I Dossier 3. Le start up innovative. A cura dell Ufficio Studi del Consorzio Camerale per il credito e la finanza

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1 I Dossier 3 Le start up innovative A cura dell Ufficio Studi del Consorzio Camerale per il credito e la finanza

2 I Dossier del Consorzio N.3, Anno 3, Ottobre 2012 Le start up innovative Premessa 1 Cos è una start up innovativa? 3 L avvio 5 L iscrizione al registro delle imprese 6 La raccolta di capitali 8 La remunerazione del personale e dei fornitori 10 Il rapporto di lavoro 11 La gestione di situazioni di crisi 12 Presidente Direttore Responsabile progetto editoriale Dossier a cura di Carlo Sangalli Pier Andrea Chevallard Gianmarco Paglietti Gianmarco Paglietti Valentina Morelli

3 Premessa Il recente Decreto Sviluppo-bis ha introdotto una serie di norme destinate alle cosiddette start up innovative. L obiettivo è quello di facilitare la creazione di un ecosistema favorevole alla nascita di attività imprenditoriali nei settori ad alto contenuto innovativo. I provvedimenti adottati intervengono, innanzitutto, sul contesto in cui operano le start up innovative. Da un lato, creano un organico quadro giuridico di riferimento per un segmento di importanza (potenzialmente) strategica per il rilancio e la crescita futura della nostra economia. Dall altro, contribuiscono alla promozione di una cultura dell innovazione e dell imprenditorialità che incoraggi e tuteli i neo-imprenditori che vogliono rischiare lanciando sul mercato un prodotto o un servizio innovativi e che non li penalizzi laddove il rischio si traducesse in un insuccesso. In secondo luogo, facilitano la nascita di nuove imprese innovative, eliminando o semplificando tutta una serie di passaggi amministrativi e di oneri che rallentano il cammino di quanti vogliono intraprendere una nuova attività. In terzo luogo, incoraggiano la diffusione di una cultura finanziaria che favorisca, da un lato, l apertura della compagine sociale a investitori terzi, superando l antica diffidenza verso apporti di capitali provenienti da soci esterni alla cerchia ristretta della famiglia e, promuova, dall altro, anche presso il pubblico dei piccoli risparmiatori, l abitudine a scommettere e investire in nuovi progetti imprenditoriali meritevoli di fiducia e di sostegno economico. 1 Da ultimo, consentono alle nuove imprese di siglare una specie di patto per la crescita con collaboratori e fornitori, rendendoli partecipi dei successi e degli insuccessi dell azienda attraverso la remunerazione di parte del loro lavoro con strumenti finanziari legati alla redditività e allo sviluppo dell azienda stessa. Il perseguimento di questi obiettivi e lo sviluppo di queste linee strategiche richiedono un impegno significativo ed evidenziano ancora una volta la centralità delle Camere di commercio, non solo e non tanto come soggetti passivi della nuova normativa (si pensi alle semplificazioni previste per l avvio delle startup innovative o alla revisione della struttura del Registro imprese) ma anche e soprattutto come soggetti attivi. Promozione di una nuova cultura finanziaria tra le aziende e tra i risparmiatori, sostegno dell innovazione e del trasferimento tecnologico, incoraggiamento della collaborazione tra imprese, università e poli tecnologici, supporto allo sviluppo di nuovi strumenti e canali di

