prodotto conforme alle prescrizioni di legge, in ipotesi di accertata difformità (nella specie, la frutta era risultata contenere residui di prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante tossici per l'uomo) risponde penalmente, a titolo di colpa, per non aver fatto eseguire i controlli e preso le precauzioni idonee a evitare l'immissione in commercio di un prodotto non regolamentare. La responsabilità può essere esclusa solo dall'assoluta buona fede, riferibile esclusivamente a ipotesi 6

8 di inesigibilità di adeguati accertamenti, di forza maggiore o di caso fortuito, dovendosi tener conto, in proposito, che alla luce della particolare entità e rilevanza della posizione del grossista nella scala della distribuzione dei prodotti alimentari sfusi, è onere astrattamente sempre esigibile quello di uno stabile collegamento con laboratori di analisi specializzati per l'esperimento degli opportuni controlli sulla merce. 2.3 Il PACCHETTO IGIENE E IL PROTOCOLLO HACCP. Il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare da parte di ogni azienda agro alimentare è sancito dal cosiddetto Pacchetto Igiene. Con tale termine ci si riferisce comunemente ai Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 882/04 e 854/04- successivi al Regolamento (CE) 178/2002- emanati tra il 2004 e il 2005 ed entrati in vigore il 1 gennaio Le norme in questione impongono alle imprese l adozione di procedure sistematiche di controllo dei possibili rischi correlati al commercio di prodotti alimentari secondo il protocollo HACCP. Come è noto, infatti, in base a detto provvedimento normativo, un operatore deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei principi Haccp. * Di interesse sono le disposizioni contenute nel MANUALE HACCP di FRUITIMPRESE per assicurarsi che le forniture di prodotto dalle Aziende agricole conferenti siano conformi alle prescrizioni legislative. La compilazione delle schede colturali è effettuata dal responsabile dell azienda agricola in collaborazione con il Servizio di Assistenza Agrotecnico della azienda di confezionamento e deve prevedere come punto vincolante il calendario dei trattamenti sul quale sono riportati tutti gli interventi di geodisinfestazione, diserbo, difesa, i prodotti impiegati per tali interventi, i relativi dosaggi e la data di esecuzione di tali operazioni. I prodotti da utilizzarsi, i dosaggi ed i tempi di carenza, devono rispettare i requisiti della vigente legislazione. Le verifiche circa la compilazione delle schede sopra menzionate saranno effettuate dal Servizio Agrotecnico mediante visite in loco e annotazione di quanto riscontrato. Allo scopo di ottenere una migliore sensibilizzazione e formazione dei fornitori in relazione ai requisiti richiesti, possono essere indetti incontri con distribuzione di materiale informativo relativo agli argomenti trattati (contaminanti che devono essere considerati, compilazione delle schede colturali, prodotti e trattamenti permessi, corrette prassi igieniche di raccolta e trasporto, corrette prassi agronomiche, gestione dei rifiuti, formazione al personale, ecc.). Le verifiche ispettive presso i fornitori possono essere riferite, secondo i casi, alle condizioni ambientali, al prodotto, al tipo di processo e alle corrette prassi igieniche messe in atto. L'attività ispettiva deve essere attuata in rapporto di fiducia nei confronti del fornitore con l obiettivo di raggiungere un miglioramento continuo nelle forniture ed un consolidamento dei rapporti. La verifica viene realizzata stabilendo a priori la data di effettuazione ed i requisiti di riferimento (condizioni accettabili). Il report di verifica indicherà la situazione riscontrata e le eventuali non conformità rilevate, le azioni correttive saranno concordate e sottoposte ad ulteriore verifica. 7

