Regolamento concernente la composizione, l elezione e il metodo di lavoro del Consiglio di fondazione della Tellco Pensinvest
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1 Regolamento concernente la composizione, l elezione e il metodo di lavoro del Consiglio di fondazione della Tellco Pensinvest valevoli dal Tellco Pensinvest Bahnhofstrasse 4 Postfach 713 CH-6431 Schwyz t pensinvest@tellco.ch tellco.ch
2 In conformità all art. 6 dello Statuto, il Consiglio di fondazione della Tellco Pensinvest emana il seguente Regolamento: Art. 1 Oggetto Il presente Regolamento stabilisce la procedura per l elezione e il metodo di lavoro del Consiglio di fondazione ai sensi degli artt. 51 e 51 a LPP. Art. 2 Composizione del Consiglio di fondazione 2.1 Il Consiglio di fondazione è formato da almeno quattro membri. 2.2 Allorché 50 datori di lavoro si sono affiliati alla Fondazione, tuttavia al più tardi un anno dopo l emanazione della decisione relativa all assunzione della vigilanza (art. 19 OPP 1), si tengono le elezioni. 2.3 In seguito alle elezioni il Consiglio di fondazione è composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei salariati in pari misura. 2.4 Il periodo amministrativo dei membri del Consiglio di fondazione è di cinque anni. È ammessa la rielezione. Art. 3 Elezione del Consiglio di fondazione 3.1 Ufficio elettorale Per l esecuzione dell elezione il Consiglio di fondazione istituisce un ufficio elettorale presso la sede della Fondazione. L ufficio elettorale è composto da tre membri. Le persone proposte come rappresentanti dei salariati o dei datori di lavoro nel Consiglio di fondazione non possono essere membri dell ufficio elettorale. 3.2 Diritto di voto, eleggibilità Se esistono Casse di previdenza, i loro membri hanno diritto di candidatura e diritto di voto. Sono eleggibili in qualità di membri del Consiglio di fondazione a) come rappresentanti del datore di lavoro: i rappresentanti del datore di lavoro nelle Casse di previdenza assicurati personalmente presso la Cassa di previdenza in questione, a condizione che il contratto d affiliazione con l impresa affiliata non sia stato disdetto, come pure rappresentanti del datore di lavoro esterni; b) come rappresentanti dei salariati: i rappresentanti dei salariati nelle Casse di previdenza, a condizione che il contratto d affiliazione con l impresa affiliata non sia stato disdetto, come pure rappresentanti dei salariati esterni. Per l esecuzione della procedura di elezione è determinante l effettivo degli assicurati rilevato nel sistema tecnico-amministrativo all inizio della procedura elettorale. Le Casse di previdenza prive di persone assicurate attive non possono partecipare alle elezioni. Qualora venga proposto dalle Commissioni di previdenza un numero di candidati minore rispetto ai seggi disponibili, il Consiglio di fondazione deve presentare proposte di candidature alle Commissioni di previdenza. Se non esistono Commissioni di previdenza, il diritto di voto spetta al Consiglio di fondazione. 3.3 I rappresentanti dei salariati di ogni Cassa di previdenza hanno il diritto, nell ambito dei requisiti di eleggibilità di cui all art. 3.2, di proporre un candidato per l elezione in seno al Consiglio di fondazione. La candidatura viene presentata collettivamente. I rappresentanti dei datori di lavoro di ogni Cassa di previdenza hanno il diritto, nell ambito dei requisiti di eleggibilità di cui all art. 3.2, di proporre un candidato per l elezione in seno al Consiglio di fondazione. La candidatura viene presentata collettivamente. La candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta del candidato con la quale questi conferma di accettare il mandato in caso di elezione e di adempiere a tutti i requisiti per l eleggibilità. 3.4 Procedura di elezione I candidati vengono invitati dal Consiglio di fondazione, entro un termine stabilito dal Consiglio stesso ma comunque entro due mesi, a presentare la loro candidatura tramite il modulo appositamente predisposto su Internet. Oltre al modulo ufficiale, tutti i candidati devono presentare (in una versione aggiornata) un curriculum vitae firmato e un estratto del casellario giudiziario e dell ufficio esecuzione e fallimenti Le candidature inoltrate per iscritto tramite posta ordinaria vengono esaminate per accertare i requisiti di eleggibilità ai sensi dell art Le candidature presentate in ritardo o contenenti dati inesatti o incompleti vengono escluse dalla procedura di elezione. TPI_09_220_02_i 4 2
