COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

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1 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO REGOLAMENTO COMUNALE DEI MEZZI PUBBLICITARI Approvato con delibera C.C. n. 56 del 23/10/2014 1

2 INDICE TITOLO I DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI PAG CAPO I CRITERI GENERALI E NORME COMUNI A TUTTE LE FATTISPECIE PUBBLICITARIE ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 - CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI E DEI MEZZI PUBBLICITARI ART. 3 MEZZI PUBBLICITARI ART. 4 - ALTRE DEFINIZIONI CAPO II DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI STRADALI CAPO III - MEZZI E FORME PUBBLICITARIE CARATTERISTICHE STRUTTURALI, DIMENSIONI E CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE ART. 5 DIMENSIONI ART. 6 - INSEGNE ART. 7 PREINSEGNE ART. 8 - CARTELLI ART. 9 - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI ART. 10 BACHECHE ART TRESPOLI, CAVALLETTI, ESPOSITORI ART. 12 LOCANDINE ART TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE ART. 14 VETROFANIE ART. 15 IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO ART IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO ART IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI NELLE AREE DI PARCHEGGIO PUBBLICHE E AD USO PUBBLICO ART MEZZI PUBBLICITARI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ SANITARIE ART PUBBLICITÀ FONICA ART PUBBLICITÀ SUI VEICOLI ART. 21 PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI CAPO IV - ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ CAPO V - PUBBLICITÀ TEMPORANEA ART. 22 FORME DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA CONSENTITE ART. 23 PUBBLICITÀ TEMPORANEA CON STRISCIONI ART 24 - PUBBLICITÀ TEMPORANEA CON PLANCE, STENDARDI, BANDIERE, CAVALLETTI O TRESPOLI POLIFACCIALI ART. 25 ULTERIORI CONDIZIONI PER L INSTALLAZIONE TITOLO II - INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI CAPO I UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA ART. 26 PUBBLICITÀ DENTRO E FUORI I CENTRI ABITATI ART INSTALLAZIONI VIETATE ART. 28 ULTERIORI DIVIETI ART DISTANZE-ALTEZZE DALLA SEDE STRADALE CAPO II DIVIETI - DISTANZE 2

3 CAPO III LIMITI ZONALI E TERRITORIALI PER L ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART AREE E ZONE SOGGETTE A PARTICOLARI TUTELE PAESAGGISTICHE TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART DOMANDA E DOCUMENTI OBBLIGATORI ART. 32 PROCEDIMENTO ORDINARIO ART. 33 PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO PER ALCUNI MEZZI PUBBLICITARI ART. 34 PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO PER PUBBLICITÀ TEMPORANEA ART PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO PER RINNOVO TRIENNALE ART SUBENTRO ART VALIDITA DELL AUTORIZZAZIONE ART OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL AUTORIZZAZIONE ART DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE, MODIFICA DELL AUTORIZZAZIONE ART ESCLUSIONI E DEROGHE ART. 41 VIGILANZA ART. 42 SANZIONI ART. 43 APPLICAZIONE ART ENTRATA IN VIGORE TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 3

4 TITOLO I DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI CAPO I CRITERI GENERALI E NORME COMUNI A TUTTE LE FATTISPECIE PUBBLICITARIE Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l installazione dei mezzi e impianti pubblicitari negli spazi urbani come perimetrati dal PRG-PS del Comune di Castiglione del Lago, nelle loro varie forme e tipologie previste e consentite dal C.d.S. (D. Lgs. n. 285/92) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nonché le modalità d impianto e collocazione, di autorizzazione, di esercizio, di vigilanza, oltre che le relative procedure sanzionatorie. 2. Il regolamento disciplina altresì le ubicazioni possibili dei manufatti e degli impianti di pubblicità e propaganda, secondo le varie denominazioni o classificazioni, da collocare lungo le strade o in vista delle stesse, o su aree pubbliche o d uso pubblico. 3. Il regolamento si applica entro i centri abitati del territorio comunale, così come individuati e segnalati ai sensi dell art. 3, comma 1, punto 8) e art. 4 del C.d.S. 4. Per le strade comprese all interno dell insediamento di valore storico culturale del Capoluogo, si applica conformemente e ad integrazione delle disposizioni contenute nel Regolamento edilizio e nel Regolamento dell arredo urbano e del centro storico. 5. Sulle strade comunali esterne ai centri abitati, il presente regolamento si applica limitatamente alle caratteristiche tecniche strutturali, alle modalità d impianto, alla collocazione e alle dimensioni dei manufatti ed impianti pubblicitari, conformemente alle prescrizioni dettate in materia di pubblicità dal Codice della Strada e dal relativo D.P.R. di esecuzione. Art. 2 - Criteri generali di ammissibilità degli impianti e dei mezzi pubblicitari 1. L installazione dei cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, deve rispettare il criterio di un equilibrato e corretto inserimento, sia ambientale che estetico ed ornamentale, entro i limiti quantitativi e le tipologie indicate negli articoli del presente Regolamento. 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. 3. Gli impianti pubblicitari non possono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione per le dimensioni del manufatto, sia d impedimento o di preclusione, anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell immobile, prospettanti l area interessata all installazione o la strada pubblica. 4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, non confondibile con la segnaletica stradale e in particolare con la forma del disco o del triangolo. 5. Particolare cautela deve essere adottata nell uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada. L uso del colore rosso, deve 4

