I danni legati alla persona fisica. Il danno biologico. (art c.c.) I danni legati alla persona fisica. Il danno biologico

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2 I danni legati alla persona fisica. Il danno biologico lerabili, in Cendon (a cura di), Persona e danno, IV, Milano, 2004, 3472; Scalisi, Immissioni di rumore e tutela della salute, in RDC, 1982, I, 150]. A La Corte Costituzionale ha osservato che l art. 844 c.c., concepito come norma diretta a disciplinare i limiti reciproci nei modi di utilizzazione dei fondi, si limita a considerare solo l interesse del proprietario ad escludere ingerenze del vicino sul fondo proprio, senza riguardare, ma anche senza pregiudicare, la protezione di interessi diversi, quali i diritti alla salute o all integrità dell ambiente, alla cui tutela presiedono altre norme (C. Cost., , n. 247). In seguito, la Consulta ha riconosciuto ancor più esplicitamente che il diritto alla salute, garantito dall art. 32 Cost. quale inviolabile e fondamentale attributo della persona umana, è tutelabile in via autonoma mediante azioni di natura personale ex artt e 2058 (C. Cost., , n. 184). Nell interpretazione più recente, la Corte di Cassazione, pur tenendo ferma la distinzione tra l azione ex art. 844 e quella di responsabilità aquiliana, ha operato una lettura della norma volta a privilegiare la tutela della qualità della vita, chiarendo che la disposizione in commento può essere esperita, oltre che a tutela del fondo, per conseguire la cessazione delle immissioni nocive alla salute (C. civ., S.U., , n ) e ribadendo, ancor più di recente, che la norma in questione è suscettibile di una interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata, in relazione al bene salute (C. civ., , n. 8420). 12. Art. 844 e proprietà condominiale B La norma sulle immissioni è applicabile anche nei rapporti tra condomini, ove il criterio della normale tollerabilità, stante la pregnante ed estrema vicinanza dei fondi, necessita di una valutazione in concreto ancor più accurata, avendo riguardo alle esigenze della collettività, al tipo di fabbricato ed alla utilità delsingolo rispetto allo svantaggio degli altri (Terzago, Il Condominio, VI, Milano, 2006, 175). A In tema di condominio, la valutazione in ordine alla normale tollerabilità deve essere compiuta in riferimento alla destinazione assegnata all edificio dall urbanistica o dagli stessi proprietari, privilegiando, secondo il criterio di utilità sociale a cui è ispirata l interpretazione evolutiva dell art. 844 c.c., le esigenze personali connesse all abitazione, anche nelle ipotesi in cui il condominio non abbia una funzione uniforme, ma presenti unità immobiliari con destinazioni differenti (C. civ., , n. 3090). Le norme del regolamento condominiale, se formulate in modo espresso o comunque non equivoco, possono legittimamente imporre limitazioni al godimento degli immobili di proprietà esclusiva secondo criteri anche più rigorosi di quelli stabiliti in tema di immissioni lecite, dall art. 844 (C. civ., , n. 23). Roberto Spurio I danni legati alla persona fisica. Il danno biologico (art c.c.) Norma di riferimento: Art c.c. Danni non patrimoniali... [1] Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge Riferimenti normativi: art. 32 Cost.; artt. 1226, 2043, 2056 c.c.; art. 13, D.Lgs , n. 38; artt. 138, 139, D.Lgs , n Bibliografia: Bona, Monateri, Il nuovo danno non patrimoniale, Milano, 2004; Bordon, 217

3 Parte II - Gli atti illeciti Palisi, Il danno da morte, Milano, 2002; Brondolo, Marigliano, Danno psichico. Medicina e diritto, Milano, 1996; Cendon, Il prezzo della follia. Lesione della salute mentale e responsabilità civile, Bologna, 1984; Cendon, Ziviz, Vincitori e vinti (... dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale), ingi, 2003; Comandé, Danno da uccisione. Roma chiama, Milano risponde (spunti di ricostruzione sistematica in materia di danno alla salute da uccisione), in RCP, 1993; Giannini, La risarcibilità del danno biologico in ipotesi di lesioni mortali, inrcp, 1992; Negro, La compromissione della sessualità: danno biologico e danno esistenziale, in NGCC, 2007; Id., Pluridimensionalità del danno biologico o danni diversi?, inngcc, 2006; Id., L effettiva durata della vita del leso e l incidenza sulla liquidazione del danno biologico e morale, in NGCC, 2004; Id., Quantum debeatur: la liquidazione del danno biologico, Milano, 2003; Pogliani, Il danno biologico entro ma non oltre i confini della vita, inrcp, 1992; Sella, Palisi, Bausardo, Checchin, Negro, Infortunistica nella circolazione stradale, nel lavoro, nello sport, Padova, 2008; Ziviz, La valutazione del danno biologico nel nuovo codice delle assicurazioni, inrcp, Sommario: 1. L origine del danno biologico. 