AXA MPS Mutuo Sicuro Business

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1 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo AXA MPS ed al Gruppo AXA FASCICOLO INFORMATIVO Modello AMAD0038/01 Ed.10/2010 Contratto di assicurazione incendio e garanzie complementari AXA MPS Mutuo Sicuro Business Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa (comprensiva di Glossario) e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell albo delle Imprese Isvap: La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

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3 AXA MPS Mutuo Sicuro Business Nota Informativa Contratto di assicurazione Incendio Modello AMAD0038/02 Ed.12/2010 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell Isvap. L aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di proposta di adesione. A) Informazioni sull impresa di assicurazione 1. Informazioni generali a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA. b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia c) Recapito telefonico: ; numero verde ; sito internet: info@axa-mpsdanni.it d) AXA MPS Danni è stata autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese, tenuto dall Isvap, al nr Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Dati riferiti al 31 dicembre 2009 (in milioni di Euro) Patrimonio netto Capitale Sociale i.v. Riserve patrimoniali Indice di solvibilità* 56,70 25,00 17,30 222% * Rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) Informazioni sul contratto Il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo. Avvertenza. Ad ogni scadenza annuale il Contraente può comunicare la disdetta entro 30 giorni prima della scadenza annuale. Nel caso di contratti di durata poliennale è facoltà del Contraente recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso, da darsi per iscritto, almeno 30 giorni della scadenza annuale. Per i dettagli si rimanda all Art.16 Proroga del contratto e periodo di assicurazione delle Condizioni di Assicurazione. 3. Garanzie assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Garanzia Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Incendio Fabbricato Indicato nella scheda di polizza Fumi; gas vapori;bang sonico; caduta aeromobili; urto veicoli stradali; Limite dell Incendio fenomeno elettrico impianti fabbricato 1.500,00 200, guasti per ordine dell Autorità Limite dell Incendio spese demolizione e sgombero 10% importo liquidato per incendio onorari dei periti 5.000, spese straordinarie 5.000, Ricorso Terzi 25% del Capitale della garanzia Incendio Fabbricato,con il limite di , Eventi Atmosferici Indicato nella scheda di polizza 20% minimo 1.000,00 Atti vandalici ed eventi sociopolitici Indicato nella scheda di polizza 20% minimo 1.000,00 Le garanzie assicurative di cui alla tabella sopra riportata sono regolamentate dall Art.1 Oggetto dell Assicurazione e Art. 3 Garanzie accessorie delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza. Ai sensi dell Art.1 Oggetto dell Assicurazione, dell Art. 2 Esclusioni e dell Art. 3 Garanzie accessorie, la copertura assicurativa contiene limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rimanda alla tabella sintetica di cui sopra e a tali articoli per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza. Ai sensi dell Art.1 Oggetto dell Assicurazione, dell Art. 2 Esclusioni e dell Art. 3 Garanzie accessorie, la copertura assicurativa contiene franchigie e massimali. Si rimanda alla tabella sintetica di cui sopra e a tali articoli per gli aspetti di dettaglio. Esempio relativo all applicazione della franchigia Importo del danno da fenomeno elettrico Importo Franchigia Indennizzo 1.500,00 200, ,00 Pagina 1 di 4 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

