TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO E DICHIARAZIONE DELLE COSE TRASPORTATE

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2 Capitolo n. 1 L'autotrasporto merci in conto proprio in Italia Nel nostro Paese, dove il trasporto delle merci avviene in maniera prevalente su strada, l'autotrasporto in conto proprio rappresenta una parte consistente nel panorama complessivo: infatti, dalle ricerche dell'istat è emerso che ben il 45% delle merci movimentate avviene da mezzi in conto proprio, mentre il rimanente 55% è appannaggio del conto terzi, ossia di aziende che svoltono l'attività di trasporto, dietro corrispettivo, nell'interesse delle merci altrui. Tuttavia, il conto proprio ha un raggio d'azione decisamente inferiore rispetto al conto terzi: esaminando le tonnellate/chilometro trasportate, emerge che oltre l'80% delle merci si trasporta con mezzi in conto terzi, il che spiega anche la percorrenza molto bassa di ogni tonnellata trasportata in conto proprio (57 km), rispetto ad una trasportata in conto terzi (222 km). Infine, una delle caratteristiche del conto proprio è che esso opera essenzialmente a soddisfare la domanda interna, riducendo i suoi traffici internazionali a poco più del 6% del totale. Quanto al parco veicolare, nel 1991 si potevano contare autoveicoli in conto proprio, di cui autocarri isolati e autotreni ed autoarticolati; le imprese erano invece oltre

3 Capitolo n. 2 La normativa La legge fondamentale che regola l'autotrasporto in Italia, la n. 298 del 6 giugno 1974, dedica un apposito titolo al trasporto di merci effettuato in conto proprio, quando cioè il veicolo viene utilizzato per soddisfare esigenze professionali o commerciali dell'intestatario. Le merci trasportate sono perciò del trasportatore oppure appartengono a persone con cui l'intestatario ha rapporti in relazione all'attività della sua impresa (merci a lui consegnate per essere riparate, modificate, trasformate, ecc.). L'art. 31 della citata disposizione (così come modificato dalla legge n. 142/92), definisce infatti il trasporto di cose in conto proprio quello eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano e da loro acquisiti con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a kg. ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti; c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito, in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere. Il DPR 16 settembre 1977 n. 783 (di esecuzione della legge n. 298/74) ha invece fissato i limiti e le caratteristiche di tali trasporti: l'attività di trasporto in conto proprio è da considerare accessoria o complementare dell'attività principale dell'impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni: a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa; b) l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa; c) i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa.

4 Capitolo n. 3 La licenza in conto proprio Per l'esercizio del trasporto in conto proprio è necessario essere in possesso di apposita licenza che viene rilasciata dagli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, su apposita domanda dell'interessato. Ai sensi dell'art. 83 del nuovo Codice della Strada, le disposizioni della legge n. 298/74, quindi la disciplina dei trasporti in conto proprio, si applica solo agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate. La licenza era originariamente prevista per una portata globale attribuita all'impresa, la quale avrebbe dovuto essere libera di acquisire un numero più o meno grande di veicoli, purchè nel complesso la somma delle portate non superasse quella globale; tale disposizione non ha trovato mai pratica attuazione, tanto che la legge n. 132/87 ha sostituito a questo licenza per portata globale, singole licenze rilasciate per singoli veicoli. La licenza del veicolo motore o del trattore stradale si estende anche ai rimorchi e semirimorchi che vengono ad esso agganciati. Nella carta di circolazione dei rimorchi o semirimorchi aventi massa complessiva superiore a 6 t., perciò, non c'è alcun richiamo alla licenza del veicolo che li traina, ma solo l'avvertimento che il traino è permesso solo da parte di motrici dotate di licenza. Diversamente da quanto succede per il conto terzi, è consentito solo il traino di veicoli appartenenti o nella disponibilità (leasing, usufrutto) dell'impresa autorizzata con esclusione, perciò, di rimorchi o semirimorchi appartenenti ad altre imprese anche se autorizzate ad effettuare trasporti in conto proprio. La licenza è nominativa; se il mezzo viene ceduto occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario. Essa non ha scadenza e vale fino a che il veicolo è intestato all'impresa che lo utilizza per le proprie esigenze; tuttavia, allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del suo rilascio, gli Uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata. Dal 1986, il rilascio della licenza è stato meccanizzato, unitamente alla stampa a mezzo di elaboratore su un modello unificato; tale modello, sottoscritto e munito di timbro circolare dello Stato, contiene tutte le indicazioni relative al veicolo ed all'intestatario dell'autorizzazione. Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri. La licenza può venir revocata quando è stato accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.

5 Capitolo n. 4 Le merci trasportabili e le codifiche Il trasporto in conto proprio è consentito solo per le merci attinenti all'attività dell'impresa; ogni licenza, pertanto, riporta sempre, in codice, le merci che possono essere trasportate e l'attività svolta dall'intestatario del veicolo. Il trasporto di merci diverse equivale a trasporto senza licenza e quindi abusivo. E' tuttavia consentito il trasporto occasionale di beni appartenenti all'intestatario o nella sua disponibilità, che servono per soddisfare esigenze personali e che non rientrano nell'attività da lui svolta. In questo caso, necessita che le merci siano accompagnate da un documento di trasporto occasionale, redatto in conformità al modello di cui al DPR 16 settembre 1977 n. 783.

