Ordini di pagamento sull Estero Bonifici Rimessa diretta

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1 08/03/2010 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Ordini di pagamento sull Estero Bonifici Rimessa diretta Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero Spa. Sede legale e amministrativa: Piazza Nogara Verona. Indirizzo telematico: Codice ABI 5188 Iscritta all'albo delle banche presso Banca d Italia. Banca controllata da socio unico Banco Popolare Soc. Coop. Iscrizione al registro delle imprese di Verona: n Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale Euro interamente versato. Riserve al 31/12/2008 Euro Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica Il servizio consente al correntista di pagare mediante bonifico o spedire, mediante rimessa diretta, una somma determinata a favore di un beneficiario presso altre banche all estero. Per consentire un esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti di altre banche, l ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso. Per i bonifici transfrontalieri da eseguire in euro presso banche dei paesi UE, l ordine deve contenere le coordinate IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e il codice BIC (Bank Identification Code) della banca destinataria (cfr. Regolamento CE 2560/01). Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) - rischio di tasso di cambio per disposizioni di pagamento da effettuarsi in valuta estera. Pagina 1 di 7

2 Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario mancanti (IBAN) e del BIC della banca destinataria Rimessa diretta Tasso di cambio (fonte di riferimento) Legenda delle principali nozioni del servizio bonifici disposti senza l indicazione o con l indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente consente l invio di una determinata somma a favore di un beneficiario presso una banca estera convenzionata con il nostro istituto. Il servizio prevede un costo spese our (ossia comprensivo delle spese a carico del destinatario), che varia per singolo Paese e a seconda che il pagamento avvenga con addebito sul conto oppure regolato per contanti indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale). Condizioni economiche del Prodotto/Servizio BONIFICI SOGGETTI A NORMATIVE EUROPEE BONIFICI SEPA CREDIT TRANSFER bonifici SEPA Credit Transfer basato sullo schema definito dal Rulebook pubblicato dal European Payment Council (EPC) con l obiettivo di creare un area unica dei pagamenti a livello europeo. Sono eligibili come SEPA Credit Transfer le disposizioni di bonifico, non urgenti effettuate in Euro, senza indicazioni di valuta fissa per il beneficiario, su iniziativa di un ordinante, tramite un ente situato in uno Stato aderente SEPA (vedi nota 5) per mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente situato in un altro Stato aderente SEPA. L ordinante di un bonifico SEPA Credit Transfer deve mettere a disposizione dell ente esecutore il codice IBAN e BIC del beneficiario, intendendosi automaticamente autorizzato lo stesso ente a comunicare al beneficiario anche le coordinate bancarie dell ordinante o qualsiasi dettaglio atto ad identificarlo. E ammessa la sola causale di spese SHA (=SHARE, vale a dire ordinante e beneficiario pagano ciascuno le spese dei rispettivi enti esecutori). BONIFICI TRANSFRONTALIERI Bonifici transfrontalieri soggetti alla direttiva 97/5/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 relativo ai bonifici transfrontalieri (decreto legislativo n.253 del ). La direttiva si applica ai bonifici effettuati in Euro, nelle valute degli Stati membri dell Unione Europea (vedi nota 1) e nelle valute degli stati Efta (vedi nota 2), d ammontare non superiore all equivalente di Euro. Il bonifico transfrontaliero è un operazione effettuata, su iniziativa di un ordinante, tramite un ente situato in uno Stato membro per mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente situato in un altro Stato membro. BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN EURO "Bonifici transfrontalieri in Euro" soggetti al Regolamento (CE) 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in Euro. Il regolamento si applica ai bonifici effettuati in Euro oppure in Corone Svedesi d'ammontare non superiore all'equivalente di Eur Il "bonifico transfrontaliero" è un'operazione, effettuata su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediati in uno altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona (vedi note 1 e 4). Pagina 2 di 7