2. Il danno biologico quale danno non patrimoniale. 3. La definizione del danno biologico. 4. Il danno psichico. 5. Rapporti con il danno morale ed il danno esistenziale. 6. L accertamento e la valutazione del danno biologico. 7. Danno biologico e morte del leso. 8. La liquidazione del danno biologico. 9. Le tabelle di legge. 10. La riforma Inail. 11. L applicazione dei criteri di liquidazione L origine del danno biologico B Il danno biologico, inteso quale pregiudizio conseguente alla lesione dell integrità psicofisica della persona in sé considerata, è un tipo di danno relativamente recente. Solo a partire dagli anni settanta, infatti, dottrina e giurisprudenza hanno iniziato a considerare la lesione dell integrità psicofisica come un danno strettamente connesso alla salute di ogni individuo, a prescindere dalla capacità diproduzione di un reddito (sulle spinte dottrinali e giurisprudenziali in tal senso v. Negro, Quantum debeatur: la liquidazione del danno biologico, Milano, 2003, 7 ss.). A Tra le Corti di merito che per prime si sono pronunciate in favore del danno biologico così inteso vi è il Tribunale di Genova, al quale si deve, sostanzialmente, l introduzione dell idea secondo cui, nelle ipotesi di lesione dell integrità fisica della persona, il conseguente danno alla salute deve essere risarcito a prescindere dall effettiva incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto leso (T. Genova, ). Il danno biologico è stato collocato, inizialmente, in una categoria intermedia tra i danni patrimoniali ed i danni non patrimoniali, ovvero i danni extrapatrimoniali (il c.d. tertium genus). Originariamente la tutela del danno biologico veniva fornita mediante il ricorso all art c.c. congiuntamente all art. 32 Cost., al quale ultimo articolo veniva riconosciuto, dunque, carattere precettivo e non meramente programmatico. 2. Il danno biologico quale danno non patrimoniale A In seguito ad una svolta giurisprudenziale il danno biologico è stato incluso tra i danni non patrimoniali tutelati ex art c.c.. Con due sentenze gemelle della Suprema Corte (C. civ., , n. 8828; C. civ., , n. 8827) e con una successiva pronuncia della Corte Costituzionale (C. Cost., , n. 233) si è delineato, nel nostro ordinamento, un sistema bipolare ove il danno patrimoniale, suscettibile di immediata valutazione economica e risarcito ex art c.c., è ben distinto dal danno non patrimoniale, che mediante un interpretazione costituzionalmente orientata dell art c.c. comprende, oggi, non solo il danno morale ma anche quello biologico e quello esistenziale. Con le citate pronunce, in definitiva, è stato posto sotto la tutela dell art c.c. ogni 218

4 I danni legati alla persona fisica. Il danno biologico danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona, valori che, per ciò che concerne il danno biologico, sono riferibili all art. 32 Cost. (norma che tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo ed interesse della collettività). B In merito al nuovo assetto del danno non patrimoniale è stata messa in rilievo una sorta di costituzionalizzazione dell art c.c. ed una tripartizione del sistema risarcitorio dei danni non patrimoniali (Bona, Monateri, Il nuovo danno non patrimoniale, Milano, 2004, 7 ss.). 3. La definizione del danno biologico La più recente definizione del danno biologico è stata fornita dal legislatore nella formulazione degli artt. 138 e 139, D.Lgs , n. 209, in forza dei quali tale danno è stato indicato come la «lesione temporanea o permanente all integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». Occorre osservare, infatti, che il danno biologico si compone di una parte statica (ovvero la lesione psicofisica considerata da un punto di vista strettamente medico) e di una parte dinamica (che comprende l incidenza della lesione sulle attività della vittima). Nel concetto di danno biologico sono state assorbite, nel corso del tempo, altre tipologie di danni un tempo valutate autonomamente e concernenti le ripercussioni del