avv. Ilario Maio (Avvocatura INPS)

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1 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE avv. Ilario Maio (Avvocatura INPS) Sommario: I- La costituzione della previdenza complementare; II- Destinatari della previdenza complementare; III- Realizzazione della previdenza complementare; IV- Finanziamento della previdenza complementare; V-Prestazioni della previdenza complementare; VI- Trasferimento o riscatto della posizione individuale; VII- Le previsioni della legge delega (art. 1, comma 2, lettera e, legge n. 243/2004; VIII- Il conferimento tacito del Tfr alla previdenza complementare; IX- Coordinamento della nuova disciplina del conferimento del Tfr ai fondi pensione con la normativa vigente; X- Eliminazione degli ostacoli alla libera adesione e circolazione all interno della previdenza complementare; XI- Costituzione di forme di previdenza obbligatoria presso gli enti di previdenza obbligatoria; XII- Diritto alla contribuzione dei Fondi pensione. I- La costituzione della previdenza complementare La previdenza complementare, nata negli anni Novanta, (Decreto legislativo 21 aprile 1993, n Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.421) come forma di protezione aggiuntiva a quella del regime pubblico obbligatorio e a contenimento della spesa pubblica è rivolta a tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi (art. 2 decreto legislativo n. 124/93), si distingue dalla previdenza di base fondata sul principio della ripartizione in base al quale i lavoratori attivi provvedono con il versamento della contribuzione all assicurazione obbligatoria ad assicurare ai lavoratori non più in età da lavoro e già in pensione la prestazione pensionistica, in quanto basata su principio della capitalizzazione Il principio della capitalizzazione configura sistemi pensionistici tali che ognuno costituisce per sé una posizione pensionistica, versando risparmio con finalità previdenziale ad un soggetto che ne cura una gestione di lungo periodo (il tal senso Mario Bessone). Gli aspetti che caratterizzano la previdenza complementare sono: - la natura volontaria di adesione; - il regime finanziario di gestione a capitalizzazione. Al fondo pensioni si versano contributi previdenziali che diventano massa monetaria contestualmente investita in attività finanziaria (in tal senso Mario Bessone.; - deduzione fiscale delle somme versate 8 art. 13 decreto legislativo n. 124/93). La riforma Dini del 1995 (legge 335/95) inserendosi sul quadro normativo del decreto legislativo 124 del 1993, ha costituito una svolta del sistema previdenziale italiano introducendo un nuovo sistema previdenziale strutturato su due pilastri : la previdenza obbligatoria rappresenta in primo pilastro e la previdenza complementare, che attraverso l adesione volontaria e collettiva alle forme pensionistiche complementari, offre la possibilità di costituirsi una pensione complementare, rappresenta il secondo pilastro. II- Destinatari della previdenza complementare.

2 Della previdenza complementare possono beneficiare e perciò legittimati all adesione gruppi e categorie di lavoratori con l adesione ai fondi pensione, (art. 2, decreto legislativo n. 124/93), sia negoziali che aperti o a forme previdenziali individuali (FIP o PIP) accessibili a tutti i cittadini (legislativo n. 47/2000). L articolo 2 del decreto legislativo n. 124/94, infatti individua i destinatari delle nuove forme soltanto negli appartenenti al modo del lavoro (in tal senso Mario Bessone previdenza Complementra G- Giappichelli editore- Torino); le norme del decreto legislativo n. 47/000, invece, con l adesione ai a fondi pensione aperti o per via di contratto di assicurazione sulla vita consentono l accesso a forme previdenziali anche a quanti non essendo titolari di redditi di lavoro o redditi di impresa al mondo del lavoro, invece non appartengono (Mario Bessone op. cit.) La previdenza complementare pertanto, è rivolta a: 1) lavoratori dipendenti pubblici e privati, identificati per ciascuna forma secondo il criterio ai appartenenza (appartenenti alla medesima categoria comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato e distinti eventualmente anche per categorie contrattuale,, oltre che secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo, di imprese o diverse organizzazioni e di lavoro e produttiva); 2) lavoratori autonomi e liberi professionisti, organizzati per aree professionali e per territorio; 3) soci lavoratori e lavoro e lavoratori dipendenti di società di cooperative di produzione e lavoro; 4) tutti i cittadini interessati, compresi coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti in relazione a responsabilità familiari. III- Realizzazione della previdenza complementare. La previdenza complementare può essere realizzato mediante adesione ad un fondo pensione chiuso o negoziale o, ad un fondo aperto, oppure mediante stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche (PIP). I fondi pensione chiusi o negoziali sono quelli istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende (fondi aziendali o di gruppo), per categorie di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o comparto) o anche per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali). Questi fondi sono costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento aziendale, oppure tramite accordo tra lavoratori promosso da organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, (art. 3 decreto legislativo n. 124/93) I Fondi chiusi o negoziali non gestiscono direttamente i versamenti dei contributi, ma attraverso società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e S.I.M. (società di intermediazione mobiliare). I fondi aperti sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare. I contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistica possono essere stipulati con imprese di assicurazione. I lavoratori dipendenti possono aderire :

