COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

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1 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA SERVIZIO: Avvocatura Oggetto:Costituzione del Comune nel ricorso innanzi al TAR Campania-Napoli- proposto da Langellotti Antonio, notificato il 03/05/2011- Nomina difensore e rappresentante dell'ente: Avv. ti municipali Donatangelo Cancelmo e Catello De Simone- N N Reg. del Settore Reg. Ufficio di Segreteria Generale

2 IL DIRIGENTE l.dta e fatta propria la relazione, prot. )C;) ID del allegata; resa dali' Avvocatura municipale, qui Valutata e ritenuta la opportunità per l'ente di costituirsi nel giudizio de quo, ai sensi c per gli effetti dello statuto comunale, così come modificato da ultimo con delibera consiliare n. 54/2000, che all'art. 5Ribis, commi l c 2, così recita:" La legittimazione processuale del Comune è attribuita al dirigente, il quale, con propria determinazione, decide se avviare o meno una lite, se resistere t(jrmalmente ad altra già promossa da terzi... " "Al dirigente compete, altresì, conferire l'incarico tecnico-professionale ad un difensore qualificato... "; Visto l'art. 107, comma III, lett.l, D.L. vo n. 267/00; Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto; Dato, altresì, atto che il presente atto non necessita di impegno di spesa; Per la causale ed effetto di quanto innanzi. DETERMINA di costituire l'ente chiamato nel procedimento indicato nella relazione istruttoria, ad oggetto: 1icorso al TAR Campania-Napoli- proposto da Langellotti Antonio cl Comune di Castellammare di Stabia. Di nominare, come nomina, se stesso e l'avv. Catello De Simone, quali difensori e rappresentanti dell'ente, nel giudizio de quo, per la tutela e difesa dei diritti, ragioni ed interessi dell'ente, delegando gli stessi a rappresentare e difendere il Comune di Castellammare di Stabia, in ogni stato e grado del giudizio di cui in premessa e degli eventuali motivi aggiunti al ricorso, e conferendo ai medesimi ogni e più ampia facoltà, compresa quella di quietanzare, transigere e conciliare, nonché, ove occorra, chiamare in causa terzi- Di riconoscere agli Avvocati municipali i compensi di natura professionale, di cui al R.D. n del e successive modificazioni ed integrazioni, che verranno recuperati a seguito d eli' eventuale condanna della parte avversa soccombente; Di precisare che le spese borsuali faranno carico ad apposito fondo istituito presso l'economo comunale; Di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio di Segreteria, per la pubblicazione all' albo Pretorio; Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso al funzionario che lo ha adottato, per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per motivi di legittimità, che di merito, entro gg. l O dalla data di pubblicazione. Sede IL DIRIGENTE Avv. Donatangelo Cancelmo

3 '' '-,, ' i. i U.E T./\. 1\. Ci\1~1P /\N la- SEDE DI i\l;'l,poli l ' 'l.! ~ '! ' ' : 1 ''...:. '_, '.,. l :çtcor30 u;r~gellotti /\NTOf~IO, ).nrtn '!. C. F. l NCNTN:12C2:2C 129C. rarp.to '' rjrfc:so grusta '-~ì 1..:~ ; ~:.) 5 :) ;:, ~ :g l ~ '-~ 1, it:ji.": ~ ;) o ~ c ' J O '' ~ ' ' J o. ~ :.. " l JJ u "' "" u 7 ù,;,., - 'J J'. 'J ~ ~ ù.-. procura ;1 rnargme dd prosente c:jtto dall'avv.to l:3brizio Stile (CF -; i'li'f~z72coge 131 Wl <) cb!favv.to F runcesco Vecchio ne (C. F '/CCFNCGSA 11 F:039N\. presso il cu1 2tudio elettrvjmente domicilia, ir1 N2polr. alla via! ~uova Marina n.5. indinzzo posta E:lettronica c:::rtrficatlj ncol:ione rjelle cornunrcélzinnl da p;ute dell:1 cancellen;j del r ; r C <Jm p 3 n 1a: fra ncesçov 2cch ioneliìl awoc::jtinapol i legai ma11.1t: CONTRO il Comune di Castellammare di Stabia, in persona etei Sindaco pro ternrnre PER L'ANNULLAMENTO a) dell'ordinanza del Comune di Castellammare di Stabia Sotto m U1 bzmrstica pro t. n del , notificata il l/3/2011, con la quale si è ingiunta a parte ricorrente la rkmolizione di un m<jnufatto di sua proprietà; IJ) del verbale di accertamento redatto dal pérsonale del Comando di PM in data ' richiamato nell'ordinanza impugnata sub a) e non allegato alla stessa; c) di tutti gli atti p.resupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi laddove direttamente o indirettamente lesivi della posizione del ricorrente ivi comprese le risultanze tutte della istruttoria dei competenti uffici a base del \v"l'. F:thri:..:io.'-.rilt!l Si\!.. L;~oll!!,dlutti i\tttttrttn. " ::M13fll}J! a l'a"''"\\;,ll~t:.:.rr Stabì.a t rl n ì n ~uklll(' :..:a Schita n~ r.j<i, "L t,n<;ntn.uc:!s.('tz >t...,;.,,] :n :;t:nf.l Jell :1!1 L \'...,,...,,,! t;~ n_.?l-ì:::olo ddl.r 1 r. tioji::: rrcon-en: al prrwedmrnol. 11 ;n~ Z1011~ IV! pri':\~c.!o' der lwn, (lc: fr~ di CUl ag,h ;\.l((! /t: }.l kl IW'~\~~. :)ccn:to, comi': <la,111/> :t)l :JW,.:nnren.~ce r! pnl.1111;::o!il.<hl.1ln :.trpres:::nrarlo e.h:(":j,l-,1,, ~~~ procedura ([l nn. \H<'~:""llt<,1:t1J ol'_l)j sua fast e ~;radn. lh>ln h.. ie i d gmdiz1o d1 orpn:;rzt<>n~. <11.1o;d,Ji c:~t:cuzillllt: -~1<1 JIHII <Ii.lll', )1~ : lllc"ibzljatt, Sia,hrclta che,.,.,.:o t~: conkrendcv\ ;~ll"nnr'~' 1<: p.11 an1: Llcolti d1 L:r,.!!t, cmnprc~.~,j1jt:ll~ adegare e iarv1 r.1flflft~ent:~te. c-a.tgere, dcsisicrt, CO!ICJli.lre C rf:;jcio ~~ domande elo ecc:::~w''' n onv~' :.IDIJah, svolgere ncnr~;1 <lldil".. 11atura fallimentare. Ult< rvr : ut m:il procedure eseeultve <h 'lllah r::1 t r:< e ~oec1e, chramarc: tcn:r 111 c~t~< IIOH\lnare arbitn. Rattfica \1:1,~::,,,-~ \lo. operato. senza \w>oi'llll d1,,~,~:-;c re conferma, con t.pecdrco r1kn~n~p IO agli arlt :-!CJ 1":'! cc..' d::!lut. 6 della le!~g.e pro/e~~u,,ral~ Dichiara., moltrc:, a1 sen~1 t l'~r d <:ifcrti d:::ll'art_ IO d:::lla \Ci'!~=.~',;!C.( d1 essere stato edotto cile 1.Ln p::' :;omth. ricluc:sti djrtttanr::ill! n ; :l.cc<:.! u rre&so lerv., vcrraano unh: ~ -ati a! soli fint del presente mcant.:j ~ :Jre:té il uuo consenso al loro trnn,tme:~t~ Autorizza il medestmo altraa.rm~n~c. d:i mre1 dati personalt confonnemente alle norme del D. Lf!S l'''':::,(lcj; anche medrante strumenn 111Ùnnat1c =telematici con log11:::he srrr":1m~:rte correlate alle fu1aliui d.::lrrnr~nco IJ sottoscntto elegge darmciho nr::s;:. ii Vs. studio in Napob alla V\ll 1-h.nn~ n~s prowedimento impugnato sub a); d) per quanto possa occorrere in ' Sitt.3 di f':8.o~~cii'lmm.:m~ 1i StAbia questa se.de dell'esj3,resso ) ' ' i. ' -1 MAG i... l _L.. ~"'C'f~[,LLO N. 2 ~ 5'J ( _... /P' l1 1 ' l {,.,/...,.J.J.A~"-'11". i' ' \. '1 l l l l l l! ' i l rì '' 'v./ \~ l..t\..:..-'- - j