4 finanziamento delle aziende: sono le linee di intervento lungo le quali si sono andati concentrando l impegno del sistema camerale nel corso degli ultimi anni e, in parallelo, l azione del Consorzio Camerale per il credito e la finanza. Si pensi all iniziativa Micro-credito per garantire ai neo- e microimprenditori il supporto formativo e gli strumenti finanziari necessari per avviare la propria attività, al programma Obiettivo Equity, per facilitare l incontro tra investitori e imprenditori, soprattutto nei comparti più innovativi, al progetto Crowdfunding, al servizio InformaTesi per favorire l incontro tra neolaureati e imprese e istituzioni, al roadshow Marchi e Disegni comunitari, per favorire la tutela della proprietà intellettuale, agli interventi per la creazione di fondi di garanzia che facilitino l accesso al credito di start up e di imprese che vogliono conquistare nuovi mercati. Gli impegni e le misure messi in campo dal Decreto e, ancor più, le ulteriori proposte della task force per il sostegno delle start up, istituita dal Ministero dello Sviluppo economico, rappresentano importanti punti di riferimento attorno ai quali costruire nuove linee di intervento e attivare nuove politiche di sviluppo e di accompagnamento delle imprese. Proprio in tale prospettiva, questo dossier si propone come una prima sintetica panoramica sui principali aspetti della nuova normativa, da cui si svilupperà una serie di approfondimenti che l Ufficio Studi del Consorzio Camerale realizzerà nel corso dei prossimi mesi sul tema delle start up innovative. 2 L obiettivo, come sempre, è quello di offrire un documento di lavoro utile a stimolare il confronto e la condivisione di proposte e di progetti. Il Consorzio Camerale, come sempre, è a disposizione delle Camere di commercio per l approfondimento dei temi trattati e per lo sviluppo di progetti e iniziative a supporto dell imprenditorialità e dei territori. Buona lettura!

5 1 Cos è una start up innovativa? La definizione di start up innovativa, sotto il profilo giuridico, rappresenta una novità finalizzata a circoscrivere con efficacia la potenzialmente ampia platea di neo-imprese che potrebbero aspirare a rientrare in questa categoria. Si possono definire start up innovative (e possono accedere al pacchetto di agevolazioni previste dal Decreto) le aziende che rispettano i seguenti parametri: 1. essere costituite in forma di società di capitali (anche cooperativa) di diritto italiano o di società europea, 2. non essere quotate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, 3. non essere nate da una fusione, scissione o cessione d azienda, 4. svolgere attività di impresa da non più di 48 mesi, 5. avere la sede principale in Italia, 6. essere controllate, per non meno del 51% del capitale e dei diritti di voto, da persone fisiche, 7. fatturare non più di 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività, secondo l ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio, 8. non distribuire utili, 9. avere, quale oggetto sociale, la La società europea La società europea (SE) è una tipologia di società che può essere costituita sul territorio dell'unione europea, quale risultato di uno dei seguenti percorsi: fusione, creazione di una holding, creazione di una filiale comune, trasformazione di una SPA già esistente. La Società europea può essere costituita esclusivamente sotto forma di società per azioni e deve avere nella sua denominazione l indicazione SE. Essa acquista personalità giuridica con l iscrizione nel Registro delle imprese dello Stato in cui ha sede. Deve, inoltre, disporre di un capitale sottoscritto di almeno euro, fermo restando il diritto dello Stato di fissare limiti più alti. Sotto il profilo organizzativo, può strutturarsi secondo un sistema dualistico (assemblea + organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza) o monistico (assemblea + organo di amministrazione). realizzazione di prodotti e servizi innovativi, ad alto valore tecnologico, 10. adottare una contabilità trasparente, senza l uso di cassa contanti. 3 A questi parametri di base si aggiungono altri tre requisiti di cui almeno uno deve caratterizzare l aspirante start up innovativa: 11. le spese in R&S devono essere uguali o superiori al 30%del valoredella produzione o, qualora fosse superiore, del totale dei costi di produzione in ciascun esercizio,

6 12. il personale qualificato, ovvero in possesso di un titolo di dottorato di ricerca o impegnato in un dottorato oppure in possesso di laurea con tre anni di ricerca certificata presso istituti di ricerca deve essere uguale o superiore al 33% della forza lavoro, 13. l azienda deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a invenzioni industriali o biotecnologiche, oppure a una nuova varietà vegetale o a una topografia di prodotto a semiconduttori. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione o, in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, cessa l applicazione della disciplina prevista dal Decreto, ferma restando l efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa. L impresa torna quindi nell alveo della normale normativa sulle società di capitali. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite circa la creazione di categorie di quote e l utilizzo di strumenti finanziari a remunerazione di fornitori, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. Le start up innovative a vocazione sociale Il Decreto dedica un attenzione speciale alle cosiddette start up innovative a vocazione sociale. Tale scelta è giustificata dalla volontà di sostenere quelle aziende che, da un lato, rispondono a bisogni provenienti dalla società civile e che, dall altro, proprio per questa scelta garantiscono una redditività generalmente inferiore alle altre imprese, delineando modelli di business meno attraenti per gli investitori. Rientrano in questa categoria le start up che operano in via esclusiva nei seguenti settori: a) assistenza sociale, b) assistenza sanitaria, c) assistenza socio-sanitaria, d) educazione, istruzione e formazione, e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, f) valorizzazione del patrimonio culturale, g) turismo sociale, h) formazione universitaria e post-universitaria, i) ricerca ed erogazione di servizi culturali, l) formazione extra-scolastica, m) servizi strumentali alle imprese sociali. Sotto il profilo fiscale, le agevolazioni previste per i soggetti che investono in start up innovative prevedono una detrazione sull imponibile che sale dal 19% al 25% per i privati e una deduzione dalle imposte che passa dal 20% al 27% per le imprese investitrici. 4

