Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA

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1 Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Pubblicata sul BURL SSO n.11 del 16 marzo 2012 Un importante iniziativa di Regione Lombardia per rilanciare il settore edilizio puntando sulla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione incentivata delle aree urbane, anche in attuazione del D.L. 70/2011 convertito in legge n.106/2011 1

2 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Finalità della legge riqualificare il patrimonio edilizio esistente; recuperare aree e/o edifici abbandonati e degradati; incentivare il risparmio energetico in edilizia incrementare l offerta di edilizia residenziale sociale. 2

3 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA I principi ispiratori semplificazione: procedure più agili per avviare gli interventi; sussidiarietà: coinvolgimento diretto dei Comuni per l applicazione della legge; risparmio di suolo: utilizzo dei volumi già esistenti e incremento degli stessi senza ulteriori espansioni urbanistiche; miglioramento dell efficienza energetica negli edifici oggetto degli interventi previsti dalla legge. 3

4 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Struttura della legge Norme straordinarie di incentivazione edilizia (Parte I) Ulteriori disposizioni a regime in materia urbanistico-edilizia (Parte II) artt. 3 6: azioni straordinarie a carattere temporaneo artt. 7 12: azioni straordinarie a carattere permanente artt : disposizioni procedurali a carattere permanente 4

5 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Importante Al fine di consentire gli interventi relativi a: utilizzo e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, interventi di edilizia residenziale sociale, risultano applicabili le deliberazioni assunte dai Comuni ai sensi dell art. 5 comma 6 l.r. 13/2009. I Comuni possono altresì modificare le deliberazioni per includere alcune o tutte le parti del territorio prima escluse 5

6 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Utilizzo del patrimonio edilizio esistente (art. 3) Fattispecie 1: recupero edilizio e funzionale di volumetrie e superfici edilizie, anche in seminterrato (art. 2 comma 1, lett. a e b l.r. 13/2009), per destinazioni residenziali e accessorie, economiche e professionali. Scadenza Condizioni: edifici ultimati alla data del 18 luglio 2009; in aree non destinate all agricoltura o ad attività produttive; senza totale demolizione e ricostruzione dell edificio; rispetto dei caratteri dell architettura e del paesaggio e dei requisiti di efficienza energetica (art. 2 comma 3 l.r. 13/2009); conferma delle attività economiche in essere. 6

7 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Utilizzo del patrimonio edilizio esistente (art. 3) Fattispecie 2: recupero, in edifici agricoli, di parti inutilizzate (art. 2 comma 2 l.r.13/2009), per destinazioni residenziali, ricettive non alberghiere, uffici ed attività di servizio compatibili. Scadenza Condizioni: su edifici assentiti prima del 13 giugno 1980; in aree destinate all agricoltura; senza totale demolizione e ricostruzione dell edificio; rispetto dei caratteri dell architettura e del paesaggio e dei requisiti di efficienza energetica (art. 2 comma 3 l.r. 13/2009); fino a 600 m 3. 7

8 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Utilizzo del patrimonio edilizio esistente (art. 3) Per tutte le fattispecie : bonus volumetrico (+5%), per interventi finalizzati al miglioramento dell efficienza energetica (sistema edificio-impianti), con possibilità di apportare modifiche alla sagoma dell edificio necessarie per l armonizzazione architettonica. 8

9 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Ampliamento di fabbricati esistenti (art. 4 comma 1) Fattispecie 1: ampliamento di fabbricati totalmente industriali e artigianali (no funzioni commerciali e logistiche), in ambiti destinati all attività produttiva, da individuare mediante delibera comunale entro il Condizioni: aree classificate nello strumento urbanistico con destinazione produttiva secondaria; su edifici ultimati entro il ; con attività in essere alla data di entrata in vigore della legge certificata dalla Camera di Commercio; rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici, e del parametro superficie drenante ; max.+10% s.l.p. con limite massimo +500 m 2 e vincolo pertinenziale di 5 anni. 9

10 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Ampliamento di fabbricati esistenti (art. 4 comma 3) Fattispecie 2: ampliamento di edifici totalmente alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative e regolamentari, da individuare mediante delibera comunale entro il Condizioni: limite massimo 200 m 2 ; deroga all indice fondiario e rapporto di misura non superiore al 50%; deroga H max non superiore ai 4 m; vincolo di destinazione d uso alberghiera copertura in 10

