Compiti di Polizia Giudiziaria per la Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro
|
|
- Leona Ruggeri
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Compiti di Polizia Giudiziaria per la Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro (libera interpretazione con adattamenti della lezione tenuta in data dal Dr. A. ACETO) DECRETO 17 gennaio 1997, n. 58 Art. 1 Comma 1. E' individuata la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. Comma 2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo. Come prevede il DM sopra citato, il Tecnico della prevenzione dell ambiente e dei luoghi di lavoro, è l evoluzione della figura professionale dell ex vigile sanitario e come questi assume la qualifica di U.P.G. L identificazione dell U.P.G. TPALL è dettata dall art. 57 comma 3 del Codice di Procedura Penale (nella nota n 6 sono elencati in specifico coloro che ricoprono tali funzioni: -..; - gli ispettori del lavoro ex DPR 19 marzo 1955 n 520; - il personale sanitario o tecnico in relazione alla vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate all alimentazione, ex Legge 30 Aprile 1962 n 283; - gli addetti ai servizi delle U.S.L. e ai Presidi e Servizi Multizonali in materia antinfortunistica e di igiene del Lavoro, artt. 21 e 23 della Legge 23 dicembre 1978 n 833; - gli ispettori dell Agenzia Nazionale per la Protezione dell Ambiente, ex Dlvo 17 marzo 1995 n 230). Le funzioni dell U.P.G. sono invece regolate dall art. 55 del C.P.P. e dagli artt. 220 e 223 delle norme d attuazione, di coordinamento e transitorie del C.P.P.)
2 Quindi il C.P.P. che nasce per il processo fa nascere anche l U.P.G. Il TPALL che è una figura della pubblica amministrazione e che per questa svolge attività amministrativa, nel momento dell attività in cui si imbatte in un reato o nell ipotesi di reato, trasforma il suo ruolo da amministrativo in giudiziario. In quel momento il TPALL diventa subordinato alla sola Autorità Giudiziaria, alla quale deve riferire senza alcuna interferenza e dalla quale può ricevere ordini, deleghe e disposizioni circa l attività da svolgere. Il fatto che un dipendente di una amministrazione, in qualche momento della sua attività, debba dipendere da un altra amministrazione può portare il TPALL in situazioni spiacevoli, perché nella sua veste di U.P.G. egli prende ordini da un Magistrato che però non ha alcun potere verso i suoi superiori gerarchici perché il Magistrato stesso è dipendente da un altra amministrazione. Ma a prescindere da considerazioni più o meno calzanti e dalle varie amministrazioni nelle quali è inquadrato, alcune certezze vi sono nel ruolo dell U.P.G. e queste derivano da quegli articoli (artt ) del Codice di Procedura Penale e dalle norme di attuazione e coordinamento dello stesso (artt. 220 e 223 D.Lvo 28 Luglio 1989 n. 271) che ora andremo ad analizzare. - Art. 57 C.P.P. (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) Questo articolo, già riportato all inizio di questa relazione, individua quali figure tra le varie appartenenti alla Pubblica Amministrazione assumono la qualifica di U.P.G. ma non tratta delle funzioni o delle attività da svolgere che invece sono riportate negli articoli si seguito esposti - Art. 55 C.P.P. (Funzioni della polizia giudiziaria) - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenti ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l applicazione della legge penale Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dalla autorità giudiziaria Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
3 Confrontando la declaratoria del primo comma, con le attività normalmente svolte dal TPALL, si evince che tale attività è ottima per prendere notizie dei reati. Fa poi parte nel normale compito d ufficio anche impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze, regola questa piuttosto delicata perché spesso per impedire ulteriori conseguenze bisogna ricorrere al sequestro. Infine ricercare gli autori e le fonti di prova e svolgere le attività di indagine richieste dalla A.G. Tenendo conto che tutte le attività svolte dovranno essere verificate nel processo, si dovrà procedere nel rispetto delle forme e delle norme di garanzia stabilite dal codice penale e di attuazione della procedura penale e difatti: -l ART. 220 D.Lvo 28 Luglio 1989 n. 271 ( norme di attuazione e coordinamento del C.P.P.) cita testualmente: -1. Quando nel corso delle attività ispettive di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per l applicazione della legge penale sono compiuti con l osservanza delle disposizioni del codice. - l Art. 223 D.Lvo 28 Luglio 1989 n Qualora nel corso delle attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all interessato del giorno, dell ora e del luogo ove le analisi verranno effettuate.l interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall art. 230 del codice Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall interessato, a cura dell organo incaricato alla revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno dell ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all interessato ed al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall art. 230 del codice I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.
