VISTO DI CONFORMITA COMPENSAZIONI IVA

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1 VISTO DI CONFORMITA COMPENSAZIONI IVA A cura della Commissione Gestione Studio dell Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza Delegato del Consiglio Direttivo: Pierluigi De Benedittis Presidente: Gaetano Petrassi Componenti: Valentina Cavaliere, Paolo De Falco, Paola Filice, Emanuela Iaccino, Dante Masellis, Marco Sangiacomo, Giulio Saporito, Rosamaria Straface 1

2 INDICE Introduzione Capitolo 1 - Ambito di applicazione del Visto di conformità 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTI ABILITATI A RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA CONTROLLI LEGATI AL RILASCIO DEL VISTO SANZIONI IN CASO DI FALSE ATTESTAZIONI 10 Capitolo 2 -Guida operativa 2.1 PROCEDURE E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL ABILITAZIONE 13 AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ 2.2 POLIZZA FIDEIUSSORIA 16 Capitolo 3 Responsabilità e tariffe 3.1 LE RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI 21 Allegati A. Fac-simile Comunicazione al Fisco B. Fac-simile Dichiarazione sostitutiva C. Check list 2

3 Introduzione (a cura di Pierluigi De Benedittis) Il ritorno del Visto di conformità nello scenario tributario italiano si ha all indomani della creazione da parte dell Agenzia delle Entrate di una nuova task force specializzata nelle azioni di contrasto alle compensazioni indebite. Lo stesso Direttore dell Agenzia, Attilio Befera, conferma che «sono 167 i milioni di euro riguardanti le compensazioni indebite individuate dal 2007 fino ai primi mesi del 2009, fenomeno che ha portato gli accertatori ad intensificare i controlli su più di 8 mila contribuenti in odore di evasione». «Filosofia di tale nuovo adempimento, continua Befera, è quello di prevenire tali patologie anziché attuare controlli a posteriori, evitando quindi di toccare gli interessi dei cittadini onesti». Da qui nuovi scenari si aprono per i professionisti, i quali, se da un lato si vedono coinvolti forzatamente in un nuovo accollo di lavoro e responsabilità, dall altro potrebbero sfruttare tale opportunità quale momento di qualificazione professionale e ulteriore fidelizzazione con la clientela. I vertici nazionali degli ordini professionali interessati, infatti, se da una parte invitano l Agenzia a valutare attentamente se con l introduzione di filtri preventivi generalizzati si va a ledere un diritto sacrosanto del contribuente, così come dichiara Claudio Siciliotti (Presidente CNDCEC), da un altra accoglie tale innovazione come riconoscimento dell affidabilità e valenza del sistema ordinistico, così come afferma Marina Calderone (Presidente Nazionale Consulenti del Lavoro). È indubbio che dal 2010 tutti i professionisti abilitati al rilascio del Visto si ritroveranno con un ulteriore fardello di adempimenti e responsabilità che li costringerà ad operare, come sempre, in situazioni di tempistiche ristrette e di normative dubbie e lacunose. La speranza è che un tale aggravio lavorativo per i professionisti, ed economico per le aziende, possa effettivamente portare ai risultati attesi in tema di evasione. 3

4 Obiettivo di tale elaborato, alla luce delle decine di articoli pubblicati dalle testate specialistiche e dei diversi Vademecum che si ritrovano in circolazione, è quello di dare ai colleghi una guida snella e pratica, a misura di Commercialista al fine di avere una indicazione precisa su quelli che sono i passaggi da dover seguire al fine di poter operare al meglio nell ambito del rilascio del Visto di conformità per le compensazioni Iva. 4

