STATUTO DEL CIRCOLO INTERPARROCCHIALE CASA ALPINA "GIOVANNI XXIII"
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- Lino Rossini
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1 _ STATUTO DEL CIRCOLO INTERPARROCCHIALE CASA ALPINA "GIOVANNI XXIII" Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 1.1 E' costituita, ai sensi dell art.36 e seguenti del Codice Civile, nonché dell art. 18 della Costituzione, l Associazione denominata CIRCOLO INTERPARROCCHIALE CASA ALPINA GIOVANNI XXIII (in seguito più brevemente indicata come Associazione), ente non commerciale, apartitico, senza fini di lucro, basato sul volontariato. 1.2 L Associazione ha sede in Sauze di Cesana (T0) - Frazione Bessen Haut, tale sede potrà essere trasferita in altro luogo, potranno inoltre essere istituite sedi secondarie o uffici in altri luoghi purché all interno della Comunità Europea. 1.3 In conformità all art. 10 della legge 17 maggio 1983, n 217 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione annualmente si affilierà ad una o più Associazioni nazionali che perseguono finalità analoghe alle proprie. La scelta delle Associazioni a cui affiliarsi è demandata al Consiglio Direttivo. L Associazione potrà aggiungere il loro logo nella corrispondenza, nella modulistica, nelle insegne, nei documenti e nelle locandine delle manifestazioni. 1.4 Tale affiliazione significa piena consonanza ai fini ed ai progetti generali delle Associazioni Nazionali a cui si aderisce, pur nell'autonomia propria dell'associazione in oggetto per quanto riguarda l'attuazione di detti fini e la realizzazione dei progetti. 1.5 La durata nel tempo dell'associazione è illimitata. Art.2 - SCOPO E FINALITA 2.1 E' una libera Associazione che sorge per volontà di cittadini, i quali condividendo una visione cristiana della vita, come soci integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività (culturali, di formazione umana e spirituale della persona, turistiche, ricreative, sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, caritative) che ritengono utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro del loro operare pongono la promozione della persona e dei suoi valori: a questo fine devono indirizzare le varie attività. 2.2 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per conseguire le proprie finalità l Associazione opera attraverso : 25 marzo 2002 Pagina 1di 9 Sigla del Presidente dell Assemblea
2 _ a. la formazione e l educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani e adulti; mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con le Parrocchie, la Diocesi, anche mediante la collaborazione con Enti impegnati in progetti educativi e formativi aventi gli stessi valori di fondo; b. l assistenza sociale, morale e materiale alla persona umana in difficoltà; c. l accesso ad una libera e corretta informazione, anche in collegamento con la stampa; d. la gestione diretta, o indiretta, di case per ferie, centri vacanza e campeggi; e. la promozione, l organizzazione e l attuazione di: vacanze estive/invernali, campi scuola e soggiorni di studio campi di lavoro per ragazzi /e, giovani e adulti, convegni, dibattiti, cineforum, seminari, mostre, spettacoli attività e manifestazioni a carattere sportivo e/o ricreativo per l animazione del tempo libero in proprio o in collaborazione con: associazioni, gruppi e movimenti similari, parrocchie, scuole, istituzioni ed Enti pubblici e privati, centri culturali italiani ed esteri; tramite accordi e/o convenzioni di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività f. la promozione e l'organizzazione del tempo libero e di un turismo sociale, religioso, ricreativo e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana; fruendo innanzitutto dei servizi resi dalle Associazioni nazionali, nonché da altri Enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli Enti impegnati in analoghe attività; g. la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass-mediali, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di aggregazione e di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona; h. la cura della crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della cultura cristiana, la promozione dei valori irrinunciabili della Vita, dell'amore e della Solidarietà mediante la partecipazione e la presenza degli aderenti alle iniziative che vengono intraprese sul territorio ed in seno alle Organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di cui sopra. 2.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci, sia individualmente sia in gruppo. L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. 2.4 Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l attività prestata che sia stata regolarmente autorizzata; il rimborso avverrà previa presentazione di debita documentazione o di autocertificazione ed entro i limiti e le modalità preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 2.5 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 2.6 E vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente connesse. 25 marzo 2002 Pagina 2di 9 Sigla del Presidente dell Assemblea
3 _ Art.3 - PATRIMONIO ED ENTRATE 3.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. 3.2 I proventi con i quali l Associazione provvede alla gestione e allo svolgimento delle proprie attività derivano da: a. quote associative ed eventuali "quote integrative" b. contributi degli aderenti c. contributi dei privati e altri proventi derivanti dal attività statutarie e da liberalità d. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di attività o progetti e. sottoscrizioni, raccolte pubbliche f. rimborsi derivanti da convenzioni g. donazioni e lasciti, anche testamentari h. entrate derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali e produttive marginali. 3.3 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. 3.4 L esercizio finanziario dell Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tre mesi dal termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all approvazione dell Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'organo amministrativo ha facoltà di deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio nel più ampio termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 3.5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota minima associativa dei soci da versarsi sia all'atto della prima adesione iniziale sia dei successivi rinnovi. 3.6 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione del socio dall'associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione Art.4 - SOCI 4.1 Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell'associazione tutte le persone di ambo i sessi e di tutte le età che accettano gli scopi fissati dallo Statuto e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi. 4.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo. 4.3 Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo (per i minori, la stessa, dovrà essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci), accompagnata dal versamento della quota associativa annua deliberata dal Consiglio Direttivo. 4.4 La quota o contributo associativo, non è trasferibile. 4.5 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 25 marzo 2002 Pagina 3di 9 Sigla del Presidente dell Assemblea
