Disposizioni generali per depositi franchi doganali

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1 Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Sezione Esecuzione dei compiti Versione Gennaio 07 Disposizioni generali per depositi franchi doganali (parte integrante dell autorizzazione per gestire un deposito franco doganale)

2 Indice Definizioni e abbreviazioni... Scopo e contenuto... 6 In generale Depositario del deposito franco doganale Luogo di deposito Ufficio doganale competente Orari d esercizio e d apertura Definizione e scopo dei depositi franchi doganali Separazione dal resto del territorio doganale... 7 Obblighi e responsabilità del depositario Vigilanza da parte del depositario Circolazione di merci e veicoli Circolazione delle persone Messa a disposizione di locali e impianti Elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti Informazione ai depositanti e locatari sulle prescrizioni di diritto doganale Inventari per merci sensibili Contenuto dell inventario Responsabilità Disposizioni procedurali Fasi del regime di deposito doganale Immissione in deposito Dichiarazione doganale per l immissione in deposito di merci sensibili Dichiarazione d esportazione Trasporto delle merci nel deposito franco doganale Termine per l inserimento nell inventario Registrazione di merci comunitarie Immagazzinamento Controlli dell inventario Termini d immagazzinamento Proroga del termine d esportazione Immagazzinamento di merci imposte Lavorazioni ammesse Lavorazioni non ammesse Uscita dal deposito In generale Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria Termine per la dichiarazione doganale Calcolo del dazio Sgombero delle merci... 6 Particolarità Disposizioni di sicurezza (security amendment) Misure particolari in relazione a DNND Distruzione delle merci Impiego o consumo delle merci; oggetti d uso e d arredamento, materiali d imballaggio Commercio al dettaglio, vendita per corrispondenza e vendita all asta Dati e documenti Conservazione di dati e documenti Termini Controlli... 6 /7 Versione / 0.07

3 9. Diritto d accesso; controlli nel deposito franco doganale Disposizioni finali Infrazioni Diritto applicabile... 6 Allegato Modifiche... 7 /7 Versione / 0.07

4 Definizioni e abbreviazioni Termine Definizione AFD Depositante Depositario Disposizioni dettagliate dell ufficio doganale DNND e-dec Amministrazione federale delle dogane Persona che immagazzina merci in un deposito franco doganale. Il depositante deve far sì che gli obblighi risultanti dall immissione di merci nel deposito franco doganale siano adempiuti (art. 6 LD). La funzione del depositante è basata sul rispetto delle disposizioni relative alla procedura doganale. Egli è infatti responsabile che la merce venga effettivamente portata nel deposito franco doganale dopo la liberazione da parte dell ufficio doganale. Ciò significa, in particolare, che deve garantire che la merce non venga sottratta alla vigilanza doganale. Al fine di osservare gli obblighi imposti dall articolo 8 OD, egli deve inserire nell inventario le merci depositate. Infine, il depositante deve provvedere all uscita delle merci dal deposito conformemente alle disposizioni dell articolo 67 LD. Il depositante può trasferire a un terzo i suoi diritti e obblighi. In tal caso, questa persona è considerata il depositante. Spetta pertanto a questa persona adempiere tutti gli obblighi (tra l altro quelli relativi all immagazzinamento delle merci, alla loro uscita e alla tenuta dell inventario) derivanti dall immissione delle merci nel deposito franco doganale (art. 6 cpv. LD). Il nome di questa persona (nuovo depositante) deve essere comunicato al depositario (art. 8 OD). Prova: contratto di deposito tra depositario e depositante Persona che gestisce il deposito franco doganale (art. 6 cpv. LD). Si tratta di una persona fisica o giuridica che gestisce il deposito franco doganale quale attività commerciale. Il depositario ai sensi dell articolo 6 capoverso LD è anche il titolare dell autorizzazione. Dal punto di vista della funzione, la differenza tra depositario e depositante è che il primo è il responsabile principale per l infrastruttura interna ed esterna del deposito franco doganale. Il depositario deve osservare gli obblighi imposti dall articolo 66 capoverso LD. Se il depositario immagazzina merci per proprio conto, è considerato anche come depositante. Documento steso in modo specifico per ogni depositario, nel quale sono definiti i dettagli riguardo a luoghi di deposito, orari d esercizio e responsabilità. Disposti federali di natura non doganale Sistema elettronico dell AFD per l imposizione di merci LD Legge del 8 marzo 005 sulle dogane (RS 6.0) Locali del deposito franco doganale Locatario Merci d esportazione Merci estere Merci svizzere Locali (e aree) destinati all immagazzinamento di merci depositate Persona che prende in locazione edifici, locali o aree all interno del deposito franco doganale Merci in libera pratica imposte all esportazione, senza le merci estere Merci non in libera pratica, senza le merci d esportazione Merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci imposte) OD Ordinanza del novembre 006 sulle dogane (RS 6.0) OD-AFD Ordinanza dell AFD del aprile 007 sulle dogane (RS 6.0) OImT Ordinanza del ottobre 009 sull imposizione del tabacco (RS 6.) /7 Versione / 0.07

