Atto scritto di informazione (denuncia) all Autorità giudiziaria
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- Anna Maria Bonfanti
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2 Atto scritto di informazione (denuncia) all Autorità giudiziaria
3 COMPITI GENERALI IL DOVERE DI INFORMARE L AUTORITA LE DENUNCE OBBLIGATORIE SANITARIE: comunicazione all Autorità competente (Sindaco, in qualità di autorità sanitaria, ASL ) di fatti direttamente appresi dal medico nell esercizio professionale, nell interesse della sanità pubblica (indagini statistiche ed epidemiologiche, misure igieniche e preventive).
4 COMPITI GENERALI: INFORMARE L AUTORITÀ DENUNCE SANITARIE
5 COMPITI GENERALI: INFORMARE L AUTORITÀ LE DENUNCE OBBLIGATORIE Cosa dice il codice penale? REFERTO Art. 365 C.P. (Omissione di referto) - Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità (giudiziaria).., è punito con la multa Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
6 Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale
7 COMPITI GENERALI: INFORMARE L AUTORITÀ IL REFERTO COSA TUTELA LA LEGGE? IL BENE PUBBLICO DELL AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, RAPPRESENTATO DALLA POSSIBILITA PER LO STATO DI VENIRE A CONOSCENZA DI DELITTI PERSEGUIBILI D UFFICIO NELL IMMEDIATEZZA DEL FATTO
8 COMPITI GENERALI: INFORMARE L AUTORITÀ IL REFERTO UN TEMPO PROFESSIONI SANITARIE PRINCIPALI (MEDICO, ODONTOIATRA, VETERINARIO, FARMACISTA) E PROFESSIONI AUSILIARIE (TECNICI, INFERMIERI PROFESSIONALI E ALTRI SOGGETTI ABILITATI) OGGI TALE DISTINZIONE E VENUTA A CADERE DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE 42/1999 HA UNIFORMATO I LIVELLI DELLE SINGOLE PROFESSIONI SANITARIE, CHE PERTANTO HANNO I MEDESIMI OBBLIGHI AI FINI DEL REFERTO.
9 2 COMPITI GENERALI: INFORMARE L AUTORITÀ IL REFERTO CONDIZIONI CHE OBBLIGANTI IL REFERTO ART. 365 CP 1. ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA ABBIA PRESTATO OPERA O ASSISTENZA 2. SITUAZIONI TALI DA POTER CONFIGURARE UN DELITTO PERSEGUIBILE D UFFICIO 3. ASSENZA DI CAUSE DI CAUSE DI ESENZIONE DALL OBBLIGO DI RIFERIRE I FATTI ALL AUTORITA GIUDIZIARIA (l esimente di cui sopra) 4. ALTRE SITUAZIONI IN CUI E SEMPRE UTILE QUALI LA MORTE SOSPETTA, IL SUICIDIO E TENTATO SUICIDIO
10 2 COMPITI GENERALI: INFORMARE L AUTORITÀ IL REFERTO ASSISTENZA PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE CARATTERE DI CONTINUITA O COMUNQUE UN ATTIVITA DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ESPLICATA SU UNA PERSONA VIVENTE OPERA UN INTERVENTO SINGOLO, OCCASIONALE O TRANSITORIO O COMUNQUE EFFETTUATO AL SOLO SCOPO DI ACCERTAMENTO: AD ES. LE ATTIVITA TECNICHE E DI LABORATORIO, UNA VISITA FISCALE
11 IL REATO OGNI FORMA DI ILLECITO A CUI L ORDINAMENTO GIURIDICO COLLEGA COME CONSEGUENZA UNA PENA: IL CODICE PENALE DISTINGUE I REATI IN: DELITTI: SONO I REATI PIU GRAVI, PUNTI CON L ERGASTOLO, LA RECLUSIONE O LA MULTA CONTRAVVENSIONI: SONO I REATI MENO GRAVI, PUNITI CON L ARRESTO O L AMMENDA
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15 LESIONI PERSONALI
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17 LESIONI PERSONALI
18 REFERTO
19 LE DENUNCE GIUDIZIARIE
20 ! Art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.! Art. 362 c.p. (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio) L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela
21 DENUNCIA O RAPPORTO LA PROCEDURA Art. 331 c.p.p.(denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) devono farne denuncia per iscritto,.. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto
22 LE DENUNCE GIUDIZIARIE DIFFERENZE DELLA DENUNCIA O RAPPORTO RISPETTO AL REFERTO:! occorre la notizia di reato (non aver semplicemente prestato assistenza od opera in casi che possono presentare );! riguarda di tutti i reati perseguibili d ufficio e non solo i delitti (anche le contravvenzioni);! non è prevista l esimente dell ultimo comma dell art. 365.
