RACCOLTA DELLE MOZIONI I. SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

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1 FIRENZE 10/11 APRILE 2014 I. SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RACCOLTA DELLE MOZIONI Il Coordinamento della Conciliazione Forense, nell ottica dell incentivazione delle soluzioni negoziali, con il coinvolgimento e la valorizzazione dell avvocato, esprime una valutazione positiva sull introduzione dell istituto della negoziazione assistita, con le seguenti osservazioni: - la negoziazione assista deve essere opportunamente coordinata con la mediazione e con il sistema degli organismi di mediazione, valorizzando ed agevolando la possibilità di un successivo intervento del mediatore in caso di fallimento della negoziazione e, comunque, nel corso dello svolgimento della procedura; - la procedura di negoziazione assistita può dispensare le parti dall obbligo di attivazione della mediazione, soltanto in caso di effettivo esperimento della procedura e di successiva constatazione del fallimento della stessa di fronte ad un organismo di mediazione, alla presenza delle parti; - l accordo negoziato che sia raggiunto all esito di una procedura di negoziazione assistita, potrà comunque essere sottoscritto - facoltativamente - di fronte ad un mediatore, ai fini dell immediata esecutività dello stesso, ai sensi del riformato art. 12 D.Lgs. 28/2010; - l ordine del giudice deve essere contemplato solo per la mediazione, evitando inutili duplicazioni; - la normativa sulla negoziazione assistita deve essere opportunamente raccordata con quella sulla mediazione, valorizzando le diversità dei due istituti; 1

2 dei percorsi formativi ad hoc per gli avvocati che assistono le parti nelle procedure di negoziazione assistita e di mediazione. Il Coordinamento promuove la costituzione di una commissione di studio per seguire i lavori di riforma, con particolare riguardo alle misure alternative (mediazione, negoziazione assistita e arbitrato). II. SULLA INCOMPATIBILITA DEL PROFESSIONISTA MEDIATORE E AVVOCATO PRESSO LO STESSO ORGANISMO Il Coordinamento della Conciliazione Forense esprime ferma contrarietà alla paventata ipotesi di incompatibilità del ruolo di assistente della parte per l avvocato che sia semplicemente iscritto come mediatore presso lo stesso organismo, per le seguenti ragioni: - il professionista che sia iscritto come mediatore presso un organismo non ha ordinariamente alcun compito di gestione presso lo stesso organismo e non può, pertanto, interferire con la nomina dei mediatori, né con la gestione ammnistrativa dei procedimenti; - il mediatore è obbligato, per legge, a sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, assumendosi tutte le responsabilità rispetto a possibili profili di incompatibilità o parzialità nei confronti delle parti e dei loro avvocati; - in forza dell art. 62 del nuovo Codice Deontologico Forense (già art. 55 bis), l avvocato mediatore è soggetto a stringenti vincoli deontologici (superiori ad altri professionisti), che ne preservano ulteriormente la propria imparzialità anche nei confronti degli avvocati delle parti in mediazione; - ove sussistesse una simile incompatibilità, una parte convocata in 2

3 mediatore presso l organismo da cui proviene la convocazione, sarebbe costretta paradossalmente ad avvalersi di un altro avvocato, costringendo altresì il suo legale a rinunciare all incarico. III. SUGLI STANDARD FORMATIVI DI ACCESSO E AGGIORNAMENTO PER GLI AVVOCATI MEDIATORI L Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Firenze nei giorni 10 e 11 aprile 2014, alla luce delle ultime modifiche normative (L. 98/2013), nonché dell indirizzo proposto dal CNF in data in merito alla formazione degli avvocati mediatori di diritto, contenente dei criteri minimi di formazione e aggiornamento degli avvocati mediatori di diritto, in considerazione della libertà di regolamentazione degli ODM, a specificazione della delibera assunta sull argomento all Assemblea di Pesaro il 18 e 19 ottobre 2013, formula le seguenti ulteriori linee guida circa gli standard operativi di formazione di accesso e di aggiornamento, da condividere con tutti gli organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia. Al fine di una qualificata preparazione degli avvocati mediatori di diritto che possa permettere una efficace attività da esercitarsi negli ODM nei quali opereranno: - vengono confermati tutti e interamente i criteri operativi minimi individuati all Assemblea di Pesaro e contenuti nella Mozione approvata il 19 ottobre 2013 per la formazione di accesso e quindi l iscrizione all ODM (corso preparazione secondo normativa 50 ore, in due step, oltre a n. 5 tirocini); - vengono confermati tutti i criteri individuati dall Assemblea di Pesaro per l aggiornamento ai fini del mantenimento dell iscrizione nelle liste dell ODM e precisamente l attività di aggiornamento con cadenza annuale della durata di almeno 9 ore, che potranno essere tenute da enti accreditati o dagli stessi Ordini, associazioni e fondazioni forensi attraverso formatori accreditati. Il percorso formativo deve articolarsi in 3

