MALATTIE PROFESSIONALI Indirizzi operativi per l emersione e la prevenzione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MALATTIE PROFESSIONALI Indirizzi operativi per l emersione e la prevenzione"

Transcript

1 U.L.S.S. 12 Veneziana Direzione Regionale Veneto MALATTIE PROFESSIONALI Indirizzi operativi per l emersione e la prevenzione

2

3 Pubblicazione realizzata da Azienda ULSS 12 Veneziana Dipartimento di Prevenzione Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Con la collaborazione di Onofrio Lamanna, Direzione Medica Ospedaliera della ULSS 12 Veneziana Roberta Gavagnin, Direzione Medica Ospedaliera della ULSS 12 Veneziana Caterina Corazza, Direzione Medica Ospedaliera della ULSS 12 Veneziana Silvano Zancaner, Servizio Medicina Legale ULSS 12 Veneziana UO Pneumologia UO Chirurgia Toracica UO Dermatologia UO Medicina Interna UO Ortopedia UO Neurochirurgia UO Otorinolaringoiatria Mara Pasqualetto, Sergio Bontempi, Ornella Dotto, SPISAL ULSS 12 Veneziana AUTORI Maria Nicoletta Ballarin, SPISAL ULSS 12 Veneziana Giorgio Carradori, SPISAL ULSS 12 Veneziana Annalisa Virgili, SPISAL ULSS 12 Veneziana Antonio Regazzo, Patronato INCA CGIL Paolo Bastini, INAIL Sovrintendenza Medica Regionale Antonio Polino, INAIL Sovrintendenza Medica Regionale Giancarlo Magarotto, SPISAL ULSS 12 Veneziana Illustrazione e progettazione grafica Maria Nicoletta Ballarin Ringraziamenti Anita Pasqua di Bisceglie, Medico Competente Alessandro Scarpa, UOC Dermatologia, ULSS 13 Dolo Flavio Valentini, SPISAL ULSS 13 Dolo Federica Zannol, SPISAL ULSS 8 Asolo Ilaria Altafini, SPISAL ULSS 8 Asolo Piero Maestrelli, Università degli Studi di Padova Franco Guida, UO Neurochirurgia Loris Ceron, UO Pneumologia Informazioni ULSS 12 Veneziana Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro P.le San Lorenzo Giustiniani 11/D Mestre Zelarino (Venezia) fax , SPISAL@ulss12.ve.it

4 INDICE Introduzione 7 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL 8 Il fenomeno tecnopatico nella tutela assicurativa INAIL 8 Concetti generali 15 Distinzione tra infortuni e malattie professionali 15 Il sistema tabellare 15 Il sistema misto 16 Manifestazione della malattia professionale 17 L art. 10 del Decreto Legislativo n. 38/ La denuncia della malattia professionale 18 La denuncia di malattia professionale on-line 19 La denuncia della malattia professionale per gli artigiani 19 La denuncia della malattia professionale per i lavoratori agricoli 20 Guida alle prestazioni assicurative per le malattie professionali 20 La tutela e l automaticità delle prestazioni 20 L accertamento di malattia professionale in ambito INAIL 21 1) La causalità medico-legale 21 2) L istruttoria medico-legale 25 3) La diagnosi medico-legale 28 Le prestazioni assicurative INAIL 28 Prestazioni economiche 28 Prestazioni non economiche+ 29 Considerazioni finali 29 IL PUNTO DI VISTA DEI PATRONATI 32 IL PUNTO DI VISTA SPISAL 39 Obblighi normativi in caso di diagnosi di malattia professionale 42 Obblighi normativi con finalità assicurativa 42 Obblighi normativi con finalità epidemiologica 42 Obblighi normativi con finalità giudiziaria 44 Indirizzi operativi per l emersione delle malattie professionali 47 Sensibilizzazione dei medici ospedalieri 47 Ricerca attiva 48 Esperienze sul campo: le patologie studiate 49 Tumori polmonari e mesoteliomi 49 Malattie osteoarticolari 50 Tumori cutanei 52 Allergopatie respiratorie e cutanee 53 Ambulatorio ospedaliero 55 Analisi e valutazioni 55 CONCLUSIONI 59 BIBLIOGRAFIA 61 ELENCO ALLEGATI 62

5 PREFAZIONE L epidemiologia delle malattie professionali mette in evidenza, negli ultimi anni, un significativo incremento delle denunce e dei riconoscimenti di queste patologie che può essere ricondotta, prevalentemente, all entrata in vigore delle nuove tabelle assicurative dell INAIL (DM 9 aprile 2008), che hanno introdotto nell elenco nuove patologie tra cui alcune, come le patologie osteoarticolari, ad elevata diffusione sociale ed altresì al fatto che tra l esposizione al rischio lavorativo e la manifestazione clinica delle patologie intercorrono anni e a volte decenni come nel caso delle patologie neoplastiche. Sono proprio le malattie tumorali e le patologie osteoarticolari quelle che evidenziano un incremento più significativo. Va inoltre sottolineato come negli ultimi decenni si sia verificata una significativa riduzione delle ipoacusie, delle broncopatie e la pressoché totale scomparsa delle gravi affezioni dei polmoni provocate dall'inalazione di polveri (pneumoconiosi), risultato delle azioni di prevenzione realizzate per contenere i tradizionali rischi da agenti fisici e chimici che, un tempo, rappresentavano, per intensità di esposizione, la principale causa di malattia tra i lavoratori di molti cicli produttivi. Attualmente in Italia le malattie professionali di tipo neoplastico rappresentano un importante problema di salute, infatti, si superano i casi/anno di tumori occupazionali, soprattutto da amianto, da polveri di legno e da polveri di cuoio. Anche se questa dimensione del fenomeno è di per se stessa notevole, va rimarcato che si tratta tuttavia di una sottostima, in quanto la frazione di tumori di origine professionale, sulla base di accreditati studi epidemiologici, dovrebbe essere del 2-8% di tutti i tumori e, quindi, nel nostro paese dovremmo attenderci da un minimo di ad un massimo di casi all anno. In tempi di crisi economica una causa di sottostima del fenomeno malattie professionali potrebbe essere ricondotta al fatto che i lavoratori, per timore di perdere il posto di lavoro, evitano di avanzare la richiesta di riconoscimento all INAIL per le patologie correlate al lavoro soprattutto se non si tratta di malattie gravemente invalidanti. Al fine di correggere il fenomeno di sottostima appare, altresì, utile valorizzare l operato dei medici curanti, per garantire l approfondimento dell anamnesi professionale nel corso degli accertamenti sanitari e rendere maggiormente fruibili, dagli stessi medici, gli adempimenti burocratici connessi alla malattia professionale. L obiettivo sarà quello di recuperare quei casi che, attualmente, non sono posti all attenzione di chi ha il compito di valutarli per intraprendere, se del caso, le successive azioni a carattere preventivo, assicurativo e/o giudiziario. Per dare risposta alle criticità sopra descritte, per sperimentare ipotesi di lavoro che consentano di conoscere in modo più completo e preciso il fenomeno delle malattie correlate al lavoro nonché per realizzare efficaci interventi preventivi, la Regione del Veneto, nell ambito del Piano Regionale di Prevenzione , ha finanziato il progetto Miglioramento del sistema di sorveglianza delle malattie professionali e correlate al lavoro. La pubblicazione che vede ora la luce, a conclusione del lavoro svolto dal Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell Azienda ULSS n. 12 Veneziana, documenta il raggiungimento degli obiettivi prefissati e rappresenta un utile e fruibile strumento di consultazione per i medici che si imbattono, nel corso del lavoro quotidiano, in patologie correlate al lavoro.