pregiudizio fisio-psichico nella vita di tutti i giorni; si tratta del danno alla vita di relazione (che si concretizza nella difficoltà incontrata dal leso nel mantenere, a causa della lesione, i rapporti sociali e di relazione tenuti in precedenza), del danno estetico (ovvero il peggioramento visibile e rilevante dell aspetto fisico a prescindere dall incidenza sulla capacità di produzione di reddito) e del danno alla sfera sessuale (sussistente allorquando la lesione incida negativamente sulla vita sessuale del danneggiato). A In tal senso anche la giurisprudenza ha incluso nel concetto di danno biologico gli aspetti dinamici della lesione (C. civ., , n ; C. civ., , n. 256) ed in una pronuncia del 2005 la Suprema Corte è giunta a sostenere (non senza suscitare critiche) una pluridimensionalità di tale pregiudizio, che si comporrebbe di ben quattro elementi, ovvero l aspetto fisico e quello psichico della lesione, nonché gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e l incidenza negativa sulle sue attività quotidiane (C. civ., , n ). 4. Il danno psichico B Un aspetto del danno biologico è il danno psichico, consistente nella compromissione della psiche del leso e riscontrabile allorquando il fatto dannoso generi (o renda più grave) una malattia psichica; non si tratta, quindi, di un danno morale, inteso quale turbamento, ansia, sofferenza interiore, ma di una vera e propria patologia medicalmente accertabile (sul complesso tema del danno psichico si veda Cendon, Il prezzo della follia. Lesione della salute mentale e responsabilità civile, Bologna, 1984; Brondolo, Marigliano, Danno psichico. Medicina e diritto, Milano, 1996). A La giurisprudenza ha rilevato che un danno morale soggettivo può, in taluni casi, degenerare in un trauma psichico permanente da valutarsi quale danno biologico e non più, quindi, quale pretium doloris (C. Cost , n. 372). 5. Rapporti con il danno morale ed il danno esistenziale B Il danno biologico, consistendo nel pregiudizio conseguente alla lesione dell integrità fisica o psichica, si differenzia da danno morale, che si sostanzia nella sofferenza e nel patimento interiore. Più complessa è, invece, la distinzione tra il danno biologico ed il danno esistenziale; quest ultimo, infatti, può essere definito come la modificazione in sen- 219

5 Parte II - Gli atti illeciti so peggiorativo della vita di una persona, ovvero come l alterazione delle molteplici attività attraverso le quali la stessa manifesta il proprio modo di essere. In tal senso un autorevole dottrina ha inquadrato il danno biologico come una sorta di sottocategoria del danno esistenziale che, in quest ottica, si comporrebbe di un danno esistenziale biologico, quale luogo cui ricondurre tutte le ipotesi effettive di aggressione alla salute, e di un danno esistenziale non biologico o puro, sede per le menomazioni inerenti a beni diversi dall integrità psicofisica (Cendon, Ziviz, Vincitori e vinti (... dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale), ingi, 2003, 1779). A In merito alla distinzione tra i diversi tipi di danni non patrimoniali, la Suprema Corte ha evidenziato che il danno esistenziale da intendersi quale pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno non costituisce una componente o una voce del danno biologico (C. civ., , n. 2546). Inoltre, nel caso più particolare di perdita della capacità sessuale, non è stata esclusa la coesistenza di un danno biologico e di un danno esistenziale (C. civ., , n. 2311). B Quanto ai rapporti tra il danno biologico ed il danno esistenziale è stato osservato che in talune fattispecie possono esistere aree di sovrapposizione del pregiudizio ed in tal caso, se gli aspetti dinamici della lesione (quelli standard, normalmente prevedibili) sono stati già valutati a titolo di danno biologico, non possono essere liquidati, una seconda volta, a titolo di danno esistenziale, mentre diversa valutazione meritano le situazioni nelle quali sono state compromesse, in maniera particolare, le attività realizzatrici dell individuo, in cui il pregiudizio non è strettamente connesso alla diminuzione dell integrità psicofisica (Negro, La compromissione della sessualità: danno biologico e danno esistenziale, in NGCC, 2007, 1199). 