REGOLAMENTO PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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1 REGOLAMENTO PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INDICE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Definizioni Art. 3 Principi generali Art. 4 Efficacia ed economicità Art. 5 Calcolo delle soglie Art. 6 Divieto di artificioso frazionamento e suddivisione in lotti. Rinnovi e proroghe Art. 7 Poteri di spesa Art. 8 Responsabile del Procedimento - Individuazione, funzioni e responsabilità Art. 9 Selezione degli operatori economici Art. 10 Procedure di selezione Art. 11 Criteri di aggiudicazione Art. 12 Commissioni Art. 13 Stipulazione del contratto Art. 14 Spese in contanti Art. 15 Norme finali TITOLO II - PROCEDURE TITOLO III - NORME FINALI

2 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina gli acquisti in economia, nei settori ordinari e speciali: - di servizi e forniture di importo non superiore ad ,00 appartenenti ad ogni classe merceologica; - di lavori di importo non superiore ad ,00 limitatamente alle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere o di impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completarli. 2. Gli acquisti di cui al comma 1 comprendono quelli di importo inferiore ad , oggetto di possibile affidamento diretto da parte del RUP, regolati dal successivo art. 9 commi 2 e Il limite di importo di cui comma 1 previsto per le forniture ed i servizi si intende automaticamente adeguato in relazione alle modifiche delle soglie di cui all art. 28 del D. Lgs. 163/2006. Art. 2 Definizioni 1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui agli art. 3 e 14 del D.lgs. 163/ Si intende inoltre per Albo fornitori l albo istituito da GTT in cui sono iscritti i prestatori di lavori, servizi e forniture conformemente al Regolamento GTT Albo Fornitori. Art. 3 - Principi generali 1. Le azioni e le attività di GTT, nelle fasi di selezione dei contraenti e di gestione dei contratti, sono ispirate ai principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, parità, economicità ed efficacia. 2. I concorrenti devono essere informati dell esistenza del codice etico di GTT e accettarne le regole. 3. Nella procedura non possono essere previste condizioni o restrizioni in misura superiore e sproporzionata a quella necessaria al raggiungimento dello scopo. 4. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all interesse di GTT all adempimento. Art. 4 Efficacia ed economicità 1. Rispetto all azione interna le procedure, le azioni e le attività si conformano: - al principio di economicità, e cioè all impiego ottimale delle risorse a disposizione; - al principio di efficacia, e cioè all obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un azione idonea; - al principio di efficienza, e cioè all obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi. Art. 5 Calcolo delle soglie 1. Ai fini dell applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato del contratto calcolato al netto dell imposta sul valore aggiunto. 2. Il calcolo del valore stimato è basato sull importo totale massimo del contratto compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. 3. Si applicano i criteri di cui all art. 29 d.lgs. 163/2006. Art. 6 Divieto di artificioso frazionamento e suddivisione in lotti. Rinnovi e proroghe

3 1. Il contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l applicazione di norme del presente Regolamento o del d.lgs. 163/ Non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l intero anno di riferimento. 3. I contratti relativi a forniture continuate o periodiche di beni hanno di norma durata annuale ovvero pluriennale allorché, con apposita motivazione, ne sia dimostrata la convenienza tecnica e/o economica. 4. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente gli appalti vengono suddivisi in lotti funzionali. 5. Il rinnovo e la proroga dei contratti sono vietati, salvo quanto previsto dai commi successivi. 6. La facoltà di rinnovo o di proroga è esercitata da GTT mediante atto scritto comunicato all Appaltatore nei termini indicati negli atti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale. Art. 7 Poteri di spesa 1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure ed ogni connesso adempimento e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati da GTT e/o da eventuali procure generali e/o speciali. Art. 8 - Responsabile del procedimento - Individuazione, funzioni e responsabilità 1. Il RUP è nominato: dall Amministratore delegato, per gli affidamenti di importo superiore a ; dai direttori dei settori di competenza per affidamenti di importo inferiore o pari a , se provvisti di delega. 2. Eventuali variazioni degli importi delle deleghe di cui al comma 1 comportano automatico adeguamento della competenza per la nomina del RUP. 3. La nomina avviene con lettera dell organo competente controfirmata dal RUP per accettazione. 4. Le funzioni del RUP, come individuate dall artt. 10 d.lgs. 163/2006 e dagli artt. 9, 10, 272, 273 e 274 dpr 207/2010, possono essere attribuite a responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza: il responsabile tecnico esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell affidamento provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell esecuzione verifica la regolare esecuzione ed il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell esecutore dei lavori. 5. L organo competente per la nomina può disporre la sostituzione del RUP in corso di procedimento per le seguenti ragioni: - necessità per esigenze di organizzazione interna agli uffici; - per opportunità in ordine a comportamenti tenuti dal soggetto incaricato; - per il venir meno delle condizioni legittimanti l assunzione della funzione (es.: perdita della qualità di dipendente, dell abilitazione professionale eventualmente occorrente, collocamento a riposo); - per sopravvenute cause oggettivamente ostative (es. malattia). Art. 9 Selezione degli operatori economici TITOLO II - PROCEDURE 1. Gli operatori economici sono selezionati dall Albo fornitori GTT, se presenti nella classe merceologica e fascia economica di riferimento. 2. Per gli acquisti di importo inferiore ad ,00 il RUP può procedere all individuazione di un operatore selezionato dall Albo secondo criteri di trasparenza, rotazione e parità conformemente al relativo Regolamento. 3. Per gli acquisti di importo pari o superiore ad ,00 e fino ad per forniture e servizi e ad per lavori, l individuazione avviene previa consultazione di operatori iscritti all Albo nel numero minimo di cinque o in quello inferiore pari agli iscritti, secondo criteri di trasparenza, rotazione e parità conformemente al relativo Regolamento. 4. In assenza di operatori iscritti all Albo, questi, nel rispetto dei medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità, sono individuati dal RUP a seguito di indagine di mercato condotta dai buyers della struttura Acquisti sulla base delle specifiche esigenze espresse dal RUP medesimo. Art. 10 Procedure di selezione