4 ;wv<~rtrmento doria futura acqursrzro11e (eh ; ''unbrerebbo ccper~1re ex se senza la éldozrone di ultenon provvedrmenti)!elle opere realrzzate e del! area dr sedime delle (pretese; opere LJbusrve laddove parte ncorrente non LJdempia alla sr:ontonea demolizrone del manufatto nel termine di 90 gg.c~lla notifica del provvedimento impugnato; :r rl rrsarcimento dei danni subiti e subendi da parte mente legatr alla illegittima adozrone del provvedimento 1pugnato lesivo della pieno diritto di parte ncorrete alla tutela. ;Stltuzioni:llmente garantita delle opere dijiio stesso :alraate e di cur sr dimostrerà in corso di causa il carattere r'on abusivo, danni da quantificare in corso di causa fatta.alva la valutazione equitativa degli stessi da parte dell'adito Tar Campania. FATTO Il ricorrente Langellotti Antonio è proprietario di un suolo seminativo ir r rc]uo, srto nel comune di Castellammare di Stabia alla località Schito, ed identificato al catasto terreni al Foglio 3 mappale r Ila Su detto fondo insiste, tra l'altro, un fabbricato di antica realizzazione, di circa 40 mq, inizialmente costituito da una baracca realizzata parte in legno, parte in lamiera, coperta da tetto in tegole di Marsiglia e con accesso consentito da un cancelletto in legno, pertinenziale rispetto all'edificio abitativo attiguo. In passato, tale struttura era adibita a stalla, posta al servizio del fondo. Già da diversi decenni il fabbricato si presentava decisamente fatiscente: il tetto era quasi completamente crollato, le pareti di legno.,

5 drvrite, e l'edrficio minaccrava di c:rollme, sicchè sr rendeva "PPOrtuno, anche per esigenze di srcurezza. procedere a lavorr di m:jnutenzione. F'E!rtanto, con istanza indirizzata al Sindaco di Castellammare di St<Jbia e datata , il sig. Langelotti richiedeva 11 rilascio di apposita autorizzazione all'esecuzione dei lavorr di ristrutturazione; in partico\are, onde garantire maggiore stabilità e durevolezza al manufatto, chiedeva di essere autorizzato "o sost!luire le attuali :;tmlture cnn opere murane. osservando le medesime dimensioni sia m.;/lozzo c!jc inlarghezzo. senza apportare alcun aumento di cubatura". Detta istanza restava inevasa. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione, ed al fine di scongiurare il crollo del fabbricato, il ricorrente provvedeva alla integrale ristrutturazione dello stesso, realizzando dei lavori di consolidamento della struttura e sostituendo le pareti in legno con strutture in cemento. Il manufatto così ottenut-j - avente la medesima volumetria della stalla preesistente - sarebbe servito quale garage/autorimessa al servizio della attigua abitazione. Tuttavia, in data , il ricorrente si vedeva notificare ordinanza prot. n del a firma del dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia, con la quale gli si ingiungeva la demolizione dell'opera in questione ed il ripristino dello stato dei luoghi. In particolare, il cennato provvedimento - redatto all'esito di sopralluogo compiuto dal personale della polizia municipale - riporta uno stralcio del verbale di accertamento della P.M., dal quale risulterebbe che il sig. Langellotti avrebbe realizzato opere "in 3