3 1) al fondo pensione chiuso o negoziale di riferimento; 2) al fondo pensione aperto cui aderisce il proprio datore di lavoro a seguito di accordo aziendale ( adesioni collettive ai fondi aperti ); 3) a qualsiasi fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale, senza contribuzione del proprio datore di lavoro. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono aderire: 1) all eventuale fondo chiuso di riferimento o di categoria; 2) a qualsiasi fondo aperto o forma pensionistica individuale. IV- Finanziamento della previdenza complementare. Per i lavoratori dipendenti la forma di previdenza complementare è solo a contribuzione definita, cioè l importo dei contributi da versare viene stabilito nel momento in cui il lavoratore si iscrive al fondo pensione. L ammontare della pensione dipende poi da quanto l interessato avrà versato, più il rendimento ottenuto dall'investimento. Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti è anche ammessa l adesione a forme di previdenza complementare a prestazione definita, e con contribuzione variabile, in cui l importo della pensione è predeterminato in relazione al reddito o alla pensione erogata dell assicurazione obbligatoria. - Lavoratori dipendenti. I fondi di previdenza complementare dei lavoratori dipendenti sono finanziati dai lavoratori aderenti al fondo pensione e dalla contribuzione dovuta dai datori di lavoro e da una quota del trattamento di fine rapporto. I lavoratori di prima occupazione successiva al il 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 124/93, secondo l attuale disciplina, devono versare al fondo pensione l intera destinazione degli accantonamenti annuali del TFR., ciò per espressa previsione del decreto legislativo n. 124/93 (art. 8, comma 3) - Lavoratori autonomi. Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti la contribuzione da versare è intermante a cario del lavoratore ed è stabilita in misura percentuale al reddito d impresa o di lavoro professionale dichiarato ai fini Irpef, relativo al periodo d imposta precedente e tale contribuzione, contrariamente a quanto accade per i lavoratori dipendenti la contribuzione dei lavoratori autonomi non è integrata da altre quote di contribuzione. - Forme individuali (adesioni individuali a fondi aperti e PIP) L ammontare del contributo (a carico del lavoratore) è determinato liberamente dall aderente; può essere stabilito anche in cifra fissa e successivamente variato. V-Prestazioni della previdenza complementare. Le prestazioni della previdenza complementare, essendo questa diretta garantire una pensione complementare a quella pubblica, sono nella forma di rendita, con la possibilità dell'erogazione

4 di una quota in linea capitale, di entità, comunque, non superiore al 50% dell'importo spettante a titolo di capitale maturato. L'importo della prestazione è subordinato al capitale maturato, dal montante contributivo e dall'aspettativa di vita dell'iscritto al fondo. Le principali prestazioni si distinguono in due categorie: A) prestazioni di rendita 1. la pensione di vecchiaia, consentita al compimento dell età pensionabile per la vecchiaia; 2. la pensione di anzianità, che si ottiene con almeno 15 anni di partecipazione al fondo e non prima di aver compiuto 55 anni per gli uomini e 50 per le donne. Le prestazioni pensionistiche d anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione ed in presenza di una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell ordinamento obbligatorio di appartenenza; B) prestazioni una tantum o capitale: 1) anticipazioni sulla posizione individuale maturata a condizione che si possa far valere la partecipazione nel fondo per almeno 8 anni. Le anticipazioni vengono concesse per sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l acquisto della prima casa per sé o per i figli e ristrutturazioni, (art. 7, comma 4 decreto legislativo n. 124/93); 2) erogazione in forma capitale, che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. L altro 50% deve essere riscosso in rate periodiche, salvo che l importo annuo della prestazione pensionistica periodica risulti inferiore al 50% dell assegno sociale. Qualora l importo complessivo della rendita maturata fosse inferiore al 50% dell assegno sociale, è possibile, infatti, chiedere la liquidazione dell intero importo in unica soluzione. - Le previsioni della legge n. 243/2004. Tra le previsione contenute nella legge delega di riforma delle pensioni, relativamente alle prestazioni, occorre evidenziare la previsione di adozione di regole per l assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base. Anche le prestazioni pensionistiche erogate della previdenza complementare, pertanto, una volta attuata la delega non potranno essere cedute, pignorate, sequestrate oltre un terzo per i crediti alimentari e, oltre il limite di un quinto, facendo salvo comunque l importo corrispondente al trattamento minimo erogato dall Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.d minimo vitale), per debiti verso il fondo pensione per contributi omessi e per prestazioni indebite, oppure (Corte Costituzionale, sentenza n. 468/2002) per tributi verso lo Stato le Province ed i Comuni e per debiti verso ospedali e case di ricovero fino alla concorrenza del debito. VI- Trasferimento o riscatto della posizione individuale.

