Articolo 1 (Oggetto e finalità)
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- Ladislao Pini
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1 Modalità e termini per accertare il grado di rappresentatività delle associazioni datoriali, dei lavoratori autonomi, dirigenziali e delle cooperative ai fini della costituzione degli organi collegiali rientranti nella competenza dell Ente Provincia. Articolo 1 (Oggetto e finalità) Le presenti disposizioni sono adottate dalla Provincia di Trieste quali regole per accertare il grado di rappresentatività delle associazioni datoriali, dei lavoratori autonomi, dirigenziali e delle cooperative operanti nell ambito del territorio provinciale, al fine della designazione dei componenti degli organismi collegiali, la cui costituzione sia affidata dalle leggi o dai regolamenti in materia alla competenza della Provincia, in base a criteri di maggior rappresentatività. Articolo 2 (Riferimenti normativi relativi alle competenze dell Ente e agli organismi collegiali da ricostituire) La legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante Norme regionali per l occupazione, la tutela e la qualità del lavoro dispone in capo alle Province, tra l altro, l esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di politica attiva del lavoro, collocamento ed avviamento al lavoro, servizi all impiego, conciliazione delle controversie di lavoro, rilascio dei provvedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri, osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro locale. Per quanto sopra sono di competenza della Provincia la costituzione e la sostituzione dei componenti dei seguenti organismi, che si riportano a mero titolo indicativo e non esaustivo, poiché rappresentano quelli per i quali l Ente già provvede attualmente alla ricostituzione. -Comitato provinciale INPS e delle sue speciali sottocommissioni: regolato dagli artt. 34, 34 e 36 del D.P.R , n. 639 recante Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della Legge n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale e successive modifiche, tra le quali in particolare gli artt. 44, 45 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88 relativi alla ristrutturazione dell INPS. - Commissione Provinciale per l integrazione salariale in favore dei lavoratori occupati nel settore dell industria (Cassa Integrazione Guadagni Industria : regolata dalla legge , n. 164 e successive modifiche e integrazioni, e dall art. 8 e l articolo 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608; - Commissione provinciale per l integrazione salariale a favore dei lavoratori occupati nell edilizia ed affini (Commissione provinciale della Cassa Integrazione Guadagni Edilizi): regolata dalla legge 6 agosto 1975 n. 427 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare dagli artt.3 e 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608; - Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato C.I.S.O.A.: regolato dalla legge 8 agosto 1972 n. 457 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l art. 14; -Commissione Provinciale per il lavoro (CPL) e sue sottocommissioni: regolata dagli artt. 8 e 38 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18, nonché dall articolo 3 del Regolamento sugli Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del e successive deliberazioni di modifica; - Comitato Tecnico per il diritto al lavoro dei disabili: regolato dagli artt. 8 e 38 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18, nonché dall articolo 10 del Regolamento sugli Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento 1
2 approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del e successive deliberazioni di modifica; - Sotto commissione per la mobilità: regolata dagli artt. 8 e 38 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18, nonché dall articolo 5 del Regolamento sugli Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del e successive deliberazioni di modifica; - Sotto commissione per l inserimento lavorativo dei disabili: regolata dagli artt. 8 e 38 della legge regionale 9 agosto 2005 n. 18, nonché dall articolo 7 del Regolamento sugli Organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro. Conferma istituzione e criteri di funzionamento approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del e successive deliberazioni di modifica; Articolo 3 (Riferimenti normativi relativi al grado di rappresentatività) In