CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA

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1 CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA a cura di TOMMASO LAMEDICA 2013 Aggiornamento

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3 CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA a cura di TOMMASO LAMEDICA 2013 Aggiornamento

4 Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F Milanofiori Assago (MI) I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

5 CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA 2013 AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 Il Codice della riforma tributaria, come ogni anno, propone l aggiornamento per offrire agli abbonati il quadro completo delle ultime modifiche e novità in ambito tributario emanate dopo la pubblicazione dell ultima edizione del Codice. Tra i provvedimenti più rilevanti troviamo: il D.L. n. 35/2013 che detta nuove regole per la compensazione di crediti commerciali certificati con debiti fiscali iscritti a ruolo; i D.L. n. 54 e n. 102/2013 che prevedono disposizioni per l applicazione dell IMU per l anno 2013; il D.L. n. 63/2013 sulle detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica; il D.L. n. 69/2013 che prevede disposizioni per il rilancio dell economia; il Provvedimento 18 luglio 2013 sugli adempimenti concernenti l imposta sulle transazioni finanziarie; il D.L. n. 91/2013 che contiene disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo. Nelle pagine che seguono vengono riproposti anche i testi aggiornati delle disposizioni modificate. Al momento della pubblicazione, i D.L. nn. 104, 120 e 126/2013, che apportano modifiche ad importanti disposizioni fiscali riportate nel Codice della riforma tributaria non sono ancora stati convertiti in legge. In attesa della loro conversione e della successiva applicazione degli interventi previsti, è stato predisposto un prospetto riepilogativo delle norme interessate. Il prospetto delle norme aggiornate e gli indici cronologico e alfabetico completano l aggiornamento agevolandone la consultazione. Milano, novembre 2013 IPSOA EDITORE Il presente volume è stato chiuso in redazione il 6 novembre 2013

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7 CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 PROSPETTO DELLE NORME MODIFICATE D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Art. 74 pag. 13 Tab. A-p. II pag. 14 Tab. A-p. III pag. 14 D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 642 Tariffa art. 1 pag. 15 Tariffa art. 2 pag. 15 Tariffa art. 3 pag. 16 Tariffa art. 4 pag. 17 Tariffa art. 5 pag. 18 Tariffa art. 7 pag. 19 Tariffa art. 13 pag. 19 Tariffa art. 14 pag. 22 Tariffa art. 16 pag. 22 Tariffa art. 17 pag. 23 Tariffa art. 18 pag. 23 Tariffa art. 19 pag. 24 Tariffa art. 20 pag. 24 Tariffa art. 21 pag. 26 Tariffa art. 22 pag. 27 Tariffa art. 23 pag. 27 Tariffa art. 24 pag. 27 Tariffa art. 25 pag. 28 Tariffa art. 26 pag. 28 Tariffa art. 27 pag. 28 Tariffa art. 31 pag. 28 Tariffa art. 32 pag. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Allegato A pag. 30 Allegato B pag. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Art. 19 pag. 31 Art. 28-quater pag. 32 Art. 28-quinquies pag. 33 Art. 48-bis pag. 34 Art. 52 pag. 35 Art. 53 pag. 35 Art. 62 pag. 36 Art. 72-bis pag. 36 Art. 72-ter pag. 37 Art. 76 pag. 37 Art. 77 pag. 38 Art. 78 pag. 38 Art. 80 pag. 38 Art. 85 pag. 39 Art. 86 pag. 40 D.L. 30 settembre 1983, n. 512 Art. 8 pag. 41 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 15 pag. 42 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 Art. 1 pag. 43 Art. 2 pag. 43 Art. 4 pag. 44 Art. 5 pag. 45 Art. 6 pag. 46 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Art. 2-bis pag. 47 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 Art. 7 pag. 48 D.L. 30 agosto 1993, n. 331 Art. 50 pag. 49 L. 22 giugno 2000, n. 193 Art. 3 pag. 50 Art. 4 pag. 50 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Art. 43 (L-R) pag. 51 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Art. 3 (L) pag. 52 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Art. 5 pag. 54 Legge 30 dicembre 2004, n. 311 Art. 1 pag. 56 7