7 2 L avvio Gli adempimenti amministrativi e quelli fiscali rappresentano due ostacoli notevoli per i nuovi imprenditori che spesso si sovrappongono alle tradizionali difficoltà di accesso al credito, creando un circolo vizioso che risulta talvolta fatale alle nuove imprese. Il Decreto ha stabilito alcune norme per eliminare questi ostacoli e garantire un canale privilegiato per la costituzione, l avvio e il consolidamento delle start up innovative. La start up è, dunque, esonerata dal pagamento dell imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l iscrizione al Registro delle imprese. E inoltre esentata dal pagamento del diritto annuale per i primi quattro anni di iscrizione al Registro. Questi primi provvedimenti dovrebbero consentire un risparmio, secondo le stime, dell ordine dei 350 euro, a cui si aggiungeranno i risparmi elencati nelle pagine successive di cui potranno beneficiare anche investitori e fornitori delle start up innovative. Facilitazioni interessano anche la costruzione dell architettura della compagine sociale: la start up innovativa può creare categorie di quote fornite di diritti diversi, determinando liberamente le caratteristiche delle varie categorie. In particolare, può creare categorie che non attribuiscono diritti di voto o li attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione detenuta o, ancora, limitati a determinati argomenti o subordinati a determinate condizioni. 5 Cosa succede per le aziende già costituite al momento dell entrata in vigore delle norme sulle start up innovative? Le agevolazioni previste dal Decreto possono essere estese anche alle imprese già operative al momento dell entrata in vigore della nuova normativa. Queste aziende potranno rientrare nella categoria delle start up innovative e godere delle agevolazioni secondo questo scadenziario: - per 4 anni, se l azienda è stata costituita entro i 2 anni precedenti, - per 3 anni, se costituita entro i 3 anni precedenti, - per 2 anni, se costituita entro i 4 anni precedenti.

8 3 L iscrizione al registro delle imprese Le start up innovative sono iscritte in una sezione speciale del Registro delle imprese appositamente predisposta dalle Camere di commercio. Questo passaggio amministrativo è necessario per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto. La sussistenza dei requisiti richiesti è attestata dalle start up tramite autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l ufficio del Registro. L iscrizione è automatica, a seguito della presentazione della domanda in formato elettronico contenente le informazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per rientrare nella categoria delle start up innovative oltre a quelle relative ad attività, soci, personale, investitori e rapporti con università e poli tecnologici. Queste informazioni devono essere aggiornate con cadenza almeno semestrale. L iscrizione comporta la condivisione e la libera consultazione da parte del pubblico delle informazioni relative a anagrafica, attività svolta, soci fondatori, collaboratori, bilancio e rapporti con incubatori e investitori. Queste informazioni devono essere accessibili per via telematica o comunque in formato elettronico con possibilità di elaborazione e ripubblicazione da parte di terzi. Le aziende assicurano l accesso a queste informazioni attraverso un apposito collegamento dal proprio sito Internet. 6 Entro 30 giorni dall approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio, il legale rappresentante deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti e depositare la dichiarazione presso l ufficio del Registro. Entro 60 giorni dalla eventuale perdita dei requisiti, la start up innovativa è cancellata d ufficio dalla sezione speciale, mentre rimane iscritta alla sezione ordinaria del Registro. Ai fini della gestione della sezione speciale, le Camere di commercio utilizzano le dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili.

