REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE DEL VESTIARIO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ

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1 REGOLAMENTO PER LA DOTAZIONE DEL VESTIARIO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ DICEMBRE 2016 APPROVATO DAL COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO IL 21/12/2016 APPROVATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI IL

2 NORME GENERALI ART. 1 PRINCIPI GENERALI Il presente regolamento disciplina la concessione del vestiario e dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), secondo la definizione data dall art. 74, 1 comma del D.Lgs. 81/2008, da assegnare al personale dipendente. La Ditta provvede a dotare di vestiario e di dispositivi di protezione individuale ai sensi dell art. 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., i dipendenti le cui mansioni rendono gli stessi indispensabile strumento di lavoro, secondo la tipologia, la quantità nonché la loro durata temporale. Tutti i dipendenti che ne hanno l obbligo, devono indossare, durante il servizio, il vestiario ed i D.P.I., qualora ve ne sia necessità in base alle disposizioni ed alla formazione ricevuta, di cui al presente regolamento e devono presentarsi in servizio in tenuta ordinata e consona al decoro dell Azienda. ART. 2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I) Dal D. Lgs. 81/2008 art. 74, comma 1 Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. L Azienda provvede, tramite il Datore di Lavoro, sentito il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, ad individuare attraverso la valutazione dei rischi la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e provvede a fornirli ai lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. I suddetti D.P.I., saranno consegnati ai dipendenti interessati, i quali, al momento del ritiro, dovranno firmare apposito modulo. La dotazione dei D.P.I. potrà subire variazioni anche solo su disposizione del Responsabile del Servizio sentito il Responsabile R.S.P.P. ed il Medico Competente, o a seguito di variazioni normative, aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, implementazione e/o variazioni di mansioni, ecc. ART. 3 - UTILIZZO D.P.I. I lavoratori sono obbligati ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. a prendersi cura della propria persona e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possano ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni. In particolare i lavoratori, ai sensi del medesimo citato articolo, devono: a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera e) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. 2

3 Inoltre, in modo specifico ai sensi dell art. 78 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori hanno i seguenti obblighi: 1. In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute. 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. ART. 4 STEMMI E DICITURE DI APPARTENENZA ALL AZIENDA Per ragioni d immagine e per consentire una pubblica e immediata identificazione del dipendente, il vestiario potrà essere munito di appositi stemmi o diciture indicanti Broni-Stradella Pubblica Srl. Non è ammessa alcuna alterazione od asportazione volontaria dei contrassegni riferibili all Azienda di appartenenza: se ciò si verificasse le spese per il ripristino sono a carico del dipendente Nel caso in cui ciò avvenisse, al dipendente potrà essere applicata una delle sanzioni disciplinari previste dal Contratto collettivo in vigore. ART. 5 - PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO Al personale assunto a tempo determinato e ad altro personale utilizzato dall Azienda a qualsiasi titolo (stagisti, formazione scuola/lavoro ecc.), in relazione alle mansioni svolte verranno consegnati se del caso - il vestiario nonché i D.P.I. segnalati e richiesti con comunicazione scritta dal rispettivo responsabile di servizio previa approvazione del Resp. del Servizio di Prevenzione e Protezione; sarà cura del Responsabile del Servizio provvedere alla distribuzione della dotazione di vestiario e degli eventuali D.P.I.. ART. 6 - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A seguito dell assunzione a tempo indeterminato di dipendente, sarà cura del Responsabile del Servizio, provvedere alla distribuzione della dotazione di vestiario e degli eventuali D.P.I.. Laddove si verificassero assegnazioni ad altre mansioni o variazioni delle stesse, all interno del servizio di appartenenza, sarà cura del Responsabile del Servizio dotare se necessario di nuovi D.P.I. il dipendente coinvolto, sentito preventivamente l RSPP. ART. 7 - DECORRENZA VESTIARIO E D.P.I. La dotazione del vestiario e dei D.P.I. ai dipendenti che ne abbiano diritto decorre dall assunzione in ruolo o dal trasferimento in un posto d organico per il quale ne sia prevista l assegnazione. Qualora il trasferimento preveda mansioni non necessitanti di vestiario e di eventuali D.P.I., al dipendente è preclusa ogni dotazione prevista nel presente Regolamento per il profilo professionale formalmente ricoperto. La Ditta ha facoltà di rinviare le prescritte assegnazioni al momento in cui ha luogo la definitiva conferma in servizio dei dipendenti neo-assunti salvo che per quanto riguarda la formale consegna dei D.P.I. che deve avvenire comunque prima dell assegnazione al lavoratore delle specifiche mansioni che ne comportano l utilizzo obbligatorio. 3