8 D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 Art. 49-bis pag. 58 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Art. 35 pag. 60 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Art. 1 pag. 61 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Art. 45 pag. 63 Art. 81 pag. 63 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Art. 9 pag. 65 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Art. 1 pag. 67 L. 13 dicembre 2010, n. 220 Art. 1 pag. 68 D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 Art. 2 pag. 69 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Art. 3 pag. 70 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Art. 2 pag. 71 Art. 6 pag. 71 Art. 7 pag. 71 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 Art. 18 pag. 73 Art. 33 pag. 74 Art. 40 pag. 75 Legge 12 novembre 2011, n. 183 Art. 18 pag. 77 Art. 34 pag. 78 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 13 pag. 79 Art. 14 pag. 82 Art. 16 pag. 84 D.L. 6 giugno 2012, n. 74 Art. 12-bis pag. 85 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 Art. 1 pag. 86 Art. 11 pag. 86 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Art. 3-bis pag. 87 Art. 4 pag. 88 D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 Art. 5 pag. 90 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Art. 25 pag. 91 Art. 29 pag. 93 Art. 33 pag. 93 D.M. 19 ottobre 2012 Art. 1 pag. 96 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Art. 1 pag. 97 D.M. 21 febbraio 2013 Art. 2 pag. 110 Art. 3 pag. 110 Art. 4 pag. 110 Art. 6 pag. 111 Art. 7 pag. 111 Art. 8 pag. 112 Art. 9 pag. 113 Art. 15 pag. 113 Art. 16 pag. 114 Art. 17 pag. 117 Art. 19 pag

9 PROSPETTO DELLE NORME MODIFICATE DAI D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, D.L. 15 OTTOBRE 2013, N. 120 E D.L. 31 OTTOBRE 2013, N. 126, IN ATTESA DI CONVERSIONE 1 Provvedimento modificato Decreto-legge modificante D.P.R. 22 dicembre 1986, n art. 15, c. 1, lett. i-octies) (I vol.) Art. 10, c. 3, D.L. n. 104/2013 Legge 23 dicembre 2009, n art. 2, comma 80 (II vol.) Art. 2, c. 6, D.L. n. 120/2013 D.L. 31 maggio 2010, n art. 14, c. 18-bis (II vol) Art. 1, c. 6, D.L. 126/2013 D.Lgs. 14 marzo 2011, n art. 4, c. 3-bis (II vol.) - art. 10, c. 3 (II vol.) Art. 2, c. 19, D.L. 126/2013 Art. 26, c. 1, D.L. n. 104/2013 D.L. 8 aprile 2013, n art. 7, c. 4-bis-4-sexies (vol. Agg.) Art. 1, c. 16, D.L. 126/ I testi dei decreti legge sono riportati in questo volume comprensivi delle parti modificative. 9

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11 LE LEGGI DELLA RIFORMA TRIBUTARIA Aggiornamento novembre 2013

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13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 * Istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto (G.U. n. 292 dell 11 novembre suppl. ord. n. 1) Articoli da 1 a 73-bis (omissis). Art Disposizioni relative a particolari settori In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l imposta è dovuta: a) e b): invariate; c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni 1. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l imposta si applica con l aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell intera confezione, l imposta si applica con l aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n , applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercia- * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 15, il testo del provvedimento. 1 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito, con effetto 1 gennaio 2002, dall art. 52, comma 75, L. 28 dicembre 2001, n Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 13

14 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 lizzazione, ai sensi dell articolo 35, presso il competente ufficio dell imposta sul valore aggiunto 3-4. (Lettera così sostituita, con effetto 1 gennaio 1998, dall art. 6, comma 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313); da d) a e-bis): invariate. Commi da secondo a dodicesimo: invariati. (Articolo così sostituito dall art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). Articoli da 74-bis a 94 (omissis). Parte I: invariata. Tabella A 5 Parte II Beni e servizi soggetti all aliquota del 4 per cento da 1) a 37): invariati; 38) somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività 6 (Numero così sostituito dall art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331); da 39) a 41-quater): invariati. Parte III Beni e servizi soggetti all aliquota del 10 per cento da 1) a 120): invariati; 121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande 7 (Numero così modificato dall art. 48, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342); da 122) a 127-undevicies): invariati. 3 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, con effetto 1 gennaio 1998, dall art. 1, comma 1, lettera g), numero 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n Per le modifiche apportate alla presente lettera, a decorrere dal 1 gennaio 2014, cfr. art. 19, commi 1 e 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, il cui testo è riportato in questo volume. 5 Tabella così sostituita dal D.M. 28 febbraio Per l abrogazione del presente numero, a decorrere dal 1 gennaio 2014, cfr. art. 20, commi 1 e 3, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, il cui testo è riportato in questo volume. 7 Per le modifiche apportate al presente numero, a decorrere dal 1 gennaio 2014, cfr. art. 20, commi 2 e 3, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, il cui testo è riportato in questo volume. 14

