NOTA INFORMATIVA ASSICURAZIONE PER ASSISTENZA STRADALE

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1 ASSICURAZIONE PER ASSISTENZA STRADALE MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., autorizzata all esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, è iscritta nell Elenco I allegato all Albo delle Imprese tenuto dall IVASS con il n. I.00042, codice IVASS n. D840R, ed appartenente al Gruppo MAPFRE.

2 Indice INDICE ESTRATTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO... 1 di 8 GLOSSARIO... 1 di 8 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE... 2 di 8 Art. 1 Oggetto dell Assicurazione... 2 di 8 Art. 2 Formalità di ammissione all Assicurazione Attivazione delle coperture assicurative... 2 di 8 Art. 3 Decorrenza e durata dell'assicurazione e delle coperture... 2 di 8 Art. 5 Momento di cessazione dell Assicurazione... 2 di 8 Art. 6 Prestazioni... 2 di 8 Art. 7 Esclusione di compensazioni alternative... 5 di 8 Art. 8 Esclusioni generali... 5 di 8 Art. 9 Esclusioni specifiche... 5 di 8 Art. 10 Estensione territoriale... 5 di 8 Art. 12 Polizza a favore del terzo Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta... 5 di 8 Art. 14 Obblighi in caso di Sinistro... 6 di 8 Art. 15 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA... 6 di 8 Art. 16 Comunicazioni Elezione di domicilio... 6 di 8 Art. 17 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Aggravamento o diminuzione del Rischio... 6 di 8 Art. 18 Altre assicurazioni... 7 di 8 Art. 19 Rinuncia al diritto di surrogazione... 7 di 8 Art. 21 Cessione dei diritti... 7 di 8 Art. 24 Rinvio alle norme di legge Legge applicabile e giurisdizione Forma della presente Assicurazione... 7 di 8 Art. 25 Foro competente... 7 di 8 Art. 26 Informativa sul trattamento dei dati personali... 7 di 8

3 ESTRATTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO GLOSSARIO Abbonato: il titolare di un abbonamento acquistato per la stagione di Pallacanestro Biella, per conto ed in favore del quale il Contraente ha sottoscritto l Assicurazione e che ha diritto alla copertura assicurativa con le modalità indicate all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Assicurato: il soggetto il cui interesse è coperto dall Assicurazione, ovverosia la persona fisica, che conduce il Veicolo, coperto dalla polizza di Assistenza, la cui targa è stata comunicata all Assicuratore al momento dell attivazione dell Assicurazione, ovvero altra persona che sia alla guida autorizzata dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo di esso. Assicuratore/Compagnia/MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, Majadahonda, e sede secondaria sita in Milano (Italia), via San Martino , Codice Fiscale e Partita IVA , R.E.A. MI Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l Assicuratore, il Contraente e l Assicurato. Assistenza: le attività di assistenza a persone in difficoltà da erogarsi in natura e cioè le Prestazioni, così come disciplinate dalla presente Polizza, che sono fornite all Assicurato nel momento della difficoltà causata da un evento fortuito, da parte di MAPFRE ASISTENCIA tramite la propria la Struttura Organizzativa. Contraente / Pallacanestro Biella: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l Assicuratore; in particolare Pallacanestro Biella S.s.d.a.r.l. Via XX Settembre Biella (BI), che stipula l Assicurazione per conto altrui ai sensi dell art del Codice Civile in favore dei propri Abbonati e ne assume i relativi oneri. Domicilio: il luogo in cui l Assicurato dimora abitualmente o ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, ai sensi dell art. 43 del Codice Civile, purché in Italia. Estero: i paesi indicati all art. 10, con l esclusione di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Furto: il reato previsto all art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Ai fini dell Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti. Guasto: il danno subito da uno o più componenti del Veicolo, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento tale da rendere impossibile l utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza. Non sono considerati Guasti gli immobilizzi del Veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla casa costruttrice, di montaggio di accessori, di campagne di richiamo effettuate dalla casa costruttrice. Incendio: fenomeno di combustione con sviluppo di fiamma del Veicolo o di sue parti, che possa estendersi e propagarsi e che determini danni tali da rendere il Veicolo non marciante. Incidente stradale: qualsiasi evento accidentale accaduto in connessione con la circolazione stradale quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l Assicurato. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Indennizzo: la somma corrisposta all Assicurato da MAPFRE ASISTENCIA in caso di Sinistro. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute, non dipendente da infortunio, accertata con certificato medico. Malattia Improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l Assicurato non era a conoscenza al momento della partenza per il Viaggio e che comunque non sia una manifestazione, seppur improvvisa, di uno stato morboso a lui precedentemente noto, accertato sulla base di documentazione clinica. Massimale: l importo massimo, stabilito in Polizza, fino alla concorrenza del quale MAPFRE ASISTENCIA si impegna a eseguire la Prestazione di Assistenza prevista. MAPFRE ASSISTANCE: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. Parti/e: MAPFRE ASISTENCIA e il Contraente, congiuntamente o singolarmente considerati. Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati e regola i rapporti fra le Parti. Formano parte integrante le Condizioni generali e, ove esistenti, quelle particolari, e le Appendici di integrazione o modifica. Premio: la somma di denaro, comprensiva di imposte ed eventuali provvigioni all Intermediario di Assicurazione, dovuto dal Contraente all'assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata. Prestazione: l immediato aiuto che deve essere fornito da parte di MAPFRE ASISTENCIA all Assicurato, nel momento della difficoltà, a seguito del contatto e per il tramite della Struttura Organizzativa. Rapina: il reato, previsto all art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai fini dell Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro. Sinistro: l evento futuro, dannoso e incerto per cui è prestata l'assicurazione e al cui verificarsi viene erogata la Prestazione a seguito di richiesta da parte dell Assicurato. Struttura Organizzativa: la struttura di MAPFRE ASISTENCIA costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i limiti previsti dall Assicurazione, che provvede al contatto telefonico con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni, così come previste dalla Polizza, con costi a proprio carico, nei limiti di quanto previsto dalla Polizza stessa. Veicolo: autoveicolo di peso massimo a pieno carico inferiore o pari a 35 (trentacinque) quintali, con targa italiana, immatricolato in Italia, con vetustà di non più di 12 (dodici) anni dalla data della prima immatricolazione, i cui dati siano stati previamente comunicati a MAPFRE ASISTENCIA 1 di 8

4 secondo le modalità previste dall art. 2 delle Condizioni di Assicurazione e per i quali è stipulata l Assicurazione. Viaggio: qualunque trasferimento dell Assicurato a bordo del Veicolo in Italia (inclusi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) o all Estero in uno dei Paesi indicati all art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto dell Assicurazione MAPFRE ASISTENCIA si impegna, con autonoma organizzazione di propri mezzi e personale, ad erogare a favore dell Assicurato i servizi di Assistenza stradale e mobilità nel rispetto dei termini e delle condizioni riportate in dettaglio all Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione. In particolare, nell espletamento delle Prestazioni oggetto dell Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA si impegna a: a) fornire le proprie Prestazioni all Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza, che sarà in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all anno; b) coordinare gli interventi delle officine mobili preposte da MAPFRE ASISTENCIA all Assistenza; c) mettere a disposizione un numero di linee telefoniche della Struttura Organizzativa adeguato ai volumi di traffico telefonici previsti e a cui gli addetti rispondano 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro); d) garantire che nell erogazione delle Prestazioni, rispetterà tutte le norme in materia di sicurezza e tutte le previsioni di legge e regolamenti applicabili in materia. Art. 2 Formalità di ammissione all Assicurazione Attivazione delle coperture assicurative L Assicurazione è sottoscritta per conto di chi spetta (art del Codice Civile) dal Contraente a favore dei propri Abbonati che siano proprietari o utilizzatori di un Veicolo immatricolato in Italia da non più di 12 (dodici) anni, di peso massimo a pieno carico inferiore o pari a 35 ( trentacinque) quintali e con targa Italiana. Ai fini dell effettiva attivazione ed accettazione della copertura assicurativa da parte degli Abbonati: - in occasione della sottoscrizione dell abbonamento, Pallacanestro Biella informerà gli Abbonati aventi diritto dell esistenza e delle Prestazioni garantite dall Assicurazione, illustrerà le modalità per attivare la copertura assicurativa e per scaricare l Estratto delle Condizioni di Assicurazione di cui all Allegato B e consegnerà loro un tesserino riepilogativo delle modalità di richiesta di Assistenza in caso di necessità; - gli Abbonati dovranno accedere al sito cliccare sul banner di Sicurezza rossoblu contenente un collegamento al sito dell Assicuratore, e, presa