6. L accertamento e la valutazione del danno biologico B Il danno biologico può essere temporaneo o permanente; l invalidità temporanea (abbreviata I.T.), ovvero l inabilità incidente sulla salute del leso per un periodo di tempo determinato, è misurabile in giorni. Qualora il soggetto leso non possa compiere alcuna attività, l inabilità temporanea sarà considerata totale o assoluta; se la lesione incide in maniera limitata, inoltre, si avrà una invalidità temporanea parziale, che viene misurata sempre in giorni, ma in una percentuale ridotta rispetto a quanto riconosciuto a titolo di invalidità temporanea totale (Sella, Palisi, Bausardo, Checchin, Negro, Infortunistica nella circolazione stradale, nel lavoro, nello sport, Padova, 2008, 1218). L inabilità o invalidità permanente (abbreviata I.P.) è il danno biologico non suscettibile di miglioramenti. La misurazione dell invalidità permanente è effettuata in punti percentuale dal 1% al 100%. Le invalidità permanenti comprese che tra l 1% ed il 9% sono indicate come invalidità micropermanenti, mentre quelle superiori al 70% vengono definite macropermanenti. Le sopra indicate misurazioni sono affidate ex art. 61 c.p.c. ad un consulente tecnico d ufficio (Ctu) specializzato in medicina legale, il quale risponderà ad un quesito sottopostogli dal giudice e, dopo aver visitato il leso, determinerà i punti percentuale facendo uso di apposite tabelle delle invalidità chiamate barèmes e contenenti un punteggio (in percentuale) per ogni tipo di lesione (Negro, Quantum debeatur, 269 ss.). A È riscontrabile un invalidità permanente solo allorquando la malattia abbia compiuto il suo decorso ed il leso non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità; il consolidarsi di postumi permanenti può mancare, pertanto, o nelle ipotesi in cui la patologia sia cessata (ed il leso sia del tutto guarito) oppure quando la malattia abbia avuto un esito letale (C. civ., , n. 3766). 7. Danno biologico e morte del leso B In caso di morte del danneggiato in se- 220

6 I danni legati alla persona fisica. Il danno biologico guito alle lesioni subite, diverse sono le posizioni dottrinali relativamente alla risarcibilità del danno biologico. Secondo taluni autori il danno da morte (o tanatologico) corrisponde al danno biologico più intenso, irreversibile e definitivo, e deve essere sempre risarcito (Giannini, La risarcibilità del danno biologico in ipotesi di lesioni mortali, in RCP, 1992, 604). Altri autori negano la risarcibilità dell evento morte da un punto di vista biologico in quanto detto danno non può essere considerato in una prospettiva atemporale [Comandé, Danno da uccisione. Roma chiama, Milano risponde (spunti di ricostruzione sistematica in materia di danno alla salute da uccisione), inrcp, 1993, 355]. In tal senso è stata criticata la possibilità di individuare un danno biologico oltre il proprio confine naturale, ovvero la vita (Pogliani, Il danno biologico entro ma non oltre i confini della vita, inrcp, 1992, 609). L orientamento prevalente afferma la risarcibilità del danno biologico (e, quindi, la trasmissibilità dello stesso agli eredi del de cuius) solo per il pregiudizio alla salute subito nel tempo intercorrente tra la lesione e la morte, purché si tratti di un lasso di tempo apprezzabile (per una approfondita analisi del problema si confronti Bordon, Palisi, Il danno da morte, Milano, 2002). A In giurisprudenza il concetto di apprezzabile lasso di tempo tra l evento dannoso ed il decesso, al fine di ritenere risarcibile il danno biologico patito dalla vittima (e trasmetterlo, così, agli eredi), ha avuto interpretazioni eterogenee; talvolta è stato valutato come apprezzabile un intervallo di trenta giorni (C. civ., , n. 1704), altre volte di dieci giorni (C. civ., , n. 7632) e, di recente, anche di sole tre ore (C. civ., , n. 870). In altre pronunce è stata evidenziata la necessità di riscontrare, più che un tempo apprezzabile, un apprezzabile danno alla salute, e ciò a prescindere dal tempo effettivamente intercorso tra la lesione ed il decesso (C. civ., , n. 3549). B Nel caso in cui una persona, dopo aver riportato un danno biologico, muoia per cause non dipendenti dalla lesione patita, il danno biologico risarcibile in favore degli eredi dovrà essere commisurato alla vita effettivamente vissuta e non, come avviene di solito, su base statistica tenuto conto della vita media; in tali ipotesi, infatti, la lesione ha peggiorato la vita del danneggiato per un lasso di tempo ben individuato