6 ,.,;;un-:j tlc'! f'ii!st:ij!/1!j!o/t a!jt!ilanlt. Nd r.:utsu i/ul suptailuut;o u ::li!ij.'<'ct:r/:jta f'esjstenza di un rn:111ufatto in muratura t li IJfocGfu 1!1/iiprl-curlflmlo ile!iijswb dtfjj<iiiia <Jt rnl 11.50X5.90. con massello <il ca/peslio 111 r:ls e,:opui tura 111 larwere grecale coibentate sur retta da profilati mel uflici.. ::FfattJ lavon - SI legge ancora nell'ordinanza di demolizione ;arebbero "itreqolari perché realizzati in assenza <lei permesso <.h <druire di t:w n/l'art. 10 del DPR. n. 380/2001 e in zona "F" del viqenle ;- ' G. <Zona tnerjificabj/e di nspe/lo>", nonché "integrano nrmva <:c :truz1one d! superficie e volumetna in zona f10(7) dove é vietata la!illova udificozionu. noncl1e l'ampliamento di edifici procsistentì'. Il ricorrente, per gli interventi realizzati - ovvero una mera ;lstrutturazìone con mutamento di destinazione d'uso - ha in corso di presentazione istanza di accertamento di conformità ex :rt 36 del T.U. n. 380 del 06/06/2001, atteso che le opere sono del tutto conformi alla normativa urbanistica. Con il presente ricorso il sig. Langellotti Antonio impugna l'orrtinanza n /2011 del Comune di Castellammare di Stabia, in quanto essa è assolutamente illegittima, cosi come gli ulteriori provvedimenti impugnati m epigrafe, laddove direttamente o indirettamente lesivi della posizione di parte \corrente, come sarà dimostrato sulla scorta dei seguenti MOTIVI l. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.1 L.241/90, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.13 L. 47/85 ORA ART. N 36 DEL D.P.R n ECCESSO DI POTEi'\E PER FALSITA DEl PRESUPPOSTI. Come anticipato iit punto di fatto, per gli interventi edilizi contestati al ricorrente è in corso di presentazione all'amministrazione resistente

7 , tppostta istanza di accertamento di conformttà ex art 36 O,P R, : , sicché, fino alla conclusione del procedimento attivato con detta istanza, il Comune di Castellammare non può disporre la demolizione del fabbricato realizzato dal ricorrente, nè - conseguentemente - acquisirlo al proprio patrimonio nel caso in cui l'intimato non provveda egli stesso alla demolizione. Sul punto è univoca la giurisprudenza, nel chiarire che "La Autorità comunale non può adottare provvedimenti sanziona/ori (nella fattispecie. di c:jrattere clemolitono) di abusi edilizi l'rima <li aver defmito. con pronuncia espressa c motivata. ;/ proceclimcnto eli concessione m sana/oria. in quanto nell'eventuale suss1stenza clelia conformità del manufatto alla disciplina urbanistica la pronuncia positiva sarebbe inuti/iter data e gravemente illeqiftima risulterebbe la demolizione del bene. In definitiva, una volta presentata un 'istanza di concessione in sana/oria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima ed in pendenza del relativo procedimento, ne consegue l'illegittimità dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio repressivo, essendo l'autorità urbanistica venuta meno D/l'obbligo su di lei incombente di determinarsi sull'istanza medesima prima di procedere al/'irrogazione delle sanzioni definitive; e ciò per non correre il rischio che, portata ad esecuzione l'ingiunzione a demolire, vanificato risulterebbe un eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza di concessione in sana/oria per la conseguente Impossibilità di restituire alla legalità un'opera non più esistente" (TAR Campania - Napoli, sez. VI, n. 6481/2008; Consiglio di Stato, sez. V, n. 1750/2006). Ed ancora, questo medesimo on.le TAR Campania ha evidenziato che, laddove la richiesta di sanatoria sia presentata successivamente alla emanaztone dell'ordine di demolizione, "la

8 .r,, '\ H-JIJI/rrr }l/lo 1111 <Jrresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione. l/'... ~<lente ilne cii ev11are, 111 r:aso eli accoqlimenlo ri.:ll'l. tnnza. /,t '/f!//jo/wone cii un'opera c!je, pur malizzuta 111 assenza o r!ilfurrmlfl i!.il.'r messo eli costrwre, è conforme alla slrumenlazrone urbamstfca v~r;unte occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia sospesa, :tuè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. \lf' JS!Io chji pmcorlllnento dj sa11atona, 111 caso Ui accoglimento Llo/l'i:;tanza,!:ne eli Liemolizione urnami privo eli effelti m raqioile tlu//'uccert!jlii c:onfomutci Jeil'interven/o u!ja disciplina wbanistica ed cclj!izin vir;onle c on consequeute venir meno Jel/'originano carattere abusivo clell'opura Willlzzata. Di contro. m caso di rigetto dell'istanza, l'ordine eli t!emolizione, 1acqwsta la sua efficac1a" (TAR Campania - Napoli, sez. Ili, n. 1276/2011; cfr. anche sez. Ili, n, 17580/201 O; sez. Il, n. 8891/2008; TAR Campania -Salerno, sez. Il, n. 266/2011 ). Né la sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione é causa d1 ':nprocedibliità del ricorso, come correttamente evidenziato da codesto stesso TAR Campania, che ha precisato che: "La presentazione dell'istanza di accertamento di conformi/a, ex art. 36 del dpr n , non detennina di per sé l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione originariamente r. oposta avverso t'ordinanza di demolizione, in quanto essa causa piuttosto un arresto dell'efficacia delle misure ripristinatorie" (T.A.R. Campania Napoli Sez. Il sentenza n. 4/2010), con la conseguenza che "potrà determinare la improcedibilità del ricorso, per perdita di efficacia ciel/a demolizione, solo in caso di esito positivo dell'iter, con accoglimento della domanda e rilascio della concessione a sanatoria" (TAR Campania -Napoli, sez. Il, n. 2082/2008).

9 Da quanto detto deriva sotto un profilo assorbente la inefficacia dell'ordinanza di demolizione nelle more della valutazione da parte del Comune resistente della istanza di accertamento di conformità presentata dal ricorrente, nonché la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato, visto che l'amministrazione non potrà pretendere alcuna demolizione sino alla definizione della istanza di sanatoria medesima Lo stesso discorso vale per il provvedimento che sembrerebbe tacito e consequenziale di acquisizione delle opere realizzate e deii'c~rea di sedime nl plltrimon1o del Comune intimato: anche tale denegata eventualità non può che rimanere ex se sospesa nelle more della definizione tacita o espressa da parte del Comune intimato dall'istanza dì accertamento dì conformità. Quanto poi alla anticipata acquisizione la stessa sarà oggetto dì separato ultimo tuzioristico motivo di impugnazione alla luce dalla evidente genericità e laconicìtà del predetto "awertimento" come contenuto nel provvedimento impugnato, che di certo non può valere ex se quale titolo per fondare la acquisizione delle opere realizzate da parte ricorrente Fermo restando il motivo che precede, di carattere assorbente, con riferimento al merito del contendere ed alla corretta posizione che avrebbe dovuto assumere il Comune in luogo dell'ordine di demolizione si deduce quanto segue: Il. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 10, 22 E 37 D.P.R n.380- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.31 D.P.R n.380. VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 D.P.R n VIOLAZIONE E FALSA 7

