IL DIRETTORE. VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 237 di nomina del Direttore dell ARTEA;

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1 Decreto del Direttore non soggetto a controllo n. 48 del 10 aprile 2006 Approvazione bando per l erogazione dell indennizzo di cui alla L.R. del 27 maggio 2004 n. 26 Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda.(come modificata dalla L.R. del 17 marzo 2006 n. 10). Allegati: A) Bando per la presentazione delle domande IL DIRETTORE VISTA la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2005, n. 237 di nomina del Direttore dell ARTEA; VISTA la Legge Regionale del 27 maggio 2004, n. 26 Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda, come modificata dalla L.R. 17 marzo 2006 n. 10 Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2004, n.26 (Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda) ; Considerato che la legge di cui al precedente capoverso dispone, all articolo 4, comma 1, che ARTEA provvede all erogazione dell indennizzo per le spese di raccolta, trasporto e distruzione sostenute nell avviare i capi morti in azienda agli impianti di pretrattamento e di incenerimento; DATO ATTO che la L.R. 26/04 all articolo 4, comma 2 dispone che ARTEA provvede a regolare le procedure e le modalità per l erogazione degli indennizzi di cui al punto precedente; CONSIDERATO che l articolo 2, comma 1, della L.R. 26/04 individua i soggetti a favore dei quali sono diretti gli interventi negli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini; RITENUTO che i predetti soggetti dovranno presentare apposita domanda per ottenere l indennizzo; CONSIDERATO opportuno adottare un bando per disciplinare la presentazione delle domande di indennizzo; DECRETA 1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il bando per la presentazione delle domande di indennizzo per le spese di raccolta, trasporto e distruzione di cui all articolo 2 della L.R. 26/04 (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95, in quanto conclusivo di procedimento amministrativo. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero compreso l allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell art. 2), comma 3) della L.R. 15 marzo 1996, n. 18. Il Direttore (Dr. Giuseppe Cortese)

2 ALLEGATO A) al Decreto del Direttore n. 48 del 10 aprile 2006 BANDO Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda Legge Regionale n. 26 del 27 maggio 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 10 del 17 marzo DESCRIZIONE 1.1 Obiettivi La presente misura ha lo scopo di indennizzare gli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini per le spese di raccolta, trasporto e stoccaggio sostenute nell avviare i capi morti in azienda agli impianti di pretrattamento e incenerimento e per i costi sostenuti per la distruzione delle carcasse nei suddetti impianti. 1.2 Delimitazione geografica La misura è applicata nel territorio della Regione Toscana. 2 CRITERI DI ACCESSO E REGIME DI AIUTO 2.1 Beneficiari Sono ammessi al beneficio gli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini. E allevatore l imprenditore agricolo che, ai sensi dell articolo 2135 c.c., esercita l attività di allevamento di animali intesa come l attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere animale, che utilizza o può utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 2.2 Azioni ammissibili a finanziamento (comma 1, art. 2 L.R. 26/04) Sono finanziati i seguenti interventi: a) raccolta e trasporto dei capi morti in azienda a impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati. Eventuali operazioni di stoccaggio sono comprese in tale tipologia di interventi; b) distruzione delle carcasse presso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati. 2.3 Limitazioni ed esclusioni L indennizzo può essere richiesto, nei limiti di cui al punto 2.5, dagli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini per i capi morti in azienda a partire dal 1 gennaio Le domande devono fare riferimento ai capi morti nell anno immediatamente precedente quello a cui la domanda di indennizzo si riferisce. 2.4 Dichiarazioni e impegni Ai fini della concessione dell indennizzo, l allevatore nella relativa domanda deve dichiarare: a) che il capo è morto in azienda. Si considera il giorno di morte dell animale quello risultante dal documento di accertamento della causa di morte rilasciato dal veterinario della ASL competente;

