Chiarimenti e informazioni più frequentemente richiesti

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1 PIATTAFORME PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E CENTRI DI RACCOLTA Chiarimenti e informazioni più frequentemente richiesti Modalità di adozione dei codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) Nella fase di attribuzione del codice C.E.R. al rifiuto, le scelte dovranno essere dettate non solo da criteri di opportunità e convenienza nel conferimento all'impianto di destino, ma anche e sopratutto da criteri quali: - la specificità ovvero, se un rifiuto può essere riconducibile a diversi codici, la scelta di attribuzione dovrà ricadere su quello che meglio lo identifica come provenienza e caratteristiche, evitando di attribuirgli per quanto possibile un codice più generico ; - la prevalenza di una singola frazione sul complesso, nel caso di un contesto di raccolta multimateriale (es vetro ed alluminio od imballaggi). In merito a tale punto si sottolinea comunque la necessità di una ricerca della maggiore corrispondenza possibile tra la definizione del C.E.R. (per origine e caratteristiche del rifiuto) e la frazione da avviare all'impianto di destino, sia ai fini della corretta compilazione dei M.U.D. che in considerazione della possibilità di sviluppare collaborazioni proficue con i singoli consorzi di filiera ; - l'individuazione delle caratteristiche di pericolosità di un rifiuto contaminato dovranno fare preferire nella scelta del codice C.E.R. da adottare il codice relativo alla sua individuazione come rifiuto pericoloso e non (anche nel caso in cui il rifiuto normalmente vi ricada) quello relativo alla sua condizione di non pericolosità. Si precisa che i codici CER che è possibile prevedere per le piattaforme possono ricomprendere oltre a quelli indicati per i centri di raccolta, ulteriori codici, riconducibili a rifiuti urbani e assimilati, proposti dal titolare al momento dell istanza. In considerazione di quanto esposto è possibile quindi, a titolo esemplificativo indicare, anche se in modo non esaustivo, alcuni codici riferibili a frazioni stoccabili in piattaforma. In ogni caso, la valutazione dei codici e delle tipologie dei rifiuti raccolti in piattaforma saranno oggetto di fattivo confronto nel corso dell istruttoria autorizzativa. - nel caso in cui sia effettuata la messa in sicurezza di rifiuti rinvenuti sul territorio è opportuno utilizzare in carico il codice specifico se riconducibile allo stesso (es carta, legno, plastica, accumulatori al Pb etc) o, nel caso in cui si tratti di materiali di natura varia quali contenitori anche solo parzialmente colmi, in via cautelativa il * o * se di sospetta pericolosità, o in alternativa se certi della sua non pericolosità. In fase di scarico, successiva all'analisi del rifiuto, dovrà essere adottato il codice specifico a cui è stato ricondotto il rifiuto ; - per batterie e pile il * o nel caso di prova contraria di non pericolosità del rifiuto ; - per carta e cartone fatta salva una specifica distinzione concordata con i consorzi di filiera per l'accesso a contributi specifici, il e ; - vetro se costituito in maggior parte da imballaggi (es bottiglie) (nel caso in cui siano presenti anche imballaggi in materiali diversi es in raccolta multimateriale ) in alternativa al (vetro da raccolta differenziata). Ai fini della compilazione del MUD sarà necessario poter disporre comunque di un dato