23 Ragionandoci sopra.. 1
24 Ragionandoci sopra..1
25 Ragionandoci sopra.. 2
26 Ragionandoci sopra..2! Consulenze: Radiologia, Laboratorio, Ortopedia! Diagnosi: Policontuso con ferita l.c. gomito dx, stiramento arto inf. dx, contusioni multiple! Prescrizioni! Prognosi gg. 15 s.c.! Autorità Giudiziaria: SI
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29 A) Il falso materiale : contraffazione e alterazione! Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) Il P.U.che, nell esercizio delle sue funzioni forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni! Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) Il P.U. che, nell esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni! Cass. Penale (Cartella clinica): ciascuna annotazione presenta autonomo valore documentale definitivo qualsiasi successiva alterazione apportata durante la progressiva formazione costituisce falsità.
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31 Art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) - Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa Cass. Penale: falso è l enunciato diagnostico o valutativo medico legale che contraddice criteri di valutazione indiscussi e indiscutibili, come pure quello dedotto da premesse scaturenti da false attestazioni (es.:accertamenti non effettuati, non veritiere descrizioni di sintomi o esami ), mentre deve essere riconosciuto semplicemente errato se la sua attendibilità dipende soltanto dalla non validità dell argomento (sez. III, ) La cartella cl. acquista il carattere di definitività una volta compilata e sottoscritta (sez. V, ); le modificazioni e aggiunte integrano un falso punibile, anche se il soggetto abbia agito per ristabilire la verità, perché violano le garanzie di certezza accordate agli atti pubblici (sez. V, )
32 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE Art cp Nozione del pubblico ufficiale. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
33 NOZIONE DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO Art cp Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
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35 SENTENZE INFERMIERE PUBBLICO UFFICIALE Cass. Pen., Sez. V, , n ricorso di erronea qualificazione giuridica, avverso sentenza del , Corte di Appello di Napoli in cui l imputato era accusato di simulato furto, aveva predisposto un referto medico al fine di assicurare un indebito indennizzo assicurativo; Cass. Pen., Sez. VI, , n il protagonista aveva scagliato una lattina di aranciata piena verso un infermiere ottenendo condanna per tentate lesioni a PU (art. 341 c.p.);cass. Pen., Sez.VI, , n il ricorrente è accusato di minacce a PU in quanto recatosi al P.S. dell Ospedale di Latina si sentiva rifiutare la sua richiesta nel rinnovare medicazione;
36 SENTENZE INFERMIERE PUBBLICO UFFICIALE Cass. Pen., Sez. III, , n. 697in cui infermiere coordinatore del reparto neurologia ed insegnante della scuola allieve infermiere (corso universitario) per violenti atti sessuali verso due allieve infermiere Cass.Pen.. sez.vi, , in Massimario della Cass. Pen, 19991, 10, p.67; Cass. Pen. sez. VI, , n. 6037, in Rivista Penale, pag. 667 anno 1999È stato configurato il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d ufficio, avvisando prontamente di un decesso gli impresari di onoranze funebri art. 319c.p
37 SENTENZE INFERMIERE INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO Cass. Pen., Sez.VI, , n all Infermiere va certamente riconosciuta la qualità di IPS, poiché lo svolgimento del compito di assistenza diretta del malato, oltre a porre l infermiere in legame collaborativo col medico, comporta una certa autonomia nell adempimento delle proprie prestazioni professionali Cass. Pen., Sez.I, , n trattasi di violenza contro un infermiere IPS in sede
38 SENTENZE INFERMIERE INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO Cass. Pen., Sez.III, , n , l infermiere induceva la paziente a subire atti sessuali, commettendo il fatto conabuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica. Il difensore dell imputato proponeva ricorso per la qualifica attribuita e contestava l addebito spiegando che era un semplice esecutore di ordini che poneva in essere prestazioni d opera puramente materiali. La censura è infondata, avendo i giudice di merito riconosciuto all imputato, in quanto infermiere presso struttura pubblica ospedaliera la menzionata qualità di IPS; Cass.Pen , in Rivista Penale, 1988, pag. 184, la Corte riconosce qualifica di IPS ospedaliera;
39 INFERMIERE E SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA Art cp Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione. Es. L infermiere che lavora in uno studio privato da solo o con altri professionisti.
40 da un grande potere derivano tante responsabilità (L Uomo Ragno, 1962)
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