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- Floriana Alfano
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2 L ASSEMBLEA DELL UNIONE PREMESSO che con deliberazioni dei Consigli Comunali di Lanusei n. 28 del 24/10/2007, di Arzana n. 29 del 24/10/2007 e di Elini n. 27 del 24/10/2007, detti enti hanno disposto di istituire, tra gli stessi, l Unione Comuni d Ogliastra ; CONSIDERATO che con deliberazioni dei Consigli Comunali di Lanusei n. 29 del 24/10/2007, di Arzana n. 30 del 24/10/2007 e di Elini n. 28 del 24/10/2007- tutte esecutive a termini di legge - detti enti hanno individuato le funzioni ed i servizi da trasferire ed hanno approvato gli schemi di convenzione disciplinanti le modalità e condizioni del trasferimento; VISTO che in data 25/10/2007 è stato sottoscritto nelle forme di legge l atto costitutivo dell Unione; VISTO inoltre che con rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 13/12/2007, n. 36 del 28/12/2007, n.31 del 08/06/09 i Comuni di Loceri, Bari Sardo, Ilbono hanno formalizzato la richiesta di adesione all Unione, nonché approvato la convenzione per il trasferimento alla stessa di servizi e funzioni; APPURATO che con apposita convenzione i Comuni di Lanusei, Elini, Loceri, Arzana, Bari Sardo e Ilbono hanno provveduto a trasferire, all Unione Comuni d Ogliastra, le funzioni inerenti i servizi sociali; CONSIDERATO CHE: - Il servizio di assistenza domiciliare ai sensi della vigente normativa, si colloca all interno dei servizi socioassistenziali e consiste in prestazioni di tipo domiciliare rivolto ad anziani, minori e soggetti diversamente abili e più in generale a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la loro permanenza nel proprio ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali; - L Unione Comuni d Ogliastra intende dotarsi di un Regolamento che disciplini il Servizio di Assistenza Domiciliare; VISTO lo schema di regolamento all uopo predisposto, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; VISTI il D. Lgs. 18/08/2000 N. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; lo Statuto dell Unione; Con voti unanimi espressi in forma palese; DELIBERA - Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - Di approvare, il regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare che si compone di n. 10 articoli e che, allegato sotto la lettera A al presente atto, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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5 REGOLAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 1
6 Indice Art.1 Oggetto del regolamento Art. 2 Beneficiari Art. 3 Prestazioni del Servizio Art. 4 Attivazione del Servizio Art. 5 PAI (Piano di Assistenza Individualizzato) Art. 6 Criteri di gestione delle liste d attesa Art. 7 Sospensione e cessazione del servizio Art. 8 Assenza di consenso dell utente Art. 9 Criteri per la determinazione della contribuzione dell utente al costo del servizio Art. 10 Entrata in vigore REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2
7 Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e secondo quanto indicato nel PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi), il Servizio di Assistenza Domiciliare che consiste in un complesso di prestazioni di natura socio assistenziale prestate a domicilio; è rivolto ad anziani, minori e soggetti diversamente abili e più in generale a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la loro permanenza nel proprio ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Il servizio di assistenza domiciliare tende a: - Avere personale affidabile, professionalmente valido e che dia fiducia agli utenti; - Dare garanzia di continuità nel tempo con l utilizzo di operatori stabili; - Essere di facile accesso, anche telefonico; - Essere rapido nelle risposte; - Essere un punto di riferimento per gli utenti e la famiglia; - Mantenere una stretta collaborazione con gli operatori sociali dell Unione; - Valorizzare e coinvolgere le risorse e le organizzazioni presenti sul territorio, in progetti di collaborazione tra pubblico e privato sociale. Art. 2 Beneficiari I beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare sono tutti i cittadini residenti nei Comuni facenti parte dell Unione che si trovano in condizioni di disagio tra cui si indicano, a titolo esemplificativo, le seguenti: - Soggetti anziani e/o disabili fisici e/o psichici in condizioni di limitata autonomia; - Soggetti temporaneamente o permanentemente non autosufficienti; - Nuclei familiari con minori, in situazioni temporanee di difficoltà o disagio; - Soggetti affetti da demenza e malattia di Alzheimer; - Soggetti in dimissione programmata da reparti ospedalieri o da altre strutture sanitarie e/o residenziali; - Soggetti con patologie oncologiche in fase avanzata; - Soggetti con patologie in fase terminale; - Soggetti affetti da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) conclamata; - Soggetti, anche in età evolutiva, con patologie croniche gravi e/o particolari condizioni di rilevanza sociale; - Soggetti affetti da patologie psichiatriche. Sono ammessi alle prestazioni del Servizio i cittadini residenti nei Comuni dell Unione e i cittadini non residenti che si trovano occasionalmente nel territorio dell Unione, limitatamente a prestazioni di carattere urgente. REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 3
