VIAGGIARE PROTETTI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

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1 CATTLOGO.JPG 30 CPIEDINO.JPG 27 ESOCAUTO.JPG Cattoli ca Cattoli ca Assicurazioni Soc. Coop. Lungadi ge Cangrande, n Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n 966 n Registro delle Imprese di Verona n E' iscri tta all'albo Imprese ISVAP n CAT_AUTO.jpg Telefono: 045/ Fax: 045/ Lungadige Cangrande, n Verona (Italia) richiestadannicard.cattolica@dica.it CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP Cattolica Assicurazi oni Soc. Coop. F90C0008.bmp 42 C:\FORM\INTRAFORM\LOGO\ Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano reclami@cattolicaassicurazioni.it Fax: 045/ Telefono: 045/ VIAGGIARE PROTETTI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INF. MAL. - MOD. VIAGGI/D 2 - ED. 12/2010

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3 INDICE DEFINIZIONI... 5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI... 9 Estensioni Garanzie aggiuntive Esclusioni ASSICURAZIONE ASSISTENZA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DELL ASSICURATO Esclusioni DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO Garanzie infortuni Garanzie assistenza in caso di malattia o infortunio dell assicurato Indice 3 / 21

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5 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito indicato Agenzia L agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Biglietto di viaggio Biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica. Centrale Operativa è la struttura di Mapfre Warranty Strada Trossi, Verrone (BI), costituita da: medici, tecnici, operatori. È in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno e, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione. Durata Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza. Franchigia per sinistro La somma a carico dell assicurato, in cifra assoluta o calcolata in base a quanto pattuito nel contratto, detraibile dall importo indennizzabile. Gessatura Immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione, comprese le osteosintesi e i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, i collari,i tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche. Non è equiparata a gessatura l applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio è considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l invalidità permanente o l inabilità temporanea. Definizioni 5 / 21

6 Invalidità permanente per infortunio La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Parti Il contraente e la Società. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal contraente alla Società. Ricovero (degenza) La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. Rimpatrio Trasferimento di persone al domicilio previsto nel contratto. Rischio La possibilità che si verifichi il sinistro. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società L impresa assicuratrice. Trasporto sanitario Trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro medico in grado di prestare le cure del caso Definizioni 6 / 21

7 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni del contraente Le dichiarazioni inesatte o le reticenze influenti sulla valutazione dei rischi possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione della prestazione assicurativa, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori Il contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio (fatta eccezione per quelle collettive non stipulate dall assicurato e per quelle derivanti da carte di credito, c/c bancari e similari); in caso di sinistro, il contraente o l assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art del codice civile Art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato dalla polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all agenzia oppure alla Società. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art del codice civile. Art. 4 Modifiche dell assicurazione Qualunque modifica dell assicurazione deve essere provata per iscritto. Art. 5 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o con altro mezzo certo. Art. 6 Aggravamento del rischio Il contraente o l assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del codice civile. Art. 7 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla rata successiva alla comunicazione del contraente o dell assicurato ai sensi dell art del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e sino al 60 giorno dal pagamen to o rifiuto dell indennizzo, il contraente e la Società possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso ed entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Società rimborsa la Condizioni generali di assicurazione 7 / 21

8 parte di premio base relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 Proroga del contratto In mancanza di disdetta inviata da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Condizioni generali di assicurazione 8 / 21

