Istituti Clinici di Perfezionamento Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l Università degli Studi di Milano

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1 Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l Università degli Studi di AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DELLA DIRIGENZA MEDICA (CCNL 08/06/2000; 10/02/2004; 03/11/2005; 05/07/2006) IPOTESI DI CONTRATTO febbraio

2 SOMMARIO Capo I Incarichi dirigenziali e retribuzione di risultato pag. 6 art. 1 Criteri per il conferimento degli incarichi pag. 6 art. 2 Graduazione delle funzioni dirigenziali pag. 8 art. 3 Fondo per la retribuzione di posizione pag. 10 art. 4 Retribuzione di risultato pag. 11 Capo II Sistema di valutazione dei dirigenti pag. 14 art. 5 Il sistema di verifica e valutazione dei dirigenti pag. 14 art. 6 Criteri e procedura per la revoca degli incarichi pag. 15 Capo III Servizi pubblici essenziali pag. 15 Art. 7 Norme di garanzia nei servizi pubblici essenziali pag. 15 Capo IV Norme finali pag. 16 art. 8 Rinvio pag. 16 art. 9 Allegati pag. 17 2

3 Aggiornamento del Contratto integrativo aziendale per l area della dirigenza medica In data. 2007, alle ore..,00 presso la sede dell Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di, ha avuto luogo l incontro per la definizione di una ipotesi di aggiornamento dei contratti collettivi integrativi -2003/ per il personale dell area della Dirigenza medica, tra: L AZIENDA OSPEDALIERA nelle persone di: Francesco Beretta Gianni Martini Antonio Bonaldi Valentino Colao Lelio Viverit LE OO.SS. nelle persone di: Per le OO.SS. UMSPED (AAROI) ANAAO/ASSOMED ANPO FESMED CIMO/ASMD CISL MEDICI 3

4 CGIL SNAMI UIL il.. febbraio 2007 Acquisita la validazione del Collegio sindacale aziendale, ai sensi dell art. 5, 4 comma del CCNL , si procederà alla sottoscrizione del conseguente contratto formale. 4

5 PREMESSO - che, in esecuzione di quanto disposto dall art. 4 del C.C.N.L. 8 giugno 2000, sono stati sottoscritti, tra le OO.SS e la Direzione Aziendale, nel corso degli anni precedenti diversi accordi, finalizzati alla regolamentazione di specifiche materie, la cui disciplina è stata demandata al livello aziendale, fra cui, in particolare, i seguenti: - protocollo 24 luglio 2003, in merito agli incarichi dirigenziali di posizione di area medica (deliberazione 31 luglio 2003, n. 403); - protocollo 17 novembre 2003, in merito al sistema di verifica e valutazione dei dirigenti medici (deliberazione 16 dicembre 2003, n. 628); - protocollo 14 giugno 2005: criteri e modalità per la retribuzione di risultato anno 2004; - protocollo 29 giugno 2005, in ordine all orario di lavoro e all impegno di servizio (deliberazione 29 luglio 2005, n. 361); - protocollo 16 settembre 2005, per la disciplina delle risorse regionali aggiuntive (deliberazione 30 settembre 2005, n. 417); - che, nel corso di precedenti incontri, si era concordato di procedere ad un aggiornamento delle predette intese, per quanto riguarda, principalmente la tematica della graduazione delle funzioni dirigenziali e dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ex art. 26 e segg.del C.C.N.L. 8 giugno 2000 e ciò anche in conseguenza del mutato assetto aziendale; - che tale aggiornamento è altresì coerente con il disposto dell art. 51, 4 comma, ultima parte del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 e successive integrazioni, secondo cui la graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica, secondo i criteri definiti a sensi dell art. 6, comma 1, lett. b (concertazione) ; - che lo scopo prioritario della presente intesa è quello di ricondurre l accordo del 24 luglio 2003 ad una maggiore e più funzionale coerenza con lo spirito e il contenuto dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel frattempo susseguitisi (08/06/2000; 10/02/2004; 03/12/2005; 05/07/2005), nell intento di realizzare i seguenti obiettivi: 1. Riordino delle strutture semplici anche, sulla base di un analisi del nuovo assetto aziendale e di una loro più adeguata collocazione, sulla scorta della definizione contenuta all art. 27, comma 7, del CCNL 8 giugno 2000 e successive integrazioni. 2. Realizzare una più aderente rispondenza delle tipologie di incarico in atto e dei loro contenuti professionali a quelle previste ai punti c) e d) del primo comma, dell art. 27 dello stesso CCNL 8 giugno 2000 e successive integrazioni. 3. Attuare una maggiore equità nella gestione dei fondi della retribuzione di posizione prevedendo, fra l altro, che, nel caso di cessazione degli incarichi 5

6 (dimissioni, ecc ), le relative quote vengano eventualmente riservate ad incremento di quelle destinate alla tipologia di incarico nel cui ambito si è effettuata la vacanza. 4. adeguare ai nuovi CCNL la disciplina pattizia degli istituti già regolamentati a livello integrativo aziendale. - che, con l occasione, si è altresì provveduto all aggiornamento dei precedenti accordi, tenendo anche conto della revisione dei fondi contrattuali conseguente allo scorporo, dall Azienda, del Presidio ospedaliero Commenda-Regina Elena, a far tempo dall , come disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale , n TUTTO CIO PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE: CAPO I INCARICHI DIRIGENZIALI E RETRIBUZIONE DI RISULTATO Art. 1 Criteri per il conferimento degli incarichi 1. Ai sensi dell art. 6, comma1, lett. b) del CCNL 8 giugno 2000, le OO.SS. prendono atto dei seguenti criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, concertandone il contenuto (ex art. 26, 27 e 28 del C.C.N.L. 8 giugno 2000), in sostituzione di quelli sino ad oggi vigenti; 2. conferimento degli incarichi di struttura semplice, o di natura professionale (art. 28, CCNL ) - Dirigenti neo-assunti All atto della prima assunzione, ai dirigenti sono conferibili solo incarichi di natura professionale: decorso favorevolmente il periodo di prova; su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza; con atto scritto e motivato che viene inserito nel fascicolo personale ad integrazione del contratto individuale. - Dopo cinque anni di attività Sono conferibili incarichi: di direzione di struttura semplice; di natura professionale anche di alta specializzazione; di consulenza; di studio e ricerca; ispettivi; di verifica e controllo; 6

7 3. Detti incarichi sono conferibili su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto motivato, sulla base dei criteri e della metodologia seguente: natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; area e disciplina di appartenenza; attitudini personali e capacità professionali sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, sia in relazione all esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti, anche in altre aziende, o con riferimento a esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, secondo i seguenti indicatori di massima: q grado di autonomia q competenza professionale q grado di responsabilità q complessità e rilevanza dell incarico; risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati alla Unità Operativa di appartenenza nel corso dell anno precedente; criterio di rotazione, ove applicabile. 4. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice, fatti salvi i criteri di cui sopra, si procede come segue: l incarico è conferito: nell ambito delle strutture semplici individuate con atto amministrativo della Direzione; attraverso l indizione di uno specifico avviso a rilevanza interna che tenga conto dei criteri di cui sopra nonché dell esito di specifico colloquio. L incarico di Struttura Semplice comporta l autonoma responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate per lo specifico compito. 5. La Struttura Semplice è individuata dalla Direzione aziendale, di concerto con il Responsabile di Struttura Complessa a cui la medesima afferisce secondo criteri, variamente combinati, che tengono conto delle specifiche esigenze organizzative funzionali e di qualificazione professionale. 6. Tali criteri possono essere così riassunti: effettivo grado di autonomia nella gestione di risorse umane finanziarie e strumentali, anche in relazione alla negoziazione del budget specificamente affidato; complessità della struttura e rilevanza delle risorse assegnate; importanza delle funzioni esercitate e loro valenza strategica rispetto agli obiettivi aziendali; svolgimento di azioni di coordinamento tra professionisti afferenti a diverse discipline. 7. Alle strutture semplici possono essere delegate, con atto scritto e motivato, funzioni e responsabilità specifiche da parte dei livelli sovraordinati, con particolare 7

8 riferimento alla gestione clinico assistenziale dei pazienti e con l attribuzione dei relativi ambiti di autonomia, ferme restando le responsabilità gerarchicamente individuate. 8. L incarico di Struttura Semplice è conferito dal Direttore Generale su proposta del Direttore della struttura complessa di cui fa parte la struttura semplice interessata o del Direttore del dipartimento se trattasi di struttura semplice di area dipartimentale. 9. Il Direttore di Struttura o di Dipartimento formula la proposta sulla base di una valutazione comparata dei curricula dei candidati della struttura di appartenenza, che tenga in considerazione, di massima, i seguenti fattori: esperienza professionale maturata nell area di riferimento; attitudine all incarico direzionale da conferire; competenza specialistica richiesta; attività scientifica e formativa coerente con l incarico; 10. Secondo quanto stabilito dall art. 27, 7 comma del C.C.N.L. 8 giugno 2000, la struttura semplice può diversificarsi in due tipologie: struttura semplice, quale mera articolazione interna di struttura complessa e struttura semplice a valenza dipartimentale, qualora l attività dirigenziale si svolga a livello dipartimentale o riguardi più presidi. 11. Tutti gli incarichi hanno durata triennale con facoltà di rinnovo, fatta salva diversa strutturazione dell apparato organizzativo sanitario aziendale. 12. Conferimento di incarichi di struttura complessa (art. 29 CCNL 8 giugno 2000) L incarico viene conferito, a seguito di avviso pubblico, dal Direttore generale sulla base di una rosa di idonei selezionati da una apposita commissione secondo quanto previsto dai criteri e modalità previste dal D.P.R.n. 484/1997; 13. Il Direttore di Dipartimento è nominato dal D.G. fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento (art. 17 bis, 2 comma D. L.vo n. 502). 1. Premesso: Art. 2 Graduazione delle funzioni dirigenziali - che l'art. 26 del CCNL 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica conferma l'applicabilità dell'art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996, salvo che per i commi 4 e 6 sostituiti dal predetto articolo 26; 8

9 - che le tipologie di incarico definite a livello aziendale, in attuazione dell'art. 27 del CCNL, sono le seguenti: Incarico di direzione di struttura complessa Incarico di direzione di struttura semplice Incarico di natura professionale di eccellente specializzazione Incarico di natura professionale di alta specializzazione Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con più di 5 anni. Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di 5 anni. 2. Sulla base della graduazione delle funzioni di cui sopra, le Parti concordano di applicare i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali indicati all'art. 1 del presente contratto integrativo aziendale, tenendo conto delle seguenti specificità: gli incarichi sono attribuiti in relazione alle specifiche esigenze organizzative e strutturali previste dal piano organizzativo aziendale; il valore degli incarichi è determinato tenendo conto della relativa disponibilità economica prevista dallo specifico fondo contrattuale disciplinato dall art. 54 del CCNL 3 novembre 2005, fatta salva ogni successiva integrazione prevista dai contratti integrativi nazionali; 3. Anche nella prospettiva di cui sopra, i criteri per la graduazione delle funzioni dei dirigenti sono associati alla seguente metodologia di assegnazione: CRITERIO/PARAMETRO N Descrizione Tipologia di valutazione 1 Complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti Grado Complessità: massima; elevata; media; bassa 2 Grado di autonomia gestionale nonché Grado di autonomia; massimo; elevato; media; negli interventi e nelle attività professionali basso; 3 Consistenza delle risorse umane, Consistenza: elevato; alto; medio; basso finanziarie e strumentali ricompresse nel budget affidato 4 Svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione, vigilanza, verifica di attività direzionali Grado Complessità: elevata; alta; media; bassa; 5 Grado di competenza specialisticofunzionale o professionale Grado di competenza: ; elevato; alto; medio; 4. La pesatura degli incarichi è determinata dalla valutazione ponderata dei sopraelencati criteri, considerati anche nell ottica dell assetto complessivo aziendale espresso nel piano organizzativo. 9

10 5. I dirigenti con incarico di struttura semplice possono partecipano agli incontri con la Direzione Generale nell ambito della discussione e trattazione del Budget della struttura di appartenenza, insieme al direttore di U.O. 6. Il nuovo assetto determinato potrà essere sempre soggetto a revisione periodica ai sensi di quanto previsto dall art. 26 del CCNL 8 giugno I valori economici degli incarichi non possono comunque essere in contrasto con i valori determinati dagli artt. 56 (fascia A e B) e 57 (fascia A e B) del C.C.N.L , come aggiornati dall art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, nonché con quelli determinati dai C.C.N.L., vigenti nel tempo. 8. La nuova configurazione degli incarichi dirigenziali, così come delineata nell allegato schema (all. 1), tiene conto anche delle posizioni già consolidate nel precedente assetto organizzativo: nell ipotesi in cui il valore della retribuzione complessiva di posizione, a parità di incarico, sia inferiore, rispetto al valore dell incarico precedentemente attribuito, si attueranno i necessari accorgimenti (riconoscimento di un assegno ad personam) per evitare la reformatio in pejus del trattamento economico, nel rispetto, in ogni caso, della effettive risorse disponibili previste dal fondo di posizione (art. 39, comma 8 CCNL 08/06/2000), e fatto salvo comunque ogni conseguente effetto derivante da valutazione negativa. 9. In caso di motivata necessità, la Direzione aziendale può assegnare, al 3% dei medici con incarico professionale maggiore o minore di 5 anni (pari ad 1 unità), incarico di alta professionalità, secondo il valore indicato nell allegato 1, su proposta del responsabile di struttura complessa, attraverso una valutazione ponderata dei curricula dei candidati ed in coerenza con l effettiva necessità della struttura di collocazione. 10. Gli effetti giuridici ed economici dei nuovi incarichi decorrono dall Art. 3 Fondo per la retribuzione di posizione 1. Il fondo per la retribuzione di posizione di cui all art. 54 del CCNL è definito annualmente dall Azienda in relazione al valore già consolidato negli anni precedenti nonché alle future integrazioni e modificazioni previste dai CCNL. 2. Il valore del fondo di posizione in argomento, consolidato al , ha una consistenza pari ad ,17, -come approvato con deliberazione n. 301 del 4 settembre 2006, tenuto conto già dello scorporo di quote riconosciute alla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena per l anno 2005, a seguito del noto afferimento, e fatta salva ogni successiva integrazione contrattualmente prevista o modificazione, anche in applicazione del recente CCNL 5 luglio 2006, nonché della quantificazione a regime del fondo per l anno 2006, sempre per effetto dello scorporo di competenza della Fondazione per tale anno. 10

11 3. Si dà atto che l importo di cui sopra pari ad ,17, remunera le seguenti voci stipendiali. indennità di struttura complessa indennità specificità medica retribuzione di posizione unificata (anche dei medici ancora equiparare) retribuzione di posizione variabile contrattuale (solo tem def.) retribuzione di posizione variabile aziendale integrativa 4. Eventuali risorse derivanti dalla cessazione di dirigenti aventi incarichi dirigenziali, - se ed in quanto non venisse prevista, dalla direzione aziendale, la relativa sostituzione - potranno essere utilizzate per il riallineamento dei valori degli incarichi di cui al presente accordo, eventualmente anche ad incremento di quelli destinati alla tipologia di incarico nel cui ambito si è effettuata al vacanza. Art. 4 Criteri per le modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione collegata ai risultati ed agli obiettivi e programmi assegnati secondo gli incarichi conferiti (art. 52 CCNL). 1. Il fondo per la retribuzione di risultato di cui all art. 52 del CCNL è definito annualmente dall Azienda in relazione al valore già consolidato negli anni precedenti nonché alle future integrazioni e modificazioni previste dai CCNL. 2. Il fondo di risultato, consolidato al , come da deliberazione n. 301 del 4 settembre 2006, è pari ad ,37, fatta salva ogni successiva integrazione contrattualmente prevista, anche in applicazione del recente CCNL 5 luglio 2006, nonché della quantificazione a regime del fondo per l anno 2006, sempre per effetto dello scorporo di competenza della Fondazione per tale anno. 3. L attribuzione del fondo viene effettuata sulla base dell apporto di ogni dirigente, nell ambito dell U.O. di appartenenza, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente alla stessa U.O., certificati dal Controllo di Gestione Aziendale e dal Nucleo di Valutazione; 4. Le parti confermano le modalità di riconoscimento della retribuzione di risultato indicate, in particolare, nell'art. 52 del C.C.N.L., e dalle successive modificazioni introdotte dai vigenti CCNL. 5. La retribuzione di risultato, in relazione anche alla attuale consistenza del fondo contrattuale così come modificato dal CCNL 3 novembre 2005, viene assegnata unicamente a saldo, per ogni anno di riferimento. 11

12 6. Nel caso in cui gli obiettivi non fossero raggiunti integralmente, la retribuzione in parola verrà riconosciuta, in relazione al grado di raggiungimento dei risultati, come segue: risultato ottenuto Frazione di premio corrisposto Da 0 fino al 49% 0 Dal 50 al 70% 60% Dal 71-80% 70% Dal 81-90% 90% Oltre il 90% Percentualizzato fino al 100% 7. La corresponsione della retribuzione di risultato è condizionata alla misura dell apporto dei singoli dirigenti, determinata anche dalla presenza in servizio degli stessi; Al personale a tempo part-time è corrisposta la quota in proporzione alla percentuale del rapporto di lavoro. 8. La corresponsione della retribuzione di risultato è inoltre regolamentata secondo la seguente tabella di presenza/assenza del dirigente: TIPO DI ASSENZA FERIE+ FESTIVITA SOPPRESSE PERMESSI SINDACALI INFORTUNIO MALATTIA (ex art. 9 CCNL patologie gravi) ASTENSIONE OBBLIGATORIA (5 mesi) AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (8 gg) DONAZIONE SANGUE ASTENSIONE FACOLTATIVA SOSPENSIONE CAUTELARE PER PROCEDIMENTO PENALE ASSENZE INGIUSTIFICATE ALTRE ASSENZE DAL LAVORO ASPETTATIVE SENZA ASSEGNI COMPENSO INCENTIVO SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO 9. Il riconoscimento economico della retribuzione di risultato compensa anche l eventuale orario aggiuntivo espletato dal dirigente, finalizzato al conseguimento dei relativi obiettivi. 12

13 10. Il fondo disponibile sopra individuato o, comunque, quello disponibile per ogni esercizio di competenza a seguito di eventuali incrementi contrattuali, sarà distribuito tra i dirigenti medici con le seguenti modalità: MODALITA' quote risultato n. medici interessati quota individuale a saldo teorica 30% a disposizione Direzione aziendale per premiare particolari situazioni od obiettivi strategici aziendali ,41 70% a tutti gli altri dirigenti , ,54 totale , La quota a disposizione dell Azienda (pari al 30%) sarà assegnata dalla Direzione aziendale, previa informativa alle OO.SS., ai dirigenti di quelle Unità Organizzative che, nell anno di riferimento, hanno raggiunto particolari e strategici obiettivi. 12. Eventuali residui dei fondi, a consuntivo, confluiscono annualmente e temporaneamente nel fondo di risultato e vengono distribuiti a tutti i dirigenti, previo il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 13. Gli effetti delle nuove modalità della retribuzione di risultato decorrono dal

14 CAPO II SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI ART. 5 Il sistema di verifica e valutazione dei dirigenti 1. Il sistema di verifica e di valutazione dei dirigenti, disciplinato dagli articoli 25 e segg. del CCNL 3 novembre 2005, è regolamentato dalle Linee Guida costituenti l allegato n. 3, che si approvano ad ogni effetto. 2. Annualmente si potrà procedere, con il contributo delle OO.SS., alla loro revisione al fine dell aggiornamento del sistema per il suo costante miglioramento. 3. Il periodo di riferimento per la verifica, è quello indicato all art. 26, comma 2, del CCNL Art. 6 Criteri e procedura per la revoca degli incarichi 1. I risultati negativi dell attività e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, comportano: La responsabilità dirigenziale e la revoca dell incarico conferito, ex art. 21 D.L.vo. 30 marzo 2001, n.165. L attribuzione di un giudizio negativo secondo la metodologia indicata nelle Linee Guida (alleg. 3). 2. Prima di formulare il giudizio negativo, l organismo di valutazione comunica i risultati della valutazione e le relative motivazioni al dirigente interessato. 3. Questi entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può formulare le sue deduzioni scritte e adisce al contraddittorio anche assistito da persona di sua fiducia. 4. Ultimata la predetta istruttoria, l organismo di valutazione assume la decisione definitiva e ne dà comunicazione all interessato. 5. Ove tale decisione comporti un giudizio negativo, l organismo di valutazione lo comunica alla Direzione Aziendale, trasmettendo contestualmente tutta la documentazione probatoria, raccolta in apposito fascicolo. 6. La Direzione Aziendale, effettuati ove ritenuto opportuno ulteriori accertamenti assume, con provvedimento motivato le conseguenti determinazioni, secondo le indicazioni contenute negli artt. 29, 30 e 31 del CCNL. 14

15 7. La decisione della Direzione Aziendale è soggetta ai gravami previsti dall ordinamento. CAPO III SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Art. 7 Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali 1. Le Parti prendono atto dell Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, in caso di sciopero, della Dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario nazionale, firmato in data 26 settembre 2001 dall ARAN e dalle OO.SS maggiormente rappresentative. 2. I contingenti del personale esonerato in caso di sciopero, per garantire la continuità delle prestazioni essenziali, sono definiti di comune accordo dalle Parti nell allegato n. 2 al presente contratto. 3. In particolare le Parti, nel fare espresso riferimento agli artt. da 1 a 6 delle norme di garanzia di cui all Accordo citato, concordano i seguenti criteri organizzativi, in caso di proclamazione dello sciopero da parte delle OO.SS. del personale della Dirigenza medica: 3.1 Almeno 5 giorni prima dello sciopero il Dirigente di ogni Unità Operativa individua i nominativi dei dipendenti, appartenenti ai profili previsti nei contingenti minimi, utilizzando, volta per volta, il metodo della rotazione del personale appartenente al medesimo profilo ed in relazione alle richieste dei dipendenti interessati. 3.2 I dirigenti delle suddette Unità Operative comunicano tempestivamente i nominativi individuati alla Direzione Sanitaria aziendale che, a sua volta, comunica per iscritto i nominativi alle OO.SS. ed ai singoli dipendenti interessati. 3.3 Il dipendente, entro 24 ore al ricevimento della notifica della sua inclusione nel contingente minimo, può comunicare al proprio Dirigente la volontà di adesione allo sciopero. In questo caso, il Dirigente provvede, se possibile, alla sua sostituzione con altro dipendente dello stesso profilo. 3.4 L assistenza sanitaria d urgenza, di cui all art. 2, lettera a1) del citato accordo, è garantita dal personale Dirigente medico che è normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. 3.5 I contingenti di personale destinati alle altre prestazioni indispensabili, ad eccezione di quelle di cui al punto precedente, sono di norma non superiori a quelli previsti per i giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni. 3.6 Il personale non individuato nei contingenti non può essere contattato preventivamente dai Responsabili delle rispettive UU.OO., per conoscere la propria scelta circa l adesione allo sciopero. 3.7 Ai dipendenti che riassumono servizio dopo un periodo di ferie, aspettativa o permesso, l inserimento nei contingenti è comunicato in modo individuale e diretto. 15

16 3.8 L Azienda informa gli utenti circa i tempi e le modalità dell azione di sciopero che incide sull erogazione dei servizi, tenendo anche conto delle esigenze di tutte le associazioni di volontariato all interno dell Azienda, senza vanificare l azione dello sciopero. 3.9 In caso di inosservanza delle disposizioni previste dalla Legge n. 146/90, così come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, dall accordo 26/09/2001 e dal presente contratto, si applicano le sanzioni di cui alla predetta Legge Il contenuto della presente disposizione può subire variazioni nell ipotesi di nuovi assetti organizzativi aziendali, che comportino conseguenti modifiche all erogazione dei servizi essenziali, previa intesa con le OO.SS Le predette disposizioni valgono anche per le assemblee indette dalle OO.SS. CAPO IV NORME FINALI Art. 8 Rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni contenute nei CCNL, nei Protocolli richiamati in premessa, nonché in ogni altro Accordo fra le Parti. Art. 9 Allegati Sono allegati al presente accordo, i presenti documenti: All. 1 Tabella incarichi dirigenziali e relativa valorizzazione All. 2 Tabella servizi pubblici essenziali in caso di sciopero All. 3 Linee guida per la valutazione il. Per L AZIENDA Francesco Beretta Gianni Martini Antonio Bonaldi Valentino Colao Lelio Viverit 16

17 LE OO.SS. nelle persone di: UMSPED (AAROI) ANAAO/ASSOMED ANPO FESMED CIMO/ASMD CISL MEDICI CGIL SNAMI UIL il 17

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