DOCUMENTO II Commissione permanente Giustizia Senato della Repubblica

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1 DOCUMENTO II Commissione permanente Giustizia Senato della Repubblica Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate DDL S.2134 Le proposte dei Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili Roma, 15 giugno 2017

2 Premessa Grazie al prezioso lavoro svolto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, ogni anno viene sequestrata e confiscata una quantità enorme di denaro, beni mobili e immobili e aziende con cui le associazioni criminali si arricchiscono e finanziano l'organizzazione e le loro attività. È opinione comune che l'aggressione ai patrimoni illeciti - tramite i fondamentali strumenti del sequestro e della confisca costituisca oggi un indispensabile mezzo di contrasto alla criminalità organizzata: la grande efficacia di tali strumenti ha reso evidente come essi siano ormai assai più incisivi nel reprimere e prevenire i fenomeni criminali esistenti rispetto alle pene detentive, e la consapevolezza di tale efficacia ne ha determinato una applicazione sempre più diffusa che registra una crescita esponenziale, non solo nei territori dell Italia del sud, noti per la storica infiltrazione criminale nel tessuto sociale. I Commercialisti, al fine di migliorare e rendere efficiente il relativo procedimento di gestione e destinazione, hanno elaborato delle proposte di semplificazione in materia di beni sequestrati e confiscati tese a emendare il DDL S e conseguentemente, ove approvato, la vigente disciplina. Il recepimento normativo delle proposte in esame consentirebbe di migliorare e accelerare il procedimento di gestione e destinazione degli enormi patrimoni sequestrati e confiscati, a tutto beneficio della collettività sia in termini di valorizzazione del territorio, sia per il recupero produttivo di quelle aziende sottratte al crimine organizzato che presentino i requisiti per proseguire l'attività aziendale. 2

3 EMENDAMENTI ARTICOLO 5 Il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 20 (Sequestro) 1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. A seguito del sequestro, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di sequestro, si applica la disposizione di cui all articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV. 2. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis. 3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. 4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione.». Relazione: Si propone di eliminare la previsione che consente nei casi di sequestro totalitario di partecipazioni sociali l estensione automatica del sequestro (e della successiva confisca) anche ai beni aziendali. Come noto la ratio della norma è quella di evitare che i beni aziendali non oggetto di sequestro, possano essere aggrediti dai creditori sociali in costanza di procedura giudiziaria. In proposito si evidenzia che tale norma potrebbe generare problemi gestori in capo all Agenzia ai fini della destinazione in quanto, a seguito della confisca definitiva, i beni sui quali risulta trascritto un provvedimento di sequestro (e annotata la successiva confisca) dovrebbero essere estromessi dal patrimonio sociale dell azienda cui afferivano (c.d. confisca in via autonoma ) giacché a norma dell articolo 45 del codice antimafia, con la confisca definitiva i beni confiscati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da pesi ed oneri. In altri termini se rimanesse invariata la norma in esame, gli amministratori delle aziende interessate, dovrebbero senza indugio disporre l estromissione dall azienda dei beni definitivamente confiscati (siccome acquisiti al patrimonio dell Erario), nonché dovrebbero procedere alle conseguenti rettifiche contabili e bilancistiche per non sfociare in fattispecie penalmente rilevanti (falso in bilancio). Risulta evidente che per effetto dell estromissione dei beni dal patrimonio societario l azienda potrebbe avere un patrimonio netto negativo che costringerebbe gli amministratori a presentare istanza di fallimento in proprio o quantomeno ad attivare la procedura di liquidazione della società. Parimenti si evidenzia che l estensione automatica del sequestro sui beni costituiti in azienda, sembrerebbe contrastare con quanto disposto dallo stesso articolo 20 relativamente ai presupposti che legittimano l adozione di un provvedimento di sequestro. Si evidenzia in proposito che per disporre il sequestro, il bene deve essere frutto di attività illecite o ne deve costituire il reimpiego; nella fattispecie disciplinata dalla norma in esame i beni costituiti in azienda, pur non costituendo frutto di attività illecite o di reimpiego, subiscono il sequestro per il solo fatto di afferire ad un azienda le cui quote o azioni sono sequestrate nella totalità. Al fine di evitare tali negative conseguenze si propone di modificare la norma secondo la previsione in commento. In particolare si prevede che dalla data del sequestro delle quote o delle azioni, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ancorché non oggetto di sequestro non possano essere sottoposti a procedura esecutiva (tramite il richiamo all art. 55 del codice antimafia). Parimenti, al fine di assicurare la tutela dei creditori sociali che quindi possono vantare diritti sui beni aziendali, è prevista l applicazione del titolo IV (c.d. tutela dei diritti dei terzi ex artt. 52 e ss del codice antimafia). 3