5 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA 1.1 Ambito di applicazione (a cura di Emanuela Iaccino) Le nuove norme procedurali per la compensazione dei crediti Iva sono contenute nel decreto legge n. 78/2009 (Decreto anticrisi), convertito nella legge 03/08/2009 n. 209 pubblicata sulla G.U. 179/09 supplemento ordinario n. 140, e sono operative dal 01/01/2010. L obiettivo è quello di contrastare l utilizzo in compensazione di crediti Iva non esistenti. Le nuove regole sulle compensazioni iva sono i seguenti: 1. Fino a euro annui: libero utilizzo dell Iva in compensazione già dal mese di gennaio. 2. Da a euro annui: la compensazione del credito è possibile solo dopo la presentazione della Dichiarazione Iva. 3. Oltre euro annui: la compensazione è possibile solo dopo la presentazione della Dichiarazione Iva munita del visto di conformità. La compensazione per quel che concerne i punti 2. e 3. può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito. Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale (si ricorda che il termine di presentazione scade il 30 settembre), la norma introduce la possibilità di presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma sganciata dal modello Unico, a partire dal 1 febbraio successivo all'anno d'imposta. Tale modifica consente di compensare il credito annuale a partire dal 16 marzo. Inoltre, chi presenterà la dichiarazione annuale entro febbraio non sarà tenuto alla trasmissione della comunicazione dati Iva. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito iva oltre la soglia annua di euro dovranno presentare la Dichiarazione Iva munita di visto di conformità apposto da un professionista abilitato. 5

6 Esempi pratici: 1. (fino a annui): a. Credito Iva 8.000: si può utilizzare in compensazione dal 01/01/2009 senza problematiche particolari se non quello dell invio dell F24 on-line b. Credito Iva : utilizzo libero fina a e riporto di nelle liquidazioni periodiche del (da a annui): a. Credito Iva : se lo si vuole utilizzare tutto in compensazione occorrerà trasmettere la Dichiarazione Iva a partire dal 01 Febbraio e compensare a partire dal 16 marzo( nessuna compensazione sarà possibile a gennaio e febbraio). Comunque l utilizzazione del credito sarà possibile a partire dal 16 del mese successivo alla presentazione della Dichiarazione Iva. 3. (Oltre i annui): a. Credito Iva : Se lo si vuole utilizzare tutto in compensazione occorrerà trasmettere la Dichiarazione Iva a partire dal 01 Febbraio con apposizione del visto di conformità e compensare a partire dal 16 marzo( nessuna compensazione sarà possibile a gennaio e febbraio). Comunque l utilizzazione del credito sarà possibile a partire dal 16 del mese successivo alla presentazione della Dichiarazione Iva munita di visto di conformità L Agenzia dell Entrate stabilisce inoltre che i contribuenti per poter effettuare le compensazioni al di sopra della soglia dei euro devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia dell Entrate. Le modalità previste sono due: 1. Attraverso i canali Entratel o Fisconline direttamente dal contribuente 2. Tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel Per cui tutti i servizi di remote banking o internet banking possono essere utilizzati dal contribuente per le compensazioni fino a euro annui. Attraverso il Cassetto Fiscale il contribuente può in qualsiasi momento, prima di effettuare una compensazione, ottenere le informazioni relative ai crediti iva risultanti dalla dichiarazione o dall istanza, nonché quanto si è utilizzato nelle compensazioni precedenti ed il residuo disponibile. 6

7 1.2 Soggetti abilitati al rilascio del visto (a cura di Emanuela Iaccino) Dal 2010 i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15 mila euro annui devono presentare la Dichiarazione Iva dalla quale emerge il credito corredata del Visto di conformità. Il visto può essere rilasciato da: dai professionisti iscritti all albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili; dai Consulenti del Lavoro; dai soggetti in possesso del diploma di ragioneria o di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti, iscritti alla data del nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, sub categoria tributi; dalle associazioni sindacali e di categoria; da responsabile dell assistenza fiscale dei Caf In alternativa, la dichiarazione potrà essere sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del DPR 22/7/1998, n. 322, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. La norma fa riferimento a quei soggetti che firmano la dichiarazione dei redditi delle società di capitali sottoposte al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, ossia ai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione quindi al Revisore Unico o Presidente del Collegio Sindacale. I soggetti summenzionati per poter rilasciare il visto di conformità, devono essere inseriti dall Agenzia dell Entrate nell Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto dopo che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato DM 164/1999e dopo aver stipulato un apposita polizza fideiussoria professionale. 7