3 Per completezza di informazione, si precisa che un bonifico può essere sia "bonifico transfrontaliero", sia "bonifico transfrontaliero in Euro", se rispecchia le caratteristiche di entrambi si applicano le condizioni più favorevoli. ALTRI BONIFICI Se non rientrano nelle caratteristiche descritte al punto precedente. COMMISSIONI applicabili ai "BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN EURO" (vedere regole che disciplinano i "bonifici transfrontalieri in Euro" in applicazione del regolamento (CE) n.2560/2001) ed i BONIFICI SEPA CREDIT TRANSFER (d importo inferiore ad Eur ) Bonifico ordinario regolato per cassa 5,00 Bonifico ordinario regolato con addebito in conto corrente 3,50 Bonifici derivanti dall elaborazione di flussi presentati dalla clientela (per ogni singolo bonifico) 2,50 N.B. La Banca accetta bonifici transfrontalieri in Euro solo con opzione di spesa SHARE, ovvero spese sostenute rispettivamente dall ordinante e dal beneficiario solo per la parte di propria competenza COMMISSIONI applicabili ai "BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN EURO" di qualsiasi importo (vedere regole che disciplinano i "bonifici transfrontalieri in Euro" in applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001) Commissione per mancata comunicazione del codice BIC della banca del beneficiario oppure del codice IBAN del beneficiario 2,00 COMMISSIONI E SPESE applicabili agli ALTRI BONIFICI, ai "BONIFICI TRANSFRONTALIERI " (vedere regole che disciplinano i "bonifici transfrontalieri " in applicazione del decreto legislativo n. 253 del 28/07/2000) ed ai BONIFICI SEPA CREDIT TRANSFER (d importo superiore ad Eur ) Commissione di intervento 2 per mille con un importo minimo applicabile di 3,00 N.B.: Tale commissione viene applicata anche nel caso di bonifici con addebito di conti in Euro o in divisa non residenti (ivi compresi gli esborsi che comportano arbitraggio di divisa) e nel caso di bonifici con addebito di conti in divisa residenti. Spese sui bonifici 15,00 Spese aggiuntive per bonifici con clausola di spese "OUR" 5,16 (vedi modalità di applicazione delle spese e commissioni) più eventuali spese reclamate Spese aggiuntive per commissioni addebitate da banche americane a fronte di trasferimenti espressi in Dollari USA da 2,58 a 7,75 a seconda della banca del beneficiario Commissione per mancata comunicazione del codice BIC della banca del beneficiario oppure del codice IBAN del beneficiario 10,00 Costo del regolamento della eventuale comunicazione valutaria statistica emessa - esclusi bonifici transfrontalieri 4,50 CONDIZIONI DI VALUTA Per i bonifici che rientrano nella categoria Bonifici Transfrontalieri in applicazione al D.L. nr. 253 del e del Regolamento EU 2560/2001, e per i Bonifici SEPA Credit Transfer (d importo inferiore ad Eur ), l importo viene messo a disposizione della banca del beneficiario o della banca intermediaria di norma entro il terzo giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero ma in ogni caso è riconosciuto alla banca del beneficiario entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell ordine di bonifico. Per tutti gli Altri bonifici e per i Bonifici SEPA Credit Transfer (d importo superiore ad Eur ), l importo viene messo a disposizione della banca del beneficiario o della banca intermediaria di norma entro 2 giorni forex dal giorno di esecuzione dell ordine di bonifico. Pagina 3 di 7

4 ALTRE CONDIZIONI APPLICABILI A TUTTI I BONIFICI Valuta di addebito in conto Richieste di interventi vari successivi alla esecuzione del bonifico data contabile spese quantificate di volta in volta, in base alla richiesta della stessa Si richiama l'attenzione della clientela sul fatto che permane il rischio di cambio per i bonifici che sono espressi in divise estere diverse dall'euro. Per questi ultimi il tasso di cambio sarà quello del giorno e del momento in cui il Banco esegue l operazione, come risultante dalla tabella esposta nei locali della dipendenza MODALITA DI APPLICAZIONE DELLE SPESE E COMMISSIONI Sull'ordine di bonifico l'ordinante deve indicare le modalità di applicazione delle spese e commissioni, scegliendole tra una delle seguenti clausole: SHARE La banca addebiterà al cliente ordinante solo le sue spese BEN La banca tratterrà le sue spese e commissioni, tranne l eventuale costo della comunicazione valutaria statistica, dall importo nominale del bonifico OUR La banca addebiterà al cliente ordinante le sue spese e commissioni e (quando note) quelle della banca del beneficiario RIMESSA DIRETTA - Importo massimo per ogni invio verso paesi esteri 3.000,00 - Il costo della rimessa a carico dell ordinante varia per singolo paese secondo la seguente tabella che riporta l elenco dei Paesi per i quali è attivo il servizio: Paese Costo con addebito in c/c Costo con pagamento per cassa ALBANIA 13,00 16,00 ALGERIA 8,00 10,00 BANGLADESH 3,00 6,00 BULGARIA 3,00 3,50 BURKINA FASO 4,00 6,00 CAMERUN 8,00 10,00 COSTA D AVORIO 8,00 10,00 CROAZIA 4,00 6,00 ECUADOR 6,00 8,00 EGITTO 8,00 10,00 FILIPPINE 7,00 10,00 GHANA 8,00 10,00 INDIA 10,00 12,00 MACEDONIA 8,00 10,00 MAROCCO 3,50 5,50 MOLDAVIA 8,00 10,00 PAKISTAN 7,00 10,00 PERU 7,00 9,00 ROMANIA 3,00 3,50 SENEGAL 8,00 10,00 SERBIA 8,00 10,00 SRI LANKA 5,00 8,00 TUNISIA 13,00 16,00 UCRAINA 12,00 14,00 Pagina 4 di 7