11 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Trasformazione di fabbricati esistenti (art. 4 comma 2) Fattispecie: trasformazione di edifici esistenti con destinazione terziaria e direzionale, finalizzati al riuso per funzioni residenziali, da autorizzare previa delibera comunale entro il Condizioni: solo nei comuni individuati dal PRERP a fabbisogno acuto, critico o elevato; su edifici esistenti alla data del e dalla stessa data non utilizzati per attività lavorative ed economiche; almeno il 20% s.l.p. deve essere destinata a edilizia residenziale sociale; l intervento deve garantire la dotazione minima di aree a verde e servizi. 11

12 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Sostituzione patrimonio edilizio esistente (art. 5) Fattispecie 1(art. 3 comma 3 primo periodo l.r.13/2009): sostituzione di edifici totalmente residenziali all esterno dei centri storici o dei nuclei di antica formazione, con incremento volumetrico fino al 30% (35% se con idoneo equipaggiamento arboreo). Condizioni: non oltre il 50% in più dell indice fondiario e del rapporto di copertura previsti da PGT/PRG e non più di 4 metri d altezza oltre l esistente (comma 7), oppure conferma della volumetria esistente 12

13 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Sostituzione patrimonio edilizio esistente (art. 5) Fattispecie 2 (art. 3 comma 3 secondo periodo l.r.13/2009): sostituzione di edifici parzialmente residenziali e non residenziali, all esterno dei centri storici, ubicati in zone dove è ammessa la destinazione residenziale e caratterizzate da idonee dotazioni di servizio, senza incremento volumetrico. Condizioni: destinazione finale esclusivamente residenziale; altezza non superiore a quella dell esistente o a quella massima ammessa dallo strumento urbanistico (se maggiore) e rapporto di copertura maggiorato fino al 25% 13

14 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Sostituzione patrimonio edilizio esistente (art. 5) Fattispecie 3 (art. 3 comma 5 l.r.13/2009): sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti, con incremento volumetrico fino al 30% (35% se con idoneo equipaggiamento arboreo). Condizioni: in aree a destinazione produttiva secondaria, riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente; solo se specificamente individuati da apposita deliberazione comunale; non oltre il 50% in più dell indice fondiario e del rapporto di copertura previsti da PGT/PRG e non più di 4 m. d altezza oltre l esistente (comma 7), oppure conferma della volumetria esistente. 14

15 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Sostituzione patrimonio edilizio esistente (art. 5) Per tutte le fattispecie : possibilità di totale demolizione e ricostruzione dell edificio, anche con modifica di sagoma necessarie per l armonizzazione architettonica e diversa allocazione nel lotto di riferimento; beneficio dello scomputo di cui all articolo 2, comma 1 ter, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26; possibilità di + 5% incremento volumetrico, per interventi di qualità e coerenza storica ed architettonica locale commisurandolo all incidenza pesistica del progetto (in alternativa al bonus riferito all idoneo equipaggiamento arboreo); deroga fino a 20 cm alle distanze minime di protezione del nastro stradale, alle distanze dai confini di proprietà e alle distanze minime tra fabbricati per interventi non comportanti demolizione totale e ricostruzione e che usufruiscono dei benefici di cui ai commi 4 o 6; ulteriori bonus volumterici legati all efficienza energetica. 15

16 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Interventi di edilizia residenziale sociale (art. 6) Finalità e ambito di intervento Realizzazione di alloggi sociali (DM 22 aprile 2008), edilizia universitaria convenzionata, locazione temporanea ai fini sociali con la possibilità di inserire funzioni complementari (20%); le destinazioni devono essere conservate per almeno 12 anni. Scadenza: (per presentare il permesso di costruire). Modalità: presentazione delle richieste di intervento, per assenso da parte della Giunta comunale e rilascio del permesso di costruire sulla base di indicazioni e criteri del consiglio comunale. 16

17 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Interventi di edilizia residenziale sociale (art. 6) Fattispecie Per le finalità individuate, sono previsti interventi di: ampliamento volumetrico su edifici sociali esistenti al del 40% per edifici pubblici e del 20% per edifici privati; per i comuni a fabbisogno acuto, critico e elevato individuati dal PRERP ampliamenti del 40% per tutti gli edifici, sostituzione edilizia con incrementi volumetrici nelle misure sopra riportate variazione di destinazione d uso cessione dei volumi ad altri operatori trasferimento dei volumi su altre aree 17