5 essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, ma in ogni caso non può superare 1/5 dell intera superficie del cartello, insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario previsti dal regolamento. 6. Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente, devono rispettare valori di emissione luminosa non superiori a 150 candele per mq e, in ogni caso, l installazione deve essere realizzata in modo da non abbagliare gli utenti della strada e nel rispetto delle disposizioni del R.R. 5 aprile 2007, n 2 in materia di prevenzione dall inquinamento luminoso e risparmio energetico. 7. La croce rossa, anche se luminosa, è riservata esclusivamente per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso, fino al limite di mq. 2 totali. 8. La croce verde, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, fino al limite di mq. 2 totali. 9. La croce azzurra, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare strutture di assistenza farmaceutica e veterinaria, fino al limite di mq. 2 totali. CAPO II DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI Art. 3 Mezzi pubblicitari 1. E adottata la definizione delle forme e dei mezzi pubblicitari previsti dal vigente art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le indicazioni dell art. 23, comma 9), del C.d.S., che, ai fini di una più facile ed immediata individuazione, vengono di seguito più specificatamente e puntualmente indicati. 2. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa. 3. E da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente, completata con simboli e marchi di altre Ditte estranee, purchè attinenti all attività svolta nel luogo ove è installata. 4. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono/bifacciale e bidimensionale, rettangolare, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa. 5. Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Non può essere luminoso. 6. Si considera striscione, locandina e stendardo l elemento bidimensionale finalizzato unicamente alla diffusione di pubblicità temporanea, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio, sorretto da adeguato materiale, anche posto in aderenza ad edifici, alberi, recinzioni o su appositi sostegni. Non può essere luminoso. 7. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 5

6 8. E da qualificare impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario, nell ambito dell arredo urbano e stradale (pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili), o nelle aree di parcheggio al servizio di centri commerciali (tettoia, cupola ecc., adibita allo stazionamento/custodia dei carrelli). Non può essere luminoso. 9. E da qualificare impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Non può essere luminoso. 10. Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che illumina aree, fabbricati, monumenti, e/o manufatti pubblicitari di qualsiasi natura. 11. Ai fini del presente Regolamento, al di là delle sorgenti luminose naturali e delle fonti di illuminazione pubblica, per ciò che concerne le modalità di illuminazione consentite per i manufatti pubblicitari, si intende: a) Luminosa per luce propria: una sorgente luminosa in grado di illuminare dall interno il manufatto pubblicitario; b) Luminosa per luce diretta: una sorgente luminosa, posta all esterno del manufatto ma diretta verso di esso allo scopo di illuminarlo. Art. 4 - Altre definizioni 1. In aggiunta alle definizioni delle forme e dei mezzi pubblicitari previsti dal vigente art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le indicazioni dell art. 23, comma 9), del C.d.S, tenuto conto delle denominazioni utilizzate nel tempo per consuetudine, cui si aggiungono quelle in uso presso le aziende produttrici di manufatti pubblicitari, sono individuati e definiti i seguenti ulteriori mezzi pubblicitari che sono assimilati a quelli previsti dall art. 47 del D.P.R. n. 495/92, che, ai fini di una immediata individuazione, vengono di seguito più specificatamente e puntualmente individuati. a. Bacheca (tipologia: impianto pubblicitario di servizio). E considerato il manufatto bidimensionale, costituito da vetrinetta apribile o senza vetri, supportato da idonea struttura di sostegno, installato nella sede propria a parete o su apposito sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi e informazioni di pubblico interesse, esercitate da Enti pubblici, associazioni, partiti politici, organismi sindacali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche. Può essere utilizzata a parete, nella sede propria, anche dai pubblici esercizi e dagli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e degli alberghi, per l esposizione di prezzi relativi a prodotti o prestazioni di servizi. Può essere luminosa solo per luce diretta. b. Bandiera/Vela; (tipologia: striscione, locandina e stendardo). E considerato l elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza, vincolato da un lato ad una superficie di appoggio o di sostegno, anche non aderente, finalizzata alla pubblicizzazione di marchi, simboli e prodotti che può essere collocato solo nella sede dell attività esercitata o nella sua pertinenza, (con esclusione della bandiera nazionale e delle altre riconosciute legalmente dallo Stato, o di quelle che rappresentano gli Enti pubblici in generale, le organizzazioni politiche e sindacali, le associazioni senza finalità di lucro legalmente riconosciute). c. Display informatizzati a messaggio variabile. qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario, collocato 6

