D.P.R. 26/04/1986, n. 131 Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

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1 D.P.R. 26/04/1986, n. 131 Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro Tariffa I Parte prima Atti soggetti a registrazione in termine fisso Articolo 1 (113) 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi 9% Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2% Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, i- scritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: (98) (109) (111) 12 per cento Note: I) (105) II) (106) II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento (99) gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; (101) (112) b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; (115) c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,

2 dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa (100) pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (102) (103) (110) (114) II-ter) (104) II-quater) (107) II-quinquies) (108) (98) Comma modificato dall'art. 6, commi 1 e 5, D.L. 30 settembre 1989, n. 332; dagli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17, commi 1 e 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155; dall'art. 10, comma 6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; dall'art. 3, comma 14, lett. b), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30; dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1

3 gennaio 1998; dall'art. 7, commi 6 e 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1 gennaio 2000; dall'art. 4, comma 6, lett. a), D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, con la decorrenza prevista dall'art. 1, comma 300 della predetta L. 311/2004; dall'art. 1, commi 25 e 28, L. 24 dicembre 2007, n. 244; dall'art. 2, comma 23, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 609, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1 gennaio (99) Aliquota così modificata dall'art. 7, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1 gennaio 2000 e, successivamente, dall'art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011. (100) Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal 1 aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall'art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n (101) Lettera modificata dall'art. 33, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1 gennaio (102) Comma modificato dall'art. 41-bis, comma 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n (103) Nota sostituita dall'art. 3, comma 131, L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1 gennaio (104) Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011. In precedenza, la presente nota era stata aggiunta dall'art. 3, comma 14, lett. c), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30. (105) Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011. (106) Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011. In precedenza, la presente nota era stata modificata dall'art. 7, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1 gennaio (107) Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011. In precedenza, la presente nota era stata aggiunta dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1 gennaio (108) Nota abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 10, D.Lgs. 23/2011.

4 In precedenza, la presente nota era stata aggiunta dall'art. 4, comma 6, lett. b), D.Lgs. 4 maggio 2001, n (109) A norma dell'art. 10, commi 2 e 5, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a euro. (110) La Corte costituzionale, con ordinanza aprile 2007, n. 148 (Gazz. Uff. 2 maggio 2007, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al provvedimento, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009, n. 33 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata, «nella parte in cui non prevede che, al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per il precedente acquisto, l'acquisto di altro immobile si possa perfezionare [...] con atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi» a case di abitazione non di lusso, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata, nella parte in cui «prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato» in piena proprietà, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 35, primo e quarto comma, della Costituzione. (111) La Corte costituzionale, con sentenza 1-12 dicembre 2014, n. 279 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata come introdotto dall'art. 3, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. (112) Per la proroga del termine di cui alla presente lettera, vedi l'art. 1, comma 9- quinquies, D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 2014, n. 93. (113) Vedi, anche, l'art. 33, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e il comma 4 dell'art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. (114) Vedi, anche, l'art. 7, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e, per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'art. 66, L. 21 novembre 2000, n Vedi, inoltre, l'art. 69, della stessa legge n. 342/2000. (115) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 giugno luglio 2011, n. 203 (Gazz. Uff. 13 luglio 2011, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della lettera b) del numero 1) della nota II-bis dell'art. 1 della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai principi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe

5 Juris data - Archivio selezionato: Legislazione Nazionale Decreto legislativo 14/03/2011 n. 23, G.U. 23/03/2011 n. 67 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n.23 (in Gazz. Uff., 23 marzo 2011, n. 67). - Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale (A). (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'interno 26 luglio 2011; Risoluzione Ministero dell'economia e delle Finanze 14 maggio 2012 n. 49/E; Circolare Ministero dell'economia e delle Finanze 04 giugno 2012 n. 20/E; Nota INAIL 17 luglio 2013, n Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare 1 All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: Atti traslativi a titolo oneroso della atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di - menti coattivi 9 per cento Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2 per cento b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis); c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: dell'aliquota del 3 per cento, sono sostituite dalle seguenti: dell'aliquota del 2 per cento. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non puo' essere inferiore a euro. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta (1). 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (2). (1) Comma sostituito dall'articolo 26, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n (2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 608, della Legge 27 dicembre 2013, n Tutti i diritti riservati - copyright