9 ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 12 Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l assicurato subisca: a) in qualità di conducente o trasportato di: velocipedi, ciclomotori e motocicli; autovetture ad uso privato, autocaravan, autocase e camper; autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi, per entrambi, gli impieghi professionali; natanti ad uso privato o da diporto, windsurf, esclusi i mezzi di locomozione subacquei. Sono compresi gli infortuni subiti in occasione di riparazione di fortuna di guasti sopravvenuti al veicolo durante la sua circolazione o navigazione o nel tentativo di salvataggio del mezzo stesso e dei suoi passeggeri; b) durante l uso, in qualità di passeggero, di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, ivi compresi gli infortuni subiti nel salire o scendere dallo stesso; c) in qualità di passeggero di aerei, durante i voli di linea regolari e i chartered entrambi eserciti da Società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione ABC World Airways Guide ). Il viaggio aereo s intende iniziato nel momento in cui l assicurato sale a bordo dell aeromobile e si considera concluso al momento in cui ne è disceso. Sono considerati indennizzabili solo gli infortuni connessi all uso dei mezzi indicati nei precedenti punti a), b), c); d) quale pedone, a causa di investimento da parte di veicoli azionati da motore e non; e) durante la pratica del nuoto a seguito di investimento provocato da qualsiasi imbarcazione o natante. L assicurazione, per i casi sopraelencati, comprende anche: l annegamento; l asfissia non di origine morbosa; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse o da atti di terrorismo, a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art. 13 Persone assicurate L assicurazione vale per le persone indicate sul contratto di assicurazione o, qualora sia stata scelta la forma non nominativa, per le persone costituenti il nucleo familiare del contraente così come risultante dallo stato di famiglia al momento del sinistro. In tal caso, le somme assicurate per ciascun componente si determinano suddividendo le somme stesse per il numero dei componenti il nucleo familiare, escludendo le persone non assicurabili. Art. 14 Prestazioni assicurate Sono operanti le prestazioni di seguito indicate, se richiamate in polizza. Art. 15 Morte Se il sinistro ha per conseguenza la morte dell assicurato e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno del sinistro la Società liquiderà la relativa somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell assicurato ai sensi di legge. Assicurazione infortuni 9 / 21

10 L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l assicurato muore, i suoi eredi non sono tenuti ad alcun rimborso mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 16 Invalidità permanente Se il sinistro ha per conseguenza un invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno del sinistro la Società liquiderà, per tale titolo, l indennità calcolata sulla relativa somma assicurata, secondo le disposizioni e percentuali seguenti. Perdita totale, anatomica o funzionale di: DESTRO SINISTRO un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% l indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange del pollice 9% 8% una falange di un altro dito della mano 1/3 del dito un occhio 25% ambedue gli occhi 100% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compressioni significative della crasi ematica 8% sordità completa di un orecchio 10% sordità completa di ambedue le orecchie 40% perdita totale della voce 30% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% dodicesima dorsale 10% una vertebra lombare 10% esiti di una frattura di un metamero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole ma immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione compresa fra i 120 e 70 con 20% 15% pronosupinazione libera del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8% dell anca in posizione favorevole 35% del ginocchio in estensione 25% della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica 15% Assicurazione infortuni 10 / 21

11 Paralisi completa del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% dello sciatico popliteo esterno 15% Amputazione di un arto inferiore sopra la metà della coscia 70% sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio 60% sotto il ginocchio ma sopra il terzo medio di gamba 50% Amputazione di un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% una falange dell alluce 2,5% ernie addominali da sforzo non operabili max 10% La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente l asportazione totale. L indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell alluce nella metà; per quella di una falange di qualsiasi altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella precedente tabella, l indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali indicate, della misura nella quale è sempre diminuita la capacità generica dell assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l arto destro varranno per quello sinistro e viceversa. Art. 17 Franchigia per invalidità permanente Le prestazioni per invalidità permanente di cui al precedente art. 16 Invalidità permanente sono soggette alle franchigie di seguito riportate. Sulla parte di somma assicurata fino a euro ,00: se l invalidità permanente è di grado inferiore al 3% della totale, non si fa luogo a indennizzo; se l invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente. Sulla parte di somma assicurata eccedente euro ,00 e fino a euro ,00: se l invalidità permanente è di grado inferiore o pari al 5% della totale, non si fa luogo a indennizzo; se l invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente. Sulla parte di somma assicurata eccedente euro ,00: Assicurazione infortuni 11 / 21