7 nell ambito dell arredo urbano e stradale, predisposto per l informazione stradale di eventi agli automobilisti in transito (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali e per la promozione della sicurezza stradale e quant altro possa essere utile alla viabilità). Lo spazio pubblicitario non può avere dimensioni superiori ad 1/5 della superficie totale del manufatto. d. Manifesto. (tipologia: impianto di pubblicità e di propaganda). Si definisce l elemento monofacciale realizzato in materiale cartaceo e privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere collocato solo sugli appositi impianti affissionali e, ove consentito, per le forme di pubblicità temporanea, su cavalletti. Non può essere luminoso. e. Volantino. (tipologia: impianto di pubblicità e di propaganda). Si definisce l elemento cartaceo leggero, con stampa su una o entrambe le facce, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, purchè di dimensioni non superiori al formato A4. Non è soggetto ad autorizzazione comunale, ma solo al pagamento della tassa sulle affissioni. f. Trespolo, Cavalletto, Espositore (tipologia: impianto di pubblicità e di propaganda). Elemento mobile monofacciale o polifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, appoggiato al suolo su unico o doppio supporto, idoneo ad ospitare menù, manifesti e/o locandine per la diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici destinati a fornire ai clienti le informazioni relative ai prodotti o al servizio offerto o per informazioni turistiche e di spettacolo. g. Plancia (tipologia: impianto di pubblicità e di propaganda). Manufatto di piccole dimensioni, di norma di misura di cm.70 x 100, realizzato con materiali cartacei o plastici, anche bifacciale, per la propaganda di manifestazioni, eventi, spettacoli teatrali, sportivi e circensi, installato provvisoriamente a lato delle strade su appositi sostegni, (a forchetta, su palo, su cavalletto), e/o, ove consentito, su alberi, per la durata della manifestazione cui si riferisce. h. Targa (tipologia: insegna). E considerata la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, costituita da un manufatto monofacciale, realizzata con materiali di qualsiasi natura ed installata a parete nella sede dell attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa in aderenza ad una superficie verticale. Può essere luminosa nei limiti indicati nei successivi articoli. i. Tenda solare (tipologia: insegna). Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata su elementi mobili, prevalentemente di tessuto, oppure, realizzata e installata con altri materiali simili, sulle vetrine degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, o a protezione di prodotti, tavoli e sedie in esercizi commerciali e pubblici esercizi all aperto. j. Totem (tipologia: insegna). Manufatto, finalizzato alla pubblicizzazione anche di più messaggi pubblicitari, riferiti a prodotti o alle attività concentrate all interno di una stessa area adibita a centro commerciale o struttura polifunzionale, installato a terra all interno dell area imprenditoriale di riferimento, o nella sua pertinenza, destinato anche al servizio di più imprese. Può essere luminoso, nei limiti indicati nei successivi articoli. k. Vetrofania (tipologia: insegna). Scritta in caratteri alfanumerici effettuata con pellicole auto adesive e semitrasparenti di simboli e di marchi, oppure di messaggi pubblicitari relativi all attività o alle cose prodotte dai predetti esercizi, applicate nella parte interna delle vetrine delle attività commerciali. 7

8 l. Transenne parapedonali (tipologia: impianti pubblicitari di servizio) Elementi di arredo urbano, fissati al suolo, finalizzati alla delimitazione e alla protezione di marciapiedi e spazi ad uso ciclopedonale. m. Struttura pubblicitaria (tipologia: impianto di pubblicità e propaganda). E considerata tale ogni tipo di struttura, di qualsiasi dimensione, con o senza ruote, installata saldamente a terra od anche solo appoggiata a terra, o posta su veicoli, su carrelli o su rimorchi, collocata anche fuori dai confini stradali, destinata ad ospitare e/o a trasmettere un qualsiasi messaggio pubblicitario. n. Impianto affissionale (tipologia: cartello). E considerata tale ogni tipo di struttura installata saldamente a terra e destinata ad ospitare l affissione di manifesti nei limiti della superficie disponibile all interno della struttura. CAPO III - MEZZI PUBBLICITARI: CARATTERISTICHE STRUTTURALI, DIMENSIONI E CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE Art. 5 Dimensioni 1. Per i manufatti pubblicitari posti fuori dallo spazio urbano, si applicano le disposizioni del c. 1 dell art. 48 del Regolamento al CdS (D.P.R. 495/92); 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati all interno dello spazio urbano sono invece soggetti alle limitazioni disposte dal presente Regolamento comunale. 3. La superficie degli impianti e dei mezzi pubblicitari di qualunque specie, entro cui sono contenuti i simboli, marchi aziendali, grafiche in genere, è rappresentata e calcolata, agli effetti dimensionali dell impianto, sui limiti più esterni della cornice di contenimento. Art. 6 - Insegne 1. Insegna di esercizio: sono individuate, secondo la loro effettiva posizione d installazione, le seguenti tipologie: - Bandiera orizzontale: quando l insegna si protende in aggetto da una costruzione, con lo sviluppo grafico della stessa, orizzontale rispetto al piano stradale. - Bandiera Verticale: quando l insegna si protende in aggetto da una costruzione, con sviluppo grafico della stessa, verticale rispetto al piano stradale. - Frontale: quando l insegna con ogni sua parte grafica, è installata in aderenza alla facciata di un fabbricato, o all interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali. - Su palina: quando è collocata su un supporto del tipo palo isolato o su più pali di sostegno, in elevazione dal terreno. - Decor: quando l insegna è realizzata con tecniche pittoriche direttamente sul muro. - Su tetto o pensilina, in edifici destinati esclusivamente ad attività industriali e imprenditoriali. - A terra, quando è installata all interno dell area di proprietà, o nella sua pertinenza, in elevazione dal terreno dove ha sede l attività imprenditoriale pubblicizzata. 2. All interno degli spazi urbani, le dimensioni massime delle insegne di esercizio installate su fabbricati destinati esclusivamente ad attività industriali, artigianali o commerciali, debbono rispettare il rapporto di 1:10 rispetto ai mq. della superficie della facciata dell edificio, e, comunque, non possono superare la superficie massima di: a. 10 mq., se di tipo frontale o decor; b. 6 mq., se installata su tetto; 8