3 b) di aver segnalato al servizio veterinario della ASL competente la data della morte, il numero, la specie dei capi morti e l invio all impianto di distruzione (con indicazione della data di invio); c) se ha richiesto e/o percepito altri indennizzi per la distruzione degli stessi capi e il relativo importo; d) di essere informato, ai sensi della legge n. 196/03, che l acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella domanda e negli allegati è effettuato per le finalità e le attività previste nel presente bando e dalla normativa che disciplina l attività di ARTEA, nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi Comunitari, nazionali o regionali. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a: a) dimostrare l avvenuto smaltimento presso gli impianti di cui al punto 2.2 lettere a) e b); b) consentire l accesso in azienda e alla documentazione agli Organismi incaricati dei controlli; c) restituire le somme eventualmente percepite quale corrispettivo dell indennizzo maggiorate degli interessi dovuti in caso di accertate irregolarità relative alla documentazione prodotta; d) integrare la domanda con ogni altra documentazione necessaria all istruttoria e/o ai controlli; e) comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda; f) rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio. 2.5 Regime di aiuto L indennizzo di cui alla lettera a) dell art. 2 della L.R. 26/04 (spese sostenute per la raccolta e il trasporto comprensive di eventuali operazioni di stoccaggio) può essere erogato ai sensi del comma 1 art. 3 della stessa legge per ogni capo fino a un massimo di: - 300,00.= per capo bovino e bufalino; - 65,00.= per capo ovino e caprino L indennizzo di cui alla lettera b) dell art. 2 della L.R. 26/04 (spese sostenute per la distruzione delle carcasse) può essere erogato ai sensi del comma 3 art. 3 della stessa legge per ogni capo fino a un massimo di: - 50,00.= per capo bovino e bufalino - 7,00.= per capo ovino e i caprino L indennizzo relativo ai costi di raccolta, trasporto e stoccaggio di cui alla lettera a) dell art. 2 della L.R. 26/04 non può comunque essere superiore al 100% delle spese effettivamente sostenute e documentate dall allevatore. L indennizzo relativo ai costi di distruzione di cui alla lettera b) dell art. 2 L.R. 26/04 non può comunque essere superiore al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate dall allevatore. Nel caso di cumulo con altri indennizzi e contributi eventualmente percepiti dall allevatore allo stesso titolo per gli stessi capi, l indennizzo non può comunque essere superiore, rispettivamente, al 100% (per i costi di raccolta, trasporto e stoccaggio) e al 75% (per i costi di distruzione) delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4 2.6 Spese ammissibili Sono ammissibili le spese sostenute dall allevatore per la raccolta, il trasporto (ivi comprese le operazioni di stoccaggio) e la distruzione delle carcasse presso gli stabilimenti autorizzati. Tutte le spese devono essere documentate analiticamente da fatture attestanti le singole voci di costo. Nel caso in cui una fattura, emessa in data antecedente all emanazione del presente bando, non riporti la specifica indicazione delle voci di spesa relative alle operazioni di raccolta, trasporto e stoccaggio e distruzione, la stessa dovrà essere accompagnata da un attestazione, rilasciata dal soggetto che ha emesso la fattura, nella quale è precisato l onere delle relative operazioni. Le spese ammissibili e liquidabili sono da considerarsi al netto d IVA. In ogni caso l importo totale liquidato non può superare i massimali previsti dal regime di aiuto. Fermo restando il limite dello stanziamento complessivo e i massimali indicati al punto 2.5 Regime di aiuto, l erogazione dell indennizzo avverrà in base ai seguenti criteri: A) Spese di raccolta, trasporto e stoccaggio per i capi morti dal 1 gennaio qualora la spesa sostenuta per le operazioni di raccolta e trasporto ecceda l importo massimo previsto al comma 1 art. 3 L.R. 26/04, l indennizzo sarà corrisposto nella misura massima stabilita, al netto di eventuali indennizzi e contributi allo stesso titolo percepiti; - qualora la spesa sostenuta per le operazioni di raccolta e trasporto risulti invece inferiore all importo massimo stabilito al comma 1 art. 3 L.R. 26/04, l indennizzo coinciderà con la somma effettivamente corrisposta dall allevatore o comunque con somma pari alle spese sostenute al netto di eventuali indennizzi e contributi allo stesso titolo percepiti. B) Spese di distruzione sostenute per i capi morti dal 1 gennaio qualora il 75% delle spese sostenute per le operazioni di distruzione ecceda l importo massimo previsto al comma 3 art. 3 L.R. 26/04, l indennizzo sarà corrisposto nella misura massima stabilita, al netto di eventuali indennizzi e contributi allo stesso titolo percepiti; - qualora il 75% delle spese sostenute per le operazioni di distruzione risulti inferiore all importo massimo stabilito al comma 3 art. 3 L.R. 26/04, l indennizzo coinciderà con il 75% della somma effettivamente corrisposta dall allevatore al netto di eventuali indennizzi e contributi allo stesso titolo percepiti. 4 ISTRUTTORIA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 4.1 Fasi del procedimento Il procedimento amministrativo inizia con la ricezione della domanda e termina con la dichiarazione di ammissibilità o non ammissibilità al finanziamento secondo la ripartizione di competenze riportata nel seguente schema e con le modalità indicate nel presente bando. Fasi del procedimento 1. Presentazione della domanda ai Centri di Soggetti Allevatori Schema fasi procedimento Provvedimento Decorrenza per Decorrenza per le a rilevanza l annualità 2005 annualità successive esterna Pubblicazione del 45 Dal 1 gennaio al 31 bando sul BURT gennaio di ogni anno

