L OBBLIGO LEGISLATIVO

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1 FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO SIENA FAD formazione a distanza Seminario formativo valido per 4 CFP obbligatori in materia di deontologia e professione L attività professionale dell Architetto: novità su norme deontologiche e dintorni INTERVENTO 2 ARCHITETTO ALESSANDRO BALDI Assicurazione professionale: un obbligo o una garanzia Architetto Luigi Scrima Norme Deontologiche e Consigli di Disciplina/ Architetto Alessandro Baldi Assicurazione professionale: un obbligo o una garanzia/ Architetto Gianfranco Cellai L aggiornamento e sviluppo professionale continuo/architetto Fabrizio Pistolesi La Carta Nazionale dei Servizi come strumento di certificazione ed identificazione in rete/ La scrivania dell Architetto: un nuovo strumento/ Architetto Giuseppe Monticelli Formazione a Distanza (FAD) strumenti e metodi/ Architetto Luigi Scrima Lettera di incarico, norma deontologica/ Architetto Giuseppe Monticelli La Fattura Elettronica, come ci pagherà la Pubblica Amministrazione

2 intervento 2 assicurazione professionale: un obbligo o una garanzia? architetto ALESSANDRO BALDI 1 - OBBLIGO ASSICURATIVO E CASI DI ESCLUSIONE 1.1) l obbligo legislativo; 1.2) l obbligo deontologico; 1.3) chi deve assicurarsi; 1.4) l idoneità della polizza secondo il Codice Deontologico. 2 - LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA TECNICO (solo cenni per introduzione e chiarimento di alcuni aspetti della polizza di assicurazione professionale) 2.1) le responsabilità civile, amministrativa e penale; 2.2) le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; 2.3) la responsabilità del professionista dipendente pubblico ( colpa grave ). 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE 3.1) le diverse tipologie in base all oggetto della copertura e all operatività temporale; 3.2) l oggetto della polizza e le esclusioni tipiche 3.3); i soggetti assicurati; 3.4) il premio, il massimale, le franchigie e gli scoperti.

3 1 - OBBLIGO ASSICURATIVO E CASI DI ESCLUSIONE Il DPR 7 agosto 2012 n. 137 riforma delle professioni L OBBLIGO LEGISLATIVO art. 5 obbligo di assicurazione 1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività' professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. in vigore dal 15 agosto 2013

4 1 - OBBLIGO ASSICURATIVO E CASI DI ESCLUSIONE Il DPR 7 agosto 2012 n. 137 riforma delle professioni L OBBLIGO LEGISLATIVO idonea assicurazione stipula ed esibizione obbligo non solo privatistico ma anche pubblicistico illecito disciplinare

5 1 - OBBLIGO ASSICURATIVO E CASI DI ESCLUSIONE L OBBLIGO DEONTOLOGICO fino al 31 dicembre 2013 L Architetto deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell esercizio della professione il nuovo Codice L Architetto deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall esercizio dell attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell assunzione dell incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva

6 1 - OBBLIGO ASSICURATIVO E CASI DI ESCLUSIONE CHI DEVE ASSICURARSI l obbligo assicurativo è dipendente dalla assunzione di responsabilità professionale diretta, legata alla stipula di un contratto di affidamento di prestazioni professionali

7 1 - OBBLIGO ASSICURATIVO E CASI DI ESCLUSIONE CHI DEVE ASSICURARSI NO tutti gli iscritti non è la semplice iscrizione a far scattare l obbligo NO dipendenti manca il requisito di instaurazione di un rapporto con il cliente

8 1 - OBBLIGO ASSICURATIVO E CASI DI ESCLUSIONE CHI DEVE ASSICURARSI VARIE FORME DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE circolare CNAPPC 56/2012 a) Collaboratori di altri professionisti: verificare la presenza e, in difetto, far inserire nella polizza assicurativa del titolare della studio una apposita clausola con cui specificare che, ai fini dell'assicurazione prestata con la polizza, non sono considerati terzi i collaboratori, i dipendenti e tirocinanti che si avvalgono delle prestazioni dell'assicurato, e che tutti costoro devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata con l'assicurato. b) Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono l attività professionale per l ente avente rilevanza esterna (perizie, collaudi p.e.): inserire il professionista nella polizza assicurativa dell ente, con le modalità di cui al precedente punto. c) Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, che svolgono l attività professionale per l ente senza alcuna rilevanza esterna: non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa. d) Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati, in regime di part-time: stante la possibilità di svolgere attività professionale, si ravvisa l obbligo della polizza assicurativa ed eventualmente con la modalità di cui al punto a), qualora si rientri anche in tale fattispecie. SUGGERIMENTO DI AZIONI OPPORTUNE