visione dell Estratto delle Condizioni di Assicurazione di cui all Allegato B, compilare il form di attivazione, inserendo il numero di abbonamento, i propri dati personali, e la targa del Veicolo su cui intendano attivare l Assicurazione; - qualora la procedura di attivazione non si sia conclusa con esito positivo o non possa essere completata con successo, verrà visualizzato un avviso all Abbonato che lo inviterà ad inviare un e mail alla Compagnia chiedendo aiuto o informazioni sulla procedura stessa; - i dati degli Abbonati che abbiano correttamente completato la procedura di cui al punto precedente e dei relativi Veicoli assicurati saranno, così, acquisiti, dall Assicuratore per l effettiva attivazione della copertura assicurativa. L attivazione della copertura assicurativa da parte degli Abbonati potrà essere effettuata a decorrere dalle ore 00 del 1 novembre 2014 ed entro il termine massimo delle ore 24 del 31 Dicembre 2014, decorso il quale gli Abbonati decadranno dal diritto alla copertura stessa. Il rispetto delle modalità di comunicazione dell elenco degli Abbonati da parte del Contraente e di attivazione da parte degli Abbonati sopra indicate è condizione essenziale per l operatività a seguito del pagamento del relativo Premio nelle modalità e nei termini indicati nell art. 11 delle Condizioni di Assicurazione delle coperture assicurative che non saranno operanti per gli Abbonati che non abbiano correttamente effettuato o completato la procedura descritta. Art. 3 Decorrenza e durata dell'assicurazione e delle coperture La copertura assicurativa per ciascun Veicolo assicurato avrà durata pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dal 15 novembre 2014, a seguito ed a condizione dell avvenuta attivazione da parte dell Abbonato con le modalità e nei termini indicati all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione ed a seguito del pagamento del relativo Premio da parte del Contraente, e non si rinnoverà alla scadenza. Resta sin d ora inteso tra le Parti che, qualora l attivazione della copertura di Assistenza relativa ad un Veicolo non sia comunicata a MAPFRE ASISTENCIA secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 2, tale Veicolo sarà sprovvisto della copertura di Assistenza di cui all Assicurazione. La copertura per i singoli Veicoli assicurati, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente in caso di: a) furto totale, incendio o distruzione per danno totale del Veicolo; b) vendita del Veicolo o restituzione del Veicolo al Contraente per il mancato pagamento di prestazioni o di crediti; c) confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione. Art. 5 Momento di cessazione dell Assicurazione In caso di cessazione a scadenza o cessazione anticipata (art. 3) dell Assicurazione, la copertura assicurativa cesserà dalle ore rispettivamente del giorno di scadenza della copertura o del giorno del verificarsi dell evento che ha determinato la cessazione anticipata. Art. 6 Prestazioni In caso di Sinistro, l'assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità indicate all art. 15 delle Condizioni di Assicurazione, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore. 2 di 8

5 Al verificarsi di un Sinistro, l Assicuratore si impegna ad eseguire le Prestazioni appresso specificate nei punti da 6.1.a) a 6.3.c), alle condizioni e con i limiti ivi indicati: 6.1 PRESTAZIONI FORNITE PER TUTTA L ESTENSIONE TERRITORIALE DI CUI ALL ART a) Soccorso stradale Qualora, a seguito di Guasto, esaurimento del carburante, esaurimento della batteria, foratura degli pneumatici, perdita o rottura chiavi, Incidente stradale, Incendio, il Veicolo rimanga immobilizzato o ne risulti impossibile l utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa invierà sul luogo dell immobilizzo un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all officina più vicina, tenendo a proprio carico il relativo costo fino ad un Massimale di Euro 130,00 per Sinistro per i Veicoli di peso a pieno carico inferiore ai 25 quintali e fino ad un Massimale di Euro 180,00 per Sinistro per i Veicoli con peso a pieno carico compreso tra i 25 e i 35 quintali. Sono a carico dell Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione dei danni o guasti subiti dal Veicolo, il costo del carburante ed ogni altra spesa di riparazione. La Prestazione non è dovuta qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorso fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo. 6.2 PRESTAZIONI FORNITE UNICAMENTE PER EVENTI CHE SI VERIFICANO A OLTRE 50 KM DAL DOMICILIO DELL'ASSICURATO 6.2.a) Rientro dei passeggeri o Proseguimento del Viaggio In caso di Guasto, Incidente stradale, tentato Furto o Rapina, Furto o Rapina parziale o totale con ritrovamento o Incendio, che immobilizzi il Veicolo per oltre 2 giorni se in Italia o 5 giorni se all Estero, oppure in caso di Furto o Rapina