2 disaggregato per codice specifico (es il ); se da demolizioni (es finestre), vetro in lastre (es parabrezza auto) - metalli di varia natura , lattine , metalli derivanti da attività di demolizione , come ingombranti Nel caso di raccolte di diversi metalli specifici (es rame, ottone, alluminio, bronzo, etc) è preferibile siano utilizzati i codici specifici o in alternativa sia applicato il criterio della prevalenza (cavi vari , alluminio) ; - plastica di varia natura , nel caso di imballaggi (incluso polistirolo e polietilene) ; - ingombranti il codice ; - frigoriferi e frigocongelatori raggr 1 - (da bonificare in quanto contenenti CFC) il codice * ; - materiali inerti il codice (per attività di demolizioni anche ), per terre e rocce ; - scarti vegetali il codice ; - scarti del legno il codice se non contaminato (200137* se contaminato da sostanze che lo rendono pericoloso) se ingombranti, se legno proveniente da attività di demolizione, per cassette; - prodotti e contenitori T/F il codice * per bombolette, * solventi, * se vernici pericolose o se non pericolose (es tempere), * acidi, * imballaggi contaminati ; - farmaci scaduti il codice * in via cautelativa. Solo nel caso in cui si è certi della loro no pericolosità ; - cartucce esauste di toner il codice * se pericoloso, se non pericoloso, cartuccia e testina; - siringhe il codice *; - componenti elettronici raggr 4 - il codice se non pericolosi * se contenenti sostanze pericolose (es PCB in dielettrico dei trasformatori ); - lampade a scarica raggr 5 - il codice *; - televisori e monitor raggr 3 - il codice * se integro, se privo di componenti elettronici pericolosi, se solo la carcassa priva di componenti pericolosi ; - elettrodomestici raggr 2 - il codice o salvo la verifica di presenza di componenti che le riportino al codice * o *; - oli e grassi vegetali ed animali il codice ; - oli minerali il codice * o * o *, mentre per i filtri olio/gasolio *; - accumulatori al Piombo esausti il codice * o * ; - indumenti smessi il codice , ; - pneumatici il codice ; - frazione organica da raccolta differenziata sul territorio dell'umido il codice ; - frazione secca da pulizia dei cestini o territorio il codice ; - frazione proveniente da pulizia dei mercati il codice ; - la frazione di risulta pulizia suolo pubblico il codice ; Quando il Comune può adottare l Ordinanza Sindacale?

3 In caso di emergenza, necessità o di attivazione provvisoria di un servizio a seguito della insorgenza di problemi di carattere igienico sanitario. Nel caso in cui si ricorra allo strumento dell'ordinanza Sindacale contingibile e urgente di cui all' art.191 del Dlgs 152/06, va ricordato che il periodo coperto da tale tipo di Ordinanza è limitato a soli sei mesi, reiterabili per non più di due volte. Comunque, nella fase di attività del centro/impianto gestito con Ordinanza Sindacale, si dovrà provvedere a: mantenere lo stesso nelle migliori condizioni di pulizia ed ordine, stoccando le frazioni indicate in ordinanza esclusivamente all'interno dei rispettivi cassoni/contenitori, evitandone l'ammasso di quantità in esubero alla capienza od all'esterno degli stessi; garantire la sicurezza di utenti e operatori nelle fasi di conferimento e movimentazione dei rifiuti. Qualora nel caso di attivazione di un servizio temporaneo, quale lo stoccaggio di una nuova frazione in piattaforma, si riscontri la necessità di renderlo definitivo si renderà necessario adeguare l autorizzazione dell impianto trasmettendo la documentazione di rito alla Provincia. Quali rifiuti posso stoccare nel centro di raccolta? Nel D.M e s.m.i. vengono espressamente indicate sia le tipologie che i C.E.R. che possono essere depositati all interno del centro. Si ricorda perciò che la scelta di depositare frazioni diverse o CER diversi di rifiuti, così come di non rispettare esattamente i contenuti del D.M., ad esempio in relazione alla possibilità di pretrattamento del rifiuto conferito, comporta l assoggettamento del sito al normale regime autorizzativo. Le frazioni ed i CER consentiti, tra i quali i comuni possono scegliere quali tipologie di raccolte attivare nel centro sono : 1. imballaggi in carta e cartone (CER ) 2. imballaggi in plastica (CER ) 3. imballaggi in legno (CER ) 4. imballaggi in metallo (CER ) 5. imballaggi in materiali misti (CER ) 5.a imballaggi in materiali compositi (CER ) 6. imballaggi in vetro (CER ) 6.a imballaggi in materia tessili (CER ) 7. contenitori T/FC (CER * e CER *) 8. rifiuti di carta e cartone (CER ) 9. rifiuti in vetro (CER ) 10. frazione organica umida (CER e CER ) 11. abiti e prodotti tessili (CER e CER ) 12. solventi (CER *) 13. acidi (CER *) 14. sostanze alcaline (CER *) 15. prodotti fotochimici (CER *) 16. pesticidi ( CER *) 17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Hg (CER *) 18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (CER *, CER *, CER ) 19. oli e grassi commestibili (CER )