4 _ Art.5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI 5.1 Il Consiglio Direttivo esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; l adesione ha validità immediata. Il Consiglio Direttivo potrà istituire una commissione per il tesseramento, composta da tre membri, con la delega di esaminare le domande di adesione presentate. Su eventuali reiezione di domande dovrà pronunciarsi anche il Consiglio Direttivo. 5.2 Gli aderenti perdono la qualifica di socio e decadono quando: a. non provvedano, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, al versamento delle quote associative annuali per due anni consecutivi b. per recesso c. per comportamento contrastante con gli scopi dell Associazione d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e. per decesso. 5.3 L esclusione del socio (Art.5 comma 5.2 punti c. e d.) è deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all esclusione, devono essere contestati all associato gli addebiti (che dovranno esclusivamente riferirsi alla non accettazione - espressa, conseguente o di fatto - delle finalità statutarie), consentendogli facoltà di replica. 5.4 Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione scritta, è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non stabilisca un termine minore. 5.5 L associato deceduto (tramite gli eredi), receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art.6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 6.1 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione, possono disporre delle strutture, dei mezzi e delle attività dell'associazione: il tutto nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti. 6.2 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto elettorale attivo e passivo e godono inoltre del diritto di: a. votare per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; b. votare per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale; 6.3 Tutti i soci, maggiorenni e minorenni hanno diritto di a. partecipare ad ogni attività associativa; b. usufruire dei servizi resi direttamente e indirettamente dalle Associazioni nazionali a cui l'associazione aderisce. 6.4 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche: 25 marzo 2002 Pagina 4di 9 Sigla del Presidente dell Assemblea
5 _ a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'associazione; b. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo; c. tenere all'interno degli ambienti dell'associazione contegno corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, evitando altresì discorsi contrari ai principi morali e in contrasto con lo scopo e le finalità dell Associazione. d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse. Art.7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 7.1 Sono Organi dell'associazione: a. l'assemblea b. il Consiglio Direttivo c. il Presidente Art.8 - L'ASSEMBLEA 8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. 8.2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente, o in subordine, dal Consigliere più anziano. 8.3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative annuali. In particolare: a. i nuovi soci devono aver aderito all Associazione almeno venti giorni prima dell Assemblea b. gli altri soci devono aver provveduto al rinnovo dell adesione prima dell inizio dell Assemblea. 8.4 Tutti i soci hanno tutti uguali poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria o straordinaria. 8.5 Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio tramite delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. 8.6 I componenti degli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all'assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui all Art. 8 comma L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente, o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea, che provvederà alla stesura del verbale. 8.8 Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e alle votazioni, e la validità della costituzione dell Assemblea stessa. 8.9 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, nei tempi previsti dall Art. 3 comma 3.4; va convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l eventuale rinnovo delle cariche sociali o per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta ed ogniqualvolta ne venga ravvisata l opportunità dal Presidente o da almeno cinque membri del Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo dei soci L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 25 marzo 2002 Pagina 5di 9 Sigla del Presidente dell Assemblea
6 _ otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. In difetto di convocazione è egualmente valida l adunanza cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, con adeguate modalità, deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto; nel qual caso entro quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'assembla, che avrà luogo entro i successivi trenta giorni Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto, è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'associazione, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno la metà degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti L'Assemblea ordinaria: a. formula gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'associazione b. annualmente vota il bilancio consuntivo economico e finanziario c. elegge ogni triennio i componenti del Consiglio Direttivo d. nomina il Collegio dei Sindaci e. delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti f. delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno L'Assemblea straordinaria: g. elegge, nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto (Art. 15), l'intero Consiglio Direttivo h. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto i. delibera sullo scioglimento dell'associazione j. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio il voto a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'assemblea. Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO 25 marzo 2002 Pagina 6di 9 Sigla del Presidente dell Assemblea