9 1 - OBBLIGO ASSICURATIVO E CASI DI ESCLUSIONE VARIE FORME DI ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE CHI DEVE ASSICURARSI società fra professionisti (STP di cui all art. 10 della L. 183/2011, come modificata dalla L. 27/2012 ) obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione, indicata nell'atto costitutivo, per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale

10 1 - OBBLIGO ASSICURATIVO E CASI DI ESCLUSIONE CHI DEVE ASSICURARSI PROBLEMATICHE COLLEGATE ALL OBBLIGO NO OBBLIGO A CONTRARRE All obbligo di stipula in capo al professionista non corrisponde l obbligo a contrarre da parte delle società assicuratrici. Invece per l assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti, esiste tale obbligo per le società di assicurazione (art. 132 CAP, Dlgs 7 settembre 2005 n. 209) RESCISSIONE DEL CONTRATTO Il problema è notevole, tanto che in campo sanitario, il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, all art. 3 ha introdotto un'importante novità riguardante le compagnie assicurative, le quali potranno recedere unilateralmente dal contratto soltanto dopo l'accertata reiterazione di errori imputati al medico assicurato, accertati con sentenza definitiva.

11 1 - OBBLIGO ASSICURATIVO E CASI DI ESCLUSIONE L IDONEIT IDONEITÀ DELLA POLIZZA PROBLEMATICHE COLLEGATE ALL OBBLIGO IL CONCETTO DI IDONEA ASSICURAZIONE Sarebbe auspicabile definire perlomeno dei parametri qualitativi se non quantitativi, andando a limitare le esclusioni che sovente si riscontrano attualmente nel mercato assicurativo. le altre professioni: sostanzialmente il concetto è lasciato indefinito unica eccezione gli avvocati, Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (nuova disciplina dell ordinamento della professione forense), che stabilisce che le condizioni essenziali e i massimali minimi sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministero della Giustizia, sentito il CNF (art. 12). la polizza collettiva dei notai

12 2 - LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA TECNICO (CENNI) CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE -Civile, conseguenza di un fatto illecito. -Amministrativa, derivante da un illecito amministrativo, soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. -Penale, quando il comportamento del professionista configura un ipotesi di reato ed il conseguente assoggettamento ad una pena in campo penale non esiste copertura assicurativa nessuno può sostituirsi ad un altro per scontare una pena o per il pagamento di una sanzione In questi casi l unica protezione per il professionista può essere rappresentata dalle polizze di tutela legale

13 2 - LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA TECNICO (CENNI) CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE ( ) Articolo Risarcimento per fatto illecito Libro: Libro IV - Delle obbligazioni Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.( ) Il professionista può essere chiamato a rispondere anche dei danni provocati a terzi, diversi dal committente Un esempio di responsabilità extracontrattuale è contenuto nell'art C.C. (rovina e difetti di cose immobili). Benché si riferisca all appaltatore la norma è stata ritenuta applicabile al progettista e al direttore dei lavori Le tipologie dei «gravi difetti», per i quali è operante la garanzia dell art. 1669, sono state definite dalla giurisprudenza: infiltrazioni per carenze dell impermeabilizzazione; vizi nel rivestimento esterno dell edificio; difetti dell impianto termico; ecc.

14 2 - LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA TECNICO (CENNI) CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE ( ) Articolo Prescrizione ordinaria Libro: Libro VI - Della tutela dei diritti Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. I due tipi di responsabilità hanno differenti termini di prescrizione (perdita del diritto al risarcimento del danno). L articolo 2947 CC introduce una prescrizione breve di cinque anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale. Viceversa in campo contrattuale, si applica la regola generale dell articolo 2946 che prevede il termine di decorrenza decennale. ( ) Articolo Prescrizione del diritto al risarcimento del danno Libro: Libro VI - Della tutela dei diritti Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ( ).