4 Il terzo comma di questo articolo ribadisce ulteriormente la necessità per il TPALL U.P.G. di eseguire la sua attività nel rispetto delle forme e delle garanzie previste da codici questo perché come in precedenza detto l azione viene svolta al fine di permettere il processo penale. Oltre agli articoli citati fino ad ora è necessario ricordare gli art. 330 e 331 del C.P.P. perché anch essi delineano i compiti e gli obblighi della Polizia Giudiziaria. - Art. 330 C.P.P. (Acquisizione delle notizie di reato.) - 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono notizie di reato presentate o trasmesse Questo articolo sembra ribadire quanto affermato dall art. 55 C.P.P. là dove afferma che la polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa, ma aggiunge che la polizia giudiziaria (oltre naturalmente il P.M.) riceve le notizie di reato presentate o trasmesse. Qui la norma si riferisce alle denunce, ai referti od anche agli esposti presentati da privati, quando contengano indizi di reati. - Art. 331 C.P.P. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali ed incaricati di un pubblico servizio) - 1. I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d ufficio, l autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Questo articolo rammenta tra le altre cose che l azione penale è obbligatoria e che è fatto obbligo agli incaricati di un servizio pubblico di denunciare senza ritardo i reati. Inoltre il comma due ribadisce che l U.P.G. è qualificato a ricevere le denunce dei reati. In sostanza in questo articolo il TPALL compare nelle due vesti, la prima come incaricato di un pubblico servizio (obbligo di denuncia) e la seconda come U.P.G. (obbligo di riceve la denuncia ) che qualora pervenga da privati è normata anche dall Art.333 C.P.P.
5 Nel codice di procedura penale vi sono ancora diversi articoli che trattano le modalità di esecuzione e documentazione delle varie attività della Polizia Giudiziaria ed i più rilevanti sono i seguenti. Attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria. Da Art.347 ad art. 357 C.P.P. Attività delegata. Artt Sequestro. Artt. 321 C.P.P. (sequestro preventivo) art. 354 C.P.P. (sequestro probatorio ). In altre parole. ******************* Il TPALL in forza ad una struttura amministrativa dello stato, ed incaricato di svolgere le attività previste dall Art 57 comma 3 nota 6 del C.P.P. assume la qualifica d Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Il suo ruolo spazia tra polizia amministrativa e polizia giudiziaria. La polizia amministrativa tende ad impedire il verificarsi d ogni turbativa dell ordine giuridico, e, segnatamente ad evitare la commissione di reati. Invece la polizia giudiziaria prende di mira i reati già commessi. Si usa allora affermare che la polizia amministrativa ha compiti essenzialmente preventivi; mentre la polizia giudiziaria ha compiti squisitamente repressivi. Però la polizia amministrativa ha pure funzioni repressive, così come la polizia giudiziaria ha pure funzioni preventive. La polizia amministrativa ad esempio può adottare provvedimenti repressivi di carattere non penale tipo la revoca di un autorizzazione; mentre la polizia giudiziaria ha anche il compito di impedire che i reati producano ulteriori conseguenze. Dunque lo spartiacque tra l attività amministrativa e l attività di Polizia Giudiziaria sta nell emergenza d indizi di reato. Sino a che tali indizi non emergono, l attività del TPALL non dovrà svolgersi nel rispetto delle norme del C.P.P. Peraltro quando nel corso delle attività di vigilanza debbano essere eseguite delle analisi di campioni, già in questa fase amministrativa bisogna osservare la norma dettata dall art. 223 delle norme d attuazione del C.P.P.; perché il legislatore si è preoccupato di anticipare l osservanza d alcune garanzie difensive in una fase in cui l attività di vigilanza riveste ancora carattere amministrativo.