e, quindi, monetizzabile con maggior precisione (in tal senso si confronti Negro, L effettiva durata della vita del leso e l incidenza sulla liquidazione del danno biologico e morale, in NGCC, 2004, 413 ss.). A In giurisprudenza è orientamento prevalente quello secondo cui, in caso di decesso del leso, alla valutazione probabilistica basata sulla vita media di una persona deve essere sostituita la determinazione del danno in concreto subito dalla vittima finché questa era in vita (C. civ., , n. 3806; C. civ., , n ). In senso contrario per cui, nella liquidazione del danno alla salute, non sarebbe rilevante la durata effettiva della vita del leso vi sono più rare ed isolate decisioni (C. civ., , n. 8204). 8. La liquidazione del danno biologico Il danno biologico, consistendo nella perdita o nella diminuzione della salute psicofisica di un individuo, non ha un esatto valore in termini monetari. La liquidazione di questo tipo di danno è, dunque, necessariamente equitativa ed operata ai sensi dell art c.c. (richiamato, per ciò che concerne i fatti illeciti, dall art c.c.). A Diversi, nel corso del tempo, sono stati i criteri seguiti in giurisprudenza per tradurre in moneta la percentuale di invalidità permanente: tra questi si evidenzia il riferimento al reddito medio nazionale (T. Genova, ), quello al triplo della pensione sociale (T. Genova, ), il metodo pisano del calcolo a punto (T. Pisa, ) ed il metodo equitativo puro (T. Milano, ). Tali metodi non appaiono più attuali e le tabelle più diffuse in Italia per la liquidazione del danno biologico (al di fuori di quelle obbligatorie per legge) sono quelle milanesi. Queste ultime tabelle so- 221

7 Parte II - Gli atti illeciti no state create dal Tribunale di Milano a metà degli anni novanta e sono basate sul c.d. punto variabile da attribuire alla percentuale di lesione permanente: tale punto cresce in maniera progressiva (più che proporzionale) con l aumentare dell invalidità permanente e decresce con l accrescere dell età del danneggiato (per un approvazione di tale ultimo criterio da parte della Corte di legittimità v. C. civ., , n ). B In sede di liquidazione del danno biologico, quale che sia il criterio equitativo adottato, è opportuno, comunque, valutare la singola fattispecie sottoposta all attenzione del giudice aumentando o diminuendo, in relazione al caso concreto, gli importi predefiniti (Negro, Quantum debeatur, 289 ss.). A Un principio di carattere generale al quale attenersi nella fase di liquidazione del danno biologico è stato indicato dalla Consulta, la quale ha evidenziato l esigenza di una uniformità pecuniaria di base (per cui lo stesso tipo di lesione non può essere valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto) e di una certa elasticità e flessibilità che consentano di adeguare la liquidazione all effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita quotidiana del soggetto danneggiato (C. Cost., , n. 184). 9. Le tabelle di legge Vi sono ipotesi in cui il giudice non è libero di scegliere il criterio mediante il quale liquidare il danno biologico, dovendosi attenere a tabelle prestabilite dal legislatore. Il D.Lgs , n. 209 (ovvero il codice delle assicurazioni private) prevede, infatti, un metodo obbligatorio per il risarcimento del danno biologico derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In detto decreto viene ripreso il criterio di liquidazione del danno alla salute indicato nell art. 5, L , n. 57 (articolo abrogato dall art. 354, D.Lgs , n. 209) ed il metodo utilizzato è, in sostanza, un punto di invalidità progressivamente crescente in misura più che proporzionale con il diminuire dell età del leso. L art. 139, D.Lgs , n. 209, relativo alle lesioni di lieve entità (contenute entro il 9% di invalidità permanente) prevede che a titolo di danno biologico permanente sia liquidato un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità e tale importo è calcolato in base all applicazione, a ciascun punto percentuale di invalidità, di un coefficiente prestabilito; l importo così determinato «si riduce con il crescere dell età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall undicesimo anno di età». L art. 138, D.Lgs , n. 209, prevede, sostanzialmente, lo stesso metodo per ciò che concerne il danno biologico per le lesioni di non lieve entità, ovvero quelle comprese tra dieci e cento punti, ma i coefficienti e