6 Juris data - Archivio selezionato: Legislazione Nazionale Decreto Legge 12/09/2013 n. 104, G.U. 12/09/2013 n. 214 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013 n.104 (in Gazz. Uff., 12 settembre 2013, n. 214). - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2013 n Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. CAPO III CAPO III Altre disposizioni (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) 1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalita' direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.". 2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Tutti i diritti riservati - copyright

7 Juris data - Archivio selezionato: Legislazione Nazionale Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986 n. 131, G.U. 30/04/1986 n. 99 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (IMPOSTA DI REGISTRO) (1) (2) (A). (1) Per la semplificazione in materia di adempimenti connessi agli uffici del registro vedi ild.lgs. 18 dicembre 1997, n pecuniaria di uguale importo; i riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato D.Lgs. 472/1997, e, salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato D.Lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali. (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 15 maggio 1998, n. 126/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 9 giugno 1998, n. 143/E; Circolare del del Ministero dell'economia e delle Finanze 10 settembre 1998, n. 214; Circolare del Ministero delle Finanze 13 gennaio 1999, n. 15; Circolare del Ministero delle Finanze 20 gennaio 1999, n. 21; Circolare del Ministero delle Finanze 12 febbraio 1999, n. 34; Nota del del Ministero delle Finanze 24 aprile 1999, n. 3; Circolare del Ministero delle Finanze 20 marzo 2000, n. 50; Circolare del Ministero delle Finanze 26 maggio 2000, n. 111; Circolare del Ministero delle Finanze 11 luglio 2000, n. 142; febbraio 2002, n. 35; Risoluzione del Ministero delle Finanze 20 febbraio 2002, n. 52; Nota del Ministero dell'economia e delle Finanze 16 luglio 2002, n ; Risoluzione del Ministero delle Finanze 31 luglio 2002, n. 254; Circolare del Ministero delle Finanze 14 agosto 2002, n. 69; Risoluzione del Ministero delle Finanze 31 marzo 2003, n. 77; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 5 giugno 2003, n. 126/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 21 luglio 2003, n. 154/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 6 ottobre 2003, n. 192/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 1 marzo 2004, n. 22/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 16 marzo 2004, n. 44/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 3 maggio 2004, n. 66/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze 25 febbraio 2005, n. 25; Risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze 7 aprile 2005, n. 43; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 16 febbraio 2006, n. 32/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 3 aprile 2006, n. 11/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 31 ottobre 2006, n. 119/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 7 novembre 2006, n. 122/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 27 novembre 2006, n. 134/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 07 ottobre 2011, n. 44/E; Risoluzione Ministero dell'economia e delle Finanze 26 marzo 2012 n. 27/E; Circolare Ministero dell'economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 27/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2012 n. 95/E; Circolare Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 18/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2013, n. 90/E. TESTO UNICO [ parte 2 di 5] TITOLO III APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 8), 8- bis ) e 27- quinquies ), dello stesso decreto nonche' delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972 (1). 1- all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all' articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (2). 2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto. (1) Comma modificato dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, dall'articolo 8 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, successivamente dall'articolo 82, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di conversione.. (2) Comma aggiunto dall'articolo 35, comma 10, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e successivamente modificato dall articolo 1, comma 164, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n Tutti i diritti riservati - copyright