4 Esempio sull applicazione dello scoperto Importo del danno % di scoperto Importo di scoperto Indennizzo ,00 20% 4.000,00 (20% di ) ,00 ( ) Esempio sull applicazione di Massimale sulla garanzia Ricorso Terzi Somma Assicurata % Limite indennizzo Importo Assicurato Ricorso Terzi Limite massimo Incendio Ricorso Terzi ,00 25% , ,00 ( x25%=50.000,00) ,00 25% , ,00 = Limite massimo ( x25%= ,00) 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia al Modulo di Proposta ed alle Condizioni di Assicurazione per i dettagli. In particolare si veda l Art.9 Dichiarazioni Relative alle circostanze del rischio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione L Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi dell Art.12 Aggravamento del rischio e Art.15 Diminuzione del Rischio delle Condizioni di Assicurazione. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell Art.1898 del c.c. A titolo esemplificativo è considerata causa di aggravamento del rischio, la variazione del rivestimento del fabbricato assicurato con materiali combustibili o la variazione dell attività svolta all interno del fabbricato (esempio da latteria a negozio abbigliamento). 6. Premi Periodicità. Annuale ed è fisso e costante per tutta la durata. Mezzi di pagamento. Il pagamento dei premi avviene, per addebito sul conto corrente. Frazionamento. Annuale con possibilità di frazionamento: - mensile (interessi di frazionamento 5,00%) - trimestrale (interessi di frazionamento 4,00%) - quadrimestrale (interessi di frazionamento 3,50%) - semestrale (interessi di frazionamento 3,00%) Ai sensi dell Art.50 punto 1 del Reg.35/2010 Isvap in tema di trasparenza dei costi contrattuali si precisa che l intermediario percepisce, su ogni contratto, una commissione pari al 15% del premio imponibile corrisposto, pari mediamente ad 32,00. Avvertenza. AXA MPS Danni e l Intermediario si riservano l opportunità di applicare ulteriori sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, i cui contenuti verranno esposti dall Intermediario o potranno essere conosciuti mediante consultazione del sito internet dello stesso o di AXA MPS Danni. 7. Rivalse Avvertenza: non sono previste rivalse tranne quelle stabilite dalla legge (Art del Codice Civile). 8. Diritto di recesso Avvertenza. Non è previsto il recesso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Art del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno delle singole scadenze. 10. Legge applicabile al contratto Ai contratti sarà applicata la Legge italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza. Ai sensi dell Art.4 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione si applica quanto segue: momento di insorgenza del sinistro. L insorgenza del sinistro è il momento in cui si determina l evento previsto dalle coperture assicurative; modalità e termini per la denuncia del sinistro. La denuncia deve essere presentata, per iscritto, entro tre giorni dal momento del sinistro o dal momento in cui l aderente ne abbia avuto la possibilità. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono e deve essere corredata dalla documentazione di cui all Art.4 Obblighi in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione; spese per l accertamento del danno. Non sono previste spese salvo quelle necessarie per la produzione ed invio della documentazione attestante il diritto all indennizzo nonché quelle previste dall Art.6 Mandato ai Periti - Arbitrato delle Condizioni di Assicurazione (vedi punto 14 della presente nota); 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Danni - Servizio Clienti - Via Aldo Fabrizi n Roma (Italia) Fax reclami.danni@axa-mps.it. Pagina 2 di 4 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

5 Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: Isvap Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti è previsto l arbitrato. Per i dettagli si veda l Art. 6 Mandato dei Periti - Arbitrato delle Condizioni di Assicurazioni. Avvertenza. E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità giudiziaria. Nota. Ai sensi dell Art.37 punto 2 del Reg.35/2010 Isvap in tema di aggiornamento e/o modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo si rinvia al sito per la consultazione degli aggiornamenti del fascicolo informativo non derivante da innovazioni normative. AXA MPS Danni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. L Amministatore Delegato (Frédéric de Courtois) Pagina 3 di 4 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

6 GLOSSARIO Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate: Aderente - Assicurato: il titolare di mutuo che aderisce all Assicurazione. Assicurazione: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro. Contraente: la Banca mutuante. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l aria o l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Fabbricato: l intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di allarme, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e per destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico. Incendio: combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autestendersi e propagarsi. Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Lettera di conferma: documento che prova l accettazione della copertura assicurativa secondo la richiesta e le dichiarazioni dell Assicurato. Polizza Collettiva: la polizza stipulata dalla Contraente a cui i Clienti della Contraente, titolari di mutuo, possono aderire; Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Capitale o Massimale Assicurato: è l importo massimo che l Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato nel modulo di adesione. Franchigia/Scoperto: clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. Nota Informativa: documento che l assicuratore deve consegnare all Aderente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (sull impresa di assicurazione, sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte, sui costi, sconti e regime fiscale, altre informazioni). Polizza Collettiva: contratto di assicurazione stipulato dal Contraente nell interesse di terzi al quale l assicurato abbia aderito. Modulo di Adesione: documento comprovante l esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. Nel modulo di adesione sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari. Rischio: probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose. Scoperto: vedi Franchigia / Scoperto. Sinistro: il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (in una garanzia per il rischi di infortuni, ad esempio, il sinistro è rappresentato dall infortunio nel quale l assicurato può subire un danno che, dopo la guarigione della lesione, determini menomazioni permanenti (Invalidità Permanente). AXA MPS Danni: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.. Somma Assicurata: importo nei limiti del quale l assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all erogazione di una rendita. Data ultimo aggiornamento del presente documento 30/10/2010 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Isvap al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024. Pagina 4 di 4 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