8 In materia di domicilio di soccorso l Unione, attraverso il proprio servizio sociale, attiva le procedure per il recupero delle somme dai Comuni di provenienza dei non residenti. Viene fatta salva la possibilità di prevedere l erogazione del servizio in favore di cittadini non residenti nell Unione, anche in casi non considerabili di emergenza, previa autorizzazione degli Enti di provenienza degli utenti e con oneri a carico degli stessi, mediante affidamento diretto all appaltatore del servizio di assistenza domiciliare o attraverso voucher rilasciati all utenza. Art. 3 Prestazioni del servizio Il servizio di assistenza domiciliare prevede la cura alla persona e specificatamente: igiene personale, bagno completo, vestizione, nutrizione e mobilitazione passiva dell assistito, aiuto nella deambulazione, controllo nella assunzione di farmaci, interventi igienico sanitari di semplice attuazione, cura del suo ambiente, accompagnamento a visite specialistiche, consegna pasti, segretariato sociale e socializzazione per il mantenimento a domicilio dell utente. A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni richieste sono le seguenti: Attività di assistenza e cura alla persona: alzata dal letto; igiene/pulizia personale, aiuto per il bagno; vestizione; nutrizione, aiuto nella assunzione dei pasti; aiuto per la corretta deambulazione; aiuto nell uso e/o nell utilizzo di presidi o ausili sanitari; aiuti nel posizionamento degli arti o della persona allettata; aiuto nell uso di accorgimenti o ausili per lavarsi, per vestirsi, per assunzione di cibi o bevande e durante la deambulazione; aiuto nella mobilizzazione delle persone allettate se prive di gravi patologie e per le quali non siano state sottolineate controindicazioni da parte del medico di medicina generale o da medici specialisti; Prestazioni di tipo sanitario di semplice esecuzione collaborazione con il medico di medicina generale, con il personale delle cure domiciliari integrate o con il personale sanitario privato o con il familiare, sia durante l igiene personale che nel posizionamento e mantenimento delle posture terapeutiche; aiuto nella mobilitazione attiva e passiva; misurazione della temperatura corporea; aiuto nella raccolta di materiale biologico per esami ( feci e urine); collaborazione nella sorveglianza per la corretta assunzione dei farmaci e nell esecuzione delle prestazioni sanitarie; segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia sulle condizioni di salute dell utente, in caso di urgenza ed in mancanza di reperibilità di familiari o del medico di base. Attività di assistenza della persona e del suo ambiente operazioni inerenti la pulizia degli ambienti e operazioni elementari e di supporto, necessarie al mantenimento dell autosufficienza dell utente; preparazione e cottura dei pasti, fornitura pasti a domicilio. Attività diverse REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 4
9 trasporto e accompagnamento per consentire all utente il disbrigo pratiche e l accesso ai servizi sociali e sanitari, comunali e territoriali, attraverso l utilizzo dei mezzi di trasporto della ditta appaltatrice. Disbrigo pratiche su delega dell utente, di un familiare di riferimento o del tutore, con eventuale maneggio di denaro. Prestazioni di segretariato sociale e di socializzazione. Servizio sostegno disabili il servizio offre un supporto alle persone disabili che necessitano di aiuto per la vita di relazione, per la fruizione del tempo libero, con l obiettivo di favorirne la partecipazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, rimuovendo per quanto possibile gli ostacoli che ne impediscono l autonomia e l integrazione. Servizi aggiuntivi prestazioni in caso di ricovero ospedaliero (in assenza di familiari in grado di assolvere tutti quei compiti ritenuti necessari in caso di ricovero); supporto informativo, sostegno e ascolto all utente e ai familiari di riferimento; predisposizione e consegna agli utenti dei bollettini di versamento della contribuzione, ritiro e consegna all ufficio del servizio sociale delle ricevute del versamento effettuato. Art.4 Attivazione del servizio Il Servizio di assistenza domiciliare si attiva, previa richiesta dell'interessato, o di chi agisce in suo nome e per suo conto o, in casi di emergenza su segnalazione di parenti, dei servizi socio - sanitari, nonché di cittadini, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale integrata dalla documentazione reddituale ed eventualmente sanitaria. Il servizio è attivato mediante l intervento, su richiesta del servizio sociale, dall appaltatore del servizio di assistenza domiciliare, entro 48 ore dalla comunicazione del PAI. Nei casi di urgenza, espressamente segnalati dal Servizio Sociale, il servizio è attivato immediatamente. Art.5 PAI (Piano di Assistenza Individualizzato) Acquisita l istanza il servizio sociale verifica, anche in collaborazione con l appaltatore del servizio, le condizioni della persona e del nucleo familiare e predispone il PAI (piano di assistenza individualizzato) tenendo conto del bisogno del richiedente, delle finalità del servizio e delle preferenze espresse dall'interessato e dai suoi familiari. Il PAI è predisposto entro il termine massimo di 72 ore dalla richiesta secondo uno schema appositamente elaborato dal servizio, sottoscritto dall interessato per accettazione come condizione preliminare per l erogazione delle prestazioni. REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 5