5 Orari d apertura dell ufficio doganale Orari d esercizio del deposito franco doganale Ufficio doganale Periodo durante il quale gli sportelli dell ufficio doganale sono aperti Periodo durante il quale il deposito franco doganale è aperto per l immagazzinamento e il trasbordo di merci Ufficio doganale indicato nell autorizzazione, responsabile della sorveglianza e dell assistenza del deposito franco doganale 5/7 Versione / 0.07

6 Scopo e contenuto Il presente documento contiene le disposizioni procedurali per i depositi franchi doganali ed è pubblicato in Internet. L AFD informa i depositari in merito a eventuali modifiche materiali. L ufficio doganale stende per ogni depositario un documento supplementare e specifico alla ditta, contenente disposizioni dettagliate riguardo a luoghi di deposito, orari d esercizio e responsabilità (contatti). Le presenti disposizioni generali sono parte integrante dell autorizzazione rilasciata dalla Direzione generale delle dogane per gestire un deposito franco doganale. In generale. Depositario del deposito franco doganale Vedi autorizzazione per gestire il deposito franco doganale (punto ).. Luogo di deposito Vedi autorizzazione per gestire il deposito franco doganale (punto ) e disposizioni dettagliate dell ufficio doganale.. Ufficio doganale competente Vedi autorizzazione per gestire il deposito franco doganale (punto ). Orari d esercizio e d apertura Gli orari d esercizio del deposito franco doganale e gli orari d apertura dell ufficio doganale sono fissati dall ufficio doganale d intesa con il depositario (vedi disposizioni dettagliate dell ufficio doganale)..5 Definizione e scopo dei depositi franchi doganali Art. 6 LD, art. 7a OD I depositi franchi doganali sono parti del territorio doganale o locali in esso ubicati, che a. sono sottoposti alla vigilanza doganale, e b. sono separati dal resto del territorio doganale. Nel deposito franco doganale possono essere immagazzinate merci estere e merci d esportazione. L immagazzinamento di merci svizzere in un deposito franco doganale è consentita solo previa autorizzazione dell ufficio doganale. Le merci d esportazione possono essere immagazzinate in un deposito franco doganale solo se a. l acquirente delle merci ha sede o domicilio fuori dal territorio doganale, e b. dopo l uscita dal deposito le merci sono esportate dal territorio doganale (per i termini d immagazzinamento vedi punto 5..). Le merci depositate non soggiacciono né a tributi doganali né a provvedimenti di politica commerciale. 6/7 Versione / 0.07