9 Gli incubatori certificati Gli incubatori rappresentano tradizionalmente le strutture più idonee per accompagnare la nascita e la prima fase di sviluppo delle start up, soprattutto di quante intendono sviluppare idee-progetto innovative e/o ad alto contenuto tecnologico. Non tutti, però, si caratterizzano per identiche capacità organizzative, logistiche e consulenziali, articolandosi invece su un vasto spettro di servizi per le start up. Per individuare le strutture più idonee a supportare le start up innovative, si è deciso quindi di predisporre una specifica certificazione per gli incubatori, che saranno iscritti, come le start up, nell apposita sezione del Registro imprese. Il Decreto definisce l incubatore certificato di start up innovative come una società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano o come una società europea che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative. In particolare, l incubatore deve possedere i seguenti requisiti: 1. disporre di strutture adeguate, quali spazi riservati per installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 2. disporre di attrezzature adeguate, quali sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 3. essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e disporre di una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 4. avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; 5. possedere un adeguata esperienza nell attività di sostegno a start-up innovative. Il possesso del requisito al punto 5 è verificato se si rispettano valori minimi (ancora da definire) relativi ai seguenti parametri: i) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell anno; ii) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell anno; iii) numero di start-up innovative congedate nell anno; iv) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; v) variazione percentuale del numero complessivo degli occupati rispetto all anno precedente; vi) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate; vii) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate; viii) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza L incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del Registro delle imprese in seguito alla presentazione della relativa domanda in formato elettronico, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con valore di autocertificazione, in cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti. Entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto, il Ministero dello Sviluppo economico emanerà un Decreto in cui saranno definiti i valori minimi degli indicatori sopra elencati. 7

10 4 La raccolta di capitali La disponibilità di capitali sufficienti e a costi sostenibili rappresenta un esigenza naturale per tutte le imprese ma diventa discriminante per i neo-imprenditori, tanto più se avviano una attività per fornire beni o servizi innovativi tradizionalmente a elevato rischio di default. Ciò comporta spesso difficoltà di accesso al credito bancario, per la complessa valutazione delle potenzialità del progetto imprenditoriale e del suo appeal sul mercato, per la mancanza di garanzie, per i costi eccessivi dell istruttoria, a cui non supplisce, se non in minima parte, l intervento di investitori in capitale di rischio, spesso orientati verso target di investimento più elevati e peraltro non incentivati a intervenire a fronte di vincoli e oneri fiscali e amministrativi più stringenti rispetto ad altri paesi. Le norme introdotte dal Decreto puntano, pertanto, a facilitare la raccolta di capitali da parte delle start up, incentivando la partecipazione di investitori al loro capitale sociale con significative agevolazioni fiscali ed eliminando alcuni vincoli alla raccolta diretta presso il pubblico di piccoli risparmiatori. Sotto il profilo fiscale, bisogna distinguere i provvedimenti previsti a favore delle imprese investitrici da quelli destinati, invece, alle persone fisiche. Alle imprese, che non siano start up innovative, che investono direttamente nel capitale sociale di una o più start up innovative o indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di società di investimento in start up innovative, è garantita la deducibilità dall Ires, per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015, del 20% dell investimento realizzato. 8 L investimento massimo deducibile è pari a 1,8 milioni di euro per ciascun periodo d imposta, purché l investimento sia mantenuto per almeno 2 anni. L eventuale cessione, anche parziale, dell investimento prima del termine dei due anni comporta la decadenza dal beneficio e il conseguente recupero a tassazione dell importo fino a quel momento dedotto con la maggiorazione degli interessi. Esempio: l impresa investe di euro nel capitale di una start up. La deduzione prevista è pari al 20% dell investimento, quindi dal reddito imponibile a fini fiscali vengono dedotti euro. A fronte di una aliquota Ires del 27,5%, il beneficio d imposta sarà pari a euro. I In modo analogo, è prevista una detrazione dall Irpef del 19% dell investimento effettuato da un contribuente privato nel capitale sociale delle start up innovative, direttamente o indirettamente, come nel caso delle aziende. L investimento dovrà essere mantenuto per 2 anni e la quota