7 AXA MPS Mutuo Sicuro Business Condizioni di Assicurazione Modello AMAD0038/03 Ed.12/2010 AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Art. 1 Oggetto dell assicurazione L assicurazione è riferita a Fabbricati e/o loro porzioni finiti o in ristrutturazione, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in cemento armato e/o laterizi e/o materiali incombustibili; solai e strutture del tetto anche in materiale combustibile. AXA MPS Danni, qualora sulla "scheda di polizza" risulti indicata la relativa somma assicurata e sia stato pagato il relativo premio, garantisce il risarcimento dei danni diretti subiti dal fabbricato, arrecati da: a. incendio, fulmine, Scoppio o esplosione, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi; b. fumi, gas, vapori, sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia, anche da enti diversi da quelli assicurati; c. bang sonico; d. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi ordigni esplosivi; e. urto di veicoli stradali non appartenenti all'assicurato, in transito sulla pubblica via; f. fenomeno elettrico su impianti elettrici, elettronici, audiovisivi, telefonici al servizio del fabbricato assicurato, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati. Non sono compresi i danni: - causati da usura, logorio o graduale deterioramento; - per mancata o difettosa manutenzione, corrosione, ossidazione; - dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; - alle lampadine in genere, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. La garanzia è prestata a primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza di 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e con l applicazione di una franchigia fissa di 200,00 per sinistro; g. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; h. le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro indennizzabile al più vicino scarico, fino ad un massimo del 10% del valore assicurato per ogni sinistro; i. ricorso terzi: è assicurato il risarcimento delle somme che il Contraente ed i familiari con lui conviventi siano tenuti a corrispondere - per capitale, interessi e spese quali civilmente responsabili ai sensi di legge per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi in conseguenza degli eventi assicurati. L assicurazione comprende, inoltre, i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Il risarcimento viene effettuato per una somma pari al 25% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di ,00. Non sono considerati terzi le persone assicurate, gli ascendenti o discendenti, gli affidati od affini delle persone assicurate se conviventi con le stesse. Non sono risarcibili i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aia e del suolo; j. onorari dei periti: AXA MPS Danni rimborsa le spese ed onorari del perito che l Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, fino alla concorrenza dell importo di 5.000,00; k. spese straordinarie: AXA MPS Danni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l inagibilità totale del fabbricato assicurato, rimborsa, fino alla concorrenza di 5.000,00: 1. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall Assicurato, ai sensi dell art del c.c., per onorari di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria; 2. le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall Assicurato, ai sensi Mod.: AMAD0038/03 - Ed.10/2010 Pagina 1 di 7 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

8 dell art del c.c., per rimuovere, trasportare e ricollocare (comprese quelle di montaggio e smontaggio) le cose mobili non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato; 3. le spese documentate e ragionevolmente sostenute dall Assicurato, ai sensi dell art del c.c., per l affitto di un locale destinato a deposito delle cose mobili non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato; 4. i costi e oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. Relativamente alle spese di cui ai punti 1, 2 e 3 è condizione essenziale che tali spese vengano effettuate nei 60 giorni successivi all autorizzazione di AXA MPS Danni e dell Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro. Art. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni: a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio; b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c. causati con dolo del Contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti e da eventi atmosferici; e. causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno; f. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; g. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; h. di fenomeno elettrico ad elettrodomestici, apparecchi audiofonovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche non al servizio del fabbricato assicurato, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; i. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Art. 3 Garanzie accessorie AXA MPS Danni, qualora sulla "scheda di polizza" risulti indicata la relativa somma assicurata e sia stato pagato il relativo premio, garantisce il risarcimento dei danni diretti subiti dal fabbricato, arrecati da: A) Eventi atmosferici AXA MPS Danni indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: a. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; b. bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. AXA MPS Danni non indennizza i danni: a. causati da: - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; Mod.: AMAD0038/03 - Ed.10/2010 Pagina 2 di 7 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

