Via G.Oberdan n.144 V.le Europa n Catania CT Caltagirone CT

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1 Agente generale Sede secondaria Dott.Gaspare Messina Caltagirone Via G.Oberdan n.144 V.le Europa n Catania CT Caltagirone CT Tel.095/ Tel.0933/34026 Fax095/ Fax 0933/59715 Mob.:320/ Mob. 329/ cataniapiazzatrento@cattolica.it info@mecoass.it Contraente: CRAL Comune di Caltagirone V. Madonna della Via n.5 -Caltagirone Società: Cattolica Assicurazioni- Agenzia di Catania-Caltagirone Assicurati: Aderenti al Cral del Comune di Caltagirone, compresi i famigliari conviventi ed i pensionati che stipuleranno a proprio nome i contratti emessi in base alla presente Convenzione e più dettagliatamente: polizze Rca con Infortuni Guidatore, Polizza della Casa, Polizza Infortuni del Nucleo familiare Convenzione Cattolica-Cral Comune di Caltagirone Pagina 1

2 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente prevede la copertura assicurativa per le seguenti garanzie assicurative: Responsabilità civile auto e garanzie accessorie (Furto-Incendio-Kasco- Infortuni Guidatore-Assistenza-Tutela legale etc..); Garanzia globale sulla prima e seconda casa; Polizza infortuni per il Nucleo familiare. I rapporti assicurativi, accesi in forza della presente Convenzione, riguarderanno esclusivamente i Contraenti delle polizze e la società Cattolica, senza nessuna possibile chiamata in causa del Cral nella gestione degli stessi. 2. DURATA DELLA CONVENZIONE La durata della presente Convenzione viene fissata di comune accordo in due anni, ovvero dal 01 Ottobre 2012 al 30 Settembre 2014; essa si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo pari ad un anno e così successivamente, salvo che una delle parti comunichi disdetta mediante lettera raccomandata da inviare all altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza. Sarà cura del Contraente comunicare ai propri aderenti la cessazione della Convenzione. 3. MODIFICA DELLA CONVENZIONE Qualora la Convenzione venga modificata, sarà cura del Contraente comunicare ai propri Soci le nuove condizioni pattuite. Quest ultime saranno applicate per i contratti relativi alle nuove inclusioni successive alla data efficacia delle modifiche. Per i contratti in corso, esse saranno applicate previa sostituzione della polizza a partire dalla prima scadenza annuale successiva alle variazioni introdotte. 4. CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE Qualora la Convenzione cessi, ai singoli contratti che fossero eventualmente rinnovati in data successiva alla cessazione della Convenzione, verranno applicati i premi previsti dalle tariffe della Cattolica, in vigore al momento del rinnovo. 5. MODALITA DI EMISSIONE DELLE POLIZZE La condizione per usufruire dei vantaggi della Convenzione prevede che l assicurando debba esibire, all atto della stipula e dei successivi rinnovi della polizza, la tessera comprovante la sua qualità di socio del Cral. 6. ALLEGATO ALLA CONVENZIONE Gli assicurati, per usufruire delle condizioni agevolate previste dalla presente Convenzione, all atto della stipula della polizza, dovranno sottoscrivere l Allegato n.1 e consegnare copia della documentazione comprovante la loro qualità di aventi diritto ad aderire alla Convenzione stessa Convenzione Cattolica-Cral Comune di Caltagirone Pagina 2

3 7. AGEVOLAZIONI DELLA CONVENZIONE La Convenzione prevede le seguenti agevolazioni ed assistenze: Uno sconto importante nelle polizze Auto (vedi successivo punto 8); Uno sconto del 35% sulla tariffa per la stipula della polizza sulla casa; Uno sconto del 35% sulla polizza infortuni del nucleo familiare; Uno sconto fino al 30% su tutte le altre garanzie che fossero specificatamente richieste dal Socio, per proprie esigenze particolari. Inoltre, saranno offerte al socio Cral le ulteriori seguenti prestazioni: Un possibile finanziamento per la rateizzazione in dieci rate dei premi assicurativi stipulati in Convenzione; L assistenza e consulenza dedicata; Il patrocinio gratuito del nostro Ufficio Legale per l ottenimento del risarcimento da parte delle Compagnie avverse responsabili del danno; Una newsletter mensile sul sito del Cral, riguardante temi di interesse generale nel campo assicurativo. 8. AGEVOLAZIONI TARIFFALI SULLE POLIZZE AUTO Le Condizioni generali per le polizze sull auto sono quelle riportate nel libretto Cattolica & Auto ed. 09/2011 mod. Cauto rc2 autovetture; il Contraente dichiara di ricevere tale libretto, considerandolo allegato alla presente Convenzione. La garanzia RCA prevederà le seguenti agevolazioni commerciali, in ragione dello stato dell attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore su autovetture, camper e autocarri leggeri: 25% di sconto con presenza di attestato di rischio completamente valorizzato senza sinistri (non vi deve essere presenza di NA); 15% di sconto con presenza di attestato di rischio valorizzato negli ultimi tre anni senza sinistri( presenza massima di tre NA negli altri tre anni ); 10% di sconto in tutti gli altri casi. Gli sconti potranno essere incrementati di un ulteriore 10% per la seconda e terza autovettura intestata ad un altro membro facente parte dello stesso stato di famiglia. Le garanzie accessorie (Furto-Incendio- Kasco Cristalli Tutela legale Assistenza etc ) prevederanno uno sconto del 50% sulla tariffa. All.: n.2 Fatto in due esemplari a Caltagirone il 01/10/2012 IL CRAL LA SOCIETA Convenzione Cattolica-Cral Comune di Caltagirone Pagina 3