5 Servizio 2. Ricezione della CAA Ricezione della 10 Dal 1 febbraio al 10 domanda e trasmissione dei fascicoli domanda ad ARTEA domanda febbraio di ogni anno 3. Istruttoria di ARTEA Decreto ARTEA Entro 40 giorni dalla Ammissione al finanziamento ed autorizzazione al 40 data stabilita per l invio dei fascicoli domanda ad ARTEA pagamento 4.Esecuzione del pagamento ARTEA Mandato di pagamento 10 Entro 10 giorni dal decreto di autorizzazione al pagamento 5. Controllo - ARTEA - Soggetto incaricato da ARTEA Verbale amministrativo 60 (*) 60 (*) (*) a partire dalla data di estrazione del campione di controllo che sarà effettuata successivamente all adozione del decreto di ARTEA di cui al punto 3. dello schema 4.2 Presentazione delle domande Termini e modalità Per i capi morti dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 gli allevatori devono presentare la domanda al Centro di Servizio convenzionato con ARTEA tenutario del fascicolo aziendale, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente bando. Qualora la scadenza coincida con un sabato, una domenica o un giorno festivo la stessa coinciderà con il primo giorno lavorativo successivo. Per i capi morti nelle annualità successive, gli allevatori di bovini, bufalini, ovini e caprini dovranno presentare la domanda al Centro di Servizio convenzionato con ARTEA tenutario del fascicolo aziendale, dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno. E fatto salvo il limite stabilito al precedente paragrafo 2.3. I Centri di servizio provvederanno alla ricezione delle domande pervenute. La domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi: - raccomandata, assicurata o posta celere; - mediante consegna a mano. Per il rispetto dei termini di ricezione fa fede: nel caso di raccomandata, assicurata o posta celere la data del timbro postale di invio; nel caso di consegna a mano il timbro datario apposto dal Centro di servizio sulla domanda. La domanda deve essere presentata ai Centri di servizio tramite la modulistica allegata al presente provvedimento (Allegato A) o mediante compilazione on-line assistita secondo le disposizioni di cui al decreto del Direttore di ARTEA n.197/02.