18 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Interventi di edilizia residenziale sociale (art. 6) Altre forme di incentivazione contributo di costruzione limitato al 50% degli oneri di urbanizzazione per gli immobili ERP; facoltà di riduzione dei parcheggi pertinenziali per residenze universitarie; ulteriori ampliamenti per riqualificazione energetica ai termini dell art.5 commi 4 e 6 (con limite max 10%); per l utilizzo delle aree dismesse, possibile convenzionamento dei privati con le ALER. 18

19 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Aspetti generali (conferma art. 5 l.r. 13/2009) Limitazioni: esclusione delle aree naturali protette; riduzione di 1/3 degli ampliamenti volumetrici nei parchi regionali (escluse le aree di Interesse Comunale - IC); esclusione delle aree inedificabili; esclusione di edifici sottoposti a vincolo paesaggistico; esclusione degli edifici realizzati abusivamente, anche se condonati. Esame di impatto paesistico degli interventi in assenza di vincolo (art. 64, commi 8 e 9 l.r. 12/2005) Titoli abilitativi: Denuncia di Inizio Attività DIA (art. 42 l.r. 12/20005) o Permesso di costruire (art. 38 l.r. 12/20005). Quest ultimo è obbligatorio per gli interventi di ampliamento e sostituzione nei Comuni in classe sismica 2 e 3 (art. 3, comma 8 l.r. 13/2009) e per gli interventi di edilizia residenziale sociale (art. 6 della l.r. 4/2012). 19

20 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Recupero delle aree non residenziali dismesse (art. 7) Abrogazione dell articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia). Campo di applicazione: aree definite come degradate o dismesse nel documento di piano del PGT, ai sensi dell articolo 8, comma 2, lettera e bis) Condizioni da verificare: presenza di condizioni comportanti pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero di degrado ambientale e urbanistico; progetto di riuso conforme alle previsioni di PGT; 20

21 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Recupero delle aree non residenziali dismesse (art. 7) Incentivazione possibilità di max + 20% della volumetria o superficie ammessa. IMPORTANTE procedura di attivazione a cura del Comune, inefficacia previsioni urbanistiche in caso di inerzia dell operatore. 21

22 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Norme straordinarie di incentivazione edilizia Modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi art. 9 Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga art. 10 Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto art. 11 Realizzazione di ascensori esterni art. 12 Interventi mirati per un rilancio del mercato edilizio 22

23 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Ulteriori disposizioni a regime in materia urbanistico-edilizia Valutazione ambientale dei piani VAS (art. 13) Documento di piano/piano delle regole/piano dei servizi : le varianti al piano dei servizi e delle regole, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste dal D.Lgs. 152/2006 (art.4 nuovo comma 2 bis l.r.12/2005); i procedimenti di VAS del documento di piano già avviati (alla data di entrata in vigore della presente legge) sono conclusi secondo le procedure ad essa previgenti; Piani attuativi del Documento di piano - per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nel documento di piano, è definito l assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo(art.4 nuovo comma 2 ter). 23

24 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Ulteriori disposizioni a regime in materia urbanistico-edilizia Valutazione ambientale dei piani VAS (art. 13) Coordinamento e semplificazione dei procedimenti comma 2 quater. Fase di accompagnamento - comma 4 bis. Pagamento istruttoria - comma 4 ter. 24

25 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Ulteriori disposizioni a regime in materia urbanistico-edilizia Pubblicazione degli strumenti urbanistici art. 14: obbligo di pubblicazione on-line da parte dei Comuni degli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici. Disposizioni in materia di titoli abilitativi - art. 15: adeguamento della l.r.12/2005 alla nuova disciplina statale in materia di procedura per il rilascio del permesso di costruire. Punti di attenzione: passaggio dal silenzio diniego al silenzio assenso; riduzione della tempistica rispetto alla previsione statale; 25

26 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Ulteriori disposizioni a regime in materia urbanistico-edilizia Approvazione dei piani attuativi conformi art. 16: competenza della Giunta comunale nei comuni > ab. competenza del Consiglio comunale nei comuni ab. Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione - art. 17: slittamento al per l adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale di Comuni, Province, Gestori aree protette agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettatati dal PTR; 26

27 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA SCADENZE 15 maggio 2012: termine entro cui i Comuni possono deliberare - i criteri ed indicazioni per la valutazione delle proposte di intervento di edilizia sociale di cui art. 6 comma 1, - la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di cui all art. 11 comma 1; 30 settembre 2012: termine perentorio entro cui i Comuni possono deliberare per gli interventi di cui art. 4 commi 1 e 3; 31 dicembre 2013: termine limite per l adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale; 31 dicembre 2013: termine entro cui i Comuni individuati dal PRERP a fabbisogno acuto, critico o elevato possono deliberare in relazione agli interventi di cui art. 4 comma 2; 31 dicembre 2013: data limite, entro la quale è necessario presentare al Comune le istanze per interventi di cui agli artt ; 31 dicembre 2014: data limite per la presentazione al Comune delle istanze per gli interventi di cui all art. 6; 27