4 NOTA INFORMATIVA C.V.T. AUTOVETTURE Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. In relazione ai diversi tipi di veicolo, relativamente alla garanzia R.C.A., PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL IMPRESA è POSSIBILE CHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte dall impresa. GLOSSARIO Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione: il contratto di assicurazione Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione Contratto: il documento che prova il contratto di assicurazione Franchigia: importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell assicurato per ogni sinistro Incidente: l evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l utilizzo Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza Infortunio: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili Invalidità permanente: la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione Legge: il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell obbligazione assunta dalla Società Proprietario: l intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni Ricovero: la permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento Scoperto: percentuale variabile della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell assicurato Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia Società: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Sostanze Stupefacenti o Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza. Terzi: coloro che risultano essere tali ai sensi dell art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni Tariffa: i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto A. Informazioni generali I. Informazioni sull impresa di Assicurazione Dati Societari La Società Cattolica di Assicurazione soc. coop., capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n Verona t el fax sito internet: cattolica@cattolicaassicurazioni.it. Autorizzazione all esercizio dell impresa La Società è stata autorizzata all esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 Registro delle Imprese di Verona n E iscritta all albo Imprese ISVAP n , Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all Albo dei gruppi assicurativi al n B. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto rilevabile dall ultimo bilancio approvato è pari a milioni di euro (capitale sociale: 162 milioni di euro totale riserve patrimoniali: milioni di euro). L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,65 ed è determinato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente II. Informazioni sul contratto Pagina 1/5

5 A. Coperture assicurative offerte INCENDIO La Società garantisce all assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca danni in conseguenza di incendio, esplosione del carburante del serbatoio o azioni di fulmini (si rimanda all art. 20 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Se espressamente richiamato in polizza la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di trombe d aria, uragani, bufere e tempeste, grandine, alluvioni e inondazioni, frane e smottamenti. Attenzione: la garanzia è prestata con lo scoperto e minimo indicati in polizza (si rimanda agli art. 21 e 21 bis delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Attenzione: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato all art. 22 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE cui si rimanda per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Assicurazione parziale Attenzione: se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rimanda all art. 15 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio) FURTO La Società garantisce all assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca danni in conseguenza di furto o rapina (si rimanda all art. 24 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Se espressamente richiamato in polizza la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio. Attenzione: la garanzia è prestata con lo scoperto e minimo indicati in polizza (si rimanda all art. 27 delle delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Attenzione: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato all art. 26 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE cui si rimanda per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Franchigie, scoperti e massimali Attenzione: la garanzia può prevedere l applicazione di uno scoperto e relativo minimo indicati in polizza. Lo scoperto varia a seconda delle differenti tipologie contrattuali prescelte dal contraente (si rimanda all art. 25 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Esemplificando: se in polizza è indicato lo scoperto 10% del danno con il minimo di 150 (cod ), in caso di danno al veicolo per furto parziale pari a 500, al contraente verrà corrisposta una indennità pari a 350, ossia l ammontare del danno (500 ) dedotto il minimo di scoperto (150 ). Dall ammontare del danno viene tolto il minimo di scoperto (150 ) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest ultima applicata al danno da luogo ad uno scoperto (50 ) inferiore al minimo previsto dalla garanzia (150 ). Assicurazione parziale Attenzione: se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rimanda all art. 15 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio) KASKO La Società garantisce all assicurato la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il veicolo subisca danni, avvenuti durante la circolazione, in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato Kasko collisione oppure, di collisione, urto e ribaltamento kasko totale (si rimanda all art. 30 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Attenzione: la presente garanzia prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa offerta così come meglio disciplinato all art. 32 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE cui si rimanda per la disciplina degli aspetti di dettaglio. Franchigie, scoperti e massimali Attenzione: la garanzia può essere prestata con lo scoperto e relativo minimo o con franchigia assoluta indicati in polizza (si rimanda all art. 31 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Esemplificando: per la forma con scoperto e relativo minimo vedasi esempio di funzionamento descritto alla garanzia furto. Nel caso invece della franchigia assoluta: se in polizza è indicata la franchigia assoluta del 10% e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è pari a , in caso di danno al veicolo da collisione pari a 5000, al contraente verrà corrisposta una indennità pari a 4000, ossia l ammontare del danno (5000 ) dedotta la franchigia assoluta (1000 ) determinata applicando la percentuale pattuita contrattualmente (10%) al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ( ). Assicurazione parziale Pagina 2/5