12 se l invalidità permanente è di grado inferiore o pari al 10% della totale, non si fa luogo a indennizzo; se l invalidità permanente supera il 10% della totale, viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente. In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le suddette franchigie. Art. 18 Diaria da ricovero Se l infortunio comporta il ricovero dell assicurato in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all erogazione della assistenza ospedaliera, la Società liquiderà un indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza, fino ad un massimo di 90 giorni per ciascun evento e di 180 per anno assicurativo. La giornata di entrata e quella di uscita sono considerate una sola giornata, indipendente mente dall ora di ricovero o della dimissione. Art. 19 Diaria da gessatura Se l infortunio comporta una gessatura, la Società corrisponderà all assicurato un indennità giornaliera per ciascun giorno di immobilizzazione, fino alla sua rimozione e, comunque, per un periodo massimo di 40 giorni per evento e per anno assicurativo. Art. 20 Rimborso spese di cura La Società rimborserà all assicurato, in caso di infortunio risarcibile a termini di polizza, il costo delle cure mediche, sostenute in istituti di cura legalmente riconosciuti, fino alla concorrenza, per ogni evento, dell importo indicato in polizza. Per cure mediche si intendono: a) gli accertamenti diagnostici: onorari dei medici, esami di laboratorio, radiografie e radioscopie; b) le terapie fisiche: forni, chinesiterapia, marconiterapia, massoterapia, escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera; c) gli interventi chirurgici: onorari dei chirurghi, degli aiuto chirurghi, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, diritti di sala operatoria e costo del materiale d intervento; d) il trasporto dell assicurato in autoambulanza all istituto di cura o all ambulatorio; e) le spese farmaceutiche, esclusi i ticket; f) le cure dentarie, escluse le protesi. Per l insieme delle prestazioni di cui alle lettere b), d) ed e), l onere a carico della Società non potrà superare il 20% della somma massima rimborsabile assicurata. La presente garanzia è limitata alla parte di spese eccedente quella a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ove l assicurato non fruisca di detta assistenza, le spese dal medesimo effettivamente sostenute, comprese in garanzia, sono rimborsate con una detrazione del 20%. Per le spese sostenute all estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in euro. La Società effettuerà il rimborso agli aventi diritto, previa presentazione dell originale dei documenti giustificativi debitamente quietanzati. Art. 21 Danno estetico La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza dell importo indicato in polizza, per interventi chirurgici resi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Assicurazione infortuni 12 / 21

13 Art. 22 Integrativa legge La presente assicurazione si intende prestata in aggiunta e indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future. Art. 23 Limiti territoriali L assicurazione vale in tutti i paesi del mondo. Art. 24 Indicizzazione Le somme assicurate, i limiti di indennizzo nonché il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita ) elaborato dall istituto centrale di statistica. L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice corrispondente alla decorrenza contrattuale, indicato convenzionalmente in polizza con valore 100, con quello di cui al sesto mese precedente la successiva scadenza annuale del premio e, ove la percentuale risultasse inferiore, l adeguamento minimo sarà del 2%. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l indice relativo al sesto mese precedente l ultima scadenza annuale e quello di cui al sesto mese precedente la quietanza annuale di premio di scadenza. È facoltà delle parti rinunciare, per il premio in scadenza, all indicizzazione mediante comunicazione scritta da inviarsi all altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio ed in tal caso le somme assicurate, i limiti di indennizzo ed il premio rimarranno quelli risultanti dall ultima variazione accettata. Quanto sopra non vale per la garanzia di assistenza. Estensioni Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori garanzie. Art. 25 Invalidità rilevanti In caso di infortunio che determini una invalidità permanente pari o superiore al 70% della totale, la Società liquiderà il 100% della somma assicurata. Art. 26 Ulteriore indennizzo Si conviene che, ove per lo stesso infortunio si verifichi la morte di entrambi i genitori assicurati con la presente polizza e alla data dell evento risultassero a loro carico figli minori, a questi ultimi verrà riconosciuto un ulteriore indennizzo pari a quanto dovuto a termini di polizza,con il limite di euro ,00, da ripartire in parti uguali fra gli stessi. Art. 27 Operazioni di rifornimento riparazione e manuntenzione del veicolo L assicurazione vale anche per gli infortuni che le persone assicurate dovessero subire in occasione di operazioni di rifornimento, riparazione e manutenzione del veicolo, sempre che l evento si verifichi nell ambito di stazioni di rifornimento e/o servizio. Relativamente a quanto suindicato, il disposto dell art. 28 Rinuncia al diritto di surrogazione sarà operativo solo a condizione che venga esperita l azione di risarcimento nei confronti del responsabile dell infortunio. Art. 28 Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia a favore dell assicurato o dei suoi aventi diritto al diritto di surrogazione che di surrogazione le compete, ai sensi dell art del codice civile, verso i terzi responsabili dell infortunio. Assicurazione infortuni 13 / 21