6 Il documento fornisce indirizzi operativi per la corretta gestione dei casi di malattia professionale da parte delle Aziende ULSS nonché presenta, tramite la descrizione di esperienze concrete, spunti utili per sviluppare forme di collaborazione tra SPISAL, INAIL e Procura della Repubblica, nella gestione dei casi di patologia da lavoro di comune interesse. L Assessore alla Sanità della Regione del Veneto Luca Coletto

7 INTRODUZIONE È noto come le malattie professionali, siano, in Italia, un fenomeno non ancora adeguatamente rappresentato sia nelle statistiche INAIL che in quelle dei Servizi di Prevenzione delle ASL, tanto da meritare il termine di "malattie professionali perdute". È convinzione diffusa, come si può anche leggere nella relazione finale della Commissione parlamentare d inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e le morti bianche (1) che il numero delle malattie professionali riconosciute INAIL sottostimi significativamente quello reale a causa sia di un fenomeno di sottodenuncia sia per mancato riconoscimento assicurativo. Nel corso degli anni si è cercato di ovviare ai problemi di sottonotifica con l adozione di diversi sistemi di rilevazione e registrazione. Nonostante sia prevista da decenni la raccolta a scopo statisticoepidemiologico delle informazioni sulle malattie professionali (o potenzialmente professionali) tramite istituzione di banche dati presso diversi enti di competenza (registro nazionale malattie professionali, ReNaLOC, OCCAM, MALPROF), risulta tuttora difficile inquadrare con precisione l andamento del fenomeno e fare stime attendibili della sua reale dimensione. Questo lavoro, frutto della collaborazione tra SPISAL, INAIL e Patronati Sindacali, si propone di contribuire a fornire alcuni elementi su cui è possibile costruire percorsi comuni che potranno semplificare e omogeneizzare alcune parti dell iter di riconoscimento delle malattie professionali e correlate al lavoro nonché ridurre il fenomeno della sottonotifica. Il documento è costituito di tre capitoli principali ognuno dei quali è affidato alla trattazione del tema da parte di ciascuna struttura che espone il proprio punto di vista e illustra le proprie attività. Si evidenziano in tal modo obiettivi, modalità e strumenti con cui SPISAL, INAIL e Patronati Sindacali, analizzano e valutano uno stesso caso di malattia professionale. Riteniamo che la lettura d insieme del documento faciliti la conoscenza delle attività che le tre strutture svolgono e offra un occasione di riflessione per individuare quegli ambiti che possono essere condivisi o integrati. 7 INTRODUZIONE

8 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL Il fenomeno tecnopatico nella tutela assicurativa INAIL Nell ultimo quinquennio si è assistito ad un costante incremento del numero di denunce di malattia professionale, seguito ad un periodo in cui le segnalazioni di tecnopatie pervenute all INAIL erano andate progressivamente diminuendo (Tabella 1). L incremento di denunce, che si è riscontrato negli ultimi anni, non va interpretato esclusivamente come un peggioramento delle condizioni di sicurezza e salubrità negli ambienti di lavoro e delle attività produttive, ma va inteso come una aspettativa di maggior tutela assicurativa e di maggior attenzione finalizzata al miglioramento del benessere lavorativo e della salute in senso assoluto. A fronte del progressivo e costante decremento delle patologie lavorative classiche, con rapporto di causalità, rispetto a rischi lavorativi specifici, pressoché esclusivo, quali il saturnismo, l asbestosi, la silicosi e le dermopatie allergiche e da contatto dei lavoratori edili, l INAIL ha, dal canto suo, recepito e favorito le aspettative di miglioramento della salute attraverso input al legislatore per l emanazione, nel 2008, delle Nuove tabelle di Malattie Professionali, in cui, per la prima volta, vengono configurate come tabellate le affezioni muscoloscheletriche da movimenti ripetuti, posture incongrue e rischi fisici (vibrazioni), che riconoscono nel lavoro fattori di concausalità efficiente. L inserimento di queste patologie nel sistema tabellare è alla base dell incremento delle denunce di malattie professionali constatato nell ultimo quinquennio, rivestendo, tale fenomeno da solo, più del 50% del totale delle segnalazioni a fini di tutela assicurativa. Entrando in una analisi di dettaglio del fenomeno tecnopatico, anche nel 2011 il dato nazionale ha evidenziato un incremento di circa il 10% delle denunce (46.558) rispetto al 2010 (42.465) per tutte e tre le gestioni (tabella 1), ossia Agricoltura con segnalazioni nel 2011 contro le del 2010, Industria con denunce del 2011 contro le del 2010 e Gestione per conto Stato con 486 denunce del 2011 contro le 425 dell anno precedente (Tabella 2, 3, 4, 5). La Regione Veneto, in analogia con quanto riscontrabile per la Lombardia e la Liguria, risulta essere invece in controtendenza rispetto alla media nazionale essendosi assistito nel 2011 ad un decremento di circa il 10% delle denunce per due gestioni (Industria: 1954 denunce nel 2011 contro le del 2010; Conto Stato: 8 denunce nel 2011 contro le 23 del 2010) mentre per la gestione Agricoltura si è assistito ad un aumento delle denunce del 63% con 252 denunce nel 2011 contro le 153 del Il fenomeno appare connesso indubbiamente ad un miglior inquadramento diagnostico da parte dei medici coinvolti nelle 8 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

9 segnalazioni di patologie di sospetta natura tecnopatica che, nella nostra regione, pervengono in larga misura da Enti di Patrocinio, Medici competenti aziendali e di istituzioni ed enti pubblici (SPISAL, Università, ecc.). Tutto ciò anche grazie al costante confronto con l INAIL, quale vero e proprio polo salute e sicurezza, concretizzatosi con la fattiva integrazione dell ex ISPESL e per mezzo di collaborazioni dirette realizzate attraverso l organizzazione sinergica di convegni e corsi di aggiornamento sul tema delle tecnopatie, nonché attraverso tavoli di confronto per l emanazione di linee guida, finalizzate all emersione e riconoscimento delle tecnopatie e con l istituzione di buone prassi in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Di non minore rilievo nel campo della prevenzione risulta l impegno dell INAIL nel finanziamento alle imprese e nelle agevolazioni tariffarie per prevenzione. Idoneità lavorativa e certificazione di malattia professionale A conferma di quanto sopra esposto, si evidenzia che la percentuale di patologie riconosciute di origine professionale nella Regione Veneto, relativamente all anno 2011, rappresenta, alla data di rilevazione ( ), un 3% in più rispetto al dato complessivo nazionale. Va però evidenziato come, a causa della grave crisi economica in atto in questi ultimi anni che determina una netta contrazione dell offerta di lavoro, il fenomeno tecnopatico che giunge all attenzione dell INAIL può risentire, in termini numericamente ridotti rispetto alle aspettative, del timore, da parte dei lavoratori che la richiesta di prestazioni all Istituto assicuratore possa determinare ripercussioni negative per la conservazione del posto di lavoro. Infatti, in conseguenza della incompatibilità tra rischio lavorativo e patologia denunciata, può verificarsi che il lavoratore sia oggetto, in sede di visita per sorveglianza sanitaria, di giudizio di inidoneità alla mansione lavorativa specifica e in estremo a inidoneità a qualsiasi mansione lavorativa ove impiegato, con conseguente provvedimento di licenziamento per giusta causa. Tale fatto può di conseguenza essere di ostacolo alla richiesta di prestazioni all INAIL da parte soprattutto dei lavoratori dipendenti ed essere causa di sottostima del reale fenomeno tecnopatico, contribuendo ad alimentare il cosiddetto fenomeno delle patologie perdute. Per quanto riguarda le tipologie di malattie professionali denunciate nella nostra regione, il 56% circa afferiscono ad affezioni dell apparato muscolo scheletrico, il 20% a ipoacusie da esposizione a rumore, l 8% circa a disturbi dell apparato respiratorio, il 2% a patologie dermatologiche e l 8% a patologie neoplastiche.(figura 1, Figura 2) 9 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

10 Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Tabella 1: MALATTIE PROFESSIONALI denunciate all INAIL dal 2007 al 2011 Anno di manifestazione Veneto Italia Tabella 2: MALATTIE PROFESSIONALI denunciate all INAIL nel 2011 per gestione e provincia Province Industria e Servizi Agricoltura Dipendenti Conto Stato Totale Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Veneto ITALIA IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL 10