15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642 * Disciplina dell imposta di bollo (G.U. n. 292 dell 11 novembre suppl. ord. n. 3) Articoli da 1 a 42 (omissis). TARIFFA PARTE PRIMA ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL IMPOSTA FIN DALL ORIGINE ALLEGATO A Art Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 1 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi. Note: 1. Per le copie dichiarate conformi, l imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l originale. Commi da 1-bis a 1-quater: invariati. Art Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 2 Modo di pagamento: Carta bollata, marche o bollo a punzone. * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 122, il testo del provvedimento. 1 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 2 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 15

16 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Nota: 1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l assolvimento dell IVA. 2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 18 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 16,00 3. (Nota così sostituita dall art. 3, comma 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28). 2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indi- pendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 16,00 4. (Nota aggiunta dall art. 6, comma 5, legge 13 maggio 1999, n. 133). Art Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 5 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell imposta sul valore aggiunto o doganali, l imposta può essere corrisposta in modo virtuale. 2. L imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull esemplare destinato all archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull esemplare destinato al registro generale dei testamenti. 3 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 4 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 5 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 16

17 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Nota: 1. (Nota soppressa dall art. 10, comma 15, D.L. 20 giugno 1996, n. 323). 2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l imposta non è dovuta Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente. 4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell ufficio del registro bollo di Roma (articolo 7, secondo comma, della predetta legge). 2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 7 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime. Commi 2-bis e 2-ter: invariati. Art Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 8 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, 6 Le parole riportate in tondo sono state così sostituite dall art. 19, comma 1, L. 18 febbraio 1999, n Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 8 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 17

18 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dell imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi. Nota: 1. Per le copie dichiarate conformi l imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l originale. 2. Sono esenti dall imposta: a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l intestatario ne ha perduto il possesso; b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all originale; c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive; d) denunce di smarrimento e relative certificazioni; e) atti e documenti relativi all istruzione secondaria di 2 grado. Commi 1-bis e 1-ter: invariati. 2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 9 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 10 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Art Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 11 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 9 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 10 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 11 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 18

19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Articolo 6 (omissis). Art Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa Imposta dovuta... Le stesse imposte stabilite per le cambiali. Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo. 2. L imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l imposta supera tale limite, la differenza o l intera imposta è riscossa con visto per bollo. Nota: 1. Come all art Le delegazioni non negoziabili sono soggette all imposta fissa di cui all art All imposta fissa di euro 16,00 12, da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti. Articoli da 8 a 12 (omissis). Art Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare Imposta dovuta fissa... euro 2,00 13 Modo di pagamento: 1. Marche o bollo a punzone. 2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l imposta è riscossa in modo virtuale al momento della emissione degli stessi 14. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell imposta sul valore aggiunto o doganali, l imposta è riscossa dagli uffici stessi. Nota: 1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l imposta si applica per ciascun percipiente. 2. L imposta non è dovuta: 12 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 13 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 14 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito dall art. 6, comma 6, L. 13 maggio 1999, n

20 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 a) quando la somma non supera L , a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata; b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all imposta di bollo o esenti; c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono esenti dall imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici. 2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell accreditamento o dell addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L : per ogni esemplare Imposta dovuta fissa... euro 2,00 15 Modo di pagamento: 1. Marche o bollo a punzone. Nota: 1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all imposta. 2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica Imposta dovuta fissa... euro 34,20 b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica Imposta dovuta fissa... euro 100,00 (Comma così sostituito, con effetto 1º gennaio 2012, dall art. 19, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione). Nota: 3-bis. L estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell anno, l imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro (Numero così modificato, dall art. 8, comma 17-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione). 3-ter. L imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell Ente poste 15 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 20