10 1\PPLICAZIONE DEl PRINCIPI GENERALI IN ORDINE ALLA GRADUAZIONE DELLA SANZIONE- ECCESSO DI POTERE PER Fi\i_SITA DEl PRESUPPOSTI ERRORE DI FATTO fravisamento - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. SVIAMENTO LJ ordmanza impugnata si appalesa in primis illegittima per '"cc<lsso di potere anche laddove. 1n totale spreg1o rispetto al lisposto d1 cu1 <:~gli artt. 10, 22 e 3ì DPR n. 330/2001, commina la sanzione della demolizione in luogo di quella pecuniaria ;::pplicabile alla fattispecie in esame. Nel verbale dì accertamento redatto dal comando di P.M. - di cui jwc:sta difesa non è in possesso, ma che è anch'esso oggetto di.. npugnaz1one - sì legge infatti che il ricorrente avrebbe realizzato.: opero. meglio descritte di seguito, 1n assenza dei prescnw litoli abilitanti. Nel corso del sopra/luogo è stata accertata l'esistenza ili un manufatto 1n mura/ura di blocchi in fnpil-cemenlo dalle misure di p1anta di mt '1 cn-.:5. : 01 ), con massello di. ;alpestlo in cis e r;opertura 111 lamiere c;recate c oibentate sorretta da profilati metallici. Lo stesso, uttlizzato come deposito 11 box. s1 presenta diviso in due mediante parete in blocchi e con due ape1ture dalle dimensioni di circa mt 2, 40X2, 50 complete di saracinesche in ferro avvolgibili automaticamente e un vano finestra completo di ''1ferriata dalle m1sure di circa mt O, 90XO, 80 posto su/lato sud dello stesso. L 'area su cui insiste il manufatto risulta pavimentata in cis ed è chiusa perimetralmente:... " Ebbene, come anticipato in punto di fatto, detta opera in cemento realizzata dal ricorrente consiste nella mera ristrutturazione dì un manufatto preesistente, di cui l'istante ha mantenuto inalterata la volumetria, limitandosi solo a sostituire le assi in legno con più

11 ;tabill e durevoli pélretl in cemento eri :1rl1bendo illogjie il box auto. l\1sulta pertanto non corrispondente al vero quilnto ijssento nell'ordinanza n /2011 laddove si legge che 1 lavori esegu1ti dill ncorrente "u1/uqrono nuova costruzione di superficie e volumetria 111 zona F10(7) clavo è vwtata la nuova etitficazione. nonché l'ampliamento,jt utiifici preesislenti', atteso che, Invece, l'area occupata dal fabbricato è rimasta invariata. Di tanto fa prova la mappa catastale depositata in atti, dalla quale si evince la esatta corrispondenza tra le misure ivi indicate e quelle indicate nell'ordinanza impugnata: l'appilrente scarto nelle misure deriva dalla circostanza che le stesse misure risultano annotate manualmente sulla mappa catastale e non comprendono lo spessore occupato delle pareti, ma solo l'area effettivamente utilizzabile. Il sig. Langellotti, in altri termini, si è limitato a ristrutturare il fabbricato ed a modificarne la destinazione, opera per la quale la legge ritiene sufficiente la mera denunzia di inizio attività in luogo del permesso di costruire. Tanto a mente del combinato disposto di cui agli artt. 3, 10 e 22 T.U. Edilizia, ai sensi dei quali gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti come quelli che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o mutamenti della destinazione d'uso (art. 1 O co. 1, lett. c), sono sottoposti a mera denuncia di inizio attività (art. 22 comma 2 lettera a), come peraltro conferma la costante giurisprudenza: "E' sufficiente una denuncia di inizio di attività per il mutamento della destinazione d'uso di un immobile (...) Nel caso in cui si tratti di

12 ''lll/.ìfl!!:llf,j 1:'1,,l~::c/1/I.'J.:.IOI/17 <i'ij:;o./\.'\tc'/111/<j flfl'l.'<.>ifl:!lffjfljl'/!;1!.t//.1.: t' :;r nt:l~/of1f-j <idi<j Ut~J. la /(J.<Jolun.:.za.:iune dc/l'tnforvl~llto ojmpottn <i!h:iw iii<)(/cjzhji/1? ridi:j sanzione pecuniaria prov1si<j ri:jil':ll/. 37 rid /J.I' f./ 11 'jj,2001. rn un:1 rjc/le sue V<l!le :ullcoléwuni' (Consiglio di Stato, sez. '1. n. 4006/2008; sez. IV, n. 3231/2010; TAR Lazio- Latina, sez. l, n. 686/201 O) l nf<jttl <JJ sensi dell'art. 37 D.P. R. n. 380/2001,,]li interventi edilizi :seguiti 111 assenza o 111 LIIfform1tà dalla d.l<j. comport<jno l dppi!c3z!one di una "sanzione pecuniaria puri <1/ riotlfjio cfeli'numen/o,!cf v:j!oro vr;nnfe dc/l'immobifo conseguente :rifa rc:lliaozlune ri<'.<jii ;n/e>rvurl/1 stessi e comunque 1n m1sura non Inferiore n 516 euro", senza che residui all'amministrazione alcun margine di discrezionalità nella scelta della sanzione (TAR Piemonte - Torino, sez. l, n. :150/2010). Ne consegue che la ristrutturazione del fabbricato in questione, che non è stato costruito ex novo, ma già esisteva ed era regolarmente accatastato, richiedeva la semplice d.i.a., in difetto della quale trova applicazione la sanzione pecuniaria e non quella demolitoria, sicché illegittimamente il Comune resistente ha ingiunto '' ricorrente "/a demolizione dell'opera abusiva" ed il "conseguente njjristino dello stato dei luoghi", ma avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria ex art 37 T.U. edilizia. L'ordinanza impugnata è pertanto affetta da eccesso di potere per violazione di legge ed errore di fatto, e se ne chiede l'integrale annullamento Lo stesso discorso valga - a titolo di illegittimità derivata - con riferimento alla preannunziata acquisizione delle opere e dell'area di sedime che si appalesa provvedimento assolutamente illegittimo