considerazione della mancata attuazione dell art della Costituzione e dell assenza di disposizioni normative che prevedano oggettivi indicatori della rappresentatività, la Suprema Corte con sentenza n. 975/1988 ha espresso l orientamento per cui la legge non può individuare a priori una o più organizzazioni sindacali come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all autorità amministrativa preposta alla nomina che, volta per volta, valuterà, comparativamente, il rispettivo grado di rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti (v. anche Corte Cost n. 54). In assenza di un espressa previsione normativa in materia, si fa dunque riferimento alla circolare n. 14/95 dell dell allora Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ad oggetto Rappresentatività delle OO.SS. a livello nazionale. La circolare ministeriale sopra citata precisa che la sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività va dedotta da un complesso di indici o elementi sintomatici che possono essere così riassunti: 1) consistenza numerica del sindacato 2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale 3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva. La circolare 14/95 precisa, inoltre, che la consistenza numerica si è rilevata di difficile verifica poiché il principio costituzionale della libertà sindacale preclude all amministrazione la possibilità di effettuare indagini sulla veridicità dei dati forniti dai sindacati relativamente al numero degli iscritti. La stessa circolare ha altresì rilevato che anche il requisito della diffusione delle strutture organizzative non offre elementi di certezza, non essendo precisato quale sia la presenza sul territorio da considerare minima (v. Cass. 1256/64). Inoltre la norma in questione prevede che l indagine sulla rilevazione della rappresentatività verta anche: 1 Articolo 39 della Costituzione italiana L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.e` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 2
3 - sull attività svolta a favore degli associati (ad esempio controversie individuali, plurime e collettive) - responsabile della sede e numero degli eventuali collaboratori - orario di apertura settimanale e giornaliero - canone affitto corrisposto. Articolo 4 (Criteri per la valutazione del grado di rappresentatività) Sulla base di quanto esposto all articolo precedente, per la determinazione del grado di rappresentatività delle associazioni datoriali, di quelle dei lavoratori autonomi, dirigenziali e delle cooperative, l Ente attualmente fa riferimento ai seguenti criteri di valutazione: - consistenza numerica delle associazioni sia a livello nazionale che a livello provinciale - tutela interessi individuali e collettivi degli associati (stipula CCNL e accordi integrativi) - partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro - ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali Articolo 5 (Modalità di acquisizione e utilizzo dei dati sul grado di rappresentatività) Al fine di procedere ad una valutazione della rappresentatività, l Ente procede ad acquisire, con cadenza biennale, i dati necessari alla valutazione della rappresentatività sindacale sulla base dei criteri sopra esposti. I dati dovranno essere forniti secondo le modalità indicate dall Ufficio incaricato entro il 28 febbraio dell anno successivo al biennio di riferimento. Il periodo temporale di riferimento dei dati, per ciascuna rilevazione, consiste nel biennio solare antecedente la scadenza del 28 febbraio. Solo per la rilevazione della consistenza associativa, verrà rilevato il numero degli iscritti al 31 dicembre dell anno precedente la rilevazione. La nota di comunicazione dei dati assumerà la forma di atto notorio sottoscritto, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal rappresentante legale dell associazione sindacale o della cooperativa interpellata. Sulla base dei dati ricevuti, l Ufficio della Provincia incaricato effettuerà la rilevazione della rappresentatività entro il 30 aprile, provvedendo poi a pubblicare anche sul sito web della Provincia le risultanze. La rilevazione dei dati relativi alla rappresentatività verrà utilizzata per le designazioni o nomine di rappresentanti sindacali in organismi collegiali che renderà necessario effettuare sino alla nuova rilevazione. Il trattamento delle informazioni da parte dell Ente, si espleta nel rispetto dei principi generali sanciti dall art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in applicazione della disciplina da quest ultimo contemplata. I dati forniti potranno essere soggetti a verifiche da parte dell Ufficio procedente presso gli enti depositari dei dati complessivi di riferimento, qualora disponibili. Articolo 6 (Indicatori per la valutazione del grado di rappresentatività e metodo di calcolo) L individuazione della maggior rappresentatività avverrà attribuendo un punteggio ai seguenti indicatori, che costituiscono la declinazione dei criteri indicati al precedente art. 4. 3