7 .6 Separazione dal resto del territorio doganale Art. 6 cpv. lett. b LD, art. 75 OD Il deposito franco doganale deve essere separato dal resto del territorio doganale mediante misure edilizie, in modo che nessuna merce possa essere sottratta alla vigilanza doganale. L esatta delimitazione del deposito franco doganale è definita nei piani depositati presso l ufficio doganale. L ufficio doganale può esigere che gli impianti necessari per garantire la vigilanza doganale vengano migliorati o modificati. Trasformazioni e ampliamenti edilizi nel deposito franco doganale possono essere eseguiti solo dopo che i relativi piani sono stati approvati dalla Direzione generale delle dogane. L ufficio doganale può autorizzare, di propria iniziativa, spostamenti all interno dell edificio che richiedono solo una piccola trasformazione. Obblighi e responsabilità del depositario. Vigilanza da parte del depositario Art. 66 cpv. LD Il depositario è responsabile di a. assicurare che le merci non siano sottratte alla vigilanza doganale durante la loro giacenza nel deposito franco doganale, b. far rispettare gli obblighi risultanti dall immagazzinamento delle merci, e c. far rispettare gli oneri connessi all autorizzazione. Il depositario deve garantire la formazione del personale che svolge compiti all interno del deposito franco doganale.. Circolazione di merci e veicoli Art. 6 cpv. lett. a LD L intero traffico delle merci in entrata o in uscita deve svolgersi attraverso gli accessi designati dall ufficio doganale. I veicoli stradali possono entrare nell area delimitata del deposito franco doganale solo se devono portare o sgomberare merci oppure se alla base vi è un rapporto commerciale.. Circolazione delle persone Art. 6 cpv. lett. a LD L accesso al deposito franco doganale è consentito solo alle persone che a. si trovano nel deposito franco doganale per motivi commerciali, in particolare il depositario, i depositanti e i locatari, oppure b. sono autorizzate dall ufficio doganale e dal depositario. 7/7 Versione / 0.07

8 L entrata e l uscita delle persone devono avvenire attraverso l accesso designato dall ufficio doganale. L AFD può vietare l accesso alle persone che a. non rispettano le disposizioni dell ufficio doganale, b. hanno commesso infrazioni contro il diritto federale, a condizione che la relativa esecuzione spetti all AFD, o c. sulle quali l AFD nutre dubbi per quanto riguarda la sicurezza (riserva generale).. Messa a disposizione di locali e impianti Art. 5 cpv. LD Il depositario mette gratuitamente a disposizione dell AFD locali e impianti (in particolare bilance, collegamenti telefonici e informatici) necessari allo svolgimento dei compiti nel deposito. Egli si assume i costi d esercizio per tali locali e impianti. L AFD si occupa di ammobiliare i locali messi a disposizione..5 Elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti Art. 8 cpv. e 8 OD, art. 8 OImT Il depositario deve tenere un elenco dei locatari e sottolocatari di locali nel deposito franco doganale nonché dei depositanti. L elenco deve contenere le seguenti indicazioni: a. nome, indirizzo e ramo d attività delle persone di cui al numero, b. recapito in Svizzera, se la sede o il domicilio di queste persone si trova all estero, e c. nome e indirizzo della persona che tiene l inventario secondo il punto.7. L elenco va tenuto elettronicamente. Su richiesta dell ufficio doganale, il depositario deve presentare immediatamente l elenco in formato Excel o CSV. 5 Il depositario deve comunicare per scritto alla sezione Imposte sul tabacco e sulla birra della Direzione generale delle dogane i locatari, sottolocatari e depositanti che immagazzinano tabacchi manufatti nel deposito franco doganale..6 Informazione ai depositanti e locatari sulle prescrizioni di diritto doganale Il depositario deve informare i depositanti e locatari in merito al contenuto delle presenti disposizioni generali e dell autorizzazione. I depositanti e i locatari devono confermare per scritto di averne preso atto. 8/7 Versione / 0.07

9 .7 Inventari per merci sensibili Art. 66 cpv. e LD, art. 8, 85 e allegato OD Il depositario deve tenere un inventario di tutte le merci sensibili (vedi allegato OD) depositate. Egli può trasferire tale obbligo al depositante, indicandolo nel contratto di locazione (contratto di deposito). L inventario deve contenere le indicazioni di cui all articolo 8 capoverso OD (vedi punto.8). L inventario deve essere tenuto elettronicamente. Va tenuto un inventario per merci sensibili per ciascun depositante. Se le merci dello stesso depositante sono immagazzinate in diversi locali, è possibile tenere un inventario per locale..8 Contenuto dell inventario Art. 8 cpv. OD L inventario deve contenere le seguenti indicazioni: a. genere del documento doganale precedente con la data dell accettazione, l ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero, b. data dell immissione in deposito, c. nome e indirizzo del proprietario delle merci depositate, d. Paese d origine o, per merci d esportazione, il Paese di destinazione, e. designazione delle merci, f. indicazioni necessarie per l esecuzione di DNND, g. particolari unità di misura e peso nonché caratteristiche relative all identità a dipendenza del genere di merce depositata, come numero di pezzi, dimensioni, carato, numeri di fabbricazione, h. valore delle merci depositate, i. genere del documento doganale successivo con la data dell accettazione, l ufficio doganale che lo ha rilasciato e il numero, j. segni, numeri, quantità di pezzi d imballaggio, k. massa lorda e massa netta; l ufficio doganale può, su richiesta, dispensare il depositario dall obbligo di rilevare la massa lorda o la massa netta, l. precedente prova dell origine, m. eventualmente carattere comunitario T- ai sensi della convenzione del 0 maggio 987 relativa ad un regime comune di transito (RS ), n. trattamenti ai quali sono sottoposte le merci, o. luogo di deposito, p. data dell uscita dal deposito, q. nome e indirizzo del depositante originario se all interno di un deposito franco doganale le merci sono riprese da un altro depositante per l immagazzinamento. 9/7 Versione / 0.07