6 L elenco e gli indirizzi dei Centri di Servizio convenzionati con ARTEA sono consultabili sul sito di ARTEA all indirizzo: percorso: ARTEA Servizi sul territorio Provincia di competenza Documentazione da presentare La documentazione può essere presentata avvalendosi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa come recepito nel decreto del direttore di ARTEA n. 21/2002. Insieme alla domanda, qualora non già presente nel fascicolo aziendale, l allevatore deve presentare la seguente documentazione: a) Fotocopia di un documento di identità/riconoscimento valido; b) Copia conforme all originale del certificato attestante la morte rilasciato dal veterinario dell Asl competente per territorio o da altro veterinario libero professionista. Ai fini del riconoscimento del diritto all indennizzo, in mancanza di tale copia conforme farà fede: 1. la presentazione di fotocopia del certificato attestante la morte rilasciato dal veterinario Asl competente per territorio o da altro veterinario libero professionista; 2. la data di morte dell animale indicata nell apposita sezione della domanda di indennizzo presentata e sottoscritta dal richiedente. Le domande che a corredo presentano la documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono soggette a controllo sulla veridicità dei dati in essa contenuti. c) Fotocopia del documento di trasporto controfirmato dal veterinario ufficiale oppure fotocopia dell autorizzazione al trasporto in caso di mancanza della controfirma del veterinario sul documento di trasporto; d) Fotocopia delle fatture intestate all allevatore con specifica indicazione delle voci di spesa relative alle operazioni di raccolta, trasporto e stoccaggio e di distruzione; Le fatture devono essere quietanzate con l indicazione obbligatoria della modalità di pagamento: in particolare occorre indicare gli estremi dell assegno circolare o del bonifico bancario. 4.3 Avvio del procedimento Il procedimento si intende avviato al momento della presentazione della domanda e i relativi termini decorrono dalla data di protocollazione della medesima. La comunicazione di avvio del procedimento sarà resa disponibile mediante avviso sul sito di ARTEA. 4.4 Autorizzazione e liquidazione dei contributi ARTEA, dopo la verifica di ammissibilità al contributo, redige l elenco delle domande, indicando distintamente quelle ammissibili e quelle non ammissibili. Nel caso i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire le richieste ammesse applicando l intero importo ammissibile, ARTEA provvede a determinare i contributi, applicando una riduzione proporzionale, in modo da erogare il finanziamento a tutti gli aventi diritto. L approvazione degli elenchi e l autorizzazione al pagamento avviene con provvedimento di ARTEA.

7 La comunicazione agli interessati le cui richieste sono ammesse o non ammesse a finanziamento avviene tramite pubblicazione del decreto di ARTEA sul BURT; per quelle con esito negativo viene, comunque, data comunicazione tramite raccomandata a/r. 4.5 Verifica delle modalità di pagamento L allevatore deve indicare la modalità secondo la quale preferisce ricevere il pagamento. Per ottenere con certezza e più rapidamente le somme, si suggerisce l utilizzazione dell accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. È necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. L utilizzo di tale modalità di pagamento consentirà di ricevere con maggiore celerità l aiuto richiesto, evitando così anche il rischio di smarrimento dell assegno con conseguenti notevoli ritardi nell incasso delle somme spettanti. Se non viene indicata alcuna modalità di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalità "emissione di assegno non trasferibile" da ritirare presso gli sportelli dell Istituto di credito tesoriere di ARTEA. 5 PROCEDURA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO 5.1 Controllo ARTEA è tenuta a verificare la corretta attuazione dell intervento in applicazione delle norme fissate a livello nazionale e regionale. ARTEA dispone gli opportuni controlli sulle domande di indennizzo avvalendosi delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell Istituto Zooprofilattico di Teramo. Gli allevatori sono inoltre tenuti a consentire i controlli dei tecnici incaricati da ARTEA e le ispezioni effettuate dai funzionari pubblici competenti a livello regionale o da funzionari incaricati da Autorità statali. ARTEA dispone gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo le disposizioni applicative contenute nel decreto del direttore di ARTEA n. 21/2002. Ferma restando la responsabilità penale prevista dall articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, la domanda viene dichiarata inammissibile oppure viene dichiarata la decadenza dai benefici eventualmente concessi con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Nel caso il contributo sia già stato erogato, si provvede al recupero dello stesso maggiorato degli interessi calcolati a decorrere dalla data di pagamento fino a quella di versamento. Successivamente all adozione del decreto ARTEA estrae un campione di controllo pari al 5% delle domande ammissibili e finanziabili, secondo criteri di analisi dei rischi che includono, in particolare, qualità della documentazione allegata e ammontare degli importi richiesti. Ai soggetti estratti nel campione verrà corrisposto il contributo soltanto dopo l esito positivo del controllo.

8 5.2 Monitoraggio E fatto obbligo a ciascun allevatore finale al quale sarà presentata espressa richiesta da parte di ARTEA di fornire tutte le indicazioni utili per il monitoraggio degli interventi finanziati al fine di produrre una relazione finale da presentare alla Commissione Europea.

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