Regolamento del Personale 1/33

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1 Regolamento del Personale 1/33

2 Regolamento del Personale Revisione Descrizione Modifica Approvazione 5 Art. 5, 9, 25 07/03/08 6 Art. 8, 20, 25 27/05/08 7 Art. 2, 13 12/12/08 8 Art. 8, 31 16/06/09 9 Art. 34, 36bis, 43 23/11/ Art. 6, 7bis 10/03/ Art. 15, 17, 20 28/07/ Art /01/ P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

3 Indice I. Premessa... 5 II. Instaurazione del rapporto di lavoro... 6 a. ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE... 6 i. Art. 1 - Assunzione... 6 ii. Art. 2 - Periodo di prova... 6 b. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE... 7 i. Art. 3 -Classificazione... 7 ii. Art. 4 - Quadri... 7 III. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO... 8 a. ORARIO DI LAVORO, LAVORO STRAORDINARIO, FERIE, PERMESSI E CONGEDI... 8 i. Art. 5 - Orario di lavoro... 8 ii. Art. 6 - Festività... 8 iii. Art. 7 - Lavoro straordinario... 9 v. Art. 8 - Riposo settimanale e permessi vi. Art. 9 - Ferie vii. Art Aspettativa viii. Art Congedo matrimoniale b. MISSIONI i. Art Missioni c. MALATTIA ED INFORTUNI i. Art Malattia ii. Art Obblighi del lavoratore iii. Art Trattamento economico di malattia iv. Art Infortunio v. Art Trattamento economico di infortunio vi. Art Festività vii. Art Comporto d. MATERNITA E PATERNITA i. Art Congedo di maternità e di paternità ii. Art Congedo parentale P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

4 iii. Art Permessi per assistenza al bambino iv. Art Normativa e. ANZIANITA DI SERVIZIO i. Art. 24 Decorrenza e computo dell anzianità di servizio f. TRATTAMENTO ECONOMICO i. Art Normale retribuzione ii. Art Premi una tantum iii. Art Retribuzione di fatto iv. Art Quota giornaliera v. Art Quota oraria vi. Art Tredicesima mensilità g. OBBLIGHI DEL LAVORATORE E NORME DISCIPLINARI i. Art Divieti e Obblighi ii. Art Giustificazione delle assenze iii. Art Rispetto orario di lavoro iv. Art Provvedimenti disciplinari v. Art Codice disciplinare vi. Art Normativa provvedimenti disciplinari vii. Art. 36 bis - Provvedimenti disciplinari per mancata reperibilità h. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO i. Art. 37 -Recesso ex art cod. civ ii. Art Termini di preavviso iii. Art Indennità sostitutiva del preavviso iv. Art Trattamento di fine rapporto v. Art Dimissioni IV. NORME SULLA SICUREZZA i. Art Sicurezza nel luogo di lavoro V. Art REPERIBILITA P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

5 I. Premessa Il presente Regolamento del Personale si applica esclusivamente al personale dipendente assunto a tempo determinato ed indeterminato. Il Regolamento è predisposto ed approvato dal Comitato Esecutivo ed è valido sino alla revoca e/o modifica dello stesso da parte dello stesso organo della Fondazione, previa comunicazione al personale dipendente. Una copia del Regolamento del Personale verrà consegnato a tutto il personale dipendente e verrà affisso negli uffici della Fondazione. 5 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

6 II. Instaurazione del rapporto di lavoro a. ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE Il personale dipendente della Fondazione viene scelto secondo criteri di trasparenza e in base a valutazioni attinenti esclusivamente alle doti intellettuali e pratiche del lavoratore ed alla capacità di integrarsi con successo nell organizzazione ed uniformarsi ai programmi della Fondazione. i. Art. 1 - Assunzione art. 1 Le assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge. Per l assunzione sono normalmente richiesti i seguenti documenti: - certificato di nascita e di cittadinanza; - certificato di studi compiuti; - copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare; - certificato generale del casellario giudiziario di data non inferiore a tre mesi e certificato dei carichi pendenti. L assunzione deve essere comunicata per iscritto all interessato specificando: - la data di assunzione in servizio; - le mansioni e l inquadramento; - il trattamento economico iniziale; - la durata dell eventuale periodo di prova; - il numero di matricola attribuito; - la motivazione dell eventuale apposizione del termine in caso di assunzione a tempo determinato; - il luogo di svolgimento dell attività. ii. Art. 2 - Periodo di prova art. 2 La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Quadri e I livello II livello III livello 6 mesi 90 giorni 60 giorni Il periodo di prova per i lavoratori inquadrati al II ed al III livello deve essere computato in giorni di lavoro effettivo, intendendosi per tali, i giorni in cui effettivamente viene prestata attività lavorativa, senza tenere conto dei giorni festivi, del giorno feriale non lavorativo (sabato), del riposo settimanale, dei giorni di ferie, dei 6 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