5 Il lavoratore che ha aderito ad un fondo pensione ha la possibilità dopo un certo tempo previsto dalla legge di trasferire al propria posizione previdenziale complementare ad altro fondo. Dal fondo pensione prescelto, infatti, si può uscire dopo un periodo di permanenza minimo di tre o cinque anni, per trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. Dal fondo si può uscire non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo di cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso e, successivamente a tale termine non prima di tre anni. E possibile, inoltre, riscattare la posizione individuale nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di partecipazione al fondo (cambiamento dell attività lavorativa o cessazione del rapporto di lavoro).. Ove vengono a mancare i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensioni deve, infatti, ( art. 10 decreto legislativo n. 124/93) consentire : a) il trasferimento presso latro fondo pensione complementare cui il lavoratore accede in relazione alla nuova attività; b) il trasferimento presso fondi aperti, a forme pensionistiche individuali attuati mediante fondi pensioni aperte e forme pensionistiche individuali attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita; c) il riscatto della posizione individuale. VII- Le previsioni della legge delega (art. 1, comma 2, lettera e, legge n. 243/2004) La legge delega per la riforma previdenziale ha tra i suoi obiettivi espressamente enunciati quello di sostenere e favorire lo sviluppo di forme di previdenza complementare e, tal fine si inserisce sul quadro normativo in materia di previdenza complementare tracciato con il decreto legislativo n. 124/93 prevedendo, da parte del legislatore delegato, l adozione di misure finalizzate a incrementare i flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementare, collettive ed individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, con il conferimento ai fondi pensione, salvo una diversa esplicita volontà del lavoratore, del Tfr maturando (le quote di trattamento di fine rapporto, che i lavoratori matureranno dopo l approvazione dei decreti delegati. Al fine di effettuare la scelta di adesione alla previdenza complementare, secondo le direttive tracciate dalla legge delega dovranno essere adottati dei provvedimenti attraverso cui al lavoratore dovrà essere garantita una idonea informazione su: a) tipologia del fondo; b) le condizioni per il recesso anticipato; c) i rendimenti stimati del fondo a cui si aderisce; d) facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il Tfr, prevedendo la omogeneizzazione in materia di trasparenza e tutela tra le varie tipologie di forme pensionistiche, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono

6 l'accantonamento del Tfr e di altri trattamenti previdenziali presso le Casse professionali, per titoli diversi dalla previdenza complementare. VIII- Il conferimento tacito del Tfr alla previdenza complementare. Al fine di assicurare alla previdenza complementare la contribuzione necessaria per il finanziamento e allo stesso tempo, per non gravare il datore di lavoro ed il lavoratore in un eccessivo peso economico, la riforma prevede il conferimento alla previdenza complementare dell intero trattamento di fine rapporto maturando dopo l approvazione dei decreti delegati, secondo regole di silenzio assenso, salvo espresso volontà manifestata esplicitamente dal lavoratore interessato di escludere il conferimento alla previdenza complementare del trattamento di fine rapporto, effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto delegato per i lavoratori già attivi e entro sei mesi dall instaurazione del rapporto di lavoro peri lavoratori che si occuperanno dopo l entrata in vigore del decreto attuativo. Nel caso in cui il lavoratore non esprima volontà di non aderire ad alcuna forma di pensione complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta verso una delle forme medesime, entro il predetto termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, ovvero entro sei mesi dall'assunzione, il trattamento di fine rapporto sarà conferito con modalità tacite di conferimento individuate dal decreti legislativi di attuazione automaticamente a: a) Fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica ; b) Fondi negoziali istituiti in base ad accordi e contratti collettivi, anche aziendali, ovvero in mancanza accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri dell'economia e lavoro; c) Fondi istituiti in base a regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, o in base a accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute. Il silenzio del lavoratore infatti, sarò interpretato come assenso alla destinazione del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare. IX- Coordinamento della nuova disciplina del conferimento del Tfr ai fondi pensione con la normativa vigente. La legge n. 243/2004, come già osservato da attenti studiosi della materia (Mario Bessone Fondi pensione preesistenti- La disciplina del conferimento del TFR in Diritto&Diritii) in relazione al conferimento del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione e ai pip, piani pensionistici individuali dell impresa assicurativa, pone in evidenza problemi che la normativa non ha valutato per intero. Il legislatore delega, pertanto, dovrà compiere una composizione della disciplina che allo stato detta criteri direttivi massimante lacunosi (M. Bessone) a causa dell assenza di