4 20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (CER *) 21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (CER * e CER ) 22. detergenti contenenti sostanze pericolose (CER *) 23. detergenti diversi da quelli al punto precedente(cer ) 24. farmaci (CER * e ) 25. batterie ed accumulatori di cui alle voci * * * (provenienti da utenze domestiche) (CER *) 25.a batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce * (CER ) 26. rifiuti legnosi (CER * e CER ) 27. rifiuti plastici (CER ) 28. rifiuti metallici (CER ) 29. sfalci e potature (CER ) 30. ingombranti (CER ) 31. cartucce toner esaurite (CER ) 32. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce * (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (CER ) 33. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce * (provenienti da utenze domestiche) (CER ) 34. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (CER ) 35. filtri olio (CER *) 36. gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico ( CER * - CER ) 37. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce * (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER ) 38. rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui a voci *, * e * (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (CER ) 39. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (CER ) 40. terra e roccia (CER ) 41. altri rifiuti non biodegradabili (CER ) In ultimo rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Se ho un impianto dedicato alla RD e non è autorizzato sono già in regola? Il DM e smi, definisce l attuale regime autorizzativo e non ha efficacia retroattiva. Quindi se l impianto doveva essere autorizzato e non lo è stato non è sanato dall attuale normativa per il periodo passato. Può invece, fatte le verifiche del caso, essere regolarizzato ai sensi della stessa.

5 Chi compila il modello previsto dall allegato A per il conferimento del rifiuto? L allegato A deve essere compilato in entrata dall operatore presente nel centro e non dal soggetto conferitore. Viene compilato solo per utenze non domestiche e ne permette il conferimento e la contabilizzazione del rifiuto conferito. Non è quindi necessario il formulario per il conferimento. Il modello allegato A non sostituisce comunque il formulario per il trasporto del rifiuto per quantitativi superiori a 30 kg Il titolare dell autorizzazione attuale può scegliere a quale regime assoggettarsi? Si. Il titolare, sulla base delle sue esigenze decide se vuole avere un impianto completo e regolamentato da autorizzazione emessa da terzi (Provincia) o un centro di raccolta che ricalchi i contenuti del Dm 08 aprile 2008 e smi. Se l impianto autorizzato ricalca già quanto previsto dal Dm 08 aprile 2008 e smi, si procederà alla comunicazione prevista nello stesso DM. Il titolare può avvalersi di associazioni di volontariato per la gestione del centro di raccolta o della piattaforma? Il titolare può avvalersi della prestazione d opera di personale fornito da associazioni di volontariato. Con questo non vuol dire che ne ceda la gestione visto che queste non possono essere considerate gestori in quanto non aventi i requisiti richiesti (es statuto, iscrizione camera commercio e albo). Il titolare rimane quindi totalmente responsabile della gestione dell impianto. Le prescrizioni contenute nel DM sono da applicarsi integralmente anche alle piattaforme? Le linee guida contenute nel DM e smi sono da applicare a tutti quegli impianti che rispondono ai contenuti del suddetto DM e che quindi sono da ritenersi centri di raccolta. Gli impianti che non rispettano il DM (per tipologie dei rifiuti conferiti, CER adottati, operazioni svolte) e che, come le piattaforme, sono stati autorizzati ai sensi del Dlvo 152/06 e LR26/03 devono rispettare le suddette normative e, ovviamente, le prescrizioni contenute nei relativi atti autorizzativi in vigore. Quando scegliere il centro di raccolta? - raccolgo solo le tipologie di rifiuti con i codici previsti dal DM e smi ; - non voglio operare sui rifiuti ma solo depositarli ; - ho già delle strutture e delle modalità di stoccaggio che ricalcano quanto previsto dal DM e smi ; - non apro pratiche con la Provincia per ottenere un autorizzazione che codifichi attività e struttura dell impianto ma è il Comune, rispondendone appieno, che procede con propri atti - il Comune può modificare le raccolte direttamente con proprio atto ;