8 Juris data - Archivio selezionato: Legislazione Nazionale Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986 n. 131, G.U. 30/04/1986 n. 99 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (IMPOSTA DI REGISTRO) (1) (2) (A). (1) Per la semplificazione in materia di adempimenti connessi agli uffici del registro vedi ild.lgs. 18 dicembre 1997, n pecuniaria di uguale importo; i riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato D.Lgs. 472/1997, e, salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato D.Lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali. (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 15 maggio 1998, n. 126/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 9 giugno 1998, n. 143/E; Circolare del del Ministero dell'economia e delle Finanze 10 settembre 1998, n. 214; Circolare del Ministero delle Finanze 13 gennaio 1999, n. 15; Circolare del Ministero delle Finanze 20 gennaio 1999, n. 21; Circolare del Ministero delle Finanze 12 febbraio 1999, n. 34; Nota del del Ministero delle Finanze 24 aprile 1999, n. 3; Circolare del Ministero delle Finanze 20 marzo 2000, n. 50; Circolare del Ministero delle Finanze 26 maggio 2000, n. 111; Circolare del Ministero delle Finanze 11 luglio 2000, n. 142; febbraio 2002, n. 35; Risoluzione del Ministero delle Finanze 20 febbraio 2002, n. 52; Nota del Ministero dell'economia e delle Finanze 16 luglio 2002, n ; Risoluzione del Ministero delle Finanze 31 luglio 2002, n. 254; Circolare del Ministero delle Finanze 14 agosto 2002, n. 69; Risoluzione del Ministero delle Finanze 31 marzo 2003, n. 77; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 5 giugno 2003, n. 126/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 21 luglio 2003, n. 154/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 6 ottobre 2003, n. 192/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 1 marzo 2004, n. 22/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 16 marzo 2004, n. 44/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 3 maggio 2004, n. 66/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze 25 febbraio 2005, n. 25; Risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze 7 aprile 2005, n. 43; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 16 febbraio 2006, n. 32/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 3 aprile 2006, n. 11/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 31 ottobre 2006, n. 119/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 7 novembre 2006, n. 122/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 27 novembre 2006, n. 134/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 07 ottobre 2011, n. 44/E; Risoluzione Ministero dell'economia e delle Finanze 26 marzo 2012 n. 27/E; Circolare Ministero dell'economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 27/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2012 n. 95/E; Circolare Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 18/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2013, n. 90/E. TARIFFA I [ parte 3 di 5] PARTE I ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO Art. 1. immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica 9 per cento Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2 per cento Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento (1) Note: agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell' 8% l'acquirente deve nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.] (2) [II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3% la parte acquirente: dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b ) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di

9 destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico (3).] (4) II- dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a ) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto (5); b ) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti da acquistare; c ) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a ), b ) e c ) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a ), b ) e c ) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a ). Sono nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4.In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale (6) (7). [II- ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria (8).] [II- quater ). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento [II- l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa (10).] (1) Comma modificato dall articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384; dall articolo 16, comma 1, lettera a), del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993 n. 243; dall articolo 10, comma 8, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323; dall articolo 3, comma 14, lettera b), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30; dall articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; dall articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ; dall allegato 2- bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall articolo 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207; dall articolo 2, comma 23, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; successivamente, 1, comma 609, della Legge 27 dicembre 2013, n (3) L articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n (5) Lettera modificata dall articolo 33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n (6) Nota aggiunta dall articolo 16, comma 1, lettera b), del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993 n. 243 e, successivamente, sostituita dall articolo 3, comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n L articolo 7, marzo 2011, n. 23. (7) Comma modificato dall articolo 41-bis, comma 5, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n (8) Nota aggiunta dall articolo 3, comma 14, lettera c), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997 (9) Nota aggiunta dall articolo 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e, successivamente, abrogata, dall'articolo 10, comma 23, (10) Nota aggiunta dall articolo 4, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e, successivamente, abrogata, dall'articolo 10, comma 23,

