OGGETTO: Disposizioni relative al settore dell autotrasporto merci su
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1 Prot. n. F69/RNS Bologna, 24 Aprile 2012 OGGETTO: Disposizioni relative al settore dell autotrasporto merci su strada. Decreto Legge n. 5 /2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI, convertito con modificazioni dalla Legge N.35 del 04 aprile 2012 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 06 aprile Il Decreto Legge n. 5/2012, (c.d. Decreto Semplificazioni ), è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 04 aprile 2012 (G.U. supplemento ordinario n. 82 del 06 aprile 2012). La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (7 aprile 2012). Con la presente siamo ad evidenziarvi, rispetto a quanto illustrato con le nostre precedenti circolari prot. RNS F27 del 06 febbraio 2012 e prot. RNS F51 del 12 marzo 2012,le modifiche apportate dalla legge di conversione in riferimento al settore dell autotrasporto merci su strada. MODIFICHE E SEMPLIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE ART. 11 comma 5, modifica l articolo 7,comma 2 del decreto del Presidente Repubblica 1992, n.495 riguardante il Calendario divieti di circolazione, nei giorni festivi e di maggiore esodo estivo, nella modifica apportata,viene superato il criterio di blocco alla circolazione del traffico pesante, nei giorni precedenti e successivi a quelli di intenso traffico feriale. Limitando i divieti alle domeniche e alle festività civili e religiose,creando quindi le condizioni per ripristinare i giorni lavorativi sottratti dal divieto precedente. Sarà quindi possibile stabilire giorni diversi di limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti, qualora le previsioni di traffico lo rendano opportuno, valutando anche le ragioni delle imprese, tenendo conto della sicurezza stradale senza bloccare il processo produttivo ed economico delle attività di autotrasporto nel suo complesso, usciranno in seguito i decreti attuativi; Art. 11 comma 8, con decorrenza 2012 il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli e motoveicoli (c.d. bollino blu) sarà effettuato solo in occasione della revisione periodica obbligatoria del mezzo.
2 2 Art. 11 comma 9, viene confermato,che gli apparecchi montati sui veicoli utilizzati per il controllo del trasporto su strada tachigrafi o cronotachigrafi, devono essere controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli stessi apparecchi. L attestazione dell avvenuto controllo deve essere esibita in occasione della revisione periodica prevista dall art. 80 del Codice della strada, avendo cura di avere una copia anche a bordo del veicolo per dimostrazione ai controlli su strada. MODIFICHE APPORTATE ALLA NORMATIVA RIGUARDANTE L ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CUI REGOLAMENTO CE N.1071/2009 e decreto del 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Art. 11 comma 6, conferma, quanto già stabilito dal decreto in parola, ai sensi degli art. 8 e 9 del regolamento CE 1071/2009 (Accesso alla professione), sono esonerati dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare all esame di idoneità professionale, le persone che hanno assolto l obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado(diploma di maturità), questi potranno accedere direttamente all esame di idoneità professionale. Confermato anche l esonero dall obbligo di superamento dell esame di idoneità professionale, come già annunciato, le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l attività di una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell Unione europea dal almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e che siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto in parola ( 10 febbraio 2012), per mantenere il titolo di professionalità dovranno frequentare ogni dieci anni un corso di aggiornamento professionale idoneo. Come disposto dall art. 8 commi 5 del regolamento Ce 1071/2009, è riconfermato l obbligo di riqualificazione, che ogni Stato, esige come previsto nel paragrafo 6 dello stesso regolamento Ce, per le persone che sono in possesso di un attestato di idoneità professionale, ma che nei cinque anni precedenti, non hanno diretto una o più imprese di trasporto su strada o di trasporto persone, tale riqualificazione si ottiene frequentando corsi di aggiornamento atti alla conoscenza degli sviluppi della legislazione attuale; Art. 11 comma 6 bis, modificato il parametro di esclusione all obbligo della dimostrazione dei requisiti obbligatori per accedere alla professione, vengono incluse tutte le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, tali imprese che precedentemente erano obbligate alla sola dimostrazione dell onorabilità, dovranno dall entrata in vigore della legge in parola, dimostrare anche gli altri requisiti obbligatori come dettato dall art. 3 del regolamento Ce, cioè:professionalità e capacità finanziaria. Le imprese con portata superiore a 1,5 ton. già in attività al 04 dicembre 2011 autorizzate provvisoriamente, dovranno soddisfare i requisiti suddetti, pena la cancellazione dall Albo Nazionale. Tutte le imprese di autotrasporto merci su strada per conto terzi che esercitano la professione con veicoli a pieno