6 Capitolo n. 5 I trasporti internazionali Le imprese che sono titolari di licenza per il trasporto di cose in conto proprio, possono essere ammesse ad effettuare trasporti internazionali alle condizioni e nei limiti previsti dagli accordi bilaterali o multilaterali in materia e purchè siano in possesso degli speciali requisiti a tale scopo prescritti dalle relative disposizioni. Un esempio è dato dall'austria: per l'attraversamento di questo Paese, gli automezzi in conto proprio sono soggetti al regime degli ecopunti (analogamente a quanto avviene per i trasporti in conto terzi), mentre i viaggi con destinazione Austria sono liberi da qualsiasi contingente.

7 Capitolo n. 6 La dichiarazione delle cose trasportate Quando la licenza è rilasciata per mezzi aventi portata utile superiore a 30 q., ogni trasporto deve essere accompagnato da un documento, firmato dal titolare e dal conducente, contenente l'elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione che esse sono nella disponibilità del titolare della licenza. E' comunque una norma di limitata applicazione, valida solo se contemporaneamente si abbia una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t.: in caso contrario non occorre la licenza, come indicato nell'art. 83 del nuovo Codice della Strada. Con l'istituzione della bolla di accompagnamento (DPR n. 627/78) è stata introdotta la possibilità di integrare tale documento con la dichiarazione delle cose trasportate sul retro della stessa bolla: il testo di tale dichiarazione (conforme a quanto previsto nel DM 13 aprile 1979) è una forma parzialmente abbreviata rispetto a quanto previsto nella formula estesa di cui al DPR n. 783/77, mancando in essa l'elenco dei beni trasportati in quanto già presente sul fronte del documento, ossia nella bolla di accompagnamento. La soppressione della bolla (secondo quanto previsto dal DPR 14 agosto 1996 n. 472, pubblicato sulla G.U. n. 214 del 12 settembre 1996, recante il regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d, della legge 28 dicembre 1995), ha avuto come conseguenza l'obbligo del riutilizzo della forma estesa della dichiarazione (di cui al citato DPR n. 783/77) per i trasporti di merci in conto proprio: infatti, sempre il DM 13 aprile 1979 stabilisce che le disposizioni di tale decreto (cioè la forma "abbreviata" della dichiarazione) non si applicano nei confronti dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Va comunque sottolineato che rimane l'obbligo dell'emissione della bolla per le cessioni che riguardino tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti al regime delle accise, prodotti soggetti a imposte di consumo e prodotti soggetti a vigilanza fiscale. Le disposizioni contenute nell'art. 39 della legge n. 298/74 stabiliscono che la dichiarazione deve essere redatta in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione. La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale. Non viene invece indicato cosa deve essere fatto di tale copia al termine del viaggio. La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui sopra. La mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 298/74, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L a L Precisazioni di natura pratica sul metodo di redazione della dichiarazione vengono fornite dalla circolare del Ministero dei trasporti n. 45 del 9 luglio 1979: la sottoscrizione della dichiarazione delle cose trasportate non può essere effettuata con timbro meccanografico o altro, in quanto riguarda ogni singolo trasporto anche se sviluppantesi in un tempo superiore al giorno e quindi deve essere apposta volta per volta. Comunque, sia il titolare della licenza che lo stesso rappresentante legale possono, anche a mezzo di scrittura privata, con firma debitamente autenticata, o con idonea disposizione interna, consentire che terzi dipendenti, siano essi impiegati, magazzinieri, autisti o anche addetti al carico e scarico delle cose, appongano la richiesta firma in calce alla dichiarazione. Tale assenso non deve necessariamente accompagnare il trasporto ma può essere conservato nella sede del titolare della licenza o del suo legale rappresentante ed esibito in caso di eventuale controllo.

8 Capitolo n. 7 Le sanzioni In base all'art. 46 della legge n. 298/74 (così come modificato da ultimo dal d. lgs. n. 507/99), chiunque disponga l'esecuzione di un trasporto di cose con autoveicoli senza licenza (o autorizzazione) oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza (o autorizzazione), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (secondo i vecchi importi espressi in lire) da L. 4 milioni a L. 24 milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 milioni a L. 30 milioni se il soggetto nei cinque anni precedenti ha commesso un altra violazione di tali disposizioni o dell art. 26 della legge n. 298/74, accertata con provvedimento esecutivo. La mancanza momentanea della licenza è invece punita, secondo l'art. 180 del nuovo Codice della Strada, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 33,60 ad 137,55.

9 Capitolo n. 8 La tassa di concessione governativa Prevista dall'art. 49 della legge n. 298/74 per ciascuna licenza in conto proprio, la tassa di concessione governativa non è più dovuta dal 1 gennaio 1996 a seguito della sua soppressione operata dal DM 28 dicembre 1995.

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