7 permessi e dei periodi di sospensione per determinati eventi quali, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, sciopero. Il periodo di prova per i lavoratori in quadrati al I livello e per i quadri è di sei mesi di calendario. In caso di malattia durante il periodo di prova il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di nove mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. Le assenze riconosciute come periodi di sospensione del periodo di prova, comportano la corresponsione dello stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. Al lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente Regolamento, con le eccezioni previste dai comma seguenti. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso. Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in servizio. Per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e per la disciplina dei relativi rapporti si applicano le norme di legge che regolano la materia. b. INQUADRAMENTO DEL PERSONALE i. Art. 3 -Classificazione art. 3 Primo livello (mansioni direttive) A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovrintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate. A tale livello appartengono i Tecnici di laboratorio senior ed il personale amministrativo senior. Secondo livello (mansioni di concetto) A questo livello appartengono i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. A tale livello appartengono i Tecnici di laboratorio junior ed il personale amministrativo junior. Terzo livello (mansioni d ordine) A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni esecutive o tali da non richiedere particolari conoscenze tecniche o che svolgano lavori non qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e capacità tecnico-pratiche. A tale livello appartengono il personale di segreteria, di supporto amministrativo e tecnico e quello adibito a compiti di logistica e manutenzione. art. 4 ii. Art. 4 - Quadri Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa 7 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

8 nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: ovvero - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa; - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. III. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO a. ORARIO DI LAVORO, LAVORO STRAORDINARIO, FERIE, PERMESSI E CONGEDI i. Art. 5 - Orario di lavoro art. 5 L orario di lavoro settimanale resta stabilito in 40 ore ed è distribuito in cinque giorni lavorativi decorrenti dal lunedì al venerdì. L orario di lavoro giornaliero è stabilito in 8 ore. L inizio ed il termine dell orario giornaliero predetto sono fissati dalla Fondazione, per ciascuna unità produttiva o operativa, nei seguenti limiti: - inizio 8,00-10,00; - termine ore 17,00-19,00 con l intervallo di un ora per la colazione che va collocato tra le ore 12,00 e le ore 15,00. ii. Art. 6 - Festività art. 6 Le festività che dovranno essere retribuiti sono le seguenti: Festività nazionali: 25 aprile Ricorrenza della Liberazione; 1 maggio Festa dei Lavoratori; 2 giugno Festa della Repubblica; 8 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

9 Festività infrasettimanali 1 gennaio; 6 gennaio Festa dell Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; 15 agosto Festa dell Assunzione; 1 novembre Ognissanti; 8 dicembre Immacolata concezione; 25 dicembre Natale; 26 dicembre Santo Stefano; la solennità del Patrono del luogo dove si svolge il lavoro. In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati. Nulla è dovuto ad alcun titolo al lavoratore nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dall art. 7 che segue. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all art. 25, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizione di legge vigenti in materia. Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. iii. Art. 7 - Lavoro straordinario art. 7 Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato nel presente Regolamento del Personale. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà della Fondazione di richiedere prestazioni straordinarie di carattere individuale nel limite di 250 ore annue. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia preventivamente autorizzato dalla Fondazione la quale provvederà ad annotare cronologicamente le ore straordinarie effettuate su un apposito registro o da altra idonea documentazione meccanizzata. Nei casi eccezionali in cui non è possibile autorizzare preventivamente lo straordinario, detta autorizzazione dovrà pervenire all ufficio del personale entro tre giorni lavorativi dalla sua effettuazione. 9 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

10 Le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l orario normale di lavoro previsto dall art. 4 del presente Regolamento, verranno retribuite con le seguenti maggiorazioni: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale. Le ore di lavoro prestate durante la notte intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione normale di cui all art. 23 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all art. 23. Le varie maggiorazioni previste nel presente articolo non sono cumulabili tra loro. La liquidazione del lavoro straordinario preventivamente autorizzato dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato, purché il lavoratore abbia rispettato i tempi di consegna della documentazione richiesta dalla Fondazione. art. 7 bis iv. Art. 7 bis - Lavoro supplementare Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del secondo e terzo comma dell articolo 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al primo comma del presente articolo. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto dal presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. L attività svolta dai lavoratori assunti con contratto part-time, oltre l orario individualmente concordato e comunque entro il limite di 40 ore settimanali previsto dall art. 5 del Regolamento del Personale per il tempo pieno, si definisce lavoro supplementare, e deve essere preventivamente autorizzato dalla Fondazione, così come previsto per il lavoro straordinario, e ammesso solo previo consenso del lavoratore Le ore di lavoro supplementare ( prestazioni di lavoro eccedente l orario part-time concordato ed entro la 40ª ora settimanale) verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all art. 27 del presente Regolamento, secondo le modalità previste dall art. 29 del presente Regolamento, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all art. 27 del presente Regolamento. Le prestazioni di lavoro eccedenti il limite di 40 ore settimanali previsto dall art. 5 del presente Regolamento, sono previste solo per i contratti part-time verticale o misto, anche a tempo determinato e verranno retribuite con le medesime maggiorazioni previste dall art. 7 del Regolamento del Personale. Ferma restando l applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. 10 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