14 Garanzie aggiuntive Sono operanti le seguenti ulteriori garanzie, solo se espressamente richiamate in polizza e pagati i relativi premi. Art. 29 Franchigia assoluta Forma A A parziale deroga di quanto stabilito dall art. 17 Franchigia per invalidità permanente, le prestazioni di invalidità permanente di cui all art. 16 Invalidità permanente sono soggette alle franchigie di seguito riportate. Sulla parte di somma assicurata fino a euro ,00: se l invalidità permanente è di grado inferiore o pari al 5% della totale, non si fa luogo ad indennizzo; se l invalidità permanente supera il 5% della totale, l indennizzo viene liquidato solo per la parte eccedente. Sulla parte di somma assicurata eccedente euro ,00: se l invalidità permanente è di grado inferiore o pari al 10% della totale, non si fa luogo ad indennizzo; se l invalidità permanente supera il 10% della totale, l indennizzo viene liquidato solo per la parte eccedente. In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le suddette franchigie. Art. 30 Franchigia assoluta Forma B A parziale deroga di quanto stabilito dall art. 17 Franchigia per invalidità permanente, le prestazioni di invalidità permanente di cui all art. 16 Invalidità permanente sono soggette alle franchigie di seguito riportate. Sulla parte di somma assicurata fino a euro ,00 l indennizzo per invalidità permanente è dovuto senza applicazione di alcuna franchigia. Sulla parte di somma assicurata eccedente euro ,00 e fino a euro ,00: se l invalidità permanente è di grado inferiore o pari al 5% della totale, non si fa luogo ad indennizzo; se l invalidità permanente supera il 5% della totale, l indennizzo viene liquidato solo per la parte eccedente. Sulla parte di somma assicurata eccedente euro ,00: se l invalidità permanente è di grado inferiore o pari al 10% della totale, non si fa luogo ad indennizzo; se l invalidità permanente supera il 10% della totale, l indennizzo viene liquidato solo per la parte eccedente. In caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le suddette franchigie. Art. 31 Utilizzo tabelle Inail La tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista dall art. 16 Invalidità permanente è sostituita con quella prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente - industria, con esclusione delle modifiche intervenute successivamente all approvazione della tabella stessa. La Società rinuncia all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Restano valide le franchigie pattuite in polizza. Assicurazione infortuni 14 / 21

15 Esclusioni Art. 32 Esclusioni L assicurazione non comprende gli infortuni: a) verificatisi in connessione con atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità; b) verificatisi alla guida di veicoli o natanti, se l assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. È tuttavia compreso l infortunio subito dall assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni, purché lo stesso, al momento del sinistro,sia in possesso dei requisiti per il rinnovo; c) verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo; d) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (quali ad esempio: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); e) dovuti all influsso di campi elettromagnetici; f) verificatisi in occasione di atti delittuosi dolosi compiuti o tentati dall assicurato; g) derivanti da movimenti tellurici, da eruzioni vulcaniche o da inondazioni; h) derivanti dall uso e guida di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; i) derivanti dall uso dei veicoli indicati all art. 12 lett. a) Oggetto dell assicurazione, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Limitatamente alle autovetture, in caso di trasporto in soprannumero di non oltre due ragazzi di età inferiore ai 10 anni, l assicurazione è operante proporzionalmente al rapporto tra il numero dei posti dell autovettura ed il numero delle persone effettivamente a bordo del veicolo (compreso il conducente); j) cagionati da stato di ubriachezza dell assicurato o che siano conseguenti ad abuso di psicofarmaci o all uso di stupefacenti o allucinogeni; k) derivanti dall uso di mezzi diversi da quelli indicati all art. 12 Oggetto dell assicurazione, nonché di giostre e mezzi nei parchi divertimento, di sciovie o skilift. La garanzia non vale inoltre per infortuni: I) infortuni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l assicurato o il contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono altresì esclusi eventuali danni, perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente e indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; m) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche, non resi necessari da infortunio; n) gli infortuni subiti da persone di professione autisti, conducenti e personale viaggiante di mezzi di trasporto previsti in contratto, durante l esercizio delle loro attività professionali; o) infortuni verificatisi durante la pratica di attività sportive e relative gare e allenamenti, salvo che si tratti di attività puramente ricreative. Assicurazione infortuni 15 / 21

16 Art. 33 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da intossicazione alcoolica cronica, tossicodipendenza, epilessia e sindromi epilettoidi, da sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. L assicurazione cessa al manifestarsi di una di tali affezioni. Qualora l assicurazione sia prestata nella forma non nominativa a favore delle persone costituenti il nucleo familiare del contraente, la garanzia non vale altresì per le persone di età superiore agli 80 anni. Tuttavia, per quelle persone che raggiungano tale età in corso di contratto, la garanzia conserverà efficacia fino alla sua naturale scadenza. Assicurazione infortuni 16 / 21