4 QUADRO SINOTTICO TESTO ATTUALE FORMULAZIONE TESTO NUOVA FORMULAZIONE ART. 5 ART. 5 [ ] 4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art (Sequestro) Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104, comma 1, lettera b), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro. 2. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis. 3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. 4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione». [ ] 4. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art (Sequestro) Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. A seguito del sequestro, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di sequestro, si applica la disposizione di cui all articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV. 2. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis. 3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. 4. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione. 4

5 EMENDAMENTI ARTICOLO 5 Il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. L articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: «Art. 24 (Confisca) 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. 1-bis. Sino al provvedimento di confisca definitivo, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di confisca, si applica la disposizione di cui all articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV. 2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso, per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento. 2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso. Relazione: Per le medesime motivazioni dettagliate nel commento all articolo 20, si propone di modificare l art. 24 in particolare prevedendo che dalla data della confisca delle quote o delle azioni, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ancorché non oggetto di confisca non possano essere sottoposti a procedura esecutiva (tramite il richiamo all art. 55 del codice antimafia). Parimenti, al fine di assicurare la tutela dei creditori sociali che quindi possono vantare diritti sui beni aziendali, è prevista l applicazione del titolo IV (c.d. tutela dei diritti dei terzi ex artt. 52 e ss del codice antimafia). 5

6 QUADRO SINOTTICO TESTO ATTUALE FORMULAZIONE TESTO NUOVA FORMULAZIONE ART. 5 ART. 5 [ ] 8. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. 1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca»; b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento. 2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso». [ ] 8. L articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente: Art. 24 (Confisca) 1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. 1-bis. Sino al provvedimento di confisca definitivo, ai beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, ancorché non oggetto di confisca, si applica la disposizione di cui all articolo 55. In tali casi, la tutela dei creditori sociali è garantita nei limiti e nelle forme di cui al titolo IV. 2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso, per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento. 2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso. 6

7 EMENDAMENTI ARTICOLO 10 Il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell attività d impresa. Relazione: Si propone di emendare il comma 4 della disposizione in esame eliminando la previsione della gratuità dell incarico qualora l amministratore giudiziario venga chiamato ad assolvere il delicato e diverso ruolo di componente dell organo di amministrazione (es. presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore unico o consigliere di amministrazione o altra carica) o altro organo sociale. In effetti tali attività (gestorie e di rappresentanza) sono ontologicamente diverse dal ruolo e dalle funzioni che il codice antimafia affida all amministratore giudiziario: non a caso nell ipotesi di sequestro di prevenzione di partecipazioni societarie che assicurino la maggioranza, l articolo 41, comma 6 dello stesso codice antimafia già distingue le funzioni (e le connesse responsabilità) dell amministratore giudiziario rispetto a quelle in capo al legale rappresentante della società attinta dal provvedimento, all uopo prevedendo la possibilità dell amministratore giudiziario di provvedere alla sostituzione del legale rappresentante in seno alla società. In tali casi, il compenso dell amministratore giudiziario viene determinato e corrisposto a norma dell articolo 42 del codice antimafia; diversamente il compenso del legale rappresentante societario (anche ove coincida con l amministratore giudiziario) viene determinato dall assemblea di nomina in ottemperanza alle disposizioni del codice civile (pure richiamate dallo stesso codice antimafia all art. 41, comma 4) e liquidato attingendo dalle casse sociali. Si ritiene pertanto che anche nell amministrazione giudiziaria ex art. 34 non si possa prescindere da questo opportuna distinzione prevedendo la corresponsione di un compenso (diverso e ulteriore) per l amministratore giudiziario chiamato a svolgere diverse (e delicate) funzioni gestorie e di rappresentanza all interno dell ente sottoposto ad amministrazione giudiziaria. 7