7 coordinamento con il decreto legislativo n. 124/93 e successive integrazioni con il quale sono disciplinate in modo organico le diverse forme pensionistiche complementari. Il legislatore delegante, infatti, non ha avuto cura di operare una distinzione tra fondi pensioni negoziali chiusi e di nuova generazione e Fondi comuni preesistenti già attivi alla data del 15 novembre 1992, tra fondi comunque chiusi- o fondi pensione, invece -aperti- e piani pensionistici individuali dall impresa assicurativa offerti nel regime dell articolo 9 ter del decreto legislativo 124. La delega non opera alcuna distinzione tra condizioni soggettive distinte quali sono le posizioni dei lavoratori già iscritti ad un programma di previdenza complementare e coloro che allo stato non sono ancora iscritti. - Coordinamento con l aticolo 8, decreto legislativo n. 124/93 Problemi di coordinamento della nuove norme si pongono poi in relazione a quanto disposto a suo tempo dal decreto legislativo n. 124/93, con l articolo 8 terzo comma, sulla la destinazione della disciplina del trattamento di fine rapporto per i lavoratori già occupati da data successiva all entrata in vigore dello stesso. Ed, infatti, soltanto per questi stabilisce il conferimento obbligatorio del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni, lasciando agli altri la facoltà di decidere liberamente (quelli già occupati a tale data). Per i lavoratori già aderenti alla previdenza complementare non opera poi alcuna chiarimento circa il regime che, dovrebbero essere necessariamente diverso poiché consequenziale al diverso periodo di adesione e, pertanto, regolato da diversa disciplina. Dal coordinamento della disciplina precedente e da quanto disposto dalla legge delega il quadro normativo dovrebbe delinearsi con profili distinti per i lavoratori che hanno instaurato per la prima volta rapporti di lavoro dopo l entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/93 o coloro che inizieranno in futuro una attività di lavoro dipendente. I lavoratori occupati dopo il 28 aprile 1993 se hanno già aderito alla previdenza complementare continueranno a versare obbligatoriamente il trattamento di fine rapporto al fondo pensione di iscrizione, in quanto esclusa la possibilità di non conferire il le quote di trattamento di fine rapporto maturande. I lavoratori che invece, sono occupati con prima occupazione successivamente al 28 aprile 1993 e non ancora iscritti ad un programma di previdenza complementare trovano necessariamente altro regime nella nuova disciplina (in tal senso Mario Bessone op. cit.). Questi lavoratori, pertanto, se nei tempi previsti dalla legge delega non esprimeranno la volontà espressa di non destinare il trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare, questo continuerà a rimanere accantonato presso il datore di lavoro; se, invece aderiranno alla previdenza complementare il trf sarà trasferito al Fondo pensione. ad una forma decideranno di aderire una forma pensionistica. Analogamente allo stesso modo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore in favore di una delle forme medesime, il trattamento di fine rapporto viene trasferito alla previdenza complementare. In questo caso si rende necessario che il legislatore delegato specifichi, se al fondo pensione spettano anche le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore previste dal terzo comma dell articolo 8 del decreto legislativo n. 124/93, in tal senso Mario Bessone cit.).