6 - ho un impianto che rispetta i vincoli per le aree e le normative in materia di tutela ambientale e sicurezza Quando scegliere la piattaforma per la raccolta differenziata? ho una più ampia scelta tra tipologie di rifiuti e C.E.R. da adottare rispetto al centro di raccolta posso operare dei trattamenti sui rifiuti non pericolosi (es disassemblaggio ingombranti) visto che devo comunque rispettare gli stessi vincoli e realizzare le stesse strutture del centro di raccolta, scelgo di avere una operatività maggiore (ad esempio è possibile effettuare il trasbordo di frazioni raccolte dal gestore del servizio sul territorio, la compattazione (anche con impianti fissi), la triturazione ed una preventiva selezione (es smontaggio di ingombranti) del materiale conferito) ho un autorizzazione di terzi che mi regolamenta l attività a cui fare riferimento per eventuali contestazioni contrattuali o di enti di controllo continuo a gestire l impianto con le modalità in uso (se già autorizzato) quindi con formulari e registri dove indicato senza dover introdurre l uso degli allegati previsti dal DM né altri sistemi di contabilizzazione l autorizzazione in vigore ha ancora diversi anni di validità ed in questa sono ricompresi delle tipologie di rifiuti e dei CER di raccolte già attivate o che si vuole attivare, non ricomprese nell elenco del DM per i centri di raccolta per verificare le indicazioni normative e le prescrizioni su come gestire e cosa osservare nell attività dell impianto (anche nei confronti di terzi) mi basta sostanzialmente consultare l autorizzazione e le informazioni contenute Nella piattaforma possono essere svolte le operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto e la valorizzazione dei rifiuti conferiti. Possono essere conferite in piattaforma o nel centro di raccolta frazioni classificate con C.E.R. 19? No in quanto i C.E.R. 19 si riferiscono a frazioni provenienti da impianti di trattamento rifiuti e non a rifiuti urbani o assimilati originati da Raccolta Differenziata. Se ho richiesto ed ottenuto l autorizzazione alla realizzazione e/o gestione della piattaforma ai sensi della LR26/2003 e Dlvo 152/06 devo rispettare i disposti del DM 8 aprile 2008? No, devo rispettare quanto previsto nella autorizzazione in vigore o indicato con prescrizioni successive dagli enti di controllo. Quali sono i RAEE e come mi devo comportare per i conferimenti e stoccaggi degli stessi? 1. Raggruppamento 1 CER: * - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.