11 Malattie professionali denunciate nel 2011 all'inail per tipo di malattia Figura 1 Neoplasie da asbesto denunciate nel 2011 Neoplasie da asbesto. Veneto Tot. 94 Neoplasie da asbesto. Italia Tot. 914 Figura 2 11 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

12 Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Tabella 3 Malattie professionali denunciate all INAIL nel 2011 per tipo di malattia (principali) e territorio Tutte le gestioni Tipo di malattia Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Veneto ITALIA Totale Malattie osteoarticolari e muscolotendinee di cui affezioni dei dischi intervertebrali di cui tendiniti Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso di cui ipoacusia da rumore Malattie respiratorie Tumori Malattie cutanee Disturbi psichici di cui disturbi dell adattamento cronico e post traumatico da stress cronico varie IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL 12

13 Tabella 4 Malattie professionali da asbesto denunciate all INAIL nel 2011 per gestione, tipo di malattia e territorio Tutte le Gestioni Tipo di malattia Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Veneto ITALIA Neoplasie da asbesto Mesotelioma pleurico Carcinoma polmonare Mesotelioma peritoneale Mesotelioma tunica vaginale e del testicolo Asbestosi Placche pleuriche Totale IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

14 Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Tabella 5 malattie professionale denunciate all INAIL agricoltura Malattia professionale o sostanza che la causa VENETO Anno di manifestazione ITALIA Anno di manifestazione Malattie causate da derivati dell ac. Carbammico Dermatite allergica da contatto Asma bronchiale Alveoliti allergiche estrinseche Malattie causate da radiazioni solari Ipoacusia da rumore Malattie causate da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio Ernia discale lombare Malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori Malattie da asbesto (esclusa asbestosi) 1 1 Malattie da sovraccarico dell arto inferiore Malattie diverse 6 7 Malattie non tabellate Non determinato TOTALE IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL 14

15 Concetti generali L assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall INAIL, opera a condizione che sussista l obbligo dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Alle malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni, salvo alcune disposizioni particolari espressamente previste [articoli da 131 a 139 e da 249 a 255 del DPR 30 giugno 1965, n.1124, Testo Unico delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (TU) ]. Distinzione tra infortuni e malattie professionali Dal punto di vista causale le malattie professionali si distinguono dagli infortuni in quanto nelle tecnopatie: la causa agisce lentamente e progressivamente sull organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo); la causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l infermità in modo esclusivo o prevalente. Il rapporto causale con il lavoro è esclusivo in quanto l art. 3 del T.U.1124/65 prevede che la malattia sia contratta nell esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. E ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l infermità. Per le malattie professionali quindi, non è sufficiente l occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra rischio professionale e malattia. Il rischio può concretizzarsi con la lavorazione svolta, oppure essere presente nell ambiente in cui la lavorazione viene svolta, configurandosi in tal caso un rischio ambientale. Il sistema tabellare Le malattie professionali, dal punto di vista assicurativo, possono essere distinte in tabellate e non tabellate. 15 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

16 Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Le malattie professionali vengono inquadrate come tabellate se: la patologia è espressamente indicata nelle tabelle allegate n. 4 e 5 al T.U. (la prima per la gestione industria e la seconda per l agricoltura) la patologia è causata o concausata dalle lavorazioni corrispondenti, espressamente indicate nelle stesse tabelle; la patologia si manifesta entro un determinato periodo dalla cessazione dell attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse ( periodo massimo di indennizzabilità ; articoli 134 e 254 T.U.). Nell ambito del cosiddetto sistema tabellare, qualora siano corrisposte le condizioni sopra esposte, il lavoratore è sollevato dall onere di dimostrare l origine professionale della malattia. Infatti, una volta che sia stata provata l adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l esposizione ad un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l esistenza della malattia anch essa tabellata e la manifestazione della patologia si sia verificata nel termine massimo di indennizzabilità dalla cessazione dell attività a rischio, precisato per la singola fattispecie, si presume per legge che la malattia sia di origine professionale, applicandosi pertanto la cosiddetta presunzione legale d origine, superabile esclusivamente con la rigorosissima prova posta a carico dell INAIL (onere contrario della prova), che la malattia sia stata invece determinata da cause extraprofessionali. Con il D.M. del 9 aprile 2008 sono state approvate le nuove tabelle delle malattie professionali dell industria e dell agricoltura, in sostituzione delle precedenti contenute nel D.P.R. n. 336/1994. Il sistema misto La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto sistema misto in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della presunzione legale d origine, ma è affiancato dalla possibilità per l assicurato di dimostrare che la malattia di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Tale concetto è stato ribadito dal Dl.gs 38/2000 che all art.10 comma 4 recita: sono malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite tabelle di legge, ma anche tutte le altre di cui sia dimostrata la causa lavorativa. IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL 16

17 Manifestazione della malattia professionale Diversamente dagli infortuni, il cui accadimento e nocività sono di norma evidenti e facilmente individuabili, la malattia professionale non presenta le stesse caratteristiche di notorietà, anche perché per diverse fattispecie non determina astensione dal lavoro (ad es. la sordità da rumore); tale fattore determina il problema, soprattutto a fini assicurativi, di stabilire la data precisa in cui la malattia si sia manifestata, in particolare per determinarne la decorrenza o l eventuale prescrivibilità del diritto alle prestazioni e il periodo massimo di indennizzabilità dalla sospensione dell attività lavorativa morbigena. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 206/1988, ha stabilito che, se la malattia non comporta astensione dal lavoro, vada considerata manifestata dal giorno in cui un fatto, o un insieme di fatti (che di solito coincidono con gli accertamenti clinici del medico di fiducia o di un ospedale o di una struttura sanitaria specializzata, ecc.) rendono il lavoratore consapevole, secondo criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale e quindi, lo pongono nelle condizioni di esercitare il diritto alla tutela. Quanto sopra comporta che: Se il lavoratore denuncia una malattia ricadente nel sistema tabellare oltre il periodo massimo di indennizzabilità, può ugualmente fruire della presunzione legale d origine se dimostra che la malattia, si era manifestata entro tale periodo massimo; in caso contrario, permane a suo carico l onere della prova, alla stessa stregua della malattia non tabellata 1 ; I termini prescrizionali del diritto alla rendita previsti dagli articoli 111 e 112 T.U. decorrono dalla data in cui l assicurato è consapevole, secondo elementi di normale conoscibilità, di essere affetto dalla malattia professionale e non dalla data di denuncia 2. 1 Le tabelle riportano, su specifica colonna, il periodo massimo di indennizzabilità attribuito ad ogni singola malattia, con riferimento alla data di cessazione della lavorazione rischiosa. Questo parametro temporale, misurato in mesi o anni, stabilisce il periodo massimo entro cui viene attribuita la presunzione legale di origine dopo l abbandono della lavorazione morbigena. 2 Ai sensi dell art. 112, primo comma, T.U. l azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di 3 anni dal giorno di manifestazione della malattia professionale 17 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