13 in quanto fondato su un evidente errore di fatto legato alla non corretta valutazione delle opere preesistenti e di cui si è operata llna mera nstrutturazione, nel termini in precedenza chiariti. Il bis. SEGUE: VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 'IO E 22 D.P.R n VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.31 D.P.R n.380 VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 D.P.R n ECCESSO DI POTERE PER FALSITA DEl PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO DEl FATTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. L'ordinanza oggetto di gravame è altresì illegittima laddove include tra le opere abusive anche i cancelli che chiudono perimetralmente il box, enucleandoli testualmente nel seguente modo: " o lato nord con cancello scorrevole in ferro dalle misure di circa mt 4,00X2,00 " lato sud con cancello scorrevole in ferrn e restante parte con inferriata dalle misure di mi 5, 90 circa;, lato est con muratura in blocchi dalle dimensioni di circa mi 17, 70XO, 60 e sovrastante inferriata: o lato ovest con inferriata dalle misure di circa 6, 00 m t in cui insiste cancello pedonale eli circa mt 1,00". Orbene, per tale tipologia di opere (cancelli) la normativa di settore non prescrive la previa acquisizione del permesso di costruire. Ed infatti, come questo stesso TAR Campania ha evidenziato in proposito, "l/ posizionamento di un cancello non determina un "abuso edilizio" della specie di quelli soggetti a demolizione. Infatti nessuna norma prescrive che per realizzare un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso di una proprie/a privata, opera che per sua Il

14 ,t...'.:;.j (_:unftjrtn cu;nu non (/ctu11mna vulurne!11:r. occorra firevcntrvlfrrtui!u "!UI//1!)/ <1<11 fk'ii/wsso <il coslrwre ( ran. La::IO Noma. :;ez. Il. {j u/lol;re :n n. 3ì77. J luqlro n. 5968!. con la conseguenza che deve considerarsi illegittimo il provvedimento che commina la sanzione. 'ella demolizione, anziché la sanzione pecuniaria. ;n cuso t!j omess;; 1 ~wsentuzjone cioila DIA per la roulìzzuzìone eli In/e opcm 1 T. AH. Calubna ':.;lanzu;o. sez. Il. 1 luqlìo n. 1027!" (TAR Campania- Napoli, :ez. Il. n ) \nzl. giurisprudenza più recente ha addirittura rilevato che a seguito d21i'entrata 111 vigore ciel D.P.R. n. 330 del 2001 (T.U. sull'edilizia), i cancelli e le rec1nzioni, prima nentranti nella noz1one di interventi c:dilizi m1nori. sono da considerarsi finiture liberamente realizzabiii '" di conseguenza, non soggette neanche a Denuncia di Inizio.:!oitività (TAR Piemonte- Torino, sez. l, n. 1761/201 0). Ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo anche sotto tale ulteriore profilo: non solo, infatti. ai sensi della disciplina 'WIC, tp opera compiuta è liberamente eseguibile senza necessità di d i.a.. ma, oitretutto, anche volendo ammettere il carattere abus1vo della stessa. si ribadisce che l'amministrazione avrebbe dovuto tutt'al più applicare la sanzione pecuniaria, e non certamente la demolizione VIOLAZIONE DELL'ART. 9 L 24 marzo 1989 N. 122 (cd: legge Tognoli) RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEl PARCHEGGI - VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L.R N. 19 -VIOLAZIONE DELL'ART. 22 E 37 D.P.R. 6.6:2001 n VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 D.P.R n VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE ART. 3 LEGGE N. 241 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEl

15 i->rincipi GENERALI IN ORDINE ALLA GRADUAZIONE DELLA 3ANZIONE - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEl PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEl FATTI - DIFETTO ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE SVIAMENTO. Suss1ste un ulteriore profilo di illegittimita. Come ripetutamente evidenziato, il sig. Langellotti ha provveduto alla ristrutturazione del fabbricato di sua proprieta al fine di adibirlo a garage da utilizzare quale pertinenza della adiacente abitazione. Orbene, è noto che ai sensi dell'art. 9 della L. n. 122/1989 (Legge Tognoli), "1. l proprie/an di immobili possono realizzare nel sottosuolo,jcgli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi tfa destinare a pert1nenza delle singole unita immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato, purché non Ù7 contrasto con i piani urbani del traffico (..) 2. L 'esecuzione delle opere e degli interventi prevjs11 al comma 1 é soggetta a denuncia di inizio attività". La disposizione fa riferimento ad una nozione di pertinenzialita giuridica, implicante l'instaurazione di uno stabile legame tra l'immobile e il parcheggio, che rende. la pertinenza priva di autonoma destinazione e di valore di mercato, e ne esaurisce la destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio. Tale ipotesi, come è evidente, si confà proprio al caso di specie, dal momento che sussiste inequivocabilmente l'uso esclusivo del garage al servizio dell'abitazione adiacente di proprietà del ricorrente. Peraltro, la normativa statale contemplata dalla legge Tognoli risulta,.:; ''

16 ' ;niermata anche a livello regionale dalla L.R. 23 novembre '3, il cui art. 6 comma 2 prevede clìe 'la rej!jzza.:ujiie dr parcheggi 1:1 aree libere. :~lfclw non <11 (JOI/i!Wflùi <le/lo/lo rluve 11/st.';/uno rjii e<itlìct vvuru nul suttosuolo eli fabbncau o n/ ptanlerrono til esst,,j :;o<j<jel/a a urmesso <li costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenri urbanistici vigenti".,\jel complesso. qumdi. il quadro normativa vigente consente la :ealizzazione dì parcheggi pertinenziali in deroga ai piani urbanistici: ne consegue che, a rigor di logica, la mancata _:cgujsjzione del relativo permesso non può assolutamente integrar2 un'ipotesi di élbuso edilizio di gravità tale da comportare la sanz1one della demolizione..',ddinttura, la giurisprudenza ha chianto che la disciplina sulla 1 ealizzazione di parcheggi pertinenziali, di cui all'art 9 L n. 122 del 1989, trova applicazione sia laddove si tratti di aggiungere idonei spazi ad edifici già esistenti, sia nell'ipotesi di realizzazione di!~ '""i edifici (C.G.A. Sicilia in sede giurisdiz., sen. n. 270/2010; Consiglio di Stato, sez. V, n. 4139/2007). A maggior ragione nel caso in esame, in cui il ricorrente non ha costruito alcun edificio nuovo, bensì semplicemente ristrutturato e mutato di destinazione uno preesistente, non può contestarsi la mancanza dì permesso dì costruire, bensì al massimo il difetto di d.i.a., senza la quale, come precisato, scatta la sanzione pecuniaria e non quella demolitoria. Ne deriva che, dal combinato disposto di cui al cennato art. 9 della,,.f~ Tognoli e dell'art. 37 D.P.R. n. 380/2001 di cui si è detto supra, essendo la realizzazione di parcheggi sottoposta a d.i.a., l'amministrazione comunale avrebbe potuto tutt'al più