8 Nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un CAF-imprese o ad un professionista abilitato. Tali soggetti saranno comunque tenuti a svolgere i controlli formali ed a predisporre la dichiarazione. 1.3 Controlli legati al rilascio del visto (a cura di Emanuela Iaccino) Il visto di conformità rappresenta un attestazione del professionista nella quale dichiara: che i dati esposti nel modello corrispondono alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia, che è stata verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie che vi è corrispondenza tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e tra queste e la relativa documentazione La normativa di riferimento è l art. 2, comma 2, lettere a), b) del DM 164/1999. La circolare n. 134 del 1999 inoltre, con riguardo alle dichiarazioni iva, ha sostenuto che i controlli preliminari per il rilascio del visto sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni oltre alla verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. A dare una ulteriore indicazione sul tenore dei controlli da effettuare è la Circolare 57/E del 2009 che ribadisce che si tratta solo di un controllo formale e precisando che la verifica non comporta valutazioni di merito ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza in ordine all ammontare delle componenti positive e negative relative all attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini dell imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto e dell imposta regionale sull attività produttive.... Diversamente si ricadrebbe nella certificazione tributaria (visto pesante) di cui all'art. 36 del D.Lgs. 241/97 dove, oltre a quanto previsto dall'art. 35 viene richiesto che si accerti "l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali" o nell l asseverazione degli elementi contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore (art. 3 del D.M. n. 164/1999). 8

9 Il controllo per l apposizione del visto si può così riassumere: Individuazione dell attività svolta Esame formale della documentazione In particolare, trattandosi del visto valido a certificare la conformità del credito Iva, il professionista limita i suoi controlli alla sola documentazione relativa all imposta sul valore aggiunto, quale, ad esempio:fatture di acquisto (bolle doganali, schede carburanti, autofatture, ecc.); fatture di vendita;corrispettivi; Verifica dell operazioni che possono generare un eccedenza di iva Esame formale dei registri e corrispondenza degli stessi con i documenti (registri Iva acquisti e vendite, sezionali, riepilogativi, ecc.; Corrispondenza della Dichiarazione ai registri Esame formale (calcoli ecc) della dichiarazione. Relativamente alle dichiarazioni Iva, i controlli dovranno essere finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte, nonché nel riporto delle eventuali eccedenze risultanti dalle dichiarazioni precedenti. Compensazione importi superiori a Check list: (vedi allegato C) 1. Verifica della corrispondenza del codice Ateco indicato nella dichiarazione con il tipo di attività risultante della documentazione contabile del contribuente. 2. Verifica nel caso di doppia attività se in virtù della contabilità unificata o separata occorre l utilizzo di un unico modulo con indicazione dell attività prevalente o due moduli diversi. 3. Verifica della genesi del credito Iva: a. presenza di operazioni non imponibili b. presenza di rilevanti operazioni di acquisto o importazione di cespiti ammortizzabili c. presenza di operazioni non soggette ad imposta d. presenza di diverse aliquote tra operazioni attive e passive e. operazioni non imponibili effettuate da produttori 4. Controllo del credito dei periodo precedenti attraverso alla verifica dell esposizione del credito nella dichiarazione presentata. 5. Verifica delle liquidazioni periodiche ed eventuali istanze di rimborso infrannuali. 6. Verifica del cassetto fiscale se possibile per evitare duplicazioni di compensazioni. 9

10 7. Verifica entità del credito da utilizzare in compensazione: a. Se il credito da usare in compensazione è maggiore o uguale al volume d affari occorre una verifica integrale della corrispondenza di tutti i documenti dell anno b. Se il credito da usare in compensazione è minore al volume d affari la verifica va effettuata sui soli documenti di acquisto con iva superiore al 10% del totale dell iva detratta. Se non ci sono fatture con questo importo iva allora nessun ulteriore controllo è necessario. 8. Verifica che i dati su esposi siano corrispondenti con quelli indicati all interno della dichiarazione iva. 9. Apposizione del visto di conformità nel frontespizio della dichiarazione 10. Presentazione telematica dichiarazione Iva 11. Compensazione possibile a partire dal 16 del mese successivo su F24 inviato con servizi telematici messi a disposizione dall agenzia dell entrate. 1.4 Sanzioni in caso di false attestazioni (a cura di Paola Filice) Con riferimento alle violazioni relative al visto di conformità, il regime sanzionatorio è contenuto nell articolo 39 del D.Lgs 241/97. L infedele attestazione dell effettuazione dei controlli ritenuti necessari per apporre il visto di conformità, comporta l irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2.582,00. A fronte di ripetute violazioni e/o violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione della facoltà di rilasciare il visto per un periodo da uno a tre anni. E, per l eventuale ripetizione di violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, potrà essere sanzionata con l inibizione della facoltà di rilasciare il visto. E considerata violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione. Inoltre, la violazione sarà punibile all ulteriore condizione che non trovi applicazione l art. 12-bis del D.P.R. 602/1973, in base al quale non si procede all iscrizione a ruolo per somme inferiori ad euro 16,53 per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d imposta. 10