6 Bisogna poi ancora discernere nell attività di P.G. tra attività d iniziativa ed attività delegata dal Pubblico Ministero. TPALL come Polizia Giudiziaria di propria iniziativa si muove nel rispetto degli articoli dal 347 al 357 del C.P.P. TPALL come Polizia giudiziaria su delega del P.M. si muove su mandato dell art. 370 osservando specificatamente le disposizioni degli artt del C.P.P. Infine altro atto importante da ricordare è il sequestro. La polizia giudiziaria può compiere d iniziativa due tipi di sequestro. Il primo tipo è il cosiddetto sequestro probatorio, esso è previsto dall art. 354 comma 2 C.P.P. ed è il sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato e necessarie per l accertamento dei fatti. Il secondo tipo di sequestro è il sequestro preventivo, previsto dall art. 321del C.P.P. ed è il sequestro di una cosa pertinente al reato, quando vi è pericolo che la libera disponibilità di tale cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato od agevolare la commissione d altri reati. In entrambi i casi, i verbali di sequestro vanno trasmessi con urgenza al P.M. (al massimo entro 48 ore). Nel caso di sequestro probatorio (art 354 C.P.P.) il P.M. nelle 48 ore successive può convalidare il sequestro stesso o disporre la restituzione delle cose sequestrate. Nel caso di sequestro preventivo (art. 321 C.P.P.) il P.M. se ritiene congruo il sequestro eseguito dalla P.G. deve proporre, entro 48 ore, il sequestro al Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) che può convalidare od annullare il sequestro con decreto motivato.
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE APPLICATE AI LABORATORI ACCREDITATI Roma, novembre 2011
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE APPLICATE AI LABORATORI ACCREDITATI Roma, 15-16 novembre 2011 Profili processuali conseguenti ai campionamenti ed alle analisi effettuate dai laboratori
DettagliASPETTI LEGISLATIVI E TECNICO APPLICATIVI IN TEMA DI MALTRATTAMENTO ANIMALE. Roma, settembre 2007
ASPETTI LEGISLATIVI E TECNICO APPLICATIVI IN TEMA DI MALTRATTAMENTO ANIMALE Roma, 28 29 settembre 2007 PROTOCOLLI OPERATIVI D INTERVENTO IN CASO DI MALTRATTAMENTO Vice Questore Aggiunto Forestale Maria
DettagliUFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE PREMESSA Ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 22 della Legge n. 441 del 26 febbraio 1963, dell art. 1 del D.M. 28 settembre 2005 n.
DettagliQUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE
QUIZ DI AUTOVALUTAZIONE TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE -------------------------------------------- 1) Nella comunicazione di notizia di reato trasmessa al PM l organo di PG: a) deve limitarsi
DettagliLE MALATTIE A TRASMISSIONE ALIMENTARE ALBA 28 OTTOBRE 2014 MTA E VIGILANZA LE PROBLEMATICHE IN CAMPO
LE MALATTIE A TRASMISSIONE ALIMENTARE ALBA 28 OTTOBRE 2014 MTA E VIGILANZA LE PROBLEMATICHE IN CAMPO TIZIANO VECILE SIAN ASL CN 1 INDAGINI SULLE MTA GLI ATTORI IN CAMPO SERVIZI SICUREZZA ALIMENTARE ASL
Dettagli28 maggio Ulteriori appigli per l esame di Diritto di Procedura Penale. Ancora By NEGRISOLO Omero.