7 _ Art Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. 9.2 La sua composizione può variare da un minimo di 7 ad un massimo di 21 membri, eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto e aventi un anzianità associativa di almeno sei mesi. 9.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 9.4 Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Consigliere più anziano, si riunisce entro 15 giorni dall elezione assembleare in tale riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività. 9.5 Al Consiglio Direttivo compete in particolare: a. la richiesta annuale di affiliazione alle Associazioni nazionali, secondo le procedure previste b. predisporre la redazione e la presentazione all Assemblea di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente c. la redazione e la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo all attività da svolgere nel nuovo anno sociale d. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'assemblea e. l'individuazione degli strumenti o dei servizi utili per la realizzazione dei fini istituzionali f. lo determinazione dell entità delle quote sociali g. la proposta di modifica dello Statuto h. la proposta di modifica del regolamento e la stesura e l emanazione di normative sociali i. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in Organismi pubblici e privati, in Federazioni ed altri Enti j. la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso k. l espletamento di attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti al Presidente o all Assemblea dei soci. 9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti. 9.7 Le convocazioni devono essere effettuate almeno cinque giorni prima della data della riunione e sono da recapitarsi per iscritto a ciascun membro o, eccezionalmente, tramite avviso verbale diretto o telefonico o per vie informatiche. In difetto di convocazione è ugualmente valida l adunanza cui partecipano tutti i membri eletti. 9.8 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti eletti; le deliberazioni sono valide se approvate a maggioranza dei presenti. 9.9 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti. La sostituzione dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica sino allo scadere dell intero Consiglio. La surroga dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci. IL PRESIDENTE 25 marzo 2002 Pagina 7di 9 Sigla del Presidente dell Assemblea
8 _ 10.1 Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo nonché l Assemblea dei soci La rappresentanza legale dell'associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale, il Presidente è confermato dall'autorità ecclesiale competente Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo, dei provvedimenti da lui adottati, nella riunione immediatamente successiva. Art.11 - CARICHE 11.1 Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento Il Tesoriere provvede alla gestione economica dell Associazione e custodisce il fondo comune, redige il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente; ha la delega di firma su tutti gli atti amministrativi Il Segretario redige il verbale delle riunioni e cura l'archivio del Circolo, affianca il Presidente ed il Tesoriere nei rapporti con gli Enti e le Istituzioni I Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deleghe e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. ART.12 - CONSULENTE ECCLESIASTICO 12.1 La presente è un Associazione di ispirazione cristiana che opera in campo ecclesiale con attenzione alle indicazioni della Chiesa locale, in particolare negli ambiti del turismo, del tempo libero, della cultura, della formazione dei ragazzi e dei giovani: pertanto un Consulente ecclesiastico, nominato dalla competente autorità ecclesiastica, partecipa pienamente alla vita dell Associazione come animatore pastorale e di fede. Il Consulente ecclesiastico non ha compiti di gestione; può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola, ma senza diritto di voto. ART.13 - COLLEGIO DEI SINDACI 13.1 Il collegio dei Sindaci è formato da 3 (tre) membri nominati dall Assemblea dei Soci. La durata del loro mandato è di 3 (tre) anni; possono essere riconfermati. Il Collegio dei Sindaci controlla la legittimità e la regolarità della gestione finanziaria dell Associazione e vidima i bilanci. In caso di bisogno il Collegio dei sindaci esercita anche la funzione di pacifici compositori. I sindaci possono partecipare al Consiglio Direttivo con il solo diritto di parola. Art.14 - GRATUITA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE 14.1 Tutte le cariche associative vengono ricoperte a titolo onorifico e quindi sono gratuite, salvo il rimborso previsto per gli associati di cui al precedente art. 2 comma marzo 2002 Pagina 8di 9 Sigla del Presidente dell Assemblea
9 _ Art.15 - Art.16 - Art.17 - Art.18 - Art.19 - Art.20 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 15.1 Il Consiglio Direttivo decade: a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b. per vacanza, per qualsivoglia causa, non contemporanea nell'arco del triennio, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, si procede come indicato nell Art. 9 comma In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'assemblea straordinaria da celebrarsi nei successivi trenta; nel frattempo egli curerà l'ordinaria amministrazione fino all elezione del nuovo Presidente. DIRITTO DI RIVALSA 16.1 L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque volontariamente o involontariamente, direttamente o indirettamente, provochi danni materiali al patrimonio o morali alla reputazione della stessa. ASSICURAZIONE 17.1 L'Associazione deve dotarsi di: a. copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi b. copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci. In entrambi i casi l'associazione potrà usufruire delle specifiche convenzioni attivate dalle Associazioni nazionali. SCIOGLIMENTO 18.1 Lo scioglimento dell Associazione deve essere approvato dall'assemblea straordinaria costituita secondo le modalità previste nei precedenti articoli In tale Assemblea devono esser nominati i liquidatori In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione, indicata dall Assemblea, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. CLAUSOLA COMPROMISSORIA 19.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede legale l'associazione. NORME APPLICABILI 20.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile. Firma del Presidente dell'assemblea 25 marzo 2002 Pagina 9di 9 Sigla del Presidente dell Assemblea
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