9 All arrivo in stabilimento i prodotti ortofrutticoli, a seconda della criticità della lavorazione e del prodotto finito in trasformazione, devono essere: sani, senza considerevoli lesioni o attacchi parassitari o infestazioni incontrollabili; privi di putrefazioni e marciume sulla maggior parte del corpo del prodotto; omogenei nel batch di consegna; valutabili in termini di maturazione per decidere la maturazione richiesta; privi di germogli, per quanto attiene gli ortaggi a bulbo. Per i fornitori si possono effettuare piani di controllo analitico per verificare il rispetto dei limiti residuali stabiliti dalla legislazione vigente. Le analisi sono effettuate su campioni rappresentativi e prelevati in campo, da parte del Servizio di Assistenza Agrotecnico, nel momento in cui il fornitore consegna la scheda colturale. Il Servizio di Assistenza Agrotecnico procederà ad una nuova verifica della scheda e alla compilazione del modulo di richiesta analisi al laboratorio per la ricerca dei principi attivi riportati sulla scheda stessa. I laboratori utilizzati per tali analisi sono scelti tra quelli accreditati SINAL per le prove sui residui di fitofarmaci. I risultati analitici vengono comunicati al Responsabile della Qualità che di conseguenza provvede ad aggiornare lo stato di conformità relativo ai fornitori, a darne comunicazione alle funzioni interessate e a mantenere aggiornata tutta la documentazione relativa ai controlli eseguiti per una eventuale verifica da parte degli organi ufficiali di controllo. * Un esempio di protocollo che, alla presenza di un adeguato piano Haccp, potrebbe (se adeguatamente documentato), dimostrare la diligenza da parte dell operatore del settore è il seguente: Procedere a distinguere i Fornitori in macro categorie: produttori agricoli/aziende agricole cooperative/associazioni di produttori operatori/commercianti fornitori di prodotti confezionati (III, IV, V gamma) STEP 1: documentazione Per ogni fornitore richiedere la seguente documentazione Produttori agricoli: dichiarazione attestante il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari; dichiarazione di conformità alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali che vengono in contatto con gli alimenti; dichiarazione sulla tipologia di acqua in uso sia nell irrigazione sia nel lavaggio e sui controlli svolti su essa. 8

10 Esempio * Il sottoscritto... imprenditore agricolo, con azienda agricola in..., titolare dell'autorizzazione per l'acquisto di prodotti fitosanitari nr.... con validità sino al... dichiara che tutta la produzione consegnata alla ditta......, è a norma con le prescrizioni fitosanitarie. In particolare specifica che: - non sono stati utilizzati presidi sanitari non ammessi - i presidi impiegati sono stati utilizzati secondo le norme tecniche di uso - sono stati rispettati i periodi di carenza indicati in etichetta - l acqua utilizzata nell irrigazione presenta parametri in linea con quanto previsto dalla legge e che tale conformità è oggetto di periodici controlli. In fede data Firma Cooperativa/Associazioni di produttori: dichiarazione attestante che i propri soci utilizzano correttamente i prodotti fitosanitari dichiarazione sulla tipologia di acqua utilizzata dai soci sia nell irrigazione sia nel lavaggio e sui controlli svolti su essa dichiarazione di conformità alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali che vengono in contatto con gli alimenti dichiarazione che nella propria attività si attuano le corrette prassi igieniche e i principi HACCP ove previsto dalla normativa vigente. Operatori ortofrutticoli privati: dichiarazione di conformità alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza degli alimenti dichiarazione che nella propria attività si attuano le corrette prassi igieniche e i principi HACCP ove previsto dalla normativa vigente Fornitori di prodotti confezionati (III, IV, V gamma): dichiarazione di conformità alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza degli alimenti dichiarazione che nella propria attività si attuano le corrette prassi igieniche e i principi HACCP dichiarazione riguardo la potabilità dell acqua utilizzata sia nel lavaggio delle materie prime che per la sanificazione dei locali e delle attrezzature nonché sui controlli svolti su essa. STEP 2: Qualifica valutazione documentazione ai fornitori di prodotti ortofrutticoli Ottenuta la documentazione richiesta allo STEP 1, il fornitore dovrà essere inserito nella Lista dei Fornitori Qualificati specificando: Ragione/Denominazione Sociale Indirizzo, N telefonico (ove possibile anche il numero diretto del referente), Fax, PEC Si deve essere in grado di dimostrare che si hanno rapporti stabili solo con agricoltori/cooperative e operatori scelti accuratamente, in possesso delle richieste autorizzazioni, in corso di validità, che abbiano una reale professionalità e che si sia esercitata un'adeguata vigilanza, affinché siano rispettati i periodi di carenza. 9