3 3 carico fino a 3,5 ton.(quindi anche i 1,5 ton.), soddisferanno il requisito di capacità professionale, frequentando un corso di formazione specifica,escludendo di fatto l esame di idoneità, inoltre come previsto per le altre imprese con portata superiore, dovranno effettuare un corso di aggiornamento periodico ogni dieci anni per mantenere il requisito; Art.11 comma 6 ter, per tutte le altre imprese con portata quindi superiore a 3,5 ton. già in attività al 4 dicembre 2011, riconfermata la scadenza 04 giugno 2012 per la dimostrazione dei tre requisiti: onorabilità, professionalità e capacità finanziaria, confermata la scadenza del 4 luglio 2012 per la dimostrazione del requisito stabilimento, tali imprese registrate nel registro provvisorio REN, ove non soddisfino i requisiti suddetti per l accesso alla professione, saranno cancellate dall Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose per conto terzi. Per le imprese di autotrasporto merci conto terzi che esercitano l attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 ton. l obbligo della dimostrazione ha scadenza entro 12 mesi (dall'entrata in vigore della Gazzetta Ufficiale in parola); Art. 11 comma 6 quater, modifica determinante, per i soggetti che svolgono le funzioni di Gestore dei Trasporti (c.d. preposto) come previsto dall art. 4 del regolamento Ce n. 1071/2009, le persone che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, possono svolgere le funzioni di Gestore dei Trasporti anche per altre imprese sprovviste di tali requisiti, la modifica rispetto alla precedente normativa è che possono effettuare tali funzioni esclusivamente presso una sola impresa. Per quanto riguarda il gestore dei trasporti che può essere designato all interno dell impresa o società; vedi legale rappresentante, direttore,amministratore o dipendente della stessa, dovrà essere conferita lettera di incarico con specifiche e dettagliate mansioni, in riferimento alla figura di Gestore Trasporti, anche in questo caso il soggetto che accetta l incarico,non potrà svolgere la stessa mansione per nessuna altra impresa o società di trasporto merci su strada, neppure come consulente esterno. Lo stesso limite riguarda la figura di Gestore dei trasporti, svolta da un consulente esterno all impresa, il quale potrà esercitare tale ruolo in una sola azienda con un parco complessivo di veicoli non superiore alle cinquanta unità, inoltre gli è fatto divieto di avere legami con imprese di trasporto merci su strada; Art. 11 comma 6 quinquies Le imprese di autotrasporto merci su strada che intendono esercitare la professione, solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto merci conto terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l accesso alla professione e iscritte All Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l autotrasporto di cose conto terzi, sono tenute inoltre a dimostrare nel caso di acquisto, per cessione di azienda, da altra impresa di autotrasporto, o l intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, dall altra impresa che ha cessato l attività di autotrasporto merci per conto terzi, oppure di
4 4 aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli ( questo nel caso di parco veicolare) adibiti al trasporto merci conto terzi non inferiore Euro 5 ; Art. 11 comma 6 sexies, lo stesso obbligo è esteso anche alle altre imprese di trasporto, infatti art. 11 comma 6 sexies interviene modificando, quanto previsto dall art.2, comma 227, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che detta: Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5(in precedenza era Euro 3), di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5(in precedenza era Euro 3) e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate, Dimostrazione del requisito di Capacità finanziaria, nessuna modifica è intervenuta art.7 comma 1 del regolamento Ce, ma vogliamo ritornare sull argomento per ulteriori chiarimenti,come abbiamo già specificato nella nostra precedente circolare prot. RNS F51 del 12 marzo 2012, per soddisfare tale requisito, riferito alla capacità finanziaria dell impresa titolare della richiesta, è necessario produrre un attestazione firmata da un revisore contabile che certifichi che il bilancio (nel caso si tratta di una società o imprenditore in contabilità ordinaria) o il rendiconto economico (nel caso di contabilità semplificata), possa garantire finanziariamente la garanzia che l impresa in questione dispone di un capitale, riserve o bene strumentale o conto corrente che annualmente (perché và ripresentata per ogni esercizio contabile) disponga di almeno 9000 euro per il veicolo utilizzato, e altri 5000 euro ogni veicolo in supplemento utilizzato, tale certificazione può essere rilasciata da un Revisore contabile oppure da un altro soggetto debitamente conosciuto. L autorità competente che riceve tale documentazione nella fattispecie la Provincia, può comunque esigere che un impresa dimostri in sostituzione una garanzia bancaria o una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, e non ritenere sufficientemente esaustiva l asseverazione del Revisore Contabile, consigliamo pertanto di consultare le proprie provincie che sono gli enti preposti al ricevimento, prima di produrre documenti che possono essere insufficienti. Nell'attesa di ulteriori documenti e chiarimenti da parte degli organi competenti. Dimostrazione del requisito di Stabilimento, ci corre l obbligo, di fare chiarezza sul tipo di procedura che abbiamo riportato nella nostra precedente circolare più volte richiamata, in merito alle vostre segnalazioni, la modulistica da presentare alla UMC competente, nei confronti dei soci artigiani di consorzi, và prodotta e compilata come vi abbiamo già relazionato, con in allegato l attestazione del legale rappresentante, della Cooperativa/Consorzio, che asseveri che il socio, ha presso la cooperativa o la sede operativa, o la documentazione ecc.., alcune agenzie di pratiche auto, ma non sufficientemente pratiche di autotrasporto merci conto terzi,
5 5 hanno dato informazioni del tutto errate, facendo ripresentare più volte i moduli, la conferma l abbiamo ottenuta parlando direttamente con il direttore dell UMC di Bologna. A disposizione di ogni chiarimento in merito cogliamo l occasione per porgere cordiali saluti. Allegati: - Regolamento n. 1071/2009 CE - Stralcio Legge n. 35/2012-art.11
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