6 Attenzione: se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (si rimanda all art. 15 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio) PACCHETTI La Società, a seconda del pacchetto di garanzie scelto dall assicurato e indicato in polizza, garantisce all assicurato stesso la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui si verifichi uno degli eventi specificati nelle condizioni di polizza come ad esempio la rottura dei cristalli (si rimanda dall art 40 all art. 127 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio), Franchigie, scoperti e massimali Attenzione: la garanzia è prestata a massimale, che varia a seconda del pacchetto e della singola prestazione. Per talune garanzie oltre al massimale è operante anche una franchigia fissa ed assoluta (si rimanda dall art 40 all art. 127 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Esemplificando: in polizza è indicato il pacchetto specialplus. Se il costo del nuovo cristallo è inferiore a 750 e la sostituzione viene eseguita presso un centro tra quelli indicati (es. CarGlass o DoctorGlass), lo stesso sarà sostenuto interamente dalla Società. Qualora fosse superiore (es. 800 ) il costo a carico dell assicurato sarà pari a 50 PROTEZIONE CONDUCENTE La Società assicura la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il conducente del veicolo indicato in polizza subisca un infortunio tale da provocare un invalidità permanente o il decesso in conseguenza di fatti connessi alla circolazione stradale. La copertura infortunio è operante qualora l assicurato subisca un infortunio a seguito di evento occasionato dal veicolo indicato in polizza, in circolazione in aree pubbliche o private. Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di autovetture, autoveicoli uso promiscuo ed autocarri fino a kg e camper, la garanzia vale anche per gli infortuni subiti a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria (si rimanda all art. 1 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Se espressamente indicato in polizza la Società corrisponde un indennità giornaliera in caso di ricovero (si rimanda all art. 17 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Attenzione: la garanzia non comprende gli infortuni derivanti dalla pratica di sports, da stato di ebbrezza, utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope e di una delle circostanze elencate all art. 2 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del contraente. L assicurazione vale per persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni compiuti (si rimanda all art. 3 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Franchigie, scoperti e massimali Attenzione: al verificarsi di un infortunio compreso nell assicurazione, l assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza come indicato all art. 10 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Esemplificando: somma assicurata per invalidità permanente per infortunio: nessuna franchigia per la parte di somma assicurata fino a ,00 ; franchigia del 3% sulla parte eccedente. In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 10% l indennizzo dovuto all assicurato è pari complessivamente a 8.500,00 così calcolato: - sul primo scaglione di somma assicurata (fino a ,00 ) l indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata, quindi x 10% = 5.000,00 ; - sulla parte di somma assicurata eccedente pari a ,00 l indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchigia, pertanto x (10% 3%) = 3.500,00 INFORTUNI CONDUCENTE La Società assicura la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui il conducente del veicolo indicato in polizza subisca un infortunio tale da provocare un invalidità permanente o il decesso in conseguenza di fatti connessi alla circolazione stradale. La copertura infortunio è operante qualora l assicurato subisca un infortunio a seguito di evento occasionato dal veicolo indicato in polizza, in circolazione in aree pubbliche o private. Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di autovetture, autoveicoli uso promiscuo ed autocarri fino a kg e camper, la garanzia vale anche per gli infortuni subiti a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria (si rimanda agli artt. 1 e 24 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio). Attenzione: la garanzia non comprende gli infortuni derivanti dalla pratica di sports, da stato di ebbrezza, utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope e di una delle circostanze elencate agli art. 2, 25 e 26 delle condizioni di assicurazione cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da soggetti che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del contraente. L assicurazione vale per persone di età compresa tra i 18 ed i 75 anni compiuti (si rimanda all art. 3 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio). Pagina 3/5

