CASSAZIONE PENALE, sez. I, 28 giugno 2006, n Pres. Fabbri- Rel. Corradini- P.M. Gialannella- V.S. ricorrente

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1 CASSAZIONE PENALE, sez. I, 28 giugno 2006, n Pres. Fabbri- Rel. Corradini- P.M. Gialannella- V.S. ricorrente MASSIMA: Con la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all art. 5 l. n. 46 del 2006, modificativo del comma 1 dell art. 533 c.p.p., il legislatore ha formalizzato un principio già acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola, di cui all art. 530 comma 2 c.p.p., per la quale in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova l imputato va assolto. COMMENTO Nella sentenza del giugno 2006 viene ancora una volta in luce l annosa questione del divieto imposto dall art. 220 comma 2, del c.p.p., di perizia psicologica sulla personalità e le qualità psichiche dell imputato. Divieto posto a tutela-garanzia dell imputato stesso, al fine di sottrarlo a indagini psicologiche da cui potrebbero trarsi elementi confessori o comunque riguardanti la sua responsabilità, senza le garanzie difensive ed i mezzi previsti dal codice di procedura penale. Lo stesso divieto si estende anche all utilizzazione delle parti delle perizie psichiatriche che contengono tali valutazioni non attinenti all accertamento della capacità di intendere e di volere ed al giudizio di pericolosità sociale conseguente al vizio di mente. In questo particolare caso la richiesta di un giudizio sulla personalità era stata presentata dall imputato stesso, a fronte del motivo per cui l unica perizia effettuata, quella di tipo psichiatrico (ammessa dal nostro ordinamento), conteneva spunti di carattere psicologico dai quali poter ricavare elementi favorevoli per la difesa. Nel nostro processo penale si ammette la perizia quando è necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono competenze tecniche, scientifiche o artistiche. E invece proibita quando è diretta a stabilire l abitualità o la professionalità 1

2 nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell imputato, e in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Da ciò si evince che la proibizione di cui al 220 comma 2 c.p.p. è assai ampia, e comprende qualsiasi indagine sulla personalità. Iniziamo col domandarci perché esiste questo divieto. Come tutti sanno l istituto della perizia non era conosciuto nei sistemi giudiziari del passato, anche là dove il diritto era molto evoluto, come ad esempio nella civiltà romana. Nel diritto romano classico infatti, quando il giudice pensava di non conoscere in modo specifico ed adeguato la disciplina o una tecnica, sulla cui base veniva a fondarsi il processo, poteva addirittura procedere alla nomina di un Iudex nella persona ritenuta esperta in quella materia; in tutti gli altri casi era il Giudice stesso a decidere. L istituto vero e proprio della perizia si introduce nell uso, nel XIII e XIV secolo, attraverso il diffondersi del sistema inquisitorio adottato dal diritto canonico. Successivamente, con lo sviluppo della medicina legale e della prassi giudiziaria, si produrrà un impiego sempre più largo della perizia penale nel procedimento. Perizia che rimane comunque strettamente legata al carattere inquisitorio del processo penale, e che ancora oggi si porta dietro la drammatica contraddizione insita nel divieto di svolgere valutazioni di tipo psicologico, capaci, cioè, di pronunciarsi sulla abitualità o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Pure se il nostro ordinamento prevede che il giudice sia il perito dei periti e che quindi l ultima parola tocchi a lui, ( nel vecchio codice la valutazione psicologica dell imputato era commessa dalla legge al giudice esclusivamente per quello che riguardava la commisurazione della pena, la condizionale, la dichiarazione di pericolosità, eventuali condoni, misure di sicurezza, ecc.), poiché, oltre alle classiche conoscenze di diritto, si presume nello stesso anche una cultura e capacità tecnica di psicologo, tale che l allora art. 314 c.p.p. negava al medesimo di avvalersi dell aiuto tecnico di terzi, si può dire che tale qualità sia più formale che sostanziale, o meglio che essa sia basata più sull esercizio della logica e del buon senso che non, ovviamente, sulla conoscenza tecnica che il giudice non può avere su quell argomento. Anche se, nel momento stesso in cui lo sviluppo delle scienze positive ed in particolare della psichiatria e della criminologia, hanno indotto le legislazioni penali a 2

3 commisurare il giudizio non solo sull entità del reato, ma anche sulla personalità del reo e sulle condizioni psicologiche, sociali ed ambientali del reato stesso, il giudice, è divenuto una figura professionale la cui competenza psicologica doveva essere indiscussa. Le critiche maggiori sono rivolte al fatto che le perizie sono sempre soggettive, contraddittorie, incerte, incomplete, spesso basate su assunti teorici completamente diversi l uno dall altro e talvolta opposti, in cui il lettore si rende perplesso. Si sostiene spesso tutto ed il contrario di tutto, fino ad arrivare alle inqualificabili posizioni assunte da taluni periti che negano i principi più basilari delle scienze, per soddisfare un malinteso scopo di giustizia che non è altro che un loro pregiudizio ed al tempo stesso un usurpazione del ruolo giudicante. In tutto questo avvicendarsi di critiche da un lato ed elogi dall altro, si scopre poi che il divieto sancito dall art. 220 comma 2 c.p.p., non vale per tutte le fasi del processo penale. Forse non è a tutti noto, ma l utilizzo della perizia psicologia risulta essere ammesso nella fase dell esecuzione della pena, perché in tale sede il reato e la colpevolezza sono già stati accertati. Nel procedimento di sorveglianza, l art. 80 della l. 26 luglio 1975 n. 354, consente all amministrazione penitenziaria, di servirsi di esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, per agevolare le attività di osservazione, trattamento e sostegno del detenuto. La perizia psicologica è inoltre ammessa anche nel caso di applicazione di misure di sicurezza, ai sensi degli artt. 199 e 203 c.p., e nel procedimento a carico di minori. In tutti questi casi infatti, non c è il pericolo di alterare o di compromettere l accertamento dei fatti attraverso ipotesi o supposizioni, perché quest ultimo è già avvenuto, e l oggetto dell indagine esula da tale necessità e si concentra sulla prevenzione del reato. Il punto in cui si concentrano le critiche maggiori in merito alla possibilità di perizia psicologica è relativo al fatto che il suo utilizzo possa nuocere all imputato e che perciò vada escluso. Il Pubblico Ministero potrebbe utilizzare la perizia per trovare nella personalità dell indiziato caratteristiche che possono confermare l ipotesi accusatoria, pertanto la sua esecuzione sarebbe incompatibile con la presunzione di innocenza che permane sino alla condanna. 3