11 Il nuovo sistema di calcolo del compenso per il lavoro supplementare decorre dal 1 aprile art. 8 v. Art. 8 - Riposo settimanale e permessi Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente Regolamento fa esplicito riferimento Sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti permessi individuali retribuiti per complessive 30 ore annuali che dovranno essere usufruiti dai lavoratori entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di competenza. I permessi non fruiti entro tale ultimo termine decadranno definitivamente. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva. I permessi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Fondazione. Il dipendente, previa autorizzazione, può assentarsi dal lavoro per esigenze personali usufruendo di permessi a recupero. Tali permessi possono essere fruiti anche per periodi di tempo pari all ora o frazioni di ora, nel limite massimo di quattro ore consecutive giornaliere e non possono comunque superare complessivamente le 6 ore mensili. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo a quello di fruzione del permesso a recupero; in caso il mancato recupero, il permesso non recuperato sarà imputato ai permessi di cui all art. 8 comma due. Qualora i permessi di cui all art. 8 comma due siano stati fruiti totalmente o siano incapienti, verrà in caso di mancato recupero, effettuata la proporzionale decurtazione della retribuzione. I recuperi saranno programmati, tenendo conto delle esigenze organizzative e produttive e di rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, di concerto con i responsabili delle unità organizzative e non potranno essere considerati ad alcun fine come lavoro straordinario. Il personale assunto in regime di part-time (orizzontale e verticale) ha diritto all utilizzo delle ore di permesso a recupero in misura percentuale all orario di lavoro. vi. Art. 9 - Ferie art. 9 Il personale di cui al presente Regolamento ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di quattro settimane, ovvero di venti giorni lavorativi fermo restando che la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì agli effetti del computo delle ferie. Entro l anno di maturazione dovranno essere usufruite dai lavoratori almeno due settimane di ferie; le restanti due settimane dovranno essere utilizzate entro 18 mesi dal termine dell anno di competenza. Resta, 11 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

12 comunque, salva la facoltà della Fondazione di stabilire un periodo di chiusura estiva sino ad un massimo di tre settimane. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio. Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione, di cui all'art. 23. In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza. Per ragioni di servizio la Fondazione potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, sia per tornare, eventualmente, al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per i quattro giorni di festività infrasettimanali abolite dalla legge n. 54 del 5 marzo 1977 e dal DPR 792/1985 saranno riconosciuti al lavoratore altrettanti giorni di ferie da usufruire in periodi concordati con il datore di lavoro, e comunque entro il 30 giugno dell anno successivo a quello di competenza. vii. Art Aspettativa art. 10 Fatti salvi i casi previsti dalla Legge, in casi speciali e giustificati la Fondazione su delibera del Comitato Esecutivo potrà concedere durante l'anno periodi di aspettativa non retribuita per un massimo di tre mesi anche non consecutivi nell arco di cinque anni. L aspettativa non sarà calcolata ai fini dell anzianità di servizio e non dà diritto ad alcuna retribuzione. Per esigenze di servizio la Fondazione si riserva di interrompere l aspettativa concessa trascorsa la metà del periodo di quello assegnato, con un preavviso di sette giorni lavorativi art. 11 viii. Art Congedo matrimoniale Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di quindici giorni di calendario. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, la Fondazione dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal terzo giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio. Il lavoratore ha l'obbligo di esibire alla Fondazione, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio. Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione normale di cui all art P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

13 b. MISSIONI art. 12 i. Art Missioni La Fondazione ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria sede di lavoro. In tal caso al personale compete il rimborso delle spese effettive di viaggio secondo le modalità stabilite dalla Policy della Fondazione missioni e rimborsi spese. c. MALATTIA ED INFORTUNI i. Art Malattia art. 13 Il lavoratore ha l obbligo di dare immediata notizia della propria malattia alla Fondazione; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall inizio dell assenza, l assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 32 e 34 del presente Regolamento. Il lavoratore ha l obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 39 e 40, del presente Regolamento. Nell ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa alla Fondazione; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall inizio dell assenza, l assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 32 e 34, del presente Regolamento. Ai sensi dell art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la Fondazione ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. La Fondazione ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico Fermo restando che in linea di principio i lavoratori sono invitati a farsi parte diligente per ricercare la possibilità di effettuare visite mediche o cure al di fuori dell orario di lavoro, la Fondazione - per tutte le esigenze personali che richiedono brevi assenze per visite mediche o cure (non idrotermali), anche specialistiche, analisi cliniche o prestazioni sanitarie parimenti configurabili e che vengono effettuate presso strutture pubbliche o convenzionate o presso medici privati incontra le necessità del proprio personale come indicato in appresso: sono previsti brevi permessi retribuiti per il tempo richiesto da tali prestazioni e per il tempo massimo di un ora per gli spostamenti, nel limite massimo di tre ore complessive (visita e tempo di spostamento). Il lavoratore dovrà sempre produrre, a giustificazione dell assenza, apposita dichiarazione dell Ente sanitario o del medico, nella quale deve essere specificata la durata della prestazione sanitaria (dalle ore.. alle ore..); 13 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

