Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO 1
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1 Città di Castel San Giovanni Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano N. 9/2016 CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO 1 Disposizione tecnico organizzativa (DTO 9/2016) 2 (ai sensi dell articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013) Si riporta, in quanto di estremo interesse, il testo del disegno di legge sul Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, approvato dalla Camera il 12 maggio scorso e trasmesso al Senato per l approvazione definitiva. Il testo approvato alla Camera indica alcuni principi fondamentali e fornisce nuovi strumenti utili a incentivare il riuso e la rigenerazione urbana. É inoltre riconosciuta l importanza del suolo come bene comune e risorsa non rinnovabile, essenziale per i servizi ecosistemici, che produce anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Per centrare l obiettivo europeo di azzerare il consumo di suolo entro il 2050 si punta sulla rigenerazione urbana e l edilizia di qualità che saranno incentivate anche sul piano fiscale. La legge introduce il principio secondo cui i Comuni, nelle loro scelte di pianificazione, dovranno fornire un'adeguata motivazione rispetto a nuove scelte di espansione, dando priorità assoluta alla rigenerazione delle aree già urbanizzate. Si assegna inoltre una delega specifica al Governo, da esercitare entro 9 mesi, per semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, e stabilire un regime di favore sugli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia. La legge prevede anche che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico dell edilizia siano vincolati alle opere di urbanizzazione, agli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, alla demolizione dei manufatti abusivi e al verde pubblico. La novità principale rispetto al testo base licenziato dalle Commissioni riunite VIII e XIII della Camera è l emendamento che salva dal divieto del consumo di suolo i piani urbanistici attuativi per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l approvazione prima dell entrata in vigore della legge (art. 11). L originario Ddl sul consumo del suolo presentato dal Governo alla Camera faceva salvi nel periodo transitorio solo i procedimenti in corso relativi ai titoli abilitativi presentati da privati prima dell entrata in vigore della legge; quindi modifiche successive intervenute in Commissione estendevano la sanatoria ai piani attuativi approvati; infine, il testo arrivato in Aula allargava la deroga a quelli anche solo adottati. Ora basta la semplice istanza del privato. Secondo le associazioni ambientaliste, questa disposizione indebolisce l efficacia della legge e rischia di aggravare e accelerare il consumo di suolo. Al di là delle polemiche, un provvedimento nazionale per la salvaguardia del suolo, in particolare destinato a uso 1 Alcune Regioni hanno anticipato, sebbene in modo anche radicalmente diverso, la nuova norma statale. Il 2 dicembre 2014 ad esempio, a seguito della pubblicazione sul BURL, è entrata in vigore in Lombardia, la nuova L.R. 31/2014 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato. La legge si pone come obiettivo la riduzione del consumo di suolo agricolo e non ancora edificato e introduce diverse modifiche alla L.R. 12/2005, ovvero la legge che regolamenta il governo del territorio attribuendo specifici compiti ai diversi enti coinvolti: Regione, Province, Comuni. Come anticipato nella DTO 38/2014, anche l Emilia Romagna si è mossa in questa direzione, seppure senza addivenire ancora all approvazione di alcuna legge regionale, con il progetto di legge regionale n in materia di "Riduzione del consumo di suolo, riuso del suolo edificato e tutela delle aree agricole". 2 La presente Disposizione Tecnico Organizzativa non riveste carattere regolamentare. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 1 di 16
2 agricolo, era stato annunciato da più di dieci anni ed è indispensabile per concretizzare l obiettivo Ue del consumo netto di suolo zero (no net land take) nel 2050, che consente l occupazione di spazi liberi purché a saldo zero, desigillando o ripristinando ad usi agricoli o semi-naturali aree di pari superficie in precedenza urbanizzate e impermeabilizzate. La legge detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l attività agricola, il paesaggio e l ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Particolare novità nell ambito del riuso e della rigenerazione urbana, è la previsione, salve le disposizioni regionali di maggiore tutela delle aree inedificate, in base alla quale il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella loro rigenerazione. Nell ambito delle procedure di valutazione d impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, l obbligo della priorità del riuso comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo inedificato. La medesima valutazione deve risultare dall atto di approvazione della progettazione definitiva di opere pubbliche non soggette a VIA, VAS e alla verifica di assoggettabilità. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica dovrà adeguarsi alle norme per il contenimento del consumo del suolo e del riuso. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali dovranno favorire la destinazione agricola e l utilizzo di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate e perseguire la tutela e la valorizzazione dell attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo. Per definire la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall Unione Europea, la legge prevede una procedura condivisa tra Governo e Enti locali, da concretizzarsi in una serie di passaggi operativi e interventi sostitutivi dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni. Il primo passo sarà un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni, che dovrà deliberare sui criteri e le modalità per la definizione della riduzione, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Le regioni, nell ambito delle proprie competenze, dovranno dettare disposizioni per orientare l iniziativa dei comuni a strategie di rigenerazione urbana anche mediante l individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo l incremento e il miglioramento della dotazione dei servizi, l innalzamento del potenziale ecologico e ambientale, la realizzazione di residenza sociale. Per questo obiettivo, si dovranno applicare strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica purché non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato. In assenza di disposizioni regionali, il Governo emanerà norme uniformi applicabili fino all entrata in vigore delle disposizioni regionali. Anche a livello comunale, si applica il criterio sostitutivo: se un comune non procederà entro termini certi, all individuazione delle aree, la regione procederà in via sostitutiva, previa diffida; nel frattempo, nel territorio del comune inadempiente sarà vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. Anche in mancanza di diffida da parte della regione, il divieto si applicherà decorsi sei mesi dalla scadenza del termine. La legge introduce il concetto di compendio agricolo neo-rurale periurbano definito come insediamento rurale oggetto dell attività di recupero e riqualificazione che viene dotato di tutti i servizi urbanistici e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale. Si tratta di riqualificare gli insediamenti rurali attraverso il recupero edilizio, inclusa la demolizione e la ricostruzione di fabbricati esistenti, unitamente al recupero del patrimonio agricolo e ambientale. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non possono superare la consistenza complessiva delle volumetrie esistenti né comportare maggior consumo di suolo all interno del compendio agricolo al momento della presentazione del progetto all ente territoriale competente. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 2 di 16
3 I fabbricati dismessi che non hanno interesse storico o paesaggistico potranno essere demoliti e le consistenze volumetriche oggetto di demolizione, dovutamente certificate e accertate dal comune, potranno essere riassegnate per nuovi fabbricati, da realizzarsi con tipologie, morfologie e scelte materiche ed estetiche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell intervento, secondo i criteri stabiliti dall ente territoriale competente. I compendi agricoli neorurali periurbani, in conformità ai Piani Strutturali, potranno avere le seguenti destinazioni d uso: 1. attività amministrative e direzionali; 2. servizi ludico-ricreativi; 3. servizi turistico-ricettivi; 4. servizi dedicati all istruzione; 5. servizi medici e di cura; 6. servizi sociali; 7. attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali; 8. altre attività non comprese nell elenco ma considerate rilevanti per lo sviluppo economico sostenibile del territorio. Saranno comunque escluse le seguenti destinazioni d uso: a) residenziale, ad esclusione delle necessità abitative connesse alle attività lavorative svolte nel compendio agricolo; b) produttiva di tipo industriale o artigianale. Il progetto di compendio agricolo neorurale periurbano dovrà prevedere interventi di mitigazione e compensazione volti a mantenere e valorizzare il paesaggio, l economia locale e l ambiente, ed essere accompagnato dall impegno a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni, durante i quali, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale periurbano sarà considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione nei registri immobiliari. Per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale saranno vietati, per almeno cinque anni dall ultima erogazione: 1. usi diversi da quello agricolo e la adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d uso; 2. interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. Viene riconosciuto a tutti gli effetti il suolo come un bene comune