18 Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Nessuna conseguenza invece si ha sulla decorrenza della rendita, che deve comunque essere corrisposta dalla data di segnalazione del caso all INAIL 3. L art. 10 del Decreto Legislativo n. 38/2000 L art. 10 del D.lgs. n. 38/2000 oltre a recepire i dettami della sentenza di C.C. 179/88, consente di adeguare periodicamente e tempestivamente le tabelle delle malattie professionali, anche attraverso la costituzione di un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, posto inoltre a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca. Con l art. 10 del Decreto Legislativo n. 38/2000, il legislatore ha pertanto: confermato l attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali; ha reso più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al T.U. attraverso l istituzione di una Commissione scientifica che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione, ai fini della emanazione del decreto; ha istituito presso, la banca dati dell INAIL, il Registro delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate (che si alimenta con le denunce/segnalazioni di patologie da lavoro così come stabilito dall art. 139 T.U. 1124/65), al quale possono accedere, oltre alla Commissione di revisione delle tabelle di M.P. a fini di tutela assicurativa, tutti gli organismi competenti che svolgano funzioni nel campo della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché per fini di ricerca ed approfondimento scientifico ed epidemiologico. La denuncia della malattia professionale La segnalazione della malattia professionale deve essere fatta dall assicurato al datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, pena la decadenza del diritto ad indennizzo per il tempo antecedente la denuncia (art. 52 T.U.). 3 Normalmente la rendita (o la liquidazione in capitale del danno biologico) per inabilità è corrisposta dal giorno successivo a quello della cessazione dell inabilità temporanea assoluta (art. 74 secondo comma T.U.). Ove non vi sia stata inabilità assoluta al lavoro, la rendita decorrerà dal giorno di presentazione della denuncia della malattia professionale all INAIL, ossia dalla data di arrivo del primo documento utile a fini di apertura del caso (primo certificato medico e/o denuncia di malattia professionale). IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL 18

19 La volontà del lavoratore di accedere alle prestazioni INAIL deve essere manifesta e dichiarata con firma apposta nel 1 c.m. di Malattia Professionale. Tale volontà è finalizzata alla salvaguardia dell assicurato in termini di conservazione del posto di lavoro, in quanto l eventuale accertamento di malattia professionale e l impossibilità da parte del datore di lavoro di garantire situazioni lavorative che non determinino ulteriore pregiudizio per la salute del lavoratore, può, in estrema ratio, determinare il licenziamento dello stesso per giusta causa. Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia, corredata dal certificato medico, all INAIL entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico (art. 53 T.U.). La violazione di questo obbligo è soggetta a sanzioni amministrative. In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore stesso può presentare la richiesta di prestazioni all INAIL inviando direttamente il 1 certificato medico di malattia professionale. La denuncia di malattia professionale on-line Il D.M. del 30 luglio 2010 ha modificato l art. 53 del T.U. anche per l invio della denuncia di malattia professionale. Ai sensi della nuova disciplina: 1. il datore di lavoro che provvede alla trasmissione on-line della denuncia di malattia professionale è sollevato dall onere dell invio contestuale del certificato medico; 2. l Istituto deve richiedere l invio del certificato medico al datore di lavoro nelle sole ipotesi in cui non lo abbia già ricevuto dal lavoratore o dal medico certificatore. La denuncia della malattia professionale per gli artigiani Anche gli artigiani, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono inviare all INAIL la denuncia della malattia professionale da essi contratta, entro 15 giorni dalla sua manifestazione, corredata dal certificato medico, pena la perdita dell indennizzo per i giorni antecedenti quello della denuncia. Tuttavia, se a causa della malattia, l artigiano si trova nell impossibilità di provvedere agli obblighi previsti, l onere di segnalare il caso all INAIL ricade sul sanitario che per primo ha accertato la malattia (art. 203 T.U.). 19 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

20 Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione La denuncia della malattia professionale per i lavoratori agricoli Per quanto riguarda la denuncia della malattia professionale in agricoltura, per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato valgono le stesse disposizioni previste per i lavoratori dell industria. Per i lavoratori autonomi e per i subordinati a tempo determinato è prevista invece una disciplina particolare, in base alla quale la denuncia deve essere effettuata dal medico che accerta la malattia e che deve inviare all INAIL l apposito modulo (cosiddetto certificato denuncia ) entro 10 giorni dalla prima visita medica (art. 251 T.U.). Guida alle prestazioni assicurative per le malattie professionali Le informazioni relative alle prestazioni economiche e sanitarie ed altre di carattere generale sono disponibili sul sito internet possono inoltre essere richieste al numero gratuito o alle Sedi INAIL sul territorio. Le informazioni di carattere personale, riguardanti singoli casi di malattia professionale, vanno richieste alle Sedi operative dell Istituto; tra queste, competente a trattare il caso è quella nel cui territorio si trova il domicilio del lavoratore. La tutela e l automaticità delle prestazioni L assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle attività individuate dalla legge come rischiose. L assicurazione contro le malattie professionali è un assicurazione sociale con funzione indennitaria: l indennizzo dovuto dall Ente assicuratore non può mai superare l importo del danno sofferto dall assicurato. Una delle caratteristiche sostanziali che differenziano l assicurazione contro le malattie professionali dalle assicurazioni private è l automaticità delle prestazioni. Per il principio di automaticità delle prestazioni, infatti, la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio assicurativo. IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL 20

21 Nel caso dei lavoratori autonomi, che hanno la duplice veste di assicurante e di assicurato, il diritto alle prestazioni resta sospeso - per le sole prestazioni economiche - fino al versamento dei premio dovuto. L accertamento di malattia professionale in ambito INAIL 1) La causalità medico-legale Il mutato scenario del fenomeno tecnopatico, con particolare riguardo alle patologie cronico degenerative a genesi multifattoriale e alle patologie neoplastiche, ha determinato la necessità di definire in modo uniforme la problematica della causalità in materia di riconoscimento di nesso di causa a fini di tutela assicurativa INAIL. Criteri medico-legali per l accertamento di malattia professionale Con Nota Prot. n. 7876/bis del 16 febbraio 2006, l INAIL, con riferimento alle problematiche connesse all accertamento dell origine professionale delle malattie denunciate a fini di tutela assicurativa, ha ritenuto necessario richiamare alcuni fondamentali principi di natura sostanziale, al fine di garantire un uniforme applicazione di detti principi ed una omogenea trattazione della materia. La nota del 16 febbraio 2006 contiene varie precisazioni tra cui le seguenti: Quando non sia possibile riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti all epoca della dedotta esposizione a rischio, la presenza nell ambiente lavorativo di fattori di nocività può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa. La valutazione dell efficienza causale degli agenti patogeni va effettuata in concreto con riferimento alle condizioni fisiche del lavoratore. La valutazione finale dell esposizione a rischio è rimessa alla funzione medico-legale. In caso di malattia tabellata, una volta che sia accertata l adibizione non saltuaria od occasionale alla lavorazione specificatamente indicata in tabella, l esposizione a rischio deve intendersi esistente, a meno che da parte dell INAIL non risulti provato che la lavorazione non abbia idoneità lesiva a causare la patologia. Una volta accertata la nocività dei fattori di rischio lavorativi, si può passare alla valutazione del nesso di causalità tra detti fattori e la patologia denunciata come malattia professionale. 21 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

22 Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione Per accertare l eziologia professionale, secondo una giurisprudenza consolidata anche della Corte di Cassazione, è sufficiente avere la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia, ragionevole certezza che può ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell eziopatogenesi professionale. L accertamento della sussistenza del nesso eziologico deve indurre a riconoscere la natura professionale anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi. Sul piano operativo, nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest ultima dovrà essere considerata di origine professionale. Se gli agenti patogeni non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest ultima è da ritenere di origine professionale. Deve escludersi l origine professionale della malattia nelle ipotesi in cui gli agenti lavorativi non siano dotati di sufficiente efficacia causale e concorrano fattori extralavorativi che invece siano dotati di tale efficacia causale. Si riporta di seguito integralmente la Nota Prot. INAIL n. 7876/bis del 16 febbraio INAIL Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Direzione centrale prestazioni - Sovrintendenza medica generale - Avvocatura generale Prot. n. 7876/bis - Roma, 16 febbraio 2006 OGGETTO: Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate Premessa Le patologie denunciate all Istituto come malattie professionali dotate di caratteristiche patognomoniche che consentano una attribuzione etiologica professionale, con criteri di assoluta certezza scientifica, costituiscono ormai una limitata casistica. Attualmente prevalgono, infatti, malattie croniche degenerative e malattie neoplastiche e più in generale, a genesi multifattoriale, riconducibili a fattori di nocività ubiquitari, ai quali si può essere esposti anche al di fuori degli ambienti di lavoro, oppure a fattori genetici. Il lungo periodo di latenza di alcune di queste malattie, inoltre, rende difficoltosa, quando non impossibile, la puntuale ricostruzione delle condizioni esistenti nell'ambiente di lavoro, nel momento in cui si sarebbe verificata l esposizione a rischio. Il rapido mutamento delle tecnologie produttive, infatti, ha indotto le imprese ad adeguare i macchinari, le attrezzature, i cicli produttivi e l organizzazione aziendale, con la conseguenza che la situazione oggettivamente IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL 22