4 ART. 8 - COMPETENZA ACQUISTO DISTRIBUZIONE VESTIARIO E D.P.I. All Ufficio Tecnico compete l approvvigionamento del vestiario e dei D.P.I., secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento. Il Responsabile di servizio è competente per: la custodia e la cura degli articoli ed accessori di vestiario nonché dei D.P.I.; la tenuta della massa vestiario e dei D.P.I nonché la compilazione e consegna all Ufficio Tecnico delle schede di distribuzione ad ogni dipendente coinvolto dal vestiario e dai D.P.I ; le varie comunicazioni da inoltrare all Ufficio Tecnico/Ufficio Personale interessato in merito a: 1. rilevazione misure personali dei dipendenti; 2. prova degli indumenti e/o calzature professionali o antinfortunistiche e dei D.P.I.; 3. consegna al personale della massa vestiario e dei D.P.I. loro spettante. ART. 9 - RITIRO VESTIARIO E D.P.I. Il dipendente, alla consegna del vestiario e dei D.P.I. dovrà apporre sulla scheda personale la propria firma, attestante l avvenuto ritiro. Il personale dovrà assicurarsi che gli indumenti ritirati siano idonei, poiché nessun reclamo verrà preso in considerazione se non comunicato al responsabile di Servizio immediatamente dopo la consegna (massimo entro 3 giorni). Decorso tale periodo e sino alla successiva scadenza ogni eventuale sostituzione, modifica e/o riparazione sarà a carico del dipendente stesso. Nel caso in cui venissero riscontrati vizi o difetti occulti dovrà esserne data immediata comunicazione al suddetto Responsabile di Servizio affinché provveda ad effettuare tutti gli adempimenti del caso. Nessun capo di vestiario sarà dovuto a quei dipendenti che, pur avendone diritto, per qualsiasi motivo non ritirino, entro i termini di scadenza fissati il vestiario loro assegnato. Il vestiario antinfortunistico ed i D.P.I., saranno consegnati esclusivamente ai diretti beneficiari. Qualora il dipendente rifiutasse di ritirare gli effetti di vestiario dovrà motivare, per iscritto, l oggetto del rifiuto. Ciò costituirà rinuncia del vestiario indicato e non potrà essere oggetto di eventuali sostituzioni. Si precisa che il ritiro personale dei D.P.I. è obbligatorio: fino al momento in cui non risulta ritirata la dotazione di D.P.I. prevista il lavoratore non potrà essere adibito alle specifiche mansioni che ne prevedono il loro impiego. ART. 10 VARIAZIONI DI DECORRENZA E QUANTITA DOTAZIONI In merito a variazioni di decorrenza e quantità delle dotazioni (vedasi Allegato 1 al presente regolamento) si specifica quanto segue: nessun capo di vestiario, avente durata annuale e pluriennale, sarà consegnato a coloro che presteranno servizio per un periodo inferiore a mesi 6; l assenza dal servizio per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi, comporterà lo slittamento di un anno nella durata dei capi della massa vestiario nonché la mancata fornitura dei capi con scadenza annuale; la durata minima dei capi di vestiario assegnati al dipendente trasferito momentaneamente a svolgere mansioni diverse viene prolungata per un periodo pari a quello del trasferimento temporaneo; 4