4 Il tema annoso è ancora molto dibattuto, perché attiene ai rapporti fra il diritto e le scienze sociali e mediche. La Corte Costituzionale ha giudicato legittimo il divieto di perizie psicologiche in più occasioni, a volte in modo diretto, altre indiretto. In un occasione la Corte, richiamando le precedenti ed appena riportate argomentazioni, ha stabilito che non si può ricavare dalla Costituzione l esistenza di un diritto dell imputato ad ottenere una perizia psicologica, perché non bisogna confondere il carattere citato dall art. 133 c.p., con la personalità del reo (della quale si fa menzione nell art. 220 c.p.p.), che sono concetti completamente diversi. (Corte Cost., sent. n. 179 del 6 dicembre Nello specifico caso sottoposto al suo esame, la Corte giudicò incompatibile il divieto con l art. 24 comma 2 della Cost. riguardante il diritto di difesa). L analisi storica dei fondamenti teorici e sostanziali del divieto, porta alla conclusione che la vera spiegazione dello stesso, va ricondotta in particolare al conflitto fra la Scuola Classica e quella Positiva, sorto alla fine del XIX secolo. La prima si fondava sul libero arbitrio del soggetto agente, poneva la sua attenzione sul reato e quindi sull oggetto. La seconda si basava sul determinismo causale e poneva la sua attenzione sul reo, ossia sul soggetto. I codici del 1930 hanno provveduto ad una sintesi tra le migliori proposte dei due indirizzi dando preminenza agli orientamenti della Scuola Classica. Nonostante questo ancora oggi non si è riusciti a trovare una soluzione soddisfacente che metta d accordo tutti. Anche nel caso in cui l imputato prestasse il suo consenso, la perizia, alla luce degli attuali orientamenti, sarebbe comunque inammissibile, perché con il divieto posto all art. 220 c.p.p. si intende tutelare la persona, astrattamente considerata, e, soprattutto, la genuinità della formazione della prova nel processo penale che deve tendere all accertamento della verità. Purchè resti il divieto di perizia psicologica lo si motiva in modi opposti: ieri perché poteva giustificare troppo l imputato, oggi perché potrebbe colpevolizzarlo. Nella situazione del codice attuale, un altra corrente ritiene che queste obiezioni non siano fondate o, se portate alle estreme conseguenze, dovrebbero portare all abolizione della perizia psichiatrica e della perizia psicologica in ambito minorile, siccome anche in questi casi siamo di fronte ad indagati di cui ancora non si è accertata la colpevolezza e verso i quali si operano comunque indagini di tipo psicologico che potrebbero aiutare l accusa attraverso un uso indiziario della psicologia. 4

5 Sono state presentate molte proposte per regolamentare la perizia psicologica sull imputato. Il Prof. Gulotta ne ha elencate alcune: a) si potrebbe togliere ogni riferimento alla perizia psicologia dal codice di procedura penale, in questo modo diventerebbe una perizia come tutte le altre; b) si potrebbe stabilire che la perizia possa essere ordinata solo con il consenso dell indagato/imputato; c) prevedere che la perizia psicologica possa essere disposta su richiesta esplicita dell indagato/imputato e nello stesso tempo anche la consulenza tecnica; d) prevedere, che i risultati della perizia non abbiano comunque valore indiziario o di prova; e) stabilire che la perizia psicologica sia obbligatoria quando il giudice debba o intenda dichiarare l imputato delinquente abituale, professionale, o per tendenza, o quando intenda applicare una misura di sicurezza detentiva o non detentiva. In ogni caso, la perizia psicologica dovrebbe essere prevista ogni qual volta vi sia una confessione di colpevolezza o una chiamata in correo da parte dell indagato/imputato. La sentenza in commento, che conferma ancora una volta il divieto di perizia psicologica, ricorrendo proprio agli argomenti relativi alla tutela dell imputato, dimostra come non si sia ancora giunti ad una definizione della questione in termini di diritto. 5

6 FONTE: - Articolo, Il divieto di perizie psicologiche nel processo penale: una nuova conferma per la Cassazione, in Riv. It. di Dir. Pen. e Proc., n. 7, BRUNO F., Scienza e norma: rapporto possibile?, Relazione all XI Incontro di Psichiatria Forense, Treviso, 11 maggio GULOTTA G., Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, Giuffrè, Milano, GULOTTA G., La perizia psicologica sull imputato: verso la sua possibilità, in Psicologia e Giustizia, La Rivista On Line di Psicologia Giuridica, anno III, n. 1, gennaio-giugno 2002, in 6

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