23 riscontrabile al momento della denuncia della malattia professionale è radicalmente diversa da quella esistente all epoca rispetto alla quale va valutata l eziologia della malattia stessa. La stessa problematica, sia pure per motivi diversi, si presenta anche per patologie che non sono caratterizzate da lunghi periodi di latenza. Come è noto, infatti, per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, la prescrizione del diritto a conseguire le prestazioni non decorre fino al momento in cui l inabilità causata dall evento lesivo non abbia raggiunto il grado minimo indennizzabile e, inoltre, la possibile origine professionale della patologia e la sua incidenza inabilitante non siano conoscibili per l assicurato. In conseguenza di ciò e del lento decorso delle patologie, sono numerosi i casi in cui la malattia viene denunciata comunque all Istituto molto tempo dopo che il soggetto è stato esposto a rischio e la patologia stessa ha iniziato il suo decorso. Il radicale mutamento dei caratteri delle malattie professionali ha, quindi, indotto la giurisprudenza a indicare principi interpretativi e applicativi delle norme del T.U. regolanti la materia, sia in tema di esposizione a rischio che di nesso di causalità, che ne hanno adeguato il significato alla nuova realtà che esse devono disciplinare e al dettato costituzionale. E necessario pertanto richiamare alcuni fondamentali principi di natura sostanziale, al fine di garantire una uniforme applicazione degli stessi ed una omogenea trattazione della materia. Esposizione a rischio. La presenza nell ambiente lavorativo di fattori di nocività, quando non sia possibile riscontrare con certezza le condizioni di lavoro esistenti all epoca della dedotta esposizione a rischio, può essere desunta, con un elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro e dalla durata della prestazione lavorativa. A tale scopo ci si dovrà avvalere dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza. La valutazione dell efficienza causale degli agenti patogeni va effettuata non in astratto ma in concreto, cioè con riferimento alle condizioni fisiche del singolo lavoratore. Non può, pertanto, escludersi l efficienza causale, nel caso concreto, di fattori di rischio in quanto inferiori alle soglie previste dalla normativa prevenzionale, che sono misurate in relazione a un astratto lavoratore medio, dovendo essere valutata, piuttosto, la 23 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

24 Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione variabilità della risposta individuale alle sollecitazioni dell agente patogeno. Ne consegue che la valutazione finale dell esposizione a rischio è rimessa alla funzione medico-legale, poiché richiede un giudizio di sintesi che tenga conto non soltanto dell entità dei fattori di nocività presenti nell ambiente di lavoro ma anche della variabilità della sensibilità dello specifico soggetto che agli stessi è stato esposto. In caso di malattia tabellata, una volta che sia accertata l adibizione non saltuaria od occasionale alla lavorazione specificamente indicata in tabella, l esposizione a rischio deve intendersi sussistente, salvo che non sia provato, da parte dell INAIL, che la lavorazione stessa non abbia, in concreto, idoneità lesiva sufficiente a causare la patologia. Nesso di causalità Una volta accertata, nei termini sopraindicati, la nocività dei fattori di rischio lavorativi, si potrà passare alla valutazione del nesso di causalità tra detti fattori di rischio e la patologia denunciata come malattia professionale. L impossibilità di raggiungere una assoluta certezza scientifica in ordine alla sussistenza del suddetto nesso causale non costituisce, peraltro, motivo sufficiente per escludere il riconoscimento della eziologia professionale. A questo fine, infatti, la giurisprudenza consolidata e concorde della Corte di Cassazione ritiene sufficiente la ragionevole certezza della genesi professionale della malattia. Tale ragionevole certezza, che non può certamente consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, deve ritenersi sussistente in presenza di un elevato grado di probabilità dell eziopatogenesi professionale, desumibile anche da dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica. L accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi. Nel caso di concorrenza di fattori professionali con fattori extraprofessionali trovano, infatti, applicazione i principi di cui agli articoli 40 e 41 del codice penale, che, in quanto principi generali dell ordinamento giuridico, sono applicabili anche alla materia dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, in forza del principio di equivalenza, causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia dimostrato l intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarlo. Ne consegue che, una volta che sia accertata l esistenza di una concausa lavorativa nell eziologia di una malattia, l indennizzabilità della stessa non potrà essere negata sulla base di una valutazione di IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL 24

25 prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extralavorative nel determinismo della patologia. Sul piano operativo, da quanto sopra consegue che: nel caso in cui risulti accertato che gli agenti patogeni lavorativi siano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata, quest ultima dovrà essere considerata di origine professionale, pur se sia accertata la concorrenza di agenti patogeni extralavorativi (compresi quelli genetici) dotati anch essi di idonea efficacia causale, senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative; 1-se gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di autonoma efficacia causale sufficiente a causare la malattia, concorrono con fattori extralavorativi, anch essi da soli non dotati di efficacia causale adeguata, e operando insieme, con azione sinergica e moltiplicativa, costituiscono causa idonea della patologia diagnosticata, quest ultima è da ritenere di origine professionale. In questo caso, infatti, l esposizione a rischio di origine professionale costituisce fattore causale necessario, senza il quale l evento non avrebbe potuto determinarsi (ad es. tumore del polmone in soggetto fumatore esposto a rischio lavorativo da amianto); 2-quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l origine professionale della malattia. 2) L istruttoria medico-legale Sul piano operativo pertanto, l istruttoria INAIL dei casi di Malattia Professionale finalizzata alla verifica della sussistenza di nesso di causa tra attività lavorativa e patologia denunciata, verte su due fondamentali elementi, ossia l accertamento medico-legale e l acquisizione di tutti gli elementi probanti relativi all esposizione al rischio professionale. L accertamento medico-legale, come di norma, si fonda su una accurata anamnesi lavorativa che, in considerazione della natura della patologia denunciata dovrà approfondire ogni possibile fattore di rischio professionale attraverso l individuazione delle mansioni lavorative e le modalità di svolgimento di ciascuna di esse, scendendo nei minimi particolari allorquando dovranno essere vagliati aspetti inerenti, ad esempio la movimentazione manuale dei carichi, i movimenti ripetuti, la postura ed il sovraccarico biomeccanico a carico delle articolazioni degli arti superiori ed inferiori, l utilizzo di dispositivi personali di sicurezza, l esposizione a noxae cancerogene ecc. Tali informazioni saranno utili per la formulazione delle richieste di documentazione sul rischio lavorativo, l imputazione del caso alla 25 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

26 Malattie professionali:indirizzi operativi per l'emersione e la prevenzione P.a.t.(posizione assicurativa territoriale) e per eventuali proposta di prescrizione ai sensi art. 112 T.U. 1124/65. Con l anamnesi fisiologica andranno indagate eventuali attività o situazioni comportanti rischi extraprofessionali. L anamnesi patologica remota risulta di particolare importanza per assumere informazioni su precedenti infortunistici o tecnopatici e sulla sussistenza o meno di altre patologie, a fini di valutazione del criterio di esclusione di altre cause. L anamnesi patologica prossima è finalizzata a raccogliere tutte le informazioni cliniche inerenti la patologia denunciata, sin dall epoca della sua insorgenza sintomatologica (identificazione del cosiddetto dies a quo ). Ovviamente la sola raccolta anamnestica non costituisce unico elemento di prova, soprattutto in ordine alla valutazione dei rischi lavorativi, trattandosi di dichiarazione di parte. L INAIL infatti, garantendo un ruolo di terzietà tra lavoratore e datore di lavoro, deve raccogliere tutti gli elementi acquisibili sia per quanto riguarda la patologia denunciata che per quanto riguarda i fattori di rischio professionale. A tal fine dovranno essere acquisiti tutti i documenti disponibili, sia quelli relativi alla patologia denunciata, che quelli relativi alle informazioni sul rischio lavorativo, tra cui la denuncia del D.L., il libretto di lavoro o documento equivalente, il D.V.R. con indici di rischio, eventuali questionari compilati dall assicurato e dal datore di lavoro, ecc. Il medico INAIL può inoltre richiedere un parere tecnico alla CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) nei casi in cui, ipotizzata l esistenza del nesso eziologico tra rischio desunto dall anamnesi e/o da altri documenti) e malattia, permangano dubbi sulle caratteristiche del rischio stesso (natura, durata, intensità, ecc.). Per quanto riguarda i lavoratori autonomi (artigiani, coltivatori diretti) utili elementi di analisi del rischio lavorativo possono essere acquisiti con specifiche richieste di informazioni di cui si riportano i fac-simili: IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL 26