9 c. 2 mq., se a bandiera o su palina. In tal caso la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell edificio, o del palo di sostegno, non può superare cm d. 3 mq., se installate a terra. L altezza da terra (calcolata nella parte inferiore del manufatto), non può superare mt. 2. L area interessata dal manufatto, dovrà essere opportunamente circoscritta e delimitata in uno spazio nel quale è vietato il transito di veicoli e pedoni. 3. All interno degli spazi urbani, le insegne di esercizio frontali o decor, relative ad attività artigianali, imprenditoriali, esercizi commerciali e pubblici esercizi, situati su edifici residenziali, possono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l architrave della vetrina di esposizione, o d ingresso all attività esercitata. Possono essere installate anche immediatamente sopra l architrave, in aderenza alla parete del fabbricato. In tale caso, l insegna dovrà essere allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d ingresso dell attività esercitata 4. Ai fini del presente Regolamento, è considerata insegna, anche il cartello destinato a segnalare l attività di Affittacamere o B&B. Tale manufatto, realizzato in alluminio o anche in lamiera di ferro, nel rispetto della normativa Ministeriale, può essere mono o bifacciale delle dimensioni di cm. 60x40, può essere installato sulla facciata o su unico palo di sostegno, deve avere colore di fondo bianco, scritta e simboli neri, deve contenere la dicitura affittacamere, o B&B, il simbolo di cui alla figura 173 del Regolamento di esecuzione al CDS. Può contenere un numero telefonico di riferimento. Può essere collocato, solo ed esclusivamente, presso il luogo ove viene svolta l attività. 5. Le insegne degli Affittacamere e B&B, di cui al precedente comma, possono essere installate solo in numero di una, (se su palo, anche bifacciale), e solo in corrispondenza dell abitazione o all interno della pertinenza ove tale attività viene esercitata. Art. 7 Preinsegne 1. Manufatto in alluminio/ferro, o altro materiale previsto dalla normativa Ministeriale, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata esclusivamente a fornire l indicazione della direzione per raggiungere la sede ove si esercita una determinata attività, ed installata in modo da facilitarne il reperimento. Non può essere luminosa. 2. Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, di dimensioni, colore, forma rettangolare e tipo stabilito dal Regolamento di esecuzione al Codice della Strada, devono essere installate secondo le seguenti disposizioni: Dimensioni: - All interno degli spazi urbani ( escluso l isediamento di valore storico culturale del Capoluogo) e sulle strade poste all interno degli insediamenti produttivi, le dimensioni delle preinsegne sono stabilite in cm. 100x20. - Fuori dagli spazi urbani le dimensioni delle preinsegne sono stabilite in cm. 125x25. Colori: a) segnali turistici e di territorio - fondo marrone scritta bianca (Agriturismi- Camping - Luoghi di pubblico interesse ecc.); b) Industriali, artigianali e commerciali - fondo nero scritta gialla (fabbriche, attività industriali e artigianali, depositi commerciali, officine meccaniche, piccole attività commerciali); c) Alberghiere - fondo bianco scritta nera con bordo (Hotel, Residence, Affittacamere, B&B, Bar e Ristoranti); 9

10 3. Le tabelle delle preinsegne possono essere installate, solo se l attività segnalata è regolarmente insediata ed attiva. 4. Possono essere collocate, al massimo, nel raggio di km. 5 rispetto alla sede dell attività. 5. Su tutte le strade del territorio comunale poste all interno dei centri abitati, le preinsegne possono essere installate solo sugli appositi impianti, (gruppo segnaletico), appositamente individuati e predisposti dall Amm.ne Comunale. 6. L installazione delle preinsegne può avvenire anche in più punti, tanto da creare un itinerario stradale di arrivo alla sede dell attività, purchè venga rispettato il criterio del percorso più breve, dal primo gruppo segnaletico utile, fino alla sede dell attività segnalata, fermo restando quanto disposto dal precedente c Ogni attività, potrà essere indicata unicamente con una sola tabella nello stesso luogo d installazione, anche se vi sono più gruppi segnaletici unitari. E consentito l inserimento di due tabelle simmetricamente opposte se l impianto è bifacciale. 8. E ammesso l abbinamento sullo stesso gruppo segnaletico unitario, mono o bifacciale, fino a un numero massimo di 6 (sei) preinsegne, in colonna verticale, purché l altezza minima da terra, calcolata dal margine inferiore della tabella più bassa, non sia inferiore a cm All interno dell insediamento di valore storico culturale del Capoluogo, è consentita l installazione di preinsegne relative ad Hotel, Affittacamere o B&B, solo nel caso in cui l attività sia ubicata in Via C.Battisti, Via delle Mura, e Via Asilo Reattelli, in quanto non direttamente visibili dalle strade principali. Possono essere apposte max. n. 2 preinsegne delle misure di cm. 10x40, di colore bianco e scritta nera, e solo in corrispondenza dell intersezione più vicina al luogo ove viene esercitata l attività. 10. Nelle strade interne agli insediamenti produttivi, è consentita l installazione di tabelle di preinsegna, in gruppi unitari di non oltre 6 (sei), per colonna verticale, nelle misure di cm. 100 x 20 ciascuna, con le tabelle più vicine alla quota del suolo stradale, posizionate a distanza non inferiore a cm. 150 dal suolo stesso, anche in prossimità delle intersezioni interne ed in deroga alle distanze previste dal presente Regolamento, solo se tale posizione risulta esterna alla sede stradale e non siano ravvisabili problemi di viabilità, di sicurezza per veicoli e pedoni, di visibilità della restante segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione e obbligo o di indicazione, tali da determinare le preclusioni di cui all art. 23 del C.d.S., 11. La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti con più tabelle, deve essere organizzata secondo l ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell art. 134, comma 1) e 128, comma 8), del D.P.R. n. 495/92 e cioè: - in alto tutte le tabelle che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire diritto ; - immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra, - sottostanti a queste ultime, tutte quelle che indicano di svoltare a destra. 12. Quando per la quantità delle segnalazioni o delle tabelle non è possibile la collocazione entro un unico gruppo segnaletico in colonna verticale, potrà essere organizzato un analogo gruppo, disposto lateralmente o anteriormente/posteriormente a quello esistente, nel rispetto, comunque, delle norme imposte dal presente Regolamento. 13. L acquisto, l installazione e la manutenzione di ogni singola preinsegna, è a carico del soggetto interessato all installazione, sotto la sua responsabilità, nell osservanza comunque delle eventuali prescrizioni di cui al parere rilasciato dalla Polizia Municipale, nell autorizzazione, e di quanto prescritto dall art. 127, comma 6 e art. 128, comma 8 del D.P.R. 495/92, fermo restando l obbligo del pagamento delle imposte comunali sulla pubblicità. 14. L Amm.ne Comunale può organizzare la segnalazione delle attività di esercizio alberghiero, la cui tipologia è disciplinata dal vigente art. 134, commi1), 2), 9), 10) e 11), del D.P.R. 495/1992, 10