3 3.4.3 Se il numero delle candidature non supera quello dei seggi disponibili, i candidati vengono eletti tacitamente Se il numero dei candidati è superiore a quello dei seggi disponibili, l ufficio elettorale redige, entro tre settimane dalla scadenza di presentazione, una lista elettorale per i rappresentanti dei datori di lavoro e un altra per i rappresentanti dei salariati. L elenco dei nomi dei candidati nelle liste elettorali viene compilato in base alla data di presentazione della candidatura oppure, in caso di presentazione contemporanea, in ordine alfabetico Dopo l invio delle liste elettorali alle Casse di previdenza, i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli dei salariati nell ambito delle rispettive Commissioni di previdenza eleggono i propri candidati per il Consiglio di fondazione con scrutinio segreto La votazione da parte delle Commissioni di previdenza viene effettuata con un invio postale entro un mese dalla data di spedizione delle liste elettorali (data del timbro postale) L ufficio elettorale accerta la validità delle liste elettorali pervenute. Sono ritenute valide esclusivamente le liste originali compilate correttamente. In particolare non sono valide le liste: a) compilate in modo illeggibile; b) provviste di iscrizioni a mano non necessarie ai fini dell elezione; c) che non sono pervenute all ufficio elettorale entro la scadenza fissata per la votazione; d) contenenti nomi di persone non presenti nella lista elettorale predisposta dall ufficio elettorale Nelle liste elettorali che contengono un numero di candidati superiore a quello dei seggi disponibili per il Consiglio di fondazione vengono cancellati i nominativi in eccesso, incominciando dall ultimo candidato in fondo alla lista a destra e risalendo verso l alto a sinistra. Inoltre, vengono cancellati i candidati indicati più volte nelle liste (non è possibile la cumulazione dei voti) I voti espressi validamente vengono contati e il risultato delle elezioni viene protocollato e autenticato con atto notarile Sono eletti membri del Consiglio di fondazione i candidati che ricevono il maggior numero di voti. A parità di voti, si decide per estrazione a sorte Per ogni impresa affiliata può essere eletto un solo rappresentante. Qualora per un impresa affiliata vengano eletti diversi rappresentanti, il seggio nel Consiglio di fondazione spetta al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, si decide per estrazione a sorte Il risultato delle elezioni viene comunicato alle Casse di previdenza entro un mese. Art Periodo amministrativo, dimissioni durante il periodo amministrativo, elezione sostitutiva Il periodo amministrativo dura cinque anni. È ammessa la rielezione. 4.2 Un membro del Consiglio di fondazione deve dimettersi dallo stesso nel corso del periodo amministrativo se si verifica una delle seguenti condizioni: a) viene sciolto il rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato; b) viene disdetto il contratto d affiliazione; c) tale rappresentante dei datori di lavoro o dei salariati non adempie più ai requisiti di eleggibilità di cui all art. 3.2; d) tale membro ha inoltrato le sue dimissioni; e) a tale membro viene revocata la nomina a membro del Consiglio di fondazione. 4.3 Se un membro lascia il Consiglio di fondazione nel corso del periodo amministrativo, per il periodo rimanente prima della scadenza del mandato gli succede il candidato che all ultima elezione ordinaria ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore (cfr. art ). Art Metodo di lavoro del Consiglio di fondazione Il Consiglio di fondazione si autocostituisce. Esso elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, uno dei quali deve rappresentare i datori di lavoro e l altro i salariati. È ammessa la rielezione. 3
4 5.2 Il Consiglio di fondazione è l organo supremo della Fondazione. Esso rappresenta la Fondazione nei confronti di terzi e svolge tutti i compiti che in base alla legge, agli Statuti o ai Regolamenti non sono affidati ad altri organi societari. 5.3 Le sedute del Consiglio di fondazione vengono convocate per iscritto dal presidente, con un preavviso di almeno 10 giorni e con l indicazione dell ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri del Consiglio di fondazione si può rinunciare al rispetto di tale termine di preavviso. Il Consiglio di fondazione può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi membri. La Fondatrice può partecipare alle sedute del Consiglio di fondazione, ma esclusivamente con funzione consultiva. Il Consiglio di fondazione ha il diritto di escludere dalle sedute (totalmente o parzialmente) la Fondatrice. 