8 - lavoratori già occupati al 28 aprile I lavoratori, che invece, alla data del 28 aprile 1993 era già occupati, poiché per gli stessi il secondo comma dell articolo 8 del decreto legislativo non prevede l obbligo di conferimento del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare lascia residuare uno spazio di libertà statutaria che il legislatore delegato dovrà pur consentire (Mario Bessone). Per questi lavoratori il cambiamento di regime determinato dalla nuova disciplina deve essere tutto da definire con i decreti legislativi. Da quanto stabilito dal decreto legislativo n. 124/93 e in base a quanto disposto con la legge n. 243/2004, come argomentato da autorevole dottrina, dovrebbe designarsi le situazioni ed il regime finale qui di seguito esposti. Per i lavoratori già occupati in data anteriore all aprile del 1993 e già aderenti alla previdenza complementare la nuova disciplina del conferimento tacito opera nel senso che la esplicita volontà espressa dal lavoratore consente di continuare a partecipare alla forma pensionistica senza conferimento del Tfr maturando; il conferimento, invece, interesserà tutto il Tfr maturando se il lavoratore non manifesta quella contraria volontà. Per i lavoratori già attivi in data anteriore all aprile del 1993, non ancora aderenti alla previdenza complementare che in futuro optano per l adesione a fondi pensione o altri programmi pensionistici privati, solo in caso di mancata manifestazione della volontà di non conferire si darà luogo al conferimento del Tfr, diversamente, invece, nella vigenza del 2 comma dell articolo 8 decreto legislativo n. 124/93, se le fonti istitutive non dispongono diversamente sarà pur sempre possibile la iscrizione alla forma previdenziale conservando tuttavia il Tfr accantonato presso il datore di lavoro (Mario Bessone). X- Eliminazione degli ostacoli alla libera adesione e circolazione all interno della previdenza complementare. La riforma mira a rafforzare la previdenza complementare eliminando gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori all interno del sistema della previdenza complementare, prevedendo la definizione di regole comuni relativamente alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e alla portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; prevedendo che il contributo di parte datoriale, ove previsto per la previdenza complementare possa essere destinato alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore o alla quale egli intenda trasferirsi, ovvero alla forma a cui tacitamente abbia aderito; rafforzando le regole di parità e competitiva tra le forme di previdenza complementare, eliminando il vincolo di adesione al fondo chiuso previsto dal decreto legislativo n. 124/93 (articolo 9, comma), per il quale l'adesione collettiva a un fondo aperto attualmente è consentita solo in assenza di un contratto collettivo che abbia istituito un fondo di categoria; l adozione di misure volte a favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi pensione aperti, nonché riconoscere al lavoratore dipendente che si trasferisce volontariamente da una forma pensionistica all'altra il diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre le quote del Tfr; consentendo la prosecuzione della contribuzione volontaria alle forme pensionistiche dopo i 5 anni dal raggiungimento dell'età pensionabile. XI- Costituzione di forme di previdenza obbligatoria presso gli enti di previdenza obbligatoria La legge di riforma prevede il completamento della previdenza complementare con la costituzione presso gli enti previdenza obbligatoria di forme pensionistiche cui destinare in via

9 residuale le quote del trattamento di fine rapporto lavoro non altrimenti devolute alla previdenza. Si tratta di capire quali possano essere le quote residuale di le quote di trattamento di fine rapporto non altrimenti devoluto e, poiché seconda la nuova disciplina tutto il trattamento di fine rapporto maturando è devoluto, in caso di adesione alla previdenza complementare, si deve ritenere che le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute siano quelle maturate in precedenza e non interessate al conferimento obbligatorio alla previdenza complementare. Tra le quote di trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute è, ipotizzabile, che saranno oggetto di specificazione con i decreti delegati, ritenere incluse anche il trattamento di fine rapporto di tutti quei lavoratori che hanno aderito alla previdenza complementare, potendo scegliere di non conferire alla stessa il trattamento di fine rapporto e di continuare trattenerlo in azienda. Il legislatore delegato, infatti, non parla di quote di trattamento di i fine rapporto residuale, ma di destinazione in via residuale e, dunque, di tutto ciò che non è stato utilizzato in un modo e nell altro nella previdenza completare. Con queste quote di trattamento di fine rapporto, pertanto, i lavoratori, dovrebbero poter accedere oltre che al trattamento pensionistico di base ed a quello erogato dalla previdenza complementare, ad un terzo trattamento pensionistico, erogato dagli enti di previdenza obbligatoria attraverso forme pensionistiche alimentate con le quote di trattamento di fine rapporto; trattamenti pensionistici determinati nel loro ammontare secondo criteri e sistemi di calcolo che dovranno essere stabiliti dai successivi provvedimenti normativi. XII- Diritto alla contribuzione dei Fondi pensione. Ai fondi pensioni dovrà essere attribuita la con titolarità, con i propri iscritti del diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto, cui è tenuto il datore di lavoro e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti. La riforma dunque è diretta a creare il rafforzamento e la garanzia della riscossione della contribuzione dovuta dal datore di lavoro al fondo di previdenza, compreso il trattamento di fine rapporto, prevedendo anche la possibilità per gli enti di previdenza complementare, al pari di quanto previsto per gli enti di previdenza obbligatoria, la possibilità di agire coattivamente per il recupero della contribuzione. I fondi, oltre che agire per il recupero coattivo dei contributi, avranno anche la facoltà di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni derivati dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti a causa dell omissione contributiva.

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