9 - gelo, sovraccarico di neve; - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; - cedimento, franamento o smottamento del terreno; - ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra; b. subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne; - pannelli solari e simili installazioni esterne; - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell indennizzo dovuto con il minimo di 1.000,00. La garanzia è prestata a parziale deroga del comma d) dell art. 2 - Esclusioni. B) Atti vandalici ed eventi sociopolitici AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono esclusi i danni: a. causati da dolo del Contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; b. di inondazione o frana; c. di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; d. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato assicurato, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, AXA MPS Danni non risponde dei danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo dovuto con il minimo di 1.000,00. La garanzia è prestata a parziale deroga del comma a) delle Esclusioni. Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato, entro 3 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, deve inviare ad AXA MPS Danni denuncia scritta e circostanziata specificando le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno. In caso di sinistro di notevole gravità la denuncia deve essere preceduta da avviso a mezzo telegramma od altro mezzo veloce. Inoltre l'assicurato deve: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA MPS Danni secondo quanto previsto dall Art del Codice Civile. - presentare denuncia anche all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando AXA MPS Danni assicuratrice ed il numero di polizza; - nei dieci giorni successivi, fornire distinta particolareggiata delle cose danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore oltre alla copia autentica della denuncia fatta all'autorità Giudiziaria; - conservare, fino all'accertamento in accordo le tracce ed i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità; Mod.: AMAD0038/03 - Ed.10/2010 Pagina 3 di 7 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

10 - dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione, tanto di AXA MPS Danni quanto dei Periti da essa incaricati, tutti i documenti, le tracce ed i residui atti a fornire la dimostrazione suddetta ed esibendo, a richiesta di AXA MPS Danni, tutti i documenti ottenibili dall'autorità in ordine al danno verificatosi. L'inadempimento di uno degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell Art C.C. Art. 5 - Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato direttamente da AXA MPS Danni, o da un Perito da questa incaricato, con l Assicurato o persona da lui designata, con la sottoscrizione dell atto di accertamento in accordo del danno. In caso di disaccordo, le parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Collegio di Periti da nominarsi con apposito atto. Art. 6 Mandato ai Periti - Arbitrato I Periti devono: a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui All Art. 4 Obblighi in caso di sinistro; c. stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l intero fabbricato; d. stimare il valore del fabbricato al momento del sinistro applicando alla stima cui al precedente punto c) un deprezzamento in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all uso e ad ogni altra circostanza concomitante; e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso le parti, di comune accordo, decidano di avvalersi del Collegio di Periti, la determinazione del danno viene demandata al Collegio di Periti. Il Collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trova l immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte nominerà il proprio Perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull indicazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il Collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per la metà alle spese del terzo. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c), d), e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 7 - Ammontare del danno risarcibile Premesso che l assicurazione è prestata nella formula VALORE A NUOVO, che si ottiene stimando la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell area, l ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, ma con il massimo del doppio del valore del fabbricato stesso secondo la stima di cui al punto d) dell Art. 6 - Mandato dei periti Controversie. Le spese di demolizione e dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra. Mod.: AMAD0038/03 - Ed.10/2010 Pagina 4 di 7 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