4 1. La selezione di cui all articolo precedente è effettuata mediante invito trasmesso agli operatori a mezzo posta, posta elettronica o via fax, contenente le indicazioni di cui agli artt. 173 e 334 dpr 207/ Nei casi di cui all art. 9.2 e sussistendo urgenza, il RUP può interpellare l operatore/gli operatori telefonicamente e l offerta/le offerte possono essere trasmesse, oltre che in busta chiusa, anche per fax o posta elettronica. Di tale interpello telefonico e del relativo esito il RUP dà annotazione sulla pratica di acquisto. 3. I termini assegnati per la presentazione delle offerte devono essere congrui in relazione alla complessità della prestazione e del tempo ordinariamente necessario per preparare l offerta stessa. 4. Nell invito per procedure di importo pari o superiore a può essere richiesta una cauzione provvisoria nella misura del 2% dell importo di gara. 5. Negli affidamenti di forniture può essere richiesta la presentazione di campionature per verificare la rispondenza dei requisiti prescritti. 6. Individuato l operatore, il RUP cura, in coordinamento con la struttura Acquisti, la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali indicati nell invito nonché, all esito positivo, l emissione dell ordine/contratto da parte dell organo competente secondo l ordinamento interno. 7. L ordine ovvero il contratto deve descrivere l oggetto, le garanzie richieste all aggiudicatario, i termini di esecuzione della prestazione, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti o delle prestazioni eseguite i termini e le modalità di pagamento. L eventuale clausola penale per ritardo o inadempimento deve precisare le condizioni di applicazione e non deve avere carattere generico. Art. 11 Criteri di aggiudicazione 1. I criteri di aggiudicazione sono indicati nelle richieste d offerta. 2. In caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, il contratto è affidato al concorrente che ha formulato il maggiore sconto percentuale rispetto all importo o all elenco prezzi a base di gara, ovvero all operatore che ha offerto il prezzo più basso. 3. In caso di ricorso al criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e sub-criteri di valutazione e la relativa ponderazione sono predeterminati nella richiesta d offerta o suoi allegati. Art Commissioni 1.Salvo che per le procedure di affidamento di contratti di valore inferiore a , le buste contenenti le offerte sono aperte in seduta pubblica da apposita commissione amministrativa nominata ai sensi dell art.83 Dlgs 163/2006 nel caso di offerta al prezzo più basso. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è nominata una commissione giudicatrice ai sensi dell art. 84 del medesimo decreto. La nomina è effettuata dall organo competente secondo l ordinamento interno. 2.La commissione redige verbale delle proprie riunioni. 3. GTT può valutare la congruità dell offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa. Art. 13 Stipulazione del contratto 1. Il contratto è stipulato con le modalità di cui all art. 334, comma 2, Dpr 207/ L'ufficio responsabile della stipulazione rende disponibile al RUP copia del contratto/ordine. Art. 14 Spese in contanti 1. Per mezzo del servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione, nonché eventuali acquisti on-line con pagamento in contrassegno. Il servizio si articola in uno o più fondi cassa presso le unità organizzative alle quali siano preposti funzionari o dirigenti responsabili. L organo di Amministrazione o un suo Delegato provvedono ad attribuire a ciascun fondo cassa il valore massimo di dotazione mensile e quello della dotazione annuale. Il limite massimo mensile può essere occasionalmente superato per contingenti esigenze, fermo il limite massimo annuale. 2. Ciascuna spesa in contanti non può eccedere l'importo di 999,00 e deve essere autorizzata dal responsabile del fondo, il quale può delegare a persona di sua fiducia la custodia del denaro in cassa. Per ogni spesa devono essere allegati i documenti giustificativi. Sulla autorizzazione deve essere indicato se la spesa è imputabile a deliberazione o provvedimento dell organo di Amministrazione o del suo delegato, oppure se - trattandosi di spesa per imposte di bollo o di registro, tasse di possesso automezzi, tasse per raccolta rifiuti o per il pagamento di servizi o tributi in genere - il documento giustificativo non è allegabile: deve comunque essere indicato il motivo che ha originato la spesa. Art Norme finali TITOLO III NORME FINALI

5 1. Il presente regolamento sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari di GTT relative ad acquisti economali. 2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le norme contenute nel d.lgs. 163/2006, nel Dpr 207/2010 e nel codice civile e le altre norme vigenti, nonché le altre disposizioni regolamentari di GTT. 3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito di GTT.

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