15 2 - LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA TECNICO (CENNI) I DIPENDENTI PUBBLICI I dipendenti della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. degli impiegati civili dello Stato) sono responsabili verso terzi solo in caso di dolo o colpa grave, intesa quest ultima come negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi e regolamenti. La Pubblica Amministrazione, nei confronti del dipendente, può promuovere un giudizio di responsabilità, per danno erariale davanti alla Corte dei Conti, allo scopo di ottenere da questi il risarcimento di quanto ingiustamente corrisposto al terzo danneggiato, solo se questi sia incorso (almeno) in colpa grave. ( ) Articolo Responsabilità del prestatore d'opera Libro: Libro V - Del lavoro Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.( ) La colpa costituisce il criterio di imputazione della responsabilità. Il Codice Civile, pur menzionandola, non definisce il concetto di Colpa Grave.

16 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE Le polizze TIPOLOGIE IN BASE ALL OGGETTO «all risk» «named risk» La formula all risk prevede la copertura per qualunque danno eccettuato quelli espressamente esclusi. Le polizze tradizionali invece sono a rischio nominato, cioè elencano i danni e le tipologie di eventi che l assicuratore garantisce. Le polizze all risk sono di derivazione anglosassone e una volta definito il campo di attività professionale, sono più semplici e di più chiara comprensione, a minor rischio di contenziosi sulla interpretazione del contratto.

17 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE Le polizze TIPOLOGIE IN BASE ALL OGGETTO «Merloni» Sono garanzie specifiche richieste dagli artt. 57 e 269 del DPR 207/2010, per validazione e progettazione (DPR 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione e attuazione del DL 12 aprile 2006, n codice dei contratti pubblici -). Hanno delle loro caratteristiche peculiari indicate dalla Legge ed è preferibile che siano previste come estensione della polizza principale e soprattutto a costi predefiniti.

18 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE TIPOLOGIE IN BASE ALL OPERATIVIT OPERATIVITÀ TEMPORALE Le polizze «loss occurrence» Sono le polizze»tradizionali» che derivano direttamente da: sono coperti i danni che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento (loss=danno) ( ) Articolo Assicurazione della responsabilità civile Libro: Libro IV - Delle obbligazioni Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.( ) Le polizze in forma loss occurrence di fatto non esistono più e la trattazione viene fatta solo per miglior comprensione dell unica tipologia di polizza, in base all operatività temporale, che oggi riusciamo a trovare sul mercato e cioè, la claims made.

19 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE TIPOLOGIE IN BASE ALL OPERATIVIT OPERATIVITÀ TEMPORALE Le polizze sono compresi tutti i danni per cui la richiesta di risarcimento perviene per la prima volta durante il periodo di validità della polizza (claim=richiesta) «claims made» Si tratta di una polizza imposta dalle compagnie al mercato, per circoscrivere il proprio rischio. La motivazione addotta è che gli assicuratori non riuscivano più a quantificare preventivamente gli importi da mettere a riserva per pagare sinistri futuri. Per capire l operatività della garanzia si devono introdurre i concetti di: RETROATTIVITÀ - limite temporale del passato prima del quale ogni atto o fatto compiuto o attribuibile all assicurato non è ricompreso in garanzia GARANZIA POSTUMA (ULTRATTIVITÀ) - garanzia operante per le condotte colpose poste in essere durante il periodo di validità della polizza, ma per richieste di risarcimento avvenute dopo la cessazione dell assicurazione

20 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE TIPOLOGIE IN BASE ALL OPERATIVIT OPERATIVITÀ TEMPORALE La validità temporale della polizza claims made CONDOTTA COLPOSA RETROATTIVITÀ PERIODO ASSICURAZIONE ULTRATTIVITÀ RICHIESTA DI RISARCIMENTO Preferibile una retroattività illimitata (claims made pura), a meno chiaramente di trovarsi ad inizio carriera professionale Preferibile una garanzia postuma (ultrattività), a premi predefiniti

21 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE TIPOLOGIE IN BASE ALL OPERATIVIT OPERATIVITÀ TEMPORALE Problematica delle DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI e delle CIRCOSTANZE NOTE Considerando che il mercato non offre più ormai polizze nella forma loss occurrence, onde poter acquistare una polizza nella forma claims made con copertura delle attività pregresse, prima della sottoscrizione di un qualsiasi contratto di RC Professionale, occorre compilare e sottoscrivere un questionario. Le informazioni contenute nel questionario (che fa parte integrante del contratto di assicurazione) costituiscono la base di valutazione del rischio da parte dell assicuratore. Pertanto eventuali dichiarazioni/informazioni non veritiere o non conformi, potrebbero comportare in caso di sinistro il diritto per l assicuratore di rifiutarlo o di definirlo parzialmente. Dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all indennizzo, come previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