5 REGOLE CHE DISCIPLINANO I "BONIFICI TRANSFRONTALIERI" IN APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 253 DEL Nella predisposizione di un ordine di bonifico transfrontaliero la banca risponde dell'esecuzione di tale bonifico nel termine convenuto con l ordinante o, in assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, la Banca è tenuta a riconoscere all ordinante un indennizzo nella misura prevista dall art. 4, comma 3 del D.Lgs. nr. 253/2000, consistente nel pagamento di una somma corrispondente all interesse legale calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data nella quale l importo del bonifico transfrontaliero è accreditato sul conto dell ente del beneficiario. Per determinare detta data (momento iniziale dell'esecuzione), la banca distinguerà tra la data di ricezione e la data in cui ricorrono tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine stesso (fondi, dati e informazioni ecc.) definita come "data di accettazione" della disposizione. A tal fine per il nostro istituto la "data di accettazione" sarà quella di addebito del relativo importo sul conto intrattenuto dal cliente come indicato nella lettera contabile. Resta inteso che qualora, entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricezione dell'ordine di pagamento, non vi fossero i requisiti per accettare l'ordine in parola, la banca ne darà immediata comunicazione al cliente per ottenere quanto richiesto e per riconcordare i termini di esecuzione dell'operazione. La mancata indicazione sul modulo del regime di spese applicabili sospende la accettazione dell'ordine. REGOLE CHE DISCIPLINANO I "BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN EURO" IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2560/2001 Un bonifico viene considerato "bonifico transfrontaliero in Euro" quando rispetta tutte le caratteristiche seguenti: Valuta del pagamento Importo Conto del beneficiario presso Conto dell ordinante presso - Euro o Corone Svedesi - fino a Euro o controvalore in Corone Svedesi - ente o sua succursale insediati in qualsiasi Stato membro dell'unione Europea (vedi note 1 e 4) - ente o sua succursale insediati in qualsiasi Stato membro dell Unione Europea (vedi note 1 e 4) In presenza di un "bonifico transfrontaliero in Euro", la banca applicherà al cliente ordinante le medesime commissioni addebitate dalla banca sui bonifici corrispondenti in Euro eseguiti in Italia. Il cliente ordinante deve sempre fornire alla banca il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC della banca del beneficiario. Se il cliente ordinante non fornisce le informazioni precitate, la banca gli addebiterà commissioni supplementari (anche sui bonifici di importo superiore a Euro o controvalore in Corone Svedesi). Per completezza d'informazione, si ricorda che il citato Regolamento prevede: "Per qualsiasi fatturazione transfrontaliera di beni e servizi nella Comunità il fornitore che accetta il pagamento tramite bonifico comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo ente". Pagina 5 di 7

6 PROCEDURE DI RECLAMO ED INDENNIZZO A VALERE SUI BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN APPLICAZIONE DEL D.L. nr. 253 del Questa banca aderisce all Accordo per la costituzione dell Ufficio reclami della clientela e dell Ombudsman Bancario. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. Quando l importo del bonifico transfrontaliero non è accreditato sul conto della banca del beneficiario entro il quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell ordine di bonifico, l ordinante ha diritto ad un indennizzo consistente nel pagamento da parte della Banca dell ordinante di una somma corrispondente all interesse legale calcolato sull importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data nella quale l importo del bonifico transfrontaliero è a disposizione della banca del beneficiario. Nel caso in cui la Banca dell ordinante dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile all ordinante, non è dovuto alcun indennizzo. Quando l importo del bonifico non è accreditato alla banca del beneficiario, la banca che ha accettato l ordine di bonifico transfrontaliero è tenuta a restituire all ordinante una somma corrispondente all importo del bonifico transfrontaliero non eseguito, fino ad un massimo di Euro , maggiorata dell interesse legale calcolato sull importo del bonifico per il periodo compreso tra la data di accettazione dell'ordine di bonifico e quella dell'accredito, più le spese relative al bonifico sostenute dall'ordinante. NOTE 1. Stati Membri Dell'unione Europea: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Spagna, Portogallo, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia e Ungheria. 2. E.F.T.A. - Associazione Europea Di Libero Scambio. Attualmente gli stati membri sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 3. Il Regolamento (Ce) N. 2560/2001 sui "Bonifici Transfrontalieri In Euro" attualmente si applica, oltre ai Paesi indicati nella nota 1, anche a pagamenti nelle Isole Canarie, Guiana Francese, Gibilterra, Groenlandia, Guadalupa, Martinica, Azzorre e Madeira, Reunion, Ceuta e Melilla. 4. Il Regolamento (Ce) N. 2560/2001 sui "Bonifici Transfrontalieri In Euro" attualmente non si applica a pagamenti nei seguenti Paesi: Andorra, Isola Bouvet, Svizzera, Guernsey, Isola Di Man, Isole Faroe, Islanda, Jersey, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, Saint Pierre e Miquelon, Svalbard e Jan Mayen, San Marino, Territori Del Sud Francesi, Stato Città del Vaticano, Polinesia Francese, Mayotte, Nuova Caledonia, Wallis e Futuna. 5. SEPA Stati aderenti: Italia, Germania Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria,Finlandia,Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Malta, Danimarca, Regno Unito, Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Monaco. Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi Pagina 6 di 7

7 del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. 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