14 per le visite mediche e le cure (anche a carattere ripetitivo) verrà concesso il permesso retribuito, con i criteri sopra descritti, rispettivamente nel limite massimo di 5 visite mediche all anno e nel limite di un ciclo di cure annue (con la durata massima di 10 sedute); oltre i limiti di cui sopra, o in assenza di adeguata giustificazione medica, è previsto l utilizzo dei seguenti strumenti contrattuali, scelti dal dipendente a sua discrezione: - utilizzo dei permessi riconosciuti dall art.8 del Regolamento del Personale; - utilizzo dei permessi per ex festività, di cui all art. 9 del Regolamento del Personale; - utilizzo di giorni di ferie anche fruibili a mezze giornate. Nel solo caso in cui tali strumenti non siano utilizzabili in quanto esauriti, saranno accordati, con l obbligo di fornire la documentazione medica sopra indicata: - permessi retribuiti con recupero, per assenze giornaliere non superiori a quattro ore, entro la settimana di fruizione; - permessi non retribuiti. art. 14 ii. Art Obblighi del lavoratore Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dalla Fondazione. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia alla Fondazione, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al 2 comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, 14 comma, nonchè l'obbligo dell'immediato rientro presso la Fondazione. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste agli artt. 32 e 34, del presente Regolamento. art. 15 iii. Art Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: 14 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

15 a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'inps ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dalla Fondazione ai sensi dell'art. 1, legge 29 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'inps da corrispondersi dalla Fondazione, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) ) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4 al 14 ; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 14 in poi; della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. In caso di malattia di durata superiore ai 14 giorni consecutivi, al dipendente spetta, sin dal primo giorno di malattia, una integrazione dell'indennità a carico dell'inps da corrispondersi dalla Fondazione, a suo carico, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della normale retribuzione di cui all'art. 25. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, della legge 29 febbraio 1980, n a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonchè i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, la Fondazione è obbligata a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico della Fondazione non sono dovute se l'inps non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lett. a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'inps in misura ridotta la Fondazione non è tenuta ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'istituto. iv. Art Infortunio art. 16 Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla Fondazione; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e la Fondazione, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'inail, resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. art. 17 v. Art Trattamento economico di infortunio Ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la Fondazione è tenuta a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 27, per la giornata in cui avviene l'infortunio. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dalla Fondazione al lavoratore, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione all'indennità corrisposta dall'inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza) della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; 2) 100% (cento per cento), per i giorni dal 5 in poi, della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 26. L'indennità a carico della Fondazione non è dovuta se l'inail non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge. 15 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

16 art. 18 vi. Art Festività Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'inps e dell'inail, da corrispondersi a carico della Fondazione, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della normale retribuzione di cui all'art. 25. vii. Art Comporto art. 19 Nei confronti dei lavoratori assenti per malattia la conservazione del posto è fissata 180 giorni nell arco degli ultimi 3 anni. Al termine del suddetto periodo di comporto la Fondazione potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro e corrisponderà al lavoratore il trattamento di fine rapporto e l indennità sostituiva del preavviso. 16 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

17 d. MATERNITA E PATERNITA art. 20 i. Art Congedo di maternità e di paternità Sono riconosciuti al personale dipendente i congedi in materia stabiliti dal D. Lgs. n. 151 del I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro devono essere computati nell anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie, al trattamento di fine rapporto. Il periodo di astensione facoltativa, fruito trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo non superiore a sei mesi, deve essere computato nell anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla mensilità supplementare (tredicesima). Per i soli periodi: - di astensione obbligatoria, - di interdizione anticipata e posticipata per maternità disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro quando le condizioni di lavoro o ambientali, strettamente connesse al tipo di attività lavorativa svolta al momento della richiesta, siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell art. 17 del T.U. 151/2001;quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del TU 151/2001 e come indicato alla lettera c) del comma 2 dell art. 17 del T.U. 151/2001, l indennità erogata dall Inps verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. art. 21 ii. Art Congedo parentale Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita. Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare alla Fondazione un preavviso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo. I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'art. 32 e dell'art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n art. 22 iii. Art Permessi per assistenza al bambino 17 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

18 La Fondazione deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei seguenti casi: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermità della madre. La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lett. a), b), c), del capoverso precedente, all'esplicito consenso scritto della madre. iv. Art Normativa art. 23 La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire alla Fondazione il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale e la Fondazione è tenuta a darne ricevuta. Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare alla Fondazione, entro il 15 giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n Ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della Fondazione, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova). Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti. 18 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

19 e. ANZIANITA DI SERVIZIO art. 24 i. Art. 24 Decorrenza e computo dell anzianità di servizio L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte della Fondazione. Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.). Gli scatti di anzianità avranno cadenza triennale fino ad un massimo di cinque scatti e saranno in cifra fissa. Gli scatti di anzianità avranno cadenza triennale fino ad un massimo di cinque scatti e saranno in cifra fissa lorda annualmente pari ad : QUADRI I^ LIVELLO II^ LIVELLO III^ LIVELLO 400, , , , P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