28 NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA Grazie per l attenzione 28

29 L.r. 4/2012- Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia Politiche per l abitare: le opportunità dell edilizia residenziale sociale 28 maggio 2012 Auditorium Giorgio Gaber Direzione Generale Casa Ing. Alessandra Norcini

30 Il contesto in Lombardia: qualche dato 4,3 milioni di famiglie nel 2011 La famiglia «standard» rappresentava il 46% nel 1995, nel 2010 è il 38% 25% degli studenti universitari lombardi viene da fuori regione L incidenza della spesa per la casa per un single giovane pari a 51,8%

31 Fabbisogno abitativo bisogno di case o bisogno di casa?

32 Gli operatori Il libero mercato I fondi immobiliari «etici» La Casa Il mondo cooperativo L edilizia residenziale pubblica Abitazione in affitto

33 Finalità razionalizzare il patrimonio edilizio esistente riqualificare e qualificare le aree urbane contenere il consumo di suolo ridurre i consumi energetici rilancio del settore edilizio intervenire nelle aree dismesse incrementare l offerta di edilizia residenziale sociale

34 art.6 Le opportunità per l ERS Interventi di edilizia residenziale sociale Realizzazione di alloggi sociali (DM 22 aprile 2008), edilizia universitaria convenzionata, locazione temporanea ai fini sociali + funzioni complementari (20%), con destinazioni da conservare per almeno 12 anni Scadenza Modalità: Delib. Cc di indicazioni, criteri applicativi e esclusione aree (60 gg dalla l.r.) Delibera di Gc di assenso al progetto (60 gg dalla richiesta) Permesso di costruire L,R. 4/ PARTE I

35 PARTE I art.6 Le opportunità per l ERS Interventi in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti: Ampliamenti volumetrici su edifici sociali esistenti al del 40% per soggetti pubblici e 20% per privati, ma 40% per tutti nei comuni a maggior fabbisogno del PRERP Sostituzione edilizia con incrementi volumetrici del 40% per edifici pubblici e 20% per privati, ma 40% per tutti (pubblici e privati) nei comuni PRERP Variazione di destinazione d uso Cessione dei diritti volumetrici ad altri operatori Trasferimento su altre aree dei volumi

36 PARTE I art.6 Le opportunità per l ERS Altri incentivi e facoltà di intervento Riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione per gli immobili erp con facoltà per il Consiglio comunale di ulteriore riduzione Possibile riduzione della quota di parcheggi pertinenziali per residenze universitarie Ulteriori ampliamenti per riqualificazione energetica (max 10%) Aree dismesse, possibile convenzionamento dei privati con ALER

37 Il Patto per la Casa

38 Grazie per l attenzione! Sportello Casa attivo a Bergamo, Brescia, Lodi, Pavia a breve a Lecco e Cremona e in tutti i capoluoghi

39 Seminario ANCI LOMBARDIA Avv. GIOVANNI MARIOTTI Avv. Giovanni Mariotti 1

40 L. reg. 4/2012 parte II "Ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia" Avv. Giovanni Mariotti 2

41 L. reg. 4/2012 art. 13: modifica art. 4 L. reg. 12/2005 VAS Le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS obbligatoria di cui all'articolo 6, commi 2 e 6 D.LGS. 152/2006. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di PA. Nei casi in cui lo strumento attuativo del (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la VAS, la VIC e la VIA sono svolte in modo coordinato. Avv. Giovanni Mariotti 3

42 L. reg. 4/2012 art. 13: modifica art. 4 L. reg. 12/2005 VAS I soggetti interessati ad un accordo di programma o a atto di programmazione negoziata con valenza territoriale regionale possono: richiedere alla Regione l'attivazione di una FASE PRELIMINARE per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale, redatta sulla base di un documento preliminare contenente: a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione; b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale. I privati versano a favore della Regione gli oneri istruttori entro 15 gg. dalla deliberazione regionale di promozione o adesione. Con deliberazione di DGR saranno meglio definiti i criteri e le modalità per l'applicazione di questa norma. Avv. Giovanni Mariotti 4