27 Fac simile lettera M.P. artigiani: Oggetto: invito per accertamento Medico-Legale per denuncia di Malattia Professionale. A seguito della Sua richiesta di riconoscimento di M.P. dovrà presentarsi presso gli ambulatori del C.M.L. INAIL di.. il giorno.. Al fine di rendere più rapido l iter istruttorio dell accertamento è pregato di presentarsi a visita con la documentazione sotto indicata: 1. Libretto di lavoro 2. Indicazioni della tipologia di attività svolta 3. Libretti dei mezzi meccanici utilizzati 4. Fatture di acquisto di materiali 5. Numero di collaboratori (familiari e/o dipendenti) 6. Tutta la documentazione sanitaria relativa alla patologia denunciata 7. Eventuale certificazione ULS di riconoscimento di Invalidità Civile Fac simile lettera M.P. in agricoltura: Oggetto: invito per accertamento Medico-Legale per denuncia di Malattia Professionale. A seguito della Sua richiesta di riconoscimento di M.P. dovrà presentarsi presso gli ambulatori del C.M.L. INAIL di il giorno.. Al fine di rendere più rapido l iter istruttorio dell accertamento è pregato di presentarsi a visita con la documentazione sotto indicata: 1. Libretto di lavoro 2. Indicazioni dell estensione del fondo agricolo e tipologia coltivazioni (libretto di controllo ai sensi DGRV n 3618) 3. Libretti dei mezzi agricoli utilizzati 4. Tipologia e numero dei capi di bestiame 5. Fatture di acquisto alimenti per animali, concimi, sementi dell anno precedente. 6. Numero di collaboratori (familiari e/o dipendenti anche se stagionali) 7. Tutta la documentazione sanitaria relativa alla patologia denunciata 8. Eventuale certificazione ULS di riconoscimento di Invalidità Civile. 27 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

28 L accertamento diagnostico della patologia denunciata verterà principalmente sulla verifica della diagnosi formulata nel 1 certificato medico di Malattia Professionale, integrando la stessa con accertamenti specialistici e/o strumentali volti ad eventuali formulazioni di diagnosi differenziale e alla quantificazione delle ripercussioni della patologia sull integrità psico-fisica del lavoratore, a fini di valutazione del danno in caso di riconoscimento della dipendenza lavorativa della patologia accertata. 3) La diagnosi medico-legale Acquisiti tutti gli elementi utili alla definizione del caso, sia per quanto riguarda l aspetto diagnostico che del rischio lavorativo, il medico INAIL provvederà alla valutazione del nesso di causa verificando se la malattia denunciata rientri o meno nelle previsioni del sistema tabellare: in tal caso applicherà il principio della presunzione legale d origine. Qualora non fosse possibile verificare la corresponsione degli elementi che configurano la applicabilità della presunzione legale di origine (Malattia non tabellata) il medico INAIL verificherà l esistenza del nesso eziologico tra rischio lavorativo e malattia, applicando la criteriologia medico legale in materia di nesso di causa, ossia verificando la presenza o meno di uno o più rischi lavorativi, dei tempi e delle modalità di esposizione, della compatibilità della malattia nei suoi connotati clinici con lo specifico tipo di rischio, della presenza o meno di eventuali fattori di rischio extraprofessionali, ecc. Le prestazioni assicurative INAIL In caso di ammissione a tutela, le prestazioni assicurative per malattia professionale sono le seguenti: Prestazioni economiche Indennità giornaliera in caso di inabilità temporanea assoluta al lavoro Liquidazione in capitale per danno biologico permanente pari o superiore al 6% e inferiore al 16% Costituzione di rendita diretta per danni pari o superiori al 16% Assegno per l assistenza personale continuativa Rendita di passaggio (per silicosi e asbestosi) Assegno di incollocabilità Rendita a superstiti in caso di morte a causa della patologia professionale Assegno funerario Fondi Speciali Rimborso farmaci (di fascia C) 28 IL PUNTO DI VISTA DELL INAIL

Numero 20 /2013 Le malattie professionali nell anno 2012 nelle statistiche INAIL

Numero 20 /2013 Le malattie professionali nell anno 2012 nelle statistiche INAIL Numero 20 /2013 Le malattie professionali nell anno 2012 nelle statistiche INAIL L'INAIL ha presentato i dati degli infortuni e delle malattie professionali relativi all'anno 2012. Nel 2012 si è avuto

Dettagli

L iter per il riconoscimento dell esposizione all amianto e della malattia professionale

L iter per il riconoscimento dell esposizione all amianto e della malattia professionale L iter per il riconoscimento dell esposizione all amianto e della malattia professionale Dott.ssa Tiziana Taroppio Sovrintendente Sanitario INAIL Direzione Regionale Lombardia luoghi di lavoro e di vita

Dettagli

NUOVA CERTIFICAZIONE MEDICA DI MALATTIA PROFESSIONALE TRASMISSIONE ON-LINE. Dott.ssa Pierina Sgammotta Responsabile processo lavoratori INAIL

NUOVA CERTIFICAZIONE MEDICA DI MALATTIA PROFESSIONALE TRASMISSIONE ON-LINE. Dott.ssa Pierina Sgammotta Responsabile processo lavoratori INAIL NUOVA CERTIFICAZIONE MEDICA DI MALATTIA PROFESSIONALE TRASMISSIONE ON-LINE Dott.ssa Pierina Sgammotta Responsabile processo lavoratori INAIL 1 MALATTIE PROFESSIONALI L incontro odierno costituisce un importante

Dettagli

Sanità pubblica e ricerca epidemiologica

Sanità pubblica e ricerca epidemiologica Sanità pubblica e ricerca epidemiologica Le patologie asbesto correlate di origine professionale anche in funzione dell operatività del Fondo vittime dell amianto Angela Goggiamani LA TUTELA ASSICURATIVA

Dettagli

SORVEGLIANZA SANITARIA

SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA SORVEGLIANZA SANITARIA Definizione e obiettivi Negli anni '80, nel corso di una riunione della Comunità Economica Europea, la sorveglianza sanitaria è stata definita come "la valutazione

Dettagli

MALATTIE PROFESSIONALI Indirizzi operativi per l emersione e la prevenzione

MALATTIE PROFESSIONALI Indirizzi operativi per l emersione e la prevenzione AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA Direzione Regionale Veneto MALATTIE PROFESSIONALI Indirizzi operativi per l emersione e la prevenzione 2013 Pubblicazione realizzata da Azienda ULSS 12 Veneziana Dipartimento

Dettagli

ing. Domenico Mannelli Le banche dati: dal dato alla prevenzione

ing. Domenico Mannelli Le banche dati: dal dato alla prevenzione ing. Domenico Mannelli Le banche dati: dal dato alla prevenzione Menomazione della capacità lavorativa o morte provocata da causa violenta in occasione dei lavori CAUSA VIOLENTA ELEMENTO DETERMINANTE IN