11 L Agenzia delle Entrate, con la circolare n.52/e del 2007, ha avuto modo di chiarire che la responsabilità del soggetto che ha apposto il visto è rilevabile : solamente se emergono somme a carico del contribuente; e, soprattutto, solo se non sono stati eseguiti i soli controlli, di cui al DM n. 164/99, nell attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali è stato rilasciato il visto di conformità. Tuttavia, in considerazione del fatto che non tutte le circostanze che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che rilascia il vista, alla luce del principio di colpevolezza, sancito dall art. 5 del D.Lgs n.472/97, la sanzione a carico dei professionisti, nei casi d infedeltà del visto di conformità, deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra : quanto attestato tramite il rilascio del visto e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo. Con la circolare n. 52/E del 2007, l Agenzia ha chiarito che, il professionista che ha rilasciato il visto di conformità in maniera infedele ed intende ravvedere l infedeltà deve comunicare tale volontà al contribuente che, a sua volta potrà : 1. sanare, nei termini ed alle condizioni di cui al medesimo art. 13, c.1, lett. b) del D.Lgs 472/97,le irregolarità e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell imponibile o sulla liquidazione del tributo. In pratica, si ricorre all istituto del ravvedimento operoso, secondo il quale occorre inviare all Agenzia, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa, una comunicazione nella quale trovano indicazione i dati identificativi del contribuente, il tipo e numero di protocollo telematico della dichiarazione e le motivazioni per le quali l autore della violazione intende ravvedersi. Contemporaneamente, deve essere pagata la sanzione ridotta. 11

12 2. O, presentare una dichiarazione integrativa o correttiva, ai sensi dell art. 2, c.8 ed 8-bis, del D.P.R. n. 322/98, rispetto a quella per la quale furono rilasciati il visto di conformità in maniera infedele. In questo caso, il soggetto che a suo tempo rilasciò il visto di conformità non sarà punibile per tale violazione. (Circolare n. 11/E del 2008 dell Agenzia delle Entrate). 12

13 2. GUIDA OPERATIVA 2.1 Procedure e adempimenti per la richiesta di abilitazione al rilascio del visto di conformità (a cura di Giulio Saporito) I criteri e le condizioni per il rilascio del visto di conformità sono contenuti nell art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti Fra gli adempimenti preliminari posti a carico dei professionisti intenzionati al rilascio del visto di conformità, vi è l obbligo di effettuare preventivamente un apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del professionista medesimo, allegando la documentazione ivi indicata. A seguito della verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, la Direzione regionale competente provvede all iscrizione del professionista nell elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità potranno quindi procedere allo stesso, soltanto dopo aver assolto ai seguenti adempimenti e formalità: La sottoscrizione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile ( la cui trattazione verrà approfondita di seguito, al punto 2.2); Inoltro di un apposita comunicazione all ufficio gestione tributi della corrispondente DRE. 13

14 L art. 21 del D.M. n. 164/1999, stabilisce quali sono le informazioni che la Comunicazione alla competente DRE deve possedere. (vedi allegati A e B) Comunicazione alla competente DRE Richiesta di inserimento nell'elenco centralizzato, dell' Agenzia dell'entrate, da parte dei soggetti legittimati al rilascio del visto sulle dichiarazioni fiscali. Dati anagrafici (Professionista). Requisiti professionali (Professionista). CONTENUTO Numero di codice fiscale (Professionista). Partita I.V.A. (Professionista). Domicilio ed altri luoghi in cui viene esercitata l'attività professionale. Denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti del Consiglio di amministrazione, ove previsto, del Collegio Sindacale e delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività fiscale, con l'indicazione delle specifiche mansioni da affidare ad esse. ALLEGATI Dichiarazione relativa all' insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine di appartenenza. Dichiarazione inerente la sussistenza dei requisiti soggettivi statuiti dall art. 8, comma 1, del citato decreto. Copia della polizza assicurativa. La Comunicazione prevista dall art. 21 D.M. 164/1999, insieme con la documentazione allegata, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, alla competente Direzione Regionale delle Entrate. 14

15 Si precisa che la legittimazione al rilascio del visto di conformità e quindi l iscrizione del professionista richiedente nell Elenco Centralizzato dell Agenzia dell Entrate, sarà rilasciata, soltanto dopo che quest ultima avrà verificato la regolarità e la correttezza della documentazione prevista e richiesta dal citato D.M. 164/1999. Applicando in analogia, all apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale I.V.A. le statuizioni previste della Circolare 21/E emanata dall Agenzia delle Entrate in data 04/05/2009 (Assistenza fiscale sul modello 730/2009), si traggono ulteriori regole da osservare nella predisposizione della Comunicazione da inviare alla competente DRE. Tale circolare prevede: Per mantenere la propria iscrizione nell elenco informatizzato, il professionista abilitato deve provvedere tempestivamente ( entro 30 giorni dalla data di manifestazione delle future variazioni) a comunicare alla DRE competente ogni variazione dei dati comunicati e far pervenire il rinnovo della prevista polizza assicurativa o l attestato di quietanza di pagamento qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate; Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l attività di assistenza fiscale nell ambito di un associazione professionale di cui all art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR, nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre i dati del singolo professionista, anche quelli dell associazione di cui il medesimo fa parte. Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenete all associazione che non sia personalmente iscritto nell elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni Regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. Ulteriore precisazione della circolare in oggetto riguarda il fatto che la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni. 15

16 2.2 La polizza assicurativa obbligatoria (a cura di Valentina Cavaliere) Le istruzioni delle Direzioni regionali ricordano come il professionista che intenda rilasciare il visto di conformità debba stipulare un apposito contratto di copertura assicurativa avente le sotto indicate caratteristiche e requisiti: la polizza deve contenere l espresso riferimento alla prestazione di assistenza fiscale con l apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai sensi dell art. 35 del D. Lgs n. 241/1997; il massimale previsto dalla polizza deve essere adeguato al tipo di attività svolta. In particolare si deve tenere conto del numero dei contribuenti assistiti; il numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e in ogni caso non deve essere inferiore all importo di ,80. La scelta del massimale non può quindi che ricadere sul professionista, con il controllo della Dre che autorizzerà l attività, che si troverà impegnato in una valutazione preventiva dei propri rischi da comunicare alla compagnia assicuratrice. la polizza non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente. Tuttavia tale circostanza è possibile nel caso in cui l assicurazione si impegni espressamente a risarcire per l intero il soggetto danneggiato riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sul professionista assicurato; il contratto assicurativo deve prevedere, per gli errori commessi durante il periodo di validità della polizza, l integrale risarcimento dei danni denunciati nei cinque anni successivi alla scadenza della polizza stessa, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo (la polizza non deve contenere la clausola c.d. claims made in quanto la stessa non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava assicurato); la polizza non deve contenere l indicazione di un modello di dichiarazione specifico in quanto la possibilità di apporre il visto di conformità riguarda tutte le dichiarazioni fiscali. 16

17 Per i professionisti che svolgono l attività nell ambito di uno studio associato è possibile utilizzare la polizza stipulata dallo studio stesso per i rischi professionali. Tuttavia in questo caso è necessario che: la polizza indichi i dati di ogni singolo professionista che intende garantire (quest ultimo deve presentare autonoma richiesta); la polizza preveda un autonoma copertura assicurativa per l attività di assistenza fiscale non inferiore a ,80; la polizza rispetti le condizioni indicate in precedenza. Per quanto riguarda gli adempimenti periodici, si prevede che il professionista per mantenere la propria iscrizione nell elenco dei soggetti legittimati al visto dovrà far pervenire, periodicamente, il rinnovo della polizza assicurativa o l attestazione di quietanza di pagamento, se si sceglie di pagare il premio in forma rateale. Da quanto finora esposto si evince che la copertura assicurativa non tutela l amministrazione finanziaria ma il contribuente per gli eventuali danni subiti. Occorre quindi chiedersi quali siano questi danni, anche per comprendere quando la copertura è congrua. Il danno dovrebbe riguardare solo le sanzioni irrogate al contribuente, dato che l imposta e gli interessi richiesti dall Agenzia in caso di compensazione di un credito inesistente o non spettante pur in presenza di visto sulla dichiarazione sarebbero comunque dovuti dal soggetto vistato che ne ha fruito indebitamente. 17

18 3. RESPONSABILITA E TARIFFE 3.1 Le responsabilità del professionista (a cura di Rosamaria Straface) Il visto di conformità costituisce uno dei livelli dell attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che i legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all amministrazione finanziaria: con l apposizione del medesimo, viene attestata l esecuzione dei controlli indicati dall art.2 del decreto 164 del In tal modo, il professionista si fa garante nei confronti dell Amministrazione in merito: - alla conformità dei dati esposti nel modello rispetto alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia - alla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie - alla conformità tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e tra queste e la relativa documentazione Per effetto delle disposizioni di cui all' art. 3 del d.l. n. 132/95, nell'ambito del mercato dell'assistenza tributaria viene ad individuarsi un nuovo servizio, riconducibile all'offerta di una prestazione aggiuntiva rispetto alla semplice compilazione della dichiarazione, che consiste nella apposizione del visto di conformità formale alla dichiarazione stessa. In ragione delle agevolazioni di cui fruiscono i contribuenti le cui dichiarazioni recano il visto di conformità, gli operatori che sono in grado di prestare tale servizio appaiono detenere una posizione di vantaggio, riconducibile al fatto che essi erogano una prestazione di sicuro interesse per il consumatore, non sostituibile con le altre prestazioni di natura tecnico-contabile. La logica di fondo del regolamento sull'assistenza fiscale è quello di una tendenziale uniformità soggettiva fra: il soggetto che tiene la contabilità del contribuente, la facoltà di apporre il visto di conformità, la predisposizione e successiva trasmissione telematica della dichiarazione vistata, sebbene con alcune deroghe e presunzioni che, tuttavia, non smentiscono l'assunto di base. 18

19 È evidente che la prevista coincidenza soggettiva è finalizzata alla creazione di un contesto nel quale il rilascio del visto di conformità costituisce solamente un'assunzione di responsabilità del professionista ovvero del Caf sul proprio operato svolto nel corso dell'anno e sulla predisposizione della dichiarazione. Il decreto legge n. 78/2009, rendendo obbligatoria l apposizione del visto al fine di ottenere l esercizio di un diritto, imporrebbe una assunzione di responsabilità più elevata per il professionista che è chiamato ad apporlo a soggetti per i quali non ha curato la contabilità o per i quali non ha presentato la dichiarazione. Questo si evince proprio dalla stessa circ. n. 57/E 2009 nella parte in cui tratta i controlli documentali che devono essere messi in campo per evitare la contestazione di un visto di conformità infedele. La commissione, pertanto, evidenzia l'importanza del fatto che il singolo professionista valuti attentamente l'entità dei controlli da effettuare e la mole dei documenti da acquisire in copia, in maniera tale da consentirgli un'adeguata tutela in caso di procedimenti a suo carico. Secondo i parametri della responsabilità contrattuale (art e 1218 c.c.), quella professionale è una responsabilità che si fonda su una condotta informata a dolo o colpa. Più precisamente il libero professionista risponde di regola verso il cliente, oltre che per dolo, per colpa anche lieve (Cass.14/08/1997 n. 7618); nel caso specifico del visto di conformità a tutela del cliente interviene la polizza assicurativa obbligatoria. Presupposto minima della responsabilità è la colpa, comprensiva di ogni fatto illecito perpetrato dall agente, voluto o non direttamente voluto, ma da lui comunque provocato o a lui imputabile per mancanza di diligenza, perizia o prudenza. Come visto precedentemente, l art. 39 del D.Lgs 241/97 dispone che l infedele attestazione dell effettuazione dei controlli ritenuti necessari per apporre il visto di conformità, comporta l irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2.582,00 (esigibile se dalle attività di liquidazione, controllo formale emergano somme dovute a carico del contribuente). Per effetto delle modifiche operate dalla legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n.296), in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi, l Amministrazione può sospendere la facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni, mentre la sanzione consistente 19

20 nella inibizione della relativa facoltà, opera solo in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione. L art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 dispone che colui il quale, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi, ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. CONCORSO FORMALE OMOGENEO: una sola azione (od omissione) si commettono diverse violazioni della medesima disposizione. CONCORSO FORMALE ETEROGENEO: una sola azione (od omissione) vengono violate disposizioni diverse. CONCORSO MATERIALE OMOGENEO: con più azioni od omissioni si commettono diverse violazioni formali della stessa disposizione La circolare 52/E 2007 chiarisce che in relazione all art.39 del D.lgs. 241 del 1997, quando nei confronti del medesimo soggetto vengono constatate diverse violazioni relative al visto di conformità o dell asseverazione, la condotta si realizza mediante più azioni od omissioni con cui vengono commesse diverse violazioni della stessa disposizione di legge. In ordine alla natura delle violazioni in esame, trattandosi di condotte illecite imputabili ad un soggetto diverso dal contribuente, valgono le stesse considerazioni relative alla tardiva trasmissione della dichiarazione. Considerando il quadro normativo delineato, se nei confronti del medesimo soggetto vengano riscontrate più violazioni degli obblighi relativi al rilascio del visto di conformità, le violazioni daranno luogo all applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse. Rimane ferma l applicabilità, al ricorrere dei presupposti, delle disposizioni contenute nell art. 12, comma 2, qualora si possa configurare, rispetto alle violazioni, il vincolo della progressione. 20

21 3.2 Determinazione delle tariffe (a cura di Pierluigi De Benedittis e Marco Sangiacomo) I colleghi nel decidere se offrire questo servizio ai clienti e nella determinazione delle tariffe da applicare dovranno scrupolosamente valutare una serie di parametri: Le sanzioni a carico del professionista in caso di infedele attestazione I costi dell assicurazione obbligatoria che garantisce i clienti dai danni eventualmente provocati da quest attività I reali vantaggi che i clienti avranno dall apposizione del visto nelle loro dichiarazioni IVA L inserimento del professionista nell elenco centralizzato dei soggetti legittimati al suo rilascio Ovviamente la Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non contiene espressamente uno specifico onorario riconducibile al rilascio del visto di conformità ed è a nostro parere che lo stesso possa essere inquadrato nell art. 32 della Tariffa (Revisioni contabili), il quale riguarda gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili omissis.nonché per l accertamento dell attendibilità dei bilanci. Effettivamente l attività legata al rilascio del visto è molto vicina, in termini lavorativo professionali, a quelli di una revisione. Chiaramente, al caso specifico, bisogna aggiungere tutte le considerazioni, per come su esposte, al fine di rendere la tariffa il più corrispondente possibile a quello che è l impegno e la responsabilità che il professionista profonde nello svolgere tale prestazione. Considerato poi, che l art. 32 della Tariffa, in materia di determinazione degli onorari, fa poi esplicito riferimento all art. 24 dello stesso tariffario, che a sua volta rinvia all art. 19, lettera a), numeri 1) e 2), ci si rende conto che praticamente l attività del rilascio del visto potrebbe essere remunerata al commercialista sulla base delle ore spese al fine del rilascio stesso. In questo caso la tariffa prevede un onorario che va da un minimo di 51,65 per ora o frazione di ora, ad un massimo di 413,17 per ora o frazione di ora. 21

22 Alla luce delle analisi e valutazioni di tutti gli elementi finora considerati, visto l alto profilo professionale della prestazione, sembrerebbe pacifico affermare che si possa applicare la tariffa oraria massima, rapportata al tempo impiegato per effettuare tutti quegli ulteriori controlli di conformità e corrispondenza che il visto di conformità impone ai fini del suo rilascio. 22

23 ALLEGATO A All agenzia delle Entrate direzione Regionale Oggetto: comunicazione di cui all articolo 21, decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 per l esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità. Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in Via codice fiscale partita Iva iscritto/a all ordine dei di n. abilitato/a alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, comunica che intende esercitare, a norma dell articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità previsto dall articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n A tale scopo, allega alla presente comunicazione: 1) copia della polizza assicurativa di cui all articolo 22 del decreto ministeriale 164/1999; 2) dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dall ordine professionale di appartenenza; 3) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 164/1999; 4) dichiarazione attestante il possesso dell abilitazione, rilasciata dall agenzia delle Entrate, alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali. Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo), o gli attestati delle quietanze (se il pagamento è suddiviso in rate). Luogo e data Firma 23

24 ALLEGATO B DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL ART. 46 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 Il sottoscritto/a nato/a a, il, residente in, Via ; Codice fiscale, esercente l attività di, presso (indicare se studio associato), con sede in, Via, consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione e/o uso di atti falsi, espressamente richiamate dall art. 76 del D.P.R. n. 445, del 28/12/2000, DICHIARA di non avere a proprio carico e di non aver subìto provvedimenti di sospensione emessi dall ordine di appartenenza; di non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; di non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; di non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; di essere in possesso di abilitazione, rilasciata dall Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Data Firma 24

25 ALLEGATO C CHECK LIST (PREDISPOSTA DALLA COMMISSIONE IVA DEL CNDCEC) Soggetto: Sede Legale: Partita IVA: RISPOSTE IMPORTI OSSERVAZIONI A CONTROLLI PRELIMINARI (DA CIRC. 57/2009) 1 Codice attività corrispondente con quello risultante dalla documentazione contabile 2 Aliquota media sulle operazioni attive (vendite) inferiore a quella sulle operazioni passive (acquisti) 3 Presenza di operazioni non imponibili 4 Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili 5 Presenza di operazioni non soggette all'imposta 6 Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli 7 Presenza di credito iva da utilizzare in compensazione (rigo VX5) superiore al volume d'affari (rigo VE40) * * * CONTROLLO DELLE SOLE FATTURE DI ACQUISTO CON IVA DETRATTA SUPERIORE AL 10% DI RIGO VF57 25

26 B * * * CONTROLLI SUCCESSIVI (CONSIGLIATI DA CNDCEC) RISPOSTE IMPORTI OSSERVAZIONI 1 Il soggetto è esportatore abituale? 2 Il soggetto è una società non operativa? 3 Importo iva dovuta/credito da Mod.IVA 2009 (rigo VL38/39) 4 Contabilità iva manuale o meccanografica? 5 I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa? 6 Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione definitiva? 7 Le liquidazioni risultano stampate/trascritte? 8 Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi Modelli F24 di versamento? 9 In presenza di credito IVA 2008, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale? 10 Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota? 11 Risultano corretti gli importi dell'iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota iva corrispondente? 12 Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota? 13 Risultano corretti gli importi dell'iva a credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota iva corrispondente? 14 In presenza di regimi o metodi particolari (ad esempio pro-rata) di determinazione dell'iva ammessa in detrazione risultano formalmente corretti i relativi calcoli? 15 Gli importi del quadro VH corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri? 26

27 16 Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile? * * * Il legale rappresentante dichiara che la documentazione messa a disposizione del professionista è completa e veritiera e dichiara altresì che non sussistono altri documenti rilevanti ai fini dell'apposizione del visto FIRMA Legale Rappresentante In ragione alla valutazione dei dati come sopra esposti si decide di Accogliere/ Rifiutare la Richiesta di apporre il Visto di Conformità per la compensazione dei crediti Iva Data FIRMA Del Professionista N.B.: Questa commissione evidenzia l'importanza che il singolo professionista valuti attentamente l'entità dei controlli da effettuare e la mole dei documenti da acquisire in copia in maniera tale da consentirgli un'adeguata tutela in caso di procedimenti a suo carico 27

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