17 comminare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 37 cit., e non disporre la demolizione dell'opera, per cui si chiede l'integrale ~mnullamento del provvedimento impugnato anche alla luce di quanto appena esposto Analogamente le conclusione che precedono si riverberano sulla forzatura dell'avvertimento teso all'acquisizione delle opere contestate e della relativa area di sedime: anche tale prospettazione (recte avvertimento) del Comune appare insanabilmente viziato per illegittimità derivata alla luce delle considerazioni esposte nel presente motivo e (più in generale) in tutti i motivi che compongono il proposto ricorso. V. VIOLAZIONE DELL'ART. 22 E 37 D.P.R n. 380, VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 D.P.R n VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE ART. 3 LEGGE N.241 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEl PRINCIPI GENERALI IN ORDINE ALLA GRADUAZIONE DELLA SANZIOI'-.:.-:: - ECCESSO DI POTERE PER FALSITA DEl PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO DEl FAITI - DIFETTO DI ISTRUITORIA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. A completamento di quanto appena detto in merito al regime dei parcheggi, nonché sotto diverso e più generale profilo, si evidenzia che, in ogni caso, il provvedimento impugnato risulta illegittimo anche in quanto alle opere realizzate si applica la disciplina prevista per gli interventi di natura pertinenziale. Occorre premettere che l'art. 3 comma 1 lett. e.6 del D.P.R. n. 380/2001 qualifica quali "interventi di nuova costruzione"- in quanto tali assoggettati a permesso di costruire - gli interventi pertinenziali j 5

18 --~.'l lt.:,:a.:jo!w! -', il pro~) H>, l!li/j!l'ill~j/u t? f-ldt!si.ji)_(j/sl!cu 1 fui/e :11 OU ~' 'ictltno curne tali, ovvero d1e 'r:omportlno la w.dt!zazwne r/1 un i!!llllllfi 'upeuow u/ 20% cio/ volwnu r!ell'eci!ficio p!tncrpa!t/. <ella fattispecre rn oggetto, è evrdente che non si verte affatto rn tali ipotesi: l'rntervento realizzato dal ricorrente non può 1nfattr.,Jrtamente consrderarsi flua le "mletvento di nuova costruzione. né, 1:1 cllurameme avuto alcun impatto sul terrnono. dal momento cile 'area su cui insiste è ormai completamente urbanizzata, sicché l'intervento va ad inserirsi perfgttamente nella realtà locale. Inoltre, sr 11baclisce, l'immobile in questione preesrsteva sul suolo. ed ~stato solo ristrutturato, mantenendone inalterate le dimensioni. r c:raltro, li fabbncato in oggetto è semplicemente posto al servizio dell'edificio principale attiguo (l'abitazione di proprietà del ricorrente) ossia funzionale all'uso dello stesso e non ha un autonomo valore di mercato rispetto all'immobile cui accede. né è : 1 'tabilo in termini di volumetna, peraltro pressoché irrisoria rrspetto " quella dell'edrficio principale. In altri termini, detto fabbricato è qualificabile come mera pertinenza, in guanto tale non soggetta al regime concessorio. In merito la giurisprudenza ha infatti evidenziato che: Tostituiscono opere pertinenziali quelle preordinate ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente inserite al servizio dello stesso, sfornite dì un autonomo valore dì mercato, dotate di un volume minimo tale da non consentire, anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale, una destinazione autonoma e diversa da qual/a a servizio dell'immobile al quale accedono e da evitare il cosiddetto carico,'_:

19 uiljjmstìco" (TAR Campania- Napoli, sez. VII, n. '14443/2007; cfr. ~nche TAR Lazio- Latina, sez. l, n. 740/2010). r~ispetto poi ai già descntti cancelli posti a recinzione del garage, si ~~v1denzia che la g1ur1sprudenza ha chiarito che: "Per la realìzzazìono dì,;ancella/e non è necessana la concessione edìfizia, in quanto i cancelli d'ingresso sulla recinzìone sono opere pertinenziali, realizzabìli, oì scnst r!el regolamento tipo regionale, a seguito d'autorizzazione edtlìzìa, lo cui IIIJtlcanza non è sanzionata con demolizione, ma con sanzione pecuniaria" (TAR Marche, n. 279/2002). l n conclusione, le opere realizzate, peraltro consistenti nella m era ristrutturazione edilizia di un fabbricato preesistente, rientrano inequivocabilmente nel genus delle opere pertinenziali per la cui assentibilità è sufficiente la sola d.i.a., in difetto della quale trova applicazione la sola sanzione pecuniaria. V.ll Ne consegue che l'ordinanza impugnata è illegittima anche sotto tale ulteriore profilo e lo stesso discorso vale per la non meglio qualificata e preannunziata acquisizione delle opere al patrimonio comunale, viziata per gli stessi motivi a titolo di illegittimità derivata. VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 22 E 37 D.P.R n VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 D.P.R n VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE ART. 3 LEGGE N. 241, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEl PRINCIPI GENERALI in ORDINE ALLA GRADUAZIONE DELLA SANZIONE ECCESSO DI POTERE PER FALSITA DEl PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. Evidente è anche il difetto di motivazione da cui è affetta,'".

