Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
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- Mario Zamboni
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1 OSSERVAZIONI AL DDL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO L Osservatorio Nazionale per la Qualità del Paesaggio (di seguito Osservatorio) nella seduta del 18 ottobre 2016 ha esaminato i disegni di legge AS 769, AS 991, AS 1181, AS 1734 e AS 2383 in discussione presso le Commissioni IX e XII del Senato. L Osservatorio, valutata l esigenza di poter giungere entro l attuale Legislatura all approvazione di una legge per la razionalizzazione dell uso del suolo, limita le proprie considerazioni al disegno di legge AS 2383 approvato dalla Camera dei Deputati il 12 maggio L Osservatorio, analogamente a quanto già compiuto nel precedente passaggio parlamentare, con il presente documento intende evidenziare gli aspetti ritenuti di maggiore criticità per una corretta tutela del paesaggio. In particolare, nel riproporre le richieste di modifica non accolte nel corso della discussione alla Camera dei Deputati, si intende preliminarmente evidenziare la forte preoccupazione dell Osservatorio per l inserimento nell art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) della norma che, ove confermata, rischia di svuotare e di neutralizzare le finalità che il disegno di legge intende realizzare. Si prevedono, infatti, tra gli interventi e i programmi di trasformazione per i quali, nel periodo transitorio, non si applicheranno le nuove disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, non solo quelli previsti nei piani attuativi per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l approvazione prima dell entrata in vigore della legge, ma anche - e più gravemente - quelli previsti nelle varianti il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della legge (con la sola mitigazione che le varianti non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi stessi). Anche a voler trascurare il fatto che la proposta di legge nel testo licenziato dalle Commissioni della Camera dei Deputati circoscriveva, più opportunamente, l ambito ai piani attuativi che fossero stati adottati prima dell entrata in vigore della legge, non c è dubbio che l introduzione del riferimento anche alle varianti tradisce completamente il senso della novella normativa. Tutto ciò considerato, la necessità di: Premessa a) escludere nella definizione di «consumo di suolo» (art. 2, comma 1, lett. a) il secondo periodo ( Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole naturali e seminaturali in cui si è verificata l impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l impermeabilizzazione. ) così da rafforzare la definizione di consumo di suolo come incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale 1
2 soggetta a interventi di impermeabilizzazioni che rischia di essere eccessivamente mitigata da meri meccanismi di tipo contabile in ordine ad una risorsa che, anche attraverso una rimozione dell impermeabilizzazione, ha comunque definitivamente perduto le proprie originarie caratteristiche; b) escludere tra le eccezioni alla definizione di «superficie agricola, naturale e seminaturale» (art. 2, comma 1, lett. b) il riferimento alle aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Analoga eccezione andrebbe esclusa anche in riferimento all art. 3, comma 3, circa la pubblicità dei dati sul consumo di suolo; c) escludere nella definizione di «area urbanizzata» (art. 2, comma 1, lett. d) il riferimento alle aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici in quanto, a causa della sua formulazione ampia, rischia di ricomprendere, a mero titolo di esempio, anche gli impianti alimentati da fonti rinnovabile (impianti fotovoltaici a terra, parchi eolici) che, una volta dismessi, potranno essere ricompresi tra gli interventi di rigenerazione urbana vanificando così un reale contenimento del consumo di suolo; d) introdurre, insieme al censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti (art. 4, comma 3), un censimento comunale delle aree degradate, dismesse o non utilizzate, comprese quelle che ospitano capannoni dismessi o non utilizzati, da redigersi anche a supporto di quanto richiesto ai fini della deliberazione di cui all art. 3, comma 2; e) di rivedere, anche in linea con quanto di seguito proposto, le disposizioni contenute agli articoli 5 ( Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate ) e 6 ( Compendi agricoli neorurali ) sulle quali si esprime, in generale, un giudizio non positivo per le possibili ricadute negative sulla concreta tutela paesaggistica e sulla difesa dell architettura rurale non vincolata. In particolare, all art. 6 è riscontrabile una contraddittorietà tra le finalità del primo comma ( al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell attività agroforestale nel territorio rurale ) e gli strumenti del comma 3 ( Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all attività agricola ). Tali interventi non appaiono in linea con l esigenza di proteggere e promuovere il territorio e, in particolare, il paesaggio agrario; f) escludere dalle disposizioni transitorie e finali (art. 11, comma 1) dagli interventi e programmi di trasformazione per i quali, nel periodo transitorio, non si applicheranno le nuove disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, non solo quelli previsti nei piani attuativi per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l approvazione prima dell entrata in vigore della legge, ma anche quelli previsti nelle varianti il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della legge. Tutto ciò premesso, l Osservatorio propone le modifiche come di seguito indicate: 2