8 QUADRO SINOTTICO TESTO ATTUALE FORMULAZIONE TESTO NUOVA FORMULAZIONE ART. 10 ART All'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, 1. All'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell attività modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle d impresa, senza percepire emolumenti. esigenze di prosecuzione dell attività d impresa. 8

9 EMENDAMENTI ARTICOLO 13 Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche: a) al capoverso 2 eliminare il seguente periodo: Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo ; b) conseguentemente aggiungere al capoverso 2 il seguente periodo: Per la nomina dell amministratore giudiziario, il tribunale tiene conto della complessità dell incarico da conferire e del numero e della tipologia degli incarichi in corso di analoga natura motivando, nel provvedimento di conferimento dell incarico, l assenza di motivi ostativi allo svolgimento contestuale di una pluralità di incarichi. Viene fatta salva la facoltà del Tribunale di conferire all amministratore giudiziario la gestione di più aziende sequestrate nell ambito della medesima procedura ; c) al capoverso 4 dopo le parole soggetti qualificati aggiungere le seguenti: che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Relazione: Si propone di emendare il comma 2 della disposizione in esame per una duplice motivazione: 1) La disposizione appare viziata da legittimità costituzionale atteso che, soltanto in capo ai professionisti abilitati (avvocati e commercialisti iscritti all albo) che svolgono l attività di amministratore giudiziario, viene illogicamente introdotta una norma che, per la gestione delle aziende sequestrate, impone il divieto di cumulo degli incarichi. La disparità di trattamento è evidente se si considera che lo stesso professionista (avvocato o commercialista iscritto all albo) non incontra alcun limite di cumulo per svolgere la funzione di curatore fallimentare, di amministratore straordinario di grandi imprese in crisi ovvero di custode nelle procedure esecutive. 2) Per evidenti criteri di economicità, nelle prassi tribunalizie può verificarsi che il professionista venga nominato nell ambito della medesima procedura - amministratore giudiziario di una molteplicità di aziende sequestrate. In proposito, la norma che si propone di emendare parrebbe escludere tale possibilità, introducendo il cumulo di incarichi in qualsivoglia fattispecie; siffatta previsione creerebbe un inutile dispendio di risorse economiche giacché per la medesima procedura di sequestro dovrebbero essere nominati più amministratori giudiziari ciascuno dei quali chiamato a gestire al massimo tre aziende. Per le ragioni sopra esplicitate si ritiene anche necessario proporre una modifica al DDL in trattazione relativamente all abrogazione del 2 capoverso al comma secondo, laddove viene rimesso ad un decreto interministeriale l onere di individuare i criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso. Per l effetto si introduce nel medesimo comma secondo, la previsione che rimette all autorità giudiziaria l obbligo di motivare nel provvedimento di nomina, l assenza di motivi ostativi allo svolgimento contestuale di una pluralità di incarichi. Inoltre, attesa la descritta prassi tribunalizia, viene fatta salva la facoltà del tribunale di conferire all amministratore giudiziario la gestione di più aziende sequestrate nell ambito della medesima procedura. Viene proposta la modifica del comma 4 prevedendo espressamente, come da indirizzo giurisprudenziale costante che, anche i coadiutori eventualmente nominati dall amministratore giudiziario, assumano la qualifica di pubblico ufficiale. 9

10 QUADRO SINOTTICO TESTO ATTUALE FORMULAZIONE TESTO NUOVA FORMULAZIONE ART. 13 ART All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. 2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in stato di 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. 2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Per la nomina dell amministratore giudiziario, il tribunale tiene conto della complessità dell incarico da conferire e del numero e della tipologia degli incarichi in degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che corso di analoga natura motivando, nel provvedimento di tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura conferimento dell incarico, l assenza di motivi ostativi allo svolgimento contestuale di una pluralità di incarichi. Viene monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del fatta salva la facoltà del Tribunale di conferire valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo all amministratore giudiziario la gestione di più aziende anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o sequestrate nell ambito della medesima procedura indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. territorio, delle pregresse esperienze professionali All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'agenzia. particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'agenzia. 2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari. 3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore 2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari. 3. Non possono essere nominale le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore 10