11 anche su unica tabella. In tal caso provvederà alla rimozione delle preinsegne eventualmente installate. 15. Il titolare dell autorizzazione alla installazione di preinsegna, oltre a dover rispettare gli obblighi imposti dal successivo art. 38, ha l obbligo di rimuovere le tabelle ogni volta che siano modificati gli itinerari direzionali in conseguenza di modifiche alla viabilità, ovvero a seguito del trasferimento della sede dell attività, di variazione della denominazione o ragione sociale, in caso di sospensione o cessazione dell attività stessa, entro i 10 giorni successivi. Ha altresì l obbligo di rimuovere e sostituire la preinsegna qualora l indicazione non sia più visibile o leggibile. Art. 8 - Cartelli 1. Sono riferiti alla tipologia tutti i cartelli pubblicitari finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici, compresi quelli destinati alle affissioni pubbliche o alle affissioni dirette, concesse ai privati. 2. Rientrano in questa tipologia, anche i cartelli con messaggio prevalentemente commerciale, che non comportano l affissione o l applicazione di manifesti o nei quali la rotazione del messaggio inserito avviene con cadenza periodica. 3. Gli impianti indicati al comma 1 e 2, possono essere utilizzati in entrambe le facciate. 4. Debbono essere installati in luoghi diversi dalla sede, o pertinenza accessoria, dell attività imprenditoriale pubblicizzata. 5. I cartelli, in genere, dovranno essere installati lungo le strade o in loro visibilità, preferibilmente inserite all interno degli insediamenti produttivi, con esclusione dello spazio rurale. 6. All interno dei centri abitati nonché lungo le strade poste all interno delle zone di interesse artistico, monumentale, culturale ed ambientale, sottoposte a tutela ambientale, tutti i tipi di cartelli pubblicitari non possono avere dimensioni superiori a cm. 150x200. Art. 9 - Segni orizzontali reclamistici 1. La forma pubblicitaria di questo tipo è ammessa unicamente all interno di aree circoscritte e private, anche se aperte all uso pubblico, presso strutture imprenditoriali di qualunque genere. 2. Sono ugualmente ammesse, anche all esterno di dette aree, se poste lungo tracciati stradali inseriti sui percorsi di manifestazioni pubbliche e sportive, limitatamente al periodo di svolgimento del corteo o dell effettuazione della manifestazione sportiva e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione delle medesime manifestazioni. 3. La collocazione non è consentita, nelle aree d intersezione. 4. La forma pubblicitaria in questione, deve essere realizzata con materiali rimovibili, ma ancorati saldamente alla pavimentazione stradale in condizioni di sicura aderenza e conservazione delle traiettorie determinate dai conducenti dei veicoli.. Art. 10 Bacheche 1. La bacheca, è ammessa nei limiti dimensionali di 110 cm. x 80 cm. 2. La struttura ed i materiali di composizione, devono avere cornici leggere, realizzate con profilati diversi dal colore giallo anodizzato o alluminio. L eventuale emblema o simbolo di rappresentanza dell Ente o dell Associazione, può essere applicato sulla parte esterna e superiore della cornice, con dimensioni massime di cm 50 in larghezza e 20 in altezza. 3. Le bacheche, se poste in opera in aderenza a murature di confine con la strada pubblica e con i marciapiedi, dovranno avere una sporgenza massima di 10 cm dal filo verticale della muratura. 11