28 maggio 2008. Ulteriori appigli per l esame di Diritto di Procedura Penale. Ancora By NEGRISOLO Omero. Capitolo 22 - Le investigazioni della Polizia Giudiziaria. Capitolo 31 - Le misure cautelari reali
DettagliIndagini preliminari della Polizia Giudiziaria
Indagini preliminari della Polizia Giudiziaria Il lavoro svolto in questa tesi è il risultato di un attento studio su un fenomeno di cui si sente parlare quotidianamente: le indagini preliminari della
DettagliRichiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore
Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore P.P. N. / R.G.N.R. Procura di P.P. N. / R.G. G.I.P. Tribunale di P.P. N. / R.G.
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale. Diritto privato e di famiglia
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e di famiglia A.A. 2016/17 prof. Luca VILLA 1 1 Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale. Agli effetti della
DettagliApprovato con DCC n.39 del 25/7/2003
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003 Art.
DettagliControlli e sanzioni in materia di Prevenzione Incendi
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CASERTA Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Controlli e sanzioni in materia di Prevenzione
DettagliCOMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.
COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.
DettagliREGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
DettagliPercorso sanzionatorio nella P.A. : compiti dei Dirigenti e dei delegati/incaricati/accertatori
Ministero della Salute LOGO REGIONALE LOGO AZIENDALE Progetto CCM Definizione e implementazione di un sistema di monitoraggio del rispetto della normativa sul fumo in Italia : monitoraggio negli ambienti
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE. Articolo 2 Svolgimento del servizio
Progetto A.R.O. comune di Monreale ALLEGATO 3 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL ISPETTORE AMBIENTALE Fonte normativa : DLgs 152/2006 DLgs 267/2000 Legge 689/1981 Articolo 1 Finalità
DettagliFUNZIONI e ATTI di POLIZIA GIUDIZIARIA
FUNZIONI e ATTI di POLIZIA GIUDIZIARIA ART. 57 CO. 3 C.P.P. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
DettagliAZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N : CS266 DEL : 20/03/2013 STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE GIURIDICO-ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE
DettagliAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Determinazione n. 13/2004. del 28 luglio 2004
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici Determinazione n. 13/2004 del 28 luglio 2004 Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti Considerato in fatto L Associazione Nazionale
DettagliIL SEQUESTRO PROBATORIO
SOMMARIO Introduzione... XV PARTE PRIMA IL SEQUESTRO PROBATORIO CAPITOLO 1 IL SEQUESTRO PROBATORIO 1. Presupposti e finalità... 3 2. Il sequestro probatorio disposto dal G.I.P.... 6 2.1. L impugnazione
DettagliTARIFFA PENALE NORME GENERALI
TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza
DettagliRelatore: Laura Riccio
Relatore: Laura Riccio La responsabilità penale dell assistente sociale nell ambito del mandato istituzionale I confini argomentativi: - I profili penali del segreto professionale degli assistenti sociali
DettagliPROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA La Banca d Italia e la Guardia di Finanza: VISTI il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE CONTRO I DANNI DERIVANTI DAL FUMO NORME DI RIFERIMENTO Legge 11 novembre 1975, n. 584 (G.U. 5 dicembre 1975, n. 322, recante: Divieto di fumare in determinati
DettagliREGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA
REGOLAMENTO DELL ORGANISMO DI VIGILANZA 1) Costituzione, nomina e composizione dell Organismo di Vigilanza In conformità alle disposizioni contenute nell art. 6 del D.Lgs. 231/2001, l ATER ha costituito
DettagliDisposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale.