11 Art. 8 - Assicurazione parziale L'assicurazione è prestata per la somma che l'assicurato/contraente dichiara corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area. Se la polizza assicura singoli appartamenti, l'assicurazione è prestata per la somma che l'assicurato dichiara corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo della porzione di immobile assicurata, compresa la competente quota indivisa dell'intero fabbricato. Qualora al momento del sinistro la somma assicurata risulti inferiore al predetto valore di ricostruzione a nuovo, verrà applicata la riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art del Codice Civile. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo ad alcuna riduzione se il valore di ricostruzione a nuovo non ecceda la somma assicurata in polizza in misura superiore al 20%. ART. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio L'assicurazione è prestata in base alle indicazioni e dichiarazioni tutte riportate sulla "scheda di polizza" che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. ART Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA MPS Danni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art C.C. ART Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART Aggravamento del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art C.C. ART Buona fede La mancata comunicazione da parte dell'assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni, relative alle suddette caratteristiche costruttive, rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempre ché tali omissioni siano avvenute in buona fede. AXA MPS Danni ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. ART Colpa grave AXA MPS Danni risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del Contraente o dell'assicurato. ART Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART Proroga del contratto In mancanza di disdetta data da una delle parti per iscritto e pervenuta dall altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all anno è prorogato per un anno e così successivamente. Nel caso di contratti di durata poliennale è facoltà del Contraente recedere dal contratto ad ogni Mod.: AMAD0038/03 - Ed.10/2010 Pagina 5 di 7 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

12 scadenza annuale con preavviso, da darsi per iscritto, almeno 30 giorni della scadenza annuale. ART Altre assicurazioni Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, AXA MPS Danni è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. ART Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, accentua, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. ART Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, AXA MPS Danni provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora, dal procedimento stesso, risulti che non ricorre il caso previsto dalla lettera c) dell art. 2 Esclusioni. Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, a nessun titolo AXA MPS Danni sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. ART Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 21 Foro competente Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente. ART Rinvio alle norme di legge -Glossario Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI PARTICOLARI (che integrano le Condizioni Generali quando essa sia riferita ad uno dei seguenti rischi sotto indicati) A - Clausola di vincolo (generico) La presente clausola è operante se in scheda di polizza è richiamato il vincolo: La partita Fabbricato del Settore Incendio si intende vincolata a favore della Banca indicata in scheda di polizza, creditrice per un mutuo ipotecario con ammortamento in anni (vedi Schedi di Polizza), per cui in caso di sinistro, non sarà fatto luogo al pagamento dell indennizzo all Assicurato senza il preventivo consenso ed il concorso dell Istituto Mutuante il quale, quando lo chiederà, avrà senz altro diritto, per patto espresso, a riscuotere l indennizzo stesso imputandolo a totale o parziale estinzione del suo credito. Nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell Assicurato, AXA MPS Danni, ne darà comunicazione inviando l avviso del premio scaduto al suddetto Istituto mutuante il quale potrà provvedere al relativo versamento. Similmente non potranno aver luogo diminuzione di somme assicurate, storno o disdetta del contratto, senza il consenso della Banca suddetta Mod.: AMAD0038/03 - Ed.10/2010 Pagina 6 di 7 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

13 B Fabbricato vuoto ed inoccupato I premi della polizza sono convenuti sulla dichiarazione del Contraente o dell assicurato che il fabbricato è vuoto ed inoccupato. Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il Contraente o l Assicurato si obbliga a darne avviso ad AXA MPS Danni ed il Contraente a pagare l aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla tariffa per le variate caratteristiche del rischio. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell ultimo comma dell art del Codice Civile. Data ultimo aggiornamento del presente documento 30/10/2010 AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell Albo delle Imprese Isvap al nr La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024 Mod.: AMAD0038/03 - Ed.10/2010 Pagina 7 di 7 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