11 STEP 3: sorveglianza La sorveglianza dei Fornitori qualificati, può essere condotta valutando: Analisi dei residui di fitofarmaci presenti dei prodotti forniti, secondo il piano analitico Qualità del prodotto Qualità della documentazione fornita: è opportuno che il fornitore stesso consegni periodicamente dei dati analitici che confermino la conformità dei propri prodotti alla normativa vigente Qualità delle consegne: il rispetto dei tempi di consegna, la corrispondenza fra l'ordinato e il consegnato, l'adeguato sistema di trasporto Per i prodotti di IV e V gamma analisi microbiologiche, secondo il piano analitico. Qualora l esito dell attività di controllo dei fornitori evidenzi campioni positivi (presenza di contaminanti oltre i limiti massimi consentiti dalla normativa vigente), è necessario aprire una non conformità ed eventualmente in base all entità e alla ripetizione della stessa riqualificare il fornitore. Perdita della qualifica di Fornitori qualificati Nel caso siano rinvenuti prodotti positivi alle analisi dei residui di fitofarmaci il fornitore perderà la qualifica e dovrà/potrà essere quindi revocato. La revoca del fornitore deve essere documentata. Nel caso in cui il fornitore desideri nuovamente fornire prodotti all azienda, dovrà subire l iter di referenziamento previsto per i nuovi fornitori nonché fornire dati analitici che garantiscano la conformità dei prodotti alla normativa vigente. Gestione della documentazione Nel caso in cui, per non incorrere in sanzioni, si debba dimostrare alle Autorità di controllo o ad un Magistrato di aver posto in essere una condotta diligente è necessario raccogliere con cura i documenti comprovanti le attività svolte. Ne consegue che la documentazione relativa alla qualifica e sorveglianza dei fornitori deve essere archiviata e conservata, per almeno 5 anni, presso la sede aziendale. La documentazione dovrà essere rinnovata almeno su base triennale. Piano dei controlli analitici analisi dei residui di prodotti fitosanitari La determinazione del numero di analisi dovrà tenere conto di diversi fattori: Ovviamente, maggiore è il numero di fornitori ed il numero di prodotti commercializzati maggiore dovrà essere il numero di analisi; tale numero potrà aumentare qualora tra il grossista e il fornitore si inserisca un mediatore commerciale, in quanto un passaggio intermedio implica un minore approfondimento della conoscenza del fornitore, viceversa qualora si tratti di fornitori storici che hanno offerto garanzie qualitative nel tempo i controlli potranno essere meno numerosi; in questi casi i controlli si potranno concentrare sui nuovi fornitori. 3. ART PRODOTTI CONFEZIONATI - L art. 19 della l. 283/62 dispone che il commerciante va esente da colpa nel caso in cui il prodotto sia in confezione originale, sempre che questi non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione. Per quanto concerne la nozione di prodotto confezionato, si ritiene che per tale potrà intendersi solo quel prodotto alimentare il cui involucro o contenitore non possa essere aperto senza che resti traccia di manomissione. 10

12 Art. 12 -DISCIPLINA PIÙ SEVERA PER GLI IMPORTATORI. L esimente di cui all art. 19 non opera rispetto ad una particolare categoria di commercianti: gli importatori di sostanze alimentari prodotte all estero. Infatti, l art. 12 della legge in esame prevede l illiceità dell importazione sul territorio nazionale di prodotti alimentari che si rivelino in difformità dai requisiti prescritti dalla stessa normativa. Dalla rigidità del precetto consegue che l importatore non potrà invocare l esimente a favore del commerciante-rivenditore di prodotti alimentari posti in vendita nella loro confezione originale. In pratica un importatore ha un obbligo ben preciso: quello di sottoporre o far sottoporre agli opportuni controlli le sostanze alimentari che si accinge ad importare onde verificare la conformità alle prescrizioni della normativa nazionale. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte è considerato importatore, ai sensi della legge in esame, anche chi acquista da un Operatore di un altro Paese comunitario. Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza numero 2205/06 L'art. 19 della legge , n. 283 stabilisce che le sanzioni previste da quella legge "non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione, o la confezione originale non presenti segni di alterazione". Va ribadita, però, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale tale esimente speciale non opera quando il prodotto alimentare sia stato confezionato all'estero, provenga cioè da un produttore straniero il quale non sia obbligato ad osservare tutte le prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore: in tale ipotesi, infatti, colui che commercia il prodotto sul territorio nazionale non può ritenersi legittimato a presumere l'adempimento di obblighi giuridicamente inesistenti a carico del produttore (vedi Cass. Sez. III , n e , n. 7700). L'importatore-commerciante all'ingrosso o al dettaglio che opera sul territorio nazionale è tenuto a verificare, pertanto, la conformità del prodotto o dei componenti di esso alla normativa sanitaria con controlli tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali (vedi Cass.. Sez. III: Gramellini; 17.6.l998, n Art. 12 BIS Il dlgs. 507/99 ha introdotto l art. 12 bis che stabilisce ulteriori sanzioni per le contravvenzioni previste dall art. 5 e dall art. 12 della l. 283/62. Il giudice, infatti, se la violazione è di particolare gravità e da essa è derivata pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell esercizio e la revoca della licenza, dell autorizzazione o dell analogo provvedimento amministrativo che consente l esercizio dell attività; le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. 4. ANALISI DI CAMPIONI E GARANZIE PER L'INTERESSATO L Articolo 223 disp. Att. C.p.p. dispone: 1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, 11