Disposizioni organizzative relative ai procedimenti disciplinari a carico del personale regionale. Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Le presenti disposizioni si applicano al personale dipendente,
DettagliLa normativa antinfortunistica Italiana. Come cambia la Vigilanza
La normativa antinfortunistica Italiana Come cambia la Vigilanza La Tipologia Sanzionatoria Norme Previgenti Violazioni con previsione di: ARRESTO o AMMENDA (Contravvenzioni) SANZIONI AMMINISTRATIVE Nuova
DettagliRoma 30 Novembre 2011 Organizzazione Sviluppo Risorse Umane e Qualità
REGOLAMENTO O.D.V. ALES Roma 30 Novembre 2011 Organizzazione Sviluppo Risorse Umane e Qualità Certificata ISO 9001:2008 Certificata OHSAS 18001:2007 ORGANISMO DI VIGILANZA In osservanza dell art. 6, comma
DettagliCODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE SECONDA LIBRO QUINTO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE. TITOLO VI bis Investigazioni difensive ( 1 )
CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE SECONDA LIBRO QUINTO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE TITOLO VI bis Investigazioni difensive ( 1 ) (1) Titolo aggiunto dall'art. 11, Legge 7 dicembre 2000, n.
DettagliLIBRO PRIMO Soggetti
Indice sistematico Costituzione della Repubblica Italiana Principi fondamentali... 9 Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 11» II - Rapporti etico-sociali... 13» III -
DettagliL OPERATORE SOCIALE ALL INTERNO DI UN PUBBLICO SERVIZIO: VESTE GIURIDICA, RUOLO, RESPONSABILITA, DOVERI. A cura di Adriana Gervasoni
1 L OPERATORE SOCIALE ALL INTERNO DI UN PUBBLICO SERVIZIO: VESTE GIURIDICA, RUOLO, RESPONSABILITA, DOVERI. A cura di Adriana Gervasoni Pubblico ufficiale Colui che esercita (con o senza rapporto di impiego,
DettagliCOMUNE DI COMACCHIO Provincia di Ferrara Settore II - Affari Generali, Cultura e Promozione del Territorio, Personale
ALLEGATO A) AL VERBALE DELLA SELEZIONE PER AGENTI DI P.M. E possibile per un operatore di polizia stradale procedere alla contestazione della violazione della velocità ad un conducente di un veicolo, per
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO
REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente regolamento disciplina
DettagliINDICE GENERALE PARTE 1 POLIZIA GIUDIZIARIA E PROCESSO PENALE. Capitolo Primo IL PROCESSO PENALE
INDICE GENERALE Indicazioni per la lettura... pag. V PARTE 1 POLIZIA GIUDIZIARIA E PROCESSO PENALE PRINCÌPI GENERALI E SUGGERIMENTI OPERATIVI Capitolo Primo IL PROCESSO PENALE 1. - Lo Stato e le sue funzioni...
DettagliIndice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49
Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA LIBRO PRIMO Soggetti I - Giudice... 1a 49 Capo I-Giurisdizione... 1 a 3 Capo II - Competenza... 4 a 16 Sezione I-Disposizione generale... 4 Sezione
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliLa legge sul processo lungo
La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli
DettagliPROTOCOLLO D INTESA MODENA DELLA GUARDIA DI FINANZA AI FINI DEL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI SOSTANZIALI DELLA POSIZIONE REDDITUALE E
PROTOCOLLO D INTESA TRA IL COMUNE DI FORMIGINE ED IL COMANDO PROVINCIALE DI MODENA DELLA GUARDIA DI FINANZA AI FINI DEL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI SOSTANZIALI DELLA POSIZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
DettagliINDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI
INDICE Capitolo I INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI 1.1. Misure cautelari personali e reali: premessa........... 1 1.2. La collocazione delle misure cautelari nel codice di procedura penale..................................
DettagliProcedimento amministrativo
Procedimento amministrativo Una serie di atti e di operazioni preordinati all emanazione di un provvedimento che rappresenta la volontà dell amministrazione a cura di s. reverso 1 Il responsabile del procedimento,
DettagliINDICE SOMMARIO TOMO I
INDICE SOMMARIO TOMO I Pag. Costituzione (artt. 1-139) (con commento all art. 111).................................. 1 Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)...............................................