22 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE TIPOLOGIE IN BASE ALL OPERATIVIT OPERATIVITÀ TEMPORALE Problematica delle DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI e delle CIRCOSTANZE NOTE ( ) Articolo Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave ( ) annullamento del contratto ( ) Articolo Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave ( ) l assicuratore può recedere contratto ( ) Se il sinistro si verifica prima ( ) la somma dovuta è ridotta in proporzione ( ) I questionari di solito prevedono la dichiarazione di sinistri e/o circostanze pregresse. Gli assicuratori tendono a darne una definizione molto ampia. Una circostanza può essere costituita anche da una lamentela verbale di un cliente. Anche se la prova della violazione della norma è a carico dell assicuratore è consigliabile evitare contenziosi, soprattutto in momenti delicati quali quelli di apertura di un sinistro. Queste sono problematiche fondamentali, anche per la compatibilità e continuità della copertura in caso di cambio di compagnia.

23 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE TIPOLOGIE IN BASE ALL OPERATIVIT OPERATIVITÀ TEMPORALE Problematica delle DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI e delle CIRCOSTANZE NOTE esempio di questionario precontrattuale

24 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE L OGGETTO DELLA POLIZZA Seppure la polizza fosse nella forma all risk è bene che siano comunque esplicitate, come precisazioni esemplificative e non esaustive, una serie di garanzie, che potrebbero esporre a rischi di contenzioso sull interpretazione del contratto. Fra le quali: garanzia Corte dei Conti per responsabilità amministrativa; responsabilità derivanti dal vincolo di solidarietà - a tutela dei diritti del creditore il Codice Civile, all art. 1292, prevede la responsabilità solidale; molte polizze invece prevedono la copertura per la sola quota di responsabilità imputabile direttamente all assicurato, con l esclusione di quella derivante in via solidale con altri soggetti. multe, ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte a terzi. errato trattamento dati, rif. Dlgs 196/2003. inquinamento, almeno quello derivante da eventi accidentali ed imprevedibili. Oltre chiaramente la garanzia richiesta dal comma 1 dell art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, ossia la copertura per la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente.

25 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE i testi di polizza riportano una serie di esclusioni, fra le quali, alcune delle più ricorrenti sono le seguenti. L OGGETTO DELLA POLIZZA DOLO ASSICURATO - danni derivanti da dolo dell assicurato (copertura non consentita); di solito viene coperto il dolo dei collaboratori, salvo il diritto di rivalsa dell assicuratore nei loro confronti. MULTE, AMMENDE E SANZIONI - inflitte direttamente all assicurato (copertura non consentita). RC VERSO TERZI GENERALE - danni determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale. MANCATA ISCRIZIONE ALL ALBO - problematiche anche per la sospensione. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI PURE - impegni sottoscritti contrattualmente dall assicurato a condizioni, garanzie, penalità e ammende non dovute ai sensi di legge. CIRCOSTANZE NOTE - conseguenze derivanti da qualsiasi circostanza già denunciata ad altro assicuratore oppure già nota all assicurato prima della stipula del contratto. RESPONSABILITÀ PRODOTTI - coincidenza del professionista con esecutore dell opera; esclusione dalla copertura delle attività di consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l assicurato sia impegnato a fabbricare, costruire, erigere o installare, fornire materiali o attrezzature. GRANDI OPERE - esclusione delle attività relative a grandi opere di ingegneria, quali dighe, ferrovie, gallerie, ecc. GARANZIA RCO - resp. civile operai (operatori), ossia responsabilità civile per gli infortuni subiti da prestatori di lavoro. GARANZIA RCT - resp. civile nei confronti di terzi relativamente alla conduzione dello studio. POLIZZE MERLONI - attività di validazione e progettazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici. INSOLVENZA ASSICURATO - danni derivanti da insolvenza o fallimento dell assicurato. INQUINAMENTO GRADUALE - molto spesso viene però ricompreso l inquinamento accidentale. RADIAZIONI E AMIANTO,GUERRA E TERRORISMO.