5 nel caso di rapporto di lavoro part-time, qualora la dotazione individuale preveda una fornitura in quantità superiore ad una unità si procederà ad una proporzionale riduzione del numero dei capi di vestiario, qualora non sia possibile procedere alla variazione di cui sopra si aumenterà proporzionalmente la durata degli stessi; verrà, comunque, sospesa l assegnazione del vestiario a decorrere da mesi 6 dalla data prevista per il collocamento a riposo. Resta tuttavia, in facoltà dell Azienda, previa segnalazione del responsabile interessato, consegnare i capi di vestiario o alcuni di essi quando ricorrano particolari circostanze di decoro o di opportunità. ART RAPPRESENTANTI DIPENDENTI Onde assicurare la fornitura di indumenti funzionali e consoni alle peculiarità dei diversi servizi, il Responsabile di Servizio ha facoltà di avvalersi del parere consultivo dell RSPP Aziendale sentito il parere del RLS Aziendale. ART. 12 USO, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, MANTENIMENTO E SOSTITUZIONE CAPI DI VESTIARIO Il Datore di Lavoro provvede ai sensi dell art. 77 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. a : a) mantenere in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; b) provvedere affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; c) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; e) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rendere disponibile nell azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicurare una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso si specifica che l addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito. Il dipendente, a sua cura e spese, dovrà avere il massimo riguardo per i capi di vestiario e dei D.P.I. (ai sensi dell art. 78 del D.Lgs. 81/08 già citato) che gli vengono consegnati, in modo che gli stessi si trovino costantemente in stato di pulizia, di decoro e di efficienza. Qualora per incuria del dipendente il vestiario ed i D.P.I. risultino in stato di inservibilità o vengano smarriti prima dei termini regolamentari previsti, il dipendente sarà tenuto alla loro immediata riparazione o sostituzione. L incuria dovrà essere accertata dal responsabile del servizio di appartenenza. Nel caso in cui il capo di vestiario o il D.P.I. assegnato risultasse inutilizzabile prima dell avvenuta decorrenza dei termini di durata previsti, per motivi non addebitabili al dipendente ed attestati dal 5

6 Responsabile del Servizio competente sì provvederà alla sua sostituzione previo ritiro del vestiario da rinnovare (ai sensi del citato art. 78 del D.Lgs.81/08). La decorrenza della durata del capo o D.P.I. sostituito coincide con la data di ritiro del nuovo capo o D.P.I.. Qualora la variazione di taglia del dipendente avente diritto alla vestizione sia talmente accentuata da rendere impossibile la sistemazione sartoriale dei capi, sarà possibile procedere a nuova dotazione, anche in tempi diversi rispetto alla regolare scadenza degli articoli di cui trattasi. La sostituzione dei capi di cui al comma precedente determina nuova scadenza del capo stesso. ART RISARCIMENTO DANNI Il dipendente che per comportamento doloso o di colpa renda necessaria la sostituzione dei capi di vestiario o dei D.P.I., a lui assegnati, sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari. ART OBBLIGO UTILIZZO VESTIARIO E D.P.I. Ai dipendenti ai quali sono stati consegnati il vestiario ed eventualmente i D.P.I. è fatto obbligo di indossare gli stessi esclusivamente in orario di lavoro o di servizio, contemplando eventualmente il tempo necessario per gli spostamenti dall abitazione al posto di lavoro, pena l applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 16. L Azienda può dispensare temporaneamente il dipendente dall indossare durante l orario di servizio la divisa assegnatagli o dall utilizzare i capi di vestiario in dotazione; durante il periodo corrispondente all anzidetta sospensione autorizzata, il dipendente non potrà beneficiare dell assegnazione di effetti di vestiario. ART CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO Con la cessazione del rapporto di lavoro il diritto al vestiario ed ai D.P.I. decade automaticamente. La distribuzione del vestiario e dei D.P.I. verrà sospesa a decorrere da mesi sei dalla data prevista per il collocamento a riposo salvo per quanto attiene i D.P.I. che dovessero risultare in scadenza o dovessero risultare difettosi o fuori uso per degrado ed utilizzo. Ai dipendenti, quindi, che cesseranno il rapporto di lavoro saranno, comunque, consegnati, indipendentemente dalla durata del servizio, i D.P.I. ed il materiale antinfortunistico necessario all espletamento in sicurezza della propria mansione specifica. Nessun effetto di vestiario, con scadenza pluriennale, verrà consegnato ai dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro nell anno di riferimento della cessazione in questione. Al momento dell interruzione del rapporto lavorativo con la società, il dipendente dovrà riconsegnare all Azienda quei capi di vestiario muniti di stemmi, etichette riportanti diciture riferibili alla Dittà nonché i D.P.I. e gli articoli protettivi in dotazione. ART SANZIONI I dipendenti che non utilizzeranno i capi di vestiario ed i D.P.I. saranno soggetti alle sanzioni disciplinari previste dalla Legge, dal Contratto Collettivo e dal presente Regolamento. Nel caso di violazione dell art. 3 del presente regolamento i lavoratori su segnalazione del Responsabile di servizio/datore di Lavoro, potranno essere sanzionati dagli organi di vigilanza ai sensi dell art. 59 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.* *articolo 59 - sanzioni per i lavoratori 1. i lavoratori sono puniti: a) con l arresto fino ad un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g) h) e i); omissis 6