20 f. TRATTAMENTO ECONOMICO i. Art Normale retribuzione art. 25 La retribuzione del lavoratore si compone di: 1. retribuzione base che è costituita dalla paga base omincomprensiva fissata su 13 mensilità dal contratto individuale; 2. la eventuale retribuzione variabile, se stabilita dal contratto individuale. L ammontare massimo della retribuzione variabile è stabilito in ragione di una percentuale della retribuzione base di cui al comma precedente realmente percepita; essa è erogata una volta all anno, entro i due mesi successivi all approvazione del bilancio da parte del Consiglio della Fondazione sulla base di criteri fissati annualmente dalla Fondazione. L erogazione variabile eventualmente erogata in un anno non costituisce diritto per gli anni successivi; 3. gli scatti di anzianità per gli aventi diritto ex art. 24. La erogazione della retribuzione variabile, ove stabilita dal contratto individuale, sarà proporzionata ai mesi lavorati durante l anno di competenza. Il criterio di computo adottabile è quello contemplato dall art del codice civile come modificato dalla Legge 297 del 29 maggio In caso di dimissioni del dipendente (ovvero risoluzione anticipata del contratto da lavoro dipendente), la retribuzione variabile relativa all anno in cui decorrono le dimissioni, non verrà erogata, salvo il riconoscimento di meriti speciali da parte del Direttore Scientifico avvalorati da una valutazione positiva dell operato del dipendente e con successiva comunicazione del riconoscimento al Comitato Esecutivo da parte del Direttore Scientifico. Paga base omnicomprensiva Ai tre livelli previsti dalla classificazione del personale del presente regolamento, corrisponde una paga base omnicomprensiva corrispondente almeno alle misure di seguito indicate: LIVELLO DI INQUADRAMENTO QUADRI I^ LIVELLO II^ LIVELLO III^ LIVELLO PAGA ANNUA OMNICOMPRENSIVA , , , ,00.. Norma transitoria Per effetto di tale disposizione le retribuzioni individualmente attribuite all atto dell assunzione precedentemente alla definizione del presente regolamento saranno ripartite in paga base omnicomprensiva fino a concorrenza dell ammontare sopra indicato per livello di appartenenza ed in una voce denominata superminimo individuale per l eventuale eccedenza 20 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

21 art. 26 ii. Art Premi una tantum La Fondazione potrà riconoscere ai lavoratori eventuali premi una tantum che possono essere erogati, sulla base di idonea motivazione, dal Comitato Esecutivo, che hanno carattere eccezionale e non possono essere, in ogni caso, superiori al 20% della normale retribuzione. iii. Art Retribuzione di fatto art. 27 La retribuzione di fatto è costituita dalla normale retribuzione di cui all Art. 25, nonchè da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o "una tantum" e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge. iv. Art Quota giornaliera art. 28 La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26. v. Art Quota oraria art. 29 La quota oraria della retribuzione sia normale che di fatto,si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale. 173 (40 ore settimanali x 4.33 settimane al mese). art. 30 vi. Art Tredicesima mensilità In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all intero periodo di 12 mesi precedenti, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Dall ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dalla Fondazione la retribuzione per una delle cause previste dal presente Regolamento. 21 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

22 g. OBBLIGHI DEL LAVORATORE E NORME DISCIPLINARI i. Art Divieti e Obblighi art. 31 E' vietato al personale ritornare nei locali della Fondazione e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della Fondazione. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso autorizzato. La Fondazione, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario o di recupero permessi di cui all art. 8. Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con i colleghi e con i terzi e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. In particolare i rapporti interni tra colleghi dovranno essere improntati alla buona educazione ed al rispetto reciproco ed ogni dipendente è tenuto a riferire ai propri superiori fatto o circostanze che costituiscano palese violazione degli obblighi dei dipendenti fissati dal presente Regolamento e dalle norme di legge. Il lavoratore si impegna a mantenere riservate le password ed i codici di accesso forniti dalla Fondazione e di vigilare affinché l accesso alle informazioni sia consentito solo al personale autorizzato. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente i beni della Fondazione, di cooperare alla prosperità della Fondazione. art. 32 ii. Art Giustificazione delle assenze Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza alla Fondazione, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti. Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione normale di cui all'art. 25, quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 34. art. 33 iii. Art Rispetto orario di lavoro I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

23 art. 34 iv. Art Provvedimenti disciplinari La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dalla Fondazione in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1. rimprovero scritto per le mancanze lievi; 2. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 25; 3. sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino ad un massimo di giorni 10; 4. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa potrà essere applicato al lavoratore che, a titolo esemplificativo : - ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli; - si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; - non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi; Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio potrà essere applicato al lavoratore che, a titolo esemplificativo : - arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità; - si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti; - commetta recidiva in qualunque delle mancanze che prevedono la multa. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 4 (licenziamento disciplinare) sarà applicato nei casi di cui all art cod. civ. e in particolare, a titolo esemplificativo, laddove siano accertate le seguenti mancanze: - assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare; - recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 31; - infrazione alle norme di legge circa la sicurezza sul lavoro; - l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; - l'esecuzione, in concorrenza con l'attività della Fondazione, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro; - la recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi. v. Art Codice disciplinare art P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

24 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo F) nonchè quelle contenute negli eventuali regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n art. 36 vi. Art Normativa provvedimenti disciplinari L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purchè la Fondazione ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. Art. 36 bis vii. Art. 36 bis - Provvedimenti disciplinari per mancata reperibilità Al personale che, posto in servizio di reperibilità non fosse rintracciabile e/o non intervenisse in caso di chiamata, omettendo di avvisare il proprio responsabile ed omettendo di chiedere la sostituzione in caso di impedimenti sopraggiunti per forza maggiore dopo l orario di chiusura dell ufficio del proprio responsabile, saranno comminati i provvedimenti disciplinari previsti dall art. 34 del Regolamento Unilaterale del Personale. I provvedimenti disciplinari saranno adottati dalla Fondazione in presenza di mancata risposta alla chiamata per reperibilità; l entità della sanzione disciplinare da irrogare sarà definita in base all entità della mancanza ed alle circostanze che l accompagnano. 24 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