10 Il PAI, all interno del quale sono calendarizzati gli interventi, è comunicato dal Sevizio Sociale all utente e all appaltatore del servizio. Nel PAI sono definiti i contenuti, le modalità di erogazione del servizio e il consequenziale costo orario a carico dell utente; dopo un periodo di osservazione, al fine di valutare l idoneità delle risposte date al bisogno rilevato è sottoposto a periodiche verifiche e revisioni. Le modifiche al P.A.I. sono sempre effettuate quando mutano le condizioni economiche e di bisogno e sono sottoscritte per accettazione dall utente interessato o da un suo familiare. Art. 6 Criteri di gestione delle lista d attesa. Per l erogazione degli interventi del Servizio di Assistenza Domiciliare, nel caso in cui le richieste siano superiori alla effettiva disponibilità delle risorse che finanziano il servizio medesimo, è predisposta un apposita lista d attesa secondo i seguenti criteri: 1. Il grado di autonomia, il livello di autosufficienza in base alle schede ADL (activities of daily living) e IADL(Instrumental Activities of Daily Living) e le condizioni sociali della persona anziana o disabile 2. In caso di patologia psichiatrica certificata dallo specialista; Rimane salva la possibilità per il servizio sociale di attivare il servizio d ufficio, a prescindere dalla lista d attesa, in presenza di particolari situazioni di disagio debitamente motivate. II reddito non costituisce criterio principale di priorità, ma rappresenta un elemento importante per valutare le possibilità di soluzioni alternative all'intervento pubblico quando sono presentate più richieste anche di diversa gravità e non si hanno le risorse per accoglierle tutte. A parità di condizione viene data la priorità al titolare del reddito più basso. Art.7 Sospensione e cessazione del servizio Il servizio può cessare o essere ridotto nei seguenti casi: a) richiesta dell utente; b) Decesso o ricovero prolungato in strutture, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio; c) Qualora vengano meno i requisiti di ammissione; d) Qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale (molestie, aggressioni anche verbali, minacce) in forma ripetuta; e) Qualora l utente sia assente dal domicilio per più di tre volte nell orario in cui deve essere effettuata la prestazione, senza preavvertire il personale; Il servizio può essere sospeso nei seguenti casi: REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 6
11 1. su richiesta, presentata all Ufficio del Servizio Sociale, dell utente o di un suo familiare, specificando il periodo e le motivazioni. Cinque giorni prima dello scadere del periodo di sospensione, l utente od un suo familiare è tenuto a comunicare le sue intenzioni (ripresa del servizio o rinuncia definitiva). Eventuali assenze dovute a ricoveri temporanei non provocano la dimissione dal servizio (al posto dell utente assente potranno tuttavia essere effettuate prese in carico a tempo determinato). Il servizio, previa comunicazione anticipata, verrà riattivato entro 48 ore dal rientro a domicilio. Assenze per soggiorni climatici o trasferimenti presso altri familiari o diversi domicili non comportano la dimissione se l assenza non supera un mese di calendario. Per assenze superiori non può essere mantenuto il posto, pertanto si procederà alle dimissioni e poi all eventuale successiva valutazione di presa in carico. Art.8 Assenza di consenso dell utente Nel caso vi sia rifiuto da parte dell utente degli interventi proposti, onde non mettere in atto interventi coercitivi della volontà della persona, si procede ad una rimodulazione del PAI, al fine del raggiungimento degli obiettivi di presa in carico e cura. Qualora dovesse persistere il rifiuto da parte dell utente, il Servizio Sociale valuta l opportunità della sua dimissione dal servizio. Nelle situazioni di grave e avanzata demenza (adeguatamente documentata e sottoscritta dal Medico curante), nelle quali l utente non sia assolutamente in grado di esprimere consenso e solo nel caso le prestazioni assumano valenza irrinunciabile per la salute (es. igiene, mobilizzazione, prevenzione piaghe), le prestazioni sono effettuate solo per lo stretto necessario. Art.9 Criteri per la determinazione della contribuzione dell utente al costo del servizio. Il destinatario del servizio partecipa ai costi delle prestazioni erogate in proporzione alla propria capacità economica. Questa è determinata dal valore dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare a cui appartiene il beneficiario. I criteri e le modalità di partecipazione dell utente alla spesa delle prestazioni di assistenza domiciliare sono stabiliti da ogni singolo Comune. Per le persone non residenti nell Unione Comuni d Ogliastra si applica l intero costo della prestazione. REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 7
12 Art.10 Entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento che lo approva e si applica alle nuove prese in carico. Per i casi già in carico valgono, ad esaurimento, i criteri finora seguiti e consolidati sulla base di pregressi provvedimenti riguardanti i singoli servizi. REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 8
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