21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 italiane 16 relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli 17, indicati nell articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione 18. L imposta è comunque dovuta una volta l anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell anno, l imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato 19. Non sono soggetti all imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d ufficio 20. L imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all anno 2012, nella misura massima di euro 1.200, nonché, a decorrere dall anno 2013, nella misura massima di euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica 21. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1º gennaio 2009, l imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2,00 23, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso 24. (Numero aggiunto dall art. 8, comma 1, lettera b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557). Comma 2-ter: invariato. 16 Le parole riportate in tondo sono state aggiunte dall art. 3, comma 12, lettera a), numero 2), D.L. 31 dicembre 1996, n Le parole riportate in tondo sono state aggiunte dall art. 8, comma 1, lettera b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, modificato in sede di conversione. 18 Il periodo riportato in tondo è stato così modificato, a decorrere dal 1º gennaio 2012, dall art. 8, commi 14 e 15, D.L. 2 marzo 2012, n Il periodo riportato in tondo è stato così sostituito dall art. 19, comma 3, lettera a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione. 20 Il periodo riportato in tondo è stato aggiunto dall art. 6, comma 1, lettera b), L. 8 maggio 1998, n Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1 gennaio 2013, dall art. 1, comma 509, L. 24 dicembre 2012, n I periodi riportati in tondo sono stati così sostituiti dall art. 19, comma 3, lettera b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione. 23 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 24 I periodi riportati in tondo sono stati aggiunti, a decorrere dal 1º gennaio 2012, dall art. 8, commi 14 e 15, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione. 21

22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Art Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare: quando la somma non supera euro 129,11 25 Imposta dovuta fissa... euro 2,00 26 oltre lire fino a lire Imposta dovuta fissa... euro 2,58 27 oltre lire fino a lire Imposta dovuta fissa... euro 4,65 28 oltre lire Imposta dovuta fissa... euro 6,80 29 Modo di pagamento: 1. Marche o bollo a punzone. Nota: 1. Non è dovuta imposta per la quietanza. 2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi. Articolo 15 (omissis). Art Libri e registri: a) repertori; libri di cui all articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine Imposta dovuta fissa... euro 16,00 30 Modo di pagamento: 1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull ultima pagina numerata o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n , e successive modificazioni Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall art. 1-bis, comma 10, lettera d), numero 5), D.L. 12 luglio 2004, n. 168, modificato in sede di conversione. 26 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 27 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1 giugno 2005, dall art. 1, comma 2, lettera b), numero 2, D.M. 24 maggio Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1 giugno 2005, dall art. 1, comma 2, lettera b), numero 3, D.M. 24 maggio Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1 giugno 2005, dall art. 1, comma 2, lettera b), numero 4, D.M. 24 maggio Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 31 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 32 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall art. 8, comma 4, lettera b), legge 18 ottobre 2001, n

23 D.P.R. 26 ottobre 1972, n Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l imposta può essere assolta direttamente all ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro. Nota: 1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile. b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all art del Codice civile: per ogni formalità Imposta dovuta fissa... euro 16,00 33 Modo di pagamento: 3. Alla conservatoria dei registri immobiliari. Nota: 2. L imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi. Nota: 2-bis. Se i libri di cui all articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l imposta è maggiorata di euro 16,00 35 (Numero aggiunto dall art. 8, comma 4, lettera a), legge 18 ottobre 2001, n. 383). Art Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 36 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Art Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16, Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 34 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 35 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 36 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 37 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 23

24 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Art Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali Imposta dovuta fissa... euro 16,00 38 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Nota: 1. Sono esenti dall imposta i certificati rilasciati da organi dell Autorità giudiziaria relativi alla materia penale. Art Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 39 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate: 1) davanti al Giudice di pace... L ) davanti al Tribunale: a) per i procedimenti di cognizione... L b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare... L di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L L ) davanti alla Corte di appello... L ) davanti alla Corte di cassazione... L ) per i procedimenti speciali... L L imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L , con le modalità di cui al comma Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità 38 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 39 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 24

25 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n , e successive modificazioni (Numero così sostituito dall art. 242, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, modificato dall art. 9, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138). 5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone. 6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l intervento all adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull avviso di convocazione, l imposta è assolta con marche. 7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche. Nota: 1. L imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma. 2. Non sono soggetti ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace; le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo. 5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali. 6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio. Comma 1-bis: invariato. 2. Atti d intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio 40 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 25