11 giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. 4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono. 5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»; b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43». giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. 4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono. 5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. b) il comma 8 è sostituito dal seguente: 8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo

12 EMENDAMENTI ARTICOLO 13 Dopo il comma 4 è inserito il seguente: 4-bis. Al comma 3 dell art. 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dopo le parole gestione di aziende sono aggiunte le seguenti e dalla gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione o messa a reddito dei beni ; Relazione: Per garantire una gestione dinamica ed efficiente dei beni sequestrati o confiscati, si propone di emendare la norma in esame relativamente alle somme derivanti dalla gestione dei ricavi derivanti dall amministrazione o messa a reddito dei beni. Allo stato attuale, come noto, queste somme (ad eccezione di quelle derivanti dalla gestione di aziende) vengono fatte confluire nel Fondo Unico Giustizia di talché l amministratore giudiziario o l Agenzia ogni qualvolta necessitano di risorse per la gestione (es. pagamento oneri condominiali, spese di conservazione, etc), debbono necessariamente ricorrere, previa autorizzazione dell Autorità Giudiziaria, al FUG che provvede, sovente dopo molto tempo, al reperimento delle risorse necessarie. Con la modifica proposta si vuole superare questa articolata e defatigante procedura consentendo all amministrazione giudiziaria o all Agenzia di disporre immediatamente delle somme a disposizione della procedura, tramite il preventivo passaggio autorizzatorio dell autorità giudiziaria. 12

13 QUADRO SINOTTICO TESTO ATTUALE FORMULAZIONE ART. 37 del D. LGS. 159/2011 [ ] 3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. TESTO NUOVA FORMULAZIONE ART. 37 del D. LGS. 159/2011 [ ] 3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende e dalla gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione o messa a reddito dei beni, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili. 13

14 EMENDAMENTI ARTICOLO 14 Al comma 1, capoverso articolo 40, lettera a), comma 1, le parole, anche avvalendosi sono sostituite dalle seguenti: e può avvalersi. Relazione: La modifica tende a facoltizzare il Giudice nel chiedere all Agenzia le attività di ausilio e di supporto. 14

15 QUADRO SINOTTICO TESTO ATTUALE FORMULAZIONE TESTO NUOVA FORMULAZIONE ART. 14 ART All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della 1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. 2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 267 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 47 il tribunale, con decreto gestione dei beni sequestrati e può avvalersi della attività di ausilio e supporto dell'agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. 2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 267 del regio decreto 16 marzo 1942, n, 47 il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. 3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. 3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo. 3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. 4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dicci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. 3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. 3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo. 3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. 4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dicci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. 15

16 EMENDAMENTI ARTICOLO 14 Al comma 1, capoverso articolo 41, sono apportate le seguenti modifiche: 1. Al comma 1, dopo la parola presenta sono aggiunte le seguenti: anche all Agenzia ; 2. Al comma 1-quater sono aggiunte, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le certificazioni antimafia di cui all articolo 82 ; 3. Al comma 1-quinquies, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Il decreto di approvazione del programma di gestione dell impresa vincola anche l Agenzia. Relazione: Nel primo comma viene specificato che la relazione sulla gestione delle aziende ai sensi dell art. 41 deve essere presentata anche all Agenzia (che a tal fine può partecipare nell udienza in camera di consiglio per l approvazione del piano di prosecuzione aziendale). Viene chiarito che qualora il giudice autorizzi la prosecuzione dell impresa sequestrata, conservino efficacia, tra l altro, anche le certificazioni antimafia di cui all articolo 82. Infine per corresponsabilizzare l Agenzia nella gestione delle imprese sequestrate è previsto che l ANBSC sia vincolata al contenuto del decreto giudiziario di approvazione del programma di gestione dell impresa in sequestro salvo che la stessa Agenzia, all uopo convocata nell udienza, non decida di opporsi alla prosecuzione aziendale proponendo una diversa soluzione gestoria. 16

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