7 2. Raggruppamento 2 CER Altri grandi bianchi (es lavatrici e lavastoviglie): rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e Raggruppamento 3 CER * - Tv e Monitor. 4. Raggruppamento 4 CER It e Consumer electronics (componenti elettronici), apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). Ped e altro: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato 5. Raggruppamento 5 CER * (con mercurio) opp Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5. Inoltre - per le frazioni RAEE (televisori, elettrodomestici, componenti elettronici, lampade Neon, frigoriferi) è previsto per norma l avvio al recupero (R13). Per tali frazioni (come per altre riconducibili a consorzi obbligatori per il recupero) il ricorso all operazione D15, nel caso si voglia prevedere, deve essere plausibilmente limitata ad occasionali, sporadici, eventi accidentali che impediscano l uso della normale operazione R13 ; - nel rispetto delle prescrizioni tipo contenute nel D.lgs. 25 luglio 2005, n 151 per il conferimento e stoccaggio di RAEE dovranno essere previsti la copertura alle intemperie (con tettoia o cassone chiudibile), superfici impermeabilizzate, adeguato dimensionamento che consenta lo svolgimento della attività in sicurezza, nonché la separazione dei rifiuti per singole tipologie. I conferimenti inoltre dovranno avvenire senza danneggiare i RAEE stessi; - per lo stoccaggio dei RAEE si sottolinea che l iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE e la successiva stipula del contratto con il Sistema Collettivo di riferimento prevede l adozione di precise modalità di stoccaggio standardizzate che dovranno essere considerate Impianti autorizzati ad operazioni R13 e D15 ( Piattaforme) La titolarità delle piattaforme è del Comune e/o società di capitale pubblico, (ex speciali) con gestione specifica diretta od appaltata ad aziende iscritte all Albo Smaltitori per la categoria corrispondente. Nel caso di piattaforme a servizio di più Comuni i rapporti tra soggetto gestore della piattaforma e Comuni diversi da quello in cui insiste la stessa sono regolati da apposita convenzione. La gestione può essere svolta direttamente dal titolare dell autorizzazione con proprio personale o avvalendosi di prestatori d opera come associazioni di volontariato, mantenendo la responsabilità delle operazioni, oppure può essere affidata ad azienda terza iscritta all albo gestori rifiuti per la categoria corrispondente alla gestione di tali impianti ; E prevista la figura del Direttore Tecnico dell impianto il cui nominativo deve essere comunicato alla Provincia con dichiarazione debitamente sottoscritta di accettazione della carica. La gestione operativa (intesa come erogazione del servizio e quindi la tenuta di registri e formulari, presidio, trasporto, direzione tecnica), può essere affidata anche a un terzo soggetto (Azienda appaltatrice) pubblico o privato che abbia i requisiti richiesti (dotazione di mezzi e personale, iscrizione all albo gestori).

8 E prevista la tenuta dei registri di carico e scarico e dei relativi formulari. Secondo quanto previsto dal DLn 4 del «I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti» Gestore Secondo quanto previsto dalla L.R. n 26/03 e smi..la possibilità di conferire la proprietà dell impianto esclusivamente a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile.. e...qualora sia separata l attività di gestione delle reti e degli impianti dall attività di erogazione dei servizi la gestione di tali dotazioni spetta di norma ai proprietari delle stesse.. si ritiene che la proprietà dell impianto e la titolarità dell autorizzazione possano essere ricondotte al Comune (come ente pubblico) o in alternativa alla Azienda (come società a totale capitale pubblico), su cui lo stesso comune, ai sensi dell art. n 113 del Dlvo n 267/00, eserciti un controllo analogo. In conseguenza a ciò il Gestore può, possedendo i requisiti indicati, svolgere i compiti legati alla gestione dell impianto ma non indicarsi come produttore del rifiuto o divenire titolare dell autorizzazione in vigore. Direttore Tecnico L incarico può essere affidato, previa accettazione firmata, a soggetti aventi i requisiti richiesti (dipendente comunale, dipendente gestore, tecnico terzo con contratto specifico) puntualizzandone i compiti affidati nei termini dell'incarico a cui sarà fatto riferimento in caso di contestazione di violazioni, in cui viene coinvolto. I compiti svolti vanno dal semplice controllo della tenuta dei registri di carico e scarico e di gestioni di eventuali procedure di emergenza, fino ad un coinvolgimento più completo nella registrazione delle movimentazioni e tenuta di registri e formulari, gestione pratica ed amministrativa della piattaforma ( flussi, contenitori/cassoni, strutture, manutenzioni). In genere il D.T. si limita alle funzioni minime e al periodico controllo delle procedure affidate al gestore (vede se tiene bene il centro, se ci sono necessità di manutenzione). Per la definizione delle caratteristiche del soggetto incaricato sentita la Regione Lombardia Direzione Generale Tutela Ambientale Servizio Rifiuti e Residui Recuperabili, si ritiene che lo stesso debba possedere quelle indicate nel punto della d.c.i. del 27 luglio 1984 (laurea o diploma in discipline tecnico scientifiche) Quali rifiuti sono assimilabili agli urbani? Per quanto riguarda le tipologia e modalità di assimilazione dei rifiuti, fatte salve particolari categorie di rifiuti, si rimanda all art 184 del Dlvo 152/2006 (sono rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da locali e attività assimilati ai sensi art 198 comma 2 lettera g ed art 195 comma 2 lettera e ) come modificato dal D.L. n 4 del Se modifico o integro l autorizzazione alla gestione dell impianto cosa indico sul formulario in uscita? L autorizzazione da indicare nell apposito spazio del formulario deve essere quella alla quale le operazioni che si stanno svolgendo possono essere riferite. Perciò, se la disposizione successiva alla autorizzazione che regge l attività dell impianto modifica dei dati non ricompresi nel formulario (es direzione tecnica) si userà l autorizzazione originale. In alternativa, se la possibilità di effettuare le operazioni