Dettagli

RSPP - CARATTERISTICHE

RSPP - CARATTERISTICHE RSPP - CARATTERISTICHE Figura obbligatoria Consulente del Datore di Lavoro La designazione deve essere scritta ed accettata Deve aver frequentato corsi di formazione professionale specifici per il macro-settore

Dettagli

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE L art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza e salute

Dettagli

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in

Dettagli

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Lezione 6 La riunione periodica (art 35) La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per

Dettagli

CONVEGNO LE MALATTIE PROFESSIONALI:

CONVEGNO LE MALATTIE PROFESSIONALI: ANMIL CONVEGNO SOSTENIAMOLI SUBITO LE MALATTIE PROFESSIONALI: FENOMENOLOGIA, TUTELE E PROSPETTIVE EVOLUTIVE ROMA, SALA CONVEGNI ANMIL 14 DICEMBRE 2011 GIUSEPPE CIMAGLIA 1 OCCUPATI/DENUNCIE 2010 AGRICOLTURA

Dettagli

GESTIONE SANITARIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E DELL INFORTUNISTICA SUL LAVORO E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI SICUREZZA SUL LAVORO

GESTIONE SANITARIA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E DELL INFORTUNISTICA SUL LAVORO E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI SICUREZZA SUL LAVORO Conforme per progettazione ed erogazione di eventi formativi in ambito socio-sanitario Organizzatore: J&B S.r.l. U. Indirizzo: VIA PIEMONTE 12 Città: 87036 RENDE Telefono: 0984/837852 Fax: 0984/830987

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Numero 28 /2015 Le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro nell anno 2014 nelle statistiche INAIL

Numero 28 /2015 Le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro nell anno 2014 nelle statistiche INAIL Numero 28 /2015 Le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro nell anno 2014 nelle statistiche INAIL L'INAIL ha presentato i dati degli infortuni e delle malattie professionali relativi all'anno

Dettagli

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE:

COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: COMPITI E RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 3 Agosto 2009, n n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

La Prevenzione dei Tumori Occupazionali. il Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni

La Prevenzione dei Tumori Occupazionali. il Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni La Prevenzione dei Tumori Occupazionali il Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni La prevenzione dei tumori occupazionali Premessa L Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

OBBLIGHI DEL MEDICO IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

OBBLIGHI DEL MEDICO IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE Dipartimento di Sanità Pubblica Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Direttore Dott. Loris Fabbri OBBLIGHI DEL MEDICO IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE A cura di: Dott. Simone

Dettagli

MEDICO COMPETENTE E VISITE PERIODICHE

MEDICO COMPETENTE E VISITE PERIODICHE MEDICO COMPETENTE E VISITE PERIODICHE L esecuzione delle visite periodiche, nonché di quelle svolte su richiesta dei lavoratori, rimane uno dei compiti più qualificanti dell attività del medico competente.

Dettagli

PROCEDURA PER LA SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE OCCUPAZIONALI

PROCEDURA PER LA SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE OCCUPAZIONALI ISTRUZIONE OPERATIVA N 1/2005 PROCEDURA PER LA SORVEGLIANZA DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE OCCUPAZIONALI RATIFICATO DALLA COMMISSIONE AZIENDALE PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE

Dettagli

INAIL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

INAIL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI INPS 1) ASSICURAZIONE PER L INVALIDITA, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI 2) ASSICURAZIONE CONTRO LA TIBERCOLOSI 3) ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA 4) PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA FISICA ED

Dettagli

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE Convenzione tra l Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari e il Comune di Monastir per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro D. Lgs. n. 81/08.

Dettagli

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA L'Università degli Studi di Macerata, di seguito denominato «soggetto promotore», con sede in Macerata, Piaggia

Dettagli

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente

Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente Commissione Consultiva Permanente Comitato n. 4 Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG) Documento in attesa di approvazione definitiva Nota per la Commissione Consultiva Permanente Prima di procedere

Dettagli

MALATTIE PROFESSIONALI

MALATTIE PROFESSIONALI MALATTIE PROFESSIONALI L Informazione aiuta la Prevenzione Il lavoro è parte della tua vita, non la tua malattia. Lavorare bene ti fa bene! Malattie Professionali Lesione dovuta a causa lenta che produce

Dettagli

REGIONE VENETO AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1 BELLUNO ~~~~~~~~~~~~~~~~

REGIONE VENETO AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1 BELLUNO ~~~~~~~~~~~~~~~~ REGIONE VENETO AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 1 BELLUNO ~~~~~~~~~~~~~~~~ Deliberazione n. 763 del 07/08/2014 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Oggetto: Indizione avviso pubblico per il conferimento

Dettagli

LE MALATTIE PROFESSIONALI A BERGAMO 2008-2012

LE MALATTIE PROFESSIONALI A BERGAMO 2008-2012 LE MALATTIE PROFESSIONALI A BERGAMO 2008-2012 BERGAMO Premessa L INAIL, acronimo di Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro, assicura non solo gli infortuni sul lavoro, ma anche contro le malattie

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Prot. n. 16568 del 21/03/2014. Oggetto: Invio modulistica INAIL

Prot. n. 16568 del 21/03/2014. Oggetto: Invio modulistica INAIL Prot. n. 16568 del 21032014 Ai Medici 118 Oggetto: Invio modulistica INAIL Direttore Centrale Operativa 118 Via Roma 56 53100 SIENA tel. 0577 536853 fax 0577 536118 e-mail: si118@usl7.toscana.it Il medico

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

Commissione Consultiva Permanente ex Art. 6 DLgs 81/08. Il documento del Comitato n. 4 Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG)

Commissione Consultiva Permanente ex Art. 6 DLgs 81/08. Il documento del Comitato n. 4 Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG) Commissione Consultiva Permanente ex Art. 6 DLgs 81/08 Il documento del Comitato n. 4 Modelli di Organizzazione e di Gestione (MOG) Ivo Dagazzini Rappresentante delle Regioni per la Regione Veneto Direttore

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO. Protocollo di intesa L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) tra e REGIONE LAZIO per l erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell istituto

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

PERICOLO o FATTORE DI RISCHIO

PERICOLO o FATTORE DI RISCHIO Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Definizione parole-chiave MODULO B Unità didattica A3-1 CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03 PERICOLO o FATTORE DI

Dettagli

LA NORMATIVA SULL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

LA NORMATIVA SULL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI Lezione n.2 LA NORMATIVA SULL ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali E' l'assicurazione sociale

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Cos è l INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) E l Istituto che in Italia gestisce l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In Italia

Dettagli

MILANO BONCOMPAGNI INAIL NON SOLO ASSICURAZIONE MA UN SISTEMA INTEGRATO PER LA TUTELA DEI LAVORATORI E PER LA COMPETITIVITA DELLE IMPRESE

MILANO BONCOMPAGNI INAIL NON SOLO ASSICURAZIONE MA UN SISTEMA INTEGRATO PER LA TUTELA DEI LAVORATORI E PER LA COMPETITIVITA DELLE IMPRESE MILANO BONCOMPAGNI INAIL NON SOLO ASSICURAZIONE MA UN SISTEMA INTEGRATO PER LA TUTELA DEI LAVORATORI E PER LA COMPETITIVITA DELLE IMPRESE MILANO BONCOMPAGNI Il mutato quadro normativo intervenuto in tempi

Dettagli

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY REGOLAMENTO SANITARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY INDICE Art. 1 La Commissione Medica Federale pag. 1 1) Consulenza scientifica pag. 1 2) Tutela sanitaria degli Atleti pag. 1 3) Studi e ricerche

Dettagli

Ruolo e compiti dell INAIL

Ruolo e compiti dell INAIL Ruolo e compiti dell INAIL Nuovo Polo Salute e Sicurezza NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. 1124/65 TESTO UNICO delle disposizioni per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Modulo di domanda Come noto (NOTA

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

INFORTUNIO SUL LAVORO E

INFORTUNIO SUL LAVORO E I CONCETTI DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e vita Convegno di studio e approfondimento: «Quando lo studente è un lavoratore.