12 4. Se poste all interno di aree/centri commerciali l altezza minima da terra non potrà essere inferiore a cm Se installate in altri luoghi tra quelli possibili previsti dalla normativa per gli impianti pubblicitari, l installazione sarà soggetta alle distanze previste dalla normativa generale. L altezza da terra con la parte più vicina al suolo del manufatto, non potrà essere inferiore a mt. 1,20. Art Trespoli, cavalletti, espositori 1. Per l installazione di tali manufatti (art.4 lett. f), è sempre necessario il rilascio di apposita autorizzazione, secondo la procedura semplificata di cui all art. 33 e 34 del presente regolamento. 2. Se utilizzati per forme diverse dalla pubblicità temporanea, possono essere collocati solo in corrispondenza del luogo oggetto della pubblicità effettuata e ad almeno 2 (due) metri dalla sede stradale. 3. Non possono, in alcun caso, invadere lo spazio destinato al transito dei veicoli o al passaggio di pedoni. 4. Se utilizzati per ospitare i menù dei ristoranti/bar/esercizi di somministrazione alimenti e bevande o la pubblicità relativa ai prodotti o servizi offerti, possono essere collocati solo in prossimità della porta di ingresso del locale ed al massimo nel numero di una unità. 5. I menù, se di dimensioni inferiori a mq. 0,50, sono esenti dal pagamento dell imposta comunale sulla pubblicità. 6. Le dimensioni massime ammesse di trespoli, cavalletti ed espositori sono cm. 70 x 100 Art. 12 Locandine 1. Le locandine, così come gli avvisi e/o fotografie relative ad eventi, programmi o manifestazioni di pubblico interesse (cinema, spettacoli, concerti ecc.), comunque a carattere temporaneo, all interno dell insediamento di valore storico e culturale del Capoluogo, possono essere affisse solo sugli appositi espositori predisposti dall Amm.ne Comunale o appesi all interno dei locali commerciali e pubblici esercizi. Sono comunque soggetti al pagamento della relativa tassa di affissione. Art Targhe di esercizio e pubblicitarie 1. La targa, compresa quella riferita ad attività sanitarie e di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, può essere installata a lato dell attività professionale pubblicizzata, o in alternativa, quando le condizioni della parete muraria e lo spazio disponibile non lo consentono, sulla porta d ingresso. 2. Le dimensioni delle targhe non possono eccedere i cm 50 x Se collocate su immobili situati all interno degli insediamenti di valore storico culturale, il materiale di composizione dovrà essere diverso dalla plastica e dovrà rispettare le prescrizioni indicate nell autorizzazione. 4. L installazione delle targhe all interno degli insediamenti di valore storico culturale, è alternativa all insegna di esercizio. 5. In tutti i casi, ove nello stesso edificio sia rappresentata l esigenza di più targhe, queste dovranno essere uguali, per dimensioni e materiali di composizione, mentre la loro applicazione sulla parete dovrà essere compresa tra il limite massimo di cm. 230 e quello minimo da terra di cm 150, con sviluppo verticale. 12

13 Art. 14 Vetrofanie 1. L apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all attività esercitata. Pertanto possono essere applicate sulle vetrine ubicate al piano terra, o nelle aperture poste al piano superiore solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. E comunque considerata insegna pubblicitaria. Art. 15 Impianti pubblicitari di servizio 1. Per impianti pubblicitari di servizio autorizzabili si intendono quelle tipologie di manufatti, abbinate ad un servizio di pubblica utilità, definiti dal precedente art. 3 comma 8, alla voce Paline bus, pensiline, cestini gettacarta, transenne parapedonali, strutture di ricovero/stazionamento carrelli poste al servizio dei centri commerciali, oltre agli orologi e fattispecie similari, specificatamente individuati dal regolamento. Tali tipologie di impianto debbono rispettare le seguenti caratteristiche, limitazioni e divieti. In particolare: a. transenna parapedonale I. deve rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario; II. la tabella interna visibile dal lato della strada, se collocata in corrispondenza delle intersezioni o delle rotatorie, deve essere di colore grigio scuro o marrone scuro e non può contenere alcun messaggio pubblicitario, scritte, numeri o simboli. III. non deve ingenerare confusione con la segnaletica stradale; IV. non deve arrecare disturbo, distrazione e/o difficoltà visiva agli utenti della strada; V. non deve costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria. VI. non può essere luminosa; VII. Sono consentite, all interno delle transenne, installazioni di quadri espositivi per la diffusione di messaggi pubblicitari monofacciali o anche bifacciali, solo se collocate parallelamente all asse stradale, nei limiti di superficie disponibile all interno della transenna, nel rispetto, comunque, delle disposizioni del presente regolamento. b. Tettoia/cupola, per lo stazionamento/custodia carrelli nei complessi commerciali. E consentita l apposizione di messaggi pubblicitari su tali manufatti, purché riconducibili ai prodotti oggetto di vendita e comunque all attività svolta. c. Cestini gettacarta. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui cestini gettacarta. d. Paline attesa bus Non è consentita alcuna forma di pubblicità sulle paline attesa bus. 2. Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuta, nei modi e termini previsti dal vigente regolamento della pubblicità, l imposta sulla pubblicità. Art Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio 1. Nelle stazioni di servizio per erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, come previsto dall art. 52 del D.P.R. 495/92, la cui superficie complessiva non può superare il 5% delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi. 2. La collocazione delle precitate tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio. Art Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio pubbliche e ad uso pubblico 13