4 Per ogni indicatore, che è pesato in punti, viene previsto un valore massimo di punti, per un totale generale di 100 punti. I singoli punteggi saranno assegnati come di seguito specificato. 1. consistenza associativa a livello provinciale (misurata al 31 dicembre dell anno precedente a quello della rilevazione): numero totale di aziende associate (15 punti) e il numero dei lavoratori occupati nelle medesime aziende (15 punti), per un totale massimo di 30 punti; 2. significativa presenza territoriale a livello nazionale: numero totale di aziende associate (massimo 20 punti); 3. attività di tutela di interessi individuali e collettivi: numero dei CCNL sottoscritti (10 punti) e numero degli accordi integrativi sottoscritti (10 punti), per un totale massimo di 20 punti; 4. controversie (massimo 20 punti) - il dato finale deriva dalla somma dei seguenti sotto indicatori: a. controversie in sede sindacale individuali e plurime: numero delle controversie gestite, suddivise tra quelle a livello provinciale e quelle a livello aziendale; b. controversie individuali e plurime, svolte presso la Direzione Territoriale del Lavoro: numero delle controversie gestite, suddiviso tra quelle a livello provinciale e quelle a livello aziendale; c. controversie in sede sindacale collettive 2 : numero delle controversie gestite, suddiviso tra quelle a livello provinciale e quelle a livello aziendale; d. controversie collettive in sede di Ufficio del Lavoro provinciale: numero delle controversie gestite, suddiviso tra quelle a livello provinciale e quelle a livello aziendale; 5. sedi sindacali: numero delle sedi a livello provinciale (massimo 10 punti). Per ciascuno degli indicatori sopra indicati, viene attribuito il punteggio massimo previsto all associazione sindacale che risulta possedere il valore più alto, mentre alle altre associazioni il punteggio viene attribuito in proporzione. Nella ricostituzione degli organismi collegiali, composti secondo i criteri della rappresentatività sindacale, i posti vengono assegnati alle associazioni tenendo conto del punteggio totale conseguito da ciascuna di esse. Più precisamente, il calcolo operato è il seguente: la somma dei punteggi totali conseguiti da tutte le associazioni, viene divisa per il numero di posti da assegnare. Il coefficiente così ottenuto viene rapportato al punteggio totale di ogni associazione. L assegnazione dei posti disponibili avviene, dunque, con criterio proporzionale. Eventuali posti eccedenti da assegnare dopo aver attribuito i posti secondo il calcolo matematico sopra descritto, vengono assegnati all organizzazione sindacale che ha riportato il maggiore resto, sia che rientri tra quelle che hanno già ottenuto almeno un posto, che in caso contrario. 2 Ad esempio, procedure di mobilità 4
5 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: ALBERTO GAGLIARDI CODICE FISCALE: GGLLRT52E11F284L DATA FIRMA: 21/01/ :49:48 IMPRONTA: 21AC2CBA22C3A0F928EBAAFCAF9227C7C55C717E9C3400FE423C8D085C53B9C0 C55C717E9C3400FE423C8D085C53B9C00BE51141AD6B07B360EDC18EFC9FF388 0BE51141AD6B07B360EDC18EFC9FF38861EED72D5A1C24B27867EE90DD0795F9 61EED72D5A1C24B27867EE90DD0795F95115F80A828C011824F702E NOME: MARIA TERESA BASSA POROPAT CODICE FISCALE: BSSMTR46S63L424O DATA FIRMA: 10/02/ :22:55 IMPRONTA: 2DC0D64E0505CB25E827CD6F765F193680F816E442B026F6DAC0D51CB6BADF69 80F816E442B026F6DAC0D51CB6BADF69C087DAA64B6C35EF81BBEB D C087DAA64B6C35EF81BBEB D69B33FFEFBD64D66E4E3660F8FAEEF66 69B33FFEFBD64D66E4E3660F8FAEEF66580C29FA959EB788E AC3115 NOME: GABRIELLA LUGARA' CODICE FISCALE: LGRGRL67T53H224K DATA FIRMA: 11/02/ :46:36 IMPRONTA: 30C25AE243F3E856F16006ECCFBB31FE08C0CE9E2F07FD9AF3564E874C6B430A 08C0CE9E2F07FD9AF3564E874C6B430AB0E8DDE968300CBEC5F8698A505FCF3A B0E8DDE968300CBEC5F8698A505FCF3AD33241E83ADB4023A740D599EA6D44E7 D33241E83ADB4023A740D599EA6D44E762B0A98C533A6C7D1A A329
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