11 massima detraibile è pari a euro per ciascun periodo di imposta. Anche per i privati, la cessione anticipata dell investimento comporta la decadenza dal beneficio e l obbligo di restituzione degli importi dedotti, maggiorati degli interessi. Esempio: un contribuente acquista quote di capitale di una start up innovativa per euro. La detrazione Irpef è pari al 19% e corrisponde quindi a euro che vengono detratti dall imponibile. L ammontare del beneficio di imposta dipenderà ovviamente dall aliquota applicata. Qualora l ammontare della detrazione non potesse essere completamente recuperato nell anno di riferimento, ad esempio per una insufficiente capienza d'imposta a debito, il contribuente potrà portare in detrazione negli esercizi successivi quanto non detratto nel periodo d'imposta di riferimento, ma non oltre il terzo anno. Non beneficiano dell agevolazione gli OICR e le società di investimento in start up innovative. Sul fronte della raccolta di capitali presso i piccoli risparmiatori, viene introdotta la possibilità di accedere al cosiddetto crowdfunding, attraverso l utilizzo di siti Internet dedicati e regolamentati da una apposita disciplina. Le start up innovative potranno presentare il proprio progetto imprenditoriale in apposite bacheche online, segnalando le rispettive necessità economiche e offrendo a chiunque la possibilità di finanziarle in cambio di quote. La vigilanza sul rispetto delle regole è affidata alla Consob, che è delegata ad emanare la disciplina secondaria al fine di tutelare i piccoli investitori ed impedire pratiche fraudolente. In particolare, la disciplina dovrà assicurare che una parte dell'offerta sia sottoscritta da investitori professionali e prevedere un meccanismo di tutela degli investitori non professionali nel caso in cui i soci di controllo della start up cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta. I siti Internet di crowdfunding possono essere gestiti da società di investimento e da banche autorizzate, oltre che da soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob. 9 Il crowdfunding. Questo termine indica l azione di un gruppo di persone che mettono in comune le proprie risorse finanziarie per sostenere iniziative e progetti in cerca di finanziamento. Si tratta, dunque, di un processo di finanziamento dal basso che si può riferire a iniziative di qualsiasi genere, dall'aiuto in occasione di tragedie umanitarie al sostegno all'arte fino all'imprenditoria innovativa e alla ricerca scientifica. Internet è solitamente il contesto operativo di eccellenza per lo sviluppo di simili iniziative. Il Decreto Sviluppo-bis prevede, tra le possibili fonti di finanziamento delle start up innovative, anche il ricorso a siti di crowdfunding, adattandone l operatività alle finalità del provvedimento e al contesto giuridico e fiscale nazionale.

12 5 La remunerazione del personale e dei fornitori La regolamentazione delle modalità di remunerazione di addetti e fornitori rappresenta un ulteriore strumento per garantire una sufficiente liquidità iniziale alle start up innovative. Il Decreto prevede, infatti, la possibilità per le start up di versare una parte della remunerazione destinata ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori sotto forma di strumenti finanziari e/o diritti di opzione sulle quote del capitale aziendale. Il reddito che ne deriva per i beneficiari non concorre alla formazione dell imponibile, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, purché tali strumenti o diritti non siano riacquistati dalla start up stessa (o da qualunque altro soggetto in un rapporto di controllore/controllato con la società stessa). Tale esenzione si applica esclusivamente ad azioni, quote, strumenti partecipativi o diritti emessi a favore dei soggetti con cui si intrattengono rapporti di lavoro. 10 Al fine di evitare abusi, naturalmente, si stabilisce che una parte fissa della retribuzione non potrà comunque essere inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo applicabile per il rispettivo livello di inquadramento. La parte residua potrà, invece, essere variabile, in funzione dei risultati o della produttività o di altri parametri concordati tra le parti e potrà essere saldata facendo ricorso agli strumenti finanziari precedentemente descritti. Un discorso analogo vale per la remunerazione di lavori e servizi resi da fornitori esterni. Il cosiddetto work for equity permette di remunerare una collaborazione esterna offrendo al fornitore la possibilità di entrare nel capitale sociale della start up. Si provvede, cioè, a remunerare il prodotto o il servizio realizzato dal fornitore esterno attraverso la cessione di quote o di altri strumenti finanziari a valere sul capitale sociale dell azienda. Anche in questo caso, il reddito così generato non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del fornitore. Le eventuali plusvalenze realizzate grazie alla cessione a titolo oneroso di questi strumenti e diritti sono, invece, assoggettate ai regimi ordinariamente applicati.