14 1. Nelle aree di parcheggio pubbliche o aperte all uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali, o in prossimità di servizi di pubblica utilità, l installazione delle forme pubblicitarie previste dal Regolamento può essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada principale o dalle intersezioni vicine, nel rispetto delle disposizioni previste dall art. 23 del C.d.S. 2. I manufatti pubblicitari, se collocati sulle aiuole spartitraffico degli stalli di sosta, dovranno essere posizionati parallelamente all andamento dell aiuola. Art Mezzi pubblicitari connessi alle attività sanitarie 1. Le tipologie pubblicitarie consentite per le strutture sanitarie, quali le case di cura private, gli studi medici, gli ambulatori, ecc. sono individuate dalla Legge n. 175/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e iscrizioni per la pubblicità sanitaria, sono individuate nel Decreto Ministero della Sanità n. 657 e s.m.i. Art Pubblicità fonica CAPO IV - ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ 1. La pubblicità commerciale e di altro genere, svolta con impianti di amplificazione sonora da autoveicoli, è attuata previa autorizzazione del Comune. 2. Nell ambito del territorio comunale, la pubblicità commerciale fonica, con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è consentita nelle seguenti fasce orarie dei giorni feriali: - dal 1 Maggio al 31 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore dal 1 Novembre al 30 Aprile, dalle ore 10 alle ore 13, dalle ore 16 alle ore La pubblicità fonica è vietata: - All interno dell insediamento di valore storico e culturale del Capoluogo, ivi comprese le strade di accesso Via XXV Aprile, Via Belvedere e Viale Garibaldi. - In Viale Trappes, Via Lungolago (da Lido Arezzo a Lido Comunale), Via del Pozzino, Via Oberdan, Viale Div. Part. Garibaldi nel tratto compreso tra il Lido Comunale e l incrocio con Via E. de Nicola. - a meno di 200 metri dagli Ospedali e dalle strutture sanitarie private assimilate; - a meno di 200 metri dai Cimiteri e dai luoghi di culto. 4. Per quanto riguarda la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni dell art. 7 della legge n. 130/ In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore ambientale, fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio 1 Marzo 1991 e le disposizioni contenute nel Regolamento di Igiene. 6. L esercizio dell attività di pubblicità fonica, è subordinato al rilascio di regolare autorizzazione da parte del SUAPE, previa esibizione della ricevuta attestante il pagamento della relativa imposta. 7. Sulla domanda, e sulla relativa autorizzazione, dovranno essere indicati le generalità del richiedente, il contenuto del messaggio pubblicitario da diffondere, il periodo, i giorni e gli orari di svolgimento. 14

15 Art Pubblicità sui veicoli 1. E recepita integralmente la disciplina degli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e s.m.i., e dell art. 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92 e s.m.i.). 2. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento del C.d.S. e dal D. Lgs. 507/ La possibilità di effettuare la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai veicoli speciali, così come definiti dall art. 54 c.2 del C.d.S. e dall art. 203 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.), e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni: - siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente; - siano semoventi; - siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari; - che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 6 per ogni fiancata laterale; - che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; - che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio; - che la sosta del veicolo non si protragga oltre due (2) ore, e, all interno dello spazio urbano del Capoluogo, sia effettuata solo ed esclusivamente nei seguenti luoghi: Viale Umbria (parcheggio lato stadio), Via Lungolago (parcheggio Lido Arezzo e parcheggi Lido Comunale), Via F.lli Rosselli (area sosta adiacente ingresso Palasport e adiacente ingresso PP.TT., con il veicolo posto parallelamente alla sede stradale), Via Stazione (interno parcheggio), Via E. de Nicola (parcheggio Centro Comm.le), Via Piana (area centro comm.le Eurospin). - che sia stata corrisposta l imposta di pubblicità prima di parcheggiare l autoveicolo. Si applicano, a questo proposito, le disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93, art. 12 (pubblicità in forma statica) e art. 13 (pubblicità in forma dinamica) nonché le disposizioni del regolamento Comunale in materia. 4. La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate al comma 3) comporta l applicazione delle sanzioni previste dall art. 23 del C.d. S. e dell art. 24 del D.Lgs. 507/93, oltre all emissione dell avviso di accertamento per omessa denuncia dell imposta di pubblicità. 5. E vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata al comma 3), su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc. 6. I veicoli pubblicitari di cui al precedente comma 3) che stazionino sia all interno, sia all esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto sopra prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli ex. 54 del C.d.S. (rif. Art. 203 del Regolamento di attuazione), con la conseguente applicazione dell art. 23 del C.d.S. e dell art. 24 del D.Lgs. 507/93, oltre all emissione dell avviso di accertamento per omessa denuncia dell imposta di pubblicità. Art. 21 Pubblicità nei cantieri edili 1. Nei cantieri edili, al loro interno ed all interno di aree delimitate soggette ad urbanizzazione in atto, possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere medesimo. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie di carattere tecnologico, esercitate all interno dei predetti cantieri, effettuate da operatori 15