3 a) All art. 2, comma 1, lett. a) eliminare le parole Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole naturali e seminaturali in cui si è verificata l impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l impermeabilizzazione. ; b) All art. 2, comma 1, lett. b) eliminare le parole per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale, per le aree funzionali all ampliamento delle attività produttive esistenti, ; c) All art. 2, comma 1, lett. d) eliminare le parole le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, ; d) All art. 5, comma 1, lett. b), dopo le parole impatto ambientale aggiungere le parole e paesaggistico ; e) All art. 5, comma 1, lett. f), sostituire la parola 142 con 134 ; f) All art. 5, comma 1, lett. f), dopo il primo periodo aggiungere il seguente Sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni di maggior tutela poste dai Piani paesaggistici. ; g) All art. 5, comma 2, dopo le parole adottati aggiungere su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare ; h) All art. 6, comma 3, dopo le parole il riuso o la riqualificazione eliminare le parole, anche con la demolizione e la ricostruzione, sono cancellate; i) All art. 6, comma 3, al secondo periodo, dopo la parola La è aggiunta la parola eventuale ; j) All art. 6, comma 3, al secondo periodo, dopo le parole storico-culturale aggiungere e testimoniale ; k) All art. 6, comma 4, dopo le parole dell intervento aggiungere le parole e coerenti con l architettura rurale tradizionale anche ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, ; l) All art. 6, dopo il comma 8, si propone di aggiungere il seguente: 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente previa approvazione dei piani paesaggistici regionali ai sensi degli articoli 135, 143, 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio ; m) All art. 11, comma 1, al terzo periodo dopo le parole piani attuativi, comunque denominati, aggiungere la parola approvati ; n) All art. 11, comma 1, al terzo periodo le parole, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l approvazione sono cancellate; o) All art. 11, comma 1, al terzo periodo le parole, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi sono cancellate. 3
4 Si riscrive, di seguito, il testo degli articoli modificati come sopra proposti 1. Ai fini della presente legge, si intende: Art. 2 (Definizioni) a) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale soggetta a interventi di impermeabilizzazione. b) per «superficie agricola, naturale e seminaturale»: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lotti interclusi e per le aree ricadenti nelle zone di completamento destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione; d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria. Art. 5 (Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico, le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: b) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati standard di qualità, minimo impatto ambientale e paesaggistico e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e partecipazione dei cittadini; f) prevedere che la nuova disciplina non si applichi ai centri storici, alle aree urbane ad essi equiparate, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 134 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salva espressa autorizzazione della competente 4
5 sovrintendenza. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche disposizioni di maggior tutela poste dai Piani paesaggistici. 2. Gli schemi decreti legislativi adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere della Conferenza Unificata corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l esercizio della delega o successivamente, quest ultimo è prorogato di tre mesi. Art. 6 (Compendi agricoli neorurali) 1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell attività agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di riqualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. 3. Gli interventi edilizi connessi alla proposta di progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all attività agricola, con le modalità previste al comma 4. La eventuale demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale e testimoniale. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all interno del compendio agricolo alla data di approvazione della presente legge. Le regioni e i comuni provvedono a definire la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, dovutamente certificata e accertata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici edificate esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrono a costituire il compendio. 5
6 4. I nuovi fabbricati sono da realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell intervento, e coerenti con l architettura rurale tradizionale anche ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, secondo i criteri stabiliti dall ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti, del valore storicoculturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione esclusivamente previa approvazione dei piani paesaggistici regionali ai sensi degli articoli 135, 143, 156 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all adozione dei provvedimenti di cui all articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. Le opere e i lavori pubblici o di pubblica utilità, diversi dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo n. 50 del 2016, non inseriti negli strumenti di programmazione e delle amministrazioni aggiudicatrici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentiti previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 2 dell articolo 1, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, gli interventi ed i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi comunque denominati approvati prima della entrata in vigore della presente legge. 6
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