25 h. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO art. 37 i. Art. 37 -Recesso ex art cod. civ. Ai sensi dell'art del codice civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al 1 comma del presente articolo: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività della Fondazione; - l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso; - l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro; - l'appropriazione di beni della Fondazione o l appropriazione di beni di terzi nel luogo di lavoro; - il danneggiamento volontario di beni della Fondazione o di terzi; - l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 38. ii. Art Termini di preavviso art. 38 I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti: Quadri e I livello II livello III livello 90 giorni di calendario 45 giorni di calendario 30 giorni di calendario 25 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

26 art. 39 iii. Art Indennità sostitutiva del preavviso Ai sensi del 2 comma dell'art del codice civile in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art., corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a. art. 40 iv. Art Trattamento di fine rapporto In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti del 2 comma dell'art cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui all art. 39; - l'indennità sostitutiva di ferie; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore. Ai sensi del 3 comma dell'art cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art cod. civ., nonchè in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli Istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. v. Art Dimissioni art. 41 In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

27 Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 38. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, la Fondazione ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 39. Su richiesta del dimissionario, la Fondazione può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece la Fondazione intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. 27 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

28 IV. NORME SULLA SICUREZZA art. 42 i. Art Sicurezza nel luogo di lavoro La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dalla Fondazione e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con questo obiettivo, la Fondazione, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative. La Fondazione all'interno dei luoghi di lavoro, oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuta, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il Servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare: - provvede affinchè i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il Rappresentante per la sicurezza; - in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; - provvede affinchè ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute. La formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare devono: 28 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

29 - osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; - sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; - utilizzare correttamente le altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; la fondazione ha diritto di rivalersi sulla retribuzione del lavoratore per gli eventuali danni, rotture o guasti causati ai beni della Fondazione, previa contestazione al prestatore d'opera; - segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori, in particolare, hanno diritto di: - eleggere il proprio Rappresentanti per la sicurezza; - verificare, mediante il Rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione; - ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni; - ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) è attribuito, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative. Art. 43 V. Art REPERIBILITA 1. DEFINIZIONE La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o 29 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

30 sicurezza degli impianti. E una prestazione di carattere strumentale ed accessorio che consiste nell obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciabile, fuori dall ordinario orario di lavoro, e di poter raggiungere in un breve lasso di tempo il proprio luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta, qualora si presenti un effettiva ragione di necessità. Il servizio di reperibilità è istituito al fine di garantire al di fuori del normale orario di lavoro ( ) la continuità funzionale dei servizi, nonchè la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, l igiene, l incolumità e la sicurezza pubblica mediante interventi immediati e non rinviabili. 2. TIPI DI EMERGENZA Il servizio di reperibilità deve far fronte alle seguenti emergenze: - Segnalazione di guasti ad impianti tecnici e tecnologici, con pericolo di danno alle strutture o malfunzionamento delle stesse, con impatto di interesse generale della Fondazione ed eventualmente anche dall esterno, inclusi gli interventi di segnalazione di guasti ad impianti, attrezzature e macchine per sperimentazione, nel solo caso in cui l intervento sia finalizzato alla tutela della sicurezza di persone o cose; - Segnalazione di danni da effetti di eventi meteorologici avversi e di incendio; - Attività non programmate e non prevedibili sui sistemi e sulle reti informatiche - Le situazioni di emergenza gestite dal piano di emergenza. Esulano pertanto dal servizio tutti quegli interventi classificabili come manutenzione ordinaria e/o straordinaria che non determinino una immediata ed oggettiva situazione di pericolo. 3. CAMPO DI APPLICAZIONE EDIFICI Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Edificio della Sede di Genova sito in Via Morego 30 Genova 4. ORARI E GIORNI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA a) dalle 19,01 del lunedì alle 8,00 del martedì b) dalle 19,01 del martedì alle 8,00 del mercoledì c) dalle 19,01 del mercoledì alle 8,00 del giovedì d) dalle 19,01 del giovedì alle 8,00 del venerdì e) dalle 19,01 del venerdì alle 8,00 del sabato f) dalle ore 08,01 del sabato alle ore 08,00 della domenica g) dalle ore 08,01 della domenica alle ore 08,00 del lunedì Ogni giorno infrasettimanale festivo sarà equiparato alla domenica. Il servizio, nei limiti delle proprie competenze, viene svolto da dipendenti, a tempo indeterminato e non, in servizio effettivo presso le gli Uffici che sono chiamati a intervenire per specifica competenza. 5. COMPITI DELLA PERSONA REPERIBILE Il personale in reperibilità sarà dotato, solo ed esclusivamente per il periodo di reperibilità, di apposito telefono cellulare su cui ricevere le chiamate in reperibilità. In caso di reperibilità, il personale in reperibilità sarà dotato, se necessario, anche di laptop, dispositivo di collegamento a banda larga per accedere da remoto alla rete informatica aziendale ed eventuali altri strumenti necessari a svolgere l attività. Sarà onere del dipendente assicurarsi del corretto funzionamento del telefono, del livello di carica della batteria e della presenza del segnale. Il personale assegnatario è responsabile di smarrimenti, deterioramenti, danneggiamenti nonchè di un uso improprio degli strumenti in dotazione. Sarà inoltre cura del personale posto in servizio non trovarsi, all'atto dell'eventuale chiamata, in zone in cui il segnale radio è assente. In tali casi il dipendente sarà considerato a tutti gli effetti come non reperibile. Il personale in reperibilità dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato entro sessanta minuti dalla chiamata. Oltre a quello di recarsi sul luogo dell emergenza, o effettuare la connessione da remoto quando previsto, la persona reperibile, al termine di ogni intervento, deve redigere un rapporto sugli interventi 30 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