16 professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli e mezzi pubblicitari, le dimensioni massime non possono eccedere le dimensioni di cm. 150x200. Se realizzate sotto forma di striscione non possono eccedere cm. 300 x 100 (in orizzontale). Per tali cartelli o striscioni, è dovuto il pagamento dell imposta di pubblicità, con le modalità previste dal D.Lgs. 507/93 e dal Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 2. Non rientrano in questa tipologia i cartelli, previsti obbligatoriamente dal regolamento edilizio, che ne dispone l esposizione nei cantieri con l atto di concessione o di autorizzazione, purché non contengano altre forme grafiche aggiuntive o illustrazioni pittoriche, promozionali della vendita immobiliare o di propaganda delle applicazioni tecnologiche esercitate dalle ditte operanti nel cantiere. Per tali cartelli, se di superficie superiore ai mq. 3, è dovuto il pagamento dell imposta di pubblicità, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal Regolamento per l applicazione dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 3. La domanda per tali esposizioni, oltre ai documenti previsti dall art. 31 dovrà contenere gli estremi dell autorizzazione/concessione edilizia. 4. La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al medesimo cantiere ove s intende esporre tale forma di pubblicità, per un periodo massimo di 6 mesi, previa apposita domanda. Può essere presentata richiesta di rinnovo 30 giorni prima della naturale scadenza per ulteriori 6 mesi, non ulteriormente rinnovabile, e, comunque, l autorizzazione, decade automaticamente alla data di comunicazione di fine lavori. 5. la pubblicità relativa alle esposizioni pubblicitarie di carattere tecnologico, esercitate all interno dei predetti cantieri, effettuate da operatori professionali diversi dal costruttore principale ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere ed effettuata con striscioni, è consentita per un periodo massimo di 30 giorni e non è rinnovabile. E in ogni caso soggetta alle disposizioni di cui ai comma 1 e 3 del presente articolo. 6. Negli edifici soggetti ad interventi di ristrutturazione, di manutenzione o di migliorie, in confine con la strada, l area di cantiere è rappresentata sui limiti esterni dell impalcatura o della staccionata, anche se installata su parte della strada o della carreggiata. 7. Nelle strade e piazze all interno dell insediamento di valore storico culturale del Capoluogo, l installazione dei cartelli individuati al comma 1) del presente articolo, non è consentita.. 8. L installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli edifici tutelati e/o vincolati, è soggetta, in ogni caso, al preliminare parere della Soprintendenza competente. Il limite dimensionale precitato, è applicato anche quando il cartello o espositore pubblicitario promozionale, è parte della superficie di una illustrazione pittorica, che riproduce la facciata dell edificio oggetto dei lavori. CAPO V - PUBBLICITÀ TEMPORANEA Art. 22 Forme di pubblicità temporanea consentite 1. Tale forma di pubblicità, individuata all art. 51 c. 10 del Regolamento al Codice della Strada, è collegata a fatti occasionali e contingenti, od anche a sagre paesane, feste religiose, manifestazioni pubbliche, politiche, eventi culturali, folcloristici, rievocazioni storiche, spettacoli musicali o circensi o anche legati ad iniziative imprenditoriali di propaganda di vendita o promozione di prodotti/servizi commerciali. 2. Gli impianti pubblicitari ammessi per la pubblicità temporanea, sono definiti ai precedenti artt.3 e 4, in particolare: striscioni, vele, locandine, stendardi, bandiere, plance, cavalletti o trespoli 16

17 mono/polifacciali. Per la loro installazione, debbono essere rispettate le disposizioni di cui ai successivi artt. 23 e Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione, accompagnato eventualmente dal simbolo o marchio, emblema dell ente, associazione, ditta o sponsor promotore. Art. 23 Pubblicità temporanea con striscioni 1. Possono avere dimensioni massime di cm. 300x Possono essere installati solo parallelamente all asse longitudinale della strada, ad una distanza minima di cm.150 da strade, passaggi pedonali o ciclabili, ed in adiacenza a recinzioni, edifici o alberi, e dovranno garantire in ogni caso la quota minima di cm. 150 con il bordo inferiore del manufatto più vicino alla sede stradale. 3. Tra gli striscioni deve intercorrere uno spazio di posa, di almeno 20 metri. 4. Sulle strade ricomprese all interno del Centro abitato del Capoluogo, la loro installazione è consentita solo su Via E de Nicola, parallelamente all asse stradale di fronte all uscita del parcheggio del Centro Commerciale; in Via Piana, area verde fronte Eurospin con il messaggio rivolto verso il parcheggio e comunque previo consenso del proprietario, in Via F.lli Rosselli sull aiuola posta all uscita del Centro Comm.le Famila con il messaggio rivolto verso il parcheggio. 5. Ove aggettanti su percorsi pedonali e ciclabili, dovranno essere mantenuti con il bordo inferiore, ad un altezza minima di mt Non possono in alcun modo essere esposti se invadono, anche in parte, la carreggiata stradale. Art 24 - Pubblicità temporanea con plance, stendardi, bandiere, cavalletti o trespoli polifacciali 1. Debbono avere dimensioni standard di cm 70x100 e massime di cm. 150x100; 2. Possono essere collocati ad una distanza minima di mt. 1,50 dalla sede stradale, piste ciclabili e pedonali, 3. Fermo restando il disposto ex art. 27 c. 6, possono essere collocate solo in corrispondenza del luogo sede dell evento. 4. Per la pubblicizzazione di sagre paesane, in considerazione della loro breve durata, in deroga al disposto del precedente comma, tali manufatti potranno essere collocati, in numero di uno, anche in corrispondenza delle aree dei complessi commerciali, purché a debita distanza dalle intersezioni ed in modo da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale o distrazione alla guida. Art. 25 Condizioni per l installazione pubblicità temporanea 1. Non è consentita l installazione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 23 e 24 precitati, sui supporti dei segnali stradali, sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale, pali delle linee elettriche e telefoniche, illuminazione pubblica, impianti di arredo urbano o stradale, altri impianti di pubblicità e sui monumenti. 2. La pubblicità temporanea per eventi legati alla promozione o propaganda di iniziative commerciali o imprenditoriali, può essere effettuata unicamente nel luogo ove viene svolta la promozione. 17

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