43 L. reg. 4/2012 art. 13: modifica art. 4 L. reg. 12/2005 VAS I procedimenti di VAS del documento di piano già avviati alla data di entrata in vigore della L. reg. 4/2012 ( ) sono conclusi secondo le procedure previgenti. Avv. Giovanni Mariotti 5

44 L. reg. 4/2012 art. 16: modifica art. 14 L. reg. 12/2005 I PA conformi al PGT: Nei Comuni > a abitanti, sono adottati ed approvati dalla G.C.; nei Comuni < a sono approvati ed adottati dal C.C.; nel caso di PA già adottati essi resteranno validi ma per l'approvazione si dovranno seguire le nuove competenze previste dalla L. reg. 4/2012. Avv. Giovanni Mariotti 6

45 L. reg. 4/2012 art. 17: modifica art. 77 L. reg. 12/2005 Proroga l'adeguamento degli strumenti sottordinati al Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Cons. Reg. Reg. il che deve essere effettuato entro il Avv. Giovanni Mariotti 7

46 a) vigente Art. 15 L. reg. 4/2012: modifica art. 38 L. reg. 12/2005 (permesso di costruire) comma1 La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, è presentata allo sportello unico corredata da: un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dal DPR 380/2001, parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. b) precedente La domanda per il rilascio del permesso di costruire,sottoscritta dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, è presentata al competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, allo sportello unico per l'edilizia, corredata da : un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Avv. Giovanni Mariotti 8

47 Art. 15 L. reg. 4/2012: modifica art. 38 L. reg. 12/2005 comma 2 a) vigente Lo sportello unico comunica entro 10 gg. al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241 /1990. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. b) precedente Il competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito, lo sportello unico per l'edilizia, comunica entro 10 gg. al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 L. 241/1990. Avv. Giovanni Mariotti 9

48 Art. 15 L. Reg. 4/2012: modifica art. 38 L. Reg. 12/2005 comma 3 a) vigente Entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento: cura l'istruttoria; acquisisce avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, se non allegati; valuta la conformità del progetto alla normativa vigente; formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. b) precedente Entro 60 gg. dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento: cura l'istruttoria; acquisisce, avvalendosi laddove costituito, dello sportello unico per l'edilizia, i prescritti pareri degli uffici comunali e, ove previsto, della commissione edilizia, se istituita, nonché i pareri di cui all'articolo 32, comma 5 (VV.FF., ASL, ecc.), se non allegati alla domanda; valuta la conformità del progetto alla normativa vigente; formula una proposta di provvedimento,corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Avv. Giovanni Mariotti 10

49 Art. 15 L. Reg. 4/2012: modifica art. 38 L. Reg. 12/2005 comma 4 a) vigente Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nel termine di 45 gg. richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di 45 gg. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 gg. b) precedente Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può nel termine di 60 gg. richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di 60 gg. L'interessato si esprime sulla richiesta di modifica entro il termine fissato, che non può essere inferiore a 30 gg. dal ricevimento della richiesta stessa e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 gg. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere, per la parte rimanente, dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Qualora l'interessato non aderisca alla richiesta di modifica, ovvero non si esprima entro il termine fissato, il procedimento di rilascio del permesso di costruire si intende concluso in senso negativo. Avv. Giovanni Mariotti 11

50 Art. 15 L. Reg.4/2012: modifica art. 38 L. Reg. 12/2005 comma 7bis a) vigente L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di PA o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l'ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la DIA siano presentate entro e non oltre 36 mesi dalla data dell'approvazione medesima. Fatta salva la facoltà di rateizzazione, la corresponsione al Comune della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, deve essere fatta all'atto del rilascio del permesso di costruire, ovvero allo scadere del termine di 15 gg. previsto dalla proposta di provvedimento. b) precedente L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di PA o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l'ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la DIA siano presentate entro e non oltre 36 mesi dalla data della approvazione medesima. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, se dovuti, è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, fatta salva la facoltà di rateizzazione. Avv. Giovanni Mariotti 12