4 partecipate dai discenti, con moduli di approfondimento sulle tecniche di mediazione o di specializzazione sulle diverse materie oggetto di controversia; - quanto all attività di uditorato permanente o di tirocinio assistito, si conferma la possibilità di sostituire tali uditorati (con un criterio di equipollenza da stabilirsi presso ogni singolo organismo) con attività di confronto tra mediatori o altre attività seminariali e convegnistiche in tema di mediazione, fermo restando il numero minimo di 5 tirocini/uditorati nel biennio, da effettuarsi attraverso l assistenza a singoli incontri di mediazione effettivamente svolti (escluse le mancate partecipazioni). Le attività di confronto, seminariali e convegnistiche, alternative agli uditorati, potranno essere organizzate dallo stesso ODM, dall ordine, dalle associazioni o fondazioni forensi, o da altri enti, dietro riconoscimento dell ODM, e dovranno essere finalizzate soprattutto alla discussione di casi concreti e alla individuazione delle migliori tecniche di gestione della mediazione. IV. NUOVI STANDARD OPERATIVI L Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Firenze nei giorni 10 e 11 aprile 2014, formula le seguenti mozioni ed indirizzi interpretativi, da condividere con tutti gli organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia. Sull'incontro preliminare 1) Il primo incontro tra le parti ed il mediatore può essere rinviato ad una seconda e successiva sessione solo per eccezionali e comprovati motivi, con il consenso di tutte le parti e del mediatore, previa verifica della disponibilità dell organismo di mediazione. Sul verbale di mediazione 2) Il mediatore è libero di valutare le circostanze e l'opportunità di indicare specificamente nel verbale chi delle parti abbia accettato di dare inizio 4

5 Sulla diffusione della cultura della mediazione Il Coordinamento ritiene che occorra compiere un adeguata opera di informazione per diffondere tra avvocati e utenti il valore della mediazione e l'utilità del raggiungimento di accordi in sede di mediazione (sottolineandone i vantaggi anche fiscali e di titolo esecutivo), sollecitando l'attenzione degli avvocati anche sui nuovi parametri forensi, che valorizzano l attività di assistenza stragiudiziale svolta dall avvocato. V. MOZIONE DI INDIRIZZO SULLA MEDIAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI REALI ED IN MATERIA BANCARIA L Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, al fine di assicurare un costante e proficuo scambio di informazioni ed esperienze tra gli ODM riguardo alle mediazioni in materia di diritti reali, ritiene opportuno e suggerisce che i singoli Organismi di Mediazione inseriscano nel sito internet del Coordinamento, che sarà prossimamente modificato implementato e reso disponibile, in una specifica sezione dedicata, il maggior numero di verbali di accordo in tali materie e le particolarità verificatesi nella casistica. Verificato dalle esperienze riportate dagli ODM che varie sono le prassi adottate dagli ODM, l Assemblea raccomanda che quando con l accordo le parti concludano uno dei contratti o compiano uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, ovvero accertino l usucapione ex art.2643 n.12 bis c.c., il pubblico ufficiale, che deve provvedere alla autentica della sottoscrizione, sia presente alla redazione del verbale e dell accordo medesimo, al fine di garantirne la trascrizione. Per una migliore collaborazione tra ODM e Notariato, preso atto del parere reso in data 24/10/2013 dal Consiglio Nazionale del Notariato ACCORDO DI CONCILIAZIONE: REGOLE OPERATIVE PER IL NOTAIO AUTENTICANTE e dello Studio n /C La trascrizione dell accordo conciliativo accertativo 5

6 ODM a stipulare apposite convenzioni con i Consigli Notarili Distrettuali, e possibilmente ottenere un prontuario di prezzi che i Consigli sono disponibili a riservare agli ODM. Anche al fine di uniformare le prassi, l Assemblea delibera che gli ODM si attivino onde richiedere alle locali Agenzie del Territorio ed Agenzie delle Entrate con quali modalità intendono operare per provvedere alla trascrizione degli accordi in materia di diritti reali, che allo stato sono varie e diverse sul territorio nazionale. Anche gli accordi eventualmente raggiunti con le Agenzie potranno, con il consenso di queste ultime, essere pubblicati sul sito internet per un opportuno scambio di informazioni tra ODM. Riguardo la mediazione in materia bancaria, al fine di incentivare il ricorso e la partecipazione alla mediazione degli Istituti l Assemblea conferisce mandato al Coordinamento di prendere contatti con l ABI e/o con gli Istituti di credito maggiormente rappresentati sul territorio, onde possibilmente concordare, sulla falsariga dell accordo per convenzione a suo tempo stipulato con ANIA, una possibile collaborazione con gli ODM forensi. 6

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