7 Franchigie, scoperti e massimali Attenzione: al verificarsi di un infortunio compreso nell assicurazione, l assicurato ha diritto ad una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie/scoperti previsti in polizza come indicato agli artt. 5 e 35 delle condizioni di assicurazione cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio). Esemplificando: somma assicurata per invalidità permanente per infortunio: nessuna franchigia per la parte di somma assicurata fino a ,00 ; franchigia del 3% sulla parte eccedente. In caso di sinistro con accertamento di invalidità pari al 10% l indennizzo dovuto all assicurato è pari complessivamente a 8.500,00 così calcolato: - sul primo scaglione di somma assicurata (fino a ,00 ) l indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata, quindi x 10% = 5.000,00 ; - sulla parte di somma assicurata eccedente pari a ,00 l indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale di invalidità accertata al netto della franchigia, pertanto x (10% 3%) = 3.500,00 Rinnovo del contratto/disdetta Il contratto RC Auto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo che nella forma senza tacito rinnovo. Attenzione: qualora fosse scelta la forma con tacito rinnovo, il contraente che intenda disdettare il contratto deve comunicare tale decisione alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, o a mezzo fax, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto stesso. In tal caso, la garanzia cessa alla scadenza del contratto senza che trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall articolo 1901, 2 comma, del codice civile. (si rimanda all art. 6 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). B. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Attenzione: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (si rimanda all art. 2 delle condizioni di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). C. Aggravamento e diminuzione del rischio Relativamente alle garanzia diverse dall R.C.A. l assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio. In difetto, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (si rimanda all art.. 2 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Esemplificando: l assicurato cambia il veicolo e non comunica alla Società i dati identificativi del nuovo mezzo. Il veicolo nuovo è soggetto a tentato furto e l assicurato chiede il risarcimento per i danni parziali subiti. Il pagamento del danno non è dovuto D. Premi Pagamento del premio Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute (annuali o semestrali) ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all agente in qualità di agente della Società; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l agente in qualità di agente della Società; contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Frazionamento Non è ammesso il frazionamento del premio. E. Recesso Le condizioni di premio per il rinnovo del contratto vengono fornite presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso (si rimanda all art. 4 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Il contraente dopo aver preso visione delle nuove condizioni di premio, può: - accettare ed in tal caso il contratto si rinnova; - rifiutare, comunicando la propria intenzione alla Società entro la scadenza annuale del contratto. In tal caso il contratto si intende risolto al momento della scadenza del contratto. Nel caso in cui il contraente non prenda contatto con l Agenzia e non comunichi la propria volontà di accettazione o di rifiuto delle nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdettato dalla scadenza annuale non producendo pertanto più alcun effetto. Tali modalità di recesso si applicano anche nel caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione. In ogni caso il pagamento del premio implica accettazione delle nuove condizioni di premio F. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni, ai sensi dell art del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un anno dalle singole scadenze (art e seguenti del Codice Civile) Pagina 4/5

8 G. Regime fiscale La polizza CVT è soggetta all imposta nella misura del: Aliquota Garanzia 2,5% Protezione conducente 13,5% Incendio, furto, kasko e pacchetti III. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami J. Sinistri liquidazione dell indennizzo Denuncia di sinistro Attenzione: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società: - entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l assicurato ne abbia avuto la possibilità per le garanzie incendio, furto e kasko e pacchetti (si rimanda agli artt. 14 e 38 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio); - entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l assicurato ne abbia avuto la possibilità per le garanzie protezione conducente e infortuni conducente (si rimanda rispettivamente all art. 5 e agli art. 9 e 20 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio ). Determinazione, liquidazione e pagamento del danno Per la determinazione dell ammontare del danno, per la procedura di liquidazione e pagamento del danno si rimanda a quanto contenuto: - negli artt. 15, 17 e 19 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per le garanzie incendio, furto, e kasko; - nell art. 39 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per le garanzie pacchetti; - negli artt. 6 e 9 e negli artt. 4, 10, 14, 34 e 38 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE rispettivamente per le garanzie protezione conducente e infortuni conducente. Centri di liquidazione Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: K. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami Lungadige Cangrande n Verona (Italia) Fax: 045/ reclami@cattolicaassicurazioni.it Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell esponente; - numero della polizza o nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax 06/ , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Il reclamo all ISVAP deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell impresa, dell intermediario o del perito di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all autorità Giudiziaria. L. Arbitrato Relativamente alle garanzie diverse dall R.C.A., ciascuna delle parti ha la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione del danno, si procede alla nomina di un terzo periodo individuato di comune accordo o in difetto dal Presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l agenzia cui è assegnato il contratto (si rimanda all art. 17 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio; relativamente alle gar. protezione conducente e infortuni conducente si rimanda rispettivamente all art. 7 e agli artt. 11 e 37 delle condizioni generali di assicurazione CAUTO CVT 2 AUTOVETTURE per gli aspetti di dettaglio). Attenzione: è fatta salva la facoltà per l assicurato di ricorrere all autorità Giudiziaria.. Cattolica assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il legale rappresentante Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Pagina 5/5

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