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15 AXA MPS Mutuo Sicuro Business Scheda di Polizza Modello AMAD0038/04 Ed.12/2010 Polizza n Intermediario Sportello Polizza Sostituita Contraente Nome e Cognome/Ragione Sociale XXXXXXXXXXXXXX Cod. Fiscale/ P. IVA: XXXXXXXXXXXXXX Indirizzo XXXXXXXXXXXXXX Località XXXXXXXXXXXXXX Comune XXXXXXXXXXXXXX Cap. Prov. Indirizzo XXXXXXXXXXXXXX@ XXXXXXXXXXXXXX Telefono Durata Emissione Effetto dalle 24 del Scadenza alle 24 del Frazionamento Tacita proroga SI Vincolo Ente Vincolatario Grado Scadenza Numero Mutuo XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Dati toponomastici fabbricato assicurato Indirizzo XXXXXXXXXXXXXX Scala Interno Piano Località XXXXXXXXXXXXXX Comune XXXXXXXXXXXXXX Dati Attività Settore di rischio Cap. XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Prov. XXXXXXXXXXXXXX Altri dati fabbricato Descrizione Fabbricato Piano Interno Scala XXXXXXXXXXXXXX Particella Sub Foglio Garanzie Somme Assicurate Premio Annuo Imponibile Incendio Fabbricato XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Eventi Speciali XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Premi Imponibile * Imposte Totale Rateo alla firma fino al XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX Rate successive XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX * i premi imponibili si intendono comprensivi delle commissioni riconosciute all intermediario nella misura del 15% e pari a per il rateo alla firma ed a per le rate successive. Periodicità: annuale,semestrale,trimestrale,quadrimestrale,mensile. Mezzi di pagamento: addebito in conto corrente. Il pagamento del premio è stato effettuato il con addebito sul conto indicato dal Contraente. L incaricato AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, Roma - Italia - Tel.: Fax: Sito Internet: info@axa-mpsdanni.it - Capitale Sociale i.v. Codice fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: Partita IVA: Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Numero di iscrizione della Compagnia nell albo delle Imprese Isvap: La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA MPS, iscritto all Albo dei Gruppi assicurativi con il numero 024.

16 L assicurazione è prestata entro i limiti indicati nella presente Scheda di Polizza ed in base alle Condizioni di Assicurazione Mod. AMAD0038/03 Ed.10/2010. Il Contraente Agli effetti degli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e letto le Condizioni Generali di assicurazione e di approvare specificatamente le disposizioni seguenti: Art. 1 - Oggetto dell Assicurazione; Art. 2 Esclusioni; Art. 4 Obblighi in caso di sinistro; Art. 5 Procedura per la valutazione del danno; Art. 6 Arbitrato; Art. 7 Ammontare del danno risarcibile; Art. 16 Proroga del contratto; Art. 21 Foro competente;art Rinvio alle norme di legge Glossario. Dichiarazioni dell assicurato o del contraente Il Contraente Informativa precontrattuale Il Contraente dichiara di aver regolarmente ricevuto il fascicolo informativo, composto da Nota Informativa comprensiva di glossario e Condizioni di assicurazione ai sensi del Reg.35/2010 ISVAP e delle disposizioni ISVAP vigenti, gli allegati 7a e 7b. Avvertenza: il Contraente dichiara altresì di essere a conoscenza che ai sensi dell Art.32 del Reg.35/2010 ISVAP le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. Luogo e data Il Contraente Consenso alle comunicazioni mediante tecniche a distanza Ai sensi dell Art.21 del Reg.35/2010 Isvap Acconsento Non acconsento alla trasmissione delle comunicazioni in corso di contratto anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Luogo e data Il Contraente Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (Art. 13 D. lgs 196/03) Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 della D.Lgs n. 196/2003 e preso atto di quanto in essa contenuto io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, per fini strettamente connessi allo specifico rapporto intercorrente con AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Inoltre, preso atto di quanto indicato nell'ultimo paragrafo trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali dell informativa stessa (barrare una delle due caselle sottostanti). Acconsento Non acconsento all'utilizzazione dei predetti dati per attività di informazione e promozione commerciale e pubblicitaria, per ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Luogo e data Il Contraente Consenso addebito in conto corrente Autorizzo l'addebito del premio relativo alle rate successive e/o rettifiche sul mio conto corrente identificato a mezzo del seguente Codice IBAN: IT XX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Luogo e data Il Contraente Data ultimo aggiornamento del presente documento 30/10/2010 Pagina 2 di 3 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

17 Informativa ai sensi dell art.13 del D.Lgs 196/2003 In applicazione della normativa sulla privacy, la informiamo sull uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti (1). Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano dati raccolti presso di lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (4) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell Assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (7). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi (8). Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati apponendo la sua firma nella proposta di Assicurazione. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11). Per l esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi alla Funzione di Compliance AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Via Aldo Fabrizi 9, Roma. NOTE 1) Come previsto dall art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti della AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (Contraenti di Assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7); altri soggetti pubblici (v. nota 7). 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 5) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10); società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei Clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim. L elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti, di cui alla nota 7, 8 e 9, è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (v. nota 7). 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. Pagina 3 di 3 AXA MPS Mutuo Sicuro Business

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