ed un risorsa non rinnovabile, tutelando i terreni agricoli come luoghi atti alla produzione di cibo. Il provvedimento approvato stabilisce infatti che per 5 anni i terreni che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici legati alle politiche agricole comunitarie (PAC) e ai piani di sviluppo rurale (PSR) non potranno cambiare la destinazione d uso. Regioni e Comuni, nell ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, potranno prevedere la possibilità di qualificare gli insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali con l obiettivo di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio. Negli atti di trasferimento della proprietà e in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola (esclusi gli atti di trasferimento dei diritti derivanti da procedure esecutive e concorsuali), deve essere espressamente richiamato tale vincolo. Nel caso di violazione del divieto, il comune applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro e non superiore a euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà istituito un registro in cui saranno iscritti i comuni virtuosi che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla ripartizione concordata a livello regionale. Ai comuni iscritti nel registro sarà attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana. Lo stesso ordine di priorità sarà attribuito ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla adozione del decreto attuativo e comunque non oltre il termine di tre anni, non sarà consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere l istanza dei cui titoli abilitativi è stata presentata da privati prima dell entrata in vigore della legge, fatti salvi i procedimenti in corso relativi ai titoli abilitativi edilizi aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi adottati prima della entrata in vigore della legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 3 di 16
4 Dopo i tre anni, non sarà consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 % della media di consumo di suolo dei cinque anni antecedenti. Il provvedimento inoltre, riprendendo una proposta di Legambiente, prevede che i Comuni facciano un censimento degli edifici sfitti e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate, per creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, in alternativa al consumo di suolo inedificato. In tal modo sarà più facile per le amministrazioni locali monitorare quanto avviene nel territorio. Allo scopo di favorire la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, per gli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico, sarà consentita la demolizione e ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, che preveda prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione. Tali interventi non saranno considerati interventi di nuova costruzione e pertanto saranno esonerati dal pagamento del contributo di costruzione, fatta salva la parte eccedente la volumetria esistente, qualora le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento. Questa possibilità però non sarà applicabile ai centri storici o nelle aree di particolare pregio storico artistico. L iter che ha portato all approvazione del testo alla Camera è stato complesso ed articolato, e, nelle sue fasi essenziali ha visto: 1. il Parere della Conferenza Unificata in data 07/11/2013; 2. il Testo del disegno di legge approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10/06/2013; 3. il Parere tecnico delle Regioni in data 27/06/2013; 4. il Testo del disegno di legge presentato alla Camera il 3 febbraio 2014; 5. il Nuovo testo base adottato il 20 gennaio 2015; 6. il definitivo Testo approvato dalla Camera il 12 maggio Il provvedimento norma il periodo transitorio, cioè di passaggio dalle vecchie alle nuove regole. Come già osservato saranno fatti salvi i procedimenti in corso, gli interventi e i programmi di trasformazione derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica derivanti dalla Legge Urbanistica (L. 1150/1942) previsti nei piani attuativi, per cui i soggetti interessati abbiano presentato domanda di approvazione prima dell entrata in vigore della legge. In salvo anche le varianti il cui procedimento sia stato attivato prima dell entrata in vigore della legge e che non comportino modifiche alle dimensioni dei piani attuativi. Castel San Giovanni, sabato 11 giugno Bibliografia: Giorgio Tacconi, Consumo di suolo: cosa prevede il disegno di legge approvato alla Camera, , da Ingegneri.info. 3 Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato.p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l archivio informatico del Settore IV Sviluppo Urbano Sportello Unico dell Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. SI ATTESTA che, ai sensi dell art. 23 del Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell originale in tutte le sue componenti. Settore Sviluppo Urbano - Sportello Unico per l Edilizia Pagina 4 di 16
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