51 Art 15 L. reg. 4/2012: modifica art. 38 L. reg. 12/2005 comma 10 a) vigente Decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzioassenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni seguenti: se la tutela del vincolo compete, a) alla stessa AC, anche in via di delega, il rilascio del relativo atto di assenso deve avvenire entro i termini di 45 gg. In caso negativo sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto; b) non compete all'ac, e il parere favorevole non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce l'assenso nell'ambito della conferenza di servizi Il termine per il provvedimento conclusivo/ di 15 gg. dalla proposta del RUP decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. b) precedente L'infruttuosa decorrenza del termine del provvedimento o di quello di 15 gg. dalla proposta del RUP ovvero del termine fissato dal regolamento comunale per il rilascio del richiesto titolo abilitativo all'intervento, costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. Il termine fissato dal regolamento comunale per il rilascio del richiesto titolo abilitativo non può comunque essere superiore a 90 gg.; per i Comuni > abitanti, a 180 gg. dalla presentazione della domanda corredata da tutta la necessaria documentazione, ma può essere raddoppiato per i progetti particolarmente complessi, definiti tali secondo motivata determinazione del responsabile del procedimento. Avv. Giovanni Mariotti 13

52 Art. 15 L. reg. 4/2012: modifica art. 40 comma 2 L.reg. 12/2005 a) vigente La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente: i limiti di densità, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici di pianificazione comunale, le modalità di intervento di cui all'articolo 27 della presente legge, nonché la destinazione d'uso. (permesso di costruire in deroga) b) precedente La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente: i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale. Avv. Giovanni Mariotti 14

53 Art. 15 L. reg. 4/2012: modifica art. 41 L. reg. 12/2005 (DIA) a) vigente "Interventi realizzabili mediante DIA e SCIA" Ferma restando l'applicabilità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - nei casi e nei termini previsti dall'articolo 19 L. 241/1990 e dall'articolo 5, comma 2, lettera c) D.L. 70/ (non superdia) chi ha titolo b) precedente "Interventi realizzabili mediante DIA" Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, di inoltrare al Comune denuncia di inizio attività, salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 3 bis. Gli interventi edificatori nelle aree destinate all'agricoltura sono disciplinati dal titolo III della parte II. Avv. Giovanni Mariotti 15

54 L. reg. 7/2012 titolo II Misure per lo sviluppo del territorio Avv. Giovanni Mariotti 16

55 L. reg. 7/2012 art. 17 a modifica art. 27 L. reg. 12/2005 Sentenza Corte Costituzionale n. 309 pubblicata il di incostituzionalità: dell'art. 27, comma 1, lettera d), L. reg. 12/2005, ove non prevedeva che le ristrutturazioni edilizie attuate mediante demolizione e ricostruzione dovessero rispettare il limite di sagoma; dell'art. 103 L. 12/2005, nella parte in cui disapplica l'art. 3 DPR n. 380/2001; dell'art. 22 L. reg , n. 7 (interpretazione autentica). Non c'è spazio per una definizione di ristrutturazione edilizia diversa da quella indicata dal legislatore nazionale nell'art. 3 DPR 380/2001. L'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti. Avv. Giovanni Mariotti 17

56 L. reg. 7/2012 art. 17 a modifica art. 27 L. reg. 12/2005 In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011 n. 309, pubblicata il al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati: devono considerarsi titoli validi ed efficaci; i permessi di costruire rilasciati al ; le DIA esecutive al ; a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012 (esigenza acceleratoria, rispetto all'inizio lavori entro 1 anno ex art.15 DPR 380/2001). Avv. Giovanni Mariotti 18

57 L. reg. 7/2012 art. 17 a modifica art. 27 L. reg. 12/2005 Interventi di nuova costruzione 7-bis) gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito. I Comuni, nei casi di interventi di: di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione, integrale sostituzione edilizia, possono ridurre fino al 50%, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Avv. Giovanni Mariotti 19

58 L. reg. 7/2012 art 18 modifica art. 51 L. reg. 12/2005 destinazione d'uso Per gli ambiti di cui del tessuto urbano consolidato i Comuni definiscono i criteri per l'individuazione delle destinazioni d'uso escluse, al fine di evitare possibili danni alla salute, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, all'ambiente ed al paesaggio, ivi incluse la tutela del decoro, del contesto sociale e architettonico, nonché alla salvaguardia e promozione dell'identità e della cultura locale. Avv. Giovanni Mariotti 20

59 L. reg. 7/2012 art. 19: semplificazione urbanistica edilizia Gli interventi di riqualificazione energetica, gli interventi di risanamento dall'amianto, connessi a funzioni residenziali, sono realizzati previa comunicazione al Comune, rientrando nell'attività edilizia libera (art. 6 DPR 6 giugno 2001, n. 380). La comunicazione è sottoscritta dal richiedente e corredata da una relazione asseverata da un professionista abilitato, relativa agli interventi. Avv. Giovanni Mariotti 21