Dettagli

INAIL ATTIVITA L INAIL

INAIL ATTIVITA L INAIL COSA E L INAIL? INAIL ATTIVITA L INAIL Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro è un ente pubblico non economico, erogatore di servizi a carattere nazionale, con personalità giuridica e autonomia

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO, PREPOSTI, DIRIGENTI E LAVORATORI Gli accordi Stato- Regioni del 21 dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell 11 gennaio 2012.

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PEGASO 03 S.r.l. Sede legale ed operativa: Via Cagliero 3/I-3/L 100 41 CARIGNANO (TO) Tel 011-969.87.11 Fax 011-969.07.97 Capitale Sociale Eu ro 100.000,00 i.v. Registro delle Imp rese n. 08872320018 Tribunale

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa

La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08. HSR Resnati spa La gestionedella cartella sanitaria e di rischio ai sensi del dlgs 81/08 HSR Resnati spa dott. Rino Donghi 29 novembre 2008 Premessa Il dlgs 81/08 del 29 aprile 08, in particolare agli artt. 25, 38 e 41,

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Numero 44 /2014 Le mansioni a rischio per patologie muscoloscheletriche nei dati INAIL ******

Numero 44 /2014 Le mansioni a rischio per patologie muscoloscheletriche nei dati INAIL ****** Numero 44 /2014 Le mansioni a rischio per patologie muscoloscheletriche nei dati INAIL Nei giorni scorsi è stato pubblicato dall INAIL il II volume delle Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico

Dettagli

4. La tutela assicurativa INAIL

4. La tutela assicurativa INAIL 4. La tutela assicurativa INAIL L infortunio sul lavoro Che cos è l infortunio sul lavoro: l evento lesivo che produce danno al lavoratore la cui causa, sia violenta, cioè acuta, di forza efficiente e

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

Seminario su D.Lgs.81/08

Seminario su D.Lgs.81/08 Seminario su D.Lgs.81/08 La Valutazione del Rischio Per individuare le Misure di Prevenzione e Protezione a tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori Piacenza, 17/11/2010 Anna Bosi Dipartimento Sanità

Dettagli

Indicazioni operative per i RLS aziendali in caso di infortuni e malattie professionali

Indicazioni operative per i RLS aziendali in caso di infortuni e malattie professionali Indicazioni operative per i RLS aziendali in caso di infortuni e malattie professionali Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in base al D.Lgs 81/08 riceve le informazioni e la documentazione

Dettagli

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA La Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute

Dettagli

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Corso di formazione per RLS Corso di aggiornamento per RLS Nomina RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009 Comunicazione nominativo Rappresentanti dei

Dettagli

Contributo di INAIL alla diffusione dell adozione di un SGSL. INAIL-DR Toscana-CONTARP

Contributo di INAIL alla diffusione dell adozione di un SGSL. INAIL-DR Toscana-CONTARP 1 Contributo di INAIL alla diffusione dell adozione di un SGSL INAIL-DR Toscana-CONTARP Contributo di INAIL alla diffusione dell adozione di un SGSL 2 Sistemi di gestione della sicurezza Un Sistema di

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI Relazione Con le Istruzioni sulla trattazione dei reclami (di seguito, Istruzioni ) la COVIP intende procedere nella realizzazione di interventi volti ad accrescere

Dettagli

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ART. 2, COMMI SESTO, SETTIMO ED OTTAVO DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A cura dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici Direzione

Dettagli

Protocollo di intesa. tra

Protocollo di intesa. tra Protocollo di intesa tra L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con Sede in Roma, Via IV Novembre, 144 (CF 01165400589), rappresentato dal Presidente Massimo De

Dettagli

RETE DI AGENZIE PER LA SICUREZZA TREVISO

RETE DI AGENZIE PER LA SICUREZZA TREVISO RETE DI AGENZIE PER LA SICUREZZA TREVISO Silvana Amico INAIL Treviso GESTIONE PER CONTO INSEGNANTI E ALUNNI Relazione 21 marzo 2007 INTRODUZIONE L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 25/07/2013 Circolare

Dettagli

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato

Dettagli

2. Requisiti della formazione rivolta agli OSA e agli alimentaristi

2. Requisiti della formazione rivolta agli OSA e agli alimentaristi FORMAZIONE DEGLI ALIMENTARISTI E DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) AI SENSI DELLA D.G.R. LIGURIA 29/06/2012 N. 793 1. Introduzione Un efficace formazione e un adeguato addestramento del personale

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA

INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA INDICAZIONI OPERATIVE PER VALUTARE E PROMUOVERE L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA Con il presente documento si precisano le modalità di intervento da adottare da parte degli Spisal per valutare

Dettagli

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGIO DECRETO L. n. 30/1898 ISTITUISCE L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGIO DECRETO L. n. 30/1898 ISTITUISCE L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO NORMATIVA DI RIFERIMENTO: REGIO DECRETO L. n. 30/1898 ISTITUISCE L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (DA CUI SUCCESSIVAMENTE NASCE L INAIL) DPR 547/1955 NORME PER LA PREVENZIONE

Dettagli

La tutela della salute negli ambienti di lavoro. La Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008

La tutela della salute negli ambienti di lavoro. La Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 La tutela della salute negli ambienti di lavoro La Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Art. 18. Obblighi del datore di lavoro

Dettagli

Paolo Mascagni 21-06-14

Paolo Mascagni 21-06-14 Paolo Mascagni 21-06-14 EVENTI LESIVI DA CAUSA LAVORATIVA INFORTUNIO Evento avvenuto per causa violenta (concentrata nel tempo), in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un inabilità permanente

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

Roma 22 settembre 2004

Roma 22 settembre 2004 RISOLUZIONE N. 123/E Roma 22 settembre 2004 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello. Fondazione XY - Onlus - Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

A TUTTI I DIPENDENTI

A TUTTI I DIPENDENTI Scuola Paritaria D.D. 29.12.2000 legge 62/2000 Circolare n. 79 del 05 aprile 2011 A TUTTI I DIPENDENTI Oggetto: Attestazioni di malattia: indicazioni sulle nuove modalità di trasmissione. Si allega il

Dettagli

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.

STUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati. Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs

Dettagli

Decreto Interministeriale del 30.11.2012 Attuazione di quanto previsto dall art. 29 comma 5 del D.L.vo 81/08

Decreto Interministeriale del 30.11.2012 Attuazione di quanto previsto dall art. 29 comma 5 del D.L.vo 81/08 LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE PICCOLE IMPRESE Decreto Interministeriale del 30.11.2012 Attuazione di quanto previsto dall art. 29 comma 5 del D.L.vo 81/08 (Ma anche dall

Dettagli

ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE 21 dicembre 2011 (in vigore dal 26 gennaio 2012)

ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE 21 dicembre 2011 (in vigore dal 26 gennaio 2012) ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE 21 dicembre 2011 (in vigore dal 26 gennaio 2012) FORMAZIONE LAVORATORI -Sono esclusi i lavoratori stagionali in attesa di un provvedimento ad hoc da parte del Min.Lavoro.

Dettagli

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro Mario ALVINO Formazione efficace : perché? è una misura di sicurezza, infatti svolge una

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

SVILUPPO, CERTIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SECONDO LA NORMA BS OHSAS 18001:2007

SVILUPPO, CERTIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA SECONDO LA NORMA BS OHSAS 18001:2007 Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza e formazione M&IT Consulting s.r.l. Via Longhi 14/a 40128 Bologna tel. 051 6313773 - fax. 051 4154298 www.mitconsulting.it info@mitconsulting.it SVILUPPO,

Dettagli

la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili

la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI TORINO E PROVINCIA ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO la valutazione dei rischi nelle costruzioni edili Tabelle di valutazione rischi

Dettagli

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale

INTRODUZIONE. Il Prospetto Informativo Aziendale INTRODUZIONE Il Prospetto Informativo Aziendale La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili, legge 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede che tutti i datori

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli