TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE - PRIMI CHIARIMENTI CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N

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2 TRASMISSIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE - PRIMI CHIARIMENTI CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 1/E DEL 7 FEBBRAIO Premessa Con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l'agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, soffermandosi, in particolar modo, sulla corretta compilazione del file dei "Dati fattura" (tracciato xml) da trasmettere all'agenzia delle Entrate. L'Amministrazione finanziaria ricorda, innanzitutto, che la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.n. 127 del 2015, ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica, all'agenzia delle entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. Gli stessi dati possono essere acquisiti dall'agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e, nel caso in cui non tutte le fatture in parola transitino tramite il predetto Sistema, il contribuente che ha esercitato l'opzione invierà i dati relativi alle altre fatture con la trasmissione dei dati fattura. Viene ricordato, inoltre, che, ai sensi della medesima disposizione, l'opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi e, al termine di tale periodo, se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Con il Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, sono state definite le modalità e le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute, secondo le specifiche tecniche allegate al medesimo Provvedimento. Con il successivo Provvedimento del 1 Dicembre 2016, è stato disposto, invece, che per il primo anno di attuazione della disciplina in commento - l'opzione può essere esercitata utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo Con la Circolare in commento, l'amministrazione finanziaria chiarisce, inoltre, che: a) le informazioni da trasmettere sono relative alle: fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione; fatture ricevute e bollette doganali, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio; le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti. I soggetti che esercitano l'opzione per l'invio dei dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle "schede carburante"). 2

3 b) i dati da inserire nella comunicazione del file "Dati-Fattura" sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri; c) lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica contiene i riferimenti all'analoga rappresentazione del formato xml del file "Fattura elettronica" oggi utilizzato per la fatturazione verso la pubblica amministrazione e utilizzabile, dai primi giorni del mese di gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante Sistema di Interscambio. Al riguardo, l'amministrazione finanziaria chiarisce che le regole di compilazione della comunicazione consentono al contribuente (o al suo intermediario) di individuare le informazioni da riportare a seconda delle peculiarità del documento emesso o ricevuto. Si fa riferimento, in particolare, alle informazioni riferite alla "tipologia di operazione" ai fini IVA che possono caratterizzare la fattura: infatti, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, occorre specificare la "natura" dell'operazione ai fini IVA, così come annotato in fattura e usualmente nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l'imposta. La Circolare in esame prosegue con i propri chiarimenti, soffermando la propria attenzione sui seguenti principali aspetti. DATO RELATIVO ALLA "NATURA" DELL'OPERAZIONE a) Indicazioni per le "Fatture emesse". Il dato "Natura" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo "Imposta" mentre il campo "Natura", che corrisponde all'annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni. Nel dettaglio: operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972. In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N1 - escluse ex art. 15". Operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta - ad esempio una prestazione di servizi extra-ue - oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N2 - non soggette". Operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intraue). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N3 non imponibile". Operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N4 esente". Operazioni soggette a regime del margine/iva non esposta in fattura: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria. In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N5 regime del margine/ IVA non esposta in fattura". A tale riguardo, viene precisato che il campo "Natura" deve essere compilato con il codice "N5" anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l'annotazione "regime del margine agenzie di viaggio". Viene precisato, inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l'imposta (IVA), il campo del tracciato denominato "ImponibileImporto" deve riportare il valore dell'imponibile comprensivo di IVA. Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N6 inversione contabile (reverse charge)". Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'iva: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di 3

4 telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici. In tali casi occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N7 IVA assolta in altro stato UE". A tale riguardo, viene precisato che il campo "Natura" deve essere compilato con la sigla "N7" (e, quindi, il campo "Imposta" deve essere valorizzato con "0.00") nei seguenti casi: vendite a distanza, nel caso in cui l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell'anno precedente o superi in quello in corso ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici, nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) in Italia come negli altri Stati comunitari e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore "0" il campo "Aliquota" e quello "Imposta" e riporta nel campo "Natura" il valore "N7". Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l'assolvimento dell'iva avviene in un altro Stato UE. b) Indicazioni per le "Fatture ricevute". Per le fatture ricevute, il campo "Natura" può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse, con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "inversione contabile (reverse charge)", oltre a riportare nel campo "Natura" la codifica "N6" vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota". DATO RELATIVO AL "NUMERO" DEL DOCUMENTO a) Indicazioni per le "Fatture emesse". Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972, ogni fattura deve riportare un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco". Pertanto, nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo "Numero" riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento. b) Indicazioni per le "Fatture ricevute". Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve valorizzare il campo del tracciato con il valore "0". DATI RELATIVI AI CAMPI "DETRAIBILE" E "DEDUCIBILE" Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura. L'Agenzia precisa che tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione. A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione. Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell'altro. ULTERIORI CHIARIMENTI a) Compilazione dei campi "Stabile organizzazione" e "Rappresentante fiscale". I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano presenti e, quindi, riportati in fattura. In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi: stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione oppure rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice. La compilazione di tutti gli altri campi è, invece, facoltativa. b) Compilazione dei dati relativi alle importazioni (bollette doganali). Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta. c) Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture. 4

5 L'Agenzia delle Entrate ricorda che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo. Di conseguenza, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura. d) Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intracomunitarie e interne). In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata con l'iva e, quindi, registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto. Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani. Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l'elemento "Natura" con il codice "N6" (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota". Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all'inversione contabile. I dati relativi a tali fatture - integrate con l'iva e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto - devono, quindi, essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti. e) Dati relativi ad operazioni extra-comunitarie. In caso di cessione di beni a soggetto extra-ue, trattandosi di una esportazione, l'operazione è "non imponibile" e, pertanto, va compilato il campo "Natura" con la codifica "N3". Qualora si tratti, invece, di prestazione di servizi, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità (ad esempio un servizio prestato ad un soggetto canadese) il campo "Natura" va compilato con la codifica "N2". f) Regime forfettario ex lege n. 398/91. Il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate. Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti: devono trasmettere i dati delle fatture emesse; non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione. CHIARIMENTI RELATIVI ALLA "COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE" La formulazione attuale della disciplina relativa al cd. "spesometro", dispone l'obbligo della comunicazione - entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre - dei dati delle fatture emesse e ricevute, quest'ultime se registrate. Al riguardo, i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l'obbligo in parola. L'Agenzia evidenzia che anche i contribuenti che non hanno esercitato l'opzione possono sfruttare il Sistema di Interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche e, in tal caso, i "dati delle fatture emesse e ricevute" sono acquisiti dall'agenzia delle entrate. Come già chiarito in precedenza, nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole con la trasmissione dei dati fatture. Infine, l'amministrazione finanziaria ritiene che i soggetti, di seguito indicati, siano esclusi, in tutto o in parte, dall'obbligo di trasmissione: a. Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane. b. Amministrazioni pubbliche. c. Soggetti in regime forfetario. d. Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "minimi"). 5

6 CONTRIBUENTI CON OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE (FUSIONI, SCISSIONI, CESSIONI DI AZIENDA, CONFERIMENTI, ECC.) L'Agenzia delle entrate evidenzia che, nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a: i dati delle sue fatture; i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria; i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi. TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE RELATIVE ALL'ANNO 2016, AL SISTEMA TESSERA SANITARIA, DA RENDERE DISPONIBILI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA PROROGA DEI TERMINI DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 25 GENNAIO Sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 25 gennaio 2017, che proroga i termini per la trasmissione telematica 6

7 dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2016, al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. La predetta proroga è avvenuta in considerazione della necessità di adeguare i termini del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 31 luglio 2015, alla proroga disposta dal Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2017, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno Nello specifico, l'assistito può esercitare l'opposizione dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017, ed il termine entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è prorogato al 9 febbraio Gestione pensionistica commercianti - Contribuzione 2017 Com'è noto, l'art. 24, comma 22 del D.L. n. 201/2011 (decreto "SalvaItalia"), convertito nella legge n. 214/2011, ha previsto l' incremento del contributo dovuto dagli iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti di 1,3 punti percentuali per l'anno 2012 e, per gli anni successivi, di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino al raggiungimento dell'aliquota del 24 per cento. Resta, altresì, invariata l'aliquota dello 0,09% destinata al finanziamento degli indennizzi a favore delle aziende commerciali in crisi. Pertanto, per l'anno 2017, l'aliquota contributiva dovuta è pari al 23,64% (per i titolari) ed al 20,64% (per i collaboratori di età non superiore a 21 anni). Ciò premesso, rendiamo noto, sulla scorta delle istruzioni emanate dall'inps, i nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione pensionistica dei commercianti per l'anno CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO - Reddito minimo annuo imponibile: euro ,00 (minimale annuo degli operai del commercio incrementato di euro 671,39 ai sensi dell'art. 6 della legge 415/1991). Su tale valore minimo, da riferire a ciascuno dei soggetti operanti nell'impresa (titolari e collaboratori), devono essere applicate le seguenti aliquote contributive: 23,64% per titolari e collaboratori 20,64% per collaboratori di età non superiore a 21 anni - Contributo annuo minimo: euro 3.682,99 (di cui 7,44 per maternità) per titolari e collaboratori euro 3.216,55 (di cui 7,44 per maternità) per collaboratori di età non superiore a 21 anni. - Contributo mensile minimo: euro 306,92 (di cui 0,62 per maternità) per titolari e collaboratori euro 268,05 (di cui 0,62 per maternità) per collaboratori di età inferiore a 21 anni. Tale valore mensile va utilizzato nel caso di cessazione o inizio dell'attività nel corso dell'anno. CONTRIBUTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE Il contributo in acconto, dovuto per l'anno 2017 sul reddito eccedente il minimale, deve essere calcolato in via provvisoria tenendo conto della totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2016 e dichiarati nel modello unico da presentare nel Per l'anno 2017, tale contributo deve essere calcolato con le seguenti aliquote: 1) 23,64 per cento del reddito fino ad euro ,00 (tetto pensionistico); 2) 24,64 per cento del reddito oltre euro ,00 e fino al massimale della gestione pari a euro ,00; Per i collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte rispettivamente al 20,64 per cento ed al 21,64 per cento. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il predetto massimale della gestione pari ad euro ,00 deve essere rapportato a mese. Si ricorda che il predetto massimale di gestione non opera per i lavoratori che siano stati iscritti per la prima volta nell'assicurazione obbligatoria con decorrenza successiva al dicembre In questo caso, il massimale annuo da prendere a riferimento ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo è pari, nel 2017, ad euro ,00. Il massimale annuo suddetto non è frazionabile a mese. Si ricorda che per i soci di s.r.l., che svolgono attività lavorativa in azienda e che siano, quindi, iscritti alla Gestione dei commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa, dichiarato 7

8 dalla s.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dall'effettiva distribuzione degli stessi. Resta salvo anche in questo caso il rispetto del minimale e del massimale contributivo. SALDO CONTRIBUTI ANNO 2017 Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli in acconto versati per l'anno 2017 risulti inferiore a quanto dovuto rispetto alla "totalità dei redditi d'impresa" realizzati nello stesso anno, dovrà essere effettuato un "versamento a saldo", entro il termine fissato per la denuncia dei redditi, nell'anno Ricordiamo, altresì, che qualora i redditi denunciati per l'anno 2017 (mod. unico 2018) dovessero risultare inferiori a quelli dell'anno 2016, presi provvisoriamente a riferimento per i versamenti in acconto, le maggiori somme anticipate potranno essere recuperate detraendole dalla contribuzione sul reddito eccedente il minimale. IMPUTAZIONE REDDITO AI COLLABORATORI L'INPS ricorda che la determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo contributivo per i familiari collaboratori dovrà' essere effettuata con le seguenti modalità: - nel caso di impresa familiare formalmente costituita ai fini fiscali, il contributo va calcolato sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali dal titolare e da ciascun collaboratore; - nel caso di aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, nei limiti del 49 per cento del reddito complessivo d'impresa. In questo caso il contributo pensionistico per ciascun collaboratore verrà calcolato sulla quota di reddito allo stesso attribuita. CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNITA' A decorrere dal 1 luglio 2000 il contributo mensile di maternità è stato fissato in euro 0,62. Ricordiamo che per ciascun soggetto iscritto alla Gestione pensionistica commercianti, il contributo di maternità è già ricompreso negli importi relativi al minimale. AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO Gli iscritti alla Gestione commercianti che esercitino l'attività di affittacamere ed i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo non sono tenuti al rispetto del minimale e, pertanto, devono versare i contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito. In ogni caso, devono maggiorare l'importo contributivo mensile di euro 0,62 per le prestazioni di maternità. REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO La legge di bilancio 2017 non ha apportato modifiche a quanto già previsto in ordine al regime agevolato di cui alla legge 190/2014 ed alla legge 208/2015, che si considera pertanto prorogato anche per l'anno Si ricorda che il regime agevolato, cui si accede facoltativamente presentando apposita domanda, prevede una riduzione contributiva del 35%. Per i soggetti già beneficiari del citato regime nel 2016, lo stesso cessa soltanto dietro espressa rinuncia dell'interessato. Per coloro, invece, che abbiano intrapreso una nuova attività d'impresa nel 2016 e che vogliano aderire a tale regime per il 2017, è necessaria la comunicazione della propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio COMMERCIANTI PENSIONATI CON PIU' DI 65 ANNI DI ETA' Anche per il 2017, trova applicazione la disposizione in base alla quale i lavoratori autonomi, con più di 65 anni di età e già pensionati presso le gestioni INPS, possono, a richiesta, versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione. TERMINI DI PAGAMENTO. I contributi devono essere versati alle seguenti scadenze: - versamento rate sul minimale: 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018; - versamenti sul reddito eccedente il minimale (acconti 2017 e saldo 2016): entro i termini previsti per il pagamento dell'irpef. Si ricorda, al riguardo, che dall'anno 2013 l'istituto non trasmette più direttamente i modd. F24 con i dati e gli importi per il pagamento della contribuzione dovuta. Gli stessi possono comunque essere visualizzati e stampati, in formato PDF, dai commercianti o dai loro intermediari, accedendo al "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti", nell'opzione "Dati del mod. F24". 8

9 Napoli, 21 febbraio 2017 Sede FIMAA Napoli - Piazza Carità 32 - Na ANTIRICICLAGGIO: Le novità, gli adempimenti e le modalità operative Obiettivi: Il seminario vuole affrontare le novità introdotte con la depenalizzazione degli obblighi antiriciclaggio, a fronte delle più onerose sanzioni amministrative e le conseguenze che ne derivano per l Agente Immobiliare Verranno trattati anche il recente chiarimento del MEF Dipartimento del Tesoro relativo alla soglia dei canoni di locazione, limite oltre il quale scatta l obbligo di compilazione del Registro della Clientela, tutti gli adempimenti e le modalità per assolvere gli obblighi Programma Dott.ssa Lidia Ranghetti: IV Direttiva Antiriciclaggio: avviata la consultazione sulla rettifica al D.Lgs 231/2007 La Disciplina normativa in tema di antiriciclaggio Obblighi di adeguata verifica della clientela, approfondimenti relativi alla figura del titolare effettivo Individuazione delle attività da porre in essere, accenni sull'adeguata verifica del rischio Avv. Livia Iannicelli: Le sanzioni e le conseguenze per l Agente d affari in mediazione PARTE PRATICA: Simulazione di compravendita con inserimento pratica nel programma Simulazione di inserimento pratica con individuazione di titolare effettivo Momento di confronto in aula N.B. E' richiesta, per ovvi motivi organizzativi, una gentile conferma di partecipazione inviando mail a fimaanapoli@tiscali.it con numero e nome dei partecipanti. Al termine dei lavori in programma sarà rilasciato un attestato di partecipazione 9

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