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI
COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie
DettagliATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimen t o Agric o lt u ra, Sport, Tu rism o e Cult u ra Fitosanitario Regionale - Settore
O GG E TTO : Nuove disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto e all'uso e per la consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura. D. Lgs. 150/2012
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
DettagliVigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/ art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008
Vigilanza art. 19 D.Lgs. n 139 del 08/03/2006 - art. 14 D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008 Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della
DettagliCOMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI
COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI (Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010) INDICE Articolo
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Comune di Cerveteri (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 16 novembre
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attività sanzionatoria Carla Russo Ruolo della CCIAA Funzioni di regolazione del mercato Le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del
DettagliCorso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell Ambiente e nei Luoghi di Lavoro PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO SCIENZE GIURIDICHE (7 CFU)
PROGRAMMA DELL INSEGNAMENTO SCIENZE GIURIDICHE (7 CFU) AREA DI APPRENDIMENTO PREVENZIONE: VIGILANZA E CONTROLLO e INDAGINE Lo studente al termine del corso deve possedere le conoscenze necessarie a ridurre
DettagliLINEA GUIDA PER LE ATTIVITA DEI SERVIZI ESTERNI
LINEA GUIDA PER LE ATTIVITA DEI SERVIZI ESTERNI ALIMENTI E BEVANDE DI ARPACAL DIREZIONE SCIENTIFICA AREA COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E LABORATORISTICI Rev. 0 del 28-04-2015 Alimenti e bevande 1 LINEA
DettagliRegolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE.
Regolamento APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE/DETERMINE. Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28-04-2005 ART. 1 Oggetto del
DettagliINDICE. Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Presentazione... Avvertenza... pag VII XI Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI 1. Costituzione della Repubblica Italiana... 3 2. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo
DettagliOggetto: Circolare n.1 redazione elenco dei rapporti riguardanti opere e lottizzazioni abusivamente iniziate.
www.comune.paderno-dugnano.mi.it settore Pianificazione del Territorio segreteria.territorio@comune.paderno-dugnano.mi.it Responsabile procedimento: Franceschina Bonanata Autore: Franceschina Bonanata
DettagliCOMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE
COMUNE DI TORRIGLIA PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER LE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con deliberazione di C.C. n. del 14 Maggio 2011
DettagliRegolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di
Regolamento per la nomina e la disciplina dei compiti del Responsabile del Procedimento e per la composizione e il funzionamento della commissione di gara per le procedure di affidamento di beni e servizi
DettagliREGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI
REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE SEDI LUOGO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 453 del 19/11/2012 1 INDICE Articolo 1 Oggetto Articolo
DettagliLe funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino
Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliRegistro delle spese pagate dall Erario Istruzioni ministeriali La tenuta del registro (Mod. 1/A/SG) è prevista per le Corti di Appello, per i
Registro delle spese pagate dall Erario Istruzioni ministeriali La tenuta del registro (Mod. 1/A/SG) è prevista per le Corti di Appello, per i Tribunali ordinari, per le Procure, per le sezioni distaccate
Dettagli76 27.12.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 DELIBERAZIONE 10 dicembre 2007, n. 928
76 27.12.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52 DELIBERAZIONE 10 dicembre 2007, n. 928 Indirizzi alle Aziende Usl per il conseguimento della nomina di ufficiale di polizia giudiziaria
DettagliL Autorità Sanitaria competente e la procedura sanzionatoria in VENETO. SANTORSO 30 ottobre 2014
SAV Consulenza & Marketing S.r.l L Autorità Sanitaria competente e la procedura sanzionatoria in VENETO a cura del dr. Saverio Linguanti Convegno specialistico VENEZIA 17 ottobre 2014 SANTORSO 30 ottobre
DettagliIl Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria
REGOLAMENTO N.3 IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE N. CXXVII DEL 30 DICEMBRE 2010 CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL
DettagliAllegato B a Delibera G.C. n. 121 del 10/10/2011
Allegato B a Delibera G.C. n. 121 del 10/10/2011 REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AGLI ATTI DEPOSITATI PRESSO LA CASA COMUNALE ED AGLI ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI Approvato
DettagliElenco dei controlli alle imprese
Elenco dei controlli alle imprese 1) Interventi di prevenzione su aziende pubbliche e private in cui sono presenti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati (esclusi Forze Armate, Forze di Polizia e dei
DettagliCittà di Cinisello Balsamo
Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
MIUR.AOODPFSR.REGISTRO DECRETI.0004535.16-12-2014 DECRETO DIRETTORIALE RECANTE L ANNULLAMENTO DEI LAVORI DELLA TORNATA 2013 DELLA COMMISSIONE PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 DIRITTO PRIVATO E IL RINNOVO
DettagliINDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...
SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:
DettagliCOMUNE DI TULA Provincia di SASSARI
COMUNE DI TULA Provincia di SASSARI REGOLAMENTO Comunale per l applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione
Dettaglii n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato Pagina 3 Ar
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE Pagina1 i n d i c e Art. 1 - Finalità Pagina 3 Art. 2 - Volontarietà del servizio Pagina 3 Art. 3 - Figure costituenti il servizio di volontariato
DettagliRegolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per la attribuzione di vantaggi economici. (art.
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per la attribuzione di vantaggi economici. (art.12, legge 7/8/1990, n^241) (Approvato con Delibera di Consiglio
DettagliCOSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire
DettagliBozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime
Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale,
DettagliCONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001. Approvata con Deliberazione Giunta Comunale n. 43 del
DettagliComune di ORINO Provincia di Varese. REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge n.
Comune di ORINO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge 07-08-1990 n. 241 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 03-12-1993
DettagliDott.ssa Barbara Chiapusso Avv. Dott. Vladimiro Dario Gamba
Dott.ssa Barbara Chiapusso Avv. Dott. Vladimiro Dario Gamba CONFLITTO PERENNE PER IL SANITARIO PUBBLICO tra Principio di AUTONOMIA e Principio di GERARCHIA Siamo tutti delatori? CODICE PENALE: Artt. 361
DettagliMODULO 2 ex D.Lgs. n.231/2001 MODELLO ORGANIZZATIVO
MODULO 2 ex D.Lgs. n.231/2001 MODELLO ORGANIZZATIVO 1 1 Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità delle imprese per reati commessi da dipendenti, amministratori o collaboratori 2 2
DettagliLa formazione dell atto di nascita
NASCITA E FILIAZIONE DELLO STRANIERO La formazione dell atto di nascita Nadia Patriarca Merano XXX Convegno Nazionale L evento nascita All evento nascita si connettono interessi superiori, statali e familiari,
DettagliIl modello di governance dualistico per le società chiuse
Il modello di governance dualistico per le società chiuse a prima critica che viene fatta al modello di governance dualistico riguarda la nomina dei componenti il Consiglio di sorveglianza e la disciplina
DettagliDecreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101
Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. (14G00112) (Gazzetta Ufficiale n.164 del 17 luglio 2014) Vigente al
DettagliAddetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
Bracco Investigation Srl CORSO DI FORMAZIONE Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (Ex Buttafuori) L Addetto
DettagliREGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO Approvato con deliberazione di Consiglio
DettagliCOMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO Provincia di FIRENZE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE. (APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 17/C.C. DEL 26 APRILE 2004) Art.