le relative tabelle applicative risultano ancora in lavorazione (per cui spesso, in presenza di invalidità permanenti superiori al 9%, vengono impiegate le tabelle in uso presso le diverse Corti). Il criterio indicato dal legislatore non elimina un correttivo di tipo puramente equitativo: per ciò che concerne le lesioni di non lieve entità (art. 138, D.Lgs , n. 209) il tetto massimo di aumento è stato previsto nella misura del 30% ed è possibile ricorrere a tale correttivo solo allorquando la menomazione incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali. Per le lesioni di lieve entità (di cui all art. 139, D.Lgs , n. 209), invece, il possibile aumento è contenuto entro il limite del 20% di quanto risultante dalle tabelle e può essere effettuato solo dopo un equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Gli importi indicati nel 1 o co. dell art. 139, D.Lgs , n. 209, sono aggiornati annualmente con decreto ministeriale, in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall Istat; il D.M (contenente l aggiornamento degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da 222

8 I danni legati alla persona fisica. Il danno biologico sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) ha fissato il valore del primo punto d invalidità permanente nella somma di euro 697,92 ed il valore di ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al 100% nella somma di euro 40,72. B La possibilità di aumento delle somme riconosciute a titolo di risarcimento ai sensi degli artt. 138 e 139, D.Lgs , n. 209, nella ristretta misura, rispettivamente, del 30% e del 20%, è stata criticata da parte della dottrina in quanto penalizzante le ragioni della vittima (Ziviz, La valutazione del danno biologico nel nuovo codice delle assicurazioni, inrcp, 2006, 644). 10. La riforma Inail Con il D.Lgs , n. 38 (contenente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è stato previsto il versamento, da parte dell Inail, di un indennizzo a favore del lavoratore che abbia subito un danno biologico. In particolare l art. 13, D.Lgs , n. 38, stabilisce che in caso di danno biologico (per ciò che concerne i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali) l Inail eroga un indennizzo per le invalidità permanenti pari o superiori al 6%; le invalidità comprese tra il 6% ed il 15% vengono indennizzate in forma di capitale, con il ricorso a tabelle analoghe a quelle previste dai vari Tribunali (mediante la c.d. tabella degli indennizzi ), mentre le invalidità permanenti pari o superiori al 16% sono indennizzate in forma di rendita annua, stabilita anch essa tramite tabella. L art. 13, D.Lgs , n. 38, stabilisce, inoltre, che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell integrità psicofisica devono essere valutate in base ad una apposita tabella delle menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico relazionali; in sostanza viene previsto un apposito barème con il quale tradurre in punti percentuale le varie lesioni. A In giurisprudenza è stata pressoché unanimemente affermata la possibilità, per il leso, di ottenere la differenza tra quanto riconosciuto dall Inail a titolo d indennizzo per il danno biologico subito e quanto allo stesso spettante in base ai criteri comunemente adottati nelle Corti italiane. È il c.d. danno differenziale (C. civ., , n. 7229; A. Torino, ; T. Monza, ; T. Firenze, ; T. Monza, ). 11. L applicazione dei criteri di liquidazione A La Suprema Corte ha indicato taluni principi ai quali occorre attenersi in sede di liquidazione del danno biologico; anche qualora venga utilizzato un metodo equitativo o vengano adottate tabelle prestabilite, infatti, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, come la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l età, l attività e le condizioni sociali e familiari del danneggiato (C. civ., , n ); sempre necessaria, infatti, è la personalizzazione del risarcimento in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato (C. civ., , n ). È stato evidenziato, inoltre, che il giudice il quale, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, si discosti dal criterio abitualmente utilizzato presso l ufficio giudiziario di cui fa parte, deve motivare la propria decisione adeguando il criterio prescelto al caso specifico (C. civ., , n. 6383). Antonello Negro 223

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