totale del Veicolo medesimo senza ritrovamento, la Struttura Organizzativa metterà l Assicurato e gli eventuali passeggeri del Veicolo in condizioni di rientrare nel suo Domicilio in Italia o di raggiungere la destinazione finale del suo Viaggio, mettendo a sua disposizione: - un biglietto aereo di classe economica o ferroviario ordinario di prima classe; oppure - un autovettura a noleggio di cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato, compatibilmente con le disponibilità della stazione di noleggio convenzionata e con le specifiche modalità contrattuali applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, Sono esclusi dalla prestazione: - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.); - le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio che dovranno essere versate direttamente dall assicurato. Dove previsto, le società di autonoleggio potrebbero richiedere all assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione; - l eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa; - la penalità risarcitoria danni e furto; - i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi. La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 360,00 per Sinistro complessivo per tutte le persone a bordo del Veicolo. Il proseguimento del Viaggio è riconosciuto solo qualora la destinazione finale del Viaggio risulti più vicina al luogo del verificarsi del Sinistro rispetto al Domicilio dell Assicurato. 6.2.b) Viaggio per il recupero del Veicolo Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente stradale, Furto parziale o tentato o Rapina parziale o tentata, rimanga immobilizzato in Italia per oltre 2 (due) giorni o all Estero per oltre 5 (cinque) giorni, oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato lo stesso reato successivamente alla prosecuzione del Viaggio o al rientro al Domicilio dell Assicurato, e in ogni caso a condizione che il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell Assicurato, o di una persona a sua scelta, un biglietto aereo in classe economica o ferroviario ordinario in prima classe di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato. La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino al Massimale di Euro 150,00 per Sinistro. 6.2.c) Invio di un autista Qualora a seguito di Incidente stradale, l Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo, oppure all Estero al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni oggettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso al Domicilio dell Assicurato. Restano in ogni caso a carico dell Assicurato i costi del carburante, gli eventuali pedaggi ed ogni altra spesa. 6.2.d) Spese d'albergo Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o Rapina tentati parziali, Incendio, il Veicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato entro la giornata, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo in loco, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per il conducente ed i passeggeri del Veicolo, fino al Massimale di Euro 250,00 complessivamente per Sinistro e per tutte le persone coinvolte. La Prestazione non è cumulabile con quelle di cui ai punti 6.2.a), 6.2.b) e 6.2.c.). 6.2.e) Abbandono Legale Qualora l Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente stradale o Incendio occorso al Veicolo assicurato, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, a condizione che i costi per la riparazione superino il valore commerciale del Veicolo stesso, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell Assicurato e dietro invio di perizia tecnica attestante che il valore del Veicolo ne giustifichi l abbandono, organizzerà il 3 di 8

6 recupero del Veicolo mediante carro-attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimarrà a carico dell Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al pagamento. Al momento della consegna del Veicolo, l Assicurato dovrà produrre la seguente documentazione: - preventivo di riparazione, perizia e altro documento comprovante il Sinistro; - libretto di circolazione in originale del Veicolo; - foglio complementare / certificato di proprietà in originale del Veicolo; - targhe del Veicolo; - in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, l Assicurato dovrà fornire l originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti, e copia dell estratto cronologico rilasciato dal PRA; - Codice Fiscale (fotocopia); - documento di riconoscimento valido dell intestatario del Veicolo al PRA (fotocopia della carta d identità o equivalente); - documento di riconoscimento valido dell incaricato alla consegna del Veicolo assicurato, qualora questi sia diverso dall intestatario al PRA (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, entro 10 giorni dalla richiesta, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione. La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero del Veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Al momento della richiesta della Prestazione, l Assicurato sarà comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto ed assicurazioni, al fine di poter procedere all espletamento delle pratiche in tempo utile. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo rilasciando apposita dichiarazione di presa in carico e copia produttore a norma di legge; successivamente invierà all Assicurato la documentazione relativa all avvenuta cancellazione al PRA tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L Assicurato prende atto che il Veicolo assicurato sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti rifiuti solidi a raccolta differenziata. La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro-attrezzi (mentre rimarranno a carico dell Assicurato il costo del recupero con mezzi eccezionali, come sopra indicato), alla cancellazione delle targhe al PRA, alla demolizione del Veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del Veicolo dal momento in cui l Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso. Altri eventuali costi di deposito rimarranno a carico dell Assicurato, che dovrà provvedere al pagamento. 6.2.f) Anticipo di spese di prima necessità Qualora l Assicurato, a seguito di Guasto, Incendio, Furto o Rapina tentato o parziale, Incidente stradale occorsi al Veicolo assicurato, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per suo conto, di fatture fino al Massimale complessivo di Euro 300,00 per Sinistro. La Prestazione viene garantita a condizione che l Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l Assicurato. L Assicurato deve comunicare la causa della richiesta e l ammontare della cifra necessaria, inviando copia delle fatture da pagare, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell importo anticipato. L Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire oltre alla somma anticipata l ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 6.3) PRESTAZIONI FORNITE ESCLUSIVAMENTE ALL'ESTERO 6.3.a) Anticipo di cauzioni penali e civili In caso di fermo giudiziario, di arresto o di minaccia di arresto dell Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito l importo massimo per Sinistro di Euro 5.000,00 per consentirgli di far fronte ad eventuali cauzioni penali o civili. La Prestazione viene erogata a condizione che l Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia, vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l Assicurato. L Assicurato deve comunicare la causa della richiesta e l ammontare della cifra necessaria, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell importo anticipato. L Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire oltre alla somma anticipata l ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 6.3.b) Anticipo di spese legali In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito l onorario di un legale fino ad un Massimale di Euro 1.000,00 per Sinistro. La Prestazione viene fornita a condizione che l Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese 4 di 8

7 in cui si trova l Assicurato. L Assicurato deve comunicare la causa della richiesta e l ammontare della cifra necessaria, inviando copia della documentazione a supporto, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell importo anticipato. L Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire oltre alla somma anticipata l ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 6.3.c) Anticipo delle spese mediche In caso di ricovero per Infortunio o Malattia Improvvisa dell Assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l Assicurato non possa farsene carico direttamente, gli anticiperà a titolo di prestito la somma necessaria al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, ospedaliere o farmaceutiche entro l importo massimo per Sinistro di Euro 2.000,00. La Prestazione viene garantita a condizione che l Assicurato fornisca adeguate garanzie bancarie scritte per la restituzione della somma anticipata. L Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa la causa della richiesta e l ammontare della somma necessaria, inviando copia della documentazione medica a supporto, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell importo anticipato. La Prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all Estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l Assicurato. L Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire oltre alla somma anticipata l ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Art. 7 Esclusione di compensazioni alternative Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, MAPFRE ASISTENCIA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Qualora l Assicurato si avvalga di uno o più servizi non previsti dalla presente Assicurazione, MAPFRE ASISTENCIA non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri. Art. 