10 .9 Responsabilità Art. 6 cpv. lett. a e 66 cpv. LD Il deposito franco doganale è gestito per conto e a rischio del depositario. L AFD non si assume alcuna responsabilità per le merci immagazzinate nel deposito franco doganale. 5 Disposizioni procedurali 5. Fasi del regime di deposito doganale Prima dell immissione in deposito e dopo l uscita dal deposito le merci immagazzinate sono assegnate a un regime doganale. Regime doganale precedente Dichiarazione doganale per merci sensibili Immagazzinamento nel deposito franco doganale Regime doganale successivo Conclusione del regime doganale precedente Immissione in deposito: dichiarazione doganale per l immissione in deposito di merci sensibili; trasporto delle merci nel deposito franco doganale Immagazzinamento nel deposito franco doganale Uscita dal deposito (mediante assegnazione delle merci al regime doganale successivo) Esempi: regime di transito regime di transito regime d esportazione immissione in libera pratica regime di ammissione temporanea... Il regime doganale precedente e quello successivo si basano sui relativi processi e prescrizioni. 5. Immissione in deposito 5.. Dichiarazione doganale per l immissione in deposito di merci sensibili Art. 65 cpv. LD, art. 78a OD La persona soggetta all obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci sensibili per via elettronica all atto della loro immissione nel deposito franco doganale. Se direttamente prima dell immagazzinamento le merci sono state imposte per l esportazione, non è necessaria una dichiarazione supplementare per l immissione in deposito. Fino al momento in cui sarà possibile la dichiarazione mediante e-dec, è necessario dichiarare le merci per scritto con il modulo Dichiarazione d esportazione Art. 6a OD-AFD Le merci imposte all'esportazione e successivamente immagazzinate in un deposito franco doganale non possono essere dichiarate all esportazione nel sistema NCTS. Eccezione: i tabacchi manufatti possono essere imposti all esportazione anche mediante NCTS. 0/7 Versione / 0.07

11 5.. Trasporto delle merci nel deposito franco doganale Le merci possono essere portate nel deposito franco doganale solo quando l ufficio doganale ha regolarmente concluso il regime di transito, il regime d esportazione o la procedura di dichiarazione per l immissione in deposito. Il depositario o il depositante deve portare o far portare le merci nei locali del deposito franco doganale. 5.. Termine per l inserimento nell inventario Art. 66 cpv. LD, art. 57a OD-AFD Al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana il depositario, o il depositante al quale è stato trasferito l obbligo, deve inserire nell inventario (secondo i punti.7 e 5..5) gli invii presentati Registrazione di merci comunitarie Art. 9 della convenzione relativa ad un regime comune di transito In occasione dell immissione in deposito, il depositario che, conformemente all articolo 9 della convenzione del 0 maggio 987 relativa ad un regime comune di transito (RS ), intende preservare e trasmettere il carattere comunitario delle merci (merci T), deve dichiarare queste merci come tali all ufficio doganale, inserirle nell inventario e immagazzinarle separatamente dalle altre merci. 5. Immagazzinamento 5.. Controlli dell inventario Art. 66 LD, art. 8 OD Dall'inventario deve poter essere accertato in ogni momento l attuale effettivo di merci sensibili che si trovano nel deposito franco doganale. Su richiesta dell ufficio doganale, il depositario deve presentare senza indugio l inventario (per intero o in parte). L ufficio doganale può richiedere l inventario in forma cartacea o elettronica (formato di file Excel o CSV). L ufficio doganale decide se accettare altri formati. Se il depositario non tiene o non tiene in maniera regolare gli inventari oppure non può presentare l inventario senza indugio, i locali sono posti sotto sigillo e ulteriori entrate o uscite di merci sono vietate fino al momento in cui è presentato un inventario tenuto in maniera regolare. Se il depositario ha trasferito al depositante l obbligo di tenere l inventario, i numeri - sono validi anche per il depositante. 5.. Termini d immagazzinamento Art. 65 cpv. LD, art. 79 OD Le merci estere possono essere immagazzinate nei depositi franchi doganali per una durata illimitata. Le merci d esportazione devono essere portate nel territorio doganale estero entro sei mesi dall accettazione della dichiarazione d esportazione. Se le merci non vengono portate nel territorio doganale estero entro i termini d esportazione, il regime d esportazione viene revocato. /7 Versione / 0.07