13 6 Il rapporto di lavoro L obiettivo della normativa è quello di rendere più flessibile la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, garantendo alle start up una maggior libertà d azione nei primi 4 anni di vita o, nel caso di imprese già costituite al momento dell entrata in vigore delle norme, nel periodo accordato dalla normativa. Il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una durata minima di 6 mesi e una massima di 36 mesi. Tale limite massimo può, però, essere derogato per siglare un successivo contratto, sempre a tempo determinato tra gli stessi soggetti, per la durata residua di operatività dello status di start up innovativa, purché la stipula di tale contratto avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Di fatto, una start up innovativa può gestire un rapporto di lavoro a tempo determinato con lo stesso collaboratore per un periodo massimo di 4 anni. Superato tale limite, il contratto diventa a tempo indeterminato. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base della normativa sulle start up innovative non si applica il contributo addizionale dell 1,4% della retribuzione imponibile a fini previdenziali. 11 Ovviamente, se a siglare un contratto a termine ai sensi di questa normativa fosse una società che non rientra nei requisiti delle start up innovative, il contratto sarà da considerarsi stipulato a tempo indeterminato, con l applicazione delle normali disposizioni di legge.

14 7 La gestione di situazioni di crisi Le start up, tanto più se si tratta di aziende operanti in comparti o con prodotti e servizi innovativi, sono strutturalmente esposte a un elevato rischio di default. Un rischio che deriva non solo dalla risposta che il mercato può dare a un nuovo prodotto o servizio o dalla capacità dell azienda di sostenere la competizione, ma anche da crisi contingenti di liquidità, tali da impedire all impresa di continuare a operare sul mercato. A questo problema strutturale si accompagna anche un elemento culturale, che si riflette in parte anche sul piano giuridico, che tende a giudicare negativamente e a penalizzare l imprenditore fallito. Non solo, infatti, il fallimento imprenditoriale è visto talvolta alla stregua di un fallimento personale dell imprenditore ma egli stesso si vede di fatto impedito, per tutto il periodo in cui è attiva la procedura fallimentare, l avvio di nuove iniziative imprenditoriali. Per ovviare a questa situazione, la normativa prevede alcuni accorgimenti che dovrebbero facilitare la gestione di situazioni di crisi contingente e attenuare le conseguenze di una crisi irreversibile che conduca al fallimento. Nel primo caso, infatti, nei primi anni di attività ci possono essere frequenti episodi in cui le perdite intaccano il capitale e una più flessibile gestione degli obblighi di ricapitalizzazione può rivelarsi determinante per la sopravvivenza dell azienda. In tale ottica, la normativa prevede tempi più lunghi per ricapitalizzare in presenza di perdite, maggiore libertà di configurare i diritti patrimoniali e amministrativi dei soci e la possibilità di realizzare operazioni supplementari sulle quote.in particolare, si differisce di un anno, posticipando quindi al secondo esercizio successivo, la scadenza entro cui ricostituire il capitale sociale nel caso in cui le perdite siano pari o superiori a un terzo del capitale sociale. Solo se entro l esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l assemblea dovrà deliberare secondo quanto previsto dal codice civile per far fronte alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo consentito. 12 Nel secondo caso, laddove la crisi si dimostrasse irreversibile, il Decreto prevede che all imprenditore non si applichino le norme standard che ne limitano l attività fino al termine delle procedure fallimentari, fatte salve quelle che tutelano i creditori. Inoltre, per evitare ripercussioni sull immagine dell imprenditore, decorsi dodici mesi dall iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della startup, l accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro sarà consentito esclusivamente all autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza.

15 I contatti Consorzio Camerale per il credito e la finanza Via Camperio Milano info@consorziocamerale.eu Tel Per informazioni sull attività dell Ufficio Studi Gianmarco Paglietti paglietti@consorziocamerale.eu Valentina Morelli morelli@consorziocamerale.eu 13

16 I Dossier del Consorzio 1. Gli aiuti di Stato 2. La riforma della Politica Agricola Comune 3. Le start up innovative Di prossima pubblicazione 4. La nuova normativa sui ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione 14

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