17 ASSICURAZIONE ASSISTENZA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DELL ASSICURATO Art. 34 Prestazioni di assistenza Il servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stato dalla Società affidato alla centrale operativa. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque perdita di efficacia del contratto stesso. Art. 35 Consulti medici telefonici L assicurato potrà ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire mettendosi in comunicazione con il servizio medico della centrale operativa. Art. 36 Rimpatrio o trasporto sanitario (Italia, estero) In caso di infortunio o malattia, il previsto trasporto sanitario o rimpatrio dell assicurato sarà organizzato a proprie spese dalla centrale operativa secondo la gravità del caso, d accordo con il medico curante e sotto sorveglianza medica, se necessario, tramite: aereo sanitario speciale; aereo di linea regolare; treno (1 classe, wagon-lit o cuccetta); ambulanza. Nel caso in cui il ricovero all arrivo in Italia non sia indispensabile, il trasporto sarà effettuato fino a domicilio. Nel caso in cui non si sia potuto ricoverare l assicurato in un centro ospedaliero vicino al domicilio, e se il suo stato di salute lo permette, la centrale operativa organizza a proprie spese il trasporto da questo ospedale fino al domicilio dell assicurato. Per i paesi extraeuropei od esterni al Bacino Mediterraneo, il trasporto sarà effettuato esclusivamente tramite aereo di linea regolare, con sistemazione speciale se necessario, ovvero con altro mezzo di trasporto idoneo (con esclusione di aerei sanitari speciali). Resta del pari inteso che la centrale operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali relative spese, eccettuate: le spese di trasporto in slitta nel caso di incidente di sci; le spese di trasporto in ambulanza o taxi fino al punto più vicino in grado di prodigare le cure appropriate, nel caso di affezioni benigne, o di ferite leggere che non necessitino un rimpatrio o trasporto sanitario. Art. 37 Spese per assistenza al malato o infortunato (Italia, estero) In caso di ricovero, se le condizioni di salute non giustifichino o non consentano un rimpatrio o un ritorno immediato, la centrale operativa organizza a proprie spese: il pernottamento in albergo per un familiare o per una persona prescelta dall assicurato che si trovi già sul posto o che resti al capezzale del malato; il suo ritorno nel caso in cui questa persona non potesse usufruire dei mezzi inizialmente previsti. Qualora nessuna delle persone presenti sul posto potesse rimanere e fosse previsto un ricovero superiore a 10 giorni, la centrale operativa organizza, a proprie spese, il pernottamento in albergo e mette a disposizione (con partenza dall Italia) un biglietto di viaggio andata e ritorno per un familiare o per una persona prescelta dall assicurato e residente in Italia, al fine di assicurare la presenza di una persona al capezzale del malato. In entrambi i casi, le spese alberghiere saranno sostenute dalla centrale operativa fino a Assicurazione assistenza in caso di malattia o infortunio dell'assicurato 17 / 21

18 caso in cui lo stato di salute dell assicurato, pur non giustificando un ricovero o trasporto sanitario, non gli permetta di affrontare il viaggio di ritorno. In questo caso, la centrale operativa si assumerà le spese per il prolungamento del pernottamento in albergo dell assicurato, fino a concorrenza di euro 200,00, e metterà a disposizione dello stesso un biglietto di viaggio nel caso in cui questi non possa tornare con i mezzi inizialmente previsti. Art. 38 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere sostenute all estero Nel caso in cui organizzi il rimpatrio sanitario dell assicurato e nel limite di un massimale di euro 2.600,00, la centrale operativa può anticipare all assicurato, contro riconoscimento di debito od assegno personale, in caso di ricovero per malattia o infortunio, la somma necessaria al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche ed ospedaliere. Tale somma dovrà essere rimborsata entro tre mesi dalla messa a disposizione. Art. 39 Reperimento medicinali urgenti (estero) Nel caso in cui l assicurato necessiti di un preparato di fabbricazione italiana ed irreperibile nello stato estero nel quale si trova, la centrale operativa, scegliendo la soluzione di maggiore rapidità, provvederà a: reperire, tramite la propria organizzazione sanitaria internazionale, il farmaco corrispondente sul posto od in un paese limitrofo; ovvero: inviare direttamente dall Italia il farmaco richiesto. Sono in ogni caso a carico dell assicurato il costo dei medicinali e gli eventuali diritti doganali, per i quali l assicurato si impegna a saldare il relativo importo alla centrale operativa a presentazione fattura. Art. 40 Spese di rientro (Italia, estero) In caso di decesso di un congiunto (coniuge, figli, fratello o sorella, suoceri, genero o nuora,cognati), la centrale operativa metterà a disposizione dell assicurato un biglietto di viaggio dal luogo di soggiorno fino al luogo di inumazione. Art. 41 Validità delle prestazioni Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni si intendono valide nei confronti dell assicurato e delle persone costituenti il suo nucleo familiare, quali risultanti dallo stato di famiglia (anche nel caso di assicurazione nella forma nominativa). Art. 42 Limiti di esposizione Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l assicurato avrebbe dovuto sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, certificati, notule). Esclusioni Art. 43 Delimitazioni Esclusioni Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte entro ciascuna annualità assicurativa. Sono esclusi dalle garanzie di assistenza: i danni provocati con dolo dell assicurato o delle persone di cui deve rispondere; Assicurazione assistenza in caso di malattia o infortunio dell'assicurato 18 / 21