13 anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice. 2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice. 3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2. Le attività di campionamento compiute dagli Organi di controllo sono considerate attività di natura amministrativa ed extraprocessuale quando sono svolte nell ambito dei c.d. controlli di routine, nei quali cioè non vi siano indizi di reità; ne consegue che solo in tali casi l atto di campionamento rientra tra le attività amministrative disciplinate dall art. 223 disp. att. Cod. proc. Penale. Quando il prelievo è, invece, compiuto all interno di una indagine preliminare da ufficiali di polizia giudiziaria scattano le garanzie di cui all art. 220 disp. Att. Cod. penale 3. Cass. penale, sez. III, 10/02/2010, n In tema di prelievi di campioni finalizzati all'espletamento di analisi, è necessario distinguere i prelievi e le analisi inerenti alle attività amministrative, ovvero alla normale attività di vigilanza e di ispezione, disciplinati dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., dalle analisi e prelievi inerenti invece ad un'attività di polizia giudiziaria nell'ambito di una indagine preliminare per i quali devono operare le norme di garanzia della difesa in applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. La norma dell'art. 223 delle disposizioni di coordinamento del c.p.p., laddove stabilisce che, qualora, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, l'organo procedente debba anche oralmente dare avviso all'interessato dell'ora e del luogo di effettuazione delle analisi, in funzione del diritto del medesimo o di persona di sua fiducia da lui designata di presenziare alla stessa, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, deve ritenersi riferibile anche alle ipotesi in cui la revisione dell'analisi è generalmente e normativamente prevista, ma non sia materialmente possibile per la deperibilità dei campioni da analizzare. Nonostante la sua collocazione, la norma ha una valenza generale, come si evince, sia dal suo tenore letterale, che fa riferimento anche ad accertamenti estranei al processo penale, sia dalla circostanza che, al momento in cui gli accertamenti si svolgono, non è dato sapere se essi possano evidenziare un illecito penale o amministrativo. Ne consegue che detta norma è applicabile anche alle analisi di campioni finalizzate a verificare l'esistenza di illeciti puniti con sanzioni amministrative. Cassazione civile, sez. I, 03/09/1999, n. 9282, conf. Cass. 6097/ Art Attività ispettive e di vigilanza 1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. 12

14 Effettuata l'analisi e comunicatone il risultato all'interessato, la mancata richiesta di revisione (da parte del medesimo che di tal facoltà sia stato, come nella specie. debitamente edotto) comporta la ineccepibilità dei risultati dell'analisi quali contestati ai sensi degli artt. 14 e 15 commi 1 e 5 L e l'impossibilità per l'opponente di chiedere detta revisione in sede giudiziale senza addurre nè il proprio assoluto impedimento a partecipare alla preavvisata prima revisione nè le specifiche ragioni di inattendibilità dei contestati risultati. Cassazione civile, sez. I 09/07/1999 n In materia di controlli microbiologici su prodotti alimentari deteriorabili, la disciplina dettata dall'art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123 nel richiamare l'art. 223 disp.att.cod.proc.pen. prevede il rispetto di una procedura garantita sia per il prelievo dei campioni da analizzare che per il quantitativo minimo del campionamento, rinviando alle disposizioni dei decreti ministeriali per la loro individuazione. A tal fine, l'impossibilità di revisione che comporta l'applicazione della procedura di cui al citato art. 223, comma primo, si riferisce soltanto alle analisi microbiologiche e non anche a quelle aventi ad oggetto la ricerca di additivi chimici, in quanto tali residui sono rinvenibili nei prodotti deperibili anche a distanza di tempo sicchè, essendo possibile la revisione, trova applicazione in quest'ultimo caso la disciplina dettata dall'art. 223, comma secondo, disp.att.cod.proc.pen. (Fattispecie in materia di produzione e commercio di prodotti ortofrutticoli deteriorabili (cetrioli), con residuo antiparassitario "dieldrin" superiore alle soglie del D.M. 19 maggio 2000, all'epoca vigente). Cassazione penale, sez. III, 17/05/2007, n In caso di analisi per le quali non sia prevista la revisione, il mancato avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo delle analisi rende inutilizzabili i risultati ed i relativi verbali non possono essere raccolti nel fascicolo per il dibattimento. Cassazione penale, sez. III, 10/02/2010, n , Annulla con rinvio, Trib. lib. Lecce, 24 aprile

OGGETTO: 31/SEF = Prodotti ortofrutticoli con residui di presidi sanitari. Art. 5 lett. h), art. 12, art. 12 bis, art. 19 della l. 283/62.

OGGETTO: 31/SEF = Prodotti ortofrutticoli con residui di presidi sanitari. Art. 5 lett. h), art. 12, art. 12 bis, art. 19 della l. 283/62. OGGETTO: 31/SEF = Prodotti ortofrutticoli con residui di presidi sanitari. Art. 5 lett. h), art. 12, art. 12 bis, art. 19 della l. 283/62. La complessa ed articolata normativa, che disciplina la commercializzazione

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