10 Juris data - Archivio selezionato: Legislazione Nazionale Decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986 n. 131, G.U. 30/04/1986 n. 99 Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 99). - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (IMPOSTA DI REGISTRO) (1) (2) (A). (1) Per la semplificazione in materia di adempimenti connessi agli uffici del registro vedi ild.lgs. 18 dicembre 1997, n pecuniaria di uguale importo; i riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato D.Lgs. 472/1997, e, salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato D.Lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali. (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 15 maggio 1998, n. 126/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 9 giugno 1998, n. 143/E; Circolare del del Ministero dell'economia e delle Finanze 10 settembre 1998, n. 214; Circolare del Ministero delle Finanze 13 gennaio 1999, n. 15; Circolare del Ministero delle Finanze 20 gennaio 1999, n. 21; Circolare del Ministero delle Finanze 12 febbraio 1999, n. 34; Nota del del Ministero delle Finanze 24 aprile 1999, n. 3; Circolare del Ministero delle Finanze 20 marzo 2000, n. 50; Circolare del Ministero delle Finanze 26 maggio 2000, n. 111; Circolare del Ministero delle Finanze 11 luglio 2000, n. 142; febbraio 2002, n. 35; Risoluzione del Ministero delle Finanze 20 febbraio 2002, n. 52; Nota del Ministero dell'economia e delle Finanze 16 luglio 2002, n ; Risoluzione del Ministero delle Finanze 31 luglio 2002, n. 254; Circolare del Ministero delle Finanze 14 agosto 2002, n. 69; Risoluzione del Ministero delle Finanze 31 marzo 2003, n. 77; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 5 giugno 2003, n. 126/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 21 luglio 2003, n. 154/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 6 ottobre 2003, n. 192/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 1 marzo 2004, n. 22/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 16 marzo 2004, n. 44/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 3 maggio 2004, n. 66/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze 25 febbraio 2005, n. 25; Risoluzione del Ministero dell'economia e delle Finanze 7 aprile 2005, n. 43; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 16 febbraio 2006, n. 32/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 3 aprile 2006, n. 11/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 31 ottobre 2006, n. 119/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 7 novembre 2006, n. 122/E; Risoluzione del Ministero dell'economia e Finanze 27 novembre 2006, n. 134/E; Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze 07 ottobre 2011, n. 44/E; Risoluzione Ministero dell'economia e delle Finanze 26 marzo 2012 n. 27/E; Circolare Ministero dell'economia e delle Finanze 21 giugno 2012 n. 27/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2012 n. 95/E; Circolare Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 18/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2013, n. 90/E. TARIFFA I [ parte 3 di 5] PARTE I ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO Art. 8-bis 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento. NOTE i) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto (1) (1) Articolo inserito dall articolo 1, comma 164, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n Tutti i diritti riservati - copyright

11 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 [c.d. "Federalismo Fiscale Municipale"]. (Gazz. Uff. n. 67 del 23 marzo 2011 Serie Generale) Art. 10 Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare Entrata in vigore: 12 novembre All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in 9 per genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di cento godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)»; b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis); c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento». 2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a euro. 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta. (1) 4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n È altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli 2 per cento

12 atti di cui ai commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n (2) 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio Note: (1) Comma così sostituito dall art. 26, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n (2) Comma modificato dall art. 1, comma 608, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dall art. 13, comma 3, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, e dall'art. 5, comma 1-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall art. 20, comma 4-ter, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [c.d. "TUR"] (S.O. alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986) TARIFFA - PARTE PRIMA - Art. 1 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [c.d. "TUR"] (S.O. alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986) TARIFFA - PARTE PRIMA - Art. 1 Versione: 15 Modificativo: L. 27 dicembre 2013, n. 147 Decorrenza: Dal 1 gennaio Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di 9 per cento espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, 2 per cento ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) (1) Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e

13 relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione 12 per previdenziale ed assistenziale: cento (2) [Note: I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. (3) Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa (4) pari alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento dell'imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.] (5) [II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte acquirente: a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa (4) pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.] (5) II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento (6) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà,

14 dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano (7). La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n (8) 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa (4) pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. (9) [II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata

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