REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI ALLEGATO A

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1 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI ALLEGATO A SOMMARIO Art. 1 PRINCIPI - PROMOZIONE DI UN AMBIENTE LIBERO DAL FUMO..2 Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2 Art. 3 DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE...2 Art.4 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 3 Art. 5 LOCALI APERTI AL PUBBLICO...3 Art. 6 CARTELLI CONTENENTI L INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO..3 Art. 7 - RESPONSABILI DELLA SORVEGLIANZA E DELL OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO..4 Art. 8 COMPITI DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA E DELL OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO (AGENTI ACCERTATORI) 4 Art. 1 - PROMOZIONE DI UN AMBIENTE LIBERO DAL FUMO ART. L ASL 9 SANZIONI..5 TO 4 si prefigge di: proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare ART. fornire 10 - PROCEDURA alla popolazione DI modelli ACCERTAMENTO..6 di riferimento per uno stile di vita libero dal fumo ed attento alla promozione della salute mantenere un livello di attenzione adeguato circa l osservanza del divieto di fumo, applicando le procedure di vigilanza, di sorveglianza e di accertamento previste dalle norme vigenti e dal presente ART. 11 PROCEDIMENTO.6 regolamento. tutelare l ambiente dall abbandono dei mozziconi di sigaretta Gli operatori sanitari rappresentano dei modelli in termini di comportamento e stili di vita, svolgendo un importante ART.12 ruolo di - DISPOSIZIONI orientamento per i FINALE pazienti e ED la popolazione ENTRATA in generale, IN VIGORE in funzione..6 della compliance complessiva. E fondamentale che ognuno di essi abbia presente l importanza di non mostrarsi in pubblico quando fuma durante l orario di lavoro per orientare la popolazione rispetto al problema. Ogni incaricato della sorveglianza, ogni accertatore (come di seguito definiti), il personale del servizio Medico competente e del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) sono a disposizione per fornire indicazioni circa i Centri Trattamento Tabagismo (CTT).

2 2 Art. 1 PRINCIPI - PROMOZIONE DI UN AMBIENTE LIBERO DAL FUMO La legislazione riferita al divieto di fumo persegue il fine primario di tutelare la salute dei non fumatori e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco. L Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia nell osservanza della normativa vigente, sancisce il divieto di fumare a chiunque acceda od operi presso i locali utilizzati a qualsiasi titolo dall ASL medesima, per l esercizio delle proprie funzioni istituzionali e sui quali la stessa sia titolare di specifici, tipici poteri di ordinanza o di direttiva. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumare anche mediante sigarette elettroniche, all interno dei locali di proprietà dell ASL FG o comunque utilizzati dalla medesima per le proprie finalità istituzionali, nonché sui mezzi di trasporto aziendali. L ASL FG si prefigge pertanto di: - tutelare e proteggere le persone non fumatrici dai danni provocati dal fumo passivo; - illustrare esempi correlati ad uno stile di vita attento alla promozione della salute e libero dal fumo; - affiancare i fumatori nella scelta di smettere di fumare; - applicare le procedure di vigilanza, di sorveglianza e di accertamento previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento per far sì che siano rispettate tali regole ; - tutelare l ambiente dall abbandono di mozziconi di sigaretta. Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO La Legge n. 584 e s.m.i., nonché della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995, ed il Decreto Legislativo n. 6, con particolare riferimento all art. 24 Riduzione dell offerta e tutela dei minori, il quale, integrando il comma 1 bis dell art. 51 della Legge , ha ampliato il divieto di fumare anche alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS, Art. 3 DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento si applica a tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovino negli spazi sotto elencati (es. dipendenti, utenti, accompagnatori, personale di ditte esterne, studenti e frequentatori, volontari ecc.) Intanto ai sensi dell art. 3 della succitata Direttiva, i locali da individuare dove è vietato fumare sono riportati a seguire: 1. locali aperti al pubblico, ove si eroga un servizio dell ASL FG o per suo conto; 2. ingressi, atrii, corsie, corridoi, stanze per l accettazione e sale d aspetto, servizi igienicosanitari, portinerie, archivi e magazzini, biblioteche, ascensori, scale di disimpegno; 3. ambulatori ospedalieri e distrettuali:

3 3 4.locali chiusi adibiti a pubblica riunione; si intende un locale dell Azienda al quale possono accedere membri indifferenziati della collettività per il servizio che vi si rende o per l attività che vi si svolge. 5. automezzi ed autoveicoli di proprietà dell ASL FG incaricati al trasporto collettivo di persone. 3. Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche, in quanto costituiscono un modello che viene associato all assuefazione al tabagismo. Appositi raccoglitori posacenere dovranno essere allocati all ingresso delle strutture sanitarie ed ospedaliere per evitare l abbandono dei mozziconi di sigaretta. Art.4 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà inoltrato a tutti i Direttori/Responsabili che dovranno provvedere a fornire la massima diffusione al proprio personale dipendente, all utenza. Il suddetto inoltre sarà pubblicato sul sito Internet aziendale e saranno anche attivate iniziative di comunicazione e formazione affinchè tutti abbiano conoscenza dettagliata dello stesso e delle sue finalità di promozione della salute e tutela dai danni provocati dal fumo attivo e passivo. Art. 5 LOCALI APERTI AL PUBBLICO Per locale aperto al pubblico si intende quello al quale la generalità del personale e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti. Nel considerare le difficoltà delle persone fumatrici ad osservare l astinenza prolungata nei luoghi dove è presente il divieto di fumo, potrà essere soppesata la possibilità di istituire (compatibilmente con i tempi tecnici collegati alla individuazione degli spazi ed alla loro messa in opera), nelle pertinenze dei presidi ospedalieri, zone ben delimitate e segnalate da cartellonistica adeguata in cui sarà consentito fumare. Si prevede altresì di individuare aree dove sarà possibile fumare nell ambito di alcune strutture aziendali, ad oggi identificabili nei Centri Diurni e nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) per gli utenti che hanno una forte e strutturata dipendenza da nicotina associata a patologia psichiatrica verificata dai medici curanti. Nei luoghi sopra descritti, dovranno essere presenti appositi raccoglitori posacenere per la raccolta dei mozziconi di sigarette ed adeguata cartellonistica sul divieto di abbandono degli stessi. Art. 6 CARTELLI CONTENENTI L INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO L ASL FG appronterà la cartellonistica contenente l indicazione del divieto di fumo. I cartelli, da affiggersi - nei locali di cui all art. 1 - a cura dei Funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto - dovranno essere conformi all allegato B e contenere i seguenti elementi: a) divieto di fumare; b) riferimenti normativi; c) sanzione amministrativa prevista;

4 4 d) soggetto cui spetta vigilare sull osservanza del divieto; e) soggetto/i cui spetta accertare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo. Ove vige il divieto di cui all art. 3, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta VIETATO FUMARE, l indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull osservanza del divieto e ai quali compete constatare le infrazioni ai sensi dei successivi articoli. Tali soggetti saranno individuati con atti nominali. All ingresso delle strutture sanitarie deve essere collocata cartellonistica informativa del divieto di fumare e di divieto di abbandono dei mozziconi e con esplicito invito a spegnere la sigaretta. Art. 7 - RESPONSABILI DELLA SORVEGLIANZA E DELL OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO 7.1 Se nulla è stato deliberato in merito, sono preposti al controllo dell applicazione del divieto ed incaricati della vigilanza sull osservanza del divieto, ognuno per i locali afferenti alle strutture di competenza (compresi eventuali corridoi adiacenti) e saranno individuati con apposito atto, i Direttori di Dipartimento, i Responsabili di Distretto, I Dirigenti Medico ed Amministrativo del Presidio Ospedaliero, i Dirigenti Responsabili sia di Struttura Complessa che Semplice; in dettaglio le attività di pertinenza: - esposizione degli appositi cartelli contenenti l indicazione del divieto di fumo, di cui all art. 6 del presente regolamento; - individuazione dei soggetti responsabili dell accertamento dell infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa. I predetti Responsabili, qualora - per motivi logistici legati all articolazione della Struttura di competenza siano materialmente impediti all attività di vigilanza nelle eventuali sedi periferiche, possono delegare tale funzione ad altro Dirigente assegnato al Dipartimento o alla Struttura ovvero, in mancanza, ad altro dipendente di categoria non inferiore alla D. Art. 8 - COMPITI DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA E DELL OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO (AGENTI ACCERTATORI). Ai soggetti responsabili dell applicazione della normativa sull osservanza del divieto di fumo e ai loro incaricati verrà offerta la possibilità di partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento della materia in oggetto. Intanto dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento da utilizzare durante l esercizio di questo compito istituzionale. Ad essi inoltre compete: a) vigilare sull osservanza del divieto; b) constatare le infrazioni e segnalarle ai soggetti preposti all attuazione del procedimento sanzionatorio di cui all art. successivo; c) adoperarsi per mantenere attivi i principi di un ambiente libero dal fumo e per promuovere la salute tra i dipendenti dell ASL FG e tra i pazienti; d) impegnarsi in attività di dissuasione ed educazione nonché di informazione sugli strumenti per smettere di fumare, anche orientando i fumatori verso i centri trattamento