5.4 Deliberazione Il Consiglio di fondazione ha facoltà di deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri Le decisioni e le delibere vengono adottate con l approvazione della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti si fa riferimento al voto decisivo. Il voto decisivo viene assegnato ad anni alterni al presidente e al vicepresidente (cfr. art. 5.1) Al Consiglio di fondazione spettano in particolare i seguenti compiti inalienabili e irrevocabili: a) redazione e approvazione del conto di esercizio annuale; b) accettazione dei rapporti dell Ufficio di revisione e del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale; c) nomina dell Ufficio di revisione; d) nomina del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale; e) modifica dell Atto di fondazione (richiesta di modifica all Autorità di vigilanza); f) emanazione e modifica del Regolamento quadro; g) emanazione e modifica del presente Regolamento; h) modifica del numero dei membri del Consiglio di fondazione; i) definizione del Comitato direttivo; j) definizione delle disposizioni per l amministrazione patrimoniale e immobiliare; k) definizione delle disposizioni per l amministrazione tecnicoattuariale e la distribuzione; l) emanazione e modifica del Regolamento sulla liquidazione parziale o totale di Casse di previdenza, del Regolamento sulla liquidazione parziale o totale della Fondazione collettiva, del Regolamento in materia di disposizioni tecniche, del Regolamento per gli investimenti, ecc.; m) definizione annua del tasso d interesse da applicare alla remunerazione degli averi di vecchiaia, tenuto conto del saggio minimo d interesse stabilito dal Consiglio federale; n) designazione delle persone con diritto di firma per la Fondazione e genere di firma; o) garanzia dell informazione alle persone assicurate; p) definizione dell ammontare del tasso d interesse tecnico e delle altre basi tecniche; q) decisione in merito alla totale o parziale riassicurazione dell istituto di previdenza e all eventuale riassicuratore; r) definizione dell organizzazione dell istituto di previdenza, configurazione della contabilità, istituzione di un sistema di controllo interno adeguato per ampiezza e complessità; s) garanzia della formazione iniziale e delle misure di formazione continua dei rappresentanti dei salariati e dei datori di lavoro; t) definizione degli obiettivi e dei principi di amministrazione del patrimonio e delle modalità di realizzazione e monitoraggio del processo d investimento (con delega parziale alla CPP); u) verifica periodica della conformità a medio e lungo termine dell investimento del patrimonio e degli impegni dell istituto di previdenza (con delega parziale alla CPP); Il Consiglio di fondazione ha facoltà di delegare alla rispettiva Commissione di previdenza i compiti di cui alla lett. f (piani di previdenza) e alla lett. m Per le seguenti decisioni e delibere è necessaria una maggioranza qualificata di 2 3 dei membri del Consiglio di fondazione in carica: a) modifica dell Atto di fondazione; b) modifica del presente Regolamento; c) modifica del numero dei membri del Consiglio di fondazione; d) revoca di membri del Consiglio di fondazione; e) designazione dell Ufficio di revisione; f) nomina del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale; g) definizione del Comitato direttivo; h) definizione delle disposizioni per l amministrazione patrimoniale e immobiliare (per le soluzioni in pool); i) definizione delle disposizioni per l amministrazione tecnicoattuariale e la distribuzione Le delibere relative ai casi descritti negli artt , e possono essere adottate anche per via di circolazione, in linea con i requisiti di maggioranza. È fatta riserva della convocazione di una seduta per deliberazione ordinaria su richiesta di un membro del Consiglio di fondazione. Le delibere adottate per via di circolazione vengono registrate nel verbale successivo Le delibere devono essere iscritte a verbale. 4
5 5.5 Art. 6 Entrata in vigore Il Consiglio di fondazione può delegare determinati compiti e competenze, in particolare la gestione, a speciali commissioni o a terzi. 5.6 Tutti i membri del Consiglio di fondazione hanno il diritto di firma collettiva a due. Il Consiglio di fondazione nomina i procuratori con diritto di firma collettiva a due. Tuttavia la competenza di alienare e vincolare proprietà fondiarie spetta soltanto a quei procuratori che hanno ottenuto dal Consiglio di fondazione un esplicita autorizzazione in merito. 5.7 I membri del Consiglio di fondazione, come pure tutte le persone incaricate della realizzazione della previdenza del personale, sono tenuti al massimo riserbo su tutte le circostanze venute a loro conoscenza nell ambito della loro attività. Tale obbligo rimane in vigore anche dopo il termine del mandato o della rispettiva attività professionale. Il presente regolamento entra in vigore in data e sostituisce quello del Svitto, Il Consiglio di fondazione Thomas Kopp Presidente Bruno Christen Membro In caso di divergenze nell interpretazione fa fede il testo tedesco. 5
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