26 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE Soggetti a favore dei quali opera la garanzia assicurativa. I SOGGETTI ASSICURATI copertura dei collaboratori Accertamento della copertura dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e tirocinanti, che hanno operato o operano per conto del professionista assicurato. varie forme esercizio della professione Accertamento della copertura anche per l attività svolta in forma singola dal socio, quando l assicurato sia uno studio associato o una S.T.P. Verifica, sempre per studi associati ed S.T.P., della copertura per i soci professionisti passati, presenti e futuri e della garanzia automaticamente estesa ai subentranti; potrebbe infatti verificarsi che la copertura sia limitata ai soci che risultano tali al momento di sottoscrizione della polizza.

27 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE IL PREMIO E IL MASSIMALE il premio» Il premio è il corrispettivo dovuto dall assicurato/contraente nell'ambito di un contratto di assicurazione Per una migliore chiarezza e consapevolezza della sua entità, in fase di sottoscrizione del contratto, è preferibile che sia determinato sulla base del fatturato dell esercizio fiscale dell anno precedente, senza regolazione. Quindi solitamente è determinato dalle compagnie in base, appunto, al fatturato ed al massimale scelto il massimale o limite di indennizzo è l entità massima dell obbligazione di pagamento dell assicuratore in forza del contratto di assicurazione; vale solitamente per il singolo sinistro e per l intera annualità assicurativa. il massimale

28 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE IL PREMIO E IL MASSIMALE Spesso le compagnie limitano la scelta dell assicurato contraente, come nell esempio visualizzato.

29 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE IL PREMIO E IL MASSIMALE ( ) Articolo Assicurazione della responsabilità civile Libro: Libro IV - Delle obbligazioni (...) Le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato contro l assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata (...). Le spese di difesa sono in aggiunta al massimale assicurato, nei limiti del quarto della somma assicurata, sempre in base a disposizioni dell art del C.C. attenzione ai sottolimiti Questi si trovano in particolar modo nelle cosiddette estensioni a pagamento, cioè in quelle garanzie escluse nel testo principale e operanti a scelta dell assicurato/contraente, dietro un corrispettivo. Insieme ai sottolimiti si riscontrano soventemente anche delle diverse regolamentazioni degli scoperti o delle franchigie, quasi sempre penalizzanti per l assicurato.

30 3 - LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA RC PROFESSIONALE Sono entrambi quote di danno che restano a carico dell assicurato, ma: FRANCHIGIE E SCOPERTI franchigia» la scoperto» lo è un importo prestabilito, fisso è solitamente espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo/risarcimento L entità dello scoperto è quindi nota solo dopo il verificarsi dell evento dannoso ed è potenzialmente molto rilevante. A volte sono stabiliti dei limiti massimi e minimi. La franchigia spesso è graduata per scaglioni di massimale o anche per scaglioni di fatturato. Spesso oltre franchigie e scoperti di base, è prevista una diversa e varia regolamentazione per condizioni particolari o per le cosiddette estensioni.

31 intervento 2 assicurazione professionale: un obbligo o una garanzia? architetto ALESSANDRO BALDI CONCLUSIONI La riforma delle professioni, le novità legislative introdotte in tema di assicurazione professionale, hanno il merito di contribuire a creare e diffondere la cultura della prevenzione e della gestione del rischio professionale. Il professionista dovrà essere in grado di valutare i rischi legati allo svolgimento della propria attività professionale a garanzia del committente, della società nel suo complesso, ma anche di se stesso, del suo studio e del suo futuro.

32 FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI TOSCANI AREZZO GROSSETO LIVORNO LUCCA PISTOIA PRATO SIENA FAD formazione a distanza Seminario formativo valido per 4 CFP obbligatori in materia di deontologia e professione L attività professionale dell Architetto: novità su norme deontologiche e dintorni GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE Architetto Luigi Scrima Norme Deontologiche e Consigli di Disciplina/ Architetto Alessandro Baldi Assicurazione professionale: un obbligo o una garanzia/ Architetto Gianfranco Cellai L aggiornamento e sviluppo professionale continuo/architetto Fabrizio Pistolesi La Carta Nazionale dei Servizi come strumento di certificazione ed identificazione in rete/ La scrivania dell Architetto: un nuovo strumento/ Architetto Giuseppe Monticelli Formazione a Distanza (FAD) strumenti e metodi/ Architetto Luigi Scrima Lettera di incarico, norma deontologica/ Architetto Giuseppe Monticelli La Fattura Elettronica, come ci pagherà la Pubblica Amministrazione

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