31 effettuati e consegnarlo al proprio Responsabile all apertura degli uffici. Il rapporto deve contenere, per ogni intervento, i seguenti dati: - Ora, data e provenienza della chiamata - Natura del guasto segnalato - Provvedimenti adottati - Personale contattato e/o intervenuto L orario di inizio e fine intervento sarà documentato dalle timbrature in entrata ed uscita che il reperibile deve effettuare al momento di inizio e fine dell intervento. Il rapporto deve essere vistato dal proprio Responsabile e costituisce elemento probatorio ai fini del compenso e della copertura assicurativa per l uso del mezzo personale. In caso di emergenze in locali o per apparecchiature che riportano i simboli di rischio, o al manifestarsi degli eventi previsti dal piano di emergenza, la persona reperibile potrà intervenire personalmente solo se adeguatamente formata sulle procedure da tenere. Il personale in reperibilità deve: - Essere addestrato sulle procedure previste dal piano di emergenza; - Prendere conoscenza dei luoghi, degli impianti, dei locali a rischio, di tutta la struttura, previa visita guidata effettuata con il proprio Responsabile; - Prendere visione delle planimetrie degli edifici, degli impianti ecc. e memorizzarle; - Comunicare con congruo anticipo eventuali impedimenti ad effettuare turni assegnati - Prendere in consegna, presso l ufficio del proprio Responsabile, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 del lunedì, il telefono cellulare, i dispositivi di protezione individuale e l eventuale strumentazione messa a disposizione - Segnalare al Responsabile, durante l orario di ufficio, eventuali impedimenti sopraggiunti per forza maggiore e chiedere la sostituzione - Chiedere la sostituzione in caso di impedimenti sopraggiunti per forza maggiore dopo l orario di chiusura dell ufficio del responsabile, consegnando il telefono cellulare, i dispositivi di protezione individuale e l eventuale strumentazione messa a disposizione del reperibile in sostituzione; - Comunicare al responsabile l avvenuta sostituzione immediatamente all apertura degli uffici nel caso di cui al punto precedente; - Trasmettere i rapporti degli interventi effettuati durante la reperibilità - Consegnare dalle ore 08,00 alle 10,00 del lunedì, presso l ufficio del proprio Responsabile, il telefono cellulare, i dispositivi di protezione individuale e l eventuale strumentazione messa a disposizione In caso di sostituzione per causa di forza maggiore sarà facoltà del proprio Responsabile valutare, laddove dovessero cessare i motivi dell impedimento, la possibilità di reintegrare nel turno il reperibile sostituito. 6. IMPOSSIBILITA DELLA PRESTAZIONE Il dipendente, ove sia impossibilitato a garantire la reperibilità, è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione al Proprio Responsabile, mediante nota scritta che indichi le ragioni della temporanea ed occasionale limitazione. La mancata comunicazione dà luogo a responsabilità disciplinare, in assenza di motivata giustificazione. In tal caso l onere della reperibilità grava su un altro dipendente che percepirà un indennità proporzionale alla durata della sostituzione. 7. MANSIONI La prestazione non deve comportare l espletamento di mansioni superiori a quelle proprie della categoria cui appartiene il dipendente reperibile. La prestazione di lavoro non deve comportare situazioni che possano, anche in astratto, comportare rischi per la salute e l incolumità del dipendente reperibile. 8. NUMERO ADDETTI, TURNAZIONE, CARATTERISTICHE INDIVIDUALI Gli addetti del servizio di reperibilità verranno individuati, tramite apposita selezione, tra: - Addetti alla squadra di gestione emergenze e primo soccorso formata ai sensi del D.M. 31 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