26 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Imposta fissa... euro 16,00 41 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Nota: 1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni. Comma 3: invariato. (Articolo così sostituito dall art. 242, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51). Art Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale: a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 42 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. b) sentenze e decreti penali di condanna: sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte: sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 43 Modo di pagamento: 2. All ufficio del registro. Nota: 1. L imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari. 2. Atti e documenti inerenti all azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 44 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 41 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 42 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 43 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 44 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 26

27 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 PARTE SECONDA ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL IMPOSTA IN CASO D USO Art Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio Imposta dovuta fissa... euro 16,00 45 Modo di pagamento: 1. All ufficio del registro o con marche. Nota: 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall origine. Art Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta Imposta dovuta fissa... euro 16,00 46 Modo di pagamento: 1. All ufficio del registro o con marche. 2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l indicazione del prezzo: per ogni documento Imposta dovuta fissa... euro 16,00 47 Art Atti e documenti di cui all art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all art del Codice civile: per ogni foglio o esemplare Imposta dovuta fissa... euro 16,00 48 Modo di pagamento: 1. All ufficio del registro o con marche. Nota: 1. L imposta è dovuta sin dall origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse. 45 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 46 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 47 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 48 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 27

28 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Art Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titolo o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare Imposta dovuta fissa... euro 16,00 49 Modo di pagamento: 1. All ufficio del registro o con marche. Nota: 1. I documenti di cui contro sono soggetti all imposta in caso d uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell imposta sul valore aggiunto. 2. Le qualifiche debbono risultare dall intestazione degli atti. Art Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare Imposta dovuta fissa... euro 16,00 50 Modo di pagamento: 1. All ufficio del registro o con marche. Art Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare Imposta dovuta fissa... euro 16,00 51 Modo di pagamento: 1. All ufficio del registro o con marche. Articoli da 28 a 30 (omissis). Art Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare Imposta dovuta fissa... euro 16, Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 50 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 51 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 52 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 28

29 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Modo di pagamento: 1. All ufficio del registro o con marche. Art Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell imposta sin dall origine ovvero l esenzione: per ogni esemplare dell atto, documento o di altro scritto Imposta dovuta fissa... euro 16,00 53 per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto Imposta dovuta fissa... euro 16,00 54 Modo di pagamento: 1. All ufficio del registro o con marche. Allegato B (omissis). 53 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 54 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 29

30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 * Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (G.U. n. 268 del 16 ottobre Suppl. ord. n. 1) Articoli da 1 a 77 (omissis). Allegato A (art. 26-quater, comma 1, lettera a) da a) a ff): invariate. gg) le società di diritto croato denominate: dionicko drustvo, drustvo s ogranicenom odgovornoscu, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all imposta croata sugli utili. (Lettera aggiunta, con effetto 1 luglio 2013, dall art. 1, comma 1, D.M. 25 ottobre 2013) 1. da 1 a 27: invariati. Allegato B (Art. 26-quater, comma 4, lettera a) 28) porez na dobit in Croazia. (Numero aggiunto, con effetto 1 luglio 2013, dall art. 1, comma 1, D.M. 25 ottobre 2013) 2. * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 379, il testo del provvedimento. 1 Il D.M. 25 ottobre 2013 è stato pubblicato nelle G.U. n. 259 del 5 novembre Il D.M. 25 ottobre 2013 è stato pubblicato nelle G.U. n. 259 del 5 novembre

31 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602 * Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (G.U. n. 268 del 16 ottobre suppl. ord. n. 2) Articoli da 1 a 18 (omissis). Art Dilazione del pagamento Commi da 1 a 1-quater: invariati. 1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire 1-2 il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) solvibilità del contribuente, valutata 3-4 in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma (Comma aggiunto dall art. 52, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69) 5. Comma 2: invariato. 3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive 6-7 : da a) a c): invariate. Commi 4 e 4-bis: invariati. (Articolo così sostituito, con effetto 1 luglio 1999, dall art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 640, il testo del provvedimento. 1 La parola riportata in corsivo è stata così sostituita dall art. 52, comma 1, lettera a), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 2 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall art. 52, comma 1, lettera a), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 4 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 5 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 6 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall art. 52, comma 1, lettera a), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 31

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