12 Per le merci comunitarie (merci T) rimangono riservate le disposizioni dell articolo 9 della convenzione del 0 maggio 987 relativa ad un regime comune di transito (RS ), che prevedono termini d immagazzinamento limitati per determinate merci, nel caso in cui debba essere trasmesso il carattere comunitario. 5.. Proroga del termine d esportazione Art. 79 e 57 OD Se le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall accettazione della dichiarazione doganale, il depositante può chiedere all ufficio doganale una proroga del termine d esportazione. L ufficio doganale accoglie la richiesta se le seguenti condizioni sono adempiute: a. al momento della richiesta l acquirente della merce ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale, b. le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall accettazione della dichiarazione doganale per motivi sufficienti, come ritardi nella catena logistica, un contratto non concluso oppure per motivi di cui al numero. Su richiesta, l ufficio doganale può prorogare il termine al massimo tre volte e ogni volta al massimo di sei mesi. Se, senza sua colpa (in particolare a causa di fallimento del destinatario finale all estero, catastrofi naturali, misure per applicare sanzioni internazionali o eventi bellici nel Paese di destinazione), il depositante è stato impedito di esportare le merci entro i termini prorogati ai sensi del numero, egli può richiedere una proroga del termine d esportazione alla Direzione generale delle dogane. Il depositante deve presentare la richiesta di proroga dei termini d esportazione all'ufficio doganale competente per scritto e prima della scadenza del termine. La richiesta deve essere motivata e corredata dei relativi mezzi di prova. 5.. Immagazzinamento di merci imposte L immagazzinamento nel deposito franco doganale di merci imposte è autorizzato alle seguenti condizioni: La merce è immagazzinata in locali separati e che possono essere chiusi a chiave. Il depositario deve contrassegnare questi locali in modo particolare. Il depositario si assume la responsabilità per questi locali, ai sensi dell articolo 66 capoverso LD, e non può delegare a terzi tale responsabilità. Il depositario deve tenere un inventario elettronico delle merci imposte, contenente le indicazioni di cui all articolo 8 lettere b, e, g, j, k, o, p nonché q OD. Dall inventario deve essere desumibile in ogni momento l attuale effettivo di merci imposte immagazzinate. L ufficio doganale rilascia l autorizzazione se la vigilanza e il controllo doganali non comportano un dispendio amministrativo sproporzionato per l AFD. /7 Versione / 0.07