32 10/3/1998 e del D.M. 388/ componenti dell ufficio tecnico - componenti dell ufficio ICT Il servizio di reperibilità non impegnerà il lavoratore più di una settimana, dal lunedì alla domenica compresa, ogni quattro settimane. Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità sarà data comunicazione attraverso apposito ordine di servizio. Le ore d intervento effettuato, ivi comprese quelle cosiddette da remoto, rientrano nel computo dell orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi. 9. RETRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITA Il compenso relativo al servizio di reperibilità è il seguente: Euro 30,00 lorde per ogni giorno feriale (escluso il sabato) di reperibilità; Euro 40,00 lorde per il sabato di reperibilità; Euro 60,00 lorde per la reperibilità di domenica e festivi infrasettimanali La reperibilità dalle ore 19,01 del venerdì alle ore 08,00 del sabato verrà retribuita con euro 40 lorde; La reperibilità dalle ore 19,01 della domenica alle ore 08,00 del lunedì verrà retribuita con euro 60 lorde. La retribuzione per il servizio di reperibilità è erogata con le stesse modalità anche a quadri e direttivi. La malattia sospende la reperibilità. La mancata rintracciabilità del lavoratore reperibile e/o il suo mancato intervento determinano la sospensione dell indennità di reperibilità per il giorno in cui si è manifestato l evento. 10. RETRIBUZIONE PER L INTERVENTO EFFETTUATO DURANTE IL SERVIZIO DI REPERIBILITA In caso di effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata, durante il servizio di reperibilità, i lavoratori reperibili percepiranno, oltre all indennità di reperibilità, la retribuzione spettante secondo le norme sul lavoro straordinario previste dal Regolarmente del Personale (straordinario diurno, notturno, festivo). Qualora l intervento in reperibilità duri meno di 30 minuti, verrà corrisposta la retribuzione equivalente ad un ora di straordinario. Oltre la prima ora di intervento, le frazioni di straordinario verranno arrotondate per eccesso al quarto d ora successivo. Ai fini della determinazione della durata dell intervento, non rileva il tempo impiegato per raggiungere la sede ove lo stesso viene effettuato: faranno fede solo gli orari di entrata ed uscita rilevabili dalle timbratrici. Il dipendente reperibile dovrà, in caso di intervento, regolarmente timbrare in ingresso ed uscita. Per i quadri ed i direttivi, Il compenso relativo all intervento durante il servizio di reperibilità è costituito da: - Euro 25,00 (venticinque/00) fisse riconosciute per ogni intervento nei giorni feriali - Euro 40,00 (quaranta/00) fisse riconosciute per ogni intervento nei giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali. - In caso di intervento tra le ore 19,01 del venerdì e le ore 08,00 del sabato e tra le ore 19,01 della domenica e le ore 08,00 del lunedì, verrà riconosciuto il compenso fisso previsto per il sabato, domenica e festività infrasettimanali, in coerenza con l indennità di reperibilità riconosciuta. - I quadri e direttivi, in caso di intervento in reperibilità, dovranno timbrare l orario di entrata e di uscita, necessario sia per quantificare il compenso spettante sia per certificare l intervento. Nel compenso per l intervento operato in reperibilità è compreso l uso del mezzo proprio. L azienda, in caso di impossibilità di utilizzo dell auto propria, doterà il lavoratore di mezzo aziendale, oppure sosterrà le eventuali spese di trasporto in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti aziendali. La Fondazione dovrà provvedere all accensione di una polizza Casco per gli automezzi che gli addetti alla reperibilità utilizzeranno per recarsi sul luogo dell emergenza, al fine di espletare l incarico assegnato; tale polizza dovrà prevedere la totale copertura dei danni provocati da eventuali sinistri. 32 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

33 L indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente regolamento sono stati quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, d origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art CC, i trattamenti economici di cui al presente regolamento sono esclusi dalla base di calcolo del TFR. 11. RIPOSI COMPENSATIVI PER I LAVORATORI REPERIBILI. Salvo che per i lavoratori la cui durata dell orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi, in caso di interventi compiuti tra le ore 24,00 e le ore 7,00 del mattino dei giorni feriali, di durata effettiva non superiore alle sette ore, è previsto un periodo di riposo compensativo, da fruire nella giornata lavorativa successiva, consistente nella posticipazione dell inizio dell orario di lavoro corrispondente alla durata della prestazione effettuata per l intervento in reperibilità. In caso di interventi compiuti tra le ore 24,00 e le ore 7,00 del mattino dei giorni feriali, di durata effettiva superiore alle sette ore, è previsto, salvo sempre il diritto ad undici ore di riposo ogni ventiquattro ore, un periodo di riposo compensativo di 8 ore, da fruire nella giornata lavorativa successiva. In caso di interventi compiuti durante il giorno di riposo settimanale, a ogni lavoratore sarà riconosciuto un giorno di riposo compensativo, da fruire di norma nella giornata lavorativa successiva. In presenza di comprovate esigenze tecnico-operative, il riposo può essere differito nell arco dei 14 giorni di calendario successivi, concordando le date con il proprio responsabile e rispettando la procedura aziendale prevista per il lavoro nel giorno di riposo settimanale. 12. INTERVENTO DA REMOTO L intervento potrà effettuarsi anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti telematici. In tale circostanza sarà l azienda a provvedere alla predisposizione di tutta la strumentazione necessaria ed a fornire le dotazioni che consentano di realizzare, qualora fosse necessario, l intervento. Tale strumentazione dovrà essere in grado di garantire una puntuale tracciatura dell intervento al fine di consentire la verifica della necessità dell intervento e della durata dello stesso. 33 P6 REGOLAMENTO DEL PERSONALE V 12 11/01/2012

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