20 ~tirrl:.~rv:r drtlt:rnolrzione rmpuqrl<jté:j.. rrrhnrnrstr:lzrurh: comum.1le non dà infatti conto delle ragioni di ':o c di diritto sottese alla scelta di irrogare la sanzione dcmolitoria in luogo di quella pecuniaria. ;rbune. come rrpetutamente evrdenziato, le opere poste rn essere d:1l ncorrente sono assolutamente conformi alla normatrva rn matena r b<jnrstrc::l..:1gronevolrnerrte. qurndi, trova applicazione nel caso di specre l'art. ;~ del T.U. n. 380/2001, il cui secondo comma prescnve che )u:jj}(}u 1:~ <iwnu/jdone non può avvenire sen,:i.l pre<jiu<.jizjo clal/a parte,,souwta 111 conforrm/a. 11 clinuonte o il responsabile dell'ufficio applica una swnzione pan al <lopp!o ciel costo di produz1one, stabilito in base alla legge.c7 lw;ijo 1978, , cjel/a parte clelf'opem realizzdta in difformità cfal 1 urmesso di cos/rwre, se ad uso res1derwale, e pan al doppio del valore venale, determino/o a cura della agenzia del terntorio, per le opere adibite n d lisi clivers1 cj0 quello residenziale". i\r he la éjiurisprudenza amministrativa sui punto ha evrdenz1ato che '" testo unico OP R. n. 380!2001 prevede in relazione alla gravità dell'abuso, tre tipi diversi di sanzioni: la cjemo/izione, la sanzione pecuniaria, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale o anche la confisca amministrativa, tutte strumentali nspetto alla prec1pua funz1one riparatoria dell'ordine urbanistico violato e tendenzialmente applicabili in via :JIIemativa o.vvero consequenziale. Segnatamente, per le opere che comportano un maggiore impatto sull'assetto del territorio, cui si correla in via ordinaria l'obbligo di subordinare l'esecuzione dell'intervento alla dis ribilita del permesso di costruire, il regime sanziona/orio contemplato dalla richiamata disciplina di settore si risolve tendenzialmente nell'applicazione della più grave misura ripristina/oria dello status qua ante. s

21 i 'w tuttavia, non ò esclusa la predicabililij rft una sanz,one meno nffliltiva. 11!V<YO, o norma dell'art. 34 del DPR. n nfli casi rfi cltfformi/ j ;;nrztale. quando la demolizione non può avvemre senza pregiudizio della fwtte eseguita in conformità, ti dirigente o il responsabile dell'ufficio <ipplica uno sanzione pari al doppio del costo di produzione. stabilito 1n base alla L. 27 luglio n 392. della parte rfell'operu realizzata 1n difformità tini,nermesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari iji doppio del valore venale. determmato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite,;d us1 diversi da quello residenziale. Qualora, viceversa, si tratti di trasformazioni abusive del territorio di minore impatto, soggette al regime abilitativo della d.i.a., la reazione sanzionatoria prevista dall'ordinamento si esaurisce nell'applicazione di una sanzione pecuniaria" (T.A.R. Campania- Napoli, sez. il, n. 712/2007). La sanzione irrogata dal Comune di Castellammare di Stabia risulta quindi illegittima, visto che l'amministrazione non l'ha graduata in riferimento all'entità della violazione, né ha evidenziato le difformità rispetto alla normativa urbanistica. Né l'amministrazione ha motivato le ragioni per le quali ha scelto di applicare detta sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria. È infatti radicalmente esclusa qualsivoglia pretesa di automaticità della demolizione rispetto alla fattispecie di cui all'art. 34 D.P.R. n. 380/2001, che consente l'adozione di detta misura previa verifica di tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire dalla demolizione (TAR Campania- Napoli, sez. Il, n. 2090/2008) Invece, ai sensi dell'art. 34 DPR 380/2001, la PA é chiamata ad operare la scelta tra sanzione demolitoria e sanzione pecuniaria, valutando preventivamente se la demolizione possa avvenire i9

22 :enza pregiudizio della parte eseguita in conformità. Iii t:jif; ~celt:j ci1screzlonale rautontò comunwle è tenuta a dare atto, "ii: :.Jndo e<.)n specifica ed adeguata motivazione la insussistenza delle condizioni per l'applicazione di una.;am:ione pecuniaria in luogo ài quella ripristinatoria (TAR i'jiarche- Ancona, sez. l, n. 178/2008). 'l :v'" ir1 :Jitn tt:rrn111i. d:jre una qu:jiificazione giuridica dell'intervento ibusivo, onde consentirne la sussunz10ne 1n una delle d1verse, e rra '.1 u :1ltern<:Jtive, fattispecie incrrminatrici e nella corrispondente.arwune (T.AR. Campania Napoli, sez. Il, n. tog17/2008). Ciò r on è avvenuto, in quanto il Comune di Castellammare di Stabia :~1 8 l1m1tato a comm1nare s1c el simpliciter la demolizione senza.11iarire le. ragioni sottese alla scelta di detta sanzione; certamente non può valere quale motivazione plaustbile l'asserita considerazione che le opere "integrano nuova costruzione di superficie e volumetria": non solo tale assunto è generico e quindi : d ~icientc, rna peraltro è pure smentito dai fatti, vtsto che il :. :.~.rrente si è limitato soltanto a sostituire la fatiscente struttura in legno con più stabili opere murarie in cemento ed a mutarne destinazione, mantenendo inalterate le proporzioni. Inoltre, è evidente il pregiudizio che deriverebbe dalla demolizione, 1:, yuanto il manufatto 1n questione preesisteva ed era regolarmente accatastato, sicché la demolizione travolgerebbe, da ultimo, una struttura autorizzata. Da tutto quanto detto appare evidente che l'ordinanza impugnata è illegittima per la violazione dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 nonché del più generale obbligo motivazionale di cui all'art. della L n. 241, per cui se ne chiede l'annullamento anche

23 per tale ultenore profilo di illegrltimità. '-111. VIOLAZIONE ART. 1 E 7 LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE - SVIAMENTO. Infine, sotto il profilo procedimentale, sr eccepisce la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Tale rstituto rappresenta lo strumento per l'effettivo conseguimento cjei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa fissati dall'art. 97 della Costituzione, rn quanto consente alla P.A. di valutare, attraverso l'esame di osservazioni e controdeduzioni, complessivamente tutti gli interessi in gioco e di giungere quindi alla determrnazione di un giusto procedimento, satisfattivo dell'interesse pubblico e tendenzialmente anche di quello dei privati, sia pure nella forma minima del minore sacrrficio possibile (ex plurimis TAR Campania- Napoli, sez. l, n. 155/2009). Trattasi di principio generale, al quale non sfuggono i procedimenti preordinati alla emanazione di provvedimenti in materia edilizia, "quali ad esempio quelli eli ingiunzione di demolizione di opere edili abusive, con la sola eccezione dei casi in cui i fatti che ne costituiscono il presupposto e la loro valutazione siano pacifici ed incontestati da parte del privato (Consiglio Stato, sez. IV, 27 gennaio 2006, n. 399}" (T.A.R. Campania - Napoli Sez. IV, n. 3366/2009), o in cui l'ordinanza sanzionatoria sia stata preceduta dall'invio di un verbale o di altro documento equipollente atto a notiziare l'interessato dell'addebito contestatogli (TAR Lazio- Roma, n. 5655/2007). Dal momento che nel caso di specie il ricorrente non è stato in