DettagliLe funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino
Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio di Torino Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
DettagliOPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO REGOLAMENTO DELL ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO REGOLAMENTO DELL ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (Edizione Novembre 2016) 1 INDICE Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 Articolo
Dettagli21 ottobre 2013 INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: LEGISLAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE: LEGISLAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO 21 ottobre 2013 INFORTUNIO e MALATTIA PROFESSIONALE: obblighi, destinatari, sanzioni Relatore: Fabio Aina INFORTUNIO: DEFINIZIONI
DettagliPrincipali riferimenti normativi relativi alla pianificazione di sicurezza e salute abrogati dal D.Lgs.n.81/2008 smi
Principali riferimenti normativi relativi alla pianificazione di sicurezza e salute abrogati dal D.Lgs.n.81/2008 smi 1 D.P.R. 7.01.1956 N. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
DettagliSCRITTURA PRIVATA PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCRITTURA PRIVATA PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Il sottoscritto nato a.. il, C.F., in qualità di e legale rappresentante pro tempore dell IRCAC -
DettagliArt. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Prestazioni escluse Articolo 3 - Fornitura di beni e servizi a rimborso Articolo 4 - Convenzioni.
REGOLAMENTO SUI SERVIZI NON ESSENZIALI CON RIMBORSO DA PARTE DELL UTENZA E SERVIZI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI Approvato con Delibera di Consiglio N. 11 del 12.02.2009 INDICE Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
DettagliProt. 2015/22591 Tit. 6 Classe 3 fascicolo 3/2014 Seriate, 23 luglio 2015
Settore I Prot. 2015/22591 Tit. 6 Classe 3 fascicolo 3/2014 Seriate, 23 luglio 2015 Ai dirigenti dei settori 1 e 5 Al responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata Al responsabile del servizio
DettagliATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI INIZIATIVA, DIRETTA O DISPOSTA, DELEGATA, ESECUTIVA. ATTIVITA DI INFORMAZIONE.
ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ATTIVITA DI INIZIATIVA, DIRETTA O DISPOSTA, DELEGATA, ESECUTIVA. ATTIVITA DI INFORMAZIONE. AUTORE: MAGG. GIOVANNI PARIS POLIZIA GIUDIZIARIA E AUTORITA GIUDIZIARIA PER TRATTARE
DettagliL attuazione della norma tributaria e la dichiarazione
L attuazione della norma tributaria e la dichiarazione Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attuazione
DettagliREGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.
REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. (Pubblicata nel B.U.R. 28 settembre 1992, n. 84) Art. 1 - Finalità 1.
DettagliDelibera della Giunta Regionale n. 317 del 08/08/2014
n. 58 del 11 Agosto 2014 Delibera della Giunta Regionale n. 317 del 08/08/2014 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute
DettagliMinistero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015 OGGETTO: Art. 6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162, (Convenzione di negoziazione assistita da uno
DettagliComune di Avigliana. Provincia di Torino
Comune di Avigliana Provincia di Torino Regolamento sulla disciplina delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
DettagliFORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI: «presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro»
FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI: «presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro» Contenuti: Il contesto legislativo Concetti di rischio Danno Prevenzione Protezione
DettagliLINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO
LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO PARTI FIRMATARIE: Presidente del Tribunale di Bolzano; Presidente della Sezione Penale del Tribunale
DettagliCIRCOLARE N. 33/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 9 ottobre 2015
CIRCOLARE N. 33/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 ottobre 2015 OGGETTO: imposta di bollo autentica delle sottoscrizioni dell atto di vendita art.7, comma 1, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 L ACI
DettagliC I T T À D I A D R I A Provincia di Rovigo
C I T T À D I A D R I A Provincia di Rovigo Settore Impianti Tecnologici Manutenzione - Ambiente - Vigilanza - Biblioteca DETERMINAZIONE N. 170 DEL 14-05-2014 OGGETTO: Progetto di riordino e inventariazione
DettagliArt. 1 Oggetto del Regolamento
REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE (approvato dal CC n. 46/31.10.03). Art. 1 Oggetto del Regolamento
DettagliL esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit
L esperienza della Camera di commercio di Torino nell attivit Carla Russo Normativa di riferimento Legge 689/81 D.P.R. 571/82 D. lgs. 109/92 Legge Regione Piemonte 24/2009 Legge Regione Piemonte 9/2011
Dettagli