9 riconducibili al formulario sono dovute alla disposizione (es variante sostanziale, nuove raccolte, nuovi codici CER, nuove operazioni) sarà questa ultima da indicare. Le aziende che conferiscono frazioni assimilate in piattaforma devono usare il formulario? Si, se il quantitativo supera i 30 kg. Il formulario deve essere compilato in tutte le sue parti (incluso il peso riscontrato per tale motivo è opportuno che in piattaforma o in prossimità della stessa sia presente una pesa per mezzi), trattenuto in copia dal personale della piattaforma (come impianto di destino per la ditta) e registrato sul registro come operazione in carico (che sarà richiamata al momento dello scarico, in uscita). Non deve essere utilizzato il modello A previsto dal DM e smi, né deve essere quindi realizzato il sistema di contabilizzazione da questo previsto. Come conferiscono le aziende in piattaforma? Nel caso in cui sia concesso alle aziende presenti sul territorio il conferimento di rifiuti non pericolosi assimilati presso la piattaforma, è necessario che : 1) le frazioni siano indicate nell autorizzazione in vigore ; 2) sia stato approvato uno specifico regolamento comunale per l assimilazione delle stesse agli urbani ; 3) le aziende sottoscrivano accordi con il gestore (e/o il titolare) dell impianto ; 4) le aziende conferiscano rifiuti di cui si dichiarano produttori ; 5) i conferimenti da parte di aziende convenzionate avvengano preferibilmente in periodi distinti dal normale conferimento da parte dei residenti ; 6) i conferimenti effettuati per quantitativi superiori ai 30 kg siano accompagnati da formulario di trasporto, compilato in ogni sua parte, da registrare in carico sul registro di impianto ; 7) il gestore registri (come carico entrante) il formulario sul registro di impianto, trattenendo la copia dello stesso riservata all impianto di destino e riconsegnando le altre ; Le autorizzazioni in vigore emesse dopo il Dlvo 151/2005 e Dlvo 152/06 devono essere adeguate per adattarsi alla raccolta dei RAEE? No se le frazioni RAEE indicate in Dlvo 151/05 e suddivise nei cinque raggruppamenti indicati nel Dm 185/2007 sono già correttamente previste in autorizzazione ovvero né è prevista la raccolta distinta per tipologie omogenee in cassoni e contenitori posti su pavimentazione impermeabilizzata e al coperto ed i codici e le operazioni indicate sono quelle previste dalla attuale normativa DM 185. Se in piattaforma non sono previste una o più raccolte RAEE e si desideri attivarle (o modificarne i volumi in stoccaggio) si dovrà procedere all adeguamento della autorizzazione conformemente alle potenzialità dell impianto comunicando le soluzioni scelte da adottare (quali RAEE, quali codici, quali operazioni svolte e modalità di stoccaggio). Il titolare deve quindi presentare una istanza di adeguamento (in bollo da 14,62 se azienda) confermando i dati invariati contenuti nella autorizzazione e indicando le informazioni citate allegando una planimetria dell impianto (adeguamento di quella allegata all autorizzazione) a cui faranno seguito eventuali comunicazioni di dettaglio da parte della Provincia

10 Per lo stoccaggio dei RAEE si sottolinea che l iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE e la successiva stipula del contratto con il Sistema Collettivo di riferimento prevede l adozione di precise modalità di stoccaggio standardizzate che dovranno essere considerate in fase di rinnovo e adeguamento dell autorizzazione.

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