8 Esclusioni generali Le Prestazioni di cui all Assicurazione non sono dovute se i Sinistri sono determinati da: violazione dell'assicurato delle normative vigenti per l abilitazione alla conduzione del Veicolo; partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti; atti delle Forze Armate o Corpi di Sicurezza in tempo di pace; guerre dichiarate o meno, e qualsiasi conflitto o intervento internazionale con uso della forza o coazione; terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo o colpa grave dell'assicurato o dei passeggeri trasportati, compimento o partecipazione ad atti delittuosi o ad azioni dolose, grave negligenza o imprudenza o condotta temeraria; tentato suicidio o suicidio dell'assicurato; conduzione del Veicolo da parte di conducente, il quale si trovi in stato d alienazione mentale o sia sottoposto a trattamento psichiatrico, sia in stato d ubriachezza o sotto l effetto di bevande alcoliche, droghe, sostanze tossiche o stupefacenti o allucinogeni o di farmaci che non consentano la guida. Si intende che il conducente sia sotto l effetto di bevande alcoliche quando il livello di alcol nel sangue sia superiore a quello autorizzato dalla legge del Paese dove si verifica il fatto; conduzione del Veicolo da parte di persona non abilitata alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge; frode o possesso illegale del Veicolo; uso improprio del Veicolo rispetto a quanto indicato nel libretto d uso e manutenzione del Veicolo stesso. Le Prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto. È escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Guasto. MAPFRE ASISTENCIA è esente da responsabilità quando per cause di forza maggiore non possa effettuare o ritardi una qualsiasi delle Prestazioni specificamente previste nel contratto. MAPFRE ASISTENCIA non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile. Art. 9 Esclusioni specifiche Le esclusioni specifiche relative alle singole Prestazioni sono indicate nell art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Art. 10 Estensione territoriale Per Estensione Territoriale s intendono i Paesi, ove si è verificato l evento e in cui conseguentemente devono essere fornite le Prestazioni, qui di seguito elencati: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i paesi indicati nella Carta Verde del Veicolo assicurato. Sono esclusi dall Estensione Territoriale i Paesi interessati da guerre civili, i Paesi in guerra con altri Stati, i Paesi soggetti a regimi politici instabili, a sommosse, ad azioni terroristiche o sottoposti ad interdizioni internazionali alla libera circolazione. Inoltre, non sarà garantita l erogazione delle Prestazioni nei territori interessati da calamità naturali o altre circostanze di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione delle Prestazioni stesse. Art. 12 Polizza a favore del terzo Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta MAPFRE ASISTENCIA e il Contraente si danno reciprocamente atto che l Assicurazione è stipulata a copertura dei Veicoli di proprietà o in uso 5 di 8

8 dell Assicurato, il cui rapporto con MAPFRE ASISTENCIA è regolato esclusivamente dall Assicurazione. Ai sensi dell art del Codice Civile, l Assicurazione è stipulata per conto dell Assicurato, ma è il Contraente a dover adempiere agli obblighi derivanti dall Assicurazione, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato. I diritti derivanti dall Assicurazione spettano all Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell Assicurato medesimo. All Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell Assicurazione. Art. 14 Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro e della conseguente richiesta di Assistenza, l Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA, con le modalità indicati all art. 15 delle Condizioni di Assicurazione, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. In tal caso, l Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa non appena ne abbia la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L assunzione delle predette iniziative, prima che sia instaurato un contatto con la Struttura Organizzativa comporterà la decadenza dal diritto alle Prestazioni ai sensi dell art del Codice Civile, salvo che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa, nel qual caso l Assicurato avrà comunque diritto di essere rimborsato per le spese sostenute in ragione delle iniziative non previamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, nei limiti di cui alla presente Polizza. Art. 15 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA In caso di Sinistro coperto dall Assicurazione, l'assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, prima di assumere ogni diversa iniziativa per la risoluzione della situazione di difficoltà, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, salvo che l inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa. Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all anno, l Assicurato dovrà telefonare al seguente numero: dall Italia Numero Verde dall Estero oppure, se non sarà in grado di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, dovrà inviare un telegramma a MAPFRE ASISTENCIA Strada Trossi Verrone (BI) In ogni caso dovrà comunicare: Numero della tessera di abbonamento alla stagione di Pallacanestro Biella; Numero di targa, marca e modello del Veicolo a cui prestare Assistenza; Dati completi dell Assicurato che necessita di Assistenza; Indirizzo del luogo in cui si trova il Veicolo; Descrizione del problema tecnico che ha determinato il fermo del Veicolo e ogni notizia utile per l Assistenza; Prestazioni richieste; Recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le Prestazioni previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), del suo consenso. Pertanto l'assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, così come indicato nell'informativa al trattamento dei dati di seguito riportata. MAPFRE ASISTENCIA valuterà eventuali richieste di rimborso avanzate dall Assicurato che non abbia potuto preventivamente contattare la Struttura Organizzativa per impossibilità oggettiva o forza maggiore o per comprovato disservizio della Struttura Organizzativa stessa. A tal fine, la Compagnia chiederà all Assicurato l invio in originale delle fatture o ricevute fiscali e di ogni ulteriore documentazione utile a provare il Sinistro e le Prestazioni da parte di fornitori che l Assicurato abbia reperito autonomamente. Art. 16 Comunicazioni Elezione di domicilio Tutte le comunicazioni del Contraente e dell Assicurato relative all Assicurazione dovranno essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all Assicuratore presso: MAPFRE ASISTENCIA S.A. sede operativa Verrone (BI), Strada Trossi, n , eventualmente anticipata via all indirizzo assistenza@mapfre.com. Eventuali comunicazioni da parte dell'assicuratore all Assicurato e al Contraente saranno indirizzate alla sede e al domicilio indicato da quest ultimo al momento della sottoscrizione. Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno state comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra Parte. Art. 17 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Aggravamento o diminuzione del Rischio Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. 6 di 8

9 Non sono previste ipotesi di aggravamento o diminuzione del rischio; non trova pertanto applicazione quanto previsto dagli artt e 1898 del Codice Civile. Art. 18 Altre assicurazioni Ai sensi e per gli effetti dell art del Codice Civile, l Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto a MAPFRE ASISTENCIA l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, anche se da soggetto diverso dall Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto alla Prestazione. In caso di Sinistro, l Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente a MAPFRE ASISTENCIA, secondo le modalità indicate all art. 16, nel termine di 3 (tre) giorni decorrente dalla data in cui l Assicurato è venuto a conoscenza di tale circostanza, e si applica, ai fini della liquidazione, quanto previsto dall art del Codice Civile. Art. 19 Rinuncia al diritto di surrogazione MAPFRE ASISTENCIA rinuncia al diritto si surrogazione, previsto ai sensi dell art del Codice Civile in favore dell assicuratore che ha pagato l indennità, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. Art. 21 Cessione dei diritti L Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo cedere, trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall Assicurazione e dalla copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con l Assicuratore. Art. 24 Rinvio alle norme di legge Legge applicabile e giurisdizione Forma della presente Assicurazione Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana. La forma dell Assicurazione è quella scritta e ogni modifica e/o variazione della stessa deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti. Art. 25 Foro competente Per qualsiasi controversia tra l Assicurato e le altre Parti concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato stesso. Art. 26 Informativa sul trattamento dei dati personali La presente nota informativa relativa al trattamento dei dati personali è redatta nel rispetto dell art. 13 D. Lgs.n. 196 del (Codice sulla protezione dei dati personali). 1. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati ha il fine di consentire a MAPFRE ASISTENCIA l espletamento dell attività inerente la conclusione, gestione ed esecuzione del presente contratto e la gestione e liquidazione dei Sinistri rientrante nell esercizio dell assicurazione cui MAPFRE ASISTENCIA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento è realizzato in ottemperanza al codice sulla protezione dei dati personali, con o senza l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all art. 4, comma 1, lett. a, del codice sulla protezione dei dati personali, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione, utilizzo, blocco, comunicazione, conservazione, cancellazione e distruzione di dati. 3. Conferimento dei dati Il trattamento dei dati è: a) necessario per l adempimento di obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici; b) necessario per l esecuzione e per la gestione del presente contratto, nonché per la liquidazione del Sinistro. c) La presente Informativa è scaricabile sul sito da parte dell Assicurato. Il consenso per il trattamento dei dati non è richiesto nei casi previsti dall art. 24 del codice sulla protezione dei dati personali. Il consenso per il trattamento dei dati personali è richiesto oralmente dagli operatori della Struttura Organizzativa al momento della richiesta di intervento. 4. Rifiuto di conferimento dei dati L eventuale rifiuto da parte dell Assicurato di conferire i dati personali e sensibili nei casi di cui al precedente punto 3.a e 3.b comporta l impossibilità di concludere od eseguire il presente contratto o di gestire e liquidare i Sinistri. 5. Comunicazione dei dati I dati potranno essere comunicati da MAPFRE ASISTENCIA a: a) soggetti determinati, incaricati da MAPFRE ASISTENCIA della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni contrattuali; b) ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, all IVASS, Ministero dell Industria, del commercio e dell Artigianato, CONSAP, Ici, commissione di vigilanza sui fondi pensione, unità di Informazione Finanziaria istituita presso la banca d Italia, Motorizzazione civile, casellario centrale infortuni, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto o per obbligo di legge; 7 di 8

10 c) ai prestatori di assistenza, a società controllate o collegate a MAPFRE ASISTENCIA, in Italia, nell unione Europea o all estero, o ad altre compagnie di assicurazione, per il raggiungimento delle finalità di cui al punto Registrazione delle telefonate Le telefonate dell Assicurato alla Struttura Organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza e per finalità di miglioramento del servizio di Customer Care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell ascolto da parte del chiamante dell informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei dati personali che verranno forniti all operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato, che registrerà le chiamate in entrata. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile a qualsiasi operatore non espressamente autorizzato. Le registrazioni delle telefonate potranno essere ascoltate solo da personale espressamente autorizzato dipendenti e/o collaboratori della Struttura Organizzativa i quali, in qualità di incaricati del trattamento dati, svolgono il servizio di assistenza tecnica e/o coordinamento dei servizi di Customer Care. 7. Diritti dell interessato Ai sensi dell art. 7 del codice sulla protezione dei dati personali il Contraente e l Assicurato possono ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali presso il titolare e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettifica, o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l esercizio di tali diritti e per ottenere ulteriori informazioni in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti a cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può rivolgersi all Assicuratore : MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, Verrone (BI) Servizio Privacy C.A. del Responsabile per l esercizio dei diritti dei terzi e mail privacy.italia@mapfre.com 8. Titolare e responsabili del trattamento Titolare del trattamento è MAPFRE ASISTENCIA. Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Generale domiciliato per l incarico presso MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi VERRONE (BI) Dichiarazione di consenso espresso per il trattamento dei dati per attività di informazione o promozione commerciale I dati personali possono essere diretti anche all espletamento da parte di MAPFRE ASISTENCIA di attività di informazione e promozione commerciale dei suoi prodotti e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza; tali dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo di appartenenza (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo). Il mancato consenso al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con MAPFRE ASISTENCIA. Presto il consenso (firma) Nego il consenso (firma) Dichiarazione di consenso espresso per il trattamento dei dati al di fuori dell Unione Europea I dati personali possono essere trasferiti anche al di fuori dell Unione Europea, ai soggetti e per le finalità di cui alla presente informativa. Presto il consenso (firma) Nego il consenso (firma) 8 di 8

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