19 le prestazioni, o spese non autorizzate dalla centrale operativa. Sono altresì esclusi danni verificatisi: in occasione di atti di guerra anche civile, insurrezione, calamità provenienti da forze della natura, radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato in quanto l assicurato vi abbia preso parte attiva; in conseguenza di partecipazione a competizioni e relative prove comportanti l uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; in conseguenza di stato di ubriachezza, di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni o di abuso di psicofarmaci. Sono pure escluse: le spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche conseguenti ad infortunio o malattia insorta e/o verificatasi prima della stipulazione o dopo la cessazione del contratto; le spese di acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; le spese conseguenti a cure termali; le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti, così come le spese conseguenti o derivanti da stati di malattia cronica. Assicurazione assistenza in caso di malattia o infortunio dell'assicurato 19 / 21

20 DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO Art. 44 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il contraente o l assicurato deve darne avviso all agenzia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del codice civile, salvo cause di forza maggiore. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del codice civile. Garanzie infortuni Art. 45 Denuncia dell infortunio e oneri relativi Fermo quanto previsto dall art. 44 Obblighi dell assicurato in caso di sinistro, la denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata dal certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. Art. 46 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponderà l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se, al momento dell infortunio, l assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all art. 16 Invalidità permanente sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 47 Procedura per la valutazione del danno Mandato dei medici Le divergenze sul grado di invalidità permanente, sulla natura e/o l operabilità dell ernia, sulla durata del ricovero o del periodo di gessatura, sul rimborso delle spese di cura e di quelle per la riparazione di lesioni di natura estetica, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all art. 46 Criteri di indennizzabilità possono essere demandate a due medici, nominati uno dal contraente o dall assicurato ed uno dalla Società. Quando si verifichi disaccordo, i due medici devono nominarne un terzo, designato dagli stessi di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell ordine dei medici, avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolati per le parti, le quali rinunciano, fin d ora, a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Art. 48 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, compreso il certificato medico di guarigione, la Società comunicherà al contraente ed all assicurato Denuncia e gestione del sinistro 20 / 21

21 l ammontare dell indennizzo dovuto. Avuta notizia dell accettazione ed entro 30 giorni dalla comunicazione, la Società provvederà al pagamento. Garanzie assistenza in caso di malattia o infortunio dell assicurato Art. 49 Denuncia dei sinistri Le prestazioni di assistenza devono essere richieste nel momento in cui si verifica il sinistro e, comunque, non oltre tre giorni dal verificarsi dell evento che le rende necessarie, direttamente alla centrale operativa. Qualora l assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la centrale operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualsiasi diritto nei confronti della centrale operativa derivante dal presente atto si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data in cui si verifica l evento. Art. 50 Istruzioni per la richiesta di assistenza Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l assicurato potrà telefonare alla centrale operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: oppure al numero: , con il prefisso 039 per le chiamate dall estero. Se impossibilitato a telefonare, l assicurato può inviare un telegramma a: Mapfre Warranty Strada Trossi, Verrone (BI) In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1) Il tipo di assistenza di cui necessita 2) Nome e Cognome 3) Numero di polizza preceduto dalla sigla DUVI 4) Indirizzo del luogo in cui si trova 5) Il recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della centrale operativa. La centrale operativa potrà richiedere all assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l intervento dovrà sempre essere richiesto alla centrale operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l effettuazione. Art. 51 Controversie sulla liquidazione dei danni In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni, le parti possono delegare la definizione della controversia a due periti, nominati uno da ciascuna delle stesse. Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina o se i due periti non si accordano sul terzo, la scelta sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo. Denuncia e gestione del sinistro 21 / 21

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