7 ART DIVULGAZIONE REGOLAMENTO E compito del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti dei vari Servizi dell Azienda, divulgare le norme previste dal presente Regolamento ai dipendenti interessati nonché garantirne la sua osservanza. ART. 18 PERSONALE INTERESSATO Secondo le esigenze dei vari servizi, l Azienda fornisce capi di vestiario e DPI nei limiti ed alle condizioni di cui all allegato 1, al seguente personale: operai elettricisti capi-operai responsabile di servizio Le sostituzioni dei capi di vestiario e delle divise verranno proposte di volta in volta al Responsabile del Servizio il quale provvederà in merito, sentito l interessato e valutate le reali condizioni dei capi. 7

8 ALLEGATO 1 DOTAZIONE VESTIARIO E DPI Per il personale addetto ai servizi esterni sugli impianti fognari e depuratori: DIVISA INVERNALE: n.01 scarpe alte antinfortunische durata min. anni 2 * n.01 stivali antinfortunistici (su specifica richiesta del Responsabile di Servizio e previa autorizzazione datore di lavoro o suo delegato) durata min. anni 2 * guanti cuoio guanti impermeabili in resina nbr mascherine antipolvere antivapori organici grado di protez. 1,2 e 3 visiere-occhiali tute usa e getta in tyvek n.01 giubbotto invernale alta visibilità con tasca trasparente porta cartellino durata min. anni 2 * DIVISA ESTIVA: n.03 maglietta in cotone manica corta durata min. anni 2 * n.01 gilet alta visibilità n.02 pantaloni lavoro durata min. anni 2 * n.01 scarpe estive antinfortunistiche durata min. anni 2 * guanti cuoio guanti impermeabili in resina nbr mascherine antipolvere antivapori organici grado di protez. 1,2 e 3 visiere-occhiali tute usa e getta in tyvek In aggiunta per personale squadra elettricisti: guanti dielettrici durata min. anni 2 * / elmetto dielettrico durata min. secondo certificazione casa produttrice / indumento che protegga contro le azioni dirette e indirette da arco elettrico (da indossare solo in caso d uso a seconda della mansione svolta e su ordine del preposto) durata min. anni 2 * 8

9 occhiali protettivi (da indossare solo in caso d uso a seconda della mansione svolta e su ordine del preposto) durata min. anni 2 * / Per operai da conservare sugli automezzi da lavoro e/o sugli impianti presidiati : elmetto presidio sanitario di p.s. sui mezzi di lavoro dotazione spazi confinati durata min. secondo certificazione casa produttrice *: da confermarsi previa verifica preposto/rspp 9

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