24 :cu11 modo. d:~dtament[) o IIH.Ìirettamente. 111esso a conoscenz'-l, U pror:ed11nento po1 sfoc1uto nell.1rrogaz1one <Iella sanzione,,, : '0r1a. '' tewlente che l'urdrnanza impugnata rrsulta affetta da llleqlitlmità <Hlche per violazione del giusto procedimento, 1n : ~' ucolare per omessa comunicazione di avvio del procedimento (artt. 3 c 7 L ), sicché se ne chiede anche per questo l'integrale annullamento. VIli VIOLAZIONE ARTICOLO 31 COMMA 3 E 4 DPR 380/2001 VIOLAZIONE OEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE - ;jviai\iiento. lt presente rnotivo e predisposto per mero scrupolo di completezza rlifensiva sulla falsa riga di quanto anticipato nei precedenti motivi di r.corso., >'emesso, m fatti, che nel cc~ so di specie non sussistono i presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento della demolizione e, conseguentemente, tanto meno il successivo e pi.1 ~rave provvedimento dell'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune (provvedimento rispetto al quale sono cautelativamente proposti, a titolo di legittimità derivata, i medesimi vizi individuati per quanto attiene al provvedimento di demolizione) va, comunque, contestato il non chiaro avvertimento contenuto nell'ordinanza di demolizione in ordine alla futura acquisizione delle opere contestate in ipotesi di mancata demolizione o ripristino dello stato dei luoghi. Sotto tale profilo l'art. 31 commi 3 e 4, espressamente richiamati nel provvedimento impugnato, delineano un procedimento autonomo (,~ -~ssivo ai fini dell'acquisizione rispetto alla mera notifica dell'ordinanza di demolizione. In particolare, il comma 4 richiede l'espresso accertamento

25 dell'inottemperanza. che deve essere effettuato con separato provvedimento da notificare all'interessato. che costituisce titolo per I:J trascrizione, ovvero documentato in apposito processo verbale, destinato, a sua volta. ad essere richiamato nella motivazione del provvedimento di acquisizione (in tal senso cfr. TAR Campania - Napoli, sez. IV, n. 3198/2006), di tal chè appare evidente come l'avvertimento contenuto nell'ordinanza impugnata non può di per sé superare il modulo procedimentale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 31 come richiamati nel provvedimento impugnato. Inoltre. è assolutamente genenco e quindi illegittimo un provvedimento di acquisizione che non contenga tutti quegli elementi atti ad identificare la superficie da acquisire, indicando i dati catastali, l'area di sedime, la tipologia zona/e, etc. (cfr. ex multis TAR Campania- Napoli, sez. 111, n /2007; sez. Il, n. 588/2011; n. 1258/201 0). Ne deriva allo stato degli atti la assoluta inconferenza dell'avvertimento contenuto nel provvedimento impugnato a concretare i presupposti minimi di legge per costituire ex se titolo per l'acquisizione delle opere al patrimonio comunale; tanto fermo restando l'attuale stato di stand by della procedura di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi che segue alla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità sul cui contenuto il Comune é tenuto ad esprimersi compiutamente nei termini di legge. Cosi delineato il procedimento relativo all'acquisizione appare evidente che l'avvertimento contenuto nel provvedimento impugnato costituisce solo il momento iniziale di un più complesso procedimento, provvedimento iniziale che cautelativamente si è

26 q.-ovvcduto ad impugnare a titolo di legittimità derivata, essendo tvle~to per gli stessi motivi che affliggono il provvedimento di ':)molizione. '/ ré.lnto con r1serva di motivi aggiunti con riferimento ai t;ccgssivi provvedimenti che dovessero essere adottati dal Comune l;1ddove lesivi della posizione di parte ricorrente tanto con nferimento 1ll'csito dell'istanza di accertamento di conformità tanto con,;fenmento <Jita definizione espressa del procedimento di :;cquisizione, nei sensi di cui all'art. 31 DPR 380/2001 oggetto del presente tuztoristico motivo di impugnazione. P.Q.M. èot conclude: per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dei provvedimenti impugnati; per il risarcimento dei danni subiti e subendi da parte del ricorrente ricollegati al provvedimento impugnato e di cui si è rjimostrata la erroneità nei presupposti, danni rimessi anche c;/ja valutazione equitativa del/'ecc.mo Tar adito; Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, inclusi!va e C P A. 000 Vv!ore della controversia non determinabile ai fini del versamento del contributo unificato: versamento come per legge di euro 500,00. Napoli, li 1 / \ : Avv, frff.f~sqo.vecchi~ 1,. '.~:-:J,~ - "c. l) v l j Q'~ """-") ' ' Che firmano anche per il ricorrente in virtù di mandato a margine del presente atto.

27 .\ELATA DI NOTIFICA,-' l~' 'm no 2011 il giorno ~ rlel mese di 1\rYII~ il sottoscrrtto avv. Francesco Vecchione, nella CJualltà e con domicilio indicati in epigrafe, g1usta mandato a marg1ne del presente atto. ha notificato il ricorso che precede, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53 (a tanto autorizzato con delibera del Cons1glio dell'ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del pedissequa autorizzazione presidenziale del ), previa Iscrizione al n.,_) 5 /11 del proprio registro cronologico. mediante spedizione di copia conforme all'originale in plico ~5 roccomandato dall'ufficio Postale di Napoli a: COMUNE DJ CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la sede della Casa Comunale, in Piazza Giovanni XXIII (Palazzo Farnese) cap Castellammare di Stabia (NA). f-

28 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Vista la determinazione n. a firma del Dirigente del Settore, pervenuta a questo Servizio finanziario in data Visto l'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n APPONE Al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come si rileva dalle seguenti risultanze: STANZIAMENTI DEFINITIVI :Euro IMPEGNI ASSUNTI :Euro IMPORTO DEL PRESENTE IMPEGNO----- :Euro TOTALE IMPEGNI : Euro Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO DI SEGRETRIA RELATA DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, sino al giorno A dd i IL MESSO COMUNALE &fullltiwo 1;11 CclatellarnmO'r! éll stal:ìk OOe,IA: COm'Ol\ME :ALL'ORIGa!ALI ~ l1.sq ì\mminoo'ratool IL SEGRETARIO COMUNALE '

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