13 5..5 Lavorazioni ammesse Art. 65 cpv. LD, art. 0 lett. b e d nonché 80 OD Nei locali del deposito franco doganale sono ammesse le lavorazioni che servono al mantenimento delle merci durante il loro immagazzinamento, nonché l ispezione, l esame, il cambio d imballaggio, la suddivisione, la cernita, l eliminazione dell imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni. In casi motivati, la Direzione generale delle dogane può autorizzare lavorazioni e miglioramenti più estesi ai sensi dell'articolo 0 lettere b e d OD. Per ottenere una simile autorizzazione, il depositario o il depositante deve presentare all ufficio doganale una richiesta scritta corredata dei necessari mezzi di prova. Per le merci che non sono destinate ad essere immesse in libera pratica secondo il diritto doganale il rilascio o il rifiuto dell autorizzazione è disciplinato dalle disposizioni valide per il regime del perfezionamento. Per le merci comunitarie (merci T) rimangono riservate le disposizioni dell articolo 9 della convenzione del 0 maggio 987 relativa ad un regime comune di transito (RS ) Lavorazioni non ammesse Art. 65 cpv. LD, art. 8 OD Non sono ammesse le lavorazioni che: a. comportano il rischio di contraffazione, o b. possono comportare una riduzione dei tributi o l aggiramento di DNND. L AFD può vietare le lavorazioni e i miglioramenti di merci che potrebbero pregiudicare l imposizione doganale regolare in Svizzera e all estero. 5. Uscita dal deposito 5.. In generale Art. 7 e 67 LD Le merci escono dal deposito quando vengono assegnate a un regime doganale che sarebbe ammesso per tali merci all atto dell importazione o dell introduzione nel territorio doganale oppure quando sono dichiarate per il regime di transito. 5.. Presentazione in dogana e dichiarazione sommaria Art. LD, art. OD-AFD Il depositante deve portarle o farle portare merci in uscita dal deposito in un luogo definito dall ufficio doganale e presentarle in dogana con una distinta delle merci-bollettino di consegna. Per le merci trasportate ulteriormente nel traffico aereo, il depositante dichiara sommariamente all ufficio doganale mediante lettera di trasporto aereo, con l annotazione «ex deposito franco doganale» oppure con un altra annotazione definita dall ufficio doganale. Le merci che sono uscite dal deposito possono essere riportate nel deposito franco doganale solo previa autorizzazione dell ufficio doganale. /7 Versione / 0.07

14 5.. Termine per la dichiarazione doganale Art. 5 cpv. LD, art. OD-AFD Il depositante deve dichiarare presso l ufficio doganale le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente al più tardi il giorno lavorativo seguente la presentazione in dogana. 5.. Calcolo del dazio Art. 9 LD, art. 5 dell ordinanza sulla tara L'importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato delle merci nel momento in cui vengono dichiarate all ufficio doganale nonché alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui l ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale. Se nell allegato all ordinanza del novembre 987 sulla tara (RS 6.) non è prevista alcuna aliquota di tara per le merci spogliate del loro imballaggio nel deposito franco doganale e poi presentate per l imposizione senza imballaggio, tali merci sono soggette a una tara addizionale pari al dieci per cento del peso netto Sgombero delle merci Art. 0 LD, art. 7 OD-AFD Il depositante deve sgomberare le merci liberate al più tardi il giorno lavorativo seguente la liberazione. L ufficio doganale decide in merito alle eccezioni. Se le merci non sono sgomberate entro il termine, l ufficio doganale a. revoca l imposizione allo scadere del termine imposto, o b. consente al depositario di togliere le merci a spese delle persone autorizzate a disporne. 6 Particolarità 6. Disposizioni di sicurezza (security amendment) Conformemente all accordo del 5 giugno 009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (RS ), gli invii provenienti da Paesi diversi dagli Stati membri dell UE e dalla Norvegia (oppure destinati a questi Paesi) devono essere dichiarati in precedenza. Per le disposizioni in merito vedi: > Informazioni per ditte > Dichiarazione delle merci > Predichiarazione sicurezza (Security amendment). 6. Misure particolari in relazione a DNND Se la merce soggiace a DNND (p. es. controllo dei metalli preziosi, protezione dei vegetali, controllo veterinario di confine), il depositario o il depositante deve adottare spontaneamente le misure necessarie. Simili merci possono essere immagazzinate o sgomberate solo dopo la liberazione da parte dell autorità di controllo competente. 6. Distruzione delle merci Art. 7 lett. d e LD, art. 8 e 0 OD Le merci depositate possono essere distrutte nel deposito franco doganale solo previa autorizzazione dell ufficio doganale. Le richieste di distruzione, debitamente motivate, devono essere presentate per scritto. /7 Versione / 0.07