60 L. reg. 7/2012 art. 20: interventi in materia di patrimonio pubblico La Giunta Regionale può promuovere la formazione di programmi di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili della Regione e degli enti del sistema regionale, delle Province, dei Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione secondo la L. reg. 36/1994. Agisce in conformità a quanto previsto dall'art. 3-ter D.L. 351/2001 (vedi slides successive) inserito con l'art. 27 D.L. 201/2011 convertito nella L. 22 dicembre 2011 n Avv. Giovanni Mariotti 22

61 Art. 27 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011: 1) art. 3 ter D.L. 351/2001 L. 410/2001 processo di valorizzazione di immobili pubblici Il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia e i Comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più PROTOCOLLI D'INTESA, la formazione di "programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo degli immobili della Regione, della Provincia e dei Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione. Per soli Enti territoriali singoli, il potere d'impulso può essere assunto dall'organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in uso alle stesse, il potere d'impulso è assunto dal Ministero dell'economia e delle Finanze Agenzia del demanio, concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. Avv. Giovanni Mariotti 23

62 Art. 27 D.L. 201/2011conv. in L. 214/2011: 1) art. 3 ter D.L. 351/2001 processo di valorizzazione di immobili pubblici Lo Stato partecipa ai programmi coinvolgendo tutte le Amministrazioni statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate ove presenti. Per l'attuazione dei programmi il Ministero dell'economia e finanze Agenzia del demanio e le strutture tecniche degli enti locali interessati possono individuare le azioni, gli strumenti, le risorse,oggetto di sviluppo nell'ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una STRUTTURA UNICA di attuazione del programma, attraverso ad es. la formazione di società, consorzi o fondi immobiliari. Avv. Giovanni Mariotti 24

63 Art. 27 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011: 1) art. 3 ter D.L. 351/2001 processo di valorizzazione di immobili pubblici Se sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione il Presidente della Giunta Regionale, ovvero l'organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per procedere alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte degli enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del programma. È da concludersi nel termine di 120 gg. dalla sua promozione. Avv. Giovanni Mariotti 25

64 Art. 27 D.L. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011: 1) art. 3 ter D.L. 351/2001 processo di valorizzazione di immobili pubblici Nell'accordo di programma può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di concessione o locazione onerosa, all'ac. è riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione che il concessionario o il locatario corrisponde all'atto del rilascio o dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio. I suddetti importi sono versati all'ente territoriale direttamente al momento dell'alienazione degli immobili valorizzati. Avv. Giovanni Mariotti 26

65 Art. 27 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011: 1) art. 3 ter D.L. 351/2001 processi di valorizzazione di immobili pubblici Qualora l'accordo non sia concluso entro il termine 120 gg., salvo disciplinare regionale specifica, sono attivate dal Presidente della Giunta Regionale le procedure di cui al COLLEGIO DI VIGILANZA da concludere entro 60 gg., acquisendo motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. Il programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle modifiche, viene ripresentato nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo di programma. Avv. Giovanni Mariotti 27

66 Art. 27 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011: 1) art. 3 ter D.L. 351/2001 processi di valorizzazione di immobili pubblici Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i Comuni, ovvero l'amministrazione promuovente possono concludere ACCORDI DI COOPERAZIONE con il Ministero per i beni e le attività culturali, identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei beni immobili. Gli organi periferici dello Stato, di valutazione delle tutele di natura storicoartistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale si esprimono nell'ambito dell'accordo unificando tutti i procedimenti autorizzatori previsti. Se tale espressione non avvenga entro i termini stabiliti nell'accordo di programma, il Ministro per i beni e le attività culturali o dell'ambiente, nell'ambito delle rispettive competenze, possono avocare la determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine non superiore a 30 gg. per i pareri. Avv. Giovanni Mariotti 28

67 Art. 27 D.L. 201/2011 conv. In L. 214/2011: 1) art. 3 ter D.L. 351/2001 processi di valorizzazione di immobili pubblici Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi di fondi comuni di investimento, società consorzi fondi immobiliari (vedi 33 bis D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011). Per il finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei programmi unitari di valorizzazione territoriale, l'agenzia del demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i comuni, può valersi dei propri utili di gestione ovvero sulle somme dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale e degli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l'agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello strumento della concessione di valorizzazione Avv. Giovanni Mariotti 29

68 L. reg. 7/2012 art. 20: interventi in materia di patrimonio pubblico La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3-ter D.L n. 351 può promuovere la formazione di programmi di valorizzazione territoriale. Per questo si prevede l'inserimento nella L. reg. 36/1994: 9 bis ( norma per facilitare la valorizzazione del patrimonio immobiliare); 15 bis (Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare). Avv. Giovanni Mariotti 30