5 5 tabagismo in capo al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell ASLFG per i trattamenti di disassuefazione; e) sorvegliare sul rispetto del divieto di abbandono di mozziconi di sigaretta; f) verificare la corretta apposizione della cartellonistica e la presenza aggiornata dei nominativi; L attività di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo viene effettuata tramite sorveglianza ed accertamento. La contravvenzione al divieto di fumo è constatata in fragranza dell illecito o successivamente all acquisizione dell atto di constatazione. I soggetti responsabili dell applicazione della normativa sull osservanza del divieto di fumo e i loro incaricati sono tenuti a: - chiedere a chi fuma (dipendenti, pazienti e pubblico) di spegnere la sigaretta; - dare comunicazione scritta delle infrazioni (atto di constatazione) al fumatore e ai soggetti incaricati dell accertamento entro 10 giorni per la contestazione/notifica del verbale dell' illecito amministrativo al trasgressore (allegato C); I soggetti deputati all accertamento, devono in caso di flagranza: - chiedere a chi fuma (dipendenti, pazienti e pubblico) di spegnere la sigaretta; - contestare immediatamente la violazione al trasgressore, redigendo il verbale di accertamento della violazione con concomitante notifica dell atto e consegna di copia all interessato e se ricevono l atto di contestazione devono provvedere, sulla base dell atto di constatazione redatto dai soggetti deputati alla sorveglianza, alla stesura del verbale dell accertamento della violazione e procedere entro 90 giorni alla notifica dell atto al trasgressore; Gli accertatori non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore. ART. 9 SANZIONI 9.1 Ai sensi della vigente normativa, i trasgressori del divieto di cui all art. 2 del presente Regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da 27,50 a 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata (da 55,00 a 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età. 9.2 I soggetti chiamati funzionalmente o istituzionalmente (per legge, regolamento o disposizioni amministrative) a vigilare sul rispetto del divieto di fumo, in caso di mancata ottemperanza al loro compito, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria amministrativa che va da 220,00 a 2.200,00, per effetto della legge 311/ Fermo restando le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n. 584 del 1975, l'inosservanza dei divieti e degli obblighi sul divieto del fumo da parte dei dipendenti può configurare responsabilità disciplinare. 9.4 Il diritto a riscuotere le somme dovute per le infrazioni di cui al presente regolamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa l infrazione.

6 6 ART PROCEDURA DI ACCERTAMENTO 10.1 la violazione del divieto di fumo è accertata dai soggetti di cui all art. 5, comma 2 mediante la compilazione di apposito verbale, da redigersi in triplice copia (una per il trasgressore, una per l accertatore e una per l Ufficio Legale); 10.2 l accertamento dell illecito viene comunicato immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta il verbale. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso; 10.3 sarà compito dell accertatore dell illecito curare la tempestiva trasmissione del verbale all Ufficio Legale, con atto di riscontro comprovante l avvenuta consegna; 10.4 se non è avvenuta la contestazione immediata, l accertatore dell illecito provvede alla notifica del verbale di contestazione agli interessati nel termine di 90 giorni dall accertamento se residenti nel territorio della Repubblica, entro 360 giorni se residenti all estero; 10.5 è ammesso il pagamento della sanzione prevista in misura ridotta, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato dal trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione. ART. 11 PROCEDIMENTO 11.1 Ai sensi dell art. 18 della L. n. 689 del 1981 e s.m.i. entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all Ufficio Legale scritti difensivi, documenti e richieste di audizione l Ufficio Legale sentiti gli interessati che abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese di notifica, e ne ingiunge il pagamento. In caso contrario l ASL FG emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti della quale è data comunicazione ai soggetti interessati; 11.3 il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente dell ASL FG nel termine di 30 giorni dalla notifica dell ingiunzione. L ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo; 11.4 in base alla normativa vigente, l'interessato può presentare opposizione contro l'ordinanza all'autorità Giudiziaria competente. ART.12 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all atto deliberativo di adozione.

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