15 6. Impiego o consumo delle merci; oggetti d uso e d arredamento, materiali d imballaggio Fatte salve le disposizioni del numero, nel deposito franco doganale possono essere impiegate o consumate solo merci svizzere. Fatte salve le disposizioni del numero, nel deposito franco doganale possono essere impiegati solo oggetti d uso e d arredamento svizzeri. Il depositario compila, all attenzione dell ufficio doganale, un elenco degli oggetti d uso e d arredamento che si trovano nel deposito franco doganale. Egli comunica inoltre gli oggetti che sono stati tolti dal deposito, affinché l ufficio doganale li stralci dall elenco. Gli oggetti esteri destinati a essere impiegati per poco tempo nel deposito franco doganale possono essere imposti nel regime di ammissione temporanea. È consentito utilizzare materiale d imballaggio non in libera pratica per imballare merci estere. Per le merci d esportazione può essere utilizzato solo materiale d imballaggio svizzero. 6.5 Commercio al dettaglio, vendita per corrispondenza e vendita all asta Art. 6 LD, art. 7 OImT Nel deposito franco doganale è vietata la vendita diretta o la consegna di merci a privati. L ufficio doganale può autorizzare delle eccezioni, a condizione che non ne risulti un traffico incompatibile con il carattere del deposito franco doganale e che l obbligo doganale venga osservato in tutte le sue parti dall alienante o dal depositario. La vendita per corrispondenza di tabacchi manufatti non imposti a destinatari finali privati in Svizzera e all estero è vietata. Su richiesta, la sezione Imposte sul tabacco e sulla birra della Direzione generale delle dogane può autorizzare deroghe per gli invii di tabacchi manufatti diversi da sigarette e tabacco trinciato fine a clienti finali nel territorio doganale estero. Per la vendita all asta di merci nel deposito franco doganale è necessaria un autorizzazione dell ufficio doganale, che deve essere richiesta prima di fissare il giorno dell incanto. 7 Dati e documenti 7. Conservazione di dati e documenti Art. LD, art. 9 segg. OD Il depositario o il depositante deve conservare per cinque anni i seguenti dati e documenti e presentarli, su richiesta, all AFD: a. dichiarazione doganale e documenti di scorta, b. decisioni d imposizione, c. prove e certificati d origine originale, d. altri documenti importanti dal punto di vista del diritto doganale (p. es. inventari) o necessari per l esecuzione di DNND. L accesso, la leggibilità e la valutazione di dati e documenti devono essere garantiti in ogni momento. 5/7 Versione / 0.07

16 8 Termini Genere Termine per l inserimento nell inventario Termine d immagazzinamento per merci d esportazione Termine di immagazzinamento per altre merci Termine d immagazzinamento per merci dei capitoli - in caso di trasmissione dello statuto T Termine d immagazzinamento per altre merci in caso di trasmissione dello statuto T Momento/ Durata Al più tardi il giorno lavorativo successivo alla presentazione in dogana Osservazioni 6 mesi Prorogabile (vedi punto 5..) nessun termine 6 mesi 5 anni 9 Controlli 9. Diritto d accesso; controlli nel deposito franco doganale Art., 6, 7 e 0 LD, art. 9 e 5 OD L AFD può eseguire senza preavviso controlli nel deposito franco doganale. Essa può procedere al controllo fisico del genere, della quantità e della natura delle merci, chiedere tutte le informazioni necessarie nonché esaminare dati, documenti, sistemi e informazioni che possono essere importanti per l esecuzione della LD e dei DNND. L AFD può anche sottoporre a perquisizione personale le persone che entrano nel deposito franco doganale o che ne escono. 0 Disposizioni finali 0. Infrazioni Se non vi sono disposizioni penali particolari, le infrazioni alle disposizioni dell autorizzazione per gestire un deposito franco doganale sono perseguite come inosservanze di prescrizioni d ordine ai sensi dell articolo 7 LD. 0. Diritto applicabile Si applicano le disposizioni generali del diritto doganale e dei DNND la cui esecuzione compete all AFD. Rimangono riservate le disposizioni degli accordi internazionali, in particolare accordi di libero scambio, sistema di preferenze generalizzate per merci provenienti da Paesi in sviluppo e convenzione relativa ad un regime comune di transito. 6/7 Versione / 0.07

17 Allegato Modifiche Data Genere di modifica Con informazione Correzione cifra.8 lett. k (secondo art. 8 cpv. lett. k OD) Senza informazione X I depositari sono informati sulle modifiche. 7/7 Versione / 0.07

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