69 L. reg. 7/2012 art 20: nuovo art. 9 bis L. reg. 36/1994 La Regione, in sede di aggiornamento annuale del PTR, può: individuare gli immobili per i quali si renda opportuna o necessaria l'alienazione, anche ai fini della riqualificazione o anche valorizzazione del territorio; prevedere per ogni singolo immobile, le destinazioni funzionali e i parametri urbanistici idonei a garantire la riqualificazione del territorio, la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, sentiti i Comuni interessati e le forme di compensazione e mitigazione degli interventi stessi, qualora ricadenti in un parco regionale. I Comuni interessati, anche in deroga a quanto previsto dalla L. reg. 12/2005 per gli oneri di urbanizzazione possono ridurre, sino al 50%, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Resta comunque salvo il rispetto della normativa in materia ambientale, storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistica. Le previsioni del PTR hanno efficacia prevalente e vincolante su PTCP, Piano Parco e PGT. Avv. Giovanni Mariotti 31

70 L. reg. 7/2012 art. 20: nuovo 15 bis L. reg. 34/1996 modalità di gestione del patrimonio immobiliare La Giunta Regionale: può promuovere la costituzione di società/l'istituzione di fondi immobiliari, per la valorizzazione, della riqualificazione urbana, della gestione, della manutenzione e della dismissione del patrimonio immobiliare regionale e, previa intesa con i soggetti interessati, del patrimonio immobiliare di ogni altro soggetto pubblico, ivi incluso quello delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Determina, in questo caso, sentito il parere della commissione consigliare: l'ammontare della % del capitale della SPA o delle quote del fondo immobiliare della Regione; la proposta dello Statuto. Avv. Giovanni Mariotti 32

71 L. reg. 7/2012 art. 21: nuovo 95 bis L. reg. 12/2005 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari In attuazione dell'art. 27, comma 1 D.L n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L n. 214 ( 33 bis Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici) disciplina i profili urbanistici connessi all'approvazione da parte dei Comuni del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. Avv. Giovanni Mariotti 33

72 Art. 27 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011: 1) art. 33 bis D.L. 98/2011 in L. 111/2011 Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia del demanio promuove, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari. Fase A: avvio della verifica di fattibilità promossa dall'agenzia del demanio ed individuazione degli immobili (se soggetti a vincoli di tutela: conferenza dei servizi). Fase B: pronuncia entro 60 gg. degli interessati dal ricevimento della proposta. risposte positive = intesa preventiva mancata risposta = proposta inattuabile Avv. Giovanni Mariotti 34

73 Art. 27 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011: 1) art. 33 bis D.L.98/2011 in L. 111/2011 Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici Per le forme societarie, partecipa oltre ai soggetti apportanti il Ministero ecc. Demanio, che aderisce anche solo quale finanziatore e struttura tecnica di supporto. L'Agenzia del Demanio: individua, con procedure di evidenza pubblica, gli eventuali privati partecipanti. può avvalersi di soggetti specializzati nel settore, individuati con procedure ad evidenza pubblica, o di altri soggetti pubblici. I rapporti tra il Ministero ecc. Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge + un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle parti, nell'atto si prevedono anche gli aspetti patrimoniali, le modalità e i criteri di eventuale annullamento dell'iniziativa e di attribuzione delle spese sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti. Avv. Giovanni Mariotti 35

74 Art. 27 D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011: 1) art. 33 bis D.L.98/2011 in L. 111/2011 Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria. Il trasferimento alle società o l'inclusione nelle iniziative concordate non modifica il regime giuridico previsto dagli artt. 823 e 829, comma 1 cc., dei beni demaniali trasferiti. Alle iniziative se costituite in forma di società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di investimento immobiliare. Avv. Giovanni Mariotti 36

75 L. reg. 7/2012 art 21: art. 95 bis L. reg. 12/2005 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari I profili urbanistici connessi all'approvazione del piano delle alienazioni immobiliari da parte dei Comuni: gli immobili hanno destinazioni d'uso in contrasto con il PGT, la deliberazione del C.C. di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari = variante allo PGT, ma nei soli casi in cui oggetto di variante sono previsioni del PS o del PR riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato. Queste varianti urbanistiche che determinano l'uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche minori del PS o del PR non sono soggette a VAS. Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non possono esservi